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Art. 2034 cc – Obbligazioni naturali

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Articolo 2034 codice civile

Obbligazioni naturali

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace.

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.


 

Giurisprudenza:

Obbligazione naturale – Presupposti – Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens”. Sul punto, ed in via conclusiva, sul terzo mezzo, si ribadisce che (Cass. n. 11330 del 15/05/2009 Rv. 608287-01): “L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12-6-2020, n. 11303

 

Attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorioUn’attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 2392

 

Pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale – Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale costituisce adempimento di una obbligazione naturale e determina l’irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo a condizione che consegua ad una pattuizione che determini anche la misura degli stessi, dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un dovere morale e sociale che ne giustifichi l’adempimento. Devono, di conseguenza, essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30114

 

Pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla – Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27 giugno 2017, n. 15954

 

Pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo – Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l’irripetibilità ai sensi dell’art. 2034 c.c., atteso che i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell’ente medesimo. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 22 dicembre 2016, n. 26650

 

Donazione rimuneratoria ed obbligazioni naturali – Criterio discretivo – La liberalità fatta per riconoscenza nei confronti del beneficiario (cd. donazione rimuneratoria) differisce dall’obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., la cui sussistenza postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 settembre 2016, n. 19578

 

Convivenza more uxorio – Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’articolo 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale; con la conseguenza che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio”, effettuate nel corso del rapporto, configurano adempimento di un’obbligazione naturale ex articolo 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza. Sicchè – in via di principio – l’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente “more uxorio” trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, la sussistenza in concreto di un rapporto di tal fatta non esclude che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale il convivente deve fornire prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione in fatto, come tale demandata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivata. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 25 gennaio 2016, n. 1266

 

Attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” – Versamenti effettuati nel corso del rapporto sul conto corrente dell’altro – Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente – quale quella di trasferirsi all’estero recedendo dal rapporto di lavoro – ancorché suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 1277   (CED Cassazione 2014)

 

Promessa di remunerazione fatta ad un terzo da parte del “de cuius” – Trasmissibilità mortis causa – Esclusione – La mera promessa di remunerazione, fatta ad un terzo da parte del “de cuius” non determina il sorgere di un obbligo di pagamento vincolante per gli eredi in quanto, in assenza dell’accertamento della prova di pattuizioni o di versamenti periodicamente eseguiti, a tale promessa deve riconoscersi esclusivamente la qualificazione di obbligazione naturale, non trasmissibile “mortis causa” in quanto priva di vincolatività giuridica prima e fuori dell’adempimento, tenuto conto che la promessa di pagamento, in quanto non costitutiva di un’obbligazione ma esclusivamente confermativa di un preesistente rapporto fondamentale, non è idonea a trasformare in un debito giuridicamente vincolante per il promettente un’obbligazione naturale. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 luglio 2011, n. 15301

 

Svolgimento a titolo gratuito di attività oggettivamente riconducibile al lavoro subordinato – Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito “affectionis vel benevolentiae causa”, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici. (Nella specie, relativa ad una relazione sentimentale tra datore di lavoro ed una dipendente, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall’istruttoria espletata, aveva ritenuto l’esistenza del vincolo di subordinazione, atteso che la convivenza era stata sovente interrotta e non vi era alcuna condivisione del tenore di vita in relazione ai cospicui redditi dell’attività commerciale, avendo beneficiato l’interessata solo di alcune elargizioni, quali l’uso gratuito di un appartamento, il pagamento di qualche debito e il prelevamento gratuito di merce – abiti – dal negozio). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 gennaio 2009, n. 1833

 

Pagamento spontaneo di interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto – Il debitore che abbia pagato spontaneamente interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell’art. 1284 cod. civ., non può ripeterne l’importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un’obbligazione naturale. — Cass. 14481 del 30-5-2008

 

Pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo – Nel caso di un pagamento effettuato da un ente pubblico in base ad un titolo risultato mancante o nullo, non può invocarsi l’irripetibilità ai sensi dell’art. 2034 cod. civ. poiché i fini pubblici perseguiti non consentono la rilevanza di quelli soggettivi e personali di chi dispone le erogazioni su fondi dell’ente medesimo. — Cass. 3028 del 8-2-2008

 

Azione proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratoreRipetizione delle quote della retribuzione corrisposte in violazione del divieto di riconoscere per effetto della scala mobile incrementi retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 – L’azione proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore di ripetizione delle quote della retribuzione corrisposte in violazione del divieto di riconoscere, per effetto della scala mobile incrementi retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 (art. 2 del d.l. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 97 del 1977), non è preclusa né dalla regola relativa al diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro prestato in esecuzione di contratti di lavoro nulli, poiché l’art. 2126 cod. civ. non è applicabile nel caso di nullità non del contratto di lavoro ma dello specifico trattamento retributivo, né dalla regola della irripetibilità delle prestazioni eseguite spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali (art. 2034, primo comma, cod. civ.), inapplicabile in caso di prestazione effettuata «contra legem». (Fattispecie in tema di richiesta del datore di restituzione di quanto versato al lavoratore a titolo di contingenza sulla quattordicesima mensilità). — Cass. 17076 del 3-8-2007

 

Donazione indiretta – Poiché con la donazione indiretta le parti realizzano l’intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa,configura piuttosto una donazione diretta l’accollo interno con cui l’accollante, allo scopo di arricchire la figlia con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest’ultima a pagare all’Istituto di credito le rate del mutuo bancario dalla medesima contratto,atteso che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell’accollo, sicché l’atto – non rivestendo i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 cod. civ. – deve ritenersi inidoneo a produrre effetti diversi dalla «soluti retentio»di cui all’art. 2034 cod. civ. — Cass. 7507 del 30-3-2006

 

In materia contrattuale, deve escludersi la permanenza di un interesse all’accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l’azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata. — Cass. 5575 del 9-4-2003

 

Un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente «more uxorio» configura l’adempimento di un’obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del «solvens» (Fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla cassazione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra l’opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l’arricchimento esclusivo di uno solo dei componenti la famiglia di fatto, e l’adempimento dei doveri morali e sociali da parte del convivente «more uxorio»). — Cass. 3713 del 13-3-2003

 

Costituisce modus, e non condizione risolutiva, un obbligo morale apposto ad una donazione che non diviene inefficace in caso di inadempimento, ma obbliga il donatario al trasferimento del bene ad altri per realizzare le finalità stabilite dal donante, ancorché sia previsto a carico di questi ultimi l’obbligo di rimborsare miglioramenti e addizioni apportati su di esso dal primo donatario. — Cass. 26-5-99, n. 5122

 

In caso di sopravvenuta nullità del contratto di agenzia per la cancellazione del prestatore d’opera dal ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, non è applicabile in favore di tale soggetto la disposizione dell’art. 2034, comma primo, cod. civ. e pertanto il medesimo (cosiddetto agente abusivo) non ha diritto di ritenere le somme corrispostegli dal preponente a titolo di provvigioni per gli affari promossi in esecuzione del contratto nullo, qualora lo stesso proponente ne abbia richiesto la restituzione a norma dell’art. 2033 cod. civ.— Cass. 20-7-89, n. 3409

 

Nella dazione di una somma di danaro da parte dell’uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l’adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), né dedotta in compensazione da parte del solvens. — Cass. 20-1-89, n. 285

 

Una relazione amorosa, sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere né comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali o sociali. — Cass. 29-11-86, n. 7064

 

L’obbligazione naturale non è trasmissibile per via di successio mortis causa, perché, non avendo giuridicità prima e fuori dell’adempimento, non ha carattere patrimoniale né fa parte del coacervo di diritti ed obblighi nei quali subentra l’erede; il quale tuttavia può assolvere, alla stregua dei principi etici e sociali, in via originaria ad una sua propria obbligazione naturale, sorta di riflesso, in dipendenza di quella del de cuius e del rapporto di successione. — Cass. 29-11-86, n. 7064

 

In tema di obbligazione naturale, poiché il secondo comma dell’art. 2034 cod. civ. sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all’infuori dell’irrepetibilità prevista nel comma precedente, l’autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione. — Cass. 29-11-86, n. 7064

 

Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale, pattuita invalidamente, costituisce adempimento di obbligazione naturale e determina l’irripetibilità della somma così pagata, ma l’indicato presupposto non ricorre nel caso di una banca che abbia proceduto all’addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo. — Cass. 9-4-84, n. 2262

 

L’inefficacia per simulazione assoluta del trasferimento di un immobile, comporta che la proprietà di esso rimane sempre in capo al simulato alienante sicché — ancorché si verta in tema di doveri morali o sociali — non appare concettualmente ipotizzabile la soluti retentio da parte del simulato acquirente, difettando l’essenziale presupposto di un’avvenuta prestazione. — Cass. 7-1-81, n. 125

 

Anche le elargizioni di denaro effettuate da una donna ad un uomo nel corso di una relazione sentimentale sono riconducibili alla figura dell’obbligazione naturale prevista dall’art. 2034 cod. civ., sempre però che da tale relazione, secondo l’accertamento del giudice del merito, possano scaturire, a carico della donna, doveri morali e sociali tali da indurla alle attribuzioni patrimoniali anzidette. — Cass. 26-1-80, n. 651

 

L’obbligazione fondata su doveri morali o sociali spiega rilievo, a norma dell’art. 2034 cod. civ., solo al fine dell’irripetibilità di quanto sia stato spontaneamente dato in suo adempimento, restando conseguentemente escluso che essa possa essere invocata per conseguire una prestazione non ancora ricevuta. — Cass. 18-7-79, n. 4268

 

Una prestazione può configurare esecuzione di doveri morali o sociali (cosiddette obbligazioni naturali), con conseguente inammissibilità dell’azione di ripetizione, ai sensi dell’art. 2034 cod. civ., solo qualora corrisponda a regole correntemente e diffusamente osservate nella collettività in determinate contingenze. Non hanno tali caratteristiche oggettive i finanziamenti eseguiti da privati in favore di candidati nelle elezioni politiche o amministrative, per cui i destinatari delle somme ovvero coloro che sono incaricati di procurare i fondi necessari allo svolgimento della campagna elettorale, hanno l’obbligo giuridico di restituire quanto ricevuto se non provino l’animus donandi dei finanziatori. — Cass. 7-4-79, n. 2000

 

Il pagamento del debito prescritto — sempreché non sia stata già eccepita ed accertata la prescrizione — non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma adempimento di obbligazione civile, caratterizzato dalla rinunzia presunta ex lege a valersi della prescrizione già compiuta: esso è, perciò, atto non negoziale e non è impugnabile dal debitore a causa della propria incapacità (art. 1191 cod. civ.), non richiedendo, a differenza dell’esecuzione di obbligazione naturale, la capacità di agire del solvens. — Cass. 8-8-78, n. 3856

 

La spontanea consegna di un assegno bancario dal traente al prenditore, a copertura di un debito di gioco, non costituisce pagamento effettivo, qualora le parti non abbiano pattuito la sua consegna pro soluto; conseguentemente essa lascia in vita il debito anzidetto, con le sue caratteristiche di obbligazione naturale non azionabile o coercibile, che il debitore può adempiere spontaneamente onorando l’assegno e per la quale, solo dopo l’adempimento, il creditore può far valere la soluti retentio in caso di richiesta ripetizione dell’effettuato pagamento. — Cass. 7-4-78, n. 1607

 

Il pagamento spontaneo di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto — configurandosi come adempimento di obbligazione naturale e rientrando quindi nella regola dettata dall’art. 2034 cod. civ. — non è soggetto a ripetizione, sempreché si tratti di misura contenuta nei limiti del lecito. — Cass. 22-8-77, n. 3832

 

Nel concorso di due obbligazioni, l’una civile (nella specie, di restituzione di somma di denaro produttiva di interessi legali), e l’altra naturale (nella specie, di corresponsione su quella somma di interessi ultralegali, solo verbalmente pattuiti), l’imputazione del pagamento parziale, in mancanza di diversa dichiarazione del debitore, va fatta in primo luogo con riguardo all’obbligazione civile. In tale situazione, pertanto, il pagamento parziale, che copra il debito civile, priva il creditore di azione per esigere ulteriori adempimenti. — Cass. 28-10-76, n. 3971

 

Il debitore che abbia pagato interessi superiori al tasso legale non pattuiti per atto scritto, a norma dell’art. 1284 cod. civ., non può ripeterne l’importo, dovendo tale pagamento essere qualificato come adempimento di un’obbligazione naturale. — Cass. 23-10-76, n. 3807

 

La mancanza dell’atto scritto richiesto dall’art. 1284 cod. civ. per la validità del patto di interessi superiori alla misura legale impedisce al creditore di pretendere gli interessi extralegali, ma non ne consente al debitore, che tuttavia li abbia pagati, la ripetizione, dovendosi il relativo pagamento qualificare come adempimento di obbligazione naturale. — Cass. 14-4-76, n. 1300

 

L’indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte a una obbligazione naturale è duplice. Da un canto egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale; dall’altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. Dette indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto, che si sottraggono a censura in sede di legittimità, se correttamente motivate. — Cass. 5-4-75, n. 1218

 

Il principio secondo cui l’obbligazione naturale acquista rilevanza giuridica ed entra nel mondo del diritto solo con l’adempimento porta ad escludere che l’obbligo morale e sociale possa formare oggetto di trasmissione ereditaria in senso tecnico. Cionondimeno, i doveri morali e sociali possono sussistere non solo nei confronti della persona che ha posto in essere la particolare situazione di fatto, ma, in determinate circostanze, dopo la morte di questa, anche verso un suo strettissimo congiunto, specie se l’utilità economica che la prima avrebbe potuto trarre dalla situazione stessa e non ha tratto, si sarebbe trasformata in vantaggio anche per il congiunto. (Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto che costituiva adempimento di un’obbligazione naturale la disposizione volta a compensare l’opera disinteressatamente svolta come amministratore, fatta a favore della sorella del soggetto che l’aveva prestata, sulla considerazione che la disponente si sentiva obbligata verso la destinataria della prestazione, che viveva con lei come dama di compagnia, perché questa le appariva come la continuatrice dell’opera affettuosa e disinteressata del fratello). — Cass. 5-4-75, n. 1218

 

Nel rapporto di convivenza more uxorio, integra un adempimento di obbligazione naturale non soltanto l’assistenza morale ed affettiva prestata da uno dei soggetti di tale rapporto, a favore dell’altro, ma anche l’esborso di somme effettuato da uno di tali soggetti, sia esso l’uomo o la donna, al fine di sopperire a singole necessità del compagno, purché possa riscontrarsi un rapporto di proporzionalità tra le somme esborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi. Da tanto consegue che non sussiste alcun obbligo giuridico di restituire tali somme né a carico del beneficiario dell’erogazione né, dopo la sua morte, a carico dell’erede e che, pertanto, la promessa di un’attribuzione patrimoniale fatta da quest’ultimo a favore del convivente superstite (nella specie, costituzione di un usufrutto decennale su di un appartamento con scrittura privata) al solo scopo di rimborsarlo delle spese compiute nell’interesse del defunto non dà luogo ad un vincolo giuridico, ma crea un’obbligazione naturale insuscettibile di esecuzione coattiva. — Cass. 3-2-75, n. 389

 

In ordine all’obbligazione naturale l’autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento, produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, né può trasformarla per novazione e neppure rafforzarla con una fideiussione od altri mezzi di garanzia: di tal ché l’obbligazione naturale non può costituire neppure un valido rapporto causale sottostante ad un titolo cambiario e l’emissione di una cambiale contenente la promessa del suo pagamento non produce effetti giuridici tra le parti, né vale a trasformarla in obbligazione civile. Pertanto, ove l’obbligazione naturale del fallito per la parte eccedente la percentuale concordataria e la fideiussione prestata per tale debito costituiscano il rapporto causale sottostante all’emissione di cambiali, questi titoli sono inefficaci per difetto di causa. — Cass. 25-10-74, n. 3120

 

Dopo il concordato il debitore fallito è pur sempre soggetto passivo dell’obbligazione, avente ad oggetto l’intera somma originariamente dovuta, ma per la parte eccedente la percentuale concordataria tale obbligazione, in conseguenza del concordato, diventa soltanto un’obbligazione naturale, regolata esclusivamente dalla normativa dell’art. 2034 cod. civ. — Cass. 25-10-74, n. 3120

 

L’obbligazione retributiva, che rappresenta uno degli elementi indispensabili del rapporto di lavoro subordinato, pur potendo essere indeterminata nel suo ammontare, deve essere certa e, quindi, non condizionata ad un evento futuro ed incerto. Pertanto, onde accertare se l’attività lavorativa svolta da una donna in una famiglia, di cui è stata ospite per alcuni decenni, abbia avuto carattere oneroso e sia stata, quindi, prestata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, non può attribuirsi natura retributiva alla promessa fatta alla stessa donna di costituirle una dote in caso di matrimonio, poiché tale promessa da luogo ad una mera obbligazione naturale, subordinata, per di più, al verificarsi di una condizione futura ed incerta. — Cass. 29-4-74, n. 1225

 

Il pagamento spontaneo di interessi pattuiti oralmente in misura ultralegale, ma non usuraria, costituisce adempimento di obbligazione naturale e pertanto non è ripetibile, ancorché non eseguito personalmente dal debitore ma a mezzo di un terzo a ciò incaricato. — Cass. 10-7-73, n. 1995

 

La disposizione dell’art. 2034 cod. civ. non è applicabile alla compravendita immobiliare nulla per difetto di forma, sia perché la nozione di obbligazione naturale presuppone che si tratti di un pagamento spontaneo e non coatto e che la prestazione sia stata effettuata in esecuzione di doveri morali e non già in esecuzione di un vincolo giuridico vero e proprio, assistito e tutelato da un’azione, come nel negozio giuridico, e sia perché nel contrasto tra una norma di ordine pubblico ed un dovere di convenienza sociale, la prima deve prevalere sul secondo. — Cass. 9-6-72, n. 1803

 

Non è ipotizzabile un’applicazione analogica dell’art. 2034 cod. civ., che nega la ripetibilità di quanto sia stato già prestato in esecuzione di obbligazioni naturali, qualora il testatore, dichiarandolo espressamente, ai sensi dell’art. 659 cod. civ., abbia inteso soddisfare un’obbligazione naturale disponendo un legato in favore del creditore, non solo per il carattere eccezionale e limitato della norma, ma anche per la non somiglianza dei casi. — Cass. 7-5-71, n. 1297

 

Nelle attribuzioni patrimoniali fatti dall’uomo alla donna con lui convivente more uxorio, all’atto della cessazione della relazione, può ravvisarsi l’adempimento di un’obbligazione naturale e non una donazione. La differenza tra adempimento di obbligazione naturale e donazione non può ricercarsi nella spontaneità o mancanza di coazione giuridica, sia perché l’art. 2034 cod. civ. richiede proprio che la prestazione sia eseguita spontaneamente e sia perché la non coercibilità costituisce un carattere essenziale dell’obbligazione naturale. La discriminazione non può agevolmente cogliersi neppure sul terreno psicologico, quanto invece in base a tutti gli elementi oggettivi e all’esistenza del pregiudizio e del danno in relazione alla concreta circostanza del caso, nonché alla proporzionalità tra pregiudizio subito e attribuzione patrimoniale (che sussiste pure nelle obbligazioni naturali), che consentano di accertare se scopo dell’atto sia stato quello di arricchire la donataria o di riparare, invece, a quello che può essere un obbligo morale dell’uomo nei confronti della donna con cui ha convissuto more uxorio. — Cass. 15-1-69, n. 60

 

Il pagamento spontaneo di interessi elevati, ancorché non risultanti da convenzione scritta e fuori del caso di usura, non è ripetibile in quanto costituisce adempimento di obbligazione naturale. — Cass. 18-8-66, n. 2255

 

Non costituisce adempimento di obbligazione naturale, ma è, invece, donazione, la prestazione di danaro o altri beni fatta ad un soggetto che non si identifichi col creditore dell’obbligazione naturale. Ciò anche se tale prestazione sia fatta su designazione del creditore. — Cass. 13-8-65, n. 1960

 

Le obbligazioni morali o di coscienza, non potendo produrre altro effetto oltre quello della soluti retentio, previsto dall’art. 2034 cod. civ. non possono costituire la causa di un negozio giuridico. — Cass. 22-5-63, n. 1351

 

Costituisce esecuzione di dovere morale, rientrando cosi nel quadro dell’obbligazione naturale prevista dal primo comma dell’art. 2034 cod. civ., il comportamento dell’erede legittimo che esegua spontaneamente la volontà oralmente manifestata in vita dal de cuius che un determinato bene ereditario pervenga ad uno degli altri eredi e faccia parte della quota di questi, specie quando ciò, non solo non intacchi la quota di riserva, ma lasci integra sostanzialmente la parità di trattamento tra i coeredi. Ai fini indicati è però sempre necessaria la sussistenza di due requisiti fondamentali e cioè, è in primo luogo, necessario che vi sia una volontà manifestata in vita dal de cuius, volontà chiara ed inequivoca diretta all’erede legittimo, ed in secondo luogo occorre l’esecuzione spontanea di quella volontà, occorre, cioè, che il destinatario della volontà conosca l’esistenza di questa e che spontaneamente l’esegua con l’intento di eseguire proprio quella volontà. — Cass. 5-5-62, n. 888

 

Quando, a proposito delle obbligazioni naturali, si parla di prestazione, si intende questo termine nello stesso senso in cui lo si usa a proposito delle obbligazioni civili, e, quindi, come prestazione di natura patrimoniale nell’accezione larga e comprensiva di prestazione positiva o negativa di qualsiasi specie, da cui derivi per il soggetto cui è fatta una utilità di natura patrimoniale. — Cass. 5-5-62, n. 888

 

L’art. 2034 cod. civ. ha distinto le obbligazioni naturali in due categorie. Il secondo comma prevede, infatti, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali, casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione. Tali sono, oltre la disposizione fiduciaria testamentaria (art. 627 cod. civ.), i casi classici del pagamento del debito prescritto (art. 2940) e del pagamento del debito di gioco (art. 1933 cod. civ.). La norma del primo comma è, invece molto più ampia, bastando, per la stessa, che vi sia un dovere morale o di coscienza e l’esecuzione spontanea di esso. È quest’ultima, dunque, una disposizione di carattere generico, che non si richiama a fattispecie tipiche e nominate, per la quale qualsiasi dovere che tale sia secondo la coscienza individuale e sociale, secondo la morale corrente, può costituire obbligazione naturale, sempre che rimanga nel campo della patrimonialità. Da ciò consegue che il fatto che un determinato caso non rientri in una delle fattispecie tipiche da cui scaturisce obbligazione naturale, non significa che lo stesso caso non possa integrare uno dei doveri morali cui si riferisce genericamente il primo comma dell’art. 2034 cod. civ. — Cass. 5-5-62, n. 888

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