Articolo 1989 codice civile
Promessa al pubblico
Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.
Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.
Giurisprudenza:
Concorsi a premi – Cauzione versata dall’organizzatore all’amministrazione – Funzione
In tema di concorsi a premio, la prestazione di una cauzione da parte del promotore al Ministero delle attività produttive, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 430 del 2001, non assolve ad una funzione meramente sanzionatoria ma è, invece, finalizzata a garantire l’effettivo soddisfacimento del vincitore, sicchè è a quest’ultimo che, in caso di mancato pagamento del premio, va versata la somma incamerata dall’Amministrazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-11-2020, n. 24428
Regali in natura corrisposti dal produttore agli acquirenti – Operazioni a premio
In tema di costi deducibili, i regali in natura che vengano corrisposti dal produttore agli acquirenti-rivenditori della merce in base a promessa unilaterale vanno considerati operazioni a premio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001, e non sconti di prezzo, i quali sono configurabili nel caso in cui le attività promozionali si basino su di una clausola accessoria al contratto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza della C.T.R. secondo cui i viaggi turistici offerti dal produttore a clienti come premio per volumi di acquisto o di rivenduto costituivano operazioni a premio, come tali non integralmente deducibili come costo). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 12-2-2020, n. 3381
Attività promozionali non costituenti promessa al pubblico – Regime
Le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle previste dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 – le quali configurano una promessa al pubblico – in particolare ove basate su di una clausola accessoria al contratto, non possono essere considerate “operazioni a premio” ed esulano, pertanto, dall’ambito applicativo del relativo regime tributario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva reputato l’offerta di un premio, condizionata al raggiungimento di un quantitativo di beni venduti, rivolta della società contribuente ai rivenditori ed agenti appartenenti alla propria rete commerciale, una promessa del “premio” quale negozio unilaterale integrante clausola accessoria al contratto e non promessa al pubblico). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 22-12-2017, n. 30840
Concorso a sorte indetto da società di distribuzione commerciale – Natura
Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cod. civ., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell’errore viziante di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l’alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l’alea insita nel contratto). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 24-11-2009, n. 30840
Pubblicazione del bando di concorso – Natura giuridica del bando
Il bando di concorso per l’assunzione di lavoratori non e riconducibile alla previsione dell’art.1989 cod. civ., che configura la promessa al pubblico come negozio unilaterale dotato di efficacia in deroga alla regola generale stabilita dall’art.1987 stesso codice e perciò vincolante per il promittente, a prescindere da manifestazione di consenso da parte dei beneficiari, ma, essendo preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro, che esigono il consenso delle controparti, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art.1336 cod. civ., la quale è revocabile solo finchè non sia intervenuta l’accettazione da parte degli interessati. Tale offerta può essere di un contratto di lavoro definitivo, il quale si perfeziona con l’accettazione del lavoratore che risulti utilmente inserito nella graduatoria dei candidati idonei, oppure preliminare, il quale si perfeziona con la semplice accettazione del candidato che chiede di partecipare al concorso ed a per oggetto l’obbligo per entrambe le parti o per il suo offerente, nel caso di preliminare unilaterale, della stipulazione del contratto definitivo con chi risulti vincitore (nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui in massima, facendo derivare dal costituito rapporto di formazione e lavoro, tutte le conseguenze derivanti dalla condotta della s.p.a. Ferrovie dello Stato in termini risarcitori anche per il lamentato danno per mancata formazione). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 6-6-2007, n. 13273
Concorso indetto da un’impresa privata per l’assunzione al lavoro di soggetti esterni
A seguito del bando di concorso indetto da un’impresa privata per l’assunzione al lavoro di soggetti esterni, nasce a carico dell’impresa l’obbligazione di svolgere il concorso e di designare i vincitori attenendosi a criteri di correttezza e di buona fede, ponendosi questi ultimi come un limite alla discrezionalità del debitore nell’adempimento dell’obbligazione; ne consegue che in caso di inadempimento o di inesatto adempimento è configurabile, in favore dei soggetti esclusi, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-11-2001, n. 13922