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Art. 1972 cc – Transazione su un titolo nullo

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Art. 1972 codice civile

Transazione su un titolo nullo

E’ nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.


 

Giurisprudenza:

Natura novativa o conservativa della transazione – Distinzione – La distinzione tra transazione “novativa” e “conservativa” assume rilievo dirimente ai fini dell’applicazione dell’art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. – nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l’accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni – ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 20 aprile 2020, n. 7963

 

Rinuncia in sede transattiva all’azione di nullità di un contratto illecito – La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l’azione di nullità volta all’accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l’art. 1972, comma 1, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia a un’azione di nullità di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 18 ottobre 2018, n. 26168

 

Contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. – L’art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l’invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialità rispetto al contratto stesso. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l’essenzialità di quelle clausole nell’economia del contratto medesimo). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 8 febbraio 2016, n. 2413

 

Legittimazione a far valere il vizio della parte che abbia ignorato la causa di nullità – La transazione novativa, ovvero quella che ha per oggetto il titolo e non la sua esecuzione, se interviene su un titolo nullo è annullabile, ma il vizio del negozio, agli effetti dell’art. 1972, secondo comma, cod. civ., può essere fatto valere soltanto dalla parte che abbia ignorato la … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 10 luglio 2014, n. 15841

 

Nullità di singole clausole del contratto base – La nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell’art. 1419 cod. civ., l’essenzialità rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell’economia di quest’ultimo, le clausole nulle fossero essenziali). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 31 maggio 2012, n. 8776

 

Mandato o ratifica a transigere – Prova – In tema di transazione, l’esistenza del mandato a transigere o della ratifica di transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta – necessaria, invece, se la controversia, in relazione alla quale essa interviene, ha ad oggetto rapporti giuridici concernenti beni immobili o diritti reali immobiliari – può essere desunta da elementi presuntivi, e, per quanto riguarda la ratifica, anche da “facta concludentia”, quale il comportamento del “dominus negotii”, che dimostri l’approvazione dell’operato di chi abbia agito a suo nome, pur in assenza di poteri rappresentativi. Ne consegue che il pagamento di parte della somma spettante alla controparte, sulla base di un contratto concluso da un “falsus procurator” di colui che l’ha corrisposta, implica la ratifica dell’intero contratto e non della sola parte eseguita, poiché l’esecuzione, anche parziale, manifesta la volontà del “dominus” di avvalersi degli effetti negoziali della transazione, che non è nulla se la causa è lecita (art. 1972, primo comma, cod. civ.) e se sussistono i requisiti previsti dall’art. 1325 cod. civ. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 gennaio 2012, n. 1181

 

Mediazione atipica – Provvigione – Mancata iscrizione iscrizione all’albo professionale – Transazione al fine di definire i relativi rapporti – Anche in relazione alla mediazione atipica sussiste la necessità dell’iscrizione nell’albo professionale ai fini dell’insorgenza del diritto alla provvigione, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Dalla mancata iscrizione non deriva, però, la nullità di tale contratto, perché la violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l’applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l’applicazione della pena prevista per l’esercizio abusivo della professione. Sicché, ove tra le parti del contratto di mediazione atipica intervenga una transazione al fine di definire i relativi rapporti, la mancata iscrizione del mediatore nel rispettivo albo professionale potrà comportare non già l’applicazione del primo comma dell’art. 1972 cod. civ. – posto che la transazione non trova preclusione nella nullità dell’intero contratto – bensì quella del secondo comma dello stesso art. 1972, con conseguente annullabilità della transazione medesima qualora essa si sia perfezionata nell’ignoranza della causa di nullità concernente l’obbligazione relativa alla spettanza della provvigione, potendo in tale caso ravvisarsi nella detta nullità la sussistenza del cd. “titolo nullo” di cui al secondo comma della norma indicata. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 luglio 2011, n. 15473

 

Nullità, inesistenza o esaurimento del titolo negoziale rimasto fuori della transazione – Conseguenze – Mentre, ai sensi del secondo comma dell’art. 1972 cod. civ., la transazione fatta relativamente ad un titolo nullo è annullabile e la relativa richiesta è rimessa esclusivamente alla parte che ignorava la causa di nullità del titolo, la nullità o l’inesistenza, o comunque l’esaurimento del preesistente titolo rimasto invece incontroverso e fuori della transazione (cosiddetta transazione “non novativa”), invece determinano, indipendentemente da ogni impugnativa, automaticamente l’inutilità della transazione. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 luglio 1998, n. 6703