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Art. 1901 cc – Mancato pagamento del premio

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Codice Civile

Articolo 1901 codice civile

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.


 

Giurisprudenza:

Accettazione del pagamento del premio eseguito in ritardo – Rinuncia tacita alla sospensione dell’efficacia del contratto

In tema di assicurazione, l’accettazione del premio pagato in ritardo non integra rinuncia tacita alla sospensione della garanzia assicurativa prevista dall’art. 1901 c.c., non trattandosi di un comportamento implicante una volontà negoziale ricognitiva del diritto all’indennizzo e abdicativa dell’effetto … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-2-2022, n. 4357

 

Mancato pagamento del premio o della prima ‘rata’, ovvero dei ‘premi successivi’ – Portata

In tema di sospensione dell’assicurazione, la disciplina prevista nel primo e nel secondo comma dell’art. 1901 c.c., a seconda che il mancato pagamento dell’assicurato riguardi il premio o la prima rata di premio oppure i premi successivi, non mira a distinguere tra l’ipotesi dell’unicità del premio (contratto di assicurazione annuale) e quella della pluralità dei premi (contratto pluriennale) – con conseguente esclusione dall’ambito di operatività della disciplina del secondo comma della norma citata del caso in cui, pur essendo unico il premio, non venga pagata una rata di esso successiva alla prima – ma tende solo a contrapporre un inadempimento iniziale ad un inadempimento nel corso del rapporto assicurativo, riferibili, rispettivamente, al mancato pagamento … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-2-2022, n. 4357

 

Mancato pagamento – Eccezione in senso lato

In tema di assicurazione, il mancato pagamento del premio o della rata di premio, che determina la sospensione dell’efficacia del contratto ai sensi dell’art. 1901 c.c., costituisce oggetto di un’eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d’ufficio, operando – a differenza dell’eccezione di inadempimento che riguarda l’esecuzione del contratto – sul piano dell’efficacia in ragione della peculiarità del contratto di assicurazione, il cui equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, bensì fra l’insieme dei rischi assunti dall’assicuratore e quello dei premi dovuti dagli assicurati, sul … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-2-2022, n. 4357

 

Sospensione del contratto in caso di mancato pagamento del premio – Pagamento tardivo accettato dall’assicuratore – Rinuncia alla sospensione – Esclusione

Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art. 1901 c.c., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo che, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-12-2021, n. 38216

 

Obbligo di comunicazione degli elementi variabili da parte dell’assicurato – Riconducibilità alle obbligazioni indicate nell’art. 1901 c.c. – Esclusione

Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili (cosiddetta assicurazione con la clausola di regolazione del premio), l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un’obbligazione diversa da quelle indicate nell’art. 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto, senza che assuma rilievo il richiamo, operato con apposita clausola contrattuale, all’art. 1901 c.c.. con riguardo alla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-11-2021, n. 35042

 

Risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Mancato pagamento di premi successivi al primo – Applicabilità dell’art. 1901, comma 2, c.c. – Conseguenze

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, anche in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 opera il disposto dell’art. 1901, comma 2, c.c., sicché, ove ove il sinistro si sia verificato posteriormente alla scadenza del termine per il pagamento di premi successivi al primo, l’assicurazione resta sospesa solo dalle … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12-10-2018, n. 25366

 

Rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore – Mancato pagamento del premio – Efficacia dell’assicurazione

In forza del combinato disposto dell’art. 7 della n. 990 del 1969 (attuale art. 127 del d.lgs. n. 209 del 2005) e dell’art. 1901 c.c., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, quel che rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile è l’autenticità del contrassegno, non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato – il quale, pertanto, non è tenuto ad effettuare accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo o rilasciato solo il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull’apparenza della situazione – per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che questi provi l’insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l’affidamento erroneo del danneggiato stesso. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-7-2018, n. 18519

 

Pagamento tardivo del premio – Previsione contrattuale di un termine di riattivazione della polizza dopo il pagamento delle rate di premio successive

La clausola di un contratto di assicurazione che preveda, nel caso in cui il pagamento dei premi successivi al primo avvenga con un particolare ritardo (nella specie, superiore a novanta giorni), il protrarsi della sospensione della copertura assicurativa per un ulteriore periodo stabilito dalle parti (nella specie, trenta giorni dopo l’avvenuto pagamento), non viola l’art. 1901, comma 2, c.c., atteso che tale norma non prevede alcun termine per la riattivazione della polizza dopo il pagamento tardivo della rate di premio successive, essendo volta a disciplinare solo gli effetti dell’inadempimento e non ad imporre un determinato equilibrio giuridico ed economico dei rapporti di assicurazione, né è possibile rinvenire nel nostro ordinamento un principio generale che imponga alle parti di elaborare un assetto d’interessi in cui le diverse prestazioni abbiano uno stretto rapporto di corrispettività, intesa nella duplice prospettiva economica e giuridica. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-4-2018, n. 9182

 

Rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore – Mancato pagamento del premio – Efficacia dell’assicurazione

Nel caso di sottoscrizione di una polizza r.c. auto e di rilascio all’assicurato dell’apposito contrassegno, indicativo di decorrenza e durata, ove la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio, o la prima rata di esso, a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione è sospesa ai sensi dell’art. 1901, comma 1, c.c., ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato, in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso un nesso di causalità tra il ritardo del subagente, nella comunicazione dell’avvenuto pagamento del premio, e la responsabilità della compagnia assicuratrice per i danni cagionati dall’assicurato a terzi). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 16-2-2017, n. 4112

 

Mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo

Il mancato pagamento alla scadenza, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, comma 2, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; nè la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell’inadempienza dell’assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 del citato art. 1901, l’effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-12-2016, n. 26104