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Art. 1954 cc – Regresso contro gli altri fideiussori

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Articolo 1954 codice civile

Regresso contro gli altri fideiussori

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’art. 1299.


 

Giurisprudenza:

 

Regresso del fideiussore nei confronti degli altri fideiussori – Efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti del debitore principale – Insussistenza – Con riguardo alla fideiussione prestata da più persone per un medesimo debitore ed un medesimo debito, il fideiussore che ha soddisfatto il creditore acquista il diritto di regresso contro gli altri fideiussori, per la loro rispettiva porzione, ai sensi dell’art. 1954 cod. civ. Tuttavia, l’azione di regresso esercitata nei confronti degli altri fideiussori non vale ad interrompere la prescrizione del credito che residua nei confronti del debitore principale, poiché tale azione ha ad oggetto un diverso diritto di credito che trova fondamento nel rapporto di solidarietà tra fideiussori, al quale resta estraneo il debitore principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1310 cod. civ. il quale, nel prevedere che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori hanno effetto per gli altri debitori, riguarda la diversa ipotesi della solidarietà nel debito (o nel credito). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 18-6-2009, n. 14160

 

Contenuto e modalità dell’azione di regresso – Il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore “solvens” verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 cod. civ.) è l’estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la “ratio” della predetta norma è volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-1-2009, n. 1955

 

Rapporto tra fideiussore e debitore principale – Questioni processuali – In caso di fideiussione rilasciata da più fideiussori, qualora in un medesimo procedimento uno di essi proponga domanda di regresso nei confronti dell’altro per la ripetizione dei versamenti già effettuati dal primo per conto del debitore principale e il secondo fideiussore chieda al debitore principale, anche ai sensi dell’art. 1953 cod. civ., di essere garantito in relazione alle somme richiestegli, il rapporto tra il secondo fideiussore e il debitore principale, pur dipendendo da quello esistente tra i due fideiussori, è autonomo e non si configura un litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro scindibili, con conseguente possibilità di una loro separazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-2-2008, n. 2747

 

Iniziale azione di regresso nei confronti del confideiussore – Proposizione in appello di domanda di surrogazione fondata sulla autonomia dei rapporti di fideiussione – Novità della domanda – La domanda di surrogazione proposta dal fideiussore nei confronti di altro fideiussore – sul fondamento della configurabilità di fideiussioni autonome – nell’ambito di un giudizio inizialmente introdotto con azione di regresso – sul fondamento della configurabilità di confideiussione, contestata dal convenuto affermando l’autonomia dei rapporti – non integra domanda nuova inammissibile in appello, perché non introduce nel processo un tema nuovo di indagine e decisione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 2-4-2002, n. 4632

 

Insolvenza di un confideiussore – Il confidejussore che nell’esercitare il regresso, ai sensi dell’art. 1954 cod. civ., nei confronti degli altri per il debito pagato, vuole ripartire la perdita derivante dall’insolvenza di uno di loro, ha l’onere di provare con qualsiasi mezzo, anche presuntivo – e perciò non necessariamente mediante l’esperimento inutile di un’azione di recupero del proprio credito -, che al momento del predetto esercizio del regresso il patrimonio di un confidejussore era insolvibile. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-2-1997, n. 1536

 

Contenuto e modalità dell’azione di regresso – Nel caso di più obbligazioni fideiussorie correlate ad interessi distinti, pur versandosi in ipotesi estranea alla figura della confideiussione, per la quale non è, quindi, applicabile l’art. 1954 cod. civ., il fideiussore solvente resta surrogato (art. 1203 cod. civ.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia. Sicché, il fideiussore “solvens” subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione, da quanto da lui pagato, della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente), anziché soltanto “pro quota”, come nel caso del regresso. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 7.4.1998, n. 3575

 

Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso – Presupposto della confideiussione e del diritto di regresso previsto dall’art. 1954 cod. civ. è l’esistenza di un collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, nel senso che occorre che costoro abbiano garantito congiuntamente il medesimo debito ed il medesimo debitore, cioè un insieme di vincoli di fideiussione, relativi alla medesima obbligazione, tra loro collegati da un interesse comune ai cogaranti, che determina l’obbligazione confideiussoria e la divisione del debito tra i coobbligati. Affinché possa ritenersi che sussista tale interesse alla garanzia comune non è necessario che la garanzia sia contestuale ed assunta simultaneamente dai confideiussori, ben potendo, invece, le obbligazioni di garanzia essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purché sussista un interesse comune. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-5-1990, n. 4594

 

Contenuto e modalità dell’azione di regresso – In tema di confideiussione, e con riguardo al diritto del solvens di regresso verso gli altri fideiussori, la ripartizione del debito all’interno del gruppo va fatta applicando il criterio stabilito dall’art. 1298 cod. civ. per i rapporti interni tra condebitori solidali con la conseguenza che in mancanza di un criterio particolare di riparto interno (per il quale bisogna fare riferimento non al contratto con il quale ciascuno dei confideiussori ha prestato la garanzia al creditore, bensì alla ragione del collegamento tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, ossia all’interesse comune) si può fare applicazione della presunzione di uguaglianza delle quote. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-5-1990, n. 4594

 

Contenuto e modalità dell’azione di regresso – Il confidejussore che ha pagato anche solo parte del debito garantito ha regresso nei confronti degli altri confidejussori per ripetere, in proporzione delle loro rispettive quote, le porzioni di quanto egli ha erogato, anche se il pagamento e stato da lui effettuato per un ammontare non superiore alla sua quota dell’intero debito. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-10-1980, n. 5857