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Art. 17 cpc – Valore delle cause relative all’esecuzione forzata

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Valore delle cause relative all’esecuzione forzata

Articolo 17 codice di procedura civile

Cause relative all’esecuzione forzata

Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede;

quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell’art. 619, dal valore dei beni controversi;

quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.


 

Giurisprudenza:

Opposizione all’esecuzione

Ai fini della competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione, il valore della controversia si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di intimazione (nella specie, rivolto “pro quota” millesimale nei confronti dei singoli condomini di un condominio, contro cui si era formato il titolo), non assumendo rilevanza che il titolo esecutivo tragga origine da un’unica obbligazione e che l’opposizione sia stata spiegata congiuntamente dai singoli debitori. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-1-2022, n. 2882

 

Opposizione all’espropriazione forzata

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile (nella specie la S.C., trattandosi di opposizione ad esecuzione iniziata, di cui all’art. 615, comma 2, c.p.c., ha ritenuto di non dover tenere conto dell’importo della condanna contenuta nel titolo esecutivo posto in esecuzione, bensì degli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38370

 

Opposizione all’esecuzione

Nei giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ai fini della competenza, il valore della controversia si determina in base al “credito per cui si procede” a norma dell’art. 17 c.p.c. e, cioè, in riferimento alla somma precettata nella sua interezza, senza che assuma rilievo il maggiore importo – pari a quello del “credito precettato aumentato della metà” – al quale deve estendersi il vincolo imposto al terzo pignorato ai sensi dell’art. 546, comma 1, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-11-2021, n. 37581

 

Equa riparazione

In tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell’art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l’atto di pignoramento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 4-10-2018, n. 24362

 

Opposizione all’esecuzione

Nei giudizi di opposizione all’esecuzione il valore della controversia ai fini della competenza si determina, ai sensi dell’art. 17 c.p.c., in base all’importo indicato nell’atto di pignoramento, atteso che non assume rilievo la circostanza che l’opposizione sia limitata ad una sola parte del credito azionato esecutivamente. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-6-2018, n. 16920

 

Opposizione all’espropriazione forzata

In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l’esecuzione sia già iniziata, l’individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell’art. 17 cod. proc. civ., sulla base del “credito per cui si procede” e, quindi, dell’importo del credito di cui al pignoramento e non dell’importo del credito di cui al precetto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-8-2013, n. 19488

 

Opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento

Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall’entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l’art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l’accertamento dell’insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 21-1-2013, n. 1346