Contratto di agenzia – Nozione
Articolo 1742 codice civile
Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile. (1)
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(1) Comma prima aggiunto dall’art. 1 D.lgs. 10.09.1991, n. 303, le cui disposizioni si applicano ai contratti già in corso alla data dell’01.01.1990, a decorrere dall’01.01.1994, poi stato così sostituito dall’art. 1 D.lgs. 15.02.1999, n. 65 (G.U. 19.03. 1999, n. 65). Il testo originario disponeva che:
“Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto dalla stessa sottoscritto “.
Giurisprudenza:
Base di calcolo delle provvigioni – Clausole attributive del potere illimitato di modifica al preponente – Nullità
Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 5-4-2023, n. 9365
Novazione oggettiva
La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall’ “animus novandi”, consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall’ “aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che, senza accertare l’effettiva presenza di un “animus novandi”, aveva ritenuto estinta un’obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-9-2022, n. 27028
Interessi da ritardo di pagamento
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di “transazione commerciale” di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 231 del 2002 – intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo – vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo la norma introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il “genus” dei contratti ai quali si applica, tra i quali va ricompreso, pertanto, anche il contratto di agenzia. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-3-2022, n. 10528
Risoluzione del contratto – Obbligo dell’agente di restituzione del campionario
La risoluzione del contratto di agenzia, anche per mutuo consenso, comporta l’obbligo di restituzione del campionario di cui l’agente aveva la disponibilità, in ragione dell’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto l’obbligo, negato dai giudici di merito, di restituzione di un campionario consistente in calzature, rilevando come queste, per fatto notorio, siano suscettibili di essere poste sul mercato per la vendita, anche a prezzo ridotto, negli anni successivi ed evidenziando, altresì, la permanenza dell’interesse alla loro restituzione, qualora esse esprimano un valore ideativo, per la pregevolezza dei modelli e dei materiali). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-10-2021, n. 30768
Facoltà contrattuale del preponente di modifica unilaterale – Validità – Limiti
Nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole e, in particolare, quelle relative all’ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nella necessità di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come modificatesi durante il decorso del tempo, occorrendo tuttavia -affinché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti – che tale potere abbia dei limiti e, in ogni caso, sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato nell’intervenuta riduzione unilaterale del portafoglio clienti affidato all’agente – con conseguente necessità di rimodulazione dell’attività di impresa di quest’ultima, da focalizzare esclusivamente sull’acquisizione di nuova clientela – un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza del proponente, tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-10-2021, n. 29164
Attività del propagandista di medicinali e attività dell’agente – Distinzione
L’attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall’anzidetta attività differisce quella dell’agente, il quale, nell’ambito di un’obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 16-4-2021, n. 10158
Mediazione e procacciamento di affari – Elementi differenziali
In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un’attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l’elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l’attività dell’intermediario è prestata esclusivamente nell’interesse di una delle parti; ne consegue che sono applicabili al procacciatore d’affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d’agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all’agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-9-2020, n. 18489
Non spettanza della provvigione al mediatore non iscritto all’albo – Contrasto con la direttiva n. 86/653/cee – Esclusione
La previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo – secondo quanto stabilito dalla l. n. 39 del 1989 – non contrasta con la direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, giacché tale direttiva – che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all’iscrizione dell’agente di commercio in apposito albo – non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall’agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-8-2020, n. 17478
Determinazione del reddito d’impresa – Costo corrisposto all’intermediario
In tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 (già art. 75) T.U.I.R. “le spese di acquisizione dei servizi” sono da imputare e si considerano sostenute nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “è ultimata” sicché, nel caso di conclusione di un contratto “a effetti obbligatori” (nella specie, preliminare di compravendita immobiliare), il costo corrisposto all’intermediario, in assenza di clausole sospensive della debenza della provvigione rilevante fiscalmente, deve essere imputato secondo il criterio di competenza, da individuarsi nel momento in cui lo stesso, essendo stato stipulato il preliminare, possa ritenersi certo e determinato, avendo il mediatore ultimato la propria attività. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 23-7-2020, n. 15752