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Art. 1803 cc – Comodato – Nozione

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LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni – TITOLO TERZO – Dei singoli contratti – CAPO QUATTORDICESIMO –

Del comodato

Art. 1803 codice civile

Comodato – Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.


 

 

Giurisprudenza:

 

Abuso del diritto – L’abuso del diritto non presuppone una violazione in senso formale, ma si realizza quando nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo esercizio, ne risulti alterata la funzione obiettiva rispetto al potere che lo prevede ovvero lo schema formale del diritto sia finalizzato ad obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. Elementi sintomatici ne sono pertanto: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte. (In attuazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito nella parte in cui, eccepito dall’assegnataria della casa familiare l’abuso del diritto per l’ordine di rilascio da parte del terzo proprietario, la Corte d’Appello non aveva considerato che l’immobile, già di proprietà del marito e destinato ad abitazione della famiglia, in coincidenza con il manifestarsi della crisi coniugale ed all’insaputa della moglie, era stato dallo stesso venduto al padre, che, a sua volta, gliene aveva ceduto la disponibilità con contratto di comodato gratuito). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 30-9-2021, n. 26541

 

Tributi – Redditi fondiari – Concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato – In tema di redditi fondiari, la concessione a terzi di un immobile a titolo di comodato non incide sulla titolarità del reddito derivante dalla locazione dello stesso da parte del comodatario, ancorché il relativo canone sia percepito da quest’ultimo, atteso che l’imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato, sia pure mediato, di un diritto reale e non anche della titolarità di un diritto personale di godimento, quale quello del comodatario, mero detentore del bene. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 2-3-2021, n. 5588

 

Restituzione della cosa concessa in comodato – Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l’onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 9-10-2020, n. 21853

 

Comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari – Gestione d’affari

Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l’operato del gestore a norma dell’art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell’affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari; nondimeno, il comproprietario non concedente può … CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 10 settembre 2019, n. 22540

 

Modus a carico del comodatario – Ammissibilità – Il carattere gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un “modus” di consistenza tale da non poter rappresentare un corrispettivo del godimento del bene; al contrario, viene meno ove l’entità dell’onere economico posto a carico del comodatario e la consistenza del vantaggio a carico del comodante assumano natura di reciproci impegni negoziali, connotandosi in termini di vera e propria sinallagmaticità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che erroneamente aveva affermato il carattere irrisorio della esecuzione di opere sulla “res” oggetto del … CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1039

 

Divisione ereditaria – Godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi – Comodato – Configurabilità – In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l’utilità per il comodatario consiste nell’uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l’obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l’illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la… CONTINUA A LEGGERECassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16 novembre 2017, n. 27259

 

Comodato dell’immobile destinato a casa familiare – Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all’assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile “per relationem”, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a … CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 29 settembre 2014, n. 20448

 

In tema di affidamento ad un terzo, da parte del concessionario, della gestione e dell’impianto di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il sistema delineato dall’art. 16, ottavo e nono comma, del d.l. n. 745 del 1970 (convertito nella legge n. 1034 del 1970) e dall’art. 19 del d.P.R. n. 1269 del 1971 (recante norme per l’esecuzione del citato art. 16), nel prevedere che il concessionario non può pretendere un compenso specifico per l’uso degli apparecchi in aggiunta a quello che gli deriva dall’accordo di somministrazione del carburante che normalmente si accompagna a detta cessione, da un lato esclude l’esistenza di un divieto assoluto di cessione della concessione, consentita invece a determinate condizioni (trasferimento di proprietà dell’impianto e consenso della p.a.), e dall’altro non commina espressamente la nullità di un contratto di affidamento difforme da quelli ivi previsti, sempre che sia idoneo ad assicurare il servizio ed a soddisfare il relativo fabbisogno collettivo; ne consegue che, ove siano stati pattuiti la cessione a titolo gratuito dell’impianto di distribuzione tra il concessionario ed un terzo (sulla base di due successivi contratti) ed un ulteriore subcomodato tra quest’ultimo ed altro utilizzatore finale, secondo un collegamento a contestuali contratti di sovvenzionamento del carburante, la risoluzione del primo rapporto determina in capo all’originario concedente il diritto al rilascio dell’impianto alla scadenza del secondo contratto e nei confronti dell’utilizzatore, da considerarsi subcomodatario, con applicazione del principio generale di cui all’art. 1595 cod. civ., previsto per la sublocazione. — Cass. III, sent. 23853 del 18-9-2008

 

Immobile da destinare ad abitazione del comodatario per tutta la durata della sua vita – È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente … CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 aprile 2008, n. 8548

 

Eredi del comodante – La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine di natura obbligatoria, di cui è certo l’ «an» ed incerto il «quando», con la conseguenza che, con riferimento ad esso, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del … CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 aprile 2008, n. 8548

 

Si connota come figura atipica, siccome non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 cod. civ. ), né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 cod. civ. ), il contratto di comodato immobiliare con il quale le parti abbiano previsto che la restituzione del bene da parte del comodatario debba avvenire nel «caso che il comodante ne abbia necessità». In tale ipotesi, infatti, il comodato è da intendere convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che «ex lege» può discendere dall’applicazione dell’art. 1811 cod. civ. e che un termine derivi in relazione all’uso pattuito), ma, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., con il patto che il potere di richiedere la restituzione possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell’immobile — nel senso di un bisogno di riavere la cosa per goderne in uno dei modi consentiti dal proprio titolo — che sia incompatibile con il protrarsi del godimento del comodatario e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata. (Nella fattispecie, poiché le parti avevano convenuto che il terreno con annesso locale scantinato rimanesse nella disponibilità del comodatario finché il comodante ne avesse avuto necessità, senza, però, che di tale necessità fosse stata allegata idonea prova, la S. C., in accoglimento del ricorso e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rilascio). — Cass. III, sent. 6678 del 12-3-2008

 

In tema di prova dei diritti reali, la nota di trascrizione, quale documentazione amministrativa, non costituisce né «atto di parte», né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento. (Nella specie, era stata censurata la sentenza che aveva ritenuto la legittimazione di una parrocchia a chiedere la cessazione del comodato su di un fondo, per non essere la nota di trascrizione idonea a dimostrarne la sua proprietà, in quanto «atto di parte», difforme dal decreto di trasferimento della diocesi che non contemplava gli estremi del terreno; la S.C., poiché la corte di merito aveva esaminato entrambi i documenti e deciso con ampia e convincente motivazione, ha rigettato il motivo di ricorso della comodataria). — Cass. III, sent. 14577 del 22-6-2007

 

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. (Nella specie, relativa a più rapporti di comodato di cose mobili intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva preteso dall’attore anche la prova dell’acquisto di ogni singolo bene). — Cass. III, sent. 8840 del 13-4-2007

 

In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 8 comma 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 — norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà — contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi — coltivatore diretto — possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di «affittuario», «colono», «mezzadro» o «compartecipante», con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato (stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario). — Cass. III, sent. 5072 del 5-3-2007

 

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo la controversia tra enti pubblici avente ad oggetto la domanda di rilascio di un bene immobile, la cui utilizzazione da parte dell’ente non proprietario tragga titolo da un rapporto contrattuale (nella specie di comodato), non inserito né collegato ad un provvedimento amministrativo di concessione del bene. — Cass. Sez. Un., sent. 25514 del 30-11-2006

 

In tema di divisione ereditaria, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione il godimento, a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal «de cuius» a uno degli eredi, atteso che l’arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall’uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti, come avviene nella donazione, bensì il contenuto tipico del comodato stesso. A tal fine non solo si deve escludere che venga integrata la causa della donazione (in luogo di quella del comodato) nell’ipotesi in cui il comodato sia pattuito per un periodo alquanto lungo o in relazione a beni di notevole valore, ma rileva la insussistenza dell’«animus donandi», desumibile dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario. — Cass. II, sent. 24866 del 23-11-2006

 

Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione è riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla scorta di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza dell’efficacia di tale titolo. — Cass. III, sent. 8411 del 11-4-2006

 

In tema di locazione, l’attore in restituzione che produca un contratto avente, in quanto gratuito, le caratteristiche proprie del rapporto di comodato, per dimostrare la sussistenza di un contratto di locazione, che è essenzialmente oneroso, ha l’onere di provare la simulazione della clausola relativa alla gratuità, dovendo altrimenti il giudice, nell’esercizio del potere-dovere di qualificare il contratto, negare la sussistenza del rapporto di locazione. — Cass. III, sent. 1330 del 24-1-2006

 

In tema di durata del comodato, l’esclusione della stipulazione con clausola di restituzione «ad nutum» può desumersi, oltre che dall’espressa determinazione della durata, anche indirettamente, cioè sulla base dell’uso cui la cosa è destinata ed in particolare di elementi obiettivi ad essa correlati, quali la sua natura, l’attività professionale del comodatario e gli interessi e le utilità perseguite dai contraenti. — Cass. III, sent. 704 del 16-1-2006

 

In tema di rapporti agrari la disposizione prevista dall’art. 27 legge n. 203/82 — secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima — non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un’attività di gestione. — Cass. III, sent. 21389 del 4-11-2005

 

La legittimazione «ad causam» si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell’effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso. Si deve di conseguenza escludere che la sentenza della Corte di cassazione che — cassando con rinvio, per difetto di motivazione, una pronuncia della corte d’appello contenente una statuizione di inammissibilità della domanda, perché non proposta, in assunto, con il rito previsto dalla legge (nella specie, quello di cui all’art. 103 legge fall.) — abbia affermato il principio per cui il comodante è legittimato a concedere il godimento per il fatto di poter disporre del bene, ancorché tale potere non corrisponda ad un diritto reale, contenga un definitivo accertamento su una qualche questione di merito, in particolare per quanto attiene alla effettiva conclusione, nel caso concreto, del contratto di comodato dedotto in giudizio, contestata dalla controparte. — Cass. I, sent. 19647 del 7-10-2005

 

Salva la facoltà del locatore di porre in esecuzione anche contro il terzo occupante il titolo esecutivo ottenuto contro il conduttore, non può essere negato a quest’ultimo il potere di agire, in base alla sua personale e diretta legittimazione di parte contraente, contro il comodatario, allo scopo di conseguire il rilascio della cosa, per poterla a sua volta consegnare al locatore, in adempimento dell’obbligo di restituzione sancito a suo carico dall’art. 1591 del cod. civ.. — Cass. III, sent. 19139 del 29-9-2005

 

In ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un «modus», posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva qualificato il rapporto come di comodato precario, omettendo peraltro di considerare l’entità dell’onere economico posto a carico della beneficiaria, consistente nel pagamento del canone, degli oneri accessori e delle utenze). — Cass. III, sent. 13920 del 28-6-2005

 

In caso di azione promossa per il rilascio di beni (nel caso, immobili ) concessi in comodato, pur avendo l’azione natura personale, qualora la dedotta qualità di proprietario sia dalla controparte contestata, incombe all’attore l’onere della prova del relativo acquisto da parte del comodante, non già in funzione di rivendicazione del diritto reale, bensì essenzialmente ai fini dell’individuazione dei beni oggetto della domanda. — Cass. II, sent. 6762 del 5-3-2005

 

La presunzione di possesso utile «ad usucapionem» di cui all’art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d’apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario possessore, poiché l’attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. (Principio affermato con riferimento a domanda d’accertamento d’acquisto per usucapione d’immobile goduto in comodato precario per ragioni di servizio e non restituito al proprietario dopo la cessazione dell’attività oggetto del rapporto lavorativo, dalla Corte Cass. osservandosi che nel caso il mutamento dell’originaria detenzione in possesso non poteva con certezza ed in modo inequivoco desumersi, come viceversa sostenuto dal ricorrente, meramente dalla mancata restituzione delle chiavi, dal ricovero dato nell’immobile — peraltro solamente in alcuni locali — ad animali per un tempo limitato, dal tenere «in loco» un cane «alla corda»).— Cass. II, sent. 5551 del 15-3-2005

 

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. (Nella specie si trattava di locazione di un bene demaniale, non concesso in uso al locatore). — Cass. III, sent. 23292 del 14-12-2004

 

Gli atti di tolleranza, che secondo l’art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dell’effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre «a priori» ingenerano e giustificano la «permissio», conducono per converso ad escludere nella valutazione «a posteriori» la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi (nel caso, fratelli) consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito. — Cass. II, sent. 18360 del 13-9-2004

 

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del «petitum» (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall’attore, in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta indipendentemente dalla natura del provvedimento richiesto. (Nella specie, riguardando la controversia l’esistenza, validità e risoluzione di contratti di locazione (e subaffitto) e di comodato di un fondo di destinazione ad uso civico concesso in affitto dal Comune, ed essendo stati tali contratti conclusi dall’affittuario del predetto fondo con terzi, la S.C. ha escluso che potesse configurarsi un’ipotesi di litisconsorzio necessario col Comune). — Cass. III, sent. 1940 del 3-2-2004

 

Colui che sia convenuto in giudizio dal locatore (o dal comodante) per la restituzione dell’immobile locato (dato in comodato) non può, avvalendosi di un’eccezione «de iure tertii», contestare la legittimazione dell’attore allegando la mancanza del diritto reale sul bene in capo al medesimo ovvero il trasferimento a terzi della proprietà del bene, o, ancora, la perdita da parte del medesimo della relativa disponibilità. — Cass. III, sent. 1940 del 3-2-2004

 

Al fine di qualificare come comodato o locazione o affitto il contratto avente ad oggetto un fondo rustico, rilevano la gratuità o onerosità del contratto, che devono valutarsi avuto riguardo alla causa del contratto stesso, intesa come funzione economico — sociale che il contratto medesimo è destinato obiettivamente ad adempiere; in particolare, causa tipica del contratto agrario è quella di costituire una impresa agraria su fondo altrui, e tale causa resta estranea al contratto di comodato avente ad oggetto un fondo rustico, anche nel caso in cui si tratti di comodato modale avente ad oggetto una cosa produttiva, all’interno del quale il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga anche un’attività di gestione. — Cass. III, sent. 12216 del 20-8-2003

 

In tema di rapporti agrari, uno degli elementi essenziali del contratto di affitto di fondo rustico — di natura commutativa, la cui causa è la costituzione di un’impresa agricola su fondo altrui — è il corrispettivo, in danaro o in utilità di altra natura. Esso deve risultare periodico, certo o almeno determinabile, di norma correlato al valore di godimento del bene per realizzare una tendenziale equivalenza tra le due prestazioni, ed avere carattere anche di obbligatorietà, in quanto deve trovare causa nell’adempimento di un obbligo dell’affittuario e fonte nel contratto di affitto. Ne consegue che, il mero, eventuale pagamento di taluni oneri attinenti al fondo e di alcune spese accessorie, non costituendo lo scopo e l’oggetto del contratto, non valgono a qualificare il rapporto giuridico quale contratto di affitto, mentre, non assumendo natura sinallagmatica, sono elementi compatibili con il contratto di comodato (modale), che trova la sua causa nel rapporto di condiscendenza e di fiducia tra i contraenti e non vede tra i suoi effetti inderogabili, l’esclusivo vantaggio del comodatario. — Cass. III, sent. 10684 del 7-7-2003

 

In tema di comodato, poiché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri a tale titolo, il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, e non anche di provare il suo diritto di proprietà su di essa, mentre spetta al convenuto dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento. — Cass. III, sent. 7195 del 12-5-2003

 

In materia di procedimento civile, la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico — giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità(Nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha ritenuto essere stata dal giudice del merito correttamente esclusa la sussistenza di pregiudizialità necessaria tra l’azione proposta dal comodatario, volta ad ottenere l’accertamento della proprietà del bene, e quella di rilascio promossa viceversa dal comodante, in ragione della diversità tra «il titolo in base al quale si chiedeva il rilascio del dante causa (comodato)» e «quello oggetto dell’azione proposta dal ricorrente, tendente ad ottenere la declaratoria di proprietà per usucapione», trattandosi viceversa di un’ipotesi di pregiudizialità meramente facoltativa, e conseguendone ulteriormente che «come tale, la relativa esclusione del giudice di merito è insindacabile» in sede di legittimità). — Cass. III, sent. 7195 del 12-5-2003

 

Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione dal comodatario. — Cass. III, sent. 6881 del 6-5-2003

 

Nel contratto di comodato, caratterizzato dalla temporaneità d’uso, la mancanza di un termine finale direttamente previsto dalle parti non autorizza il comodante a richiedere «ad nutum» la restituzione della cosa, quando sia possibile ravvisare una indiretta determinazione di durata attraverso la delimitazione dell’uso consentito della cosa, desumibile dalla natura di essa, dalla professione del comodatario, dall’esame degli interessi e dalle utilità perseguite dai contraenti. — Cass. III, sent. 6101 del 16-4-2003

 

In tema di comodato ed in ipotesi di casa adibita ad abitazione dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della stessa in sede di separazione personale, ai sensi dell’art. 155, quarto comma cod. civ., costituisce un diritto personale di godimento in favore del solo coniuge assegnatario, sia pure nell’interesse della prole. Ne consegue che, rispetto all’azione di rilascio dell’abitazione promossa dal comodante, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del figlio minore del coniuge assegnatario. — Cass. II, sent. 3434 del 7-3-2003

 

Per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario. — Cass. III, sent. 1293 del 29-1-2003

 

In ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi inerisce un «modus», posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione. — Cass. III, sent. 485 del 15-1-2003

 

Il nostro sistema giuridico non prevede la facoltà per i privati di costituire servitù meramente personali (cosiddette «servitù irregolari»), intese come limitazioni del diritto di proprietà gravanti su di un fondo a vantaggio non del fondo finitimo bensì del singolo proprietario di quest’ultimo, sì che siffatta convenzione negoziale, inidonea alla costituzione di un diritto reale limitato di servitù, va inquadrata nell’ambito del diritto d’uso, ovvero nello schema del contratto di locazione o di contratti affini, quali l’affitto e il comodato. — Cass. III, sent. 16342 del 20-11-2002

 

Il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un «modus» (nella specie, la consegna periodica di una certa quantità di prodotti del fondo concesso dal comodante) di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento del bene. — Cass. III, ord. 8703 del 17-6-2002

 

In tema di comodato, addotta, da parte dell’attore in restituzione, l’esistenza di un rapporto di comodato precario, ed eccepita, da parte del convenuto, la sussistenza di un rapporto di locazione, la mancata prova di tale ultimo rapporto implica l’accoglimento della domanda attorea, poiché l’eccezione del convenuto postula il riconoscimento dell’intervenuta consegna della cosa per uso determinato e, dunque, in difetto di diverse allegazioni, l’esistenza del comodato, dal quale discende l’obbligo della restituzione su richiesta del comodante, essendo onere del comodatario invocare l’esistenza di un termine, ovvero la mancata scadenza dello stesso. — Cass. III, sent. 8482 del 21-6-2001

 

In presenza di un «modus» a carico del comodatario, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese. — Cass. III, sent. 3021 del 2-3-2001

 

In caso di cessione della concessione per l’esercizio di impianti di distribuzione carburante, si verifica ope legis una successione del nuovo concessionario nel contratto di comodato stipulato tra il cedente ed il gestore dell’impianto, senza bisogno di alcuna accettazione da parte di quest’ultimo. — Cass. 8-1-99, n. 114

 

È configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam. — Cass. 6-10-98, n. 9909

 

Il coniuge comproprietario di un bene che l’altro coniuge ha concesso in comodato senza il suo consenso, non tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 184 cod. civ., è obbligato al rispetto del contratto e se prima della scadenza di esso decede il comodante, i suoi eredi subentrano nell’obbligo di consentire al comodatario di continuarne il godimento fino al termine stabilito. — Cass. 6-10-98, n. 9909

 

Il terzo che si oppone all’esecuzione mobiliare ha l’onere di provare documentalmente non soltanto l’affidamento dei beni al debitore in data certa, anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi e a questo fine il contratto di comodato è inidoneo. — Cass. 24-4-98, n. 4222

 

È di competenza del giudice ordinario e non della sezione specializzata agraria la controversia instaurata per il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato, poiché il comodato non può essere qualificato come contratto agrario, anche se ha ad oggetto un fondo rustico, essendo inidoneo per la sua natura essenzialmente precaria a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari di consentire con carattere di stabilità la costituzione di una impresa agraria su fondi altrui. — Cass. 21-11-97, n. 11635

 

Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non quindi possesso ad usucapionem, in favore tanto del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi. — Cass. 26-6-92, n. 7923

 

L’affittuario di un fondo agricolo sottoposto ad espropriazione, una volta accettata l’indennità spettantegli ex art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 per l’anticipata risoluzione del rapporto agrario perde il titolo a mantenere la detenzione del fondo, il cui rilascio ben può essergli richiesto dall’espropriato che, in base ad accordo con l’ente espropriante, sia stato costituito comodatario del fondo stesso sin quando non ne sia necessaria l’occupazione, atteso che il comodatario ancorché non vanti nei confronti del bene alcun diritto reale è attivamente legittimato ad agire contro i terzi detentori del bene, per conseguirne la piena disponibilità. — Cass. 20-6-97, n. 5537

 

Poiché per dar vita al contratto di comodato è sufficiente la disponibilità di fatto della cosa, la circostanza che la titolarità giuridica del bene da parte del comodante sia sub iudice nei confronti di terzi è ininfluente sulla legittimazione ad agire nei confronti del comodatario per la restituzione della cosa data in comodato alla scadenza del contratto, né può comportare la necessità di sospendere il giudizio. — Cass. 11-12-92, n. 13110

 

Dall’espressa indicazione dell’uso al quale è destinata la cosa data in comodato non può desumersi l’apposizione di un termine di durata del contratto, se questo non è connaturato alla particolare destinazione del bene. — Cass. 23-5-92, n. 6213

 

Il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene stesso atteso che le disposizioni dell’art. 1599 cod. civ. non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione. — Cass. 15-5-91, n. 5454

 

Qualora un soggetto pubblico abbia acquisito il godimento di un suolo mediante contratto di diritto privato (nella specie: comodato precario), l’avvenuta destinazione del bene all’esecuzione di un servizio pubblico (nella specie: stazionamento di capolinea di autobus di azienda municipalizzata di trasporto pubblico) è l’effetto di un atto organizzatorio, a rilievo meramente interno, che lascia inalterata la natura privatistica del rapporto e del bene, con la conseguenza che il concedente può agire davanti al giudice ordinario a tutela del diritto soggettivo al rilascio, non inciso da atti ablatori. — Cass. Sez. Un. 7-2-91, n. 1277

 

L’art. 1406 cod. civ. concernente la cessione dei contratti con prestazioni corrispettive non è applicabile al comodato che è un contratto a prestazione unilaterale, al quale è invece applicabile la disposizione generale dell’art. 1260 cod. civ. in materia di trasferimenti di credito, per la quale il creditore, anche senza il consenso del debitore, può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, purché il credito non abbia carattere personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. — Cass. 18-12-90, n. 11980

 

Il comodato di fondo rustico, che deve ritenersi ammissibile e non affetto da nullità per contrasto con la disciplina imperativa dei contratti agrari, sempre che abbia come causa l’attribuzione a titolo gratuito del godimento del bene (non la costituzione di impresa agraria sul fondo altrui), non resta escluso dal patto di riserva dei prodotti del soprassuolo al comodante, ove ciò non integri corrispettivo di quel godimento, ma ne delimiti estensione e modalità. — Cass. 23-6-90, n. 6358

 

La cessazione del comodato precario non può essere subordinata ad un evento futuro che sia incerto anche nel suo verificarsi, perché in tal modo si protrarrebbe indefinitivamente la durata del rapporto — al limite per tutta la vita del comodatario — in contrasto, oltre che, con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza (per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum), con la disciplina positiva dettata dall’art. 1810 cod. civ., ed al carattere di gratuità del contratto che non si concilia con un illimitato sacrificio del comodante. — Cass. 13-11-89, n. 4790

 

L’affidamento a terzi, da parte del concessionario, della gestione di un impianto di distribuzione di carburante, secondo lo schema negoziale previsto dalla legge (art. 16 decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970 n. 1034), non integra un rapporto di lavoro subordinato e presuppone la cessione in uso gratuito (comodato) del complesso dei beni strumentali destinati all’esercizio dell’attività economica oggetto della concessione amministrativa. Consegue che il venir meno di tale cessione su richiesta del comodante, allo scadere dei nove anni previsti come termine legale minimo della cessione stessa, comporta necessariamente il venir meno anche dell’attività di gestione dell’impianto di distribuzione, che non potrebbe proseguire a causa dell’indisponibilità degli indispensabili beni strumentali, la cui gratuita utilizzazione è, ai sensi della suddetta disciplina legislativa, condizione essenziale per l’affidamento a terzi della gestione dell’impianto medesimo. — Cass. 1-2-89, n. 613

 

Il comodato, ancorché precario, cioè senza determinazione di durata e con facoltà del concedente di chiedere in qualsiasi momento la restituzione del bene, integra un contratto, e, pertanto, non può discendere da un atto unilaterale, quale la disposizione testamentaria. — Cass. 6-12-88, n. 6624

 

In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 27 della legge n. 203 del 1982 — secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima — non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario, (la cui causa — estranea al comodato — è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia ma svolga un’attività di gestione. — Cass. 8-3-88, n. 2347

 

Nel caso di concessione del godimento di un’abitazione ad una famiglia «vita natural durante» dei suoi membri contro la prestazione di assistenza, al fine di stabilire l’esistenza di un rapporto di comodato, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano alle parti, stabilendo se, avuto riguardo alla causa del contratto, essi siano in relazione sinallagmatica oppure se, mancando fra loro un equilibrio, la detta prestazione a carico del comodatario sia da considerare un semplice «onere», compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del comodato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del merito che aveva escluso sia il comodato che la locazione, parlando genericamente di «rapporto atipico con obbligazioni reciproche»). — Cass. 10-12-87, n. 9160

 

A differenza della detenzione di una cosa conseguita a titolo di comodato che deriva da un contratto che, sebbene essenzialmente gratuito, attribuisce lo ius detentionis fino al termine pattuito o, se trattasi comodato senza determinazione di durata, fino a quando il comodante non chieda la restituzione della cosa, la disponibilità del bene per tolleranza del proprietario o possessore è caratterizzata, oltre che dalla normale, ma non essenziale, brevità della stessa, soprattutto dall’animus, in chi la concede, di conservare tutte le facoltà connesse alla sua qualità di proprietario o di possessore e dalla consapevolezza, in chi la consegue, della inidoneità della concessione o permissio a far sorgere a suo favore un qualsiasi potere in contrasto con quello del permittente. Ne deriva che, mentre la detenzione di comodato, inquadrabile tra le cosiddette detenzioni autonome o qualificate previste dal combinato disposto degli artt. 1140, secondo comma, e 1168, secondo comma, cod. civ., è tutelabile, nei confronti di chiunque la leda, con l’azione possessoria di reintegrazione ed è suscettibile di mutamento in possesso in presenza di uno dei presupposti di cui al secondo comma dell’art. 1141 cod. civ., la disponibilità della cosa per tolleranza dell’avente diritto non comporta alcun effetto giuridico in capo all’utente e non è nemmeno suscettibile di tutela possessoria. — Cass. 30-6-87, n. 5746

 

Con riguardo al godimento di immobile destinato all’abitazione di un nucleo familiare, la trasformazione, da locazione in comodato, del rapporto giustificativo di tale godimento può derivare, in assenza del capo-famiglia che abbia stipulato quale conduttore il contratto di locazione, anche da accordi intervenuti fra il proprietario del bene e gli altri componenti del nucleo familiare di detto conduttore, non estranei alla titolarità di quel godimento in considerazione dell’indicata specifica destinazione del bene, e l’adesione da parte di detto capo-famiglia al contratto di comodato (non soggetto a particolare forma) può essere validamente data, a norma dell’art. 1332 cod. civ., anche successivamente ed in forma tacita, quale quella evincibile dalla circostanza che, rientrando nel nucleo familiare, accetti la presentazione del comodante, riprendendo a fruire dell’alloggio senza il pagamento di corrispettivo. — Cass. 17-4-86, n. 2723

 

Qualora un’associazione, con finalità di assistenza morale e materiale in favore di coloro che si trovino in determinate condizioni di bisogno (nella specie, associazione cattolica internazionale al servizio della giovane), conferisca ad una di dette persone il godimento di una stanza in proprio fabbricato, la revocabilità ad nutum di tale concessione non può essere esclusa, sotto il profilo della ricorrenza di un rapporto tipico di locazione, per il solo fatto del versamento periodico di una certa somma da parte del beneficiario di quella stanza, poiché l’affermazione del rapporto locativo postula che la suddetta somma configuri controprestazione dell’obbligo del concedente di garantire il godimento del bene, e non anche, pertanto, mero rimborso di spese nell’ambito di un comodato o di una concessione gratuita in uso, ovvero mero onere nell’ambito di una locazione atipica e precaria. — Cass. 25-3-85, n. 2091

 

È consentito alle parti prevedere, con apposita clausola, l’automatica estensibilità della durata del comodato per periodi successivi predeterminati, ove non intervenga un atto o fatto impeditivo; con la conseguenza che, prorogatasi la durata originariamente fissata, il comodatario non è tenuto a restituire la cosa sulla semplice richiesta del comodante, dovendo la restituzione avvenire secondo i tempi e le modalità convenuti. — Cass. 20-5-83, n. 3497

 

Costituisce affitto ad meliorandum, e non comodato (non configurabile in assenza del requisito della gratuità) il contratto avente ad oggetto la concessione in godimento di un fondo rustico con l’obbligo del miglioramento dello stesso, rappresentando tale miglioramento il corrispettivo del godimento del fondo, sicché al rilascio del fondo nulla è dovuto al conduttore per i miglioramenti eseguiti. — Cass. 23-12-82, n. 7121

 

La concessione di un impianto di distribuzione automatico di carburante per autotrazione, con obbligo per il concessionario di acquistare i prodotti soltanto dalla società petrolifera concedente e di osservarne le direttive quanto alle modalità di organizzazione di vendita, dà luogo, nonostante la definizione legale e il nomen juris attribuito dalle parti, non già a due separati contratti, bensì ad un negozio atipico, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, in cui predominano gli elementi della collaborazione, senza che possa rilevare la forma specifica del comodato modale, perché in questa l’aggiunta degli oneri non deve privare il rapporto del requisito essenziale della gratuità e non deve assumere, nel complessivo sinallagma, la funzione sostanziale di corrispettivo, incompatibile con la gratuità. — Cass. 19-6-82, n. 3772

 

Nel contratto di comodato, e per il caso di inadempimento od inesatto adempimento dell’obbligo di restituzione della cosa ricevuta, il comodante che abbia esperito senza successo l’azione di adempimento non può domandare la condanna del comodatario alla prestazione per equivalente, ma soltanto il risarcimento del danno, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 1805, 1807 cod. civ., corrispondente al valore della cosa al momento in cui doveva essere effettuata la restituzione, detratto il deterioramento derivante dall’uso. — Cass. 10-5-82, n. 2887

 

In tema di cessione del godimento di immobile ad uso abitativo, la configurabilità di un rapporto di comodato, anziché di locazione, non è esclusa dalla circostanza che il cessionario sia tenuto ad un contributo nelle spese occorrenti all’uso del bene, ove tale contributo si mantenga nei limiti del modus, compatibile con il carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integri una controprestazione a vantaggio del concedente. — Cass. 24-3-81, n. 1693

 

La circostanza che il comodante abbia interesse alla concessione in godimento della cosa oggetto del contratto, non contrasta con lo schema causale del comodato, per cui la presenza di un interesse del comodante ha un valore neutro ai fini della qualificazione del rapporto. — Cass. 17-3-81, n. 1539

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