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Art. 18 cpc – Foro generale delle persone fisiche

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Articolo 18 codice di procedura civile

Foro generale delle persone fisiche

Salvo che la legge disponga altrimenti , è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora é sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l’attore. (1)

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(1) Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 c.p.c., 274 c.c. e 38 att. c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 31 della Costituzione (C. cost. 19.06.1998, n. 228).


 

Giurisprudenza:

Condotta diffamatoria – Causa di risarcimento dei danni

In caso di condotta diffamatoria, anche se compiuta senza l’uso di mezzi di comunicazione di massa, sussiste, con riguardo alla causa di risarcimento dei danni, alternatività di fori, poiché il foro di commissione dell’illecito (cd. “forum commissi delicti”) concorre con quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per evidente ricorrenza del presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso, consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del Tribunale del luogo di presumibile massima diffusione del danno – in quanto residenza da decenni e, per lungo tempo, luogo di lavoro dell’attore – che era stato richiesto per l’attribuzione, in un processo civile, di una condotta estorsiva, individuata come attività diffamatoria). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 1-6-2022, n. 17858

 

Elezione di domicilio in luogo privo di collegamenti col soggetto – Rilevanza ai fini dell’individuazione del giudice competente

L’elezione di domicilio in un luogo del tutto privo di qualsiasi collegamento con uno specifico atto o negozio giuridico non costituisce presupposto di fatto idoneo ad individuare il giudice territorialmente competente sulla controversia. (Fattispecie relativa a controversia in materia di trattamenti discriminatori subiti nel corso della detenzione in carcere promossa da soggetto innanzi il giudice del luogo del domicilio eletto, senza evidenziare alcun effettivo legame con il luogo di elezione di domicilio). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-12-2021, n. 42116

 

Eccezione di esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) – Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi – Esclusione

Il convenuto che deduca l’incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell’esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-11-2021, n. 31604

 

Eccezione di esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) – Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi – Necessità

Quando la domanda giudiziale è proposta con l’espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, del foro del consumatore), l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell’applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall’attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-7-2021, n. 21989

 

Eccezione di esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) – Onere per il convenuto di indicare i possibili fori alternativi – Necessità

In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l’esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell’eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l’applicabilità di tale ultimo foro. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 5-11-2020, n. 24632

 

Controversie di lavoro

Nelle controversie di lavoro, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell’art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo, sicchè, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, esso non opera più, salvo che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi. Ha invece carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorsi sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell’azienda, la domanda va necessariamente proposta davanti a tale giudice, la cui competenza preclude il ricorso ai fori generali di cui all’art. 18 c.p.c., il cui utilizzo è previsto dall’art. 413, comma 4, c.p.c., soltanto in via sussidiaria. Cassazione Civile, Sezione 6-Lavoro, Ordinanza 8-10-2020, n. 21648

 

Cause relative a diritti di obbligazione

In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 20-8-2020, n. 17374

 

Opposizione a decreto ingiuntivo – Eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’opponente in controversia in materia di obbligazioni

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l’eccezione di incompetenza territoriale sia sollevata dall’opponente persona fisica in controversia in materia di obbligazioni, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito rende necessaria l’indicazione di quello competente con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi, sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo è criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza. Peraltro, l’opponente, rivestendo la posizione sostanziale di convenuto, non è esentato dal suddetto onere neppure in caso di indicazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, della sua residenza ovvero del suo domicilio in un luogo non riconducibile alla giurisdizione territoriale del giudice, sia perché, nella prima ipotesi, l’individuazione della residenza non può lasciare presumere la coincidenza con essa del domicilio (atteso che l’art. 163, n 2, c.p.c. prevede l’indicazione alternativa dell’una e dell’altro) sia perché, in entrambe le circostanze, il secondo comma, secondo inciso, dell’art. 38 c.p.c. esclude ogni operatività del principio di ammissione, onerando comunque il convenuto eccipiente di una specifica contestazione, là dove gli impone di indicare il giudice competente e, nell’eventualità di concorrenza di fori, di contestare e menzionare tutti i fori possibilmente concorrenti. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 7-7-2020, n. 14096

 

Foro della p.a. – Domanda di pagamento di somme di danaro – Sede della tesoreria

Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-6-2020, n. 11781

 

Querela di falso

Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa – in mancanza di una specifica disposizione normativa – sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 1-6-2020, n. 10361

 

Azione revocatoria

La competenza per territorio sull’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un’obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-1-2020, n. 1594

 

Deroga convenzionale alla competenza per territorio – Operatività nei confronti del terzo – Esclusione

Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 17-12-2019, n. 33309