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Art. 1957 cc – Scadenza dell’obbligazione principale

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CAPO VENTIDUESIMO. Della fideiussione – SEZIONE QUINTA. Dell’estinzione della fideiussione

Art. 1957 codice civile

Scadenza dell’obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.


 

Giurisprudenza:

Durata correlata al soddisfacimento della obbligazione principale – Termine di decadenza dell’azione del creditore – Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell’ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell’immobile in costruzione, non garantiva l’inadempimento in sé del costruttore, ma l’evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento … CONTINUA A LEGGERE Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20/09/2023, n. 26906 

 

Proroga del termine di adempimento del debitore principale – Conseguenze rispetto alla garanzia fideiussoria – Nell’ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest’ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del … CONTINUA A LEGGERE Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-12-2021, n. 40829

 

Garanzie concesse dallo Stato – Le garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti (nella specie, concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di partiti politici rappresentati in Parlamento) non possono intendersi quali garanzie escutibili a prima richiesta ed in via autonoma, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni di legge, trovando viceversa applicazione i principi generali in tema di garanzia come prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, per la cui operatività è richiesta la previa tempestiva attivazione della garanzia pubblica ad opera del creditore nei confronti del debitore principale, anche se non proficua, secondo gli ordinari strumenti di tutela del credito. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-8-2021, n. 22157

 

Consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva – I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall’art. 2615 c.c., ma dall’art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 2-7-2021, n. 18792

 

Solidarietà tra garante e debitore principale contrattualmente – La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un’implicita deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c., poiché l’esplicita esclusione del “beneficium excussionis” non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9862

 

Deroga alla limitazione di responsabilità – In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall’art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l’impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che può desumersi dall’interpretazione … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31569

 

Eccezione di rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c. formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado – In relazione all’opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell’ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un’azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l’iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d’ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell’attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20317

 

Presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare – Interruzione della prescrizione- Efficacia anche nei confronti del fideiussore del fallito – La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. … CONTINUA A LEGGERE Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-4-2018, n. 9638

 

Decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria – Rinuncia preventiva da parte del fideiussore – La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’articolo 1957 del codice civile per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9379

 

Decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria – Rinuncia preventiva da parte del fideiussore – La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28943

 

Fallimento del debitore principale – Pattuizione del beneficio di escussione ex art.1944, comma 2, c.c. – In caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall’art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art.1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24296

 

Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento ‘a prima richiesta’ – In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l’eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all’art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l’applicazione del criterio ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 settembre 2017, n. 22346

 

Decorrenza del termine – Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito da fideiussione ai sensi dell’art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell’art. 1957, comma 1, c.c., … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 settembre 2017, n. 22346

 

Fallimento del debitore principale – Insinuazione al passivo – In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 luglio 2017, n. 18779

 

Contratto autonomo di garanzia – Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 marzo 2017, n. 7883

 

Fideiussione prestata in relazione a contratto di locazione – Termine di durata annuale – La fideiussione avente durata annuale e tacitamente rinnovabile, di anno in anno, salvo richiesta di svincolo tra le parti da esercitarsi entro una predeterminata scadenza, prestata a garanzia dell’obbligo del pagamento dei canoni di un contratto di locazione di maggior durata rispetto alla prima, è valida se, alla stregua dell’interpretazione complessiva delle sue clausole, il giudice accerti come pattuito un minore impegno temporale per il garante, atteso che, in una siffatta ipotesi, la descritta fideiussione si configura come un contratto a termine, in cui l’esercizio del diritto di disdetta finalizzato ad evitarne la rinnovazione tacita ha natura di atto … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 7-10-2016, n. 20244

 

Deroga alla limitazione di responsabilità – La deroga all’art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all’interno del contratto di fideiussione, una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre l’azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 c.c., spetta … CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 agosto 2016, n. 16825

 

Istanza del creditore contro il debitore entro sei mesi dalla per l’adempimento dell’obbligazione – denuncia di inadempimento – L’art. 1957 c.c., nell’imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (Nella specie, la S.C. ha … CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2016, n. 1724

 

Durata della fideiussione correlata al soddisfacimento della obbligazione principale – Termine di decadenza dell’azione del creditore – Inapplicabilità del termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. – Nell’ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 agosto 2015, n. 16836

 

Associazioni non riconosciute – Inquadramento della responsabilità di chi agisce tra le garanzie “ex lege” assimilabili alla fideiussione – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l’art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero – attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 giugno 2015, n. 12508

 

Garanzia fideiussoria concessa con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito – La prestazione di garanzia fideiussoria può essere concessa con durata inferiore al mutuo ipotecario garantito, non assumendo rilevanza né che il creditore adempia sin dall’inizio del rapporto al suo obbligo di esborso di quanto mutuato, né che l’obbligo restitutorio del mutuatario sorga per l’intero dal momento della conclusione del contratto, pur se la restituzione sia dilazionata nel tempo, sicché il fideiussore non risponde degli inadempimenti verificatisi dopo … CONTINUA A LEGGERE Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30 dicembre 2014, n. 27531

 

Decorrenza del termine relativamente ad obbligazioni con scadenze periodiche – In tema di decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il “dies a quo”, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell’intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 luglio 2014, n. 15902

 

Testo ambiguo della clausola contrattuale che delimita l’oggetto della garanzia – Quando in una polizza fideiussoria il testo della clausola contrattuale che delimita l’oggetto della garanzia sia ambiguo, facendo riferimento “alle inadempienze”, anzicchè, più propriamente, a una obbligazione, o a un debito, o a una prestazione, trova applicazione il principio della “interpretatio contra proferentem” di cui all’art. 1370 cod. civ. (Nella specie si è ritenuta adeguata l’interpretazione del giudice di merito, secondo cui l’assunzione della garanzia relativa “alle inadempienze” era riferibile alle obbligazioni scadute e non adempiute durante il periodo di vigenza della polizza, con conseguente … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 luglio 2014, n. 15476

 

Decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria – Rinuncia preventiva da parte del fideiussore – La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 24 settembre 2013, n. 21867

 

Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l’adempimento dell’obbligazione principale – La regola dell’art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell’impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall’interpretazione … CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 giugno 2012, n. 9455

 

Modifica delle eccezioni sollevate con l’atto di citazione in opposizione – La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all’art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell’opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., se … CONTINUA A LEGGERE Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5 giugno 2012, n. 8989

 

Contratto autonomo di garanzia – Clausola pattizia che disciplina gli oneri gravanti sul creditore – La circostanza che le parti, in un contratto di garanzia, abbiano regolamentato gli oneri gravanti sul creditore ai sensi dell’art.1957 cod. civ., non è da sola sufficiente ad escludere il carattere autonomo della garanzia stessa, essendo tale norma espressione di un’esigenza di tutela del fideiussore, che può essere considerata meritevole di protezione anche… CONTINUA A LEGGERE Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 aprile 2012, n. 5526

 

Associazioni non riconosciute – Obbligazione solidale di colui che ha agito per essa – Inquadrabilità fra le garanzie “ex lege” assimilabili alla fideiussione – Nell’associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l’esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione. Ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt.1944 e 1957 cod. civ.. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 dicembre 2011, n. 29733

 

Cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. – Diversità degli elementi costitutivi – Le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 cod. civ. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l’esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all’uopo, che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto; la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall’atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza “ipso facto” al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., non è consentito al giudice dichiarare l’estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all’art. 1955 cod. civ., stante l’impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l’applicazione alternativa delle norme indicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la fattispecie estintiva dell’obbligazione di garanzia prevista dall’art. 1955 cod. civ., rispetto all’originaria eccezione del fideiussore sollevata ex art.1957 cod. civ., evidenziando che, attesa la diversità dei temi di indagine implicati dalle due disposizioni, il giudice non avrebbe … CONTINUA A LEGGERE ►   Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 settembre 2011, n. 19736

 

Onere di escutere altri garanti o richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore – Esclusione – L’art. 1957 cod. civ., il quale prevede l’onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione di questi, pena la decadenza della garanzia fideiussoria, nulla dispone con riguardo alla necessità per il creditore di escutere nel termine in questione le altre eventuali garanzie … CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 1 dicembre 2010, n. 24391

 

Contratto autonomo di garanzia – Onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale ex art. 1957 cod. civ. – Esclusione – Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma di cui all’art. 1957 cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, atteso che su detta norma si fonda l’accessorietà dell’obbligazione fideiussoria, instaurando essa un collegamento tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 febbraio 2010, n. 4200

 

Contratto autonomo di garanzia – Onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale ex art. 1957 cod. civ. – Esclusione – Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell’art. 1957 cod. civ., sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947

 

Clausola di pagamento a prima richiesta – La deroga all’art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sè incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 gennaio 2010, n. 84

 

Fallimento del debitore principale – Decadenza dalla fideiussione ex art. 1957 cod. civ. – In tema di fideiussione, la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. – per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione – non è resa inoperante dall’apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale (nella specie, il fallimento), in quanto tale evenienza non implica l’impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall’ordinamento in tali casi, consistenti nella richiesta di accertamento del credito nelle forme dell’insinuazione al passivo,da proporre – per i fini considerati – nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 cit., decorrente dalla data di apertura della procedura concorsuale. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 luglio 2009, n. 16807

 

Qualora un contratto di fideiussione venga stipulato a garanzia del pagamento dei canoni di un contratto di locazione, ove si determini una morosità del conduttore tale da giustificare la domanda di risoluzione da parte del locatore, questi è tenuto a riferire al fideiussore della morosità, onde farsi autorizzare ad attendere il pagamento, in tal modo facendo credito al conduttore con la garanzia del fideiussore; se ciò non avviene, è applicabile la previsione dell’art. 1956 cod. civ., secondo cui in tale ipotesi il fideiussore è liberato dalla propria obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nonostante il fideiussore avesse chiesto di vedere riconosciuta la propria liberazione ai sensi degli artt. 1956 e 1957 cod. civ., aveva omesso di pronunciarsi sul punto, ritenendo il permanere dell’obbligazione di garanzia). — Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 3525 del 13-2-2009

 

Il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell’art. 1955 cod. civ. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 cod. civ., o di regresso ex art. 1950 cod. civ.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore. — Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza 28838 del 5-12-2008

 

La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza nella parte in cui essa, accertato che il fideiussore, ricevuta la richiesta di pagamento da parte del debitore garantito, aveva risposto di volere attendere l’esito della lite tra il creditore medesimo ed il debitore principale prima di assumere qualsiasi determinazione, aveva ritenuto tale condotta come abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.). — Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 13078 del 21-5-2008

 

La decadenza prevista in tema di fideiussione dall’art. 1957 cod. civ., per l’ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, così come può essere pattiziamente esclusa nei contratti di fideiussione tipici, allo stesso modo può essere volontariamente estesa ad un contratto autonomo di garanzia, il quale preveda una clausola di pagamento “a prima richiesta”. In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento. — Cass. III, sent. 13078 del 21-5-2008

 

Il contratto di fideiussione «omnibus», che contenga una clausola di reviviscenza dell’obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito, non è affetto da nullità, né è ammissibile per la predetta clausola un’interpretazione analogica del secondo comma dell’art. 1341 cod. civ., il quale ha carattere tassativo, né ricorre, ai fini di un’interpretazione estensiva, identità di fattispecie con il caso espressamente previsto da tale norma (clausola di limitazione della facoltà di opporre eccezioni), potendo l’eccezione di pagamento essere dedotta solo dopo la revoca del medesimo. (Principio espresso in fattispecie, per obbligazione principale sorta anteriormente alla vigenza della legge n. 154 del 1992, di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale). — Cass. I, sent. 3011 del 8-2-2008

 

In tema di interpretazione del contratto ed ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va poi verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al rispettivo coordinamento a norma dell’art. 1363 cod. civ. e con riguardo a tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni parte e parola che la compone, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Nella specie la S.C., confermando la decisione dei giudici di merito, ha ritenuto incensurabile la ricostruzione della clausola di garanzia «a maggior garanzia del mutuo» afferente ad un contratto qualificato come fidejussione del fidejussore, in cui una prima clausola regolava il rapporto garantito con riguardo ai versamenti a saldo delle rate di un mutuo e l’altra gli effetti della risoluzione anticipata del contratto di mutuo per inadempimento della mutuataria). — Cass. III, sent. 18180 del 28-8-2007

 

La cessione del contratto di locazione disciplinata dall’art. 36 della legge n. 392 del 1978 costituisce una fattispecie negoziale che consta di elementi essenziali (quali l’accordo tra il cedente e il cessionario unitamente al trasferimento dei diritti e degli obblighi scaturenti dal rapporto) e di elementi solo eventuali, che possono essere di segno positivo, come l’opposizione per gravi motivi alla cessione, o negativo, quale la non liberazione del cedente dall’obbligo di pagamento del canone trasferitosi sul cessionario, che rappresenta una manifestazione di volontà produttiva dell’effetto di rendere cedente e cessionario coobbligati in via sussidiaria (nel senso che il primo può divenire responsabile subordinatamente all’accertato inadempimento del secondo, preventivamente escusso). Nel caso di plurime cessioni successive a catena ciascuna nuova dichiarazione di non liberazione del cedente non spiega in alcun modo effetto caducatorio sulla dichiarazione precedente, con la conseguenza che la fonte dell’obbligazione di ciascun cedente successivo si identifica nella stessa volontà della parte (e, dunque, non nella legge), da cui promana una dichiarazione unilaterale caratterizzantesi come fonte volontaria di obbligazione, costituente un atto idoneo a produrla, in relazione alla norma generale di cui all’art. 1173 cod. civ., «in conformità dell’ordinamento giuridico» (ovvero, nell’ipotesi in questione, del suddetto art. 36 della legge n. 392 del 1978). Da ciò consegue, in proposito, l’assoluta inconfigurabilità dell’istituto della fideiussione legale la cui fonte cesserebbe al cessare dell’obbligazione principale, poiché la fonte — convenzionale e non legale — dell’obbligazione di ciascun successivo cedente è costituita, viceversa, dalla predetta dichiarazione di non liberazione promanante dal creditore, cui la legge riconnette l’effetto automatico dell’estensione del vincolo al debitore-cedente, e, perciò, della sua corresponsabilità con tutti gli altri condebitori. (Nella specie, sulla scorta del complessivo principio riportato, la S.C. ne ha fatto conseguire, rigettando il relativo motivo di ricorso, che il principio della liberazione del primo cedente e di tutti i cedenti intermedi salvo l’ultimo, invocato dal ricorrente, legittimamente sostenibile solo postulando la caducazione dell’effetto della precedente dichiarazione di non liberazione in virtù della successiva cessione e della conseguente successiva similare dichiarazione emessa nei riguardi del successivo cessionario, non risultava affatto predicabile nella dedotta controversia in mancanza di una revoca, sia essa esplicita o tacita, delle precedenti dichiarazioni «non liberatorie»). — Cass. sent. 9486 del 20-4-2007

 

Clausola di rinuncia preventiva da parte del fideiussore – Inapplicabilità dell’art. 1341 cc. – La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ai sensi dell’art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l’art. 1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell’altro contraente. — Cass. sent. 9245 del 18-4-2007

 

Clausola di rinuncia preventiva da parte del fideiussore – In relazione al contratto di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall’art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all’estinguersi del debito garantito. — Cass. III, sent. 8839 del 13-4-2007

 

Istanza volta ad impedire la decadenza – Presupposti – In tema di fideiussione, la decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. — per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione — non è resa inoperante dall’apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l’impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall’ordinamento in questi casi. — Cass. sent. 24060 del 10-11-2006

 

Interruzione del termine di decadenzaRiconoscimento del diritto – In materia di cause che, a norma dell’art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale esso si deve far valere, se non è espresso, può essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l’ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. (Enunciando il principio di cui in massima, in fattispecie di estinzione della fideiussione, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore nel termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ., la Corte ha ritenuto che la dichiarata volontà del fideiussore di esaminare la richiesta del debitore principale di rinnovazione della fideiussione, riservandone la decisione all’organo competente, non implicasse rinunzia del fideiussore a far valere la decadenza del creditore dalla garanzia precedente). — Cass. sent. 24060 del 10-11-2006

 

L’obbligazione fideiussoria promana da un contratto risultante, nella sua configurazione tipica (art. 1936 cod. civ.), dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, e non richiede quindi, perché si perfezioni, l’accettazione espressa di quest’ultimo (art. 1333 cod. civ.). Ne consegue che l’eventuale conferma inviata dal creditore costituisce un elemento esecutivo del negozio già concluso. Inoltre, in relazione al carattere accessorio del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione garantita e alla efficacia di esso anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza, non è necessaria la partecipazione diretta del fideiussore all’accordo con il quale la parte debitrice si obbliga nei confronti del creditore a dare fideiussione, poiché, come il debitore resta estraneo al negozio fideiussorio anche nel caso in cui abbia assunto per contratto l’obbligazione di prestare una fideiussione ai sensi dell’art. 1943 cod. civ., così anche il fideiussore non deve necessariamente partecipare all’accordo suddetto tra debitore e creditore. — Cass. sent. 13652 del 13-6-2006

 

Interruzione del termine di decadenzaRiconoscimento del diritto – In materia di cause che, a norma dell’art. 2966 cod. civ., impediscono la decadenza, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza, se non è espresso, può essere desunto esclusivamente da un fatto che, avendo quale presupposto l’ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta. A tal fine, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, non valgono, di per sé, ad impedire la decadenza. (Principio espresso in fattispecie di estinzione della fideiussione, per non avere il creditore proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore nel termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.). — Cass. sent. 10120 del 2-5-2006

 

In tema di efficacia della fideiussione, una volta scaduta l’obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività della escussione della relativa garanzia, le norme dell’art. 1957 cod.civ. possiedono carattere generale e derogabile, atteso che le parti possono derogare a tali previsioni fissando, come nella specie, un termine convenzionale esplicito per tale escussione decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia, la valutazione del carattere decadenziale di tale termine essendo peraltro insindacabile in sede di giudizio di legittimità. — Cass. sent. 2263 del 2-2-2006

 

Con riguardo a contratto concluso da un «falsus procurator» (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del «dominus»), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l’onere, ai sensi dell’art. 1957 Cod. Civ., di chiedere giudizialmente l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fidejussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest’ultimo), decorre non dalla data di scadenza dell’obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacché la disposizione dell’art. 1399 Cod. Civ., secondo cui la ratifica dell’interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fidejussione, che, avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l’azione giudiziale contro quest’ultimo. — Cass. sent. 1841 del 30-1-2006

 

Clausola di rinuncia preventiva da parte del fideiussore – La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, «ex» art. 1957 cod. civ., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. — Cass. sent. 394 del 11-1-2006

 

Fideiussione solidale – Istanza giudiziale proposta contro il fideiussore – Con riguardo alla cosiddetta fideiussione solidale, l’istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ai sensi dell’art. 1957, comma primo, cod. civ., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l’uno o l’altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l’istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale. — Cass. sent. 19300 del 3-10-2005

 

Allorquando un’impresa acquisti dei beni per concederli in locazione finanziaria e contestualmente stipuli con il fornitore dei beni stessi un patto di riacquisto in caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del locatario, e tale patto sia qualificato dal giudice di merito come un contratto di garanzia, si versa in ipotesi non di garanzia autonoma, per configurare la quale occorre che manchi l’elemento dell’accessorietà, ma di garanzia fideiussoria, riconducibile allo schema tipico della fideiussione, con la conseguenza che, nella specie, è applicabile la norma di cui all’art. 1957 cod. civ.. — Cass. sent. 15199 del 19-7-2005

 

Qualora l’acquirente di un bene, destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di un contratto di leasing, abbia stipulato con il venditore un patto di riacquisto in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo utilizzatore, costituisce accertamento di fatto stabilire se nel patto di riacquisto sia da ravvisare un negozio di garanzia ovvero una nuova vendita. Il relativo accertamento condotto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. (Nella specie la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva ravvisato nel patto la natura e il contenuto di negozio autonomo di garanzia, in quanto faceva riferimento al debito dell’utilizzatore senza far venire in rilievo l’elemento della corrispettività proprio della «causa alienandi» della vendita). — Cass. sent. 15199 del 19-7-2005

 

Pagamento da parte del fideiussore del debito garantito senza esservi più obbligato – Surrogazione – Poiché le eccezioni che il debitore può opporre al fideiussore che agisce in regresso nei suoi confronti , avendo pagato senza dargliene avviso, le stesse che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento, il fideiussore, che abbia pagato il debito garantito senza esservi più obbligato per l’intervenuta decadenza di cui al primo comma dell’art. 1957 cod.civ., da lui non eccepita, può esercitare contro il debitore principale l’azione di regresso di cui all’art. 1950 cod. civ. senza che questi possa idoneamente opporgli l’intervenuta decadenza, che costituisce in questo caso eccezione «de iure tertii», come tale inidonea a paralizzare la pretesa di regresso del fideiussore, ed a vanificare l’obbligazione sussistente in capo al debitore di ripristinare il patrimonio del fideiussore per l’importo corrispondente a quanto pagato in adempimento del debito garantito. — Cass. sent. 14089 del 1-7-2005

 

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (art. 1957 cod. civ.) può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. — Cass. sent. 14089 del 1-7-2005

 

Il socio della società di capitali assoggettata alla procedura di concordato preventivo non beneficia della cosiddetta «esdebitazione» per i debiti sorti nel periodo in cui egli è rimasto unico socio della società, per i quali il predetto è fideiussore «ex lege», sicché alla fattispecie è applicabile l’art. 1957, cod. civ., dovendo tuttavia essere esclusa la decadenza del creditore dalla fideiussione, qualora questi abbia presentato istanza per il riconoscimento del credito in sede concordataria, in quanto l’assoggettamento del debitore principale alla procedura concorsuale costituisce un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del medesimo. — Cass. sent. 2532 del 8-2-2005

 

In tema di fideiussione, la norma di cui all’art. 1957 cod. civ. (a mente della quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore abbia, entro sei mesi, proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate) si applica a prescindere da qualsivoglia stato soggettivo (da considerarsi irrilevante) addotto dal creditore a giustificazione della sua inerzia, a prescindere, cioè, dal motivo per cui quest’ultimo non abbia coltivato le istanze di cui alla norma citata, dovendosi senz’altro predicare la legittimità dell’effetto estintivo della fideiussione all’esito della sola, obbiettiva circostanza del decorso del termine di sei mesi. In tema di termini prescrizionali e/o decadenziali, difatti, l’ordinamento, perseguendo indubitabili fini di certezza delle situazioni giuridiche, attribuisce rilievo unico, decisivo ed automatico alla circostanza che il termine stesso sia scaduto — senza che il soggetto abbia adempiuto all’onere o al dovere impostogli onde conseguire il soddisfacimento di un suo diritto ovvero giovarsi di effetti giuridici a lui favorevoli —, prescindendo «tout court» da valutazioni di tipo soggettivo (atteggiamento psicologico dell’interessato, motivi da lui perseguiti) in ragione delle quali si sia lasciato inutilmente scadere il termine di volta in volta fissato. — Cass. sent. 23967 del 23-12-2004

 

All’inesistenza, in seno all’ordinamento civilistico, di un generale principio di reviviscenza delle garanzie (reali o personali) allorché esse siano prestate da terzi nel caso di reviviscenza del credito assisitito consegue che, in tutte le ipotesi di reviviscenza dell’obbligazione principale per sopravvenuta caducazione di una sua causa estintiva, rivivono, con l’originaria obbligazione, anche le relative garanzie se prestate dal debitore principale, mentre, per ciò che concerne le garanzie prestate da terzi, quale (come nella specie) la garanzia fideiussoria ordinaria, il fenomeno della reviviscenza va senz’altro escluso, non potendo, all’uopo, invocarsi il disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca. — Cass. sent. 21585 del 15-11-2004

 

Il creditore, per non perdere la garanzia fideiussoria, ha l’onere di proporre nei confronti del debitore principale, nel termine fissato dall’art. 1957 cod. civ., una iniziativa giudiziale, ovvero un’azione di cognizione o esecutiva che consenta l’accertamento o il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, e qualora durante il decorso del termine, sopravvenga la dichiarazione di fallimento del debitore principale, il termine stesso continua a decorrere, in quanto il creditore, se non può più assumere iniziative giudiziali individuali, può impedire la decadenza presentando domanda di ammissione al passivo fallimentare. — Cass.  sent. 21524 del 12-11-2004

 

Al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione Fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall’assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del credito «a semplice richiesta» o «senza eccezioni» riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l’inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ., consentendo l’applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante/beneficiario. — Cass. sent. 10486 del 1-6-2004

 

Istanza volta ad impedire la decadenza – Presupposti – Agli effetti della disposizione contenuta nell’art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per «istanza» deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento. — Cass. sent. 7502 del 20-4-2004

 

In tema di diritti e azioni del creditore garantito nei confronti del fideiussore, si applica il termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 cod. civ. — Cass. sent. 5720 del 23-3-2004

 

La decadenza dalla fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l’obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l’effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cod. civ. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima di esse. — Cass. sent. 2301 del 6-2-2004

 

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale (art. 1957 c.c.) può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. — Cass. sent. 776 del 20-1-2004

 

Qualora l’amministrazione di un ente locale abbia anticipato una parte del prezzo di un appalto all’impresa appaltatrice, come consentito dall’art. 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, la revoca dell’anticipazione delle somme, che è espressione del potere di autotutela dell’ente committente in presenza del fatto obiettivo della mancata prosecuzione dell’appalto, implica il diritto di chiedere al fideiussore che ha garantito l’anticipazione il pagamento della somma, e, se non sono state previste deroghe espresse, anche per l’ente committente vale la regola dell’art. 1957 primo comma, secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate, con la precisazione che in questa fattispecie per «scadenza dell’obbligazione principale» deve intendersi non il termine di scadenza previsto originariamente nel contratto, bensì, l’epoca di ultimazione dei lavori, ovvero, in difetto, la data in cui per eventi di natura patologica (quali la risoluzione del contratto) il rapporto si sia comunque estinto. — Cass. sent. 11448 del 23-7-2003

 

Clausola di rinuncia preventiva da parte del fideiussoreClausola di «pagamento a prima richiesta – La deroga all’art. 1957 cod. civ. non può ritenersi implicita nell’inserimento, nella fideiussione, di una clausola di «pagamento a prima richiesta» o di altra equivalente, sia perché detta norma è espressione di un’esigenza di protezione del fideiussore, che prescinde dall’esistenza di un vincolo di accessorietà tra l’obbligazione di garanzia e quella del debitore principale e può essere considerata meritevole di tutela anche nelle ipotesi in cui tale collegamento sia assente, sia perché, comunque, la presenza di una clausola siffatta non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come «contratto autonomo di garanzia» o come «fideiussione», potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome) sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell’obbligazione garantita, sia infine a clausole, il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, (non all’esclusione, ma) a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957, ad esempio limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l’estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall’onere di proporre azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta di per sé incompatibile con l’applicazione della citata norma codicistica, spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola. — Cass. sent. 10574 del 4-7-2003

 

Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l’esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del «dominus negotii», che dimostri l’approvazione dell’operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi. — Cass. sent. 10456 del 2-7-2003

 

La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone non è assimilabile a quella di un fideiussore sia pure «ex lege»; in particolare, il socio di una società in nome collettivo può solo invocare il beneficio della preventiva escussione dei beni sociali, che opera limitatamente alla sede esecutiva e non impedisce al creditore sociale di esercitare una azione di cognizione nei confronti del socio, prima di intraprendere l’azione esecutiva nei confronti della società. — Cass. sent. 6048 del 16-4-2003

 

L’inesistenza, nell’ordinamento civilistico, di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che l’eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito (nella specie, di un istituto bancario nei confronti del correntista) originariamente estinto mediante pagamento poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacché il principio di accessorietà della fideiussione (del quale sono espressione le disposizioni di cui agli artt. 1939, 1941, 1945 cod. civ.) implica soltanto che, con l’estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all’uopo, invocarsi il disposto dell’art. 2881 cod. civ., dettato, in via eccezionale, con riferimento alla sola ipoteca. — Cass. sent. 18156 del 20-12-2002

 

Fideiussione correlata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale – Nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cod. civ.. — Cass. sent. 16758 del 27-11-2002

 

Interruzione del termine di decadenza – La decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 cod. civ.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l’impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest’ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della «negligenza del creditore» (presupposto dell’applicabilità della norma «de qua») e, per l’effetto, considerarsi causa efficiente dell’estinzione della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell’assunto secondo cui né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore — nella specie, una banca — altra possibilità se non quella — ritualmente esperita — dell’agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l’ammissione al passivo in sede fallimentare). — Cass. sent. 11771 del 6-8-2002

 

In tema di decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il «dies a quo» agli effetti dell’art. 1957 cod. civ. è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l’estinzione dell’intero rapporto, dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto che i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell’immobile, ancorché dovuti a titolo risarcitorio in relazione al mancato rilascio dell’immobile alla scadenza del contratto di locazione). — Cass. sent. 11759 del 6-8-2002

 

La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia «ex lege», assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore. — Cass. sent. 11759 del 6-8-2002

 

La cosiddetta cauzione fideiussoria (o assicurazione fideiussoria) è una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, che rimane sostanzialmente regolata dalla disciplina propria di quest’ultima; peraltro, qualora le parti abbiano espressamente previsto la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato a semplice richiesta, siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l’inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, (quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 cod. civ.), ma non anche di quelle relative al rapporto garante-beneficiario, sicché ben può il garante opporre al beneficiario la compensazione legale ex art. 1243, primo comma, cod. civ. per un credito vantato direttamente nei suoi confronti. — Cass. sent. 6728 del 10-5-2002

 

In materia di fideiussione, al regresso tra fideiussori ai sensi dell’art. 1954 cod. civ. e con riferimento all’estinzione della fideiussione per decadenza del creditore prevista dall’art. 1957 cod. civ. si applica il principio, dettato in tema di prescrizione, di cui all’art. 1310, terzo comma, secondo periodo, cod. civ. secondo cui il condebitore che rinunzia ad avvalersi degli effetti che da questa derivano in suo favore non ha regresso nei confronti degli altri debitori liberati in conseguenza della medesima; pertanto, il fideiussore che abbia pagato il debito pur non essendovi più tenuto per la verificatasi decadenza ex art. 1957 cod. civ., da lui non eccepita, non ha regresso nei confronti degli altri fideiussori. — Cass. sent. 6649 del 9-5-2002

 

In tema di fideiussione, la clausola di deroga alla decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. non contrasta con l’art. 1229, primo comma, dello stesso codice (che prevede la nullità di qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave), atteso che essa aggrava, anziché limitare, la responsabilità del fideiussore, il quale assume la veste di debitore nel rapporto (unilaterale) di fideiussione. — Cass. sent. 4444 del 27-3-2002

 

In tema di fideiussione, la presenza, in seno al tessuto negoziale, di clausole del tipo «senza riserva alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta» importano la risoluzione, in sede di interpretazione del contratto, di una «quaestio voluntatis», onde stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto autonomo di garanzia (cd. «Garantievertrag»), ovvero una convenzione fidiussoria derogatoria, in tutto o in parte, della disciplina di cui all’art. 1957 cod. civ. (per aver inteso, ad esempio, esonerare il creditore dalla proposizione di azioni giudiziarie), ed il relativo accertamento deve puntualmente e compiutamente risultare dalla motivazione della sentenza di merito (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la sentenza del giudice di appello per assoluta carenza di indagine e di interpretazione delle clausole «de quibus»). — Cass. sent. 2742 del 25-2-2002

 

Istanza volta ad impedire la decadenza – Presupposti – L’art. 1957 cod. civ., nell’imporre al creditore di proporre la sue «istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest’ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine «istanza» si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (nel caso di specie la Corte ha ritenuto non costituire «istanza» ai fini dell’art. 1957 un precetto non seguito da esecuzione). — Cass. sent. 6823 del 18-5-2001

 

Il vigente sistema della garanzia del credito non esclude il concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, in quanto esso importa un rafforzamento della tutela dello stesso credito. Pertanto, ben può il terzo contemporaneamente prestare le due garanzie. Tuttavia, al terzo datore di ipoteca non si applicano le norme di limitazione della responsabilità previste per il fideiussore, in mancanza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell’ipoteca concessa da un terzo, l’onere, imposto dall’art. 1957 cod. civ. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione. — Cass. 23-4-99, n. 4033

 

La decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore. — Cass. 9-12-97, n. 12456

 

Con riguardo a fideiussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma all’integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione dell’efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione dell’area di operatività dell’art. 1957 cod. civ., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine. — Cass. 19-7-96, n. 6520

 

In tema di assicurazione fideiussoria stipulata dall’appaltatore di opere pubbliche, per «scadenza dell’obbligazione principale» (art. 1957 cod. civ.) deve intendersi non il termine di scadenza previsto inizialmente nel contratto, bensì l’epoca di ultimazione dei lavori ovvero, in difetto, la data in cui, per eventi di natura patologica (nella specie, per risoluzione del contratto), il rapporto si sia comunque estinto. — Cass. 19-7-96, n. 6503

 

Decadenza della fideiussione – Ostacolo giuridico – La decadenza della fideiussione — prevista dall’art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione — non può operare allorché esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiché l’impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest’ultimo, quando sia evidente a priori e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, considerarsi produttiva dell’estinzione della garanzia. (Nella specie, il giudice di merito aveva individuato l’ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nell’apertura della procedura di concordato preventivo del debitore. La S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato l’impugnata sentenza per difetto di motivazione). — Cass. 3-4-96, n. 3085

 

Fideiussione solidale – Con riguardo alla fideiussione solidale, l’istanza giudiziale da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ai sensi dell’art. 1957, primo comma, cod. civ., può essere rivolta, a scelta del creditore contro l’uno o l’altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, esercitata la suddetta facoltà spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore. — Cass. 1-7-95, n. 7345

 

La norma di cui all’art. 1957 cod. civ. […] non è applicabile all’avallo cambiario, in considerazione dell’astrattezza e dell’autonomia cartolare dell’obbligazione dell’avallante rispetto a quella dell’avallato, per cui l’avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall’avallato. — Cass. 23-3-94, n. 2782

 

Non è opponibile al fidejussore l’accordo che, intercorso tra creditore e debitore principale, successivamente al negozio giuridico che ha regolato l’obbligazione principale, dilazionando il termine di pagamento per il debitore (nella specie, con il rilascio di un assegno postdatato), deroghi alla disciplina di cui al primo comma dell’art. 1957 cod. civ., spostando ad libitum il termine di decadenza, vincolando esso solo le parti contraenti e non il terzo, quale è di fidejussore. — Cass. 28-12-93, n. 12901

 

La decadenza del creditore dalla garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata proposizione della domanda contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza della sua obbligazione, può essere oggetto di deroga convenzionale, o di rinuncia da parte dell’interessato, pure implicita, come nel caso in cui il fidejussore assuma un impegno incondizionato, esteso, in via generale, a tutti gli affari commerciali del garantito, senza limitazioni temporali. — Cass. 20-8-92, n. 9719

 

In tema di fideiussione, anche l’esperimento del procedimento per sequestro conservativo di beni del debitore principale anteriormente al giudizio di merito è idonea ad evitare al creditore la decadenza posta dallo art. 1957, primo comma, cod. civ., sempre che entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale sia stato depositato il ricorso ex art. 672 cod. proc. civ., atteso che il dettato dell’art. 1957 cod. civ. riconduce l’esclusione della decadenza alla mera «proposizione» dell’istanza da parte del creditore. — Cass. 4-9-91, n. 9364

 

Con riguardo a contratto concluso da un falsus procurator (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del dominus), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l’onere, ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., di chiedere giudizialmente l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fidejussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest’ultimo), decorre non dalla data di scadenza dell’obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacché la disposizione dell’art. 1399 cod. civ., secondo cui la ratifica dell’interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fidejussione, che avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l’azione giudiziaria contro quest’ultimo. — Cass. 20-8-90, n. 8444

 

Nel caso di fidejussione solidale e cioè quando non sia stato espressamente pattuito il beneficium excussionis, il termine semestrale previsto dall’art. 1957 cod. civ., entro il quale il creditore deve proporre le sue istanze a pena di decadenza del suo diritto verso il fidejussore, è interrotto anche dalla domanda proposta contro il solo fidejussore. — Cass. 20-8-90, n. 8444

 

La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l’adempimento del debito di un terzo, o ne assuma l’obbligazione per il caso della sua insolvenza (cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina anche per quanto riguarda la decadenza ex art. 1957 cod. civ., atteso che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l’assunzione di una obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un’obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo, senza che rilevi in contrario che il contratto sia stato stipulato anche con la partecipazione del creditore così garantito, derivandone l’esclusivo effetto di obbligare direttamente la compagnia assicuratrice nei confronti del creditore ed impedire che quest’ultimo, quale beneficiario della prestazione negoziata a suo favore dal debitore, possa dichiarare di non aderire alla stipulazione secondo la disciplina del contratto a favore del terzo. — Cass. 2-8-90, n. 7766

 

La disposizione di cui all’art. 1957 cod. civ. secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un’obbligazione specifica, si estingue solo con l’estinzione dell’obbligazione principale. — Cass. 19-6-87, n. 5373

 

In tema di estinzione della fideiussione, il termine di sei mesi previsto dall’art. 1957 cod. civ. perché il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore — termine alla cui osservanza è condizionata la conservazione della garanzia del creditore nei confronti del fideiussore — decorre dalla scadenza del credito principale e non già dal successivo momento in cui si sia eventualmente formato il titolo esecutivo. — Cass. 7-11-86, n. 6547

 

Qualora la fidejussione garantisca un debito di facere, quale quello dell’appaltatore, e si traduca quindi nell’impegno di far fronte al risarcimento che sia dovuto a norma dell’art. 1218 cod. civ. ed alla restituzione della controprestazione già pagata, il sopravvenuto fallimento dell’appaltatore medesimo, e la conseguente risoluzione del rapporto secondo la previsione dell’art. 81 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, segnano la definitività dell’inadempimento ed il momento a partire dal quale l’appaltante può avanzare le sue richieste contro il debitore, e, pertanto, anche il giorno in cui inizia a decorrere il termine fissato a pena di decadenza della garanzia fidejussoria dall’art. 1957 cod. civ., restando irrilevante che alla suddetta data non sia ancora quantificata l’indicata obbligazione sostitutiva. — Cass. 24-1-86, n. 466

 

L’art. 1957 cod. civ., nel porre a carico del creditore, a pena di decadenza dalle proprie ragioni nei confronti del fideiussore, lo onere di avanzare le sue istanze, entro un determinato termine (sei o due mesi), nei confronti del debitore principale, ovvero anche nei soli confronti del fideiussore nel caso in cui si tratti di fideiussione solidale e non semplice, richiede un’azione giudiziaria, cognitiva od esecutiva, rivolta all’accertamento e soddisfacimento della pretesa creditoria. Il suddetto onere, pertanto, non può ritenersi osservato né dalla partecipazione del creditore all’adunanza convocata a seguito di proposta del debitore di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 174 della legge fallimentare, dato che tale partecipazione si inserisce in una fase amministrativa e non implica la proposizione di una domanda giudiziale, né dal fatto che il creditore abbia assunto la qualità di convenuto in un procedimento promosso dal debitore o dal fideiussore (nella specie, con domanda diretta a sentir dichiarare l’inoperatività della garanzia, di per sé non implicante rinuncia a far valere la decadenza di cui al citato art. 1957), richiedendosi, al suddetto fine, che il creditore medesimo eserciti l’indicata azione con domanda riconvenzionale ritualmente e tempestivamente introdotta nel rispetto del menzionato termine. — Cass. 19-12-85, n. 6498

 

Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica (come quella avente ad oggetto la corresponsione della retribuzione spettante mensilmente al lavoratore subordinato), il termine di scadenza, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., è quello in cui debbono eseguirsi le singole prestazioni e non quello di conclusione dell’intero rapporto, come invece si verifica quando la divisione in rate costituisca solo una modalità per agevolare una delle parti. — Cass. 26-2-85, n. 1655

 

Agli effetti previsti dall’art. 1957 cod. civ., per aversi scadenza dell’obbligazione principale, ove questa abbia per oggetto il risarcimento del danno da obbligazione contrattuale, deve ritenersi sufficiente che detta obbligazione sia sorta e quindi sia suscettibile di essere accertata giudizialmente per avere il creditore avuto conoscenza del fatto da cui l’obbligazione deriva; e non occorre quindi, in aggiunta all’azionabilità del relativo diritto, che questo sia stato anche accertato con sentenza passata in giudicato. — Cass. 18-7-84, n. 4189

 

Nell’ipotesi che il fideiussore, a maggior garanzia della sua obbligazione, abbia rilasciato al creditore una cambiale «a vista», la disciplina giuridica del rapporto cambiario non esclude quella propria del rapporto causale che si faccia valere, con la conseguenza che, in mancanza di una chiara manifesta volontà delle parti in proposito, il fideiussore resta soggetto alla disposizione dell’art. 1957 cod. civ., che impone al creditore, al fine di conservare la garanzia fideiussoria anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, di agire contro il debitore entro il termine di sei mesi, senza che in contrario possa assumere rilievo la possibilità, ai sensi dell’art. 39 della legge cambiaria, di presentare per il pagamento la cambiale a vista entro un anno dalla sua data. — Cass. 23-12-83, n. 7589

 

Il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, previsto dall’art. 1957, primo comma, cod. civ., entro il quale il creditore deve agire contro il debitore al fine di evitare l’estinzione della fideiussione, non si applica alle garanzie prestate dai terzi per l’esecuzione del concordato fallimentare, poiché la legge fallimentare ha voluto assicurare in ogni caso ai creditori le conseguenze favorevoli del concordato già concluso, tanto che questo, quand’anche risolto o annullato, è produttivo di effetti persistenti anche in ordine alla conservazione delle garanzie; di conseguenza, l’atto di interruzione della prescrizione nei confronti dei fideiussori del concordato, pur se proposto dopo la scadenza del termine per la risoluzione del concordato stesso, produce effetto anche nei confronti del debitore principale ex fallito, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ. — Cass. 9-8-83, n. 5310

 

Ai fini dell’art. 1957 cod. civ. — per cui il diritto del creditore di rivolgersi al fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale postula che egli entro sei mesi proponga istanza contro il debitore principale e la coltivi con diligenza — nel caso di fallimento del debitore principale, dato l’impulso ufficioso dominante la procedura concorsuale, è sufficiente che il creditore chieda nell’indicato termine l’ammissione al passivo, salvo la concreta possibilità di ulteriori, autonome azioni individuali eccezionalmente ammesse in tale procedura e delle quali ricorrano i presupposti nella particolare fattispecie considerata. — Cass. 25-6-83, n. 4377

 

Nell’ambito del termine dopo la scadenza dell’obbligazione principale entro cui il fidejussore rimane obbligato a norma dello art. 1957 cod. civ. il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, ma accorda a suo rischio quelle proroghe che non gli consentono di agire, entro i termini di legge, contro l’obbligato. Egli, quindi, non può pretendere di spostare, a danno del fidejussore la decorrenza del termine suddetto, salvo che a ciò lo stesso fidejussore sia stato consenziente ed essendo, in ogni caso, l’operatività del principio condizionata dal rispetto dei canoni della buona fede da apprezzare considerando il comportamento delle parti alla luce del dovere di collaborazione e reciproca fiducia, come fonte di legittime aspettative, quando lo stesso possa dare un ragionevole affidamento sull’esistenza di una determinata volontà. — Cass. 11-1-83, n. 183

 

In materia di appalto di opere pubbliche la prevista possibilità di prestazione di fideiussione in luogo di cauzione (art. 54 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, sostituito dall’articolo unico del d.P.R. 29 luglio 1948 n. 1309 e modificato dall’art. unico del d.P.R. 22 maggio 1956 n. 635) determina una equiparazione quod ad finem dei due istituti, ma non comporta modificazioni nella causa tipica del negozio fideiussorio, il quale rimane, pertanto, soggetto in ogni caso alla regolamentazione che ne detta, in via generale, il codice civile, ivi compresa la disposizione di cui all’art. 1957 (concernente l’onere di tempestiva e diligente escussione dello obbligato), salvo solo che sia esclusa dalle parti nella loro autonomia ovvero sia incompatibile con la fattispecie concreta. (Nella specie, in applicazione di tale principio si è escluso che le parti del negozio fideiussorio prestato in luogo di cauzione avessero voluto pattiziamente negare l’applicabilità del menzionato art. 1957 cod. civ. attraverso il sancito impegno del fideiussore di versare le somme dovute «a semplice richiesta della amministrazione, senza alcuna riserva»). — Cass. 18-2-82, n. 1025

 

Il momento di decorrenza del termine per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale, ai fini previsti dall’art. 1957 cod. civ., coincide con quello di azionabilità del relativo diritto e perciò con il momento di scadenza della obbligazione principale, ove si tratti della prestazione indotta in contratto, ovvero con quello in cui il creditore ha la giuridica possibilità di domandare il succedaneo risarcimento del danno. Pertanto, in materia di appalto di opere pubbliche, ove sia stata prestata fideiussione in luogo di cauzione, la rescissione amministrativa del contratto deliberata dall’amministrazione per inadempimento dell’appaltatore, segna nei confronti della medesima il momento iniziale del termine suddetto, in quanto fin dalla data di tale deliberazione ha il potere di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale. — Cass. 18-2-82, n. 1025

 

Nell’art. 1957 cod. civ. — che, a pena dell’estinzione della fideiussione, impone al creditore l’onere di proporre, nel termine di sei o due mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, le sue istanze contro il debitore e di continuarle con diligenza — il termine «istanza» è adoperato nel senso di mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l’accertamento e la soddisfazione della pretesa, con esclusione, quindi, delle istanze tendenti ad una pronuncia di mero accertamento, ancorché provvisoriamente esecutiva. — Cass. 16-6-81, n. 3901

 

L’art. 1957, primo comma, cod. civ., in forza del quale la fideiussione, semplice o solidale, si estingue quando il creditore garantito non provveda, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, a proporre istanza contro il debitore principale, nonché a coltivarla con diligenza, comporta, in ipotesi di tempestiva domanda di adempimento e di risarcimento dei danni nei confronti del debitore principale, poi dichiarato fallito, che la conservazione dei diritti verso il fideiussore, relativamente ai danni verificatisi dopo la dichiarazione di fallimento e come tali non tutelabili in sede concorsuale, postula da parte del creditore garantito la diligente continuazione in sede extra-fallimentare dell’azione proposta, entro i predetti limiti, per ottenere un titolo inopponibile alla massa, ma utilizzabile contro il medesimo debitore principale quando sia tornato in bonis. — Cass. 16-3-81, n. 1481

 

L’art. 1957 cod. civ., nella parte in cui pone a carico del creditore l’onere di chiedere giudizialmente, nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (od in quello di due mesi, nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale), l’adempimento dell’obbligazione garantita dal fideiussore, e di continuare le sue istanze con diligenza, e con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell’estinzione della fideiussione, si applica sia alla fideiussione solidale, prevista come normale dall’art. 1944 primo comma cod. civ., sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d’escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo. Peraltro, l’impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all’azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all’azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell’obbligazione di quest’ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l’intero all’adempimento, secondo la scelta del creditore. — Cass. Sez. Un. 25-10-79, n. 5572

 

La decadenza della fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi — se il debito principale sia ripartito in scadenze periodiche — in relazione a ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo. Ma se l’obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata. — Cass. 11-10-78, n. 4546

 

La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non contiene implicitamente la volontà di rinunziare alla garanzia fideiussoria dell’obbligo inadempiuto: infatti l’inadempimento del debitore principale rende attuale ed operante l’obbligo del fideiussore di adempiere in luogo di lui, e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento, anziché liberare il fideiussore, lo espone alle conseguenze relative. — Cass. 5-10-78, n. 4433

 

In tema di fideiussione, la scadenza dell’obbligazione principale — che costituisce, a norma dell’art. 1957 cod. civ., la data di decorrenza del termine di sei mesi entro il quale il creditore deve agire contro il debitore principale se vuol conservare l’azione contro il fideiussore — non coincide con la data dell’atto con cui il debitore principale è costituito in mora, il quale presuppone sempre l’anteriore scadenza dell’obbligazione. Ciò vale anche nel caso in cui non sia stato pattuito alcun termine per l’adempimento, poiché, in quest’ultima ipotesi, l’obbligazione deve essere eseguita immediatamente a norma dell’art. 1183 cod. civ. — Cass. 14-11-75, n. 3835

 

Il termine di sei mesi, entro il quale al creditore incombe l’onere di agire contro il debitore per conservare i suoi diritti nei confronti del fideiussore, decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, donde la necessità di accertare di volta in volta il momento in cui il contratto, garantito dalla fideiussione, possa ritenersi azionabile. E tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità quando la relativa indagine sia sorretta da adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici. — Cass. 14-2-75, n. 566

 

L’espressa limitazione della responsabilità del fideiussore allo stesso termine dell’obbligazione principale, di cui all’art. 1957 cod. civ. non implica la necessità di formule speciali o sacramentali per la stipula della relativa clausola. Tuttavia, non è consentito dedurre l’esistenza di detta clausola sulla base di semplici illazioni o supposizioni non giustificate dal contesto dell’atto costitutivo della fideiussione. — Cass. 7-2-75, n. 466

 

Non rappresentano istanze la denunzia penale e la querela per i reati di assegno a vuoto e di truffa, proposte dal creditore nei confronti del debitore principale, resosi inadempiente all’obbligo di pagare l’importo di un assegno bancario, poiché tali atti, costituendo, rispettivamente, una notitia criminis ed un’istanza di punizione, non tendono, di per sé, all’adempimento del credito e non conferiscono al soggetto che li pone in essere la qualità di parte del procedimento penale. È, invece, idonea a garantire la permanenza della fideiussione, ai sensi della citata norma, la costituzione di parte civile del creditore nel detto processo purché tempestivamente effettuata, in quanto la richiesta del risarcimento dei danni, in cui essa si sostanzia, essendo rivolta al pagamento di una somma di denaro comprensiva di quella dovuta in base al rapporto obbligatorio, soddisfa l’interesse del creditore in forma specifica e, quindi, ha la natura di istanza ai fini dell’art. 1957 cod. civ. — Cass. 12-12-74

 

La rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall’art. 1957, primo comma, cod. civ. a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita non rientra tra le clausole particolarmente onerose di cui l’art. 1341 cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell’altro contraente. — Cass. 10-7-74, n. 2034

 

Qualora la fideiussione sia stata prestata a garanzia di una eventuale obbligazione di risarcimento per colpa aquiliana, poiché questa obbligazione diventa esigibile nel momento stesso in cui l’illecito è stato consumato, il termine semestrale fissato dall’art. 1957 cod. civ., per la proposizione delle istanze del creditore contro il debitore principale, inizia a decorrere dalla scoperta dell’illecito da parte del creditore medesimo e non già dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna che abbia accertato l’esistenza del reato posto in essere dal debitore e l’ammontare del danno. — Cass. 8-1-74, n. 39

 

La sanzione, di cui all’art. 1957 cod. civ., della decadenza del diritto di agire contro il fideiussore, che è prevista pure per il caso in cui l’azione proposta tempestivamente non sia stata però perseguita con diligenza, si riferisce solo all’ipotesi in cui il creditore agisca contro il debitore principale. — Cass. 26-6-73, n. 1851

 

Nella fideiussione riguardante obbligazioni ad esecuzione periodica o ripetuta, il termine di scadenza, agli effetti dell’art. 1957 cod. civ., è quello entro il quale devono eseguirsi le singole prestazioni e non quello che segna l’estinzione dell’intero rapporto. Conseguentemente la dichiarazione espressa dal fideiussore di voler limitare la propria garanzia allo stesso termine della obbligazione principale — dichiarazione cui la legge ricollega l’effetto di ridurre il termine di decadenza da sei a due mesi — va riferita, non già alla durata del rapporto cui la fideiussione accede, ma alla scadenza dell’obbligazione garantita, o, nel caso di esecuzione frazionata, alle singole scadenze delle varie prestazioni parziali. La durata del rapporto principale e, correlativamente quella della garanzia, sono, pertanto, estranee alla disciplina dell’art. 1957 cod. civ; esse attengono, piuttosto, al problema dei limiti della fideiussione (art. 1941 cod. civ.) e riguardano, più particolarmente, il normale adeguamento della estensione, nel tempo, della obbligazione fideiussoria a quella del rapporto principale, di cui la fideiussione è accessorio. — Cass. 27-10-72, n. 3315

 

Non può essere riconosciuto il carattere di istanza giudiziale contro il debitore — idonea ad impedire la decadenza del creditore nei confronti del fideiussore secondo il disposto dell’art. 1957 cod. civ. — al ricorso per accertamento tecnico preventivo, in quanto il relativo procedimento si esaurisce in se stesso, attesa la sua natura di procedimento meramente strumentale e preparatorio, volto all’autonoma predisposizione di un mezzo di prova da utilizzare eventualmente, in via del tutto facoltativa. — Cass. 26-4-72, n. 1305

 

Perché il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza della obbligazione principale è imposto l’onere al creditore di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale e di continuarle con diligenza. Tale onere non può, peraltro, essere esteso al punto di imporre al creditore di una società, i cui beni siano stati alienati o dispersi, di far valere la responsabilità dell’amministratore della società o quella dell’acquirente, ai sensi degli artt. 2394 e 2560 cod. civ. L’onere riguarda le istanze contro il debitore, non le azioni contro terzi, i cui presupposti di fatto possono essere ignoti al creditore garantito con fideiussione. — Cass. 3-4-71, n. 945