Articolo 2036 codice civile
Indebito soggettivo
Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
Giurisprudenza:
Legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario – La legittimazione a domandare la restituzione di un indebito pagamento eseguito dal mandatario secondo le disposizioni del mandante spetta a quest’ultimo e non al mandatario, a meno che il mandato non abbia attribuito anche la suddetta facoltà e sempre che, in questo caso, la domanda giudiziale di restituzione sia formulata dal mandatario spendendo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-4-2020, n. 8101
Indebito soggettivo – Diritto tributario – Istanza di rimborso – Il versamento effettuato da chi non vi era tenuto, nell’erroneo ma scusabile convincimento di esservi personalmente obbligato, configura un indebito soggettivo “ex latere solventis”, con la conseguenza che il “solvens” ha azione di ripetizione che, nel diritto tributario, si traduce nella possibilità di presentare istanza di rimborso, trovando applicazione l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltreché in caso di errore materiale, in quello di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento e, dunque, in maniera indifferenziata in tutte le ipotesi di ripetibilità del versamento indebito, a prescindere dalla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 29-5-2019, n. 14608
Azione di regresso – Colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di merito aveva rigettato per carenza di interesse la domanda di un avvocato che, avendo pagato per intero l’imposta dovuta in solido dai propri assistiti per la registrazione di una sentenza, aveva agito in via di regresso nei confronti delle altre parti del giudizio). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 19 settembre 2017, n. 21686
Interposizione nelle prestazioni di lavoro – In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una obbligazione concorrente del datore di lavoro apparente per i contributi dovuti agli enti previdenziali, fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180, comma 1, c.c., ovvero dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che assuma rilievo la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, in caso di indebito soggettivo, anche il pagamento effettuato per errore è qualificabile, in forza del coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., come pagamento di debito altrui, con efficacia estintiva dell’obbligazione in presenza delle condizioni di cui all’art. 2036, comma 3, c.c. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 settembre 2015, n. 17516
Interposizione nelle prestazioni di lavoro – In ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi del comma 1 dell’art. 1180 c.c., nonché dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altrui debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento di indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli art. 1180 e 2036 c.c. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione (con le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 2036 c.c.), anche il pagamento effettuato per errore. – Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 15 novembre 2011, n. 23844
Interposizione nelle prestazioni di lavoro – In tema d’interposizione nel rapporto di lavoro, il pagamento dei contributi da parte dell’intermediario (datore di lavoro apparente) non ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo cui è tenuto esclusivamente il datore di lavoro effettivo. – Cassazione civile, Sezione Lavoro, Sentenza 23 settembre 2010 n. 20143
Adempimento di ricevuta bancaria da parte di una banca per conto di un cliente in difetto di mandato – L’estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo “ex latere accipientis”, al quale si applica la disciplina dell’indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'”accipiens” fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del “solvens”, che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell'”accipiens” né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell’obbligazione. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 settembre 2009, n. 19703
L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c. – L’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., determina l’estinzione dell’obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall’art. 1202 c.c., né quella legale di cui all’art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli art. 1203 n. 5 e 2036, comma 3, c.c., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore. – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 29 aprile 2009, n. 9946
Interposizione nelle prestazioni di lavoro – In tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, ai sensi dell’art. 1180, primo comma, cod. civ, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 cod. civ. porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione, anche il pagamento effettuato per errore. Ne consegue che, ove i contributi siano stati versati all’ente previdenziale dal datore di lavoro apparente, detto pagamento – come pure la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori – è irripetibile, non potendosi considerare scusabile l’errore sull’identità dell’effettivo debitore da parte di colui che è corresponsabile della violazione, sanzionata a titolo contravvenzionale, dell’art. 1 della legge n. 1369 del 1960. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 16-2-2009, n. 3707
Surrogazioni nei diritti del creditore – La surrogazione contemplata dal combinato disposto degli artt. 1203, n. 5, e 2036, terzo comma, cod. civ., postulando un indagine sull’elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del “solvens” di pagare un debito altrui, comporta l’emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo e diverso, rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 1203, n. 3, con conseguente inammissibilità dell’introduzione di tale nuovo tema per la prima volta nel giudizio di cassazione, ove in precedenza sia stata invocata soltanto l’applicazione di quest’ultima disposizione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 26-6-2008, n. 17497