Codice Civile
Articolo 1815 codice civile
Interessi
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. (1)
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’ art. 4 L. 07.03.1996, n. 108 in vigore dal 24.03.1996. Si riporta di seguito il testo previgente:
“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale.”
Giurisprudenza:
Locazione finanziaria – Valutazione del rispetto della soglia usura – In tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usura del tasso di interesse corrispettivo, devono essere conteggiati sia il prezzo per l’esercizio dell’opzione di acquisto finale, previsto quale voce del risarcimento del danno per il caso di risoluzione per inadempimento, sia le spese di assicurazione se risultino collegate alla concessione del credito, nel senso che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-5-2023, n. 13536
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) Capitali dati a mutuo – Mancata percezione degli interessi attivi – Onere della prova – In tema d’imposta sul reddito delle persone giuridiche, la dimostrazione della mancata percezione degli interessi attivi sulle somme date a mutuo incombe sul contribuente, sia per il carattere normalmente oneroso del contratto di mutuo, quale previsto dall’art. 1815 c.c., sia in quanto l’art. 43 del d.P.R. n. 597 del 1973 prevede che i capitali dati a mutuo, salvo prova contraria, producono interessi al tasso legale, se non convenuti o pattuiti in misura inferiore, norma che trova applicazione anche per le società commerciali in base al rinvio generale dell’art. 5 del d.P.R. n. 598 del 1973, con cui le presunzioni del suddetto art. 43 sono state estese ai contribuenti soggetti ad Irpeg. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 14-4-2022, n. 12329
Valutazione della natura usuraria – Spese di assicurazione – Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio). Corte di Cassazione, Sezione 6-1, Ordinanza 1-2-2022, n. 3025
Interessi convenzionali di mora e interessi corrispettivi – Cumulabilità – Esclusione – In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l’inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento. Corte di Cassazione, Sezione 6-1, Ordinanza 4-11-2021, n. 31615
Azione proposta dopo l’adempimento del contratto – Interesse ad agire – Insussistenza – In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l’obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi. Corte di Cassazione, Sezione 6-1, Ordinanza 28-1-2021, n. 1818
Interessi moratori convenzionali – Tasso usurario – Oneri probatori delle parti – Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l’entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 18-9-2020, n. 19597
Azione proposta nel corso del rapporto contrattuale – Interesse ad agire – In tema di contratti di finanziamento, l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 18-9-2020, n. 19597
Disciplina antiusura – Applicabilità – Conseguenze – La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 18-9-2020, n. 19597
Interessi convenzionali di mora – Violazione del tasso soglia – Nullità – Estensione dell’invalidità alla pattuizione degli interessi corrispettivi – Esclusione – La nullità della convenzione riguardante gli interessi di mora, stabiliti in misura superiore al tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108 del 1996, non si estende alla pattuizione concernente gli interessi corrispettivi in quanto, pur avendo entrambi l’analoga funzione di remunerare chi ha prestato il denaro, i due interessi non coesistono nell’attuazione del rapporto, ma si succedono, sostituendosi gli uni agli altri dopo la scadenza del termine di restituzione della somma, e vanno considerati, anche in caso di inadempimento, come autonomi e non cumulabili ai fini del calcolo del loro ammontare. Corte di Cassazione, Sezione 3, Sentenza 20-5-2020, n. 9237
Interessi corrispettivi e moratori – Usura c.d. “oggettiva – Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 2, si configura la cosiddetta usura c.d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’articolo 1815 c.c., comma 2. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poichè la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, articolo 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286
Contemporanea applicazione dell’articolo 1815 c.c., comma 2, e dell’articolo 1384 c.c. – Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’articolo 1815 c.c., comma 2, che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi della L. n. 108 del 1996, articolo 2, e l’articolo 1384 c.c., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacchè nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all’apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l’obbligazione di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286
Interessi corrispettivi e moratori – Divieto di cumulo – Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di i… continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286
Clausola di salvaguardia – Fluttuazione del saggio di interessi convenzionale – In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dalla L. n. 108 del 1996, articolo 2, comma 4, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le r… continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286
Superamento sopravvenuto del tasso soglia – Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 24 maggio 2019, n. 14324
Tasso usurario – Interessi moratori convenzionali – È nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della l. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442
Interessi usurari – Rapporti esauritisi prima dell’entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 – In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con … continua a leggere ► Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 giugno 2018, n. 16303
Commissione di massimo scoperto – In tema di contratti bancari, l’art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall’espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall’art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale “i contratti in corso alla data di … continua a leggere ► Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 giugno 2018, n. 16303
Clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute – Efficacia – Regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – In tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell’art.1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest’ultimo sia desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 30 marzo 2018, n. 8028
Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Ritenute di acconto a titolo di mutuo dai propri soci in favore della società – In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, la società di capitali, che riceve somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, ha l’obbligo di effettuare la ritenuta d’acconto sugli interessi dovuti non solo nel caso in cui la corresponsione degli stessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge, atteso il carattere normalmente oneroso del mutuo, sancito dall’art. 1815 c.c., ed in virtù … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 16 febbraio 2018, n. 3819
Superamento sopravvenuto del tasso soglia – Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675
Indebitamento extra fido – In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21470
Usurarietà sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto – Qualora l’usurarietà del tasso d’interessi di un mutuo, originariamente pattuito in misura legittima, sia sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e sia stata tempestivamente contestata – risultando applicabile, “ratione temporis”, la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001) – il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare l’usurarietà e, per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto, deve applicare il tasso previsto in via normativa, secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai sensi … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 aprile 2017, n. 9405
Valutazione della natura usuraria – Spese di assicurazione – Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 aprile 2017, n. 8806
Interessi usurari – Cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori – In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 6 marzo 2017, n. 5598
Interessi usurari – Rapporti esauritisi prima dell’entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 – In tema di contratti bancari, l’art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all’entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 novembre 2016, n. 22270
Interessi usurari – Apertura di credito in conto corrente – Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall’art.1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l’apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l’applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell’automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 giugno 2016, n. 12965
Interessi usurari – Pattuizioni anteriori alla l. n. 108 del 1996 – I criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge, siano esse contenute in mutui a tasso fisso o variabile, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 gennaio 2016, n. 801
Interessi usurari senza superamento del tasso soglia – Onere della prova a carico del mutuatario – Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell’art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 settembre 2014, n. 19282
Contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 – La disciplina di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 si applica ai contratti (nella specie, conto corrente con tasso d’interesse superiore a quello legale) contenenti tassi usurari, anche se stipulati prima della sua entrata in vigore, ove i rapporti non siano esauriti. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, secondo comma, cod. civ., opera la sostituzione automatica dei … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 602
Interessi ultralegali – Contratto stipulato per l’acquisto di abitazione – In tema di usura, gli interessi in misura ultralegale derivanti da un mutuo non possono qualificarsi come usurari per il solo fatto che il contratto sia stato stipulato per l’acquisto di un’abitazione, dovendosi escludere che detta finalità sia sufficiente ad integrare le condizioni di difficoltà economica o finanziaria richieste dalla nuova formulazione dell’art. … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 gennaio 2013, n. 350
Rilevabilità di ufficio delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario – La nullità delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un’eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il corrispondente motivo di impugnazione in considerazione della tardività dell’allegazione, avvenuta solo nella comparsa conclusionale in sede di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 gennaio 2013, n. 350
In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all’entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, la pattuizione di interessi elevati non costituisce di per sé motivo di illiceità del negozio di mutuo, questa sussistendo nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura, a norma dell’art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). Conseguentemente, può ritenersi l’illiceità del contratto solo se ricorrano l’esorbitanza degli interessi convenuti, lo stato di bisogno del mutuatario e l’approfittamento di tale stato da parte del mutuante. — Cass. 8138 del 3-4-2009
Nel regime anteriore alla legge n. 108 del 1996 il negozio di mutuo era da considerarsi illecito per pattuizione di interessi a tasso elevato solo nel caso di sussistenza degli estremi del delitto di usura ai sensi dell’art. 644 cod. pen. (nella previgente formulazione). In particolare, lo stato di bisogno preso in considerazione dal detto precetto penale poteva essere indifferentemente determinato da cause incolpevoli oppure da vizi, prodigalità o altre cause inescusabili, poiché la norma perseguiva la finalità di colpire l’usurario quale persona socialmente nociva, che non cessava di essere tale, quale che fosse la natura o la causa del bisogno del debitore, e sussisteva quand’anche l’offeso avesse inteso insistere negli affari al di fuori di ogni razionale criterio imprenditoriale. Ne consegue che lo stato di bisogno nel reato di usura ricorreva tutte le volte in cui la persona offesa non era in grado di ottenere altrove e a condizioni migliori la prestazione di denaro o altra cosa occorrente anche ai fini della sua attività d’impresa e doveva, invece, sottostare alle esose condizioni imposte per il prestito; deve, pertanto, escludersi che quella privazione o grave limitazione della libertà di scelta del mutuatario, che qualifica l’usura, fosse incompatibile con il carattere commerciale dell’attività lucrativa in cui l’usura venga ad inserirsi. (In applicazione del riportato principio la S.C. ha cassato la sentenza dei giudici di merito secondo cui – offrendone un’interpretazione riduttiva – lo stato di bisogno doveva essere escluso nel caso in cui il mutuatario si fosse ripromesso dal prestito uno scopo di lucro, sotto il profilo dell’investimento del denaro ricevuto, soltanto o anche per intraprendere o incrementare affari commerciali). — Cass. 19698 del 17-7-2008
In tema di contratto autonomo di garanzia, l’assunzione da parte del garante dell’impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all’invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell’esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l’«exceptio doli», e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare — come richiesto dagli opponenti ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 — l’eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità ex art. 1418 cod. civ.). — Cass. 26262 del 14-12-2007
La liquidità del credito — e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge — è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l’eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all’accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito (nella specie da deposito su libretto bancario) fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1282 cod. civ., ancorché sia contestato dal debitore. — Cass. 25365 del 29-11-2006
In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme ad esso dovute per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l’IVA consacrato nell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, va sottoposto a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria — come tali esentati, a norma dell’art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 della detta tariffa —, ma siano (come nella specie) gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall’operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all’orbita dell’IVA. — Cass. 4748 del 3-3-2006
La disciplina relativa ai tassi di interesse sui mutui introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura — e quindi anche quella dettata dall’art. 1 del d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della precedente — non può essere applicata a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito. — Cass. 15497 del 22-7-2005
L’obbligo di corrispondere interessi sulle somme depositate in banca, a norma degli artt. 1834 e 1835 cod. civ., non è legato all’esigibilità del credito restitutorio, ma discende dalle regole del deposito irregolare e del mutuo, cui questo è a tal fine assimilabile (artt. 1782 e 1815 cod. civ.): trattandosi, quindi, di interessi connaturati al mero fatto che le somme depositate siano poste nella disponibilità della banca depositaria, essi spettano al depositante per tutto il tempo in cui tale situazione perduri. Da tanto deriva che l’intervento di un vincolo esterno alla restituzione (pignoramento o sequestro) non incide sulla causa giuridica da cui deriva il debito per interessi, perché quel vincolo impedisce al depositante di richiedere nell’immediato alla banca depositaria la restituzione di dette somme, ma non le rende «medio tempore» indisponibili per la banca medesima. — Cass. 17945 del 25-11-2003
Sui depositi di somme operati dal cliente e registrati sul libretto emesso dalla banca, gli interessi sono dovuti, in mancanza di specifica convenzione al riguardo, nella misura del saggio legale. È pertanto da escludere che, in difetto di un tasso convenzionalmente pattuito, al depositante spettino gli interessi secondo il minor tasso applicato dalla banca in occasione della prima capitalizzazione, trattandosi di una dato che, per un verso, in quanto proveniente da una delle parti del contratto, non può essere assunto a dimostrazione della preesistenza di un corrispondente accordo comune anche all’altra parte, se non in base ad ulteriori elementi in tal senso probanti; e che, per l’altro verso, non può trovare il sostegno legittimante nel disposto dell’art. 1835, secondo comma, cod. civ., giacché la peculiare efficacia probatoria che detta norma riconosce alle annotazioni sottoscritte sul libretto dall’impiegato bancario addetto al servizio riguarda la verità storica delle operazioni di prelevamento o di versamento annotate, ma non anche l’esistenza di eventuali clausole contrattuali da cui la legittimità di tali operazioni possa dipendere. — Cass. 17945 del 25-11-2003
Ai fini della determinazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio (nella specie incaricato di espletare un accertamento contabile circa il tasso di interesse da applicarsi alle rate di un mutuo) deve aversi riferimento non all’intero ammontare del mutuo, ma, in applicazione del principio generale, valevole anche al di fuori delle questioni di competenza, secondo cui il valore della controversia si determina in base alla domanda, in relazione agli importi oggetto di contestazione e per i quali è stata disposta la consulenza tecnica. — Cass. 3061 del 4-3-2002
La legge n. 108/96 che ha modificato l’art. 644 cod. pen., in difetto di previsione di retroattività, non può operare rispetto ai precedenti contratti di mutuo, pur essendo di immediata applicazione nei relativi rapporti limitatamente alla regolamentazione di effetti ancora in corso. — Cass. 2-2-2000, n. 1126
La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio juris ac necessitatis. — Cass. 30-3-99, n. 3096
L’osservanza dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ. non esige che il patto scritto, da detta norma previsto, indichi specificamente il maggior saggio di interessi, essendo invece sufficiente la determinabilità di quel saggio, anche per relationem, mediante rinvio ad elementi estrinseci al contratto o comunque a criteri, sicuramente ed obiettivamente rilevabili, che ne consentano la concreta qualificazione. Pertanto, contiene una valida pattuizione di interessi extralegali il contratto di mutuo, tra una società in amministrazione straordinaria e l’istituto finanziatore, perfezionatosi sulla base di una richiesta scritta del commissario che faccia riferimento al D.M. 12 febbraio 1981, il quale fa espressa menzione ad interessi sino a concorrenza dell’ammontare determinato — secondo il tasso per la clientela primaria (prime rate) — in sede di Associazione Bancaria Italiana. — Cass. 14-8-97, n. 7627
La clausola che obblighi il mutuatario a rimborsare al mutuante le imposte dell’i.r.p.e.g. ed i.l.o.r., gravanti sul secondo, in relazione agli interessi percepiti sulla somma mutuata, è nulla per violazione di norme imperative di cui agli artt. 26 e 64 d.p.r. n. 600 del 1973, nel caso in cui il mutuatario (nell’ipotesi, società cooperativa) rientri tra i soggetti che, quali «sostituti» d’imposta sono obbligati ad effettuare una ritenuta, a titolo di acconto e con obbligo di rivalsa, sui redditi da capitale corrisposti (art. 23, primo comma, d.p.r. citato), atteso che l’obbligo di rivalsa è espressione del principio che tutta l’imposta deve restare a carico del percettore del reddito («sostituto» d’imposta) — principio applicabile, altresì, in tema di pagamento dell’i.l.o.r., trattandosi di imposta diretta, che non può ricadere su soggetto diverso dal possessore del patrimonio rappresentante la base per la determinazione della capacità contributiva —, e non può essere aggirato con la detta clausola, la quale obbliga il mutuatario a corrispondere al mutuante, sotto forma di rimborso dei tributi, un ulteriore reddito (a sua volta imponibile, ma ignoto al fisco). — Cass. 29-5-93, n. 6037
Le variazioni dei tassi praticati dalle aziende di credito «su piazza» spiegano effetti sugli interessi inerenti a contratto di conto corrente bancario, in relazione al rinvio che esso faccia agli usi, non anche sugli interessi inerenti a mutuo bancario «di scopo», ove il saggio degli interessi medesimi, in quanto agevolato ed in funzione di detto scopo, si sottrae, in difetto di specifiche pattuizioni, a riallineamenti corrispondenti (o proporzionali) a quelle variazioni. — Cass. 18-6-92, n. 7547
Qualora il piano di ammortamento di un mutuo bancario comporti il pagamento di ratei semestrali di ammontare uguale ed a tasso di interesse annuo fisso, l’applicazione di un fattore matematico di correzione alle rate di rimborso per tener conto dell’ulteriore vantaggio economico che può derivare all’istituto creditore dal conseguimento degli interessi sulle somme percepite alla scadenza del primo semestre non è in contrasto col disposto dell’art. 821, comma terzo, cod. civ. (che prevede l’acquisto dei frutti civili giorno per giorno in ragione della durata del diritto) non attenendo al ragguaglio giornaliero dell’importo annuale degli interessi ma alla determinazione del capitale su cui calcolare gli interessi (cioè sull’intera somma dovuta all’inizio dell’anno ovvero, per il secondo semestre, sulla minor somma ottenuta riducendo quella originaria dell’importo versato alla scadenza del primo semestre). — Cass. 27-2-87, n. 2109
La clausola del contratto di mutuo, che faccia obbligo al mutuatario di rimborsare al mutuante le imposte afferenti gli interessi convenuti (nella specie, IRPEG ed ILOR), sì da garantire un determinato ammontare netto degli interessi medesimi, non è affetta da nullità per violazione di norme imperative, né in particolare per violazione del precetto costituzionale del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 53 della costituzione), atteso che tale clausola non implica che l’imposta afferente un reddito venga corrisposta al fisco da un soggetto diverso dal suo percettore, obbligatosi a pagarla in sua vece e conto, ma configura una mera traslazione convenzionale del carico di imposta, da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (per finalità peculiari di singoli tributi), e si esaurisce in un incremento dei proventi del mutuante in misura pari alla somma che deve versare all’erario, senza alcun esonero né da quest’ultimo versamento, né dall’obbligo di dichiarare all’amministrazione finanziaria il maggior reddito conseguente al rimborso di tale versamento, e di pagare le ulteriori imposte dovute sullo stesso maggior reddito. — Cass. Sez. Un. 18-12-85, n. 6445
La clausola del contratto di mutuo, la quale, sia pure con effetti limitati al rapporto fra le parti, ponga a carico del mutuatario quanto il mutuante sia tenuto a versare all’erario per IRPEG ed ILOR afferenti gli interessi convenuti, è nulla, ai sensi dell’art. 1418 primo comma cod. civ. e per contrasto con l’art. 53 della costituzione, atteso che il principio del concorso di tutti alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, fissato dalla citata norma costituzionale con immediato valore vincolante, si traduce nel divieto inderogabile per il debitore d’imposta, sia diretta che indiretta, di riversare il relativo onere su un altro soggetto, e quindi su un patrimonio diverso da quello rispetto al quale è contemplato il prelievo fiscale. — Cass. 5-1-85, n. 5
L’obbligo della forma scritta, ad substantiam, per la fissazione degli interessi in misura ultralegale (art. 1284 terzo comma cod. civ.), non postula necessariamente che il documento negoziale contenga la indicazione in cifre del tasso di interesse, ma può essere assolto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 cod. civ.), attraverso la pattuizione di criteri, sicuramente prevedibili ed obiettivamente rilevanti, che consentano la concreta quantificazione del tasso medesimo nel corso del rapporto. (Nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la validità della determinazione degli interessi, in un contratto scritto di mutuo bancario, con riferimento alle variazioni future previste dal regolamento dell’istituto, alla stregua delle fluttuazioni del costo del denaro e dei tassi comunemente praticati sul mercato finanziario). — Cass. 20-6-78, n. 3028
La pattuizione intervenuta preventivamente, all’atto della stipula del mutuo, con la quale si prevede la corresponsione di interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, già comprensive degli interessi corrispettivi, costituisce violazione del divieto di anatocismo, ed è nulla per contrasto con norme imperative. — Cass. 6-5-77, n. 1724
Le parti possono ricorrere in via tacita alla proroga contrattuale anche quando il contratto cui essa si riferisce deve farsi per iscritto. (Nella specie, si trattava di contratto di mutuo con pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale). — Cass. 2-9-75, n. 3029
Il deposito irregolare, effettuato presso un istituto di credito e vincolato giudiziariamente, può assumere la struttura del contratto di mutuo nella misura in cui, a parte accipientis, l’effettuato deposito sia automaticamente inserito in quel complesso di operazioni di cassa, coordinate al fine della intermediazione del credito, che caratterizzano l’impresa bancaria. Ne consegue che la banca che ha ricevuto il denaro deve corrispondere al mutuante gli interessi, in difetto di una contraria o diversa determinazione delle parti, nella misura legale del cinque per cento. — Cass. 22-6-72, n. 2055
Gli interessi convenzionali nel mutuo hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo delle utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del denaro preso in mutuo, gli altri invece sono dovuti, nella misura e con gli effetti previsti nell’art. 1224, per il fatto del ritardo del debitore nell’adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto, una somma di denaro e costituiscono la liquidazione operata ex lege del danno presuntivo che l’inadempimento ha prodotto al creditore. — Cass. 10-5-66, n. 1217
Nell’indagine circa la natura usuraria degli interessi hanno rilievo soltanto quelli concordati al momento della stipula del contratto. Non possono a questi sommarsi quelli distinti pattuiti e versati dopo che il mutuo sia scaduto senza la restituzione, in tutto o in parte, della somma presa in prestito. — Cass. 6-5-66, n. 1158
Se i contraenti hanno posto a base della convenzione di mutuo un interesse superiore a quello legale, tale interesse deve essere corrisposto fino all’effettiva restituzione della somma mutuata, altrimenti la mora si risolverebbe in un ingiustificato vantaggio del debitore. — Cass. 21-3-63, n. 693
Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata, ed è tenuto al pagamento degli interessi anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata. — Cass. 1-2-62, n. 199
Se gli interessi assumono proporzioni usurarie, la prestazione dell’eccedenza rispetto alla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo a ripetibilità. — Cass. 15-7-61, n. 1720