Provvigione dell’agente
Articolo 1748 codice civile
Diritti dell’agente
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all’agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
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Articolo così sostituito dall’art. 3 D.Lgs. 15.02.1999 n. 65 (G.U. 19.03.1999, n. 65). Il testo previgente disponeva che:
“(Diritti dell’agente ed obblighi del preponente). L’agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto; in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sara’ notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate”.
Cessazione del rapporto di agenzia – Diritto dell’agente uscente di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia – Esclusione
Alla cessazione del rapporto di agenzia, l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 17-5-2023, n. 13528
Base di calcolo delle provvigioni – Clausole attributive del potere illimitato di modifica al preponente – Nullità
Nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extrasconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 5-4-2023, n. 9365
Ripetizione dell’indebito esercitata dal preponente – Acconti versati senza causa – Onere della prova a carico del preponente
Nel rapporto di agenzia, ove il preponente agisca per la restituzione delle somme versate in anticipo a titolo di acconto su compensi poi non maturati, grava su questi, e non sull’agente, l’onere di provare la sussistenza dei fatti che hanno reso la somma versata priva di giustificazione causale, ossia la mancata conclusione degli affari, atteso che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 5-10-2022, n. 28878
Giudizio di accertamento del diritto alla provvigione – Diritto di ottenere la documentazione dal preponente – Ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 cpc
In tema di contratto d’agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c., nel testo modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-5-2022, n. 17575
Diritto alle cd. provvigioni indirette
In tema di contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 1748, comma 2, c.c., il diritto alla provvigione cd. indiretta compete in ogni caso di ingerenza nella zona di esclusiva dell’agente o di captazione di clienti riservati all’agente attraverso l’intervento diretto o indiretto del preponente, quali che siano le modalità della sottrazione così realizzata ed indipendentemente dalla tecnica negoziale prescelta o dal luogo in cui questa è posta in essere, sicché anche la conclusione di affari al di fuori della zona di esclusiva dell’agente con una società che, a sua volta, provveda alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-3-2022, n. 7358
Agente sportivo di un calciatore – Recesso anticipato della società – Diritto dell’agente al compenso per la parte ineseguita del contratto – Esclusione
L’agente sportivo di un calciatore, il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte ineseguita del contratto, ai sensi dell’art. 1748, comma 5, c.c. e dell’art. 17, comma 8, del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-1-2021, n. 835
Competenza per territorio
Ai fini della competenza per territorio ex art. 20 c. p. c., il “forum destinatae solutionis” dell’obbligazione del preponente verso l’agente per il pagamento di provvigioni già indicate nell’atto introduttivo in una somma di denaro, e, pertanto, liquide ed esigibili, si identifica, ai sensi dell’art. 1182, comma 3, c. c., con il domicilio del creditore. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 2-9-2020, n. 18236
Obblighi dell’agente – In genere incarico di riscossione – Inclusione del compenso nella provvigione pattuita – Presunzione
In tema di contratto di agenzia, il conferimento dell’incarico di riscossione all’atto della stipula del contratto fa presumere – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia compreso nella provvigione pattuita, che va riferita al complesso dei compiti affidati, mentre essa va separatamente compensata se il relativo incarico sia conferito nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-8-2020, n. 17572
Determinazione del reddito d’impresa – Costo corrisposto all’intermediario
In tema di determinazione del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 (già art. 75) T.U.I.R. “le spese di acquisizione dei servizi” sono da imputare e si considerano sostenute nell’esercizio nel quale la prestazione di servizi “è ultimata” sicché, nel caso di conclusione di un contratto “a effetti obbligatori” (nella specie, preliminare di compravendita immobiliare), il costo corrisposto all’intermediario, in assenza di clausole sospensive della debenza della provvigione rilevante fiscalmente, deve essere imputato secondo il criterio di competenza, da individuarsi nel momento in cui lo stesso, essendo stato stipulato il preliminare, possa ritenersi certo e determinato, avendo il mediatore ultimato la propria attività. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 23-7-2020, n. 15752
Affari conclusi dopo la cessazione del rapporto – Provvigioni postume
Nel contratto di agenzia, il diritto di esclusiva è connaturato al rapporto e dispiega i suoi effetti sia durante la permanenza dello stesso che nel periodo successivo alla sua cessazione; all’agente spettano, quindi, anche provvigioni postume, sempre che la conclusione dell’affare, avvenuta dopo la cessazione del contratto, sia il frutto della prevalente attività promozionale da questi svolta durante il mandato, senza che rilevino, in considerazione del vincolo di esclusiva, gli eventuali interventi della società preponente finalizzati alla conclusione dell’affare. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 20-5-2020, n. 9291