Articolo 2029 codice civile
Capacità del gestore
Il gestore deve avere la capacità di contrattare .
Giurisprudenza:
Dagli artt. 2028 e ss. c.c., si desume che la gestione pur dando luogo ad una ingerenza non autorizzata nella sfera giuridica altrui, non è dalla legge considerata illegittima, ma, al contrario, rispondente a un interesse meritevole di tutela e, come tale, idonea a determinare la nascita “delle obbligazioni che deriverebbero dal mandato”. Nè d’altro canto potrebbe argomentarsi dall’art. 2029 c.c., il quale richiede che il gestore abbia la “capacità di contrattare”, che tale iniziativa assuma, nella valutazione legislativa il valore di un contegno negoziale. Infatti, come non si è mancato di sottolineare, tale capacità non è prescritta ai fini dell’assunzione della gestione, in sè considerata, ma in previsione dell’attività che il gestore si propone di svolgere, che può tradursi nel compimento di atti negoziali. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 6-3-1999, n. 1925