Codice Civile
Articolo 1899 codice civile
Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. (1)
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
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(1) Comma prima modificato dall’art. 5 D.L. 31.01.2007, n. 7 con decorrenza dal 02.02.2007, è poi così modificato dall’art. 21, L. 23.07.2009, n. 99 con decorrenza 15.08.2009. Il testo previgente disponeva che:
“L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In caso di durata poliennale, l’assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni”.
Conclusione ed efficacia del contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta ma la sua efficacia è subordinata dalla legge alla “condicio iuris” del pagamento del premio (art. 1899 c.c.), avendo l’assicuratore bisogno di quest’ultimo per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38216
Anticipazione pattizia dell’efficacia del contratto
La disposizione dell’art. 1899 cod. civ. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto), poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali. Infatti, il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo e la prova di tale deroga deve essere data per iscritto, senza la possibilità di fare ricorso a testimonianze o a presunzioni. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-5-2005, n. 12305
Disdetta del contratto alla scadenza – Proroga tacita
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo alla controversia che l’assicurato promuova per l’accertamento dell’avvenuta disdetta alla naturale scadenza del contratto, onde evitarne la proroga tacita di cui all’art. 1899 comma secondo, cod. civ., la prova di tale disdetta può essere fornita anche con riferimento all’esistenza di tempestive ed inequivoche manifestazioni tacite di volontà, evidenzianti una volontà un’intenzione contraria alla prosecuzione del rapporto, considerato che, allo scioglimento del rapporto per “facta concludentia”, non è di ostacolo l’assoggettamento del contratto di assicurazione alla forma scritta” ad probationem” (a differenza di quanto si verifica nei casi di forma scritta richiesta “ad substantiam”), ed altresì, che la forma della raccomandata spedita con preavviso di sei mesi per l’esercizio della facoltà di recesso è prevista dalla norma sopracitata con esclusivo riferimento ai contratti di durata superiore ai dieci anni. Perché possa legittimamente predicarsi la validità e l’efficacia della disdetta tacita è, peraltro, necessario che essa intervenga prima della scadenza del termine finale del contratto, ed ancora che essa si concretizzi in fatti del tutto incompatibili con la volontà di avvalersi della proroga tacita del contratto stesso, essendo la valutazione dell’idoneità di tali fatti a manifestare in modo inequivoco la volontà del disdettante rimessa al giudice di merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-5-2001, n. 7278
Anticipazione pattizia dell’efficacia del contratto
L’art. 1899 cod. civ., secondo cui l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicchè non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali. Il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 24-12-1994, n. 11142
Liquidazione coatta amministrativa imprese autorizzate all’esercizio di assicurazioni – Sospensione facoltà di recesso
In tema di liquidazione coatta amministrativa d`imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni r.c.a., l’ art. 2 del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 – che prevede, qualora sia stato disposto il trasferimento ad altra impresa del portafoglio di quella in crisi, la sospensione biennale, per gli assicurati, del “diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto” – è una norma suscettibile d`interpretazione estensiva. Pertanto, deve ritenersi soggetto alla sospensione biennale anche l’esercizio della facoltà di recesso contrattualmente prevista (nell’ipotesi esercitabile, con preavviso di sei mesi, al termine di ogni anno di durata del contratto decennale), in quanto la “ratio” della predetta disposizione – consistente nell’agevolare il trasferimento del portafoglio aziendale in attuazione dell’interesse generale alla conservazione degli assetti produttivi e dei livelli occupazionali – è tutelabile solo bloccando temporaneamente la possibilità di scioglimento, ad istanza degli assicurati, di tutti i contratti. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 8-7-1993, n. 7514
Trasferimento veicolo – Validità contratto di assicurazione – Decorrenza
Nel caso in cui il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, sia reso valido, ad istanza dell’assicurato alienante, per altro veicolo di quest`ultimo, ai sensi dell’art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la copertura assicurativa decorre, in mancanza di patto contrario, dalle ore 24 del giorno del rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore, dovendosi anche in tale ipotesi integrare il dettato del citato art. 8, che prevede la validità della garanzia “dalla data del rilascio del certificato” con la regolamentazione specificata dall’art. 1899 cod. civ. che, nel prevedere, sia pure con espresso riferimento solo ai nuovi contratti di assicurazione, che la copertura assicurativa decorre (salvo patto contrario) dalle ore 24 del giorno della stipulazione, vuole soddisfare una esigenza di certezza circa il rapporto di consecuzione temporale tra la conclusione del contratto ed il rischio assicurato, che è comune ad ogni ipotesi di nuova copertura assicurativa, sia essa dipendente da un nuovo contratto che dal mutamento dell’oggetto di un contratto già stipulato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-5-1993, n. 5415