Codice Civile
Articolo 2039 codice civile
Indebito ricevuto da un incapace
L’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.
Giurisprudenza:
Il contratto preliminare deve essere inteso come struttura negoziale autonoma destinata (quantomeno in ipotesi di c.d. “preliminare impuro” ovvero “a prestazioni anticipate”) a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, sicché il suo oggetto è rinvenibile non solo e non tanto nel “facere” consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto in un (sia pur futuro) “dare”, insito nella trasmissione del diritto (dominicale o di altro genere), che costituisce, alfine, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Ne consegue che, stipulato un contratto preliminare (avente ad oggetto, nel caso specifico, la cessione esclusiva dei futuri diritti di sfruttamento industriale di un’invenzione) con un soggetto incapace (legalmente presunto tale per effetto di sentenza di inabilitazione), l’unica azione a disposizione della parte promissaria acquirente, già esecutrice in modo parziale della propria prestazione, si individua in quella contrattuale prevista dall’art. 1443 cod. civ., senza che possa farsi luogo, in via cumulativa, all’esperimento di altra azione, di tipo extracontrattuale, riconducibile alla supposta malafede del predetto soggetto durante le trattative, e ciò alla stregua delle sopravvenute condizioni complessivamente cristallizzate mediante la stipula del preliminare che comportano la perdita di ogni autonomia e di ogni giuridica rilevanza di dette trattative, convergendo, sotto il profilo risarcitorio, nella nuova struttura contrattuale che, pertanto, viene a costituire la sola fonte di responsabilità, per l’appunto, risarcitoria. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale, invece, era stata riconosciuta la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale a carico del ricorrente per violazione del principio di buona fede nella fase precontrattuale, malgrado l’intervenuta stipula del contratto preliminare e la conseguente esclusiva rilevanza del nuovo vincolo giuridico venutosi a formare al quale si sarebbe dovuta ricollegare, in caso di annullamento dello stesso contratto, la sola responsabilità individuata nel citato art. 1443 cod. civ.). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-7-2006, n. 16937
La norma di cui all’art. 1190 cod. civ. – secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato e stato rivolto a vantaggio dell’incapace – non può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il pagamento e stato eseguito a persona diversa dall’incapace e dal suo rappresentante legale. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-2-1975, n. 423