Codice Civile
Articolo 1917 codice civile
Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
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(1) Cfr. artt. 163, d.lgs 07-09-2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); art. 50, all. I, d.lgs. 23-05-2011, n. 79 (Codice del turismo)
Giurisprudenza:
Esclusione dei fatti dannosi derivanti da colpa – Fondamento – In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell’articolo 1895 c.c., non potendo mai … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 29-7-2022, n. 23762
Diritto al rimborso delle spese sostenute per resistere all’azione promossa dal terzo danneggiato – La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l’assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga “in pejus” al disposto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 5-7-2022, n. 21220
Clausole ‘on claims made basis’ – Atipicità – Esclusione – Deroga al modello legale di cui all’art. 1917, comma 1, c.c. – Conseguenze
Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso, considerandola non meritevole di tutela, l’operatività della clausola “claims made”, sul presupposto che essa non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-4-2022, n. 12981
Azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno – Esclusione – In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 25-2-2021, n. 5259
Spese di lite sostenute dall’assicurato – L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, se convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione, da parte dell’assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-2-2021, n. 4786
Spese di lite sostenute dall’assicurato – Contratto multirischio – In tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. “multirischio”, contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell’assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall’assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dal terzo danneggiato (cd. “spese di resistenza”), rientrano “ope legis” nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell’art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-2-2021, n. 3011
Spese di lite sostenute dall’assicurato – Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, a seguito dell’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell’ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’art. 1917, comma 3, c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-11-2020, n. 24409
Spese di lite sostenute dall’assicurato – In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel “genus” delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore; le spese di chiamata in causa dell’assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-8-2020, n. 18076
Inadempimento dell’assicuratore all’obbligo di pagamento dell’indennizzo – Presupposti – L’assicuratore della responsabilità civile non può essere ritenuto inadempiente all’obbligo di pagamento dell’indennizzo per il mero fatto che, ricevuta la relativa richiesta dall’assicurato, abbia omesso di provvedervi. Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto ove l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., la sussistenza di un fatto colposo addebitabile al medesimo assicurato oppure qualora gli elementi in suo possesso evidenziassero la sussistenza di una responsabilità dello stesso assicurato non seriamente contestabile. Il relativo accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con prognosi postuma, cioè con riferimento al momento in cui l’assicuratore ha ricevuto la domanda di indennizzo, e valutando tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la condotta dell’assicurato, ma senza dare rilievo esclusivo ed assorbente ad una sentenza di condanna non definitiva a carico dell’assicurato, quando l’assicuratore non abbia preso parte al relativo giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – in controversia avente ad oggetto la pretesa dell’assicurato, nei confronti dell’assicuratore, al conseguimento, tra l’altro, del risarcimento del danno commisurato alle spese sostenute per contrastare un’azione esecutiva promossa in danno dell’assicurato medesimo a seguito di una sentenza di condanna non definitiva pronunciata a suo carico – aveva ritenuto il predetto assicuratore inadempiente semplicemente per non avere soddisfatto la richiesta di pagamento dell’indennizzo, dando rilievo alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-7-2020, n. 14481
Responsabilità della struttura per la condotta dei sanitari – Rapporto di manleva derivante dalla polizza – In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, sebbene la struttura presso la quale il paziente sia ricoverato risponda della condotta colposa dei sanitari, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, tuttavia ciò non incide automaticamente sul rapporto di manleva derivante dalla polizza stipulata tra la medesima struttura e la compagnia di assicurazione, tanto più ove il contratto escluda espressamente la copertura assicurativa per l’operato di medici non dipendenti della detta struttura. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-6-2020, n. 11098
Insorgenza dell’obbligo di indennizzo dell’assicurato da parte dell’assicuratore – Nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare l’assicurato sorge nel momento in cui quest’ultimo causi un danno a terzi; tuttavia, l’assicuratore è in mora rispetto a tale obbligo solo dopo che sia decorso il tempo presumibilmente occorrente ad un diligente assicuratore per accertare la sussistenza della responsabilità dell’assicurato e per liquidare il danno e sempre che vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell’assicurato stesso. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 novembre 2019, n. 28811
Oggetto del contratto – Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicurato si cautela contro il rischio dell’alterazione negativa del suo patrimonio, in quanto l’assicuratore si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell’assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato stesso in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato, anche se dovuto a colpa grave; fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno, a norma dell’art. 1917, comma 1, c.c., infatti, è l’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, mentre sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato. Nell’assicurazione della responsabilità contro i danni, invece … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 25 settembre 2019, n. 23948
Cessione del credito risarcitorio – Il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo. Ne consegue che, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l’azione prevista dall’art.149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 settembre 2019, n. 22726
Copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali – L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20305
Eccezione di inoperatività della polizza assicurativa – In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l’estraneità dell’evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 luglio 2019, n. 18742
Obbligo dell’assicuratore di pagare il legale dell’assicurato – L’obbligo di pagare il legale dell’assicurato indicato dall’assicuratore costituisce, ai sensi dell’art. 1917, comma 3, c.c., un debito proprio di quest’ultimo ed ha ad oggetto le mere spese sostenute per lo svolgimento dell’attività di resistenza alle pretese del terzo, restando fuori quelle per le attività ad essa complementari; ove, tuttavia, sia stato concordato un patto di gestione della lite accessorio al contratto di assicurazione, esso costituisce una modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza con conseguente onere a carico dell’assicuratore di anticipare e … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 23 maggio 2019, n. 14107
Circolazione stradale – Danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato – In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3 civile, Sentenza 20 agosto 2018, n. 20786
Debito di valuta dell’obbligazione dell’assicuratore – Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. costituisce debito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del pregiudizio derivante dalla svalutazione monetaria, causato dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, a tale fine, che l’assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato stesso nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15752
Danno da mala gestio – In tema di inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile, all’obbligo di tenere indenne il proprio assicurato dalle pretese del terzo (c.d. “mala gestio” propria), non sussiste alcuna conseguenza pregiudizievole qualora il massimale resti capiente nonostante il ritardato adempimento; se, invece, il massimale è divenuto incapiente al momento del pagamento, l’assicurato può pretendere dall’assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale; tuttavia, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, il danno da “mala gestio” deve essere liquidato, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, salva la prova di un pregiudizio maggiore ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 aprile 2018, n. 9666
Omessa pronuncia su una domanda di manleva formulata dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore – Il giudicato non si forma sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l’omessa pronuncia su una domanda di manleva formulata dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore in relazione ad un sinistro non precludesse al primo la proposizione, in altro e separato giudizio, di azione ex art. 1917, comma 3, c.c., di condanna al rimborso delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1828
Assicurazione di una vettura motrice con rimorchio – In tema di assicurazione di una vettura motrice con rimorchio, l’assicurazione obbligatoria stipulata per la prima copre la responsabilità per i danni provocati dal secondo ad essa agganciato in ragione della considerazione unitaria del complesso autoarticolato(cd. rischio dinamico), mentre l’autonomia del rimorchio rileva, anche ai fini della necessità di una specifica copertura assicurativa, soltanto nella diversa ipotesi in cui il rimorchio provochi danni quando è fermo o manovrato a mano (cd. rischio statico). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27371
Responsabilità oltre il massimale per mala gestio – Affinché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per “mala gestio” dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo quando il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale ma è sufficiente che vi sia stato l’omesso pagamento nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 ottobre 2017, n. 25091
Somme dovute dall’assicuratore a tale titolo di manleva – Credito accessorio per interessi – Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l’assicuratore. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 settembre 2017, n. 22054
Assicurazione della responsabilità civile – Clausola limitativa del rischio assicurato – L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi di comportamento gravemente colposo dell’assicurato, con la sola eccezione delle condotte dolose. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 11 agosto 2017, n. 20070
Danno dolosamente provocato dal conducente – In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui la autovettura era stata utilizzata come una vera e propria arma, investendo più volte la vittima nell’intento deliberato di ferirla o di ucciderla). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 agosto 2017, n. 19368
Clausola “clam’s made” – patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c. – La clausola c. d. claim’s made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c., comma 2, in quanto realizza un … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 aprile 2017, n. 10506
Processo con pluralità di parti – Chiamata in causa dell’assicuratore – Evento interruttivo – Quando il convenuto nel giudizio di risarcimento del danno si sia avvalso della facoltà di chiamare in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 1917, comma quarto, cod. civ., i fatti che provocano l’interruzione o l’estinzione della domanda di garanzia non si estendono alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 22-04-2013, n. 9686
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore ex art. 1917 cod. civ. dà luogo ad un credito di valuta e non di valore, il quale sorge quando sia divenuto liquido ed esigibile il debito dell’assicurato nei confronti del danneggiato; tuttavia l’assicurato, che a causa del ritardo nella liquidazione del danno debba pagare al terzo danneggiato una somma maggiore di quella che avrebbe corrisposto all’epoca del sinistro, va indennizzato del danno derivante dalla svalutazione monetaria causata dal ritardo nella liquidazione, anche oltre i limiti del massimale. È però necessario, al fine di far valere la responsabilità dell’assicuratore oltre il massimale, che l’assicurato ne faccia esplicita tempestiva richiesta, non potendo la relativa domanda ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato nel corso del giudizio instaurato dal terzo danneggiato, né potendo tale domanda essere proposta per la prima volta in appello. — Cass. III, sent. 6155 del 13-3-2009
Gli atti di costituzione in mora, inviati dalla vittima di un fatto illecito causato dalla P.A. all’assicuratore della responsabilità civile di quest’ultima, sono inidonei ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, perché l’assicuratore del responsabile non ha alcuna obbligazione nei confronti del terzo danneggiato (al di fuori delle speciali ipotesi tassativamente previste dalla legge). Né il danneggiato può invocare una rappresentanza apparente dell’ente pubblico assicurato da parte della società assicuratrice, perché presupposto di tale rappresentanza è l’incolpevole affidamento del terzo, inconcepibile rispetto alla rappresentanza di una P.A., i cui atti debbono per legge sempre farsi per iscritto. — Cass. III, sent. 5763 del 10-3-2009
Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell’amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell’assicuratore, spettando all’amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell’interesse di tutti i condomini. — Cass. III, sent. 4245 del 20-2-2009
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia ammesso al passivo fallimentare il credito del lavoratore al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro dichiarando l’assicuratore, chiamato in garanzia, tenuto a manlevare la procedura, senza condannarlo a pagare direttamente il danneggiato, questi, non avendo appellato la statuizione consequenziale all’accoglimento della domanda di garanzia nella parte in cui non dispone il pagamento diretto in suo favore, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che, decidendo sul solo rapporto tra danneggiante ed assicuratore, abbia respinto la domanda di manleva, poiché tale decisione spiega i suoi effetti solo tra le parti del contratto di assicurazione, sì che egli non ha interesse al suo riesame. — Cass. I, sent. 28834 del 5-12-2008
Affinché possa configurarsi una responsabilità che superi i limiti del massimale per “mala gestio” dell’assicuratore della responsabilità civile non è necessario che questi ometta il pagamento dell’indennizzo nonostante il debito dell’assicurato verso il terzo danneggiato sia stato accertato e quantificato con sentenza passata in giudicato ovvero per effetto di accordo negoziale, ma è sufficiente che vi sia stata la suddetta omissione nonostante la responsabilità dell’assicurato e l’ammontare del danno fossero determinabili dall’assicuratore alla stregua dell’ordinaria diligenza e del principio di buona fede. — Cass. III, sent. 11908 del 13-5-2008
Alla luce del principio di concentrazione delle tutele ex art. 111, comma 2, Cost., che impone – nell’alternatività tra l’azione diretta verso l’assicuratore e l’ammissione al passivo fallimentare dell’assicurato – una risposta giudiziaria contestuale e non limitativa della domanda di giustizia del danneggiato, è rilevante e non manifestamente infondata – in relazione agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost. – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede azione diretta del lavoratore per il risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro, dovendosi ritenere che l’esigenza, posta alla base dell’applicazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 35 Cost. (in relazione alla qualità soggettiva degli infortunati), di attribuire a situazioni identiche trattamenti equipollenti – quali quelli riconosciuti ai dipendenti dell’appaltatore ex art. 1676 cod. civ., al lavoratore in tema di contratto di somministrazione di manodopera e di appalto ex artt. 23, comma 3, e 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, nonché ai danneggiati da sinistro stradale ex art. 18, legge n. 990 del 1969 – ne venga ingiustificatamente lesa, tanto più che la norma presenta ulteriori profili di irrazionalità atteso che, da un lato, il soddisfacimento del credito risarcitorio del lavoratore infortunato resta affidato alla discrezionalità dell’assicuratore o dell’assicurato, per cui, in ragione del momento in cui interviene, può restare sottratto alla “par condicio creditorum”, mentre, dall’altro, è ravvisabile una irragionevole differenziazione tra la situazione del lavoratore infortunato sul luogo di lavoro e quella del lavoratore infortunato in infortunio “in itinere”, godendo solo quest’ultimo, in quanto vittima della strada, di azione diretta. Né vanno sottesi i maggiori tempi processuali per la realizzazione del diritto – ostacoli di fatto la cui considerazione è imposta dall’art. 3 Cost. – conseguenti alla non esperibilità dell’azione diretta, integrandosi anche una lesione degli artt. 24 e 111 Cost. — Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 11921 del 13-5-2008
Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l’azione, l’assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell’art. 1917 cod. civ. (Nella specie la Corte ha cassato la statuizione relativa alla compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti, nonostante il rigetto della domanda risarcitoria). — Cass. III, sent. 5300 del 28-2-2008
L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi — Cass. III, sent. 5273 del 28-2-2008
Ai fini del riconoscimento del danno da ritardato pagamento, deve escludersi il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria nell’obbligazione pecuniaria derivante da «mala gestio» dell’assicuratore della responsabilità civile, trattandosi di debito di valuta. — Cass. III, sent. 24747 del 28-11-2007
In tema di accertamento della «mala gestio», il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione «ex ante» con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito del giudizo e non «ex post» sulla base della sua effettiva conclusione. — Cass. III, sent. 24747 del 28-11-2007
Le spese giudiziali relative alla controversia tra assicuratore e assicurato in ordine all’azione di garanzia vanno liquidate secondo le regole generali della soccombenza, non rientrando nella disciplina di cui all’art. 1917 del cod. civ.. — Cass. III, sent. 24733 del 28-11-2007
In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l’assicurato, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, promuova autonoma controversia nei confronti dell’assicuratore, sia al fine di sentire accertare il modo di essere e le condizioni di operatività della polizza assicurativa e particolarmente la sua idoneità a coprire il tipo di evento, cui è riconducibile l’ipotesi di responsabilità che il danneggiato abbia fatto valere nei confronti dello stesso assicurato, sia al fine di sentir pronunciare condanna dell’assicuratore a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto a detto danneggiato a seguito dell’altro giudizio, il giudice così investito di questo cumulo di domande deve dare corso alla trattazione del giudizio relativamente alla suddetta domanda di accertamento, mentre, ove tale accertamento si risolva in senso positivo, non può accogliere la domanda di manleva, sia pure con condanna condizionata alla soccombenza dell’attore nell’altro giudizio, trattandosi di accertamento di fatti giuridici parzialmente identici da compiersi in maniera unitaria, ma deve sospendere il procedimento su detta domanda, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione dell’altro giudizio di accertamento della concreta responsabilità dell’assicurato, posto che tale accertamento di responsabilità, oggetto dell’altra causa, costituisce un fatto costitutivo e quindi un necessario antecedente logico e giuridico dell’azione di garanzia.(Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha dichiarato parzialmente illegittima l’ordinanza di sospensione con cui il giudice di merito aveva sospeso tutto il giudizio nel quale si discuteva sia sul modo di essere della polizza, sia sull’azione di manleva, anziché solo per quest’ultima parte). — Cass. III, ord. 19525 del 21-9-2007
L’art. 1914 cod. civ., il quale, in tema di assicurazione contro i danni, fa carico all’assicurato, a partire dal momento del verificarsi del sinistro ovvero dell’inizio dell’azione che lo generi, di attivarsi per evitare o diminuire il danno (c.d. obbligo di salvataggio), con diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore delle spese a tale scopo affrontate (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), trova applicazione, in difetto di espressa deroga ed alla luce della sua «ratio» (consistente nella tutela di un interesse comune ai due contraenti), anche nell’assicurazione della responsabilità civile, la quale rientra nell’ambito dell’assicurazione contro i danni, ferma però restando, in questa ipotesi, la necessità di utilizzare, come base di riferimento per il «quantum» di detta rivalsa, il parametro della somma assicurata (così adeguando il diverso criterio che la citata norma contempla con riferimento al solo caso dell’assicurazione contro i danni alle cose). — Cass. III, sent. 13958 del 14-6-2007
Nel mancato esercizio da parte dell’assicurato della facoltà di chiedere all’assicuratore di pagare direttamente ai terzi danneggiati l’indennizzo, ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ., non può ravvisarsi quell’inerzia del debitore che costituisce un presupposto della azione surrogatoria da parte dei detti danneggiati, quando l’assicurato ha posto in essere iniziative ed accorgimenti diretti a mantenere integra la garanzia del proprio diritto allo indennizzo verso l’assicuratore. — Cass. III, sent. 13391 del 8-6-2007
Nell’assicurazione per la responsabilità civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell’ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana. — Cass. III, sent. 9516 del 20-4-2007
In tema di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la legittimazione passiva dell’assicuratore del responsabile del danno può scaturire soltanto nel caso in cui quest’ultimo chieda di essere garantito evocando in giudizio il garante; pertanto, poiché non sussiste, salvo deroghe espressamente previste dalla legge, azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, nel giudizio erroneamente instaurato contro quest’ultimo il giudice non deve procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti del danneggiante. — Cass. III, sent. 9225 del 18-4-2007
In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l’ipotesi secondo cui la pretesa dell’assicurato di essere tenuto indenne dall’assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell’ambito dell’articolo 2055 cod. civ., bensì, trattandosi di obbligazione solidale «ex delicto», nella disciplina di cui all’articolo 1299 cod. civ., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell’assicurato, quest’ultimo non può esperire l’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore). Tale assunto, infatti, se può avere una qualche giustificazione a fronte di una domanda di condanna del solo assicuratore, certamente non può averla con riguardo alla domanda di mero accertamento del diritto di regresso dell’assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. — Cass. III, sent. 5331 del 8-3-2007
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e quindi non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità. — Cass. III, sent. 5306 del 8-3-2007
Ai fini dell’applicazione della normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale dalla documentazione fotografica prodotta emergeva che l’incidente si era verificato nel cortile interno ad un fabbricato, adibito al servizio esclusivo dei condomini dello stesso e non all’uso di un pubblico indifferenziato). — Cass. III, sent. 13254 del 6-6-2006
La sospensione dell’assicurazione — come effetto giuridico previsto dall’articolo 1901 cod. civ. — a decorrere dalle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dalla scadenza dei premi successivi al primo, comporta, ex articolo 7 comma secondo legge n. 990/69, il venir meno dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire i danni al terzo danneggiato per i sinistri verificatisi nel predetto periodo di sospensione, se i relativi premi non risultano pagati in precedenza, e ciò in virtù del principio secondo cui non vi è copertura del rischio senza un precedente pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto. Tale ipotesi non rientra, infatti, nella previsione del comma secondo dell’art. 18 legge n. 990/69, come sostituito ad opera dell’art. 1 d.l. n. 857 del 23 dicembre 1976, convertito in legge n. 39 del 26 febbraio 1977, che presuppone che il contratto sia operante a seguito di regolare pagamento del premio, non rilevando, d’altro canto, in contrario, con riferimento al sinistro accaduto nel periodo in cui la garanzia assicurativa sia sospesa, il pagamento del premio successivamente effettuato, stante che la mancanza della copertura assicurativa al momento del verificarsi del sinistro ha irrevocabilmente prodotto la irrisarcibilità dello stesso da parte dell’assicuratore. Nei rapporti fra assicuratore e assicurato, il primo non ha l’onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio. Si tratta infatti di una contestazione afferente al diritto dell’assicurato, cui incombe provare la sussistenza dei presupposti per farlo valere. — Cass. III, sent. 11946 del 22-5-2006
L’assicurazione per conto di chi spetta della cosa trasportata, stipulata dal vettore, anche se contiene la rinuncia dell’assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l’indennizzo corrisposto, non può essere parificata ad una assicurazione della responsabilità civile del vettore stante la diversità di oggetto tra i due tipi di assicurazione e dalla rinuncia sorge soltanto il potere del vettore di respingere in excipiendo la pretese di rivalsa dell’assicuratore; pertanto, nell’assicurazione per conto di chi spetta la prescrizione non decorre né è sospesa ai sensi dell’art. 2952, commi terzo e quarto, cod.civ., poiché questa norma è applicabile solo all’assicurazione della responsabilità civile. — Cass. Sez. L, sent. 11679 del 18-5-2006
L’obbligo dell’assicuratore della responsabilità civile di pagare l’indennizzo, in caso di sinistro, sussiste soltanto nei confronti dell’assicurato e non nei confronti del terzo danneggiato; mentre un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.. — Cass. III, sent. 8622 del 12-4-2006
Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci da parte dell’assicuratore per la responsabilità civile che il giudice di merito abbia violato la norma dell’art. 1917, primo comma, cod. civ. per avere ritenuto sussumibile una fattispecie di responsabilità civile dell’assicurato sotto la vigenza della polizza pur trattandosi di fatto non accaduto durante il tempo dell’assicurazione, allorquando tale fatto sia rappresentato da una condotta umana causativa del danno ed essa sia stata posta in essere anteriormente alla vigenza della polizza e le conseguenze dannose si siano verificate tuttavia dopo di essa, qualora il contenuto della clausola determinativa dell’oggetto della copertura assicurativa non sia riprodotto o commentato dalla sentenza e, quindi, le relative argomentazioni non siano esse stesse oggetto dell’enunciazione del motivo, deve — per essere rispettoso del principio di autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, applicabile anche all’enunciazione del vizio di violazione di legge — articolarsi necessariamente con la riproduzione del contenuto della clausola, in quanto, in difetto la Corte di Cassazione non risulta messa in grado di apprezzare il denunciato errore di sussunzione, atteso che la nozione di «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione», per la equivocità del termine «fatto», idoneo a comprendere, se riferito ad un fatto umano, sia la condotta sia gli eventi che essa abbia provocato, si presta di per sé a comprendere sia l’una che gli altri e, quindi, spetta alle parti del contratto assicurativo opportunamente precisarla in modo che non abbia quella estensione. — Cass. III, sent. 5444 del 14-3-2006
Per individuare, alla stregua dell’art. 1917 cod. civ., il «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione», riguardo al quale una polizza assicurativa copra la responsabilità civile dell’assicurato verso il terzo è indispensabile considerare il tenore della relativa clausola identificativa di detto fatto, onde comprendere che cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa ed in particolare se abbiano inteso il fatto idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, ove imputabile a condotta umana, come comprensivo solo delle condotte causative di danno a terzi poste in essere sotto la vigenza della polizza ovvero lo abbiano inteso come comprensivo anche delle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza. — Cass. III, sent. 5444 del 14-3-2006
In tema di polizza per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione della inoperatività della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l’assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato (art. 18, primo comma, legge 24 dicembre n. 990) ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell’assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo. — Cass. III, sent. 2130 del 31-1-2006
La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, che delimita il rischio responsabilizzando l’assicurato in relazione alla condotta di guida del conducente, si riferisce all’intero procedimento di abilitazione. Pertanto, l’assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l’esame, non ha ancora ottenuto il rilascio della patente. — Cass. III, sent. 2130 del 31-1-2006
Il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico accessorio al contratto di assicurazione, costituendo un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto stesso. Ne consegue che il diritto che l’assicurato esercita, in forza del patto suddetto, di essere tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi esclusivi confronti dal danneggiato per la somma eccedente il massimale di polizza, trovando titolo nel contratto assicurativo, è assoggettato alla prescrizione annuale di cui all’art. 2952, comma secondo, cod. civ.. — Cass. III, sent. 1872 del 30-1-2006
Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell’assicurato, iniziatasi per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato. — Cass. III, sent. 1872 del 30-1-2006
L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riguarda tutti gli autoveicoli, compresi gli autotreni, ed è funzionale alla copertura dei rischi, attuali o anche solo potenziali, connessi alla loro circolazione, così che essa, ancorché stipulata per il solo autoveicolo o per la sola motrice, deve ritenersi estesa al «complesso unitario circolante», comprendente anche il carrello o il rimorchio agganciati (da ritenere, nella specie, parti integranti del veicolo marciante), mentre, per i carrelli ed i rimorchi non agganciati (e cioè fermi su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrati a mano), la ricordata assicurazione obbligatoria è destinata a coprire esclusivamente il cd. «rischio statico», giusta il disposto dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969. Conseguentemente, operando, in caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio od un carrello, la sola assicurazione obbligatoria del rischio dinamico del «complesso unitario circolante», e non anche la (distinta) assicurazione obbligatoria del rischio statico del veicolo inerte, deve ritenersi consentita alle parti la stipula di altra ed apposita convenzione assicurativa relativa al rischio dinamico del rimorchio e del carrello separatamente considerati rispetto alla motrice, versandosi, peraltro, in tal caso, nella (diversa) ipotesi di assicurazione volontaria, destinata ad operare cumulativamente con quella obbligatoria qualora il rischio dinamico abbia a trovare concreta attuazione. — Cass. III, sent. 1012 del 19-1-2006
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all’assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l’assicurato a chiedere all’assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l’assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria.Se invece l’assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione. — Cass. III, sent. 24809 del 24-11-2005
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il diritto di regresso — previsto dall’art. 29, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — dell’impresa designata, che abbia risarcito il danno, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato nei casi contemplati dall’art. 19, primo comma, lett. a) e b) della citata legge, è riconducibile alla surrogazione legale di cui all’art. 1203, n. 5), cod. civ., in quanto si traduce nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l’impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto, il diritto dell’impresa è soggetto alla prescrizione biennale (e non a quella ordinaria decennale), che decorre dal momento dell’esecuzione del pagamento al danneggiato. — Cass. III, sent. 18446 del 17-9-2005
Nella ipotesi di confluenza, in seno al medesimo processo, della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e della causa di garanzia proposta da quest’ultimo contro l’assicuratore della responsabilità civile in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non può legittimamente considerarsi parte del rapporto processuale instauratosi per effetto della introduzione di tale seconda causa — che resta del tutto distinta dalla prima — anche nel caso in cui l’assicurato richieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto il danneggiato mentre ha interesse, quale destinatario delle relative pronunce, ad impugnare le statuizioni conseguenziali all’accoglimento della domanda di garanzia, aventi ad oggetto il pagamento diretto in suo favore , non ha interesse ad impugnare le statuizioni della sentenza relative all’azione di garanzia vertente tra assicurato ed assicuratore e fondata sul contratto di assicurazione, trattandosi di causa della quale non è partecipe, in quanto estraneo al contratto di assicurazione — Cass. III, sent. 15039 del 15-7-2005
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui quest’ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, né si instaura, per effetto dell’assicurazione, alcun rapporto giuridico immediato tra l’assicuratore e il danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nella speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore. — Cass. III, sent. 15039 del 15-7-2005
Qualora, in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica, siano stati dedotti due diversi rapporti, il giudicato formatosi in ordine al primo non può avere efficacia in relazione al secondo, attesa la loro diversità. Ne consegue che il giudicato esterno non è opponibile a titolo di giudicato sostanziale al terzo che non abbia partecipato al processo (sia esso assicuratore o terzo danneggiato), se non per gli elementi che vengono all’esame del secondo giudice ai fini di una completa valutazione fattuale, ma nel contraddittorio di tutte le parti e dunque con un riesame completo ed analitico delle prove. — Cass. III, sent. 5763 del 17-3-2005
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto «a richiesta fatta» («claims made») non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito «ex» art. 1322 cod. civ., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 cod. civ. prevede l’inderogabilità — se non in senso più favorevole all’assicurato — del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di «efficacia cronologica» del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 cod. civ., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa «ratio», volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Infine, in quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 cod. civ. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola «a richiesta fatta» è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.. — Cass. III, sent. 5624 del 15-3-2005
Il conducente di un veicolo altrui ha diritto di far valere la responsabilità dell’assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta «mala gestio»), perché non può essere considerato terzo rispetto al contratto di assicurazione che anche a lui estende i suoi effetti, in virtù del principio che esclude la rivalsa dell’assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio. — Cass. III, sent. 2505 del 8-2-2005
In tema di contratto d’assicurazione, individuato il rischio assicurato, vanno considerati di salvataggio (art. 1914 cod. civ.) gli interventi che, inserendosi nel processo causale, risultano idonei ad impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamento del danno, con diritto di rivalersi nei confronti dell’assicuratore delle spese a tale scopo affrontate o del danno dall’assicurato subito per il salvataggio (diritto autonomo ed indipendente dal credito indennitario), anche quando, aggiungendosi al danno prodotto da sinistro, viene in tal modo a risultare superata la somma assicurata, ed anche se l’attività di salvataggio non sortisce buon esito, sempre che le dette spese e tali danni risultino, rispettivamente, effettuate «non sconsideratamente» e conseguenti a condotta conforme al canone della diligenza del buon padre di famiglia (In applicazione del suindicato principio la Corte Cass. ha rigettato le censure avverso l’impugnata sentenza, affermando che, avuto riguardo a contratto di subfornitura avente ad oggetto la progettazione, la costruzione ed il montaggio di un reattore — Cosiddetto cartuccia — consistente in un contenitore cilindrico d’acciaio inossidabile ed avente funzione di catalizzatore, correttamente la Corte del merito aveva nel caso, individuato — con il sussidio di strumenti interpretativi adeguati — il rischio assicurato, considerato come «di salvataggio» le spese di riparazione sostenute per evitare la totale distruzione di detto reattore in conseguenza di un verificatosi surriscaldamento anomalo, ponendole a carico della compagnia assicuratrice, anche se eccedenti l’ammontare della somma assicurata). — Cass. III, sent. 1749 del 28-1-2005
La responsabilità dell’assicuratore della R.C.A. per mala gestio nei confronti del proprio assicurato è configurabile allorché ricada sul danneggiante l’onere economico provocato dall’assicuratore per l’ingiustificato ritardo con cui l’obbligazione di risarcimento verso il danneggiato è stata estinta, ovvero per non aver accettato favorevoli proposte transattive, ed in definitiva per non aver eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l’obbligazione di corrispondere l’indennità in modo da evitare che l’obbligazione risarcitoria aumenti ingiustificatamente in suo pregiudizio.Ai fini del risarcimento di questa voce di danno, è necessario che l’assicurato danneggiante formuli una specifica domanda nell’atto introduttivo del giudizio, fornendo l’allegazione dei fatti e la prova delle circostanze allegate. — Cass. III, sent. 15036 del 5-8-2004
Con riferimento alla posizione dell’assicuratore della responsabilità civile (fuori dell’ambito dell’assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall’art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell’assicurato verso l’assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l’assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell’art. 1917, secondo comma, cod. civile. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l’azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre, solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall’attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la natura di garanzia propria in un caso in cui si controverteva della responsabilità per i danni subiti da una partita di merce e cagionati dal vettore contro cui aveva agito l’assicuratore che, avendo pagato la merce danneggiata, si era surrogato nei diritti del proprio assicurato verso il vettore, il quale, a sua volta, aveva chiamato in causa la società assicuratrice, con la quale aveva stipulato una polizza, chiedendo di essere manlevata da ogni pretesa risarcitoria. In conseguenza di tale qualificazione la Corte ha definitivamente respinto l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito dalla parte danneggiata, per essere divenuta incontestabile in ragione della mancata eccezione del convenuto in relazione al regime della chiamata in garanzia propria). — Cass. Sez. Un., sent. 13968 del 26-7-2004
La responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) è configurabile quando l’assicuratore si limiti a non negare l’operatività della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione» attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l’assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità oltre il massimale di un assicuratore, limitandosi ad esaminare la condotta processuale di questi e dell’assicurato e omettendo di indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi). — Cass. III, sent. 11597 del 22-6-2004
In materia di responsabilità civile, la domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per «mala gestio» dell’assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore da parte dell’assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato. Ciò comporta che la domanda per cosiddetta «mala gestio», se proposta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile. — Cass. III, sent. 10036 del 25-5-2004
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 1917 cod. civ. prevede che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, compresi gli interessi e la rivalutazione, entro e non oltre il limite stabilito nel contratto stesso. Il superamento di tale limite è consentito ove l’assicuratore gestisca il rapporto assicurativo in violazione del principio di buona fede. — Cass. III, sent. 10036 del 25-5-2004
Con riferimento a polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale del medico odontoiatra che escluda la responsabilità dell’assicuratore per danni da interventi di implantologia, non rientra nella nozione di impianto l’attività di semplice protesizzazione, che è una pratica routinaria del dentista, la cui esclusione dalla garanzia richiede un’espressa previsione contrattuale, consistendo l’implantologia nel diverso intervento con cui viene trapiantato attraverso una radicazione introssea (saldatura) un corpo estraneo (impianto). — Cass. III, sent. 10024 del 25-5-2004
Con riferimento a polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale del medico odontoiatra che escluda la responsabilità dell’assicuratore per danni non conseguenti a morte, lesioni, danneggiamenti a cose, rientra nella nozione di lesioni (colpose) la avulsione di due incisivi, ancorché riparata da protesizzazione, in quanto configura un’alterazione tanto anatomica che funzionale dell’organismo. — Cass. III, sent. 10024 del 25-5-2004
In tema di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, qualora il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione, l’accertamento della responsabilità civile dell’assicurato deve avvenire anche nei confronti dell’assicuratore, ove questo la contesti, atteso che sono autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore. Ne consegue che la sentenza emessa nel giudizio tra danneggiante e danneggiato, al quale sia rimasto estraneo l’assicuratore, non fa stato nei confronti di costui, salva l’ipotesi che sia stato chiamato in causa per garanzia impropria, giacché in questo caso il chiamante chiede implicitamente che siano accertati nei confronti dell’assicuratore tutti i presupposti su cui si fonda l’obbligo indennitario. (Nella specie, avvenuta la chiamata, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che, sul gravame della compagnia, aveva escluso il valore di prova legale della confessione resa dall’assicurata e respinto la domanda di garanzia). — Cass. III, sent. 8458 del 4-5-2004
In tema di assicurazione della responsabilità civile, le spese giudiziali al cui pagamento l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria e, ai sensi dell’art. 1917 cod. civ., gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza; mentre le spese sopportate dall’assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato sono, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale. — Cass. III, sent. 5242 del 15-3-2004
Nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, l’art. 320 terzo comma c.p.c, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una implicita decadenza, giacché il rinvio ad un’udienza successiva è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste di prova. (La Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha cassato la sentenza del Giudice di Pace che aveva accolto l’eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa della responsabilità civile, sollevata dalla società di assicurazione soltanto all’udienza fissata per l’espletamento della prova testimoniale). — Cass. III, sent. 4529 del 5-3-2004
Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati dedotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante e l’altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non sussiste un rapporto di inscindibilità), nell’ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell’incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, da un lato accogliendo la domanda del danneggiato nei confronti del soggetto che appariva essere il danneggiante sulla base della constatazione amichevole sottoscritta da entrambi subito dopo l’incidente, e al contempo rigettando la domanda di manleva proposta dal danneggiante — assicurato nei confronti del proprio assicuratore, in quanto dalle testimonianze raccolte e da presunzioni gravi, precise e concordanti, emergeva che i fatti si erano svolti diversamente rispetto a quanto indicato nella constatazione amichevole, e che nessuna responsabilità in ordine al sinistro fosse ascrivibile in capo all’assicurato, benché questi se ne fosse dichiarato responsabile ed avesse anche provveduto a corrispondere al danneggiato quanto previsto dalla sentenza di primo grado). — Cass. III, sent. 4192 del 2-3-2004
In tema di responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può far valere la responsabilità da colpevole ritardo dell’assicuratore nell’adempimento della sua obbligazione , al fine di ottenere la rivalutazione del massimale di polizza, nell’ambito dell’azione diretta che, ai sensi dell’art. 18 legge n. 990 del 1969, può promuovere nei confronti dell’assicuratore, ma è necessaria a tal scopo la proposizione di una specifica domanda, che non può ritenersi compresa in una generica richiesta di risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro; ne consegue che, ove tale domanda non risulti proposta in primo grado e venga proposta per la prima volta in appello, essa è improponibile in quanto domanda nuova, ex art. 345 cod. proc. civ.. — Cass. III, sent. 3807 del 25-2-2004
La responsabilità per «mala gestio» dell’assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza, con valutazione da effettuarsi non già «ex post» (alla stregua dell’esito del giudizio) bensì «ex ante» (con riferimento cioè alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito del giudizio secondo il parametro della diligenza media che si richiede all’assicuratore). — Cass. III, sent. 2195 del 5-2-2004
Nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell’azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall’art. 2952 cod. civ., anche in relazione al diritto fatto valere dall’assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell’assicuratore integrante la c.d. «mala gestio» e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. — Cass. III, sent. 50 del 7-1-2004
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’indagine diretta a stabile se, per «persona danneggiata», in relazione alla quale la polizza assicurativa fissi un determinato massimale, debba intendersi solo quella direttamente coinvolta nel sinistro, ovvero ogni persona che, per effetto del sinistro stesso, subisca una danno — così che il massimale stesso resti riferito a ciascuna delle pretese di detti soggetti, autonomamente considerata — va condotta in base alla ricostruzione della comune volontà dei contraenti secondo le ordinarie regole di ermeneutica negoziale, anche quando si verta in tema di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli, tenuto conto che, nella disciplina introdotta dalla legge n. 990 del 1969, l’autonomia privata trova un limite con riferimento ai minimi di garanzia assicurativa, ma non anche con riferimento ad una maggiore estensione della garanzia stessa sotto il profilo oggettivo, soggettivo o causale. — Cass. III, sent. 16952 del 11-11-2003
Nella interpretazione della clausola di un contratto di assicurazione, con il quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro per quanto questi sia tenuto a pagare a norma degli art. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il giudice del merito deve individuare la volontà delle parti, secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ., tenendo presente il contenuto normativo delle disposizioni legali, cui le parti hanno rinviato, al momento della stipula del contratto di assicurazione e, in particolare, ai fini della inclusione nella manleva anche del danno biologico e del danno morale, del fatto che l’art. 10 del citato d.P.R., nel regime anteriore al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, afferma la responsabilità civile del datore di lavoro per tali componenti del danno sottraendola alla copertura dell’assicurazione antinfortunistica obbligatoria. — Cass. Sez. L, sent. 7593 del 15-5-2003
Si ha domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., qualora, in un giudizio di risarcimento danni per responsabilità civile automobilistica, la domanda di manleva proposta da uno dei proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro nei confronti della propria compagnia assicuratrice sia formulata per la prima volta in appello, anche nel caso in cui la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado. — Cass. III, sent. 7542 del 15-5-2003
In tema d’imposta di successione, l’art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (ora trasfuso nell’art. 20 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), nel richiedere, affinché una passività sia deducibile, che il debito sia esistente» alla data di apertura della successione, postula che esso abbia, nel momento indicato, i caratteri dell’attualità e della determinatezza nell’ammontare, solo in tal caso essendo configurabile un effettivo depauperamento dell’attivo ereditario; non è pertanto deducibile, alla stregua di tale disposizione normativa, l’obbligazione fideiussoria contratta dal defunto, atteso che, nei rapporti interni col debitore principale, è su costui che finisce col gravare il peso economico del debito, come dimostrano gli istituti del regresso, della surrogazione e del rilievo, previsti, i primi due, in favore del fideiussore che ha pagato, e, il terzo, prima dell’adempimento dell’obbligazione di garanzia (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che in caso di fallimento del debitore principale, il credito del fideiussore, dedotto dagli eredi in sede successoria, difetta dei requisiti della certezza e liquidità, ove non sia stata richiesta l’ammissione al passivo fallimentare e verificato, con la chiusura della procedura concorsuale, se il credito, verso debitore principale, sia rimasto, in tutto o in parte, insoddisfatto). — Cass. V, sent. 5047 del 2-4-2003
Il proprietario di un terreno che faccia eseguire sullo stesso opere edilizie, e che abbia contratto una assicurazione non quale proprietario del fondo, ma quale titolare di una impresa edile, per i danni provocati dai propri dipendenti, non può usufruire della copertura assicurativa se ha appaltato i predetti lavori a terzi, neppure nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità del direttore dei lavori, non essendo questi in nessun caso qualificabile come dipendente del committente. — Cass. III, sent. 1954 del 10-2-2003
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’assicurato può proporre verso l’assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell’assicuratore per «mala gestio», ovvero per l’ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell’assicuratore nell’adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la «mala gestio» non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest’ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all’altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di «mala gestio», proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d’ufficio, dichiarata inammissibile. — Cass. III, sent. 198 del 10-1-2003
In tema di assicurazione contro i danni alla cosa, ivi incluso il suo perimento, il principio generale secondo cui la legittimazione alla stipula del contratto va riconosciuta, in via esclusiva, al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene (salvo il caso del creditore ipotecario), atteso che l’interesse all’assicurazione non può essere di mero fatto, postulando viceversa l’esistenza di una posizione giuridicamente qualificata — sicché, in linea di principio, deve escludersi che il locatario possa avere interesse all’assicurazione del rischio del perimento della «res» intesa come cespite patrimoniale — trova un limite nell’ipotesi in cui (come nella specie) il rischio ed il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatario (nella specie, di nave), trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario-locatore all’utilizzatore-conduttore, sicché l’assicurazione di questo rischio — a quest’ultimo trasferito indipendentemente da ogni sua responsabilità — ne comporta l’insorgere di un interesse giuridicamente qualificato all’assicurazione per la perdita del bene, inteso come cespite e non come fonte di reddito. — Cass. III, sent. 15552 del 6-11-2002
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, è autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell’eventualità in cui l’indennità venga pagata — materialmente — direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917, comma secondo cod. civ.. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito che aveva negato la legittimazione ad agire del condomino danneggiato dalla rottura di una tubazione condominiale il quale aveva proposto azione diretta nei confronti della società assicuratrice della responsabilità civile del condominio). — Cass. III, sent. 10418 del 18-7-2002
La stipulazione da parte del datore di lavoro della polizza di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (secondo la previsione della contrattazione collettiva) non incide di per se sulla individuazione del titolare (datore di lavoro o compagnia assicuratrice) della posizione debitoria nei confronti del lavoratore, o dei suoi aventi causa, in caso di infortunio, ciò dipendendo dalla configurazione che il contratto di polizza assicurativa può assumere, quale «assicurazione per conto di chi spetta» ai sensi dell’art. 1891 cod. civ. (per il quale l’assicurazione corrisponde direttamente al lavoratore interessato la prestazione in caso di infortunio), ovvero quale «assicurazione della responsabilità civile» ai sensi dell’art 1917 cod. civ. (che obbliga l’assicuratore a tenere indenne il datore di lavoro di quanto questi, in conseguenza dell’infortunio, ha corrisposto o deve corrispondere al lavoratore). — Cass. Sez. L, sent. 10057 del 10-7-2002
L’assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di veicoli, costituendo applicazione dell’istituto dell’assicurazione della responsabilità civile di cui all’art. 1917 cod. civ. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati — tali essendo quelli di cui all’art. 2054 cod. civ. —, non l’autoveicolo; ne deriva, pertanto, che il terzo trasportato a qualunque titolo — i cui danni alla persona, eventualmente subiti, sono coperti dall’assicurazione obbligatoria a norma dell’art. 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — beneficia della disciplina dell’assicurazione medesima quale danneggiato, non quale danneggiante, sicché nei di lui confronti è ammissibile l’azione di rivalsa da parte dell’assicuratore della responsabilità civile che abbia risarcito il danno provocato dal predetto trasportato ad altro soggetto. (Nella specie il terzo trasportato aveva improvvisamente ed incautamente aperto lo sportello destro dell’auto, sulla quale viaggiava, provocando in tal modo lesioni al conducente di un motociclo che sopraggiungeva in fase di sorpasso dell’auto, arrestata sul lato sinistro della carreggiata). — Cass. III, sent. 8216 del 6-6-2002
Non è configurabile una responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’assicuratore per non avere provveduto ad informare l’assicurato in ordine ai rischi della sua attività e alle misure più opportune per eliminarli o ridurli, né è ipotizzabile una violazione dei criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1366, 1374 e 1375 cod. civ., atteso che la loro operatività è subordinata a specifiche previsioni contrattuali e non può comunque determinare un ampliamento o una riduzione degli obblighi scaturenti dal contratto al punto da snaturarne la causa. — Cass. Sez. L, sent. 5024 del 8-4-2002
In tema di assicurazione della responsabilità civile, l’obbligazione dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato da quanto il danneggiato richiede a titolo di risarcimento del danno comporta che, ove l’assicuratore non abbia fatto seguire, alla richiesta della controparte, l’offerta di una somma adeguata ed abbia preferito, nel suo interesse, attendere l’esito giudiziale della resistenza che lo stesso assicurato oppone alla pretesa del danneggiato, di ciò non potrà che sopportare le conseguenze, nel senso che dovrà tenere indenne l’assicurato da tutto quanto quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, per effetto della liquidazione finale all’esito del giudizio (nella specie, interessi e rivalutazione monetaria sull’originaria misura del danno). — Cass. III, sent. 1885 del 11-2-2002
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, il «regresso» dell’impresa designata, previsto dall’art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nei casi contemplati dall’art.19 primo comma lett. a) e b) della legge stessa, è riconducibile nell’ambito della surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 5 cod. civ., in quanto si traduce nell’attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l’impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell’impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall’esecuzione del pagamento al danneggiato. — Cass. III, sent. 366 del 15-1-2002
L’onere del danneggiato da sinistro stradale che cita in giudizio, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la società assicuratrice risultante dal contrassegno esposto sul veicolo, di dimostrare, se questa lo contesta, che esiste il contratto assicurativo con la medesima, costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto era tenuto il giudice conciliatore, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, nella formulazione anteriforma. — Cass. III, sent. 7588 del 5-6-2001
La responsabilità dell’assicuratore della responsabilità civile è configurabile solo quando l’assicuratore ometta di pagare o di mettere a disposizione del danneggiato il massimale nonostante che i dati obiettivi conosciuti consentano di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato nei limiti del massimale di polizza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la configurabilità della suddetta responsabilità nei confronti di una compagnia di assicurazione con la quale una società aveva sottoscritto una polizza per la copertura dei sinistri nei quali potevano incorrere i dipendenti della società stessa rilevando, fra l’altro, che nel caso di specie la società datrice di lavoro — con atteggiamento protrattosi anche in sede di legittimità — aveva sempre negato qualsiasi propria responsabilità per le lesioni subite da un dipendente in conseguenza dell’infortunio sul lavoro di cui si trattava). — Cass. Sez. L, sent. 7557 del 4-6-2001
A norma dell’art. 3 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, i professori universitari responsabili di una divisione o di un servizio speciale di diagnosi e cura di un ente ospedaliero assumono a tali effetti la qualifica di primari ospedalieri, e, perciò, nei confronti dell’ ente, divengono titolari dei medesimi diritti e soggetti agli stessi doveri di questi ultimi in quanto applicabili, poiché permane il rapporto di dipendenza dallo Stato. Ne consegue che la responsabilità civile per l’ assistenza sanitaria da loro prestata nello svolgimento del servizio ospedaliero è disciplinata dal d.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, mentre non hanno diritto alla copertura assicurativa da parte dell’ ente ospedaliero, prevista soltanto per i propri dipendenti, dapprima obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 29 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, non essendo a questi applicabile la normativa di cui al d.P.R. 3/1957; quindi facoltativamente, ai sensi dell’ art. 28 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dopo l’ istituzione delle UUSSLL e a seguito della applicabilità espressa, ai dipendenti delle medesime, delle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato. Né la limitazione della copertura assicurativa obbligatoria ai dipendenti ospedalieri può esser sospettata di incostituzionalità, essendo stata dettata in assenza di normativa specifica per la responsabilità civile, invece esistente per i dipendenti dello Stato, quali sono i professori universitari. — Cass. III, sent. 6502 del 10-5-2001
L’offerta di risarcimento del danno rivolta dall’assicuratore al terzo danneggiato — implicita nell’invito a definire transattivamente l’entità del danno medesimo — concreta una proposta di espromissione e, ove sia accettata, dà vita al relativo contratto, il quale non è soggetto ad onere di forma (in relazione alla sua naturale volontarietà), sicché ne è possibile la conclusione tacita. L’accertamento circa l’avvenuta conclusione di un contratto di espromissione è tipico giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sia frutto di indagine condotta senza violazione dei canoni ermeneutici ed immune da vizi logico — giuridici. — Cass. III, sent. 5076 del 5-4-2001
In tema di responsabilità dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per mala gestio, fondata sul contratto assicurativo e soggetta alla disciplina ordinaria dettata dal codice civile, l’assicuratore è tenuto a rispettare nell’adempimento della propria obbligazione le norme che regolano l’adempimento delle obbligazioni, compresi gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con la conseguenza che in caso di ritardo è esposto al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall’art. 1224 cod. civ.; a tal fine l’accertamento del modo e del tempo in cui l’assicuratore è tenuto ad eseguire la propria obbligazione e della sua mora va compiuto in base alle clausole del contratto che individuano il rischio assicurato e regolano la richiesta di pagamento dell’indennità, nonché alla normativa ex art. 1917 cod. civ., che la disciplina, e non con riguardo ai dettami della legge n. 990 del 1969, relativa all’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti. — Cass. 12-12-2000, n. 15684
La cattiva gestione della lite da parte dell’assicuratore (comportante l’obbligo di rivalere l’assicurato anche oltre il massimale di polizza) non è configurabile quando questi eserciti in giudizio il diritto di difendersi da pretese eccessive del danneggiato (come tali valutabili dal giudice con prognosi postuma) proponendo eccezioni processuali poi riconosciute fondate e affermando la parziale risarcibilità del danno per concorso di colpa del danneggiato, essendo essa configurabile soltanto quando l’assicuratore resista in giudizio in maniera pretestuosa, assumendo un comportamento dilatorio e proponendo eccezioni inconsistenti o impugnazioni temerarie. — Cass. 18-8-2000, n. 10944
La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall’art. 2952, secondo comma, cod. proc. civ., trova applicazione non solo per quelli espressamente pattuiti nel contratto di assicurazione, ma anche per le voci accessorie degli interessi legali e del maggior danno. — Cass. 2-6-2000, n. 7362
Intervenuta in corso di giudizio di primo grado la liquidazione coatta amministrativa dell’assicurazione per la responsabilità civile da sinistro stradale e dichiarato tale evento dal difensore dell’impresa, se il processo, anziché esser automaticamente interrotto e riassunto nei confronti del commissario liquidatore, prosegue nei confronti del precedente rappresentante legale dell’impresa, che viene condannato con la sentenza che lo definisce, il processo e la sentenza sono nulli, e il vizio, deducibile e rilevabile in sede di impugnazione, determina la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. — Cass. 30-5-2000, n. 7183
Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990 del 1969 soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno possibilità di accedere lecitamente alle suddette aree per il fatto che essi appartengano tutti ad una o piu’ categorie determinate o che il loro accesso avvenga per particolari finalità e sotto specifiche condizioni; costituisce oggetto di apprezzamento di fatto, come tale devoluto al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, l’accertamento in ordine alla concreta accessibilità dell’area al pubblico, come sopra intesa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore in relazione ad un incidente provocato da un’autobetoniera all’interno di un cantiere al quale avevano accesso tutti quelli che vi lavoravano, nonché quelli che avevano rapporti commerciali con l’impresa). — Cass. 11-4-2000, n. 4603
Il contratto di assicurazione stipulato dal vettore può assumere la qualificazione di contratto di assicurazione della responsabilità civile quando oggetto dell’assicurazione sia la diminuzione patrimoniale cui è esposto il suo patrimonio per effetto dell’obbligazione di risarcire il danno che gli deriva dall’aver perduto le cose consegnategli per il trasporto. In questo caso, i diritti derivanti dal contratto spettano immediatamente al vettore contraente, che, agendo in confronto dell’assicuratore, anziché domandare di essere tenuto indenne, può chiedere che paghi direttamente il danneggiato. — Cass. 16-2-2000, n. 1712
Il giudizio di impugnazione instaurato nei confronti di una società di assicurazione per la responsabilità civile può proseguire in persona del commissario liquidatore della medesima, se nelle more essa è posta in liquidazione coatta amministrativa, essendo sufficiente, per l’opponibilità della sentenza all’impresa cessionaria del portafoglio, l’osservanza delle formalità previste dall’art. 25 legge 24 dicembre 1969, n. 990. Pertanto se la riassunzione, dopo l’interruzione determinata dalla liquidazione coatta, avviene non solo nei confronti del predetto commissario, ma anche nei confronti dell’impresa cessionaria, l’omessa specificazione della qualità di questa di rappresentante dell’INA non determina l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. — Cass. 19-1-2000, n. 539
Non sussiste la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore che, in mancanza di esigibilità del credito, non ancora liquidato, non mette a disposizione del danneggiato il massimale di polizza e quindi l’assicuratore, pur se ha sostenuto la difesa dell’assicurato, è responsabile inframassimale con gli interessi dalla domanda. — Cass. 19-11-99, n. 12819
In tema di assicurazione della responsabilità civile, è configurabile la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio quando egli rifiuti ingiustificatamente di addivenire ad una transazione ragionevole e vantaggiosa proposta dal danneggiato, rifiuto configurabile sia nell’ipotesi di mancanza di una tempestiva risposta alla suddetta proposta, sia nell’ipotesi di risposta negativa fondata su di un motivo non apprezzabile, da valutarsi fino al limite della colpa lieve; la ragionevolezza e vantaggiosità della transazione offerta il cui rifiuto fonda la responsabilità per mala gestio, vanno apprezzate con riferimento agli elementi valutabili al momento in cui la transazione si sarebbe dovuta concludere, perciò ex ante e non ex post, sulla base dell’esito finale del giudizio, trattandosi pur sempre di una responsabilità fondata sulla colpa dell’assicuratore. — Cass. 27-9-99, n. 10696
Nell’assicurazione della responsabilità civile la domanda dell’assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il massimale di polizza, per mala gestio dell’assicuratore, deve essere espressamente formulata, e non può ritenersi implicita nella chiamata in causa dell’assicuratore, formulata dall’assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato. — Cass. 8-1-99, n. 103
L’obbligazione indennitaria dell’assicuratore della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ha natura di obbligazione di valuta fino al limite del massimale ed è pertanto ad essa applicabile l’art. 1224 cod. civ. Ne consegue che in caso di colposo ritardo dell’assicuratore nell’adempimento, qualora al danneggiato sia liquidato il «maggior danno» da svalutazione ex art. 1224 comma secondo cod. civ., deve escludersi il computo degli interessi legali sul massimale rivalutato. — Cass. 28-11-98, n. 12089
La responsabilità dell’assicuratore per la mala gestio nasce quando risulti che il primo abbia ritardato il pagamento dell’indennizzo, nonostante che i dati obiettivi a disposizione consentissero di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato, ovvero abbia gestito la vertenza in modo non ispirato alla cura diligente dei comuni interessi. — Cass. 25-11-98, n. 11975
L’assicuratore della responsabilità civile per i danni conseguenti ad esercizio dell’attività medica – a differenza dell’assicuratore della responsabilità civile derivante da circolazione dei veicoli a motore – è tenuto al pagamento degli interessi oltre i limiti del massimale soltanto se ritardi senza giustificato motivo il pagamento dell’indennità assicurativa, che sia divenuta liquida ed esigibile, a decorrere dal momento della liquidazione, senza che rilevi la richiesta di pagamento dell’indennità che sia effettuata anteriormente a tale momento, anche se sotto forma di chiamata in causa a norma dell’ultimo comma dell’art. 1917 cod. civ. — Cass. 22-5-98, n. 5137
Nell’assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall’assicuratore all’assicurato in adempimento dell’obbligo di manlevarlo ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. vanno corrisposti, a decorrere dalla costituzione in mora gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale. Inoltre, qualora la somma dovuta al danneggiato sia superiore al limite del massimale, le spese giudiziali sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato si ripartiscono fra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse e sempre nei limiti di quanto effettivamente provato. — Cass. 6-3-98, n. 2525
In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi dalla circolazione di veicoli, anche prima dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio non doveva valutarsi alla stregua dell’esito del giudizio, ma con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilità dell’esito della lite secondo un parametro di diligenza media propria di un assicuratore, tenendo conto di ogni circostanza ivi compresa quella dell’incertezza della lite sull’an e sul quantum. — Cass. 18-4-97, n. 3362
È configurabile la responsabilità per mala gestio dell’assicuratore della responsabilità civile che rifiuti senza un apprezzabile motivo, da valutare fino al limite della colpa lieve, di aderire ad una proposta di transazione con il terzo danneggiato, che, in base agli elementi valutabili nel momento in cui la transazione si sarebbe dovuta concludere, presentava i caratteri della ragionevolezza e della vantaggiosità. — Cass. 10-11-97, n. 11038
L’assicuratore, che, ai sensi del primo comma dell’art. 1917 cod. civ. è obbligato a rimborsare le somme che al terzo devono essere pagate dall’assicurato, può essere tenuto a pagamenti di somme eccedenti il massimale di polizza a partire dal momento in cui venga giudizialmente (o negozialmente) accertata la responsabilità dell’assicurato, nonché quantificato l’ammontare delle somme dovute al terzo, dato che solo in tale momento il credito dell’assicurato verso l’assicuratore diventa liquido ed esigibile. Ne consegue che solo da tale momento, e non da quello dell’illecito, l’assicuratore, per un verso, è tenuto all’adempimento della propria obbligazione (senza che rilevi che, in precedenza, l’assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento dell’indennizzo, né che l’assicurato abbia provveduto a chiamare in causa l’assicuratore a norma dell’ultimo comma dell’art. 1917 cod. civ.) e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora. — Cass. 7-5-96, n. 4240
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (che ha portata innovativa senza effetti retroattivi), le persone trasportate da un veicolo ad uso privato, non da noleggio con conducente, non potevano essere considerati terzi ai fini assicurativi, senza che l’eventuale estensione in loro favore della copertura assicurativa, espressamente prevista dalla polizza, comportasse alcun rapporto giuridico diretto con l’assicuratore, con la conseguenza che, non potendo la responsabilità civile regolata dall’art. 1917 cod. civ. essere inquadrata fra i contratti a favore del terzo, le suddette persone, per il caso di incidente verificatosi prima delle indicate leggi, erano prive nei confronti dell’assicurazione di azione diretta per il risarcimento del danno a norma dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969. — Cass. 9-8-95, n. 8721
Il conducente del veicolo altrui assicurato ha diritto di far valere la responsabilità dell’assicuratore per cattiva gestione della lite (cosiddetta mala gestio), perché non può essere considerato terzo rispetto al contratto di assicurazione, che anche a lui estende i suoi effetti, in virtù del principio che esclude la rivalsa dell’assicuratore verso il conducente quando la circolazione del veicolo non sia avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di riservato dominio (art. 1 legge 24 dicembre 1969, n. 990). — Cass. 3-7-93, n. 7276
L’azione che il danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione di veicolo, per il quale vi è obbligo di assicurazione, propone, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., contro l’assicuratore per i danni conseguenti al ritardato pagamento dell’indennizzo, avendo propria fonte nel colpevole ritardo nell’adempimento della obbligazione indennitaria dell’assicuratore costituito in mora, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, non impedisce l’esercizio della diversa azione all’assicurato per il risarcimento del danno derivato dalla cattiva gestione del patto di lite nei confronti dell’assicuratore (cosiddetta mala gestio). — Cass. 1-4-93, n. 3890
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, l’assicuratore, nei casi di danno conseguente a lesioni personali guarite oltre il termine di quaranta giorni, è costituito in mora (trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge) per effetto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta di risarcimento, ai sensi dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, senza che sia necessario che siano anche osservate le modalità, quali la indicazione e la certificazione dell’avvenuta guarigione, prescritta dall’art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (conv. in legge 26 febbraio 1977, n. 39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni. — Cass. 25-2-92, n. 2331
L’assicurazione della responsabilità civile per i danni conseguenti all’esercizio della caccia, pur essendo obbligatoria per il cacciatore, non determina un’obbligazione diretta dell’assicuratore verso il terzo danneggiato, ma, secondo lo schema dell’art. 1917 cod. civ., quella avente ad oggetto il rimborso delle somme che al terzo debbano essere pagate dall’assicurato, il cui credito verso l’assicuratore si può considerare liquido ed esigibile solo nel momento in cui vengano accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell’assicurato medesimo e l’entità di dette somme, con la conseguenza che, prima di tale momento, né quest’ultimo può pretendere l’adempimento, né l’assicuratore è tenuto a provvedervi. Pertanto, la richiesta di adempimento effettuata in precedenza, quand’anche sotto forma di chiamata in causa in garanzia, non può valere come atto di costituzione in mora dell’assicuratore, né può determinarne i relativi effetti. — Cass. 4-4-91, n. 3503
L’assicuratore, che in base al relativo patto assume la gestione della vertenza di risarcimento del danno del proprio assicurato, si pone in confronto di questo come un mandatario in rem propriam, in quanto tale tenuto a curare insieme il proprio interesse e quello dell’assicurato, sicché, in presenza d’un suo rifiuto di risarcire il danno o d’una sua offerta non accettata, per stabilire se egli si sia reso inadempiente al patto di gestione della lite, si deve accertare — con una valutazione ex ante — se una tale condotta trovasse o meno ragionevole ed obiettiva giustificazione in relazione alla duplicità di interessi, tutelati dall’assicuratore. — Cass. 27-4-90, n. 3548
Nell’assicurazione della responsabilità civile, prevista dall’art. 1917 cod. civ., l’assicuratore può essere chiamato a rispondere oltre i limiti del massimale, solo quando abbia compiuto un quid, dal quale sia derivato un colpevole ritardo nella liquidazione del sinistro; e non anche quando (dopo la decisione sull’an) nel corso del giudizio per la determinazione del quantum del risarcimento, si sia astenuto dal formulare proposte transattive al danneggiato, non essendo, in questo caso, una siffatta iniziativa in obbligo dello assicuratore, onde la sua omissione non può essergli addebitata ai fini dell’aggravamento della responsabilità contrattuale. — Cass. 22-3-90, n. 2395
Qualora l’assicuratore della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicolo, nella disciplina previgente alla legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull’obbligatorietà della relativa copertura assicurativa, indennizzi l’assicurato-proprietario del veicolo anche con riguardo al danno subito dal terzo trasportato, quest’ultimo, il quale abbia visto respingere la domanda risarcitoria proposta contro detto assicurato, non solo non può agire contro l’assicuratore (in carenza di diritti discendenti a suo favore dalla polizza ed altresì in difetto di un comportamento dell’assicuratore qualificabile come illecito aquiliano), ma nemmeno può rivolgersi all’assicurato con azione generale di arricchimento, tenendo conto che la sua locupletazione trae origine da un fatto (il versamento dell’indennità) diverso e successivo rispetto a quello causativo dell’impoverimento del trasportato (il sinistro stradale). — Cass. 1-3-90, n. 1572
Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurato, finché non sia stata accertata (giudizialmente o negozialmente) la sua responsabilità e l’ammontare della somma da lui dovuta al terzo danneggiato, non può pretendere l’indennizzo da parte dell’assicuratore. Fino a quel momento, anche se l’assicurato abbia provveduto a chiamare in causa l’assicuratore a norma dell’ultimo comma dell’art. 1917 cod. civ., non si può parlare d’inadempimento e di costituzione in mora né di esistenza, a favore dello stesso assicurato, di un credito liquido ed esigibile, produttivo di interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 cod. civ. — Cass. 3-3-89, n. 1193
All’assicuratore della responsabilità civile il quale, pur non avendo partecipato al relativo giudizio, abbia — per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1917 cod. civ. — pagato direttamente al danneggiato la somma che l’assicurato è stato condannato a corrispondere a titolo di risarcimento con sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, spetta, qualora detta sentenza sia riformata in appello con il rigetto della domanda risarcitoria, l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., attesa l’inesistenza sopravvenuta di una legittima causa solvendi senza che rilevi che il pagamento sia avvenuto spontaneamente e non in dipendenza di errore. — Cass. 11-2-89, n. 866
Nella disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l’assicuratore, a fronte della richiesta del danneggiato effettuata a norma dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che, quindi, ha natura pecuniaria, e non si trasforma in debito di valore (quale è quello dell’assicurato verso il danneggiato), per il solo effetto di una iniziativa di detto terzo che incide nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione. Dalla natura pecuniaria di tale debito dell’assicuratore verso il terzo danneggiato consegue che la richiesta di quest’ultimo, ove contenga tutti gli elementi necessari a che l’assicuratore, mediante impiego della dovuta diligenza, sia in grado di valutarne il fondamento nel termine dilatorio di sessanta giorni accordatogli dalla legge, configura, alla scadenza di detto termine, un atto di costituzione in mora, produttivo degli effetti di cui all’art. 1224 cod. civ., e comporta, a carico dell’assicuratore, il quale abbia ritardato la prestazione dovuta senza valida giustificazione, l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l’eventuale maggior danno ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, che il creditore deduca e dimostri a norma del secondo comma del citato art. 1224 cod. civ. Ne consegue altresì che tali ultime obbligazioni, in quanto accessorie rispetto a quella per cui è data azione diretta al danneggiato, e riconducibili ad una autonoma causa di debito nel rapporto fra assicuratore e danneggiato, restano svincolate dalla limitazione costituita dal massimale di polizza, la quale è afferente esclusivamente alla obbligazione principale oggetto di quell’azione diretta. — Cass. 28-11-88, n. 6402
Ai fini dell’accoglimento della domanda di indennizzo dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 1917 cod. civ. — che sancisce l’obbligo dell’assicuratore a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto — non occorre che l’assicurato fornisca la prova di avere corrisposto al danneggiato la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, essendo sufficiente che la pretesa del danneggiato risulti fondata, siccome già accertata giudizialmente, e sia divenuta attuale a seguito della manifestata intenzione del danneggiato stesso di essere risarcito. — Cass. 7-5-88, n. 3385
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato è distinta ed autonoma rispetto all’obbligazione di risarcimento cui quest’ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell’ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore. Ciò comporta che nel caso in cui l’assicuratore abbia assunto la gestione diretta della lite l’addebito di mala gestio con le sue implicazioni (es. responsabilità dello assicuratore oltre i limiti del massimale di polizza) non può essere mosso all’assicuratore dal danneggiato atteso che l’unico soggetto legittimato a farlo è l’assicurato. — Cass. 19-6-87, n. 5376
In una polizza assicurazioni infortuni la clausola per cui il contraente responsabile dell’infortunio ha diritto di imputare al risarcimento dovuto all’assicurato l’indennità corrisposta dall’assicuratore, comporta non solo la preclusione dell’azione surrogatoria dell’assicuratore contro il contraente responsabile del sinistro, ma anche l’impossibilità di un duplice ristoro dell’infortunato, il quale non può pretendere, nei limiti della copertura assicurativa, l’indennizzo a titolo contrattuale ed il risarcimento dei danni per responsabilità civile del contraente della suddetta assicurazione, ma solo i danni non coperti dalla polizza infortuni dal responsabile civile. — Cass. 16-3-87, n. 2694
L’assicurazione per la responsabilità civile non può riguardare i fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, ma, per la sua stessa denominazione, importa necessariamente che il fatto dannoso, per il quale l’assicurazione è stipulata, deve essere colposo, coprendo, con la sola eccezione dei fatti dolosi, ogni rischio derivante da quella responsabilità, anche se dipendente da colpa grave o gravissima, e dovendosi escludere, in mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, che alcune colpe siano escluse dalla garanzia assicurativa. (Nella specie, in presenza di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che faceva riferimento a danni «involontari», la corte d’appello aveva ritenuto che l’assicurazione coprisse solo i danni determinati da causa accidentale, e che ne fossero in particolare esclusi quelli determinati da colpa cosciente dello assicurato; la Suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la pronuncia impugnata rilevando che, attesa la natura del contratto ed in mancanza di ulteriori precisazioni e specificazioni, l’espressione usata nel contratto non poteva riferirsi ai fatti meramente accidentali, stando invece ad indicare semplicemente la condotta colposa dell’assicurato in contrapposizione ai fatti dolosi e preterintenzionali). — Cass. 17-10-83, n. 6071
Nell’ipotesi di furto di autoveicolo, del quale il proprietario non abbia impedito la circolazione contro la sua volontà con idonee cautele, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dipendente dalla circolazione dei veicoli a motore copre anche il danno provocato dolosamente dal conducente. — Cass. 17-5-82, n. 3038