Art. 1835. Libretto di deposito a risparmio
Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
È nullo ogni patto contrario.
Giurisprudenza:
Contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ma privo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria – È nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. (cd. nullità “virtuale”), il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria prescritta dall’art. 14 del d.lgs. n. 385 del 1993, stante la rilevanza del requisito soggettivo nella struttura dei contratti bancari, nei quali una delle parti è individuata indefettibilmente in una banca, e degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell’attività bancaria alle imprese autorizzate, la cui tutela non può restare affidata esclusivamente alle sanzioni penali di cui agli artt. 130 e 131 del citato decreto; tale nullità per carenza di un requisito della fattispecie legale non osta tuttavia, in linea di principio, alla conversione ex art. 1424 c.c. ove il negozio sia idoneo a produrre gli effetti di altra fattispecie e previo accertamento, riservato in via esclusiva al giudice di merito, della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda di restituzione delle somme depositate, quale automatica conseguenza della nullità del deposito bancario, rinviando alla corte di appello per l’esame dell’eventuale conversione in comune contratto di mutuo o deposito irregolare, avendo il depositante dedotto, in alternativa alla tesi della validità del contratto bancario, la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto comune). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4760
Libretto di deposito a risparmio – Prova contraria alle risultanze delle annotazioni – Ammissibilità – In tema di libretti di deposito a risparmio, la particolare efficacia probatoria prevista dall’art. 1835, secondo comma, cod. civ. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che, da ciò, derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate. Ne consegue che è sempre ammessa la dimostrazione che un’operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata sul libretto, sia stata effettivamente eseguita. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 giugno 2014, n. 13643
Libretto di deposito a risparmio – Annotazioni – Dichiarazione di falsità delle annotazioni – Nel contratto di deposito a risparmio, a norma dell’art. 1835, secondo comma, cod. civ., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appaia addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante, presupponendo peraltro tale speciale efficacia probatoria che il documento presenti i requisiti formali minimi corrispondenti alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico, situazione che non si verifica allorché l’efficacia in questione sia stata sottratta in radice al documento, ove, in seguito a giudizio penale, siano state dichiarate false le annotazioni su di esso apposte. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 31 gennaio 2014, n. 2122
Libretto di deposito a risparmio – Sequestro delle somme – In tema di deposito bancario, l’emissione dei documenti di legittimazione o titoli rappresentativi (nella specie, un certificato di deposito al portatore e due libretti di risparmio al portatore) non spiega influenza nei rapporti fra banca e depositante, essendo la prima tenuta alla restituzione verso il secondo delle somme di danaro, di cui ha acquistato la proprietà, e non dei documenti probatori, i quali, ai sensi dell’art. 1835 cod. civ., assolvono alla diversa funzione certificativa dell’esistenza del diritto del cliente verso la banca; ne consegue che, in caso di sequestro di dette somme, poi convertito in pignoramento, il vincolo concerne il credito esistente all’atto della notifica del provvedimento cautelare, con obbligo di pagamento – in favore dei creditori del depositante – secondo gli ordini impartiti con il provvedimento di assegnazione. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 febbraio 2012, n. 1689