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Art. 1955 cc – Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

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Articolo 1955 codice civile

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.


 

Giurisprudenza:

 Mera inazione del creditore – Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4175

 

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore – Art. 1955 cc – Accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo – L’accordo transattivo intervenuto tra creditore e terzo, che comporti l’estinzione dell’ipoteca posta a garanzia del credito, ha come conseguenza la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, ai sensi dell’art. 1955 c.c., perché tale accordo integra un comportamento dal quale deriva un pregiudizio giuridico, non solo economico, sofferto dal fideiussore, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 25 settembre 2018, n. 22775

 

Violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto – Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico e non solo economico, come la perdita del diritto di surrogazione ex art. 1949 c.c. o di regresso ex art. 1950 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l’impiego da parte del creditore delle somme ricavate dalla liquidazione di titoli dell’obbligato principale costituiti in pegno, al fine di ridurre la sua esposizione debitoria, potesse costituire condotta idonea a determinare la liberazione dei fideiussori).Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21833

 

Emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell’adempimento di una propria obbligazione – L’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell’adempimento di una propria obbligazione, costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela. Ne consegue che il fideiussore non resta liberato, ai sensi dell’art.1955 cod. civ., per fatto del debitore, ove il pegno, nel quale il fideiussore sostenga di non essersi potuto surrogare per il comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del credito.Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 novembre 2013, n. 26232

 

Inosservanza degli artt. 1955 e 1956 cod. civ. – Anatocismo – Rilievo d’ufficio – In tema di fideiussione, il giudice di merito deve esaminare la questione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche se la parte abbia censurato solo l’inosservanza degli artt. 1955 e 1956 cod. civ.: il principio dispositivo non può, difatti, limitare il rilevo di ufficio, sulla base dei fatti allegati e provati od emergenti “ex actis”, della nullità contrattuale, tesa alla tutela di interessi generali non sacrificabili, fermo l’obbligo di sollecitare, al riguardo, l’attivazione del contraddittorio.Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 18 novembre 2013, n. 25841

 

Disposizioni di cui all’art. 1955 cod. civ. ed all’art. 1957 cod. civ. – Diversità degli elementi costitutivi – Le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l’esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all’uopo, che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto; la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall’atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l’estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all’art. 1955 cod. civ., stante l’impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l’applicazione alternativa delle norme indicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la fattispecie estintiva dell’obbligazione di garanzia prevista dall’art. 1955 cod. civ., rispetto all’originaria eccezione del fideiussore sollevata ex art.1957 cod. civ., evidenziando che, attesa la diversità dei temi di indagine implicati dalle due disposizioni, il giudice non avrebbe potuto, se non illegittimamente, sovrapporne i relativi piani, onde giungere, in via officiosa, a predicare una … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27 settembre 2011, n. 19736

 

Mera inazione – Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 5 dicembre 2008, n. 28838

 

 

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