Codice Civile
Articolo 1988 codice civile
Promessa di pagamento e ricognizione di debito.
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Giurisprudenza:
Espromissione e promessa di pagamento – Differenze – L’espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall’art 1988 c.c., in quanto, mentre quest’ultima si colloca fra i negozi unilaterali, la prima integra un contratto, caratterizzato dall’incontro delle volontà di chi si pone come nuovo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 8-11-2022, n. 32787
Delibera comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio – Natura – Ricognizione di debito – Esclusione – La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta “ad substantiam”. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 13-5-2022, n. 15303
Piano di rientro concordato tra banca e cliente – Natura meramente ricognitiva del debito – In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 31-1-2022, n. 2855
Delibera del consiglio comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio – Natura di atto di ricognizione del debito – La delibera del Consiglio comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989), provenendo dall’organo preposto alla formazione della volontà dell’ente locale, costituisce atto di ricognizione di tale debito, che deve essere soddisfatto con le modalità e nella misura previste dal citato art. 24, salva la sospensione dell’esecuzione disposta dal competente giudice dell’esecuzione. Di detto atto non è necessaria la comunicazione al titolare del diritto, essendo sufficiente che sia portato a conoscenza anche di un terzo o di un numero indeterminato di soggetti giuridici. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-10-2021, n. 27690
Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione – Natura di promessa di pagamento – Reddito di impresa – In tema di reddito di impresa, l’assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell’esatto adempimento di un’obbligazione – ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 – vale come promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l’adempimento dell’obbligazione garantita l’obbligo del creditore di restituire l’importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell’imponibile, né integra reddito, nè deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 25-1-2021, n. 1437
Delibera comunale di riconoscimento di debiti fuori bilancio – Natura – Ricognizione di debito – Esclusione – La delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta “ad substantiam”. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che una missiva inviata da un dirigente del comune, all’uopo incaricato con una delibera della Giunta Comunale, contenente una proposta transattiva, integrasse un accordo con valenza di riconoscimento di debito fuori bilancio a carico dell’ente pubblico). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14-1-2021, n. 510
Dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante – La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell’intestazione fiduciaria dell’immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell’art. 1888 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della “contra se pronuntiatio”, dell’onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 6-3-2020, n. 6459
Consegna della documentazione contabile al nuovo amministratore e sua accettazione – Ricognizione di debito – Esclusione – In tema di condominio, l’accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all’assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dell’ amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 25-2-2020, n. 5062
Ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento – La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 4-2-2020, n. 2431
Assegno bancario in bianco – Mero possessore del titolo – Legittimazione del possessore della pretesa al credito – Validità dell’assegno come promessa di pagamento – Esclusione – Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell’indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l’assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all’ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 15-1-2020, n. 731
Assegno bancario in bianco – Mero possessore del titolo – Legittimazione del possessore della pretesa al credito – Validità dell’assegno come promessa di pagamento – Esclusione – In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, né l’assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo, non desumibile dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. “girata in bianco”; ne consegue che, al fine di fondare l’azione causale, il giratario che invochi la “girata in bianco” è tenuto a fornire la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dall’assegno (cd. “intentio”), generalmente individuabile nella materiale “traditio” (o in altra modalità di trasmissione del titolo), purché questa sia coerente con la suddetta intenzione e non viziata. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel riconoscere ad assegni girati “in bianco” la valenza di promesse di pagamento ex art. 1988 c.c., aveva omesso di considerare che la consegna dei titoli dal girante al giratario era avvenuta per effetto di violenza e/o minaccia, commessa da quest’ultimo ai danni del primo e accertata con sentenza penale). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-12-2019, n. 31879
Promessa di pagamento e ricognizione del debito – Accertamento riservato al giudice di merito – Incensurabilità in cassazione – E’ riservata al giudice del merito e sottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell’art 1988 c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 29-7-2019, n. 20422
Rinuncia implicita al vantaggio della dispensa dell’onere della prova del rapporto fondamentale – La rinuncia al vantaggio della dispensa dell’onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall’effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell’azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo “sua sponte” di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-5-2019, n. 14773
Ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore – Presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale – Esclusione – In tema di insinuazione allo stato passivo, la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore, non determina la presunzione dell’esistenza del rapporto fondamentale, trattandosi di documento liberamente apprezzabile dal giudice al pari di quanto avviene per la confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual’è il curatore fallimentare (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva ammesso al concorso il credito vantato dalla banca, sulla base del riconoscimento di debito contenuto in una scrittura privata autenticata sottoscritta dal correntista prima dell’apertura del suo fallimento). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 11-4-2019, n. 10215