Articolo 19 codice di procedura civile
Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E’ competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.
Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.
Giurisprudenza:
Pretesa di assunzione alle dipendenze della p.a. – Mancata riferibilità ad un preciso ufficio
La competenza per territorio in relazione a domanda diretta ad accertare il diritto all’assunzione alle dipendenze di una P.A, ove la pretesa non sia riferibile ad un preciso ufficio e non sia possibile individuare “ex ante” l’ufficio di futura adibizione, spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ente nei cui riguardi la pretesa è esercitata, cui va riferita l’equazione tra luogo del rapporto virtuale (ovverosia da costituire o comunque presso il quale sono destinati a dispiegarsi gli effetti) e luogo del rapporto reale (ovverosia quello ove si radicherebbe la competenza se il rapporto esistesse già o fosse già esistito), in quanto il criterio dell’art. 413, comma 5, c.p.c. è destinato a combinarsi, anche attraverso il rinvio del comma 7 dello stesso articolo, con quello più generale del luogo ove ha sede la P.A. convenuta. Cassazione Civile, Sezione 6-Lavoro, Ordinanza 10-10-2022, n. 29438
Condotta diffamatoria
In caso di condotta diffamatoria, anche se compiuta senza l’uso di mezzi di comunicazione di massa, sussiste, con riguardo alla causa di risarcimento dei danni, alternatività di fori, poiché il foro di commissione dell’illecito (cd. “forum commissi delicti”) concorre con quelli generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., per evidente ricorrenza del presupposto di agevolare la tutela del soggetto leso, consentendogli di incardinare il giudizio nel luogo in cui il danno ha avuto, ragionevolmente, la sua massima diffusione. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza del Tribunale del luogo di presumibile massima diffusione del danno – in quanto residenza da decenni e, per lungo tempo, luogo di lavoro dell’attore – che era stato richiesto per l’attribuzione, in un processo civile, di una condotta estorsiva, individuata come attività diffamatoria). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 1-6-2022, n. 17858
Agenzia delle entrate riscossione
In tema di competenza per territorio, solo la sede centrale e quelle regionali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione possono essere indentificate, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., quali, rispettivamente, sede dell’ente e stabilimenti con rappresentante legale autorizzato a stare in giudizio. (Nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in un giudizio per querela di falso introdotto contro l’agente della riscossione, aveva individuato, quali giudici funzionalmente competenti per territorio, alternativamente il Tribunale di Roma, luogo della sede legale dell’ente convenuto, od il Tribunale di Napoli, ove si trovava la sede regionale di riferimento). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-6-2021, n. 16928
Società di fatto
La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d’ altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 25-5-2021, n. 14365
Eccezione di incompetenza per territorio – Indicazione dei fori alternativi
In tema di eccezione di incompetenza per territorio, il convenuto che neghi l’esistenza di un criterio di competenza per territorio inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), deve indicare, ai fini della completezza dell’eccezione, tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, ma non è necessario che tra i fori alternativi menzioni anche quello inderogabile, non potendosi pretendere che la parte sia costretta a negare e invocare, nel medesimo atto, l’applicabilità di tale ultimo foro. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 5-11-2020, n. 24632
Protezione dei dati personali
Per le controversie in tema di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2011, è competente il tribunale del luogo in cui ha la “residenza” il titolare del trattamento dei dati, sicché nei casi in cui il titolare del trattamento sia una persona giuridica, si rende necessaria un’interpretazione integrativa e dinamica della norma e, dunque, la competenza va determinata in base al luogo dove è ubicata la sede effettiva, presso la quale il trattamento sia avvenuto in modo autonomo e si sia manifestato in concreto. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 17-9-2020, n. 19328
Eccezione di incompetenza
In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 20-8-2020, n. 17374
Foro della p.a.
Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono ad individuare il “forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all’art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l’onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell’esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-6-2020, n. 11781