Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 2042 cc – Carattere sussidiario dell’azione

Richiedi un preventivo

Articolo 2042 codice civile

Dell’arricchimento senza causa. Carattere sussidiario dell’azione

L’azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.


 

Giurisprudenza:

Appalti pubblici – In tema di fornitura e servizi prestati in favore degli enti locali senza l’osservanza del procedimento contabile previsto per l’assunzione di obbligazioni vincolanti per l’ente locale, ai sensi dell’art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell’art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l’azione diretta di indebito arricchimento verso l’ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l’azione ex art. 2041 c.c. nei confronti dello stesso ente “utendo iuribus” dell’ amministratore suo debitore, agendo in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei confronti dell’amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di quest’ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento in correlazione con il depauperamento dell’amministratore, senza che l’ente possa opporre il mancato riconoscimento della “utilitas”, salva la possibilità per l’ente medesimo di dimostrare che l’arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 2-3-2021, n. 5665

 

Ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie – Medici specializzandi – In tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell’azione di responsabilità contrattuale “ex lege” contro lo Stato per l’inadempimento dell’obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest’ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l’università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l’azione di indebito arricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione – lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell’azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 1-7-2020, n. 13283

 

Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento – Carattere sussidiario dell’azione – Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza, accertabile anche di ufficio, di un’azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall’arricchito. Ne consegue che è ammissibile l’azione di arricchimento quando l’azione, teoricamente spettante all’impoverito, sia prevista da clausole generali, come quella … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-01-2020, n. 843

 

Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento – Carattere sussidiario dell’azione – L’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica e questa si è prescritta. – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-11-2018, n. 30614

 

Appalti pubblici – In materia di appalti pubblici, l’art. 3, comma 1, della l. n. 741 del 1981, come modificato dall’art. 33 della l. n. 41 del 1986, nel prevedere la corresponsione di un’anticipazione del prezzo dei lavori, indipendentemente da una richiesta dell’impresa appaltatrice, ha inteso renderla obbligatoria, senza, tuttavia determinare l’abrogazione dell’art. 12, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923, introdotto dall’art. 2 del d.P.R. n. 627 del 1972 e richiamato dal citato art. 3 della l. n. 741 del 1981, nella parte in cui, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente, subordina l’erogazione di tale anticipazione all’avvenuto inizio dei lavori. Ne consegue che, in caso di ritardato inizio, l’amministrazione che abbia già erogato le somme all’impresa appaltatrice ha diritto di agire per l’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 1185, comma 2, c.c., che accorda al debitore il diritto di ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato. – Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 25-07-2018, n. 19755

 

Appalti pubblici – Il funzionario che abbia attivato un impegno di spesa per l’ente locale senza l’osservanza dei relativi controlli contabili (ossia al di fuori dello schema procedimentale previsto dalle norme cd. di evidenza pubblica), risponde – ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989, conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989 – degli effetti di tale attività di spesa verso il terzo contraente il quale è, pertanto, tenuto ad agire direttamente e personalmente nei suoi confronti e non già in danno dell’ente, essendo preclusa anche l’azione di ingiustificato arricchimento per carenza del necessario requisito della sussidiarietà, che non ricorre quando sia esperibile altra azione non solo contro l’arricchito, ma anche verso persona diversa; né può ipotizzarsi una responsabilità dell’ente ex art. 28 Cost., presupponendo tale norma che l’attività del funzionario sia riferibile … continua a leggereCassazione Civile, Sezione, 1, Ordinanza 11-06-2018, n. 15145

 

Proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento in via subordinata – L’azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest’ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all’accoglimento. – Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-05-2018, n. 11682

 

Presupposto per proporre l’azione di ingiustificato arricchimento – Carattere sussidiario dell’azione – Il carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un’altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone diverse dall’arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d’ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non esperibile l’azione di indebito arricchimento nei confronti di un Comune da parte dell’assuntore del servizio di custodia di auto rimosse e non ritirate, attesa la possibilità per quest’ultimo di procedere al recupero dei crediti nei confronti dei proprietari delle medesime auto). – Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 09-05-2018, n. 11038

 

Requisito della sussidiarietà – Rilevabilità d’ufficio in appello – Qualora la sentenza di primo grado abbia accolto l’azione di arricchimento senza causa, senza il previo riscontro positivo del requisito della sussidiarietà dell’azione medesima di cui all’art. 2042 c.c., la questione afferente la sussistenza di detto requisito è rilevabile d’ufficio ed esaminabile dal giudice d’appello anche in difetto di uno specifico motivo di gravame, atteso che al riguardo non può dirsi formato il giudicato interno. Cassazione Civile, sezione 1, Ordinanza 26-01-2018, n. 2046

 

Eccezione riconvenzionale – L’arricchimento senza causa, alle condizioni previste dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ., può essere fatto valere sia in via d’azione che di eccezione riconvenzionale, proposta al solo scopo di paralizzare la domanda dell’attore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell’accogliere la domanda di ammissione al passivo di un comune per un credito restitutorio, aveva escluso il diritto del curatore del fallimento di dedurre in via d’eccezione l’ingiustificato arricchimento dell’ente). – Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 05-12-2017, n. 29114

 

Rimborso delle spese sostenute dal condomino per la gestione delle parti comuni – Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza all’uopo richiesto dall’art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-08-2017, n. 20528

 

Locupletazione di un soggetto in danno dell’altro quale conseguenza di un contratto – L’azione di arricchimento può essere proposta in via subordinata rispetto all’azione contrattuale proposta in via principale soltanto qualora l’azione tipica dia esito negativo per carenza “ab origine” dell’azione stessa derivante da un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui il contratto dedotto in giudizio, validamente stipulato tra le parti, si sia rivelato improduttivo di effetti nel senso divisato dall’attore, con il conseguente rigetto nel merito della domanda di adempimento proposta sulla base del contratto medesimo. Ed invero, qualora la locupletazione di un soggetto in danno dell’altro non sia avvenuta senza una giusta causa, ma sia, invece, conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa, giacchè in tale ipotesi l’arricchimento di una delle parti è insita nella natura stessa nel contratto o consegue … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 7 febbraio 2017, n. 3188

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *