Codice Civile
Art. 2033 codice civile
Indebito oggettivo
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
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Giurisprudenza:
Patti contrari alla legge immobili adibiti ad uso non abitativo – Versamento di somme a fondo perduto (cosiddetta buona entrata) – Nullità del patto – In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo, la l. n. 392 del 1978 consente ai contraenti di determinare liberamente il canone iniziale ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di “buona entrata”, che non trovino alcuna giustificazione nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il relativo patto é nullo ai sensi dell’art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, il quale, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 c. c., potrà far valere la suddetta nullità e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-1-2023, n. 368
Saggio degli interessi interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. – Applicabilità alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale – Il saggio d’interessi previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inapplicabile la disposizione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dal correntista per la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca, in forza delle clausole di un contratto di conto corrente dichiarate nulle). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 3-1-2023, n. 61
Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Azione di ripetizione di interessi corrisposti e non dovuti – Onere probatorio a carico del correntista – Mancanza di alcuni estratti conto – Conseguenze – Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27-12-2022, n. 37800
Prestazioni assistenziali indebite – In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l’art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell’indebito civile, di cui all’art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell’assenza di una condizione di affidamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la ripetibilità dei ratei della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 10-8-2022, n. 24617
Annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno – In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l’importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi “sine titulo”, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che è il datore di lavoro, che ha ottenuto un indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, a dovere restituire all’ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, e non il lavoratore, senza che assuma rilievo l’estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l’effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 11-7-2022, n. 21879
Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione – Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l’eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l’inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell’azione di ripetizione, ha l’onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 5-7-2022, n. 21225
Procedimento per la revoca dell’assegno – Morte del coniuge – Accertamento della non debenza dell’assegno – Subentro degli eredi – Nel caso di procedimento per la revisione dell’assegno di divorzio, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 898 del 1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la declaratoria di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere sino al decesso, subentrando essi altresì nell’azione di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 24-6-2022, n. 20495
Pagamento al creditore apparente – Somme depositate in conto corrente – Azione accordata all’erede per la restituzione – L’art. 1189 c.c., in tema di pagamento al creditore apparente, è applicabile anche nell’ipotesi di pagamento delle somme depositate in conto corrente, effettuato dalla banca dopo la morte del correntista in favore di un soggetto non legittimato a riceverlo; conseguentemente l’azione accordata all’erede per la restituzione è quella disciplinata dall’art. 2033 c.c., che è esperibile solo nei confronti del destinatario del pagamento e non anche nei confronti di colui al quale la somma sia stata trasferita dall’accipens dopo che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-6-2022, n. 19936
Supercondominio – Esecuzione dei lavori non deliberati dall’assemblea – Decisione di eseguire i lavori in assenza dell’urgenza – Rimborso – In materia di lavori condominiali, in assenza di delibera della relativa assemblea, il diritto al rimborso della spesa sorge in favore del condominio solo in caso di comprovata urgenza dei lavori stessi, ai sensi dell’articolo 1134 c.c.. Pertanto, nei casi descritti dalla citata disposizione il requisito dell’urgenza dei lavori integra un presupposto del diritto al rimborso del condomino che vi abbia provveduto di propria iniziativa e sopportato la spesa, sicchè, in difetto di tale presupposto, non sorge alcun debito a carico degli altri condomini; conseguentemente nella descritta situazione non sono configurabili, a mente dell’articolo 2033 c.c., i presupposti del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-2-2022, n. 5995
Pagamento indebito previdenziale – Irripetibilità – Condizioni – L’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell’interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall’ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l’ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 23-2-2022, n. 5984
Interessi anatocistici – Prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale – Onere della prova – In materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull’attore in ripetizione dell’indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo; la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l’accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo; e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell’art. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-1-2022, n. 1550
Giurisdizione in materia tributaria controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso dell’imposta – Riparto di giurisdizione – Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa – a favore del giudice ordinario, configurandosi un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – nel solo caso in cui l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il “quantum” del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato, ipotesi a cui va equiparata quella in cui la certezza dell’indebito derivi da una sentenza passata in giudicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto spettare alla giurisdizione ordinaria l’azione proposta da un’azienda ospedaliera di condanna del concessionario della riscossione al versamento di quanto ricevuto a seguito di pignoramento presso terzi in esecuzione di una cartella di pagamento di cui, con sentenza … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 12-1-2022, n. 761
Inefficacia del pagamento eseguito successivamente alla dichiarazione di fallimento – In tema di ripetizione dell’indebito, il soggetto pignorato che, in sede di espropriazione presso terzi, e dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, in qualità di “debitor debitoris”, versi al creditore pignorante le somme a lui assegnate, ha diritto a ottenere da quest’ultimo la restituzione di quanto corrisposto, ma il termine di prescrizione della relativa azione decorre dalla data del pagamento, e non dal passaggio in giudicato della sentenza che, su domanda del curatore, pronunci l’inefficacia ex art. 44 l.fall. del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 11-1-2022, n. 621
Azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata – L’azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perché si collega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'”accipiens”; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende “ex lege”, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del “solvens” di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-11-2021, n. 34011
Revoca del giudice di appello dell’assegno divorzile disposto dal giudice di primo grado – Quando sia stato disposto un assegno divorzile dal giudice di primo grado, ma questa decisione sia stata revocata dal giudice d’appello in conseguenza dell’accertamento dell’insussistenza originaria dei presupposti per la sua attribuzione, l’ex coniuge che ne abbia beneficiato è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, a far data da quando ha iniziato a percepire gli emolumenti, oltre agli interessi legali dai rispettivi pagamenti e fino all’effettivo soddisfo, perché in caso di somme indebitamente versate in forza di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, non si applica la disciplina della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., spettando all’interessato il diritto ad essere reintegrato dall'”accipiens” dell’intera diminuzione patrimoniale subita, a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 18-10-2021, n. 28646
Disconoscimento di paternità – La pronuncia che accolga la domanda di disconoscimento di paternità, pur accertando “ab origine” l’inesistenza del rapporto di filiazione, non elide con effetto retroattivo le statuizioni precedentemente assunte in sede di separazione o di divorzio, munite di efficacia di giudicato “rebus sic stantibus”, concernenti il mantenimento di colui che all’epoca risultava figlio, poiché gli effetti riflessi della decisione sullo “status” operano automaticamente solo dal passaggio in giudicato della sentenza di disconoscimento, momento a partire dal quale gli obblighi di mantenimento diventano configgenti con la realtà giuridica definitivamente … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 11-10-2021, n. 27558
Mutuo – Mancata dimostrazione, dall’asserito mutuante, della pattuizione del relativo obbligo – Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all’altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l’accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un’espressa imputazione del versamento da parte dell’attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell’esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un’allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-10-2021, n. 27372
Indebito assistenziale – Indennità di accompagnamento – In tema di indebito assistenziale, l’applicazione, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità di cui all’art. 2033 c.c., di quella propria di tale sottosistema che, in armonia con l’art. 38 Cost., esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile, non rileva nell’ipotesi in cui la ripetizione dell’indebito sia coperta da giudicato, in conseguenza della riforma del titolo esecutivo in base al quale le somme erano state percepite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la ripetibilità dei ratei dell’indennità di accompagnamento, percepiti all’esito del giudizio di primo grado, divenuti indebiti per il passaggio in giudicato della sentenza di appello che aveva … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-L, Ordinanza 7-9-2021, n. 24133
Indebito previdenziale – Dolo dell’assicurato – In tema di indebito previdenziale, il dolo dell’assicurato, che consente l’incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell’interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l’ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull’attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l’ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l’assenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso il dolo dell’assicurato per il solo fatto che l’INPS, nel contestargli l’indebito, aveva operato la decurtazione di un quarto, in applicazione della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 2-8-2021, n. 22081
Fallimento – Concessione in locazione del bene a terzi – Indebito dei canoni una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l’acquisizione del bene alla massa – La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base dell’accoglimento dell’azione revocatoria nei gradi di merito, è tenuta – una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l’acquisizione del bene alla massa, per effetto dell’estinzione del giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio – a restituire al proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la durata della locazione, atteso che l’obbligo restitutorio in questione è regolato dagli artt. 2033 e 2037 c.c. in tema di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-7-2021, n. 21371
Ripetizione addebiti in conto corrente non dovuti – Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, le cui scritture contabili – libro giornale e mastrini – erano state ritenute non idonee a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-7-2021, n. 20621
Recupero da parte dell’ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro – In tema di azione di recupero da parte dell’ente previdenziale di somme indebitamente conguagliate dal datore di lavoro, a seguito dell’anticipazione di prestazioni previdenziali in favore di un lavoratore successivamente risultate non dovute, sussiste la legittimazione passiva del datore di lavoro che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.l. n. 663 del 1979, conv., con modif., dalla l. n. 33 del 1980, potrà rivalersi nei confronti del lavoratore, il quale, a sua volta, resta l’unico soggetto passivo della richiesta di restituzione di quanto abbia indebitamente percepito solo qualora lo stesso datore di lavoro abbia tempestivamente comunicato all’INPS di non poter provvedere al recupero nei suoi confronti. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 7-7-2021, n. 19316
Esecuzione forzata – In genere pagamento spontaneo del debitore – Effetto preclusivo dell’azione di ripetizione – Il pagamento spontaneo – eseguito in ottemperanza all’intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l’espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni – non osta all’esperimento, da parte del debitore, dell’azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all’azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l’approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l’intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell’opposizione all’esecuzione ai sensi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-6-2021, n. 15963
Ripetizione di indebito e onere della prova – Riparto – Proposta domanda di ripetizione di indebito, l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e “accipiens”. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-5-2021, n. 14428
Prestazioni assistenziali – In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili – quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall’art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all’art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti – trovando applicazione l’art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l’art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 – a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l’erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 20-5-2021, n. 13915
Denaro accreditato mediante erroneo bonifico bancario – In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 18-5-2021, n. 13511
Domanda di restituzione fondata sulla risoluzione per inadempimento – La decisione che accolga la domanda di restituzione fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d’ufficio dell’avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito, potendo identico effetto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-5-2021, n. 13504
Ripetizione del secondo pagamento fatto per errore da parte del delegato – Ratifica – In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l’accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell’imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall’agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell’art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2021, n. 12885
Rimborso delle imposte – Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa – a favore del giudice ordinario, configurandosi un’ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – nel solo caso in cui l’Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il “quantum” del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ravvisato la giurisdizione ordinaria sull’azione proposta dal contribuente per il pagamento di un credito derivante da rimborso IVA, erroneamente ritenendo che il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della sospensione del rimborso implicasse il riconoscimento della sussistenza del diritto e la configurabilità di un indebito di diritto comune, mentre il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7-5-2021, n. 12150
Competenza per territorio – In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all’art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all’obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 5-3-2021, n. 6190
Conto corrente bancario – Clausole nulle – Azione di ripetizione del correntista – Onere della prova – In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 4-3-2021, 5887
Indebita erogazione dell’indennità di accompagnamento – In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell’ipotesi di erogazione dell’indennità di accompagnamento in difetto “ab origine” di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell’indebito civile di cui all’art. 2033 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto ripetibili, secondo l’ordinaria disciplina civilistica, i ratei dell’indennità di accompagnamento erogati sulla base di un errore, compiuto nel decreto prefettizio, comunque noto alla richiedente, essendo stato alla medesima tempestivamente comunicato dalla commissione medica il verbale attestante il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 19-2-2021, n. 4600
Conto corrente bancario – In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un’annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l’annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell’annotazione stessa, essendo quest’ultima null’altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 15-2-2021, n. 3858
Fallimento di una società di persone – Prelievi dalla cassa sociale da parte dei soci – In tema di dichiarazione di fallimento di una società di persone, i prelievi dalla cassa sociale da parte dei soci, che non trovino la loro esatta giustificazione in utili effettivamente conseguiti, concorrono a formare l’attivo patrimoniale, ai fini dell’art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., trattandosi di somme che sono soggette ad azione di ripetizione dell’indebito da parte della società. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 20-1-2021, n. 979
Fornitura di energia elettrica non richiesta – Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell’art. 57 del codice del consumo (nella specie, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 21 del 2014, venendo in rilievo un contratto concluso prima del 13 giugno 2014), ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto – con l’esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette – su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12-1-2021, n. 261
Conto corrente bancario – In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d’ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 21-12-2020, n. 29190
Buona fede dell'”accipiens” rilevante ai fini della decorrenza degli interessi – In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'”accipiens”, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell’effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l’art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul “solvens”, che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l’onere di dimostrare la malafede dell'”accipiens” all’atto della ricezione della somma non dovuta, quale … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 26-10-2020, n. 2344
Nell’ipotesi di riforma o cassazione della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di medici operanti in regime di convenzione, l’ASL ha diritto di ripetere quanto il medico abbia effettivamente percepito e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore, atteso che il caso del venir meno “ex tunc” dell’obbligo fiscale, a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell’amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento, non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell’obbligo. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 2-10-2020, n. 21196
Il pagamento del canone di concessione previsto dalla legislazione italiana per l’esercizio dell’attività di telecomunicazione in relazione all’anno 1998, come deciso dalla Corte di giustizia UE (cause c-296/06 e c-34/19), è illegittimo perché in contrasto con l’ordinamento comunitario con la conseguenza che il concessionario ha diritto alla ripetizione di quanto versato allo Stato secondo i principi generali di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c. Tale diritto non viene meno per il sol fatto che il concessionario abbia provveduto alla cd. traslazione dell’onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei servizi prestati, non potendo attribuirsi valenza generale al diverso principio dettato dall’art. 29 della legge n. 428 del 1990, che trova applicazione nello specifico settore dei dazi doganali all’importazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 7-9-2020, n. 18603
Sgravi contributivi illegittimi – In tema di sgravi contributivi illegittimi, in quanto costituenti aiuti di Stato vietati dalla Commissione europea, l’azione dell’ente previdenziale volta al recupero degli sgravi non costituisce azione di restituzione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ma azione volta al pagamento della contribuzione differenziale, pari alla misura dell’aiuto di Stato recuperabile. Ne consegue che tale azione – alla cui proposizione è legittimato direttamente l’ente istituzionalmente deputato alla riscossione dei contributi – è soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c., e non a quello previsto per l’indebito, né a quello ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995, attesa l’autonomia giuridica dell’azione di recupero degli aiuti in questione (che è disciplinata da regole specifiche, è finalizzata al mero ripristino dello “status quo ante” e che prevede – a differenza dell’azione volta al pagamento dei contributi omessi – l’applicazione di interessi nella misura stabilita dalla Commissione e non anche delle sanzioni specifiche previste per l’omissione contributiva). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 27-7-2020, n. 15972
Somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo successivamente riformato – Domanda di restituzione proposta in sede di gravame – Domanda nuova – Esclusione – La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo poi riformato non costituisce domanda nuova, sicché incorre nell’omessa pronuncia il giudice che non provveda sulla stessa. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 21-7-2020, n. 15457
Esecuzione forzata intrapresa in forza di un titolo esecutivo giudiziale non definitivo – Caducazione successiva alla conclusione dell’esecuzione – Rimedi in favore del debitore – Nel caso di azione esecutiva intrapresa in forza di un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, la caducazione dello stesso in epoca successiva alla fruttuosa conclusione dell’esecuzione forzata legittima il debitore che l’abbia subita a promuovere nei confronti del creditore procedente un autonomo giudizio per la ripetizione dell’indebito che, avendo ad oggetto un credito fondato su prova scritta, può assumere le forme del procedimento … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-7-2020, n. 14601
Legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario – La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest’ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 23 aprile 2020, n. 8101
Convenzione urbanistica – Qualora il titolo convenzionale esista e sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell’indebito oggettivo non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo. Ciò vale sia nelle ipotesi in cui la convenzione è ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all’intervento originariamente programmato sia in quella in cui l’intervento non sarà mai attuato, e dunque indipendentemente dall’effettiva trasformazione del territorio. Cassazione Civile, Sezione 4, Sentenza 6-10-2020, n. 5878
Azione di ripetizione d’indebito oggettivo esperita dalla P.A. con il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 – L’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell’ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34552
Revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili – In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall’art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993(art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) – disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall’art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l’articolazione del relativo procedimento – la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell’inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; nè il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 34013
Fallimento – Azione di ripetizione dell’indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento – A seguito dell’approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorchè pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni – invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell’ambito della procedura medesima – mediante inammissibili azioni di … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 4 dicembre 2019, n. 31659
Adempimento spontaneo del terzo – Diritto alla ripetizione dell’indebito oggettivo – Titolarità – Nell’ipotesi di estinzione dell’obbligazione pecuniaria per effetto dell’adempimento spontaneo di un terzo, secondo la previsione dell’art 1180 c.c., il pagamento resta riferibile a quest’ultimo, al quale soltanto, pertanto, spetta l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, secondo il principio per cui è chi esegue il pagamento non dovuto a poterne richiedere la restituzione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva negato il diritto dei richiedenti alla restituzione delle somme versate in forza di un decreto ingiuntivo pronunciato nei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-12-2019, n. 31572
Versamento delle spese condominiali eseguito prima della deliberazione di approvazione dell’intervento di manutenzione straordinaria – Il versamento delle spese che il condomino esegua in favore del condominio prima che sia individuabile una completa e definitiva deliberazione di approvazione dell’intervento di manutenzione straordinaria configura, agli effetti dell’art. 2033 c.c., un pagamento “ab origine” indebito, in quanto solo la deliberazione dell’assemblea, chiamata a determinare quantità, qualità e costi dell’intervento, assume valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione in capo a ciascun condomino. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-10-2019, n. 25839
Restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente – Diritto alla restituzione dell’indennizzo assicurativo – Prescrizione – Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell’indennizzo assicurativo, per la parte che l’assicuratore assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all’art. 2952 cod. civ., in quanto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 4-4-2014, n. 7897
Presupposti e ambito applicativo – Restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce – L’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l’operatività dell’istituto “de quo”, atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell’alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell’art. 2951 cod. civ.). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-5-2013, n. 13207
Contratto nullo per illiceità della causa – In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell’imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell’indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all’ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell’ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un’assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.). Cassazione Penale, Sezione 2, Sentenza 30-9-2010, n. 35352
Mancanza di “causa adquirendi” – Qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non fosse incorsa in ultrapetizione la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto, escludendo la configurabilità dello stesso come donazione obnuziale priva di causa per rottura del fidanzamento da parte dei nubendi, come sostenuto dall’attore, ma ravvisandovi un complesso accordo negoziale affetto da nullità perché stipulato in frode alla legge). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-4-2010, n. 9052
Presupposti e ambito applicativo – In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-4-2010, n. 9052
Ripetizione dell’indebito pensionistico – Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della legittimità della ripetizione dell’indebito pensionistico, pretesa dall’ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l’istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell’indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l’omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità. (Principio enunciato con riferimento ad indebito pensionistico disciplinato, “ratione temporis”, dalla legge 9 marzo 1989, n. 88). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29-4-2009, n. 9986
Nel caso in cui un istituto di credito delegato dal contribuente per il versamento di un’imposta (nella specie, l’IVA) abbia versato un importo eccedente quello dovuto in base alla delega, il credito relativo alla restituzione di quanto versato in eccesso ha natura privatistica, ed è ripetibile ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., ma non è suscettibile di compensazione con il credito dell’Amministrazione relativo agli ulteriori importi che il medesimo istituto sia tenuto a versare in adempimento di successive deleghe, trovando applicazione il divieto di cui all’art. 1246 n. 3 cod. civ., in quanto il credito dell’Amministrazione, pur non avendo natura tributaria, costituisce un’obbligazione pubblica, regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili, in ragione della tutela dell’interesse della P.A. creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. — Cass. V, sent. 9514 del 22-4-2009
Nullità del contratto – Nell’ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'”accipiens” sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l’ha ricevuta. (Nella specie, relativa a un mutuo di scopo legale per la costruzione di un complesso edilizio non realizzato, la S.C. ha ritenuto superata la presunzione di buona fede del mutuatario, avendo riconosciuto la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa, sulla base dell’esistenza di un patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedenti, così da risultare evidente la consapevolezza del mutuatario, che aveva prestato il consenso all’effettuazione delle trattenute). — Cass. I, sent. 8564 del 8-4-2009
Il giudice al quale spetta la giurisdizione in ordine alla domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo proposta nei confronti dello straniero va individuato, in difetto di disposizioni espressamente derogatorie, sulla base del criterio generale del foro del convenuto, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, trattandosi di obbligazione che non può collocarsi né nell’orbita di quelle “ex contractu”, né in quella delle obbligazioni da fatto illecito. — Sez. Un., ord. 7428 del 27-3-2009
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all’articolo 1182, comma terzo, cod. civ., trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione in ordine al rapporto cui risulta collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma della suddetta norma di legge, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale. — Cass. III, sent. 6656 del 19-3-2009
Indebito oggettivo sopravvenuto – L’art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all’ipotesi del pagamento “ab origine” indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la “causa debendi”. (Fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole sull’indennità di espropriazione, a seguito della revoca sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità comportante l’inefficacia dell’accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando). — Sez. Un., sent. 5624 del 9-3-2009
La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l’oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 cod. civ.), assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 1224 cod. civ., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento, restando invece inapplicabile, all’indicata obbligazione restitutoria, la speciale disciplina del cumulo di interessi legali e rivalutazione esclusivamente dettata per i crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria. — Sez. L, sent. 4402 del 24-2-2009
La domanda di declaratoria di irripetibilità di somme richieste a titolo di indebito, ancorché originariamente svolta sul presupposto che l’indebito effettivamente sussista, non muta nei suoi elementi costitutivi laddove venga invocata, successivamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, una normativa che, escludendo secondo la prospettazione della parte istante la sussistenza stessa dell’indebito, “a fortiori” verrebbe ad escludere la ripetibilità delle somme che a tale titolo sono state richieste in ripetizione, giacché, fermo restando all’evidenza il “petitum”, resta immutata anche la “causa petendi”, individuabile nella dedotta insussistenza del diritto alla ripetizione, sempre che la normativa tardivamente invocata non implichi, per la sua applicazione, l’accertamento di fatti non tempestivamente allegati, poiché, in tale ipotesi, verrebbe ad aversi un inammissibile ampliamento del “thema decidendi”. (Nella specie, il ricorrente nel giudizio di merito aveva allegato, già con l’atto introduttivo nel giudizio stesso, gli elementi fattuali contemplati dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificata dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412, e, in particolare, la condizione di invalido civile totale e la percezione delle prestazioni assistenziali da epoca anteriore all’1 gennaio 1992 e fino ad epoca successiva a tale data. La S.C., esclusa la novità della domanda – che sarebbe sussistita ove, in forza della normativa suddetta, fosse stato richiesto l’accertamento del diritto al mantenimento delle prestazioni assistenziali – ha ritenuto la deduzione della rilevanza della anzidetta normativa al fine di escludere la ripetibilità del preteso indebito pienamente ammissibile, anche se svolta solo in grado di appello, risolvendosi, ferme le allegazioni fattuali tempestivamente effettuate, in una mera difesa in diritto). — Sez. L, sent. 4084 del 19-2-2009
Il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di equo canone spetta esclusivamente all’originario conduttore in mora nella restituzione dell’immobile, ovvero a chi, sempre in mora in ordine a tale restituzione, sia comunque subentrato al primo quando il rapporto di locazione era in corso “de iure”, ma non a chi vanti soltanto un’occupazione di mero fatto che sia susseguita ad altra occupazione “sine titulo”, senza che sia stata legittimata da un precedente periodo di occupazione titolata dell’immobile. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso escludendo che la parte ricorrente fosse subentrata nel contratto di locazione – ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978 – quale coniuge assegnatario della casa familiare non titolare del rapporto locativo, in quanto il provvedimento di omologazione della separazione personale era successivo alla cessazione “de iure” del medesimo contratto di locazione e, pertanto, in tal caso, al coniuge non assegnatario faceva capo solo una situazione di occupazione “de facto” dell’immobile già condotto in locazione). — Cass. III, sent. 1952 del 27-1-2009
A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro degli enti pubblici non trova applicazione la regola, di carattere eccezionale, enunciata dalla giurisprudenza amministrativa per il rapporto di pubblico impiego, di irripetibilità delle somme corrisposte dalla P.A. ai propri dipendenti e da costoro percepite in buona fede per il soddisfacimento delle normali necessità di vita, dovendosi ritenere operativa la regola generale di ripetibilità dell’indebito prevista dall’art. 2033 cod. civ.. — Sez. L, sent. 29926 del 22-12-2008
In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ. per la buona fede dell'”accipiens”, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. (Fattispecie relativa a retribuzione erogata in violazione dei limiti massimi previsti dall’art. 5 “ter” della legge n. 3 del 1979 ad un dirigente dell’azienda municipalizzata acquedotto di Palermo). — Sez. L, sent. 29926 del 22-12-2008
In tema di pubblico impiego privatizzato, allorché i dipendenti di un ente pubblico abbiano percepito l’indennità di buonuscita a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, con conseguente reintegrazione e riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, è illegittima la trattenuta degli interessi sulle somme così percepite che sia stata operata in occasione della successiva riliquidazione della medesima indennità, erogata nel momento del definitivo collocamento in quiescenza, dovendosi, da un lato, ritenere inapplicabile l’art. 4 del d.P.R. n. 1032 del 1973 essendovi stata, per effetto del provvedimento giudiziale, un’interruzione del rapporto solo di fatto e non anche di diritto, e, dall’altro, escludere, in mancanza di una domanda di restituzione e senza che sia stata dedotta la mala fede dei percipienti, il diritto al pagamento degli interessi sulle somme corrisposte. (Nella specie, la S.C., nel rilevare l’illiceità del comportamento posto in essere, ha ugualmente cassato la sentenza impugnata in quanto la condotta, che costituiva causa immediata del danno asseritamente patito dai lavoratori, era stata posta in essere dall’IPOST Istituto Postetelegrafonici che aveva operato le indebite trattenute degli interessi e non poteva imputarsi alle Poste Italiane S.P.A., nei cui confronti, pertanto, la domanda andava rigettata). — Sez. L, sent. 29002 del 10-12-2008
In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo la vigente normativa, contenuta nella legge 27 luglio 1978 n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione del canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di “buona entrata”, che è privo di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, e il relativo patto é nullo ai sensi dell’art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, che, ai sensi degli artt. 1421 e 2033 cod. civ., potrà far valere la nullità del patto e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l’accordo e il contratto di locazione, la cui conclusione era condizionata all’attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non é sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, il solo presupposto della diversità dei soggetti parti del contratto di locazione e dell’accordo collegato non é idoneo ad escludere l’applicabilità dell’art. 79 della legge n. 392 del 1978 nei confronti del locatore, parte anche del contratto collegato con il terzo, nè comporta l’inapplicabilità del rito locatizio di cui all’art. 447 bis cod. proc. civ., trattandosi, comunque, di controversia in materia di locazione, avente ad oggetto l’accertamento di un vantaggio indebito del locatore in relazione ad uno specifico contratto di locazione. — Cass. III, sent. 25274 del 16-10-2008
Nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento dell’illegittimità della ripetizione dell’indebito avanzata dall’ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria e non già al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall’ente medesimo e ciò in quanto, in riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell’applicare le regole di distribuzione dell’onere probatorio poste dall’art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell’iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, là dove, appunto, grava su chi invoca la ripetizione dell’indebito l’onere di dimostrare non solo l’esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi. (Nella specie, la S.C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato l’impugnata sentenza che aveva accolto la domanda di accertamento negativo proposta da un assicurato in relazione alla pretesa dell’INPS di conseguire la restituzione di ratei pensionistici che si assumevano indebitamente corrisposti, in difetto della prova dell’asserito indebito da parte dell’ente previdenziale). — Sez. L, sent. 19762 del 17-7-2008
Nel caso di fallimento del traente di una cambiale tratta, il trattario che al momento del fallimento non aveva ancora accettato il titolo non è liberato se lo paga nelle mani del prenditore, a nulla rilevando che abbia incolpevolmente ignorato il fallimento del traente. La dichiarazione di fallimento, infatti, produce i propri effetti “erga omnes” a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbiano i terzi, e rispetto ad essa sono irrilevanti gli stati soggettivi di buona o mala fede. Ne consegue, da un lato, che il fallimento può pretendere dal trattario la restituzione degli importi pagati dopo il fallimento e, dall’altro, che il pagamento effettuato dal trattario al prenditore (o giratario) del titolo costituisce un indebito oggettivo, “ex” art. 2033 cod. civ.. — Cass. III, sent. 18222 del 3-7-2008
In caso di inottemperanza all’obbligo di dichiarare per iscritto al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 488 del 1968, la propria qualità di pensionato ai fini del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, il lavoratore è tenuto, a norma dell’art. 40 d.P.R. citato, a versare una somma pari al doppio dell’importo delle trattenute non effettuate a causa della propria omissione, somma prelevata dall’I.N.P.S. “sulle rate di pensione dovute al trasgressore”, dovendosi escludere ogni rilievo all’eventuale conoscenza della situazione da parte del datore di lavoro. La suddetta somma è pertanto dovuta all’I.N.P.S. a titolo di sanzione per l’inottemperanza all’obbligo previsto dal citato art. 21, non a titolo di ripetizione di indebito, onde non sono in tal caso applicabili nè l’art. 2033 cod. civ., nè le disposizioni previste dalle speciali normative in materia di indebito previdenziale. — Sez. L, sent. 21668 del 14-8-2008
In tema di azione di ripetizione, l’indebito oggettivo opera non solo quando l’originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall’origine; ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell’indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all’art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato la domanda restitutoria proposta dal consumatore nei confronti del fornitore di gas metano in relazione a quanto versato in più per la maggiorazione del prezzo determinata, per effetto del diritto del fornitore di traslazione di imposta, per oneri fiscali non dovuti e che aveva, altresì, conseguentemente applicato a tale domanda la prescrizione ordinaria decennale). — Cass. III, sent. 16612 del 19-6-2008
La natura esclusivamente privatistica del rapporto di somministrazione tra consumatore, del tutto estraneo al rapporto di imposta, e fornitore esclude l’applicabilità della disciplina della decadenza dalla facoltà di richiedere il rimborso per l’imposta indebitamente versata, stabilita dal legislatore nel rapporto pubblicistico a tutela dell’interesse dello Stato, all’azione di ripetizione del maggior prezzo corrisposto contemplata nel diritto comune, inapplicabile nell’ordinamento tributario, in quanto la obiettiva diversità e non equiparabilità dei rispettivi rapporti sostanziali e le finalità pubblicistiche perseguite dalla normativa tributaria determinano la ragionevolezza della brevità del termine di decadenza da questa imposta, potendo, peraltro, il fornitore richiesto dall’amministrazione del pagamento di una maggiore imposta, nell’esercizio del suo diritto di traslazione di imposta sul consumatore, ripetere la conseguente maggiorazione del prezzo con fatturazione integrativa e relativa nota di variazione, nell’ambito del rapporto di somministrazione.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal fornitore di gas metano in relazione ai diversi termini prescrizionali tra il rapporto privatistico e quello tributario). — Cass. III, sent. 16612 del 19-6-2008
L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Fattispecie relativa a domanda proposta nei confronti dell’ente previdenziale dal datore di lavoro al fine di ottenere, previo accertamento negativo della natura subordinata dei rapporti di lavoro dei propri collaboratori, la ripetizione dei contributi previdenziali versati). — Sez. L, sent. 15162 del 9-6-2008
La disciplina della ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dagli enti previdenziali introdotta con l’art. 1, commi duecentosessanta e seguenti, della legge n. 662 del 1996, non si pone – come rilevato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 166 del 1996, n. 249 del 2002 e n. 1 del 2006 – in contrasto con il principio di solidarietà sotteso all’art. 38 Cost. poiché la modifica normativa dei presupposti per la ripetizione – nell’ambito del necessario bilanciamento dell’interesse dell’ente previdenziale con quello del pensionato che ha percepito la prestazione non dovuta – ha comunque salvaguardato l’irripetibilità prevista per i percettori di debiti minori; né si configura un’incompatibilità rispetto agli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, restando comunque riservata al legislatore nazionale – come chiarito dalla Corte di giustizia nella causa n. 34/2002, Pasquini – la determinazione delle regole della prescrizione e della ripetizione d’indebito nei trattamenti pensionistici erogati in regime internazionale. — Sez. L, sent. 11607 del 9-5-2008
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria, pur avendo formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte, abbia poi rifiutato di procedervi per la presenza di circostanze ostative secondo la normativa tributaria, la conseguente controversia instaurata dal contribuente è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione del suddetto principio, la S. C. ha ritenuto non integrata la pretesa di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. in una fattispecie in cui l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto il diritto al rimborso di un credito IVA, ma aveva poi rifiutato il pagamento, in considerazione dei carichi tributari pendenti nei confronti di uno dei soci di fatto della società contribuente fallita). — Cass. Sez. Un., ord. 5902 del 05-3-2008
In tema di contratti agrari, nei contratti associativi, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato «di lavoro» agli effetti previsti dall’art. 429 cod. proc. civ. . Diversamente, il rapporto tra l’affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all’altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, sicché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall’affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell’art. 2033 cod. civ. . Pertanto le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d’affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che, ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del secondo comma dell’art. 1224 cod. civ. . — Cass. III, sent. 5524 del 29-2-2008
Al di fuori delle ipotesi tassative — previste da disposizioni, come l’art. 443 cod. proc. civ., non suscettibili di interpretazione estensiva — in cui la legge prevede il previo esperimento di una procedura amministrativa quale condizione di proponibilità dell’azione di ripetizione e nelle quali gli interessi legali decorrono dal momento della proposizione della domanda amministrativa, il diritto alla restituzione di somme indebitamente pagate, anche nel caso in cui la fonte del pagamento sia un provvedimento amministrativo illegittimo, è un diritto soggettivo perfetto, il cui esercizio non è subordinato al preventivo accertamento di tale illegittimità da parte del giudice amministrativo, né all’emanazione e al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento stesso. Ne consegue che, mancando una disposizione di legge che espressamente preveda uno dei detti fatti come condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria civile, la domanda di ripetizione può essere proposta prima, in concomitanza o immediatamente dopo la presentazione del ricorso al TAR e il giudice ordinario, in caso di presentazione di tale ricorso, può sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ. ovvero decidere la causa disapplicando il provvedimento di cui ritenga incidentalmente l’illegittimità; in tale ipotesi gli interessi legali sono dovuti dall’«accipiens» in buona fede dal momento della domanda, da intendersi come domanda giudiziale avente specificamente ad oggetto la restituzione delle somme indebitamente pagate e la corresponsione degli interessi su di esse maturati, e non dal momento in cui è stato proposto il ricorso amministrativo. — Cass. III, sent. 5520 del 29-2-2008
Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l’irripetibilità ai sensi dell’art. 2034 cod. civ. poiché i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell’ente medesimo. — Cass. I, sent. 3028 del 8-2-2008
La responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico postula una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all’attività dell’amministrazione pubblica ed essendo altresì irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata; ne consegue la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in relazione alla responsabilità di un ente locale che, quale datore di lavoro, secondo la disciplina di cui all’art. 6, commi 6 e 7, del decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito con modificazioni dalla legge 8 gennaio 1979, n. 1 (applicabile nella specie «ratione temporis»), abbia comunicato dati erronei alla Cassa competente per la pensione dei suoi dipendenti. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza impugnata ed ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione ad un danno derivato alla C. P. D. E. L. dalla erronea comunicazione, da parte di un comune, del foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza, dalla quale era derivato un danno a causa della non solvibilità della lavoratrice beneficiaria delle somme indebitamente corrisposte). — Cass. Sez. Un., sent. 2289 del 31-1-2008
In materia di ripetibilità delle prestazioni economiche indebitamente erogate agli invalidi civili non può trovare applicazione l’art. 38, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, norma espressamente rivolta a disciplinare il settore delle prestazioni pensionistiche, dovendosi, invece, ricercare nella normativa dettata nello specifico ambito la disciplina particolare della ripetibilità. Pertanto, con riferimento a prestazioni assistenziali non dovute e percepite in mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale, con esclusione delle disposizioni che regolano, espressamente, la mancanza del requisito sanitario o di quello reddituale; conseguentemente, accertata la mancanza del requisito della incollocazione, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. — Cass. Sez. L, sent. 1446 del 23-1-2008
Nel caso di contestuale proposizione da parte del curatore fallimentare di azione revocatoria ex art. 67 legge fall. avente ad oggetto la concessione di ipoteca iscritta contro il debitore prima della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e, come conseguenza della dedotta inefficacia delle ipoteche, di domanda di inefficacia dei pagamenti eseguiti al creditore ipotecario nel corso del concordato poi risolto, alla dichiarazione di inefficacia dell’ipoteca segue l’accoglimento della domanda di restituzione dei pagamenti, ancorché questi siano stati autorizzati dal giudice delegato, poiché tale domanda non rientra nella previsione di cui all’art. 67 legge fall., ma va ricondotta all’art. 2033 cod. civ. . (Sulla base di tale distinzione la S. C. ha escluso che, nella specie, si ponessero sia la questione dell’applicazione analogica al concordato preventivo dell’art. 140, comma 3, legge fall., il quale esonera i creditori dall’obbligo di restituire quanto hanno già riscosso in adempimento del concordato fallimentare risolto, sia della assoggettabilità a revocatoria degli atti compiuti nel corso della procedura di concordato preventivo). — Cass. I, sent. 893 del 17-1-2008
In tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell’istituto della «condictio indebiti» (articolo 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell’«accipiens» non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda. — Cass. III, sent. 21992 del 19-10-2007
L’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione di un contratto risolto è quella di ripetizione di indebito oggettivo. — Cass. II, sent. 21587 del 15-10-2007
Il contribuente che abbia titolo alla restituzione dei contributi previdenziali versati e divenuti non dovuti per effetto di una sentenza della Corte costituzionale (Nel caso di specie, Corte cost. n. 370 del 1985) ha diritto agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inapplicabile il termine di centoventi giorni di cui all’art. 7 della legge n. 533 del 1973, essendo questo riferibile solo alla domanda amministrativa, nella specie mancante, che avesse preceduto la domanda giudiziale). — Cass. Sez. L, sent. 20373 del 28-9-2007
In ordine all’obbligo dell’ente previdenziale di restituire le somme versate dal datore di lavoro per contribuzione previdenziale non dovuta, il principio di cui all’art. 81 comma nono della legge n. 4443 del 1998, secondo cui sulle somme da restituire da parte degli enti impositori a seguito degli esiti del contenzioso non sono dovuti gli interessi, trova applicazione nel caso di domanda di condono con clausola di riserva (cosiddetta domanda clausolata) fino al momento in cui la sentenza che accerta l’indebito contributivo passa in giudicato; in questo caso, tuttavia, limitatamente agli interessi relativi al periodo anteriore alla formazione del giudicato, sussiste l’esonero dal pagamento anche ove il giudicato stesso sia anteriore all’entrata in vigore della citata normativa, se a tale momento la controversia sulla debenza degli interessi era ancora pendente. — Cass. Sez. L, sent. 18470 del 3-9-2007
Nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio riscossione, per avere l’attore nuovamente eseguito il pagamento dell’importo erariale — che già aveva assolto— , da quello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato passivo è, in qualità di effettivo «accipiens», l’ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione. Questo, infatti, ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall’ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario. Infatti, l’azione di ripetizione ai sensi dell’articolo 2033 cod. civ., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l’obbligazione che insorge tra il «solvens» ed il destinatario di pagamento privo di «causa acquirendi». (Sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza — depositata il 21 maggio 2003 — con cui il giudice di pace aveva condannato la società concessionaria alla restituzione dell’indebito preteso a titolo di sanzione per una violazione al codice della strada). — Cass. II, sent. 16637 del 27-7-2007
In materia di indebito oggettivo, ai fini della decorrenza degli interessi ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. e della rilevanza dell’eventuale maggior danno di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ., rileva una nozione di buona fede in senso soggettivo, coincidente con l’ignoranza dell’effettiva situazione giuridica in conseguenza di un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non essendo applicabile la disposizione dettata dall’art. 1147, secondo comma, in riferimento alla buona fede nel possesso. Pertanto, anche il dubbio particolarmente qualificato circa l’effettiva fondatezza delle proprie pretese è compatibile con la buona fede ai fini in esame. — Cass. Sez. L, sent. 12211 del 25-5-2007
In tema di indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 cod. civ., la mancanza di «causa debendi» a sostegno dell’azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso. (Nella specie, la corte di merito aveva accolto la domanda della banca trattaria che, avendo pagato l’assegno posto all’incasso dal giratario — prima del sequestro penale per fatti a lui estranei — presso altra banca, aveva reclamato dal medesimo la restituzione dell’importo: la S.C. ha rigettato il ricorso). — Cass. III, sent. 14585 del 22-6-2007
In tema di rimborsi relativi a diritti doganali, tanto nel vigore dell’art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, che nel vigore dell’art. 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, norme che condizionano il rimborso dell’indebito alla mancata traslazione dell’onere fiscale sul consumatore, non può trovare applicazione, nella sua assolutezza, la regola di diritto comune fissata dall’art. 2033 cod. civ., entrando piuttosto in rilievo il regime probatorio di appuramento della detta condizione, che non deve rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto alla restituzione riconosciuto dalla disposizione del codice (cfr. Corte cost., sentenze n. 114 del 2000 e n. 332 del 2002). Pertanto, l’applicazione retroattiva — ai rapporti già sorti ed ai procedimenti pendenti — dell’art. 29 della legge n. 428 del 1990, che, anzi, configura la mancata traslazione del tributo non come elemento del fatto costitutivo del diritto al rimborso, bensì come fatto impeditivo del diritto stesso, l’onere della cui prova ricade sull’amministrazione finanziaria, non può dirsi costituire una limitazione probatoria prima non esistente in virtù della regola incondizionata stabilita dall’art. 2033 cod. civ., ed un aggravamento della posizione del contribuente. Risulta infatti ribaltato (rispetto alla previgente disciplina) l’onere della prova a carico dell’amministrazione, sicché spetta al contribuente unicamente di provare l’esistenza dell’indebito, ed all’ufficio la ben più complessa dimostrazione dell’avvenuta traslazione impeditiva della traslazione: una siffatta prova è destinata a transitare dall’ispezione ed esibizione della documentazione contabile del contribuente su cui condurre l’indagine anche a mezzo di consulenza tecnica, ovvero dal ricorso a presunzioni che abbiano i requisiti richiesti dall’art. 2729 cod. civ., e non costituiscano mera enunciazione di criteri astratti e di generiche regole di esperienza (come sarebbe quella che vuole le imposte indirette in via di principio trasferite a valle della catena delle vendite), in linea con gli enunciati della sentenza della Corte di giustizia 9 dicembre 2003 in C-129/00. — Cass. V, sent. 11224 del 16-5-2007
La legittimazione attiva all’azione di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è legalmente riferibile il pagamento, anche se l’incaricato della relativa operazione sia un suo rappresentante o «nuncius”. Pertanto, la legittimazione attiva alla ripetizione dei pagamenti effettuati in eccedenza dal curatore nel corso della liquidazione postconcordataria deve essere riconosciuta all’ex fallito che, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare comportante la chiusura del fallimento, viene reintegrato nell’amministrazione e disponibilità del suo patrimonio e da quel momento è l’unico titolare dell’obbligazione concordataria, tenuto come tale al suo adempimento, restando il curatore in carica solo al fine di sorvegliare, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori, l’adempimento delle obbligazioni concordatarie, secondo le modalità stabilite dalla sentenza di omologazione; qualora, invece, il tribunale o il giudice delegato, fissando le modalità di pagamento delle somme dovute ai creditori, abbiano stabilito che a tanto provveda materialmente il curatore, questi diviene per tale incombente un rappresentante «ex lege», senza poteri, del fallito tornato «in bonis», o comunque un «adiectus solutionis causa» del fallito medesimo, cui oggettivamente fanno capo gli effetti dell’attività dell’organo concorsuale. — Cass. I, sent. 10634 del 9-5-2007
In tema di compensazione, con riferimento alla rivalutazione ed agli interessi, allorquando sia stata riconosciuta in favore del convenuto — attore in riconvenzionale a titolo di indebito oggettivo per le somme trattenute senza titolo da controparte — la sussistenza di un credito dal giudice che lo abbia contestualmente posto in detrazione, e pertanto compensato, con il maggior credito vantato dalla parte attrice — nella specie per il ritardato rilascio dell’immobile al convenuto medesimo locato —, in forza del disposto dell’articolo 1242 cod. civ. il primo dei due crediti deve ritenersi estinto per compensazione sin dal momento della coesistenza degli stessi, senza che sia stato mai produttivo di interessi o di rivalutazione monetaria. Ed invero, tale effetto compensativo si era già verificato al momento della proposizione della domanda riconvenzionale, momento dal quale, giusto disposto dall’art. 2033 cod. civ., decorrono gli interessi moratori, dovendosi presumere la buona fede dell’«accipiens» in difetto di specifiche prove contrarie. (Sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il locatario aveva denunciato il mancato riconoscimento, da parte del giudice del merito, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla somma da lui vantata a titolo di indebito). — Cass. III, sent. 10297 del 7-5-2007
Ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello – È ammissibile la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (con sentenza confermata dalla Corte Suprema di Cassazione), pur non ricorrendo in tal caso un’ipotesi di «condictio indebiti» (art. 2033 c.c.), dalla quale differisce per natura e funzione, laddove non vengono in rilievo— tra l’altro — gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'”accipiens», atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno «ex tunc» e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Ne consegue che non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello il quale, nel riformare completamente la decisione impugnata, non dispone la condanna della parte vittoriosa in primo grado a restituire gli importi ricevuti in forza dell’esecuzione della sentenza appellata, atteso che tale obbligo sorge automaticamente… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-4-2007, n. 8829
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all’art. 1182, terzo comma cod. civ., non trova applicazione rispetto all’obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido. — Cass. I, ord. 8203 del 2-4-2007
In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. «pagamento in misura ridotta» di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la «condictio indebiti» e l’ «actio damni» riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l’impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 C.d.S. in relazione ad un’infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l’invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi). — Cass. II, sent. 6382 del 19-3-2007
In caso di riforma di sentenza contenente condanna al pagamento di somme di denaro, la sentenza di riforma non costituisce di per sé titolo esecutivo per la restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza riformata, occorrendo a tal fine un’apposita domanda, che può essere proposta nel giudizio di appello o in altro giudizio autonomo, e che non si inquadra nell’istituto della «condictio indebiti», dal quale differisce per natura e funzione, dal momento che il diritto alla restituzione sorge direttamente dalla riforma della sentenza che fa venire meno, con efficacia «ex tunc», l’obbligazione di pagamento e impone la restituzione della situazione patrimoniale anteriore. — Cass. III, sent. 3758 del 19-2-2007
In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall’utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice). — Cass. Sez. Un., sent. 2775 del 8-2-2007
In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell’applicazione di un’aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell’imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all’ammontare dell’imposta applicata in misura contestata. La giurisdizione del giudice ordinario, peraltro, non attrae la domanda proposta dal soggetto passivo mediante la chiamata in causa dell’Amministrazione finanziaria, in quanto la stessa introduce una controversia relativa al rapporto d’imposta, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice tributario. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall’utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice). — Cass. Sez. Un., sent. 2686 del 7-2-2007
In tema di ripetizione dell’indebito, l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento rappresenta un mero antecedente logico della domanda di restituzione della somma corrisposta, e non già l’oggetto di un’autonoma domanda di accertamento negativo: pertanto, nel caso in cui la domanda di ripetizione sia stata rigettata dal giudice di primo grado per mancanza della prova dell’asserito pagamento, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che, in assenza d’impugnazione sul punto, e ravvisando un interesse dell’attore al riguardo, abbia pronunciato sull’accertamento negativo del debito, trattandosi di una domanda del tutto diversa, per «petitum» e «causa petendi», da quella originariamente proposta con l’atto introduttivo del giudizio. — Cass. V, sent. 2298 del 2-2-2007
L’azione di restituzione, che venga proposta a norma dell’art. 389 cod. proc. civ. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, non è riconducibile allo schema della «condictio indebiti», ma siccome volta ad assicurare l’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell’«accipiens», implica il riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate dal giorno del pagamento. Trattandosi di un debito di valuta, trova applicazione il principio nominalistico, con la conseguenza che oltre alla restituzione della stessa quantità di moneta spettano al creditore gli interessi legali e gli eventuali ulteriori danni di cui all’art. 1224, secondo comma, cod. civ. che egli sia riuscito a dimostrare. — Cass. II, sent. 1779 del 29-1-2007
In un contratto a prestazioni corrispettive (nella specie, contratto di appalto), l’obbligazione restitutoria si fonda sul venir meno del contratto, quale causa giustificatrice delle reciproche prestazioni, e poiché l’azione a disposizione della parte non inadempiente (nella specie, l’appaltatore) per ottenere dalla controparte la restituzione di quanto dovutogli è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., ne consegue che gli interessi sulle predette somme, di natura compensativa, sono dovuti dal momento della domanda, non essendo contestata la buona fede della committente. — Cass. II, sent. 738 del 15-1-2007
Nel giudizio instaurato per conseguire la risoluzione per inadempimento contrattuale e la restituzione della prestazione eseguita, di fronte alla contestazione della parte convenuta in ordine a tutti i fatti allegati, la richiesta di ripetizione d’indebito formulata dall’attore all’udienza di trattazione configura domanda nuova, stante la diversità della «causa petendi». Infatti, la prima azione (rispetto alla quale quella restitutoria si profila come conseguenziale) ha come «causa petendi» il contratto e l’inadempimento dello stesso, mentre l’azione di ripetizione di indebito ha come «causa petendi» un pagamento non dovuto. Inoltre, l’azione di restituzione della somma data in esecuzione del contratto di cui si chiede la risoluzione presuppone l’accertamento non solo dell’esistenza del contratto, ma anche della responsabilità contrattuale e, quindi, dell’inadempimento colpevole, laddove nella ripetizione dell’indebito il presupposto è l’avvenuto pagamento e l’inesistenza di una «causa solvendi».— Cass. I, sent. 26691 del 13-12-2006
In tema di condono fiscale, indipendentemente dalla diversità delle regole giuridiche dettate da ciascuna legge in ordine alle modalità di accesso, alle condizioni ed agli effetti dei benefici premiali, trova applicazione un principio comune, in virtù del quale, mentre non è vietata in assoluto la compensazione tra il dare e l’avere del Fisco e del contribuente, in riferimento agli anni d’imposta oggetto di definizione agevolata, non è in nessun caso consentita, relativamente ai medesimi anni, la restituzione delle somme versate dal contribuente: l’intervenuta formazione di un nuovo titolo giuridico, a partire da un quadro normativo generale ed astratto, ma con l’adesione volontaria del contribuente ed il controllo del possesso dei requisiti da parte dell’Amministrazione, costituisce infatti un mezzo idoneo a definire le opposte pretese, azzerando le richieste di rimborso del contribuente così come le ulteriori pretese del Fisco, proprio in conseguenza del fatto che il primo in parte versa, ed in parte si obbliga a corrispondere quelle somme di denaro che il secondo esige, in base a parametri legislativi predeterminati, applicati in concreto agli accertamenti precedentemente eseguiti dal Fisco e ritenuti convenienti dal contribuente in base ad un suo insindacabile apprezzamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva disposto il rimborso soltanto parziale di un credito d’imposta del contribuente, compensando il residuo con l’importo che quest’ultimo, dopo essersi avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 2 quinquies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non aveva corrisposto). — Cass. V, sent. 20741 del 25-9-2006
L’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento (nella fattispecie trattavasi di prenotazione di alloggio in cooperativa edilizia) non comporta il maturare di interessi, sulle somme versate dall’una all’altra parte in esecuzione del contratto, a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno «ex tunc» del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto, ma appunto per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell’indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento; e, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. il debito dell’«accipiens» — a meno che questi sia in mala fede — produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, perché trova qui applicazione la tutela prevista per il possessore di buona fede — in senso oggettivo — dall’art. 1148 cod. civ., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, alla cui data di proposizione retroagiscono gli effetti della sentenza. — Cass. I, sent. 17558 del 2-8-2006
Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (art. 16, comma sesto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune. Ne discende che, da un lato, all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria — idonea, come tale, ad orientare anche l’interprete —, e, dall’altro, le norme che contemplano l’istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l’operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione. (Applicazione del principio in tema di rimborso di versamento diretto effettuato da un sostituto d’imposta, il cui carattere indebito emergeva dalla relativa dichiarazione). — Cass. V, sent. 15840 del 12-7-2006
In tema di appalto di opere pubbliche, la mancata apposizione del visto di legittimità della Corte dei conti sulla parte del decreto, intervenuto a seguito di accordo delle parti sulle riserve formulate dall’appaltatore nel corso dei lavori, con cui il direttore generale dell’Amministrazione regionale abbia riconosciuto e liquidato anche gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute, legittima la P.A., che nel frattempo abbia provveduto ad effettuare l’integrale pagamento, a richiedere la restituzione della differenza, costituendo il visto dell’organo di controllo condizione di efficacia dell’accordo raggiunto dalla stessa P.A. — Cass. I, sent. 13582 del 12-6-2006
L’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A. (nella specie, per il recupero di somme pagate dagli enti mutualistici ai medici convenzionati), può essere esercitata con il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. Conseguentemente, l’irritualità del ricorso al predetto procedimento non può costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito della pretesa creditoria avanzata dall’Amministrazione, in via riconvenzionale, nell’ambito del processo. — Cass. Sez. L, sent. 13139 del 5-6-2006
Nell’ipotesi in cui, in dipendenza di un illecito extracontrattuale, il danneggiato (nella specie, il terzo trasportato in occasione di un incidente stradale) riceva da uno dei possibili corresponsabili il pagamento di una somma a totale soddisfo del risarcimento dei danni subiti, rilasciando in proposito dichiarazione completamente liberatoria, la «solutio» può configurarsi come adempimento da parte del terzo di debito altrui qualora rimanga accertata la responsabilità esclusiva di altri nella causazione del sinistro (e, perciò, nella determinazione dei danni conseguenti), nei cui confronti, perciò, il «solvens» — stante l’ingiustificato vantaggio economico dal medesimo ricevuto — può agire, nel concorso delle condizioni di legge, per l’ottenimento dell’indennizzo da arricchimento senza causa. Ove, invece, risulti accertata la responsabilità concorrente, l’azione esperibile dal «solvens» sarà qualificabile come rimborso di quanto pagato per conto del condebitore. — Cass. III, sent. 12991 del 31-5-2006
Le prestazioni previdenziali indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima del 10 gennaio 2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall’art. 38 della legge n. 448 del 2001 (requisito reddituale e mancanza di dolo dell’interessato, inteso nel senso dell’artificio o raggiro compiuto dall’interessato per ricevere la prestazione mentre non è previsto un termine al di là del quale è preclusa la ripetizione di indebito); tali criteri sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi presupposti secondo la normativa anteriore. — Cass. Sez. L, sent. 12236 del 24-5-2006
In tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto, e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all’«an» o al «quantum» del tributo, mentre il termine ordinario di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta operata dalle Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti. Tale principio trova piena applicazione anche nel caso in cui il diritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento a tributo del reddito in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, con la conseguenza che detta sentenza spiega effetti, secondo i principi generali, soltanto in riferimento ai rapporti pendenti e non anche ai rapporti esauriti, quale deve considerarsi quello in ordine al quale sia decorso il suddetto termine di decadenza. — Cass. V, sent. 11987 del 22-5-2006
Il versamento previsto dall’art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, integrando esercizio di una facoltà del contribuente, con pagamento di una percentuale della pena massima edittale senza alcun collegamento con la sanzione pecuniaria in concreto irrogata, presenta i connotati dell’oblazione o definizione agevolata, per prevenire od elidere ogni contesa sull’«an» ed il «quantum» della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione, in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione. — Cass. V, sent. 11154 del 15-5-2006
La domanda di restituzione della prestazione effettuata conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento configura una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento del danno che la parte abbia proposto insieme alla domanda di risoluzione, tanto con riferimento alla «causa petendi», integrando essa una richiesta di ripetizione di indebito, cui è tenuta, in ipotesi, anche la parte non inadempiente, che trova la propria causa nella prestazione effettuata e nel venir meno del suo titolo e non già in un comportamento colpevole fonte di responsabilità contrattuale, quanto con riguardo al «petitum», necessariamente limitato alla restituzione di quanto corrisposto e dei frutti percepiti. — Cass. III, sent. 7083 del 28-3-2006
Nel giudizio promosso per l’accertamento dell’illegittimità della ripetizione dell’indebito pretesa dall’ente previdenziale, poiché l’irripetibilità costituisce un limite «esterno» dell’altrui diritto, colui che tale irripetibilità eccepisce ha, per l’art. 2697 secondo comma, cod.civ., l’onere di provare la sussistenza dei presupposti (nella specie condizioni reddituali) normativamente previsti per la percezione della prestazione. — Cass. Sez. L, sent. 6138 del 20-3-2006
La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l’azione di restituzione non si inquadra nella «condictio indebiti», sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell’accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti. Ne consegue che anche nell’ipotesi di inefficacia del decreto ingiuntivo a causa di sopravvenuto fallimento o liquidazione coatta amministrativa del debitore ingiunto, che rende il decreto ingiuntivo inopponibile alla procedura e impone al creditore opposto di partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, non è necessaria un’esplicita domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in forza della provvisoria esecuzione. — Cass. III, sent. 6098 del 20-3-2006
Poiché l’inesistenza della «causa debendi» è un elemento costitutivo (unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova incombe all’attore. — Cass. III, sent. 5896 del 17-3-2006
La restituzione dei contributi assicurativi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l’oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 cod. civ.) e resta assoggettata alla disciplina dettata per quelle obbligazioni e, in particolare, alla disposizione di cui all’art. 1224 cod. civ., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento, restando invece inapplicabili, all’indicata obbligazione restitutoria, le norme circa il cumulo di interessi legali e rivalutazione nei crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria, stante la radicale difformità rispetto agli stessi, la quale rende manifestamente infondati, al riguardo, i dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 3 Cost. — Cass. Sez. L, sent. 4775 del 6-3-2006
Nel giudizio promosso dal pensionato per l’accertamento dell’illegittimità della ripetizione dell’indebito disposta dall’ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di un’integrazione al minimo non dovuta, spetta all’attore, in base al principio generale di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto, dell’applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell’indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non dovuto grava su colui che si afferma creditore l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa; ove, invece ad agire sia l’accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell’indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l’onere di provare. — Cass. Sez. L., sent. 4612 del 2-3-2006
In tema di azione di ripetizione, l’indebito oggettivo opera non solo quando l’originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall’origine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di ripetizione esperita da una società titolare di uno stabilimento industriale nei confronti del proprio fornitore di gas metano che le aveva applicato, quale corrispettivo del contratto, l’ imposta di consumo dal medesimo pagata all’Erario in forza dell’articolo 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n.15 conv. nella legge 7 aprile 1977 n.102, in quanto la società utente aveva corrisposto una quota di prezzo indebitamente maggiore rispetto a quanto determinato nel contratto). — Cass. III, sent. 3994 del 23-2-2006
Vertendosi nella fattispecie di un contratto di somministrazione di gas metano, e dovendosi discutere della applicabilità dell’articolo 10 del d.l. 7 febbraio 1977 n.15 (conv. nella legge 7 aprile1977 n.102), si deve ritenere, che per effetto di quest’ultima norma, il gas metano utilizzato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di euro 0,0155 (lire 30) al metro cubo, e che l’imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, nel senso che soggetto passivo dell’imposta è il fornitore del prodotto e non il consumatore al quale il corrispondente onere viene traslato in virtù e nell’ambito di un fenomeno meramente economico. Pertanto, il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta si svolge solo tra la Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e ad esso è del tutto estraneo l’utente consumatore, con la conseguenza che quest’ultimo, quando, come nella specie, fa valere nei confronti del fornitore — che aveva compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l’imposta di consumo pagata allo Stato ai sensi del suddetto articolo 10 del d.l. 7 febbraio1977 n.15 — l’azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo, per ritenere di essere esonerato dal relativo pagamento, non esercita un’azione tributaria di rimborso, ma chiede, con riferimento al rapporto con l’altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta, perché, secondo legge, la stessa non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo. — Cass. III, sent. 3994 del 23-2-2006
Nel caso in cui l’ente previdenziale manifesti a chi abbia effettuato un versamento di contributi la consapevolezza di non aver titolo a trattenere le somme versate, mancando il presupposto legale della contribuzione, per insussistenza del rapporto di lavoro in relazione al quale il versamento è stato effettuato, la conseguente situazione di mala fede, rilevante ai fini della regolazione del debito per la restituzione degli interessi, ex art. 2033 cod. civ., non muta di segno e non si trasforma nel suo contrario in conseguenza dell’iniziativa giudiziaria del «solvens», interessato a far accertare il rapporto di lavoro e il proprio conseguente obbligo contributivo, quanto a tale iniziativa l’«accipiens» si opponga resistendo in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, sulla premessa che alla lettera dell’INPS, contenente l’offerta di restituzione di contributi, i ricorrenti avevano risposto avviando un’azione giudiziaria diretta ad accertare l’esistenza del rapporto di lavoro e, pertanto, incompatibile con la richiesta di restituzione, aveva ritenuto inapplicabile il principio secondo cui la malafede dell’«accipiens», consistendo nella conoscenza dell’indebito, fosse innegabile e non richiedesse prova quanto è lo stesso istituto assicuratore a dichiarare di essere edotto della percezione di contributi non dovuti. La Corte ha ritenuto la resistenza in giudizio dell’istituto, anche in sede di legittimità, incompatibile con una situazione di inconsapevolezza del carattere indebito del pagamento, essendo la resistenza in giudizio fondata sulla contestazione del presupposto per ricevere i contributi). — Cass. Sez. L, sent. 2460 del 6-2-2006
In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro — che, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 218 del 1952 è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi — è direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante «ex lege». Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alle quota predetta e pertanto, diversamente da quanto avviene nel rapporto tra datore sostituto d’imposta e lavoratore contribuente sostituito, egli ha l’obbligo, e non la facoltà, di richiedere all’ente previdenziale la restituzione della quota a carico del prestatore di lavoro e, comunque, deve effettuare il conguaglio tra i contributi versati per conto dei lavoratori medesimi e quelli effettivamente a carico di questi ultimi, mentre il lavoratore che abbia subito l’indebita trattenuta può agire soltanto nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. — Cass. Sez. L, sent. 239 del 11-1-2006
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all’art. 1182, terzo comma, cod. civ. trova applicazione anche rispetto all’obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione relativamente al rapporto cui è collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere appunto eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182 cod. civ., presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha ritenuto che il giudice del merito, in plurime controversie identiche aventi ad oggetto la restituzione di somme assunte come corrisposte in eccedenza a titolo di imposta IVA in relazione al contratto di fornitura di gas per uso domestico e di riscaldamento, aveva correttamente ritenuto che trattavasi di obbligazione esigibile al domicilio dei creditori, ai sensi del menzionato art. 20 cod. proc. civ.) . — Cass. III, sent. 28227 del 20-12-2005
Nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, verificatasi l’aggiudicazione del bene posto in vendita, l’aggiudicatario deve versare il prezzo corrispondente nel termine fissato con l’ordinanza di vendita (art. 585 cod. proc. civ.) ed il giudice dell’esecuzione, se non ricorrono i presupposti per la sospensione della vendita, pronuncia decreto con il quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato (art. 586 cod. proc. civ.), impartendo le disposizioni previste per il pagamento delle somme spettanti. Una volta realizzate le suddette formalità, si perviene al risultato conclusivo del procedimento, il quale, quando è compiuto, non può più essere messo in discussione dalle parti attraverso la proposizione dell’istanza di revoca del relativo provvedimento di trasferimento conseguente all’aggiudicazione del bene espropriato (alla stregua dell’art. 487 cod. proc. civ.), essendo invero proponibili solo le impugnazioni interne al procedimento esecutivo stesso, che, se non formulate nei modi e termini di legge, determinano un effetto preclusivo a carico delle parti medesime. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha accolto il ricorso avverso la sentenza che aveva riconosciuto la possibilità di esercitare l’azione di ripetizione di indebito, da parte dell’aggiudicatario del bene, della somma corrisposta quale prezzo della vendita forzata — il cui decreto aveva stabilito che il trasferimento era sospensivamente condizionato all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di cui l’Amministrazione si era poi effettivamente avvalsa —, previo annullamento della relativa ordinanza di aggiudicazione, quando invece l’interessato avrebbe dovuto esperire i mezzi di difesa interni al processo esecutivo, per evitare di incorrere nella conseguente preclusione processuale, o sollecitando l’ufficio del giudice dell’esecuzione a provvedere sulla destinazione, dopo la caducazione del provvedimento di aggiudicazione, delle somme versate dall’aggiudicatario, oppure svolgendo il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento di distribuzione del ricavato). — Cass. III, sent. 26078 del 30-11-2005
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al danneggiato, purché ne dia preventivo avviso all’assicurato, al quale non è dato impedire il pagamento, trattandosi di facoltà che deriva direttamente dalla legge; tale facoltà si trasforma in obbligo qualora sia l’assicurato a chiedere all’assicuratore di pagare al danneggiato; in entrambi i casi, l’assicuratore può pretendere dal danneggiato la restituzione della somma pagata, se risulti successivamente che essa non è dovuta, come nel caso in cui la somma sia pagata sulla base di sentenza che venga riformata con rigetto della domanda risarcitoria.Se invece l’assicuratore paghi direttamente al danneggiato senza darne preventivo avviso all’assicurato e senza esserne preventivamente richiesto dallo stesso, può ugualmente esperire l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ. ma non nei confronti del danneggiato, bensì esclusivamente nei confronti del proprio assicurato, in quanto il pagamento viene effettuato per suo conto e in sua sostituzione. — Cass. III, sent. 24809 del 24-11-2005
In tema di assegno bancario, la banca girataria per l’incasso che abbia ottenuto il pagamento attraverso la presentazione del titolo ad una stanza di compensazione non assume, in caso di mancanza di provvista, la veste di «accipiens», destinatario dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dalla banca trattaria che non abbia potuto ottenere lo storno dell’importo da essa accreditato in base alla convenzione che disciplina la stanza di compensazione; la clausola «valuta per l’incasso» apposta alla girata limita infatti gli effetti della stessa al conferimento di un mandato a riscuotere, che abilita la banca girataria all’esercizio di tutti i diritti inerenti all’assegno, ma esclude, a differenza della girata c.d. piena, il trasferimento di tali diritti al giratario, il quale, pertanto, non percepisce alcun pagamento non dovuto, in quanto si limita a riversare l’importo ricevuto al girante, ovvero a riaddebitarglielo nell’ipotesi in cui glielo abbia accreditato in anticipo. — Cass. I, sent. 21824 del 10-11-2005
L’azione di indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate. La ripetibilità, tuttavia, è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. cod. civ., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 cod. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto, in presenza di nullità parziale, esperibili sia l’azione di indebito oggettivo da parte dall’autore della prestazione di pagamento del corrispettivo di una prestazione di fare, sia l’azione di arricchimento nei confronti del destinatario di quest’ultima prestazione). — Cass. I, sent. 21647 del 8-11-2005
In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore abbia corrisposto a titolo di canone una somma maggiore rispetto a quella consentita dalla legge, trova applicazione in riferimento alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in eccedenza la regola generale di cui all’art. 2033 cod. civ., secondo la quale gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale, se l’«accipiens» era in buona fede, e da quello del pagamento, se era in mala fede; in particolare, alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione non consegue automaticamente la mala fede del locatore, con la conseguenza che grava anche in questo caso sul conduttore l’onere di dimostrare di essere stato indotto dal locatore alla corresponsione del canone in misura superiore a quella legale, nonostante la sua volontà contraria, a meno che la mala fede non emerga dalle circostanze di fatto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere gli interessi sulle somme da restituire dalla data della corresponsione di esse, condividendone l’assunto secondo il quale la riconosciuta simulazione relativa del contratto, stipulato ad uso promiscuo allo scopo di eludere la normativa sull’equo canone, evidenziasse di per sé la mala fede del locatore). — Cass. III, sent. 21113 del 31-10-2005
Sussiste indebito oggettivo tutte le volte in cui manchi la causa della prestazione e l’«accipiens» non abbia titolo per riceverla: tanto accade nei casi di nullità del contratto, ove l’azione «de qua» diventa esperibile per la restituzione delle prestazioni rese in base ad esso, ma anche nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali e per la restituzione delle corrispondenti prestazioni e controprestazioni da tali clausole originate. — Cass. I, sent. 21096 del 28-10-2005
Il proprietario del bene espropriato (o il suo avente causa), il quale non ha azione nei confronti dell’espropriante per il pagamento dell’indennità di esproprio ove questa, in applicazione dell’art. 12, terzo e quinto comma, della legge n. 865 del 1971, sia stata riscossa dall’intestatario catastale del medesimo bene nell’inerzia del proprietario, essendosi il debito dell’espropriante estinto a seguito del pagamento in buona fede al creditore apparente in base all’art. 1189, primo comma, cod. civ., può agire esclusivamente nei confronti dello stesso creditore apparente secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito (art. 1189, secondo comma, cod. civ.). Pertanto, in considerazione del presupposto che il diritto del proprietario all’indennità di espropriazione ed il diritto di ripetere dal creditore apparente quanto a lui non corrisposto a titolo di indennizzo non dovutogli hanno ad oggetto prestazioni distinte e si rivolgono ad obbligati diversi, non è possibile riferire il termine iniziale di prescrizione dell’azione ex art. 1189, secondo comma, cod. civ. a momenti precedenti alla sua insorgenza, quando è possibile agire soltanto a tutela del diverso diritto all’indennità di espropriazione nei confronti dell’ente espropriante. (Nella specie la S.C., enunciando tale principio, ha ritenuto corretta la sentenza di appello impugnata, con la cui motivazione era stato stabilito che, allo stesso modo che per il pagamento dell’indebito, nel caso dedotto in giudizio il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione da parte dell’effettivo proprietario doveva farsi decorrere dal momento in cui era stato effettuato a favore dell’intestatario catastale il pagamento di una parte dell’indennità di esproprio a lui non dovuta). — Cass. III, sent. 20905 del 27-10-2005
Nell’ipotesi di declaratoria di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell’indebito oggettivo, ditalché l’«accipiens», qualora sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire, è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno del ricevimento. — Cass. II, sent. 20651 del 25-10-2005
L’azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell’istituto della «condictio indebiti» (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l’altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell’«accipiens», atteso che il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno «ex tunc» e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda. — Cass. Sez. L, sent. 16559 del 5-8-2005
Qualora venga accertata la sussistenza di una condizione di incompatibilità con l’iscrizione alla cassa forense, l’iscritto ha diritto di ripetere dall’ente previdenziale tutti i contributi versati, ivi compresi quelli per malattia, a nulla rilevando che l’assicurato abbia avuto la possibilità di fruire, per il periodo di contribuzione, della prestazione di assistenza, giacché, accertato che il pagamento è stato effettuato in adempimento di un’obbligazione inesistente, in ogni caso sorge il diritto del «solvens» ad ottenere, a norma dell’art. 2033 cod. civ., la restituzione di quanto pagato, senza possibilità di distinguere, ai fini della ripetizione, tra i contributi «proiettati» verso il futuro e quelli riferiti ad una assicurazione sanitaria non dovuta, essendo in tale ultimo caso soltanto possibile, ove ne ricorrano i presupposti e risulti accertata l’effettiva fruizione di prestazioni sanitarie da parte di soggetto indebitamente assicurato, la proponibilità nei suoi confronti dell’azione di arricchimento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.. — Cass. Sez. L, sent. 15109 del 18-7-2005
L’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale (nella specie, stipulazione di un contratto di impiego privato) e quindi con la stessa iscrizione all’albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente; al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 cod.civ.. — Cass. Sez. L, sent. 15109 del 18-7-2005
La legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall’art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato — azione la cui cognizione è rimessa dallo stesso art. 33 alla competenza esclusiva della corte d’appello — spetta non solo agli imprenditori, ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gli imprenditori del settore, ancorché egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della collusione: e ciò tanto ove sia spiegata un’azione risarcitoria, quanto se sia promossa un’azione restitutoria «ex» art. 2033 cod. civ., poiché il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene di aver pagato per effetto di un’intesa nulla allega pur sempre quest’ultima, nonché l’impossibilità giuridica che essa produca effetti. (In base a tale principio, la S.C. ha ritenuto devoluta alla corte d’appello territorialmente competente la cognizione dell’azione proposta da un assicurato davanti al giudice di pace al fine di ottenere dalla propria compagnia di assicurazioni il rimborso di una parte del premio pagato, sull’assunto che l’impresa convenuta aveva partecipato ad una intesa restrittiva della concorrenza — sanzionata dall’Autorità «antitrust» — in base alla quale i premi erano stati aumentati del quindici per cento). — Cass. I, sent. 14716 del 13-7-2005
In tema di assicurazione di crediti all’esportazione, incombe all’istituto assicuratore che agisce per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte all’assicurato a titolo di indennità per il mancato pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto stipulato dall’assicurato con un committente straniero l’onere di fornire la prova che l’inadempimento di quest’ultimo è stato determinato dal ritardo dello stesso assicurato nel completamento delle opere commissionate. Tale soluzione discende, oltre che dal combinato disposto degli artt. 1900 e 2697 cod. civ. ( posto che l’avere l’assicurato cagionato il sinistro costituisce fatto estintivo del suo diritto al pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, e va quindi provato da quest’ultimo), anche dall’art. 2033 cod. civ., che, in materia di «condictio indebiti», pone a carico del «solvens» l’onere di provare la mancanza o il venir meno della causa giustificativa dell’effettuato pagamento. — Cass. III, sent. 14597 del 12-7-2005
Le controversie relative al rifiuto di rimborso di tributi (nella specie, l’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni — ICIAP) compresi tra quelli elencati nell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie «ratione temporis») sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, fatta eccezione per il solo caso in cui l’ente impositore abbia riconosciuto formalmente il diritto del contribuente al rimborso, sì che la controversia non riguarda più la risoluzione di una questione tributaria, ma un mero indebito oggettivo di diritto comune. Né, in assenza di detto riconoscimento, può invocarsi una tutela del giudice ordinario avverso il rifiuto dell’ente impositore ad ottemperare alla sentenza non definitiva del giudice tributario che abbia accertato la non debenza del tributo versato, allegando che contro tale atto — non compreso nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 — non sarebbe apprestata alcuna tutela nel processo tributario: la limitazione della tutela esecutiva o mediante ottemperanza alle sole sentenze del giudice tributario passate in giudicato, prevista dagli artt. 69 e 70 del medesimo d.lgs., non implica, infatti, che debba esistere una tutela residuale del giudice ordinario riguardo alle sentenze non definitive, in presenza delle quali deve sempre esperirsi, dunque, il procedimento di rimborso, contro il cui rifiuto è ammessa soltanto l’impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie. — Cass. Sez. Un., ord. 14331 del 8-7-2005
Presupposti – Conditio indebiti sine causa e conditio ob causam finitam – L’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l’operatività dell’istituto “de quo”, atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell’alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell’art. 2951 cod. civ.). Cassazione Civile, Sezion e 3, Sentenza 1-7-2005, n. 14084
In tema di contratti agrari, e con riferimento a contratti associativi, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, fa valere il proprio diritto al corrispettivo per la prestazione di energie lavorative, sì che il relativo credito va in ogni caso qualificato «da lavoro» agli effetti previsti dall’art. 429 del codice di rito; per contro il rapporto tra l’affittuario-coltivatore diretto e il concedente è caratterizzato dalla causa tipica dei rapporti di locazione, in cui il proprietario o chi ha la disponibilità della cosa si obbliga a farla godere all’altra parte per un dato tempo verso un determinato corrispettivo, ditalché risulta irrilevante la circostanza che il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa. Ne consegue che i crediti maturati dall’affittuario-coltivatore diretto nei confronti del concedente per canoni corrisposti in misura eccedente quella legale non hanno natura di credito di lavoro, con gli effetti previsti dal citato art. 429, trovando la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell’art. 2033 cod. civ. — Cass. III, sent. 12962 del 16-6-2005
L’azione di arricchimento senza causa non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito e la valutazione dell’esistenza dell’altra azione va effettuata in astratto, prescindendo dalla previsione dell’esito dell’azione tipica, nella specie l’azione ex art. 2033 cod.civ.; conseguentemente l’azione art. 2041 cod. civ. non è ammissibile quando chi la eserciti disponeva comunque di un’azione che si è prescritta o in relazione alla quale si sia verificata decadenza. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento a domanda di restituzione di contributi non dovuti, azionata oltre il termine di prescrizione quinquennale ex art. 44 d.P.R. 30 maggio 1995, n.797). — Cass. Sez. L, sent. 12265 del 10-6-2005
In tema di rimborsi relativi a diritti doganali (nella specie, per l’importazione di zucchero) e con riferimento alla regola stabilita dall’art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, letta e interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria, deve ritenersi che l’avvenuta traslazione del peso del tributo non può impedirne la restituzione se non viene dimostrato che, a seguito di tale traslazione, il rimborso determina un ingiustificato arricchimento del soggetto. A tal riguardo va affermato che: il rimborso all’operatore dell’importo del tributo traslato non comporta necessariamente un arricchimento senza causa di quest’ultimo; il giudice adito con la domanda di rimborso deve tener conto del danno che l’importatore possa subire in ragione della diminuzione del volume delle importazioni di prodotti provenienti da altri Stati membri provocata da provvedimenti fiscali discriminatori o protezionistici; è possibile che l’operatore subisca un pregiudizio per il fatto stesso di ripercuotere a valle il tributo riscosso dall’amministrazione in violazione del diritto comunitario, nel senso che l’aumento del prodotto, provocato dalla traslazione del tributo, comporti una diminuzione delle vendite. — Cass. V, sent. 10939 del 24-5-2005
Anche dopo la successione dell’INPDAP agli enti previdenziali dei dipendenti statali e degli enti locali, «ex» art. 4 del d.lgs. n. 479 del 1994, continuano ad applicarsi le rispettive discipline, che regolavano il rapporto previdenziale, con riguardo all’indennità premio di servizio (art. 2 della legge n. 152 del 1968) prevista per i dipendenti degli enti locali, tra i quali rientra il segretario comunale; pertanto, non è applicabile la disposizione (art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973) che regola la decadenza del diritto dell’amministrazione del Fondo di previdenza dei dipendenti statali (già ENPAS) di revocare, modificare o rettificare i provvedimenti adottati e, inoltre, nell’ipotesi di richiesta di restituzione di somme versate in eccedenza dall’INPDAP (già INADEL) relative alla suddetta indennità dei dipendenti degli enti locali, non prevedendo la legge del 1968 cit. alcun termine di prescrizione o decadenza e trattandosi di ripetizione d’indebito, vale l’ordinaria prescrizione decennale. — Cass. Sez. L, sent. 10915 del 24-5-2005
Nell’ipotesi di indebito versamento di contributi alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (nella specie per sopravvenuta cancellazione conseguente all’accertamento negativo del requisito dell’esercizio della professione), ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., il debito dell’accipiens — che non sia in mala fede — pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi dal momento del pagamento, ma dalla proposizione della domanda giudiziale, non trovando applicazione la disposizione speciale (art. 21, comma primo, legge n. 21 del 1986), secondo cui gli interessi decorrono dal primo gennaio successivo alla data dei versamenti, che riguarda solo l’ipotesi di coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione. — Cass. Sez. L, sent. 7830 del 15-4-2005
Qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo,atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall’origine dell’atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell’ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale. — Cass. II, sent. 7651 del 13-4-2005
Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell’amministrazione o dell’ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento — e non di concessione della prestazione —, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione; ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l’accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell’art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all’amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l’art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell’affidamento dell’assistito nella definitività dell’attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell’accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000). — Cass. Sez. L, sent. 6610 del 29-3-2005
In materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all’elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell’«accipiens», con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell’«accipiens» della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento. — Cass. III, sent. 5330 del 10-3-2005
In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge con l’art. 38, settimo e ottavo comma (ai cui sensi «nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi anteriori al primo gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro», e, ove tale soglia sia superata, «non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso»), non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale (non solo INPS) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall’art. 1, duecentossessantesimo e duecentossessantunesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest’ultima disciplina determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l’indebito deve considerarsi estinto — con conseguente insensibilità allo «ius superveniens» — quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina dell’indebito vigente all’atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile. Viceversa, e sempre con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al primo gennaio 1996, ove si accerti che l’indebito era recuperabile, a norma della legge n. 662 del 1996, perché il titolare godeva nell’anno 1995 di un reddito superiore a sedici milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest’ultima legge. L’operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso l’Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorché tale reddito sia inferiore alla soglia di legge. — Cass. Sez. Un., sent. 4809 del 7-3-2005
Nell’ipotesi d’azione di ripetizione d’indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., il debito dell’accipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, atteso che all’indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede — in senso soggettivo — dall’art. 1148 cod. civ., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda. — Cass. III, sent. 4745 del 4-3-2005
La legge «antitrust» 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto «a valle» costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto «ex» art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione «a monte», ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello. (Nella specie, dopo l’irrogazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a numerose compagnie di assicurazione di una sanzione per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore finale aveva convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la propria compagnia di assicurazioni, chiedendo il rimborso di una parte — il 20% — del premio corrisposto per una polizza di Rc-auto, assumendo che l’ammontare del premio era stato abusivamente influenzato dalla partecipazione dell’impresa assicuratrice all’intesa vietata). — Cass. Sez. Un., sent. 2207 del 4-2-2005
L’attività negoziale svolta per conto di un terzo che consista sia nel procurare ordini di produzione di manufatti, che nel seguirne la realizzazione tecnica, con corrispettivo calcolato a provvigione e pagamento con rilascio di fattura, non è inquadrabile nel lavoro subordinato né nel contratto di agenzia, ma piuttosto in una autonoma forma di collaborazione con carattere di continuità consistente in una attività complessa mista, di natura al tempo stesso commerciale e tecnica,riconducibile alla figura del procacciatore d’affari; ne consegue che per lo svolgimento di tale attività non è necessaria l’iscrizione ad alcun albo professionale e non sussiste titolo per pretendere la restituzione delle provvigioni corrisposte,così come previsto per il rapporto di mediazione, con norma eccezionale, dall’art. 6 della legge n. 39 del 1989. — Cass. Sez. L, sent. 1441 del 25-1-2005
L’ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell’art. 186 «bis» cod. proc. civ., è un provvedimento endoprocessuale, privo di decisorietà in quanto revocabile e modificabile sia in corso di causa, da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, sia in sentenza, da parte del giudice che decide la causa. Detta ordinanza non è vincolante in ordine alla debenza delle somme delle quali viene ordinato il pagamento, poiché solo la sentenza che definisce il giudizio determina l’ammontare del debito, in relazione al quale il debitore può agire in restituzione, «ex» art. 2033 cod. civ., per le maggiori somme eventualmente corrisposte. Ne consegue che il giudice adito per la ripetizione della maggior somma corrisposta dal debitore, in adempimento di ordinanza emessa, nel corso di un procedimento pendente innanzi a diverso giudice, ai sensi dell’art. 186 «bis» cod. proc. civ., poi modificata limitatamente alla minore somma non controversa, è privo di competenza funzionale a pronunciarsi sulla restituzione, per l’evidente continenza, «ex» art. 39 cod. proc. civ., della controversia sottoposta al suo esame in quella pendente dinanzi al Tribunale. — Cass. I, sent. 11023 del 25-5-2005
In tema di imposta di successione, il termine triennale di decadenza fissato dall’art. 47 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per il «rimborso dell’imposta irregolarmente percetta» non si applica al rimborso degli interessi sull’eventuale rateizzazione del tributo successorio, l’obbligo di pagamento dei quali nasce, infatti, successivamente ed autonomamente rispetto all’obbligazione tributaria, da una norma pattizia intervenuta fra i contribuenti e l’amministrazione con la stipulazione della convenzione di rateizzazione. Pertanto, tali interessi — che in quanto derivanti da un rapporto obbligatorio non possono rientrare nella previsione del detto art. 47, strettamente riferita al regolare pagamento dell’imposta nella sua interezza —, qualora siano corrisposti in misura indebita, vanno richiesti nell’ordinario termine di prescrizione. — Cass. V, sent. 21658 del 16-11-2004
Mala fede rilevante – Nozione soggettiva – In tema di indebito oggettivo, lo stato soggettivo di mala fede ex art. 2033 cod. civ. concerne esclusivamente lo stato soggettivo di chi riceve l’indebito, sostanziandosi nella conoscenza dell’insussistenza di un suo diritto al pagamento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-4-2003, n. 5575
Pagamento somma in base a contratto – Declaratoria di nullità con sentenza – Diritto alla restituzione di quanto pagato – Decorrenza della prescrizione dal passaggio in giudicato della sentenza – L’accertamento con sentenza della nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento dà luogo ad un’azione di ripetizione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza medesima; infatti, prima di tale momento permane l’esistenza del titolo che aveva dato luogo al versamento della somma ed è esclusa la possibilità legale dell’esercizio del diritto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 12-9-2000, n. 12038
Pagamenti dovuti al momento della “solutio”, ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto – E’ ravvisabile un indebito oggettivo nei pagamenti dovuti al momento della “solutio”, ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto. Una siffatta situazione si verifica con riferimento ad un rapporto contrattuale a formazione progressiva, allorchè la stessa obbligazione sia oggetto di molteplici, successivi accordi, l’ultimo dei quali, stabilendo definitivamente il “quantum” della obbligazione stessa, individua il carattere indebito dei pagamenti già effettuati, eccedenti la relativa somma. Ne consegue che i pregressi pagamenti effettuati dagli assegnatari di alloggi realizzati da società cooperativa edilizia, eccedenti i prezzi definitivamente fissati nei rispettivi rogiti di assegnazione, sono ripetibili dagli stessi. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-2-2000, n. 1089