Art. 1956. Liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 102 L. 17.02.1992, n. 154
Giurisprudenza:
Garanzia degli obblighi del conduttore
In caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest’ultimo l’autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell’articolo 1956 c.c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute … CONTINUA A LEGGERE ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 novembre 2019, n. 29364
Anticipo al correntista dell’importo di un assegno bancario presentato all’incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto
È applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall’art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l’importo di un assegno bancario presentato all’incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel “far credito” e nell’aumentare l’esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla … CONTINUA A LEGGERE ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 31 ottobre 2018, n. 27932
Coesistenza della qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale
Nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale … CONTINUA A LEGGERE ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7444
Onere probatorio a carico del fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata ai sensi dell’art. 1956 c.c.
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur … CONTINUA A LEGGERE ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 novembre 2016, n. 23422
Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell’art. 1956 cod. civ., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., aveva omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendo il permanere dell’obbligazione di garanzia). — Cass. III, sent. 3525 del 13-2-2009
Il contratto di fideiussione «omnibus», che contenga una clausola di reviviscenza dell’obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito, non è affetto da nullità, né è ammissibile per la predetta clausola un’interpretazione analogica del secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., il quale ha carattere tassativo, né ricorre, ai fini di un’interpretazione estensiva, identità di fattispecie con il caso espressamente previsto da tale norma (clausola di limitazione della facoltà di opporre eccezioni), potendo l’eccezione di pagamento essere dedotta solo dopo la revoca del medesimo. (Principio espresso in fattispecie, per obbligazione principale sorta anteriormente alla vigenza della legge n. 154 del 1992, di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale). — Cass. I, sent. 3011 del 8-2-2008
Nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cosiddetta fideiussione «omnibus»), la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10, modificando l’art. 1938 cod. civ., impone la fissazione dell’importo massimo garantito) — se non tocca la validità e l’efficacia della fideiussione fino al momento dell’entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data — determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell’importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l’entrata in vigore dell’art. 10 citato. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha demandato al giudice del rinvio il compito di accertare quale sia stato, dopo l’entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, lo sviluppo dei rapporti tra la banca ed il debitore principale e di stabilire, conseguentemente, l’effetto delle rimesse del debitore principale rispetto all’obbligazione del fideiussore, tenendo conto che le risultanze degli estratti conto successivi alla sopravvenuta invalidità della fideiussione sono rilevanti sia per la determinazione finale del debito garantito, ove risulti che l’apertura di credito abbia avuto ulteriore corso anche dopo la cessazione della garanzia fideiussoria, sia per l’individuazione delle operazioni di segno attivo alle quali attribuire carattere solutorio rispetto all’obbligazione del fideiussore, ove al contrario emerga la cessazione dell’apertura di credito già garantita e la concessione di ulteriore diverso credito non garantito dal fideiussore). — Cass. I, sent. 2871 del 9-2-2007
La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev’essere presunta tale, come nell’ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore. — Cass. I, sent. 3761 del 21-2-2006
Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. — Cass. III, sent. 2524 del 7-2-2006
Relativamente ai rapporti di fideiussione per obbligazioni future la cui durata era in corso alla data di efficacia della norma del secondo comma dell’art. 1956 cod. civ., aggiunta dall’art. 10 della legge n. 154 del 1992, in virtù della corretta applicazione dell’art. 11, primo comma delle preleggi detta norma, mentre non comporta la nullità sopravvenuta fin dalla nascita del rapporto contrattuale della clausola di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia ai sensi del primo comma dell’art. 1956, ove ne ricorrano i presupposti, con la conseguenza che la clausola, dovendo ritenersi valida ed efficace fino al momento dell’entrata in vigore del suddetto secondo comma, è idonea ad escludere la liberazione del fideiussore riguardo alle obbligazioni principali sorte prima di quel momento, viceversa, determina la nullità sopravvenuta, con effetto da quel momento ed in forza dell’applicazione dell’art. 1339 cod. civ., della clausola convenzionale stessa, con la conseguenza che l’esclusione della liberazione del fideiussore da tale clausola disposta, ove ricorrano i presupposti del citato primo comma, non può trovare giustificazione in essa, riguardo ad obbligazioni principali che siano sorte soltanto dopo quel momento. — Cass. III, sent. 1689 del 26-1-2006
In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l’altro modificato, senza previsione di retroattività, l’art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, l’operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. A tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore. — Cass. I, sent. 394 del 11-1-2006
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato «ex adverso» non si collocano sul versante della domanda — che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione — ma configurano altrettante eccezioni. Pertanto, nel regime processuale anteriore alla novella del 1990, ove, nel corso del giudizio, l’opponente integri le proprie difese proponendo eccezioni nuove, la deduzione non impinge nel divieto di domanda nuova, restando ogni nuova eccezione ammissibile fino alla rimessione della causa al collegio ex art. 184 cod. proc. civ. e perfino in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., nella rispettiva formulazione applicabile ai giudizi in corso alla data (30 aprile 1995) di entrata in vigore della legge n. 353 del 1990. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come domanda nuova l’eccezione di nullità della clausola di preventiva rinunzia alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 cod. civ. contenuta nel contratto posto a base dell’ingiunzione, benché l’opponente avesse fatto valere in tal modo l’inesistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato dal creditore, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità del contratto, era rilevabile anche d’ufficio). — Cass. III, sent. 24815 del 24-11-2005
In tema di fideiussione per obbligazioni future, pur in presenza di una clausola di dispensa della banca beneficiaria della garanzia dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, l’operatività della garanzia rimane esclusa qualora il comportamento della banca creditrice non sia stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, e ciò sia in relazione agli adempimenti imposti dall’entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l’altro modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., imponendo l’indicazione dell’importo massimo garantito ed escludendo la validità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia), sia in relazione a nuove concessioni di credito avvenute da parte della banca nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale. — Cass. I, sent. 21101 del 29-10-2005
Allorquando un’impresa acquisti dei beni per concederli in locazione finanziaria e contestualmente stipuli con il fornitore dei beni stessi un patto di riacquisto in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del locatario, e tale patto sia qualificato dal giudice di merito come un contratto di garanzia, si versa in ipotesi non di garanzia autonoma, per configurare la quale occorre che manchi l’elemento dell’accessorietà, ma di garanzia fideiussoria, riconducibile allo schema tipico della fideiussione, con la conseguenza che, nella specie, è applicabile la norma di cui all’art. 1957 cod. civ.. — Cass. III, sent. 15199 del 19-7-2005
In tema di fidejussione per obbligazioni future, per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell’ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l’inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992). — Cass. III, sent. 10870 del 23-5-2005
In tema di fidejussione per obbligazioni future, per l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell’ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l’inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992). — Cass. III, sent. 5678 del 16-3-2005
La validità delle clausole cosiddette «omnibus» dei contratti di fideiussione bancaria relativi ad apertura di credito, nonché della relativa deroga alla clausola di cui all’art. 1956 cod. civ., trova la sua «ratio» nel principio che deve presiedere al comportamento del creditore garantito nell’esercizio del suo potere discrezionale consistente nell’accordare le anticipazioni al debitore principale, con ampliamento del rischio del garante, atteso che per il fideiussore il limite dell’estensione del rischio è rappresentato dall’assoggettamento dell’istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone della buona fede nell’esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l’esecuzione della garanzia, trova realizzazione il suddetto principio di buona fede. Peraltro, da ciò non discende la conseguenza automatica che i finanziamenti effettuati dalla banca al debitore debbano essere ritenuti contrari, in ogni caso, ai principi suindicati, essendo pur sempre necessario dimostrare, ad opera del fideiussore, che la banca abbia agito senza la dovuta attenzione (anche) nell’interesse del fideiussore medesimo, avuto riguardo al suo interesse al recupero delle somme corrisposte per l’estinzione del debito, ed essendo fondamentale accertare, in particolare, se il rapporto garantito sia un contratto di conto corrente «affidato» ovvero un rapporto di conto corrente «con scoperto», poiché, versandosi nella prima ipotesi, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata produce l’effetto di circoscrivere la sua obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento del recesso. — Cass. III, sent. 5166 del 9-3-2005
Agli effetti dell’applicazione della norma dell’art. 1956 cod. civ. il comportamento del creditore consistente nel far credito al terzo nella situazione dalla norma stessa descritta comprende non solo il mettere a disposizione del terzo somme di denaro da restituire, bensì anche nel lasciare che il rapporto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale la fideiussione sia stata prestata, si svolga in modo tale che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore senza eseguire la propria. — Cass. III, sent. 4458 del 2-3-2005
La fideiussione mediante firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l’entità massima della obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione «omnibus» e, qualora sia stata stipulata prima della data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, che ha reso obbligatoria l’indicazione del tetto di garanzia, e sia invocata per obbligazioni del debitore principale parimenti insorte in epoca anteriore, non è soggetta all’applicazione della norma sopravvenuta, che non retroagisce sui contratti perfezionatisi in precedenza e sugli effetti che i medesimi abbiano già prodotto. — Cass. I, sent. 4093 del 25-2-2005
La fideiussione mediante firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l’entità massima della obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione «omnibus» e, qualora sia stata stipulata prima della data di entrata in vigore dell’art. 10 della legge 17 febbraio 1992,n. 154, che ha reso obbligatoria l’indicazione del tetto di garanzia, e sia invocata per obbligazioni del debitore principale parimenti insorte in epoca anteriore, non è soggetta all’applicazione della norma sopravvenuta, che non retroagisce sui contratti perfezionatisi in precedenza e sugli effetti che i medesimi abbiano già prodotto. — Cass. I, sent. 4092 del 25-2-2005
All’inesistenza, in seno all’ordinamento civilistico, di un generale principio di reviviscenza delle garanzie (reali o personali) allorché esse siano prestate da terzi nel caso di reviviscenza del credito assisitito consegue che, in tutte le ipotesi di reviviscenza dell’obbligazione principale per sopravvenuta caducazione di una sua causa estintiva, rivivono, con l’originaria obbligazione, anche le relative garanzie se prestate dal debitore principale, mentre, per ciò che concerne le garanzie prestate da terzi, quale (come nella specie) la garanzia fideiussoria ordinaria, il fenomeno della reviviscenza va senz’altro escluso, non potendo, all’uopo, invocarsi il disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca. — Cass. III, sent. 21585 del 15-11-2004
In tema di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l’altro modificato, senza previsione di retroattività, l’art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, l’operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. A tal fine, è onere della parte che deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di una irreversibile situazione di insolvenza (e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all’interesse del fideiussore). — Cass. I, sent. 11269 del 15-6-2004
Al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione Fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito «a semplice richiesta» o «senza eccezioni» riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l’inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l’applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario. — Cass. III, sent. 10486 del 1-6-2004
In relazione al contratto di fideiussione, la mancata previsione di un limite la quale attenga ai soli accessori del debito principale non comporta l’effetto della caducazione della garanzia, perché l’estensione della limitazione prevista per il debito principale agli accessori è stabilita dalla legge; ne consegue che, tutte le volte che la garanzia fideiussoria per obbligazioni condizionali o future sia prestata con l’indicazione dell’importo massimo garantito riferito al solo capitale, «oltre accessori e spese», l’importo predetto va inteso come limite della fideiussione per capitale, interessi ed ogni altro accessorio del debito principale. — Cass. III, sent. 3805 del 25-2-2004
In tema di fideiussioni ed in relazione alla situazione normativa esistente prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 della legge 17 maggio 1992, n. 154, l’operatività della garanzia prevista dall’art. 1948 cod. civ. — che disciplina l’obbligazione del fideiussore del fideiussore e che rappresenta una specificazione della c.d. fideiussione «omnibus» — rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell’oggetto e della deroga a quanto stabilito dall’art. 1956 cod. civ., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. — Cass. I, sent. 3610 del 24-2-2004
Nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (cosiddette fideiussione «omnibus») non può avere rilievo la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10, modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., impone la fissazione dell’importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione), avendo il legislatore espressamente escluso l’efficacia retroattiva della nuova disposizione (art. 11 legge cit.); la disciplina precedente continua pertanto ad operare per le obbligazioni principali già sorte alla data di entrata in vigore della nuova legge, mentre per la validità delle obbligazioni sorte successivamente è necessaria una nuova convenzione di garanzia con l’indicazione dell’importo massimo garantito ex art. 1938 cod. civ.. — Cass. III, sent. 18234 del 28-11-2003
In tema di fidejussione per obbligazioni future, l’art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un’eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell’ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito. — Cass. I, sent. 8995 del 5-6-2003
Il fideiussore che chiede la liberazione dalla prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. — Cass. I, sent. 8040 del 22-5-2003
Con riguardo all’istituto della fideiussione «omnibus», l’art. 10 della legge n. 154 del 1992, che ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rendendo obbligatoria la determinazione dell’importo massimo per il quale viene prestata garanzia ed invalida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione del debitore principale, non costituisce interpretazione autentica delle norme codicistiche, e non ha efficacia retroattiva, poiché l’interpretazione autentica è figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurne la ricorrenza dai lavori preparatori. — Cass. I, sent. 654 del 17-1-2003
In materia di fideiussione, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, (il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli art. 1938 e 1956 cod. civ.), la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all’art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall’onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito (disciplina la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1997) non esonerava la banca medesima dall’osservanza nell’esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede, incombendo tuttavia alla parte che ne deduceva la violazione l’onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla Banca che si avvaleva della fideiussione «omnibus». — Cass. III, sent. 611 del 17-1-2003
L’inesistenza, nell’ordinamento civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che l’eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito (nella specie, di un istituto bancario nei confronti del correntista) originariamente estinto mediante pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione (del quale sono espressione le disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1945 cod. civ.) implica soltanto che, con l’estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all’uopo, invocarsi il disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca. — Cass. I, sent. 18156 del 20-12-2002
Nella controversia inerente alla validità ed alla efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il terzo fideiubente (cd. fideiussione «omnibus») non può avere rilievo la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10, modificando gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., impone la fissazione dell’importo massimo garantito ed esclude la possibilità di preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione), avendo il legislatore espressamente escluso l’efficacia retroattiva della nuova disposizione (art. 11 legge cit.). — Cass. I, sent. 13823 del 23-9-2002
Con riguardo a una fideiussione «omnibus», prestata in favore di una banca anche in riferimento ad operazioni future con un determinato cliente, la validità della clausola con cui il fideiussore dispensa la banca dall’onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali siano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dall’art. 1956 cod. civ., sono limitate dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buona fede e correttezza, usando l’ordinaria diligenza rapportata alle sue qualità professionali; in particolare, è contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario è tale da dover fondatamente temere l’insolvenza del debitore. — Cass. III, sent. 11772 del 6-8-2002
La cosidetta cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che rimane sostanzialmente regolata dalla disciplina propria di quest’ultima; peraltro, qualora le parti abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l’inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), ma non anche di quelle relative al rapporto garante-beneficiario, sicché ben può il garante opporre al beneficiario la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, cod. civ. per un credito vantato direttamente nei suoi confronti. — Cass. III, sent. 6728 del 10-5-2002
Sulla validità ed efficacia della fidejussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future obbligazioni con un terzo (cd. «fidejussione omnibus») non influisce la sopravvenienza della legge 17 febbraio 1992, n. 154, il cui art. 10 ha modificato gli artt. 1938 e 1956 cod. civ., rispettivamente imponendo la determinazione dell’importo massimo garantito, e negando la possibilità di preventiva rinuncia del fidejussore alla propria liberazione, atteso che tali innovazioni operano, a norma del successivo art. 11, dopo il decorso di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, senza che, quale «jus superveniens», possano incidere sugli effetti non ancora esauriti dei rapporti anteriormente costituiti, e cioè possano applicarsi a quelle fidejussioni in cui, alla data fissata per l’operatività della norma, il fidejussore non avesse ancora adempiuto la propria obbligazione, atteso che le dette innovazioni impongono direttamente sulle stesse caratteristiche genetiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentisi nel tempo. — Cass. III, sent. 6258 del 2-5-2002