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Art. 2028 cc – Della gestione di affari altrui – Obbligo di continuare la gestione

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Codice Civile

Della gestione di affari altrui

Articolo 2028 codice civile

Obbligo di continuare la gestione

Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso.
L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.


 

Giurisprudenza:

Domanda rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di acqua – Giurisdizione del giudice ordinario – Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell’ente locale e sulla base dell’impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell’approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un’ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell’ambito della “negotiorum gestio” (stante l’impedimento dell’ente pubblico all’esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all’attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell’impugnazione del provvedimento d’urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 1-4-2020, n. 7641

 

Comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari – Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l’operato del gestore a norma dell’art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell’affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari; nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell’art. 2031, comma 2, c.c., con l’effetto di essere … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-9-2019, n. 22540

 

Pubblica amministrazione – In materia di gestione di affari, il requisito della “absentia domini” non può configurarsi, riguardo alla Pubblica Amministrazione, nei termini di una semplice carenza di “prohibitio”, ostandovi la posizione costituzionale della P.A., la cui organizzazione è coperta da riserva di legge ed il cui operato è soggetto al principio dell’evidenza pubblica, ciò che implica che le funzioni pubbliche attribuite “ex lege” a ciascun dicastero, in cui essa si articola, vengano espletate per il raggiungimento di scopi indicati nell’indirizzo politico governativo e nell’esercizio di una piena discrezionalità, nella scelta dei mezzi e degli impieghi finanziari ritenuti più opportuni per la realizzazione dei diversi interessi affidati alla sua cura. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 3-2-2017, n. 2944

 

Inerzia dell’interessato e prohibitio domini – In tema di gestione d’affari la presenza del “dominus” e la sua “scientia” non escludono automaticamente il presupposto di fatto della gestione, in quanto la concreta impossibilità del “dominus” di provvedere rende pienamente ammissibile l’intervento del gestore, sempre che l’inerzia dell’interessato non abbia il senso della “prohibitio”, atteso che l’esistenza di una opposizione dell’interessato, anche implicita o tacita, alla gestione altrui è fattore da solo sufficiente ad escludere la fattispecie di cui all’art. 2028 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente non il difetto del requisito della “absentia domini”, bensì la presenza di una vera e propria “prohibitio”, nella «rumorosa opposizione» – giacché manifestata in sede societaria, nonché facendo precedere l’assunzione di iniziative giudiziarie dalla comunicazione delle stesse ad organi di informazione – esercitata dalla coerede di uno dei maggiori imprenditori nazionali, in relazione alla gestione che del patrimonio del “de cuius” avrebbero fatto i pretesi gestori). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-6-2015, n. 13203

 

Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari – La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 4-7-2012, n. 11135

 

“Absentia domini” – Contenuto – Nella gestione utile di affare altrui, prevista nell’art. 2028 cod. civ., la “absentia domini” deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione o divieto del … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-6-2011, n. 12304

 

Assistenza socio-sanitaria del disabile – Il diritto all’assistenza socio-sanitaria del disabile è un diritto assoluto ed inviolabile che, pur non potendo godere di un regime di riconoscimento automatico, non può subire limitazioni od impedimenti dovuti ai procedimenti amministrativi relativi al suo formale riconoscimento, una volta che sia accertata, in concreto, l’esistenza e la gravità dell’handicap, posto che, in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi degli art. 2 e 32 Cost. della normativa di settore e sulla base dell’esame delle fonti costituzionali europee (la Carta di Nizza, applicabile “ratione temporis”, attualmente trasfusa nel Trattato di Lisbona, definitivamente entrato in vigore il 2 dicembre 2009 ), può desumersi che nell’Unione europea è garantito un alto livello di protezione della salute umana e che la solidarietà sociale è un principio interpretativo immanente, a livello europeo, della normativa interna. Pertanto, le somme eventualmente anticipate dal privato per agevolare l’inserimento del portatore di handicap, in struttura assistenziale (casa famiglia), indicata dai servizi socio sanitari comunali, proprio in considerazione dell’accertamento della gravità della disabilità, non possono essere negate a causa della mancata conclusione del procedimento amministrativo relativo al formale riconoscimento di tale condizione, posto che l’insorgenza del diritto alle prestazioni socio sanitarie deve essere fatto risalire alla data del verificato accertamento della condizione di grave handicap che ha determinato l’attivazione dei servizi pubblici di sostegno. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-8-2010, n. 18378

 

Gestore di comunione ereditaria – Il gestore di una comunione ereditaria ha diritto al rimborso delle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento dei beni comuni ma non può pretendere il pagamento dei debiti verso la massa da parte dei coeredi o legatari, in quanto l’obbligo di versamento, a loro carico, sorge al momento del giudizio di divisione e di resa nel conto e non nei confronti del gestore, privo del potere di rappresentanza della massa ereditaria. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-4-2008, n. 9269

 

Requisiti – L’elemento caratterizzante della gestione d’affari consiste nella spontaneità dell’intervento del gestore nella sfera giuridica altrui, in assenza di qualsiasi vincolo negoziale o legale. Tale requisito si rinviene non solo quando l’interessato sia nella materiale impossibilità di provvedere alla cura dei propri affari ma anche quando lo stesso non rifiuti, espressamente o tacitamente, tale ingerenza da parte del “negotiorum gestor”. (Nella fattispecie, La Corte ha ritenuto esistente la gestione d’affari, nell’amministrazione di un asse ereditario, da parte di un terzo, con l’assenso tacito degli eredi). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-4-2008, n. 9269

 

Requisiti – Elemento caratterizzante la gestione di affari è il compimento di atti giuridici spontaneamente ed utilmente nell’interesse altrui, in assenza di un obbligo legale o convenzionale di cooperazione; a tal fine, si richiede innanzitutto l'”absentia domini”, da intendersi non già come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, bensì come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui, ovvero quale forma di spontaneo intervento senza opposizione e/o divieto del “dominus”; tale requisito non è peraltro sufficiente ai fini della configurabilità della gestione di affari, occorrendo altresì l’utilità della gestione (cosiddetta “utiliter coeptum”), la quale sussiste quando sia stata esplicata un’attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un’evitata diminuzione patrimoniale, sarebbe stata esercitata dallo stesso interessato quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell’affare. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza impugnata, la quale, in materia di IRPEF, aveva escluso l’assoggettabilità ad imposizione del sovrapprezzo riscosso dal contribuente per la vendita di azioni di proprietà della moglie, ritenendo che l’attività da lui svolta ai fini della vendita fosse configurabile non già come intermediazione ma come gestione di affari, senza però indicare gli elementi comprovanti l’avvenuto trasferimento alla moglie del controvalore dei titoli). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 25-5-2007, n. 12280

 

Rapporti tra gestione di affari altrui e ingiustificato arricchimento – Diversità della “causa petendi” – Proposizione nel giudizio di rinvio – Domanda nuova – Inammissibilità – Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell’azione di cui all’art. 2031 cod. civ., costituisce domanda nuova quella di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, attesa la diversità degli elementi costitutivi della “causa petendi” previsti dall’art. 2041 cod. civ. (arricchimento a danno di una persona e mancanza di causa di tale arricchimento) rispetto a quelli richiesti per la configurabilità della “negotiorum gestio” (intenzione di gestire un affare altrui, spontaneità dell’intervento, impossibilità di intervenire da parte dell’interessato, alienità dell’affare, utilità dell’inizio della gestione), la quale comporta l’inammissibilità della predetta domanda, essendo preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un “thema decidendum” diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 24-7-2006, n. 16888

 

Requisiti – L’istituto della “negotiorum gestio”, così come previsto e disciplinato dagli artt. 2028 e segg. cod.civ., postula uno svolgimento di attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell’esclusivo interesse dell’altro soggetto, – non configurabile, quindi, nelle ipotesi in cui ricorra una contrapposizione dei rispettivi interessi di cui risultino portatori, rispettivamente il “negotiorum gestor” ed il negotiorum gestus” -, caratterizzato dalla spontaneità dell’intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui. (Nella specie un genitore aveva agito nei confronti del genero per ottenerne la condanna al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della figlia, moglie separata del convenuto; la Corte Cass., in applicazione dei principi succitati, ha ritenuto insussistenti i presupposti della “negotiorum gestio”). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-12-2004, n. 23823