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Art. 2035 cc – Prestazione contraria al buon costume

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Codice Civile

Articolo 2035 codice civile

Prestazione contraria al buon costume

Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato.


 

Giurisprudenza:

Finanziamento di impresa in stato di decozione – Ai fini dell’applicazione della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 5-8-2020, n. 16706

 

Pagamento di somma di denaro per l’ottenimento di un posto di lavoro – Ai fini dell’applicabilità della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l’ottenimento di un posto di lavoro (nella specie, presso un istituto bancario), a prescindere dall’esito della trattativa immorale, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contraria a norme imperative, è da ritenere anche contraria al buon costume. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-4-2018, n. 8169

 

Simulazione assoluta di rapporto di lavoro – Ai fini dell’applicabilità della “soluti retentio” prevista dall’art. 2035 c.c., la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, nell’ipotesi di simulazione assoluta di un rapporto di lavoro, non è ammessa la ripetizione delle somme versate a titolo di retribuzione ovvero di contribuzione, perché esclusivamente finalizzate a costituire il presupposto truffaldino per il conseguimento di benefici pensionistici indebiti. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 26-1-2018, n. 8169

 

Irripetibilità della prestazione – Fondamento – La nozione di prestazione non ripetibile di cui all’art. 2035 c.c., non si identifica con un dato materiale, qual è la ripetibilità in concreto della prestazione, bensì con un dato giuridico, nel senso che la prestazione fornita non può formare oggetto di obbligazione restitutoria, in favore di chi sia stato partecipe del negozio immorale, in quanto fondata su un contratto illecito, non corrispondente, di conseguenza, ad un interesse giuridicamente tutelabile del creditore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27-10-2017, n. 25631

 

P.A. – Contratto di finanziamento – Stipulato con trattativa privata dal funzionario infedele – Legittimazione dell’ente pubblico a domandare la “soluti retentio” – Il Comune, che sia rimasto estraneo alla stipula di un contratto di finanziamento nullo perché avente causa illecita, concluso dal funzionario infedele, è legittimato a domandare l’applicazione della “soluti retentio” quando gli effetti del contratto siano ricaduti sulla sua sfera giuridica. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27-10-2017, n. 25631

 

P.A. – Contratto di finanziamento – Stipulato con trattativa privata dal funzionario infedele – Legittimazione dell’ente pubblico a domandare la “soluti retentio” – L’accertata nullità di un contratto di finanziamento stipulato in danno della P.A., da parte di un funzionario infedele, in conseguenza della illiceità della causa per violazione di norme imperative, non preclude l’autonoma valutazione dell’atto dal punto di vista della sua eventuale contrarietà anche al buon costume che, ove sia accertata, stante il disposto dell’art. 2035 c.c., impone di negare la ripetizione della prestazione eseguita al finanziatore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 27-10-2017, n. 25631

 

Donazione indiretta – Acquisto di quota di immobile con danaro proveniente dall’attività di prostituzione della disponente – La donazione indiretta, consistente nell’intestazione in favore del beneficiario di una quota di immobile acquistata con danaro proprio della disponente, proveniente dall’attività di meretricio di quest’ultima, dalla quale il primo traeva guadagno, non è affetta da nullità per illiceità della causa, rimanendo la condotta di sfruttamento della prostituzione irrilevante rispetto all’atto di liberalità, espressione di piena autonomia negoziale ed oggetto di semplice accettazione da parte del donatario. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25-3-2013, n. 7480

 

Contratto nullo per illiceità della causa – In tema di truffa, la natura illecita del patto intercorso con la vittima non impedisce la condanna dell’imputato alla restituzione della somma di denaro versatagli dalla vittima, poiché unica eccezione alla ripetibilità dell’indebito è data dalla prestazione contraria al buon costume (art. 2035 cod. civ.), mentre va ricondotto allo schema dell’indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di contratto nullo per illiceità della causa, contraria all’ordine pubblico. (Fattispecie relativa al reato di truffa aggravata, consistente nell’ottenere una somma di denaro dietro la falsa promessa di un’assunzione presso le Poste Italiane S.p.A.). Cassazione Penale, Sezione 2, Sentenza 30-9-2010, n. 35352