Articolo 1990 codice civile
Revoca della promessa
La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.
Giurisprudenza:
Bandi di concorso – Illegittima revoca di bando di concorso – Emanazione di nuovo bando con eliminazione di requisito precedentemente previsto
Nel caso in cui il datore di lavoro, revocato illegittimamente un bando di concorso, ne approvi un altro non riportante un requisito prima previsto (nella specie, l’iscrizione per un certo numero di anni nell’albo professionale degli avvocati e procuratori legali) e, espletato il relativo concorso, a seguito della rinuncia del vincitore, assuma per la copertura del posto – avvalendosi di una facoltà discrezionale prevista in ambedue i bandi – il secondo classificato, non fornito del requisito previsto dal primo bando, il terzo classificato, già iscrittosi al primo concorso prima della revoca del relativo bando e provvisto del requisito in questione, ha titolo, in relazione alla illegittima revoca, al risarcimento del danno – equitativamente liquidabile -, consistente nella perdita di una “chance”, essendo probabile ma non sicuro che lo svolgimento del concorso secondo le condizioni di cui al primo bando avrebbe condotto – in base anche all’esercizio della menzionata facoltà discrezionale del datore di lavoro – alla sua assunzione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25-9-1996, n. 8470
Bandi di concorso – Eliminazione con successivo bando di un requisito o di ammissione previsto dal bando precedente
Con riguardo al concorso per l’assunzione di personale, la eliminazione, ad opera di un successivo bando, di un requisito di ammissione previsto dal bando precedente, benché risulti più favorevole per la generalità degli aspiranti e pregiudizievole solo per alcuni di essi, implica non già una semplice modifica ma una revoca della promessa costituita dal primo bando e la legittimità di tale revoca – ove l’interpretazione di quel bando ne comporti la qualificazione come atto vincolante ed irrevocabile a seguito della presentazione di domande di ammissione – può derivare solo dall’accertamento di una giusta causa, la quale non può risolversi in un diverso apprezzamento del promittente in ordine al proprio interesse nè può fondarsi sull’interesse di soggetti diversi dai destinatari dell’originaria promessa, comportando però l’illegittimità della revoca solo la possibilità di una condanna all’espletamento del concorso in conformità del bando revocato o al risarcimento dei danni, con esclusione invece della possibilità di una sentenza costitutiva (ex art. 2932 cod. civ.). del rapporto di lavoro. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 14-3-1991, n. 2674
Bandi di concorso – Previsione di modificazione di un bando di concorso
In tema di promessa al pubblico, la previsione di modificazione di un bando di concorso si pone come l’espressa pattuizione di una facoltà di revoca della promessa, che soggiace alla preclusione posta nel secondo comma dell’art. 1990 cod.civ., ossia può essere esercitata solo finche la situazione prevista nella promessa non si sia verificata. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 18-5-1967, n. 1039