Gestione di affari – Ratifica dell’interessato
Articolo 2032 codice civile
Ratifica dell’interessato
La ratifica dell’interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
Erogazione di acqua da pozzo privato in favore di località comunale
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da una società privata nei confronti di un Comune, avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo e il rimborso dei costi sostenuti per l’erogazione di acqua, da un pozzo privato in gestione, agli abitanti di una località situata nel territorio comunale, fornita, dapprima, su richiesta espressa dell’ente locale e sulla base dell’impegno assunto dallo stesso di farsi carico dell’approvvigionamento idrico e, successivamente, in esecuzione di un’ordinanza contingibile ed urgente del Comune medesimo; ciò in quanto il rapporto giuridico instaurato prima della predetta ordinanza può essere inquadrato nell’ambito della “negotiorum gestio” (stante l’impedimento dell’ente pubblico all’esercizio delle proprie competenze e il vantaggio conseguito all’attività posta in essere dal privato), mentre, per il periodo successivo, la domanda non trova fondamento nell’impugnazione del provvedimento d’urgenza ma nelle conseguenze economiche derivate dalla sua esecuzione, sicché, per entrambe le scansioni temporali, l’oggetto della controversia è costituito da pretese patrimoniali conseguenti ad un rapporto contrattuale instaurato di fatto. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 1-4-2020, n. 7641
Locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari
La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari, con la conseguenza che, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore senza formalità particolari, potendo la ratifica essere espressa dalla stessa domanda di pagamento dei canoni, ed esigere dal conduttore, in virtù dell’art. 1705, comma 2, c.c. – applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell’art. 2032 c.c. – la parte, proporzionale alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-10-2019, n. 25433
Comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari
Il comodato della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetto alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non concedente può ratificare l’operato del gestore a norma dell’art. 2032 c.c. ed esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c. (applicabile per effetto del richiamo contenuto nel citato art. 2032 c.c.), assolvendo tali regole alla funzione di tutela dell’affidamento del terzo dagli effetti delle modifiche della volontà di contrarre eventualmente sopravvenute tra comproprietari; nondimeno, il comproprietario non concedente può manifestare il proprio dissenso a norma dell’art. 2031, comma 2, c.c., con l’effetto di essere esonerato dal dovere di adempiere alle obbligazioni che il gestore ha assunto. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-9-2019, n. 22540
Iscrizione del certificato ereditario su richiesta di altro chiamato all’eredità – Necessità della ratifica
Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929, l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione è limitata ai soli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex art. 3 del citato decreto, l’intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilità, occorrendo verificare la qualità di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell’interesse di altro beneficiario, non può di per sé determinare l’acquisto della qualità di erede in capo a quest’ultimo, in assenza di una esplicita ratifica – che non si esaurisca nella mera inerzia – necessaria per l’accettazione dell’eredità. (Fattispecie relativa all’assunzione, per successione, di un maso chiuso). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14-4-2017, n. 9713
Accettazione tacita di eredità
L’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius”. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-4-2017, n. 8980
Mancata spendita del nome del “dominus”
Nella gestione di affari non rappresentativa la ratifica non fa subentrare il “dominus” in luogo del gestore nel rapporto costituito da quest’ultimo in nome proprio con i terzi e i soggetti del rapporto restano quelli originari. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-8-2003, n. 12102