Articolo 1966 codice civile
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti.
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disciplina delle parti.
Giurisprudenza:
Transazione sul diritto al rimborso delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore – La transazione con la quale la madre abbia rinunciato al credito per il rimborso, da parte del padre, delle spese anticipate per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, con riferimento al periodo precedente la proposizione del ricorso, non è affetta da nullità, trattandosi di un credito entrato a far parte del suo patrimonio e, dunque, non qualificabile come indisponibile. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 26-6-2018, n. 16860
Limiti del potere di rappresentanza degli enti ecclesiastici risultanti dal codice di diritto canonico – Opponibilità ai terzi – In tema di contratti con gli enti ecclesiastici secondo quanto stabilito nell’art. 18 della l. n. 222 del 1985, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’assenza di previsti dal codice di diritto canonico, ovvero oggetto di pubblicazione, costituiscono materia di eccezione in senso stretto riservata all’ente stipulante e, pertanto, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto necessaria, in una transazione, ai fini dell’opponibilità della incapacità a transigere dell’ente ecclesiastico, la conoscenza di tale limitazione in capo all’altro contraente, in applicazione del principio di affidamento). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-11-2017, n. 26826
Appalto di opere pubbliche – In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario tutelare la parte più debole da possibili abusi dell’Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell’opera, mentre, in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione dei contraenti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell’opera pubblica, onde, anche in considerazione dell’utilità per entrambe le parti di un atto transattivo, le stesse ben possono rinunciare ad un siffatto diritto, incidendo su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 8-2-2013, n. 3064
Appalto di opere pubbliche – In tema di appalto di opere pubbliche, il principio della irrinunciabilità degli interessi sancito dall’art. 4, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (abrogato dall’art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ma applicabile “ratione temporis”), vale solo per il momento della contrattazione, fase nella quale si rende necessario sottrarre la parte più debole a possibili abusi dell’Amministrazione ed assicurare la tempestività della realizzazione dell’opera, mentre in sede di transazione non può ritenersi sottratta alla libera determinazione delle parti la rinunciabilità di un diritto già maturato, dal momento che ormai non esiste più la necessità di garantire la tempestività della realizzazione dell’opera pubblica. Né, in tal caso, sussiste la nullità della transazione di cui all’art. 1966 cod. civ., atteso che il diritto agli interessi da ritardato pagamento nell’appalto pubblico non è un diritto indisponibile in senso tecnico. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 29-2-2008, n. 5433
Locazione – Diritto alla proroga legale – Rinuncia – La rinuncia alla proroga legale di una locazione, contenuta in un contratto concluso dopo la pubblicazione della legge con cui la proroga viene stabilita, ma prima della sua entrata in vigore (ossia concluso nel periodo di vacatio legis), è invalida, in quanto va considerata come rinuncia ad un diritto non ancora sorto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-1-1981, n. 290