Codice Civile
Art. 2043 codice civile
Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
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Giurisprudenza:
Danni da lancio di oggetto all’interno dello stadio – Responsabilità della società proprietaria dello stadio ex art. 2043 cod. civ. ovvero ex art. 2051 cod. civ. – Esclusione – Nella ipotesi di danni cagionati ad uno spettatore dal lancio dagli spalti di un moschettone da trekking durante una partita di calcio, la società proprietaria dell’impianto non risponde ai sensi dell’art.2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite, e della non intrinseca pericolosità dell’oggetto lanciato, come tale facilmente occultabile e introducibile sui luoghi, né ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per la riconducibilità del danno non alla natura del bene custodito o all’uso che ne è stato fatto dal custode ma alla condotta illecita di un terzo, rispetto al …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901
Responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori – Furto in appartamento agevolato da ponteggi. Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per …continua a leggere ► Cass. Sent. 26900 del 19-12-2014
Responsabilità civile della P.A. – Illegittimo annullamento di una licenza edilizia precedentemente rilasciata – Nel caso in cui una P.A. (nella specie, un Comune) sia chiamata a rispondere ex art. 2043 cod. civ. per illegittimo esercizio della funzione pubblica (nella specie, per illegittimo annullamento di una licenza edilizia precedentemente rilasciata), il giudice è chiamato ad accertare d’ufficio, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito e, dunque, anche se la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buon andamento sia stata determinata da un errore scusabile nell’applicazione della legge (in ipotesi, l’art.17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Tale errore non è, pertanto, annoverabile tra le cause di giustificazione, incidenti sulla mera antigiuridicità del fatto, sicché la relativa allegazione, in …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 15 dicembre 2014, n. 26277
Responsabilità medica – Danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV – Il Ministero della salute è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati sicché risponde, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dei danni conseguenti ad epatite ed a infezione da HIV, contratte da soggetti emotrasfusi, per …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 dicembre 2014, n. 26152
Vendita – Inadempimento del venditore – Danno contrattuale e danno extracontrattuale – Concorso – L’inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale. (Nella specie, l’acquirente lamentava essergli stato venduto un cane senza “pedigree”; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 febbraio 2014, n. 3021
Accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano. Gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano sono la condotta, l’elemento psicologico, il danno ingiusto e il nesso causale. Ne consegue che, ove il giudice ritenga insussistente uno uno qualsiasi di tali elementi, la domanda di risarcimento del danno va rigettata senza …continua a leggere ► Cass. Sent. 4 febbraio 2014, n. 2422
Liquidazione del danno patrimoniale futuro – Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2014, n. 759
Condotta omissiva – Nesso causale – In tema di responsabilità civile, poiché l’omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell’obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l’individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all’apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l’omissione del comportamento sul piano causale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 maggio 2013, n. 12401
Danno non patrimoniale – Danno morale per uccisione di un familiare – Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all’interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi. Ne consegue che la liquidazione del danno da uccisione di un prossimo congiunto è correttamente compiuta dal giudice di merito quando risulti che questi abbia tenuto conto delle circostanze rilevanti del caso concreto, a prescindere dai nomi che abbia usato per indicare i pregiudizi risarciti. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4043
Fatto lesivo e danno conseguenza – In tema di responsabilità civile, perché sorga un’obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt.2043 e segg. cod. civ., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 febbraio 2013, n. 4043
Comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito – Il risarcimento del danno da fatto illecito può derivare solo da comportamenti ritenuti illeciti e sanzionabili nel momento in cui si pone in essere la condotta, in quanto nessuno può essere assoggettato a sanzione in relazione a comportamenti che la legge non considerava illeciti al tempo in cui il soggetto ha agito. (Principio enunciato con riferimento a condotte poste in essere prima della data di deposito di sentenze della Corte di giustizia CE, che prevedevano un aggravamento della responsabilità rispetto alla disciplina in vigore alla data in cui erano stati posti in essere i comportamenti allegati a fondamento della domanda risarcitoria). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 febbraio 2013, n. 2637
Nesso di causalità – Prova testimoniale – L’affermazione dell’esistenza di un nesso causale tra due fenomeni costituisce sempre il frutto di un’attività di giudizio e valutazione, e non già di semplice percezione di un fatto concreto. Ne consegue che la prova testimoniale non può mai avere ad oggetto l’affermazione o la negazione dell’esistenza del nesso di causalità tra una condotta ed un fatto illecito, ma può solo limitarsi a descrivere i fatti obiettivi, restando poi riservato al giudice stabilire se quei fatti possano essere stati la causa del danno. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 luglio 2012, n. 13693
Rapporto di causalità Responsabilità civile – Concausa – In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell’evento, e ne costituisca un antecedente causale, l’agente deve rispondere per l’intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all’agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell’agente stesso per l’intero danno differenziale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 giugno 2012, n. 9528
Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale – Modifica delle tabelle nel corso del giudizio – Se le “tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d’appello) ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7272
Danno patrimoniale futuro dei prossimi congiunti – Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 maggio 2012, n. 7272
Danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto – Prestazioni erogate in vita dal congiunto, in assenza di obbligo giuridico, a figli o nipoti – Risarcibilità – In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un’utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l’erogazione di provvidenze all’interno della famiglia allargata), in …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16 marzo 2012, n. 4253
Risarcimento del danno patrimoniale spettante ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito – Mutuo contratto solidalmente da madre e figlia – In tema di risarcimento del danno patrimoniale spettante ai prossimi congiunti di un soggetto, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo, non esiste alcun nesso di causalità tra la morte della madre e l’obbligo gravante sulla figlia per i residui esborsi mensili del mutuo stipulato da entrambe nella qualità di mutuatarie, essendo quest’ultima condebitrice solidale già …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16 marzo 2012, n. 4253
Uccisione del congiunto – Danno non patrimoniale presunto consistente nella perdita del rapporto parentale – Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16 marzo 2012, n. 4253
Condotta commissiva – In tema di risarcimento del danno, affinché una condotta commissiva o omissiva possa essere fonte di responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., è necessario che sia configurabile in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso, che può nascere, oltre che da una norma di legge o da una previsione contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, senza che sia astrattamente configurabile per il solo fatto che il preteso responsabile abbia posto in essere un’attività lecita, dalla quale siano derivati al terzo pregiudizi che questi, con l’uso dell’ordinaria diligenza nella cura del proprio bene danneggiato, avrebbe potuto evitare. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto il convenuto responsabile delle infiltrazioni di acqua piovana causate dalla rimozione di una tettoia di copertura, posta all’interno di un’area di sua proprietà esistente nello spazio fra i fabbricati abitativi delle due parti, non potendosi considerare in sé atto lesivo l’esecuzione di detta opera astrattamente legittima, né rimproverare il proprietario dell’area prima coperta, in mancanza di eventuali specifici obblighi, per la mancata adeguata impermeabilizzazione del relativo pavimento). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 marzo 2012, n. 3876
Responsabilità per omissione – In tema di responsabilità per omissione, il giudice, nel valutare la c.d. causalità omissiva, deve verificare che l’evento non si sarebbe verificato se l’agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi, ed il relativo accertamento deve essere condotto attraverso l’enunciato “controfattuale”, ponendo al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato. (Nella specie, relativa al danno riportato dal dipendente di un’impresa scivolato sui gradini di una scala priva di corrimano, la cui istallazione è obbligatoria ex art. 16 del d.P.R. n. 547 del 1955, la Corte, cassando la sentenza di secondo grado, ha ritenuto che l’onere della prova fosse stato assolto dal danneggiato con la dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 febbraio 2012, n. 2085
Azione risarcitoria per violazione del divieto di abuso di posizione dominante – Competenza della corte d’appello – Presupposti e condizioni – La competenza della corte d’appello a giudicare sulle azioni risarcitorie, prevista dall’art. 33, secondo comma, della l. 10 ottobre 1990, n. 287, sussiste qualora l’azione sia proposta per violazione del divieto di abuso di posizione dominante, non occorrendo che, a tal fine, sia pure individuabile uno specifico atto, del quale debba predicarsi la nullità e del quale chi agisce per il risarcimento debba essere destinatario attuale o potenziale, essendo sufficiente che l’attore deduca e dimostri, ai fini dell’accoglimento nel merito della domanda, di essere un operatore del mercato in cui si è consumato l’abuso di posizione dominante e di …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30-12-2011, n. 30175
Responsabilità civile della P.A. – Diritto soggettivo del professionista all’iscrizione all’albo – In tema di responsabilità civile della P.A., l’accertamento con efficacia di giudicato, compiuto dal giudice ordinario, circa la sussistenza, negata in sede amministrativa, del diritto soggettivo del professionista all’iscrizione all’albo, pur se correlato all’accertamento – incidentale e prodromico alla disapplicazione del provvedimento sfavorevole – dell’illegittimità del diniego, non può comportare in via automatica l’accoglimento della successiva domanda di risarcimento del danno conseguente al diniego d’iscrizione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.. In tale successivo giudizio, infatti, occorre procedere all’autonoma verifica della ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria azionata e, segnatamente, all’accertamento, in concreto ed “ex ante”, della colpa della P.A. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva negato il diritto al risarcimento del danno in capo al professionista psicologo, cui l’autorità amministrativa aveva rifiutato l’iscrizione all’albo, avendo i giudici di merito escluso, con motivazione non illogica e plausibile, l’illiceità del diniego amministrativo di iscrizione). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 10-11-2011, n. 23496
Risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto – Diritto al risarcimento in capo ai membri della famiglia naturale – Il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli della famiglia naturale, come il convivente more uxorio e il figlio naturale non riconosciuto, a condizione che gli interessati dimostrino la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra essi e la vittima assimilabile al rapporto coniugale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 giugno 2011, n. 12278
Comportamento doloso o colposo della p.a. – Atto impositivo illegittimamente emesso – Risarcimento del danno – L’attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del “neminem laedere”, di cui all’art. 2043 cod. civ.; è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 cod. civ., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale. Ne consegue che è correttamente motivata la sentenza di merito la quale condanni l’amministrazione finanziaria al risarcimento del danno per avere, nonostante le diffide, tardivamente annullato, in sede di autotutela, e solo a seguito di ulteriori sollecitazioni del commercialista del contribuente, un atto impositivo illegittimamente emesso, così causando al …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 3 marzo 2011, n. 5120
Responsabilità della PA – Giurisdizione civile – Risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima – In tema di azione avanti all’A.G.A. tendente ad ottenere, nei confronti della P.A., il risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima, il principio della non necessità della pregiudiziale impugnativa del provvedimento amministrativo, già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riferimento al sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, è confermato dall’art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo) secondo cui: a) l’azione di condanna della P.A. può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma (comma 1); b) può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (comma 2); c) la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo (comma 3). – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 16 dicembre 2010, n. 25395
Nesso causale – In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”. Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest’ultimo tenuto a espletare l’attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l’omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 8 luglio 2010, n. 16123
Violazione di una norma – Causa o concausa di un evento – In tema di responsabilità civile, affinché la violazione di una norma possa costituire causa o concausa di un evento, é necessario che essa sia preordinata ad impedirlo; in caso contrario la condotta trasgressiva del contravventore assume autonoma rilevanza giuridica, non però costitutiva di un rapporto di causalità con l’evento, in relazione al quale diviene un mero antecedente storico occasionale. (Nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad un soggetto che, alla guida della sua auto, era stato trafitto da una sbarra di ferro posta in corrispondenza dell’accesso all’argine di un fiume, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della P.A. che aveva la custodia, cura e manutenzione dell’argine e degli impianti e dispositivi ad essi inerenti, essendo stato accertato sia che il divieto di transito era stato apposto per impedire di accedere alle sommità arginali del fiume utilizzandole come strada e non per impedire di avvicinarsi alla sbarra, posta dopo il cartello e priva di un sistema di fissaggio che, se adottato, sarebbe stato idoneo ad impedire l’evento, sia che la mobilità di tale sbarra era stata la causa esclusiva dello sfondamento del parabrezza dell’auto, sicché la trasgressione del conducente al divieto di transito era degradata a mera occasione dell’evento). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 giugno 2010, n. 13830
Danni alla persona di modesta entità c.d. micropermanente – In tema di risarcimento del danno, i postumi d’invalidità personale di piccola entità (c.d. micropermanente) – in quanto non superiori al 10 per cento – non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma riguardando la menomazione del bene salute possono essere valutati soltanto sotto l’aspetto del danno biologico, salva la prova contraria, fondata su specifiche circostanze, che essi abbiano prodotto conseguenze anche sulla capacità lavorativa specifica e, quindi, anche un danno patrimoniale, il quale, però, non può essere allegato con argomentazioni apodittiche ed astratte e, come tali, inammissibili. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 1 giugno 2010, n. 13431
Risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante – Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali; trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 aprile 2010, n. 10074
Nesso di causalità fra attività lavorativa e malattia – In tema di accertamento probatorio, qualora l’accertamento abbia natura medico-legale e sia diretto a verificare la dipendenza causale di una determinata malattia rispetto ad un’attività lavorativa, trova applicazione il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un’adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva; ove, invece, l’accertamento, basato su elementi indiziari, riguardi i fatti materiali, la valutazione probabilistica è ammissibile ma si inserisce nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito circa l’idoneità probatoria di un determinato quadro indiziario. (Nella specie, relativa ad una controversia per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva per esposizione alle fibre di amianto, nella quale il CTU aveva escluso che una probabilità inferiore al 95 per cento fosse idonea a consentire di affermare, con ragionevole certezza scientifica, il superamento per un periodo ultradecennale del grado di esposizione all’amianto fissato dalla legge, il giudice di merito aveva interpretato tale conclusione, di per sé contestata solo in via astratta dai ricorrenti, nel senso che le mansioni svolte dai lavoratori avevano comportato una esposizione minore rispetto ai colleghi di lavoro; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che la sentenza fosse connotata da illogicità). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 marzo 2010, n. 7352
Responsabilità PA – Lesione dell’interesse pretensivo – Ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per la lesione dell’interesse pretensivo al conseguimento di un’autorizzazione amministrativa, deve valutarsi – mediante un giudizio prognostico – la fondatezza o meno dell’istanza della parte sulla base della normativa applicabile, così da riconoscere il risarcimento solo se la richiesta di autorizzazione, secondo un criterio di normalità, che dà fondamento ad un oggettivo affidamento, sarebbe stata accolta; conseguentemente, la responsabilità della P.A. non può derivare automaticamente dall’annullamento dell’atto di diniego da parte del giudice amministrativo, dovendo invece essere accertata la colpa dell’Amministrazione come apparato, la quale sussiste quando l’atto assunto come lesivo viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che il giudice ordinario valuta come limiti esterni alla discrezionalità. (Nella specie, relativa al diniego di autorizzazione alla installazione di un cartellone pubblicitario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato il risarcimento anche in considerazione di un parere negativo della Soprintendenza e della circostanza che il contratto per lo sfruttamento pubblicitario del cartellone, della cui mancata esecuzione la società richiedeva il ristoro, era stato stipulato nonostante la conoscenza del predetto parere, e prevedeva la risoluzione “ipso iure”, per l’ipotesi di diniego dell’autorizzazione). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 23 febbraio 2010, n. 4326
Responsabilità della PA – civile – Mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo – La P.A. può essere riconosciuta responsabile, ai sensi dell’art.2043 cod. civ., per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo (nella specie, un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate) nell’esercizio del potere di autotutela, ove un siffatto comportamento abbia cagionato un danno al privato (nella specie, consistente nelle spese, non solo legali, sostenute per proporre il ricorso avverso il provvedimento illegittimo), giacché tale danno deriva dallo stesso atto illegittimo, mentre l’esercizio del potere di autotutela da parte della P.A. si configura soltanto come il mezzo che avrebbe potuto eliminarne tempestivamente gli effetti. Infatti, la sussistenza del requisito dell’ingiustizia del danno non può essere esclusa in ragione di una pretesa indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, giacché si tratta unicamente dell’accertamento, rimesso al giudice del merito, degli effetti pregiudizievoli causati dall’atto illegittimo, per non esser la P.A. tempestivamente intervenuta ad evitarli tramite i mezzi che la legge ad essa attribuisce. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 gennaio 2010, n. 698
Utilizzazione per pubblico transito di area di proprietà privata da parte della collettività – Obbligo relativo di sorveglianza in capo al comune – Il Comune, che consente alla collettività l’utilizzazione, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del “neminem laedere”, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di una Amministrazione comunale per i danni cagionati ai proprietari di un fondo dal cedimento del relativo muro di confine a seguito del deflusso di acqua riversatosi sullo stesso tramite la strada, privata ma di …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 4 gennaio 2010, n. 7
Concorso fra cause naturali e causa umana imputabile – In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, nel caso in cui concause naturali non imputabili al danneggiante concorrano con il comportamento di quest’ultimo nella determinazione dell’evento dannoso, deve ritenersi che l’autore della condotta illecita sia responsabile per intero di tutte le conseguenze da essa scaturenti secondo un rapporto di consequenzialità ordinaria, poiché, in tale ipotesi, non si può operare una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa (difettando il presupposto di una pluralità di comportamenti umani colpevoli); tuttavia, qualora, configurandosi il suddetto concorso causale (in tutte le sue componenti, umane e naturali) con l’insorgenza dell’evento dannoso, si accerti che il danneggiato già presentava condizioni e/o postumi patologici di …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 gennaio 2010, n. 4
Vendite a catena – Azioni esperibili dall’acquirente – Azione contrattuale ed extracontrattuale – Nelle cosiddette vendite “a catena” spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori (restando salva l’azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica. Ne consegue che incorre nella violazione di un principio informatore in tema di responsabilità civile il giudice di pace che – nel giudizio di equità promosso per il risarcimento del danno da pubblicità ingannevole relativo ad una marca di sigarette – riconosca il produttore responsabile sia a titolo extracontrattuale che a titolo contrattuale. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 17 dicembre 2009, n. 26514
Responsabilità civile dell’avvocato – Tardivo deposito del ricorso per cassazione – L’avvocato, il quale ometta di depositare il ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., è responsabile nei confronti del cliente del danno da questi patito in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole, a nulla rilevando che la tardività del deposito sia ascrivibile a sua colpa esclusiva o se sussista, eventualmente, anche la responsabilità di coloro (collaboratori o terzi) di cui il professionista si sia avvalso per l’espletamento dell’incarico ricevuto. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 luglio 2009, n. 15895
Nesso causale – In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente. (Nella specie, in virtù dell’enunciato principio, la Corte ha ritenuto insindacabile il rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda di risarcimento dei danni di cui all’art. 2043 cod. civ., proposta nei confronti del vettore per la perdita di un piego che recava la dizione “stampati”, sul rilievo che non era ragionevolmente opinabile che il vettore potesse, anche usando una straordinaria diligenza, supporre che nella busta non erano contenuti “stampati”, ma “atti giudiziari” di estrema importanza, il cui mancato recapito aveva determinato la decadenza dell’impugnazione di una sentenza). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 luglio 2009, n. 15895
Criteri di accertamento del grado di invalidità – Tabelle medico legali di cui al d.m. 3 luglio 2003 – Sinistri anteriori alla loro entrata in vigore – Nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con d.m. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l’11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all’art. 2056 cod. civ., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l’applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 maggio 2009, n. 11048
Comportamento omissivo – In tema di responsabilità civile, poichè l’omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l’esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell’evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell’obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l’evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell’esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell’esistenza del pericolo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non correttamente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui quest’ultima, nel rigettare la richiesta risarcitoria avanzata dall’Aereolinee Itavia s.p.a. contro i Ministeri della Difesa, dell’Interno e delle Infrastrutture, pur ammettendo l’esistenza di precise norme giuridiche che imponevano al Ministero della Difesa di assicurare l’obbligo della sicurezza dei cieli e di impedire l’accesso ad aerei non autorizzati, ha ritenuto necessario, ai fini della condanna, che sussistesse in capo a detti organi la conoscenza del fatto che nei cieli circolassero aerei pericolosi, posto che la presumibile presenza di detti aerei era proprio ciò che l’adempimento dell’obbligo di sorveglianza, omesso nella specie, mirava ad evitare). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 maggio 2009, n. 10285
Comportamento omissivo dell’autorità di vigilanza (Consob) – In tema di responsabilità civile aquiliana, accertata (nella specie, all’esito di una precedente sentenza della S.C.) la negligenza della Consob per avere permesso la diffusione di un prospetto informativo gravemente mendace nella comunicazione predisposta dal promotore finanziario dell’operazione di pubblica sottoscrizione di titoli atipici, il giudice del merito (nella specie, in sede di rinvio), nel quadro dei principi di equivalenza causale e di causalità adeguata di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., può ritenere che il comportamento omissivo dell’autorità di vigilanza costituisca causa della perdita subita dai risparmiatori, danneggiati dall’aver fatto affidamento sulla veridicità dei dati riportati nel prospetto, e che, per converso, la condotta doverosa della medesima autorità preposta al settore del mercato mobiliare, se fosse stata …continua a leggere ► Cass. sent. 4587 del 25-2-2009
Interesse e legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo che abbia già dispiegato i propri effetti – L’interesse e la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo non vengono meno qualora esso abbia già dispiegato i propri effetti, tenuto conto sia del vincolo conformativo prodotto dalla pronuncia di annullamento (con effetti “ex tunc”) in ordine ai successivi provvedimenti e comportamenti dell’Amministrazione, sia dell’interesse della parte a chiedere successivamente con maggior forza la tutela risarcitoria, sebbene sia venuto meno l’istituto della cosiddetta pregiudizialità amministrativa. (Fattispecie in tema di impugnazione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di un provvedimento regionale che, per fronteggiare una …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 25-2-2009, n. 4460
Mobbing – Per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. — Sez. L, sent. 3785 del 17-2-2009
Organizzazione di una gara sportiva – Attività pericolosa – Danni subiti dagli atleti e dei quali è prevedibile la verificazione – L’organizzazione di una gara sportiva non può essere considerata “attività pericolosa”, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., con riferimento ai danni subiti dagli atleti e dei quali è prevedibile la verificazione, in quanto provocati dagli inevitabili errori del gesto sportivo degli atleti impegnati nella gara. La medesima attività, invece, deve essere considerata “pericolosa” se in conseguenza di essa gli atleti sono stati esposti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere determinate dai predetti errori . (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda proposta da un atleta che, durante una gara di bob, aveva perso il casco a causa di una scheggia di legno distaccatasi da uno dei tavoloni di sostegno della pista contro cui aveva cozzato con la testa rivestita dal casco, riportando gravi danni alla persona. La S.C., in applicazione del principio che precede, ha cassato la decisione, per non avere il giudice di merito adeguatamente accertato se le modalità di predisposizione delle paratie di sostegno avessero o meno aumentato la pericolosità del campo di gara). — Cass. III, sent. 3528 del 13-2-2009
Compensatio lucri cum damno – In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto. Ne consegue che, in caso di morte di una persona cagionata dall’altrui illecito, non rileva che il coniuge diventi titolare di pensione di reversibilità, fondandosi tale attribuzione su un titolo diverso dall’atto illecito, né rileva che, in conseguenza del cumulo della pensione di reversibilità e del risarcimento, la vittima si venga a trovare in una situazione patrimoniale più favorevole di quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito. — Cass. III, sent. 3357 del 11-2-2009
Diffamazione a mezzo stampa – Il contenuto diffamatorio di un articolo giornalistico nel quale si riferisca, conformemente al vero, che una persona è stata rinviata a giudizio, non può essere affermato per il solo fatto che il reato effettivamente contestato sia diverso e meno grave di quello indicato nell’articolo (nella specie, ricettazione in luogo di usura), in tutti i casi in cui la pubblicazione sia destinata ad un pubblico medio, il quale non sia in grado di percepire la minore gravità del reato contestato rispetto a quello riportato dalla stampa. — Cass. III, sent. 3340 del 11-2-2009,
Condominio negli edifici – Apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo condomino – In tema di condominio negli edifici, l’apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo condomino è consentita, quale uso più intenso del bene comune, con eccezione del caso in cui tale varco metta in comunicazione l’appartamento del condomino con altra unità immobiliare attigua, pur di proprietà del medesimo, ricompresa in un diverso edificio condominiale, poiché in questo caso il collegamento tra unità abitative determina la creazione di una servitù a carico di fondazioni e struttura del fabbricato; in quest’ultima ipotesi, peraltro, affinché il comportamento illecito del condomino determini un danno risarcibile, occorre la prova di un concreto pregiudizio economico, la cui verificazione, in assenza di un’effettiva dimostrazione, può ritenersi solo possibile o probabile. — Cass. II, sent. 3035 del 6-2-2009
Gestione di un ippodromo – Attività pericolosa – Presupposti – La gestione di un ippodromo non costituisce necessariamente un’attività pericolosa, ma può diventarlo solo in determinati casi, come nell’ipotesi in cui sia funzionale all’esercizio di scuole di equitazione od all’organizzazione di gare ippiche. Ne consegue che il gestore di un ippodromo non può essere ritenuto responsabile “ipso facto” per i danni conseguenti ai rischi insiti nell’attività del cavalcare, e che per tale genere di rischi la sua responsabilità va esclusa in tutti i casi in cui risulti che abbia adottato i mezzi idonei per far sì che la suddetta attività si svolga senza rischio. (Nella specie era accaduto che un cavallo il quale percorreva l’ippodromo al galoppo, incrociando un altro animale che percorreva l’adiacente pista riservata al trotto, aveva avuto una brusca ed imprevista reazione, che lo aveva portato a cozzare violentemente contro lo steccato che separava le due piste, perdendo la vita. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore dell’impianto per la morte dell’animale). — Cass. III, sent. 2482 del 30-1-2009
Responsabilità medica – Consenso del paziente – Rifiuto del trattamento medico contro l’infezione da HIV – Colui il quale venga sottoposto ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV ha il diritto – riconosciutogli sia dal generale principio di cui all’art. 32 della Costituzione, sia dall’art. 5, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135 – sia di esserne informato, sia di rifiutare il trattamento. Tale diritto può venir meno solo nel caso in cui vi sia necessità di intervenire ed il paziente non sia in grado di esprimere il proprio consenso, ovvero nel caso di preminenti esigenze di interesse pubblico, quali la necessità di prevenire un contagio. Ne consegue che l’esecuzione delle suddette analisi senza il consenso del paziente, sebbene questi fosse pienamente in grado di esprimerlo, costituisce un fatto illecito ed obbliga il …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-1-2009, n. 2468
Diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica – Responsabilità della struttura sanitaria – La struttura sanitaria è tenuta a risarcire il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la cartella clinica, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest’ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell’ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-1-2009, n. 2468
Diffamazione a mezzo stampa – In tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell’articolo stesso. A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un’affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell’articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l’analisi del contenuto dell’articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell’articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale era stata attribuita natura offensiva ad un articolo dal titolo “Professore abusivo sloggiato dagli agenti”, nel quale si dava conto di un provvedimento giudiziale d’urgenza adottato per reintegrare alcuni docenti nelle loro stanze, delle quali si era impossessato abusivamente un loro collega, al quale si era riferito l’articolo). — Cass. III, sent. 1976 del 27-1-2009
Nel sistema vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, la controversia instaurata dal professionista nei confronti del proprio Consiglio dell’ordine per il risarcimento del danno, sia sotto il profilo del danno all’immagine professionale sia sotto quello del danno patrimoniale, che egli assuma essergli derivato dal parere rilasciato dal Consiglio medesimo sulla liquidazione degli onorari, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di danno cagionato dall’illegittimo esercizio di una funzione pubblica, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, quale semplice operazione contabile, ma implica anche il potere di valutare la congruità del “quantum”esprimendo un motivato giudizio critico. — Sez. Un., sent. 1874 del 27-1-2009
La domanda proposta nei confronti di una U.S.L., prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, con la quale un professionista medico abbia chiesto il risarcimento dei danni per il mancato tempestivo inoltro all’Amministrazione competente di una richiesta di convenzionamento esterno, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto; in questo caso, infatti, il giudice adito può procedere direttamente ad accertare l’illegittimità del provvedimento amministrativo, nell’ambito della qualificabilità del fatto controverso come illecito a norma dell’art. 2043 cod. civ.. — Sez. Un., sent. 1852 del 26-1-2009
L’irragionevole durata del processo relativo all’esercizio del diritto di riscatto agrario non comporta l’equa riparazione del danno per la tardiva acquisizione delle proprietà, non essendo quest’ultimo addebitabile, con nesso di causalità diretta ed immediata, allo Stato apparato, in quanto al retraente, per tutta la durata del processo, non competono, a carico del retrattato, né i frutti, né le utilità del fondo a compensazione del suo mancato godimento, sorgendo il relativo diritto soltanto con la definitiva statuizione sulla domanda. Tuttavia, il retraente può trovare tutela in base all’art. 96 cod. proc. civ., quando i danni correlati alla perdita di opportunità di utilizzazione del fondo, “medio tempore” patiti, siano stati causati da resistenza in lite viziata da malafede o colpa grave del retrattato, il quale abbia inutilmente e consapevolmente ritardato la definizione del giudizio con una negatoria dell’altrui pretesa priva di fondamento alcuno. — Cass. I, ord. 1793 del 23-1-2009
Nell’espropriazione presso terzi di somme di danaro, l’oggetto del pignoramento è costituito dall’intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l’esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato (ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ., nel testo “ratione temporis” vigente), costituendo essa solo il limite della pretesa fatta valere “in executivis”; ne consegue che, in caso di pignoramento di somma depositata su conto corrente bancario, la banca presso cui è avvenuto il pignoramento, in quanto obbligata a vincolare l’intero suo debito nei confronti del debitore, legittimamente può rifiutare di pagare, al medesimo creditore pignorante e finché dura la predetta espropriazione, un assegno nel frattempo emesso dal debitore sul conto corrente a lui intestato. — Cass. III, sent. 1688 del 23-1-2009
Il debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie ha natura di debito di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe percepito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, con la conseguenza che in tali casi il giudice è tenuto d’ufficio a tenere conto della svalutazione monetaria intercorsa prima della liquidazione, senza che il creditore abbia l’onere di allegare e dimostrare il maggior danno di cui all’art. 1224, comma secondo, cod. civ.. (In applicazione di tale principio, la S.C., in accoglimento del ricorso, ha qualificato come credito di valore quello vantato da una banca nei confronti di un notaio che, per colpa professionale, aveva indotto l’istituto di credito ad erogare un finanziamento garantito da ipoteca iscritta su un cespite incapiente rispetto all’importo garantito, così determinando la perdita del credito della banca in conseguenza del fallimento del debitore). — Cass. III, sent. 1335 del 20-1-2009
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all’autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale. — Cass. III, sent. 975 del 16-1-2009
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – e non del giudice amministrativo, ai sensi del comma 12 dell’art. 7 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (successivamente comma 13 dell’art. 26 del Codice del consumo, di cui al d.lsg. n. 206 del 2005, poi comma 14 dell’art. 27 del Codice stesso, come introdotto dal d.lgs. n. 146 del 2007, attuativo della direttiva 2005/29/CE) – la controversia promossa da un consumatore per conseguire, “ex” art. 2043 cod. civ., il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (sotto forma di danno alla salute o danno “esistenziale” dovuto al peggioramento della qualità della vita conseguente allo “stress” ed al turbamento per il rischio del verificarsi di gravi malattie), facendo valere come elemento costitutivo dell’illecito la pubblicità ingannevole del prodotto (nella specie, sigarette del tipo “LIGHT”), recante sulla confezione un’espressione diretta a prospettarlo come meno nocivo. — Sez. Un., sent. 794 del 15-1-2009
Il consumatore che lamenti di aver subito un danno per effetto di una pubblicità ingannevole ed agisca, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per il relativo risarcimento, non assolve al suo onere probatorio dimostrando la sola ingannevolezza del messaggio, ma è tenuto a provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità tra pubblicità e danno, nonchè (almeno) la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, concretandosi essa nella prevedibilità che dalla diffusione di un determinato messaggio sarebbero derivate le menzionate conseguenze dannose. — Sez. Un., sent. 794 del 15-1-2009
L’apposizione, sulla confezione di un prodotto, di un messaggio pubblicitario considerato ingannevole (nella specie il segno descrittivo “LIGHT” sul pacchetto di sigarette) può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto, obbligando colui che l’ha commesso al risarcimento del danno, indipendentemente dall’esistenza di una specifica disposizione o di un provvedimento, che vieti l’espressione impiegata. — Sez. Un., sent. 794 del 15-1-2009
Il diritto di informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, sussiste in capo ad un’associazione di consumatori ogni qual volta risulti evidente l’utilità sociale della conoscenza dei fatti e delle opinioni, trasmessi con comunicati, perché diretti a contribuire alla formazione della pubblica opinione in materia di interesse generale, correlata alle finalità istituzionali di tale associazione; i “comunicati stampa” di quest’ultima rientrano, pertanto, nella nozione di “stampato” disciplinato dagli artt. 1 e 2 della legge n. 47 del 1948, trattandosi di attività di soggetto che svolge anche funzione di agenzia, in senso lato, di informazione, sia pure nel più ristretto ambito delle materie connesse alle finalità istituzionali sue proprie, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono destinate alla pubblicazione, così come richiesto dal citato art. 1, e l’eventuale diffamazione consumata attraverso tali comunicati integra l’illecito di diffamazione a mezzo stampa. — Cass. III, sent. 482 del 13-1-2009
In tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l’evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio. Ne consegue che il giudice di merito deve valutare le parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati, in modo che ricostruire il dato materiale dell’illecito vuol dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.(Nell’enunciare il riportato principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato nel suo complesso il comunicato stampa di un’associazione di consumatori nel contesto di una denunzia della pratica dell'”over booking” da parte di una compagnia aerea, ritenendo di valorizzare atomisticamente il riferimento ad un preteso abuso da parte del comandante di un aereo in danno dei passeggeri-utenti). — Cass. III, sent. 482 del 13-1-2009
Nel caso in cui dall’illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto “iure proprio” dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia; tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cod. civ.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore é la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso. — Cass. III, sent. 469 del 13-1-2009
In tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni “non altrimenti risarcibili” arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa é la Regione mentre, per i danni “non altrimenti risarcibili”, e quindi per la domanda di indennizzo di cui all’art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l’indennizzo. (Fattispecie relativa ai danni ad un’autovettura causati da un cinghiale che stava attraversando una strada provinciale all’interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga). — Cass. III, sent. 467 del 13-1-2009
Il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno morale e non come danno biologico terminale, attesane l’inidoneità – essendo stato l’intervallo di tempo tra il sinistro e la morte di tre giorni – ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale). — Cass. III, sent. 458 del 13-1-2009
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, rilevando che il contenuto degli articoli costituenti la ritenuta “campagna denigratoria”, era ispirato da un’inequivoca contrapposizione politica, che si risolveva in una critica nella quale l’uso di un linguaggio particolarmente pungente ed incisivo trovava i più ampi spazi di legittimità, sicché l’affermazione del loro carattere diffamatorio, indipendentemente dalla specifica considerazione del loro contenuto e del conseguente bilanciamento dei riferiti interessi, doveva ritenersi compiuta in violazione del principio stabilito dall’art. 21 Cost.). — Cass. III, sent. 25 del 7-1-2009
In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, deve escludersi che il terzo trasportato legittimato, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, all’esercizio dell’azione per i danni riportati nel sinistro direttamente contro l’assicuratore del veicolo rivesta la qualifica di consumatore e possa invocare l’operatività del cosiddetto foro del consumatore ai sensi dell’art. 33 lettera u) del d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto estraneo al regolamento negoziale assicurativo e conseguentemente non qualificabile come “beneficiario” della polizza. — Cass. III, ord. 29276 del 12-12-2008
Anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la “pecunia doloris” (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole ad un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione. — Cass. III, sent. 29185 del 12-12-2008
Nel caso in cui i beni mobili oggetto di vendita in sede fallimentare risultino affetti da vizi redibitori, non è configurabile la garanzia prevista dall’art. 1490 cod. civ., neppure se la vendita abbia avuto luogo ad offerte private, ma solo una responsabilità attinente alla custodia dei beni inventariati ed alla vendita degli stessi nell’ambito della procedura concorsuale, e dunque un’obbligazione risarcitoria che, in quanto correlata al compimento di atti tipici rientranti nelle attribuzioni del curatore, non è posta a carico di quest’ultimo come persona fisica, ma a carico del fallimento, iscrivendosi a tutti gli effetti nel novero di quelle elencate dall’art. 111 n. 1 della legge fall.. Qualora pertanto, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni, il compratore abbia fatto valere l’erronea descrizione dei beni in sede di inventario, con l’attribuzione di caratteristiche tecniche non possedute e senza il rilevamento di difetto di funzionamento, costituisce una questione di legittimazione passiva, riproponibile anche con il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace, quella avente ad oggetto l’esistenza del dovere del curatore, convenuto in proprio, di subire il giudizio instaurato dall’attore, indipendentemente dall’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso. — Cass. I, sent. 28984 del 10-12-2008
Le disfunzioni del procedimento amministrativo di formazione del contratto, che incidono sulla corretta individuazione degli aventi diritto alla stipulazione dello stesso, travolgono automaticamente il contratto, per venir meno del presupposto relativo, e ne importano la nullità (per contrasto con norma imperativa) o l’inesistenza (per mancanza di individuazione della parte stipulante). Ne consegue che l’esito negativo del controllo sull’atto regionale di nomina del direttore generale di azienda sanitaria locale determina l’inefficacia sia del provvedimento, sia del contratto eventualmente stipulato, con la conseguente inconfigurabilità, in relazione alla mancata esecuzione del contratto, di inadempimento imputabile all’amministrazione, salvo il risarcimento del danno se il pregiudizio subito sia imputabile all’amministrazione a titolo di colpa. — Sez. L, sent. 28456 del 28-11-2008
Proposta al giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla condanna al risarcimento del danno prodotto dall’esercizio illegittimo della funzione amministrativa, è viziata da violazione di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l’illegittimità dell’atto debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento. L’attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria, in caso di esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone che quella tutela sia esercitata con la medesima ampiezza, sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti al giudice ordinario e, per altro verso, che spetta, in linea di principio, al titolare dell’interesse sostanziale leso, nel caso in cui alla tutela risarcitoria si aggiunga altra forma di tutela (ad es., quella demolitoria), scegliere a quale far …continua a leggere ► Sez. Un., sent. 30254 del 23-12-2008
Qualora, dopo la scadenza del termine della requisizione temporanea, il proprietario chieda il risarcimento dei danni provocati dalla P.A. per avere illegittimamente continuato ad occupare il fondo requisito e, in corso di causa, sia stata avviata l’espropriazione dell’area con irreversibile trasformazione della stessa, la sopravvenuta perdita di titolarità del fondo va venir meno la qualità di proprietario e, quindi, la legittimazione e l’interesse ad agire per ottenere il risarcimento dei danni, ormai relativi ad un bene non più proprio. Pertanto, la pretesa risarcitoria si converte in quella al giusto indennizzo da esproprio, se la procedura ablativa si sia svolta nel pieno rispetto delle regole procedimentali e sia stata perciò legittima o, in caso contrario, essendosi comunque verificata l’irreversibile trasformazione del fondo, in quella al risarcimento da occupazione (usurpativa o appropriativa). — Cass. I, sent. 29117 del 11-12-2008
In tema di pubblico impiego privatizzato, allorché i dipendenti di un ente pubblico abbiano percepito l’indennità di buonuscita a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, con conseguente reintegrazione e riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, è illegittima la trattenuta degli interessi sulle somme così percepite che sia stata operata in occasione della successiva riliquidazione della medesima indennità, erogata nel momento del definitivo collocamento in quiescenza, dovendosi, da un lato, ritenere inapplicabile l’art. 4 del d.P.R. n. 1032 del 1973 essendovi stata, per effetto del provvedimento giudiziale, un’interruzione del rapporto solo di fatto e non anche di diritto, e, dall’altro, escludere, in mancanza di una domanda di restituzione e senza che sia stata dedotta la mala fede dei percipienti, il diritto al pagamento degli interessi sulle somme corrisposte. (Nella specie, la S.C., nel rilevare l’illiceità del comportamento posto in essere, ha ugualmente cassato la sentenza impugnata in quanto la condotta, che costituiva causa immediata del danno asseritamente patito dai lavoratori, era stata posta in essere dall’IPOST Istituto Postetelegrafonici che aveva operato le indebite trattenute degli interessi e non poteva imputarsi alle Poste Italiane S.P.A., nei cui confronti, pertanto, la domanda andava rigettata). — Sez. L, sent. 29002 del 10-12-2008
In tema di tutela risarcitoria per l’agire illegittimo della P.A., qualora l’area compresa in una lottizzazione convenzionata divenga inedificabile in base ad un successivo piano regolatore, l’annullamento di quest’ultimo da parte del giudice amministrativo, per non aver considerato, senza specifica e puntuale motivazione, che la lottizzazione era stata parzialmente eseguita, non comporta il risarcimento del danno per il mancato compimento della lottizzazione stessa, se ciò sia dipeso da fatti imputabili esclusivamente al proprietario (quali l’inadempimento alle prescrizioni della convenzione), risalenti ad epoca anteriore all’adozione del nuovo strumento urbanistico, ovvero quando, a tale momento, il piano stesso non sia più valido ed efficace (nella specie non operando la clausola di salvezza prevista dall’art. 28, ottavo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in quanto per l’autorizzazione a lottizzare, alla data del 2 dicembre 1966, non era intervenuta la deliberazione del Consiglio comunale). In tali casi, viene meno l’interesse legittimo alla conservazione della qualità edificatoria del suolo, avente natura oppositiva e la cui lesione è di per sé danno ingiusto risarcibile, senza necessità di prognosi sulla effettiva realizzabilità dello “ius aedificandi”, ed il proprietario è titolare di un interesse legittimo (pretensivo) al rilascio di (nuove) concessioni edilizie, implicante un giudizio prognostico sull’esistenza di una situazione giuridicamente protetta, in quanto destinata, in base alla disciplina applicabile e secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole; egli, quindi, ha diritto, oltre al recupero delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al risarcimento del danno qualora, rimasta inerte la P.A. dopo l’annullamento, fornisca elementi prognostici idonei a dimostrare che gli strumenti urbanistici adottandi in sostituzione di quello annullato avrebbero destinato i terreni ad utilizzazioni edificatorie e, quindi, provi di aver subito pregiudizi diversi da quelli derivanti dall’impossibilità di portare a compimento il piano di lottizzazione, quali l’impossibilità di vendere i terreni stessi ad un prezzo maggiore, ove ne fosse stata confermata la natura edificatoria. — Cass. I, sent. 28980 del 10-12-2008
In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno (facoltà prevista con disciplina speciale dalla legge n. 990 del 1969 e, quindi, non applicabile al di fuori della fattispecie di cui alla citata legge), atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado abbia ammesso al passivo fallimentare il credito del lavoratore al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro dichiarando l’assicuratore, chiamato in garanzia, tenuto a manlevare la procedura, senza condannarlo a pagare direttamente il danneggiato, questi, non avendo appellato la statuizione consequenziale all’accoglimento della domanda di garanzia nella parte in cui non dispone il pagamento diretto in suo favore, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che, decidendo sul solo rapporto tra danneggiante ed assicuratore, abbia respinto la domanda di manleva, poiché tale decisione spiega i suoi effetti solo tra le parti del contratto di assicurazione, sì che egli non ha interesse al suo riesame. — Cass. I, sent. 28834 del 5-12-2008
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l’immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. — Cass. III, sent. 28411 del 28-11-2008
Nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa di area sita in Comune sprovvisto di strumenti urbanistici generali, alla disciplina che stabilisce i relativi limiti della edificazione (nella specie, art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, applicabile “ratione temporis”), non può attribuirsi, riferendosi ad una fase transitoria, natura di regolamentazione urbanistica, ovvero carattere conformativo idoneo a realizzare l’assetto complessivo del territorio attraverso l’articolata previsione delle destinazioni nelle varie zone in rapporto alle interrelazioni fra di esse ed ai bisogni della comunità. Pertanto, non ricorrendo il parametro dell’edificabilità legale, si deve tener conto di quello dell’edificabilità di fatto e, quindi, fare riferimento alle obiettive caratteristiche della zona ed alla possibile utilizzazione del terreno, anche in relazione al contesto spaziale nel quale quest’ultimo concretamente si ponga in ragione del rapporto di fisica contiguità con aree limitrofe edificate o appartenenti alla medesima zona cui l’area espropriata è funzionale, semprechè risulti comunque accertata una sua compatibilità con le generali scelte urbanistiche ed entro i limiti in ogni caso posti dall’art. 4 cit. — Cass. I, sent. 28282 del 26-11-2008
In tema di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. conseguente a revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa liquidazione può essere compiuta anche con il ricorso alla valutazione equitativa, come previsto dall’art. 1226 cod. civ. (richiamato dall’art. 2056 cod. civ.), purchè sia stata fornita la prova certa e concreta del pregiudizio, identificandone il tipo e gli elementi costitutivi; ne consegue che, pur essendo generalmente insito nella dichiarazione di fallimento – poi revocata – di una società un pregiudizio all’immagine, la sua portata dipende dalla situazione in cui la società si trova, dal campo in cui opera, dalla durata del fallimento e da altre possibili varianti legate alla sua specificità. — Cass. I, sent. 28226 del 26-11-2008
In tema di revoca della dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge, la relativa responsabilità del creditore istante trova la propria disciplina specifica nell’art. 21, comma terzo, della legge fall. (vigente all’epoca dei fatti) e costituisce comunque applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., che regola tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, ponendosi con carattere di specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ. e senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità; in caso di istanza di fallimento proposta dal difensore munito di procura rilasciata per un processo diverso – nella specie per il solo esercizio dell’azione monitoria – la sua attività processuale non si riflette sulla parte e resta riferibile,in coerenza con l’art. 1711 cod. civ., esclusivamente alla sua responsabilità. — Cass. I, sent. 28226 del 26-11-2008
In tema di espropriazione, la dichiarazione di pubblica utilità priva dell’indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (applicabile “ratione temporis” e non abrogato o sostituito dall’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo alla fissazione dei termini di durata dell’occupazione temporanea e d’urgenza), in quanto giuridicamente inesistente e radicalmente nulla – senza possibilità di convalida, sanatoria od integrazione ad opera di provvedimenti successivi- è inidonea a far sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriandi, determinandosi una situazione di carenza di potere che incide (negativamente) sia sul decreto di occupazione temporanea (e su quello di esproprio), sia sull’irreversibile trasformazione dell’immobile successivamente verificatasi i quali, siccome non collegati ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, divengono pur essi inidonei a sottrarre alla parte privata la disponibilità del bene, avendosi una mera occupazione- detenzione illegittima dell’immobile privato, costituente illecito permanente, rispetto al quale sono esperibili le azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene, secondo le previsioni degli artt. 2043 e 2058 cod. civ., con diritto per il proprietario di ottenere dal giudice ordinario, previa disapplicazione degli atti adottati in assoluta carenza di potere, la restituzione dell’immobile, a nulla rilevando l’esistenza di manufatti su di esso realizzati da terzi. — Cass. I, sent. 28214 del 26-11-2008
In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà é incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. — Cass. III, sent. 27673 del 21-11-2008
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di un Comune dal proprietario di immobile destinato ad attività commerciale, fondata sulla perdita dell’accesso alla pubblica via e del parcheggio in conseguenza dell’opera pubblica fatta eseguire dal predetto ente, costituisce un’inammissibile “mutatio libelli” la domanda, proposta nel prosieguo del giudizio, di adottare una decisione costitutiva di una servitù di parcheggio e di passaggio ovvero di condannare l’ente pubblico ad una obbligazione di “non facere” o di “pati”, consentendo l’accesso all’immobile ed il parcheggio sul fondo pubblico, trattandosi di due beni giuridici e di due “petitum” del tutto differenti (uno tendente ad ottenere, in via positiva, solo l’equivalente monetario e l’altro mirante ad un tutela reale del proprio interesse, mediante l’astensione da qualunque comportamento ostativo da parte del Comune), e non potendosi enucleare dal primo (il “petitum” risarcitorio) la possibilità di domandare una tutela reale o od obbligatoria (di tipo diverso, ossia negativa). — Cass. I, sent. 27517 del 19-11-2008
La posizione del privato, nei confronti del comune che gli abbia rilasciato concessione edilizia, ha natura di diritto soggettivo e, pertanto, qualora il sindaco, nell’esercizio dei suoi poteri di controllo dell’attività urbanistica, determini l’affievolimento di tale diritto ordinando la sospensione dei lavori con provvedimento che venga poi annullato dal giudice amministrativo per illegittimità, l’affievolimento medesimo deve ritenersi come mai avvenuto ed il provvedimento illegittimo si pone come fatto costitutivo della lesione del diritto soggettivo all’edificazione, risarcibile dalla pubblica amministrazione. — Cass. III, sent. 27398 del 18-11-2008
Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti “incidenter tantum”, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. — Sez. Un., sent. 27337 del 18-11-2008
In tema di lavoro pubblico privatizzato, compete alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta da persona già iscritta nella graduatoria permanente per l’insegnamento, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della omessa comunicazione, da parte dell’amministrazione, della esclusione dalla graduatoria per l’insegnamento, legittimamente effettuata dall’amministrazione. — Sez. Un., sent. 27307 del 17-11-2008
Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all’art. 2055 cod. civ., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell’ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell’ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo). — Cass. III, sent. 25157 del 14-10-2008
Poiché l’onore e la reputazione costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione legittima sempre la persona offesa a domandare il ristoro del danno non patrimoniale, quand’anche il fatto illecito non integri gli estremi di alcun reato. — Cass. III, sent. 25157 del 14-10-2008
Per stabilire se uno scritto giornalistico abbia o meno contenuto diffamatorio non è sufficiente avere riguardo alla verità delle notizie da esso diffuse, né limitarsi alla sola analisi testuale dello scritto, ma è invece necessario considerare tutti gli ulteriori elementi – come ad esempio i titoli, l’occhiello, le fotografie, gli accostamenti, le figure retoriche – che formano il contesto della comunicazione e che possono arricchirla di significati ulteriori, anch’essi lesivi dell’altrui onore o reputazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato, sul punto, la decisione di merito che aveva ritenuto diffamatoria la pubblicazione da parte di un quotidiano della falsa notizia di un sequestro di fascicoli processuali da parte dei Carabinieri nella sezione fallimentare di un tribunale, pubblicata accanto alla fotografia del magistrato che presiedeva quella sezione). — Cass. III, sent. 25157 del 14-10-2008
P.A. – Affidamento dei privati – Nei rapporti non contenziosi con la P.A., l’amministrazione, in osservanza del principio di buon andamento e imparzialità ex art. 97, comma primo, Cost., ha il dovere di corrispondere all’affidamento in essa riposto dall’amministrato, prevenendo o correggendo gli eventuali errori di diritto commessi da quest’ultimo. Conseguentemente, ove l’ente pubblico abbia indotto in errore il lavoratore dipendente nella compilazione di un modulo di domanda diretto ad ottenere un beneficio previdenziale ed abbia trasmesso in ritardo all’ente previdenziale l’esposto dell’interessato inteso a correggerne l’errore, non è configurabile un concorso di colpa del dipendente per non aver presentato, non essendone onerato, alcun ricorso agli organi dell’ente previdenziale e per non essersi interessato dell’esito dell’esposto, della cui tempestiva trasmissione non aveva ragione di dubitare. (Nella specie, relativa a domanda di riscatto degli anni di servizio pre-ruolo erroneamente compilata sulla base delle indicazioni dell’ente di appartenenza, il quale, successivamente, aveva anche omesso di trasmettere all’ENPAS la domanda di rettifica dell’errore, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza impugnata che, correttamente, aveva affermato l’esclusiva responsabilità dell’ente pubblico datore di …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 14-11-2008, n. 27154
L’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso. L’unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello …continua a leggere ► Sezioni Unite, Sentenza 26972 del 11-11-2008
Appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui agli artt. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia relativa alle azioni di restituzione del fondo e di risarcimento del danno per occupazione ed irreversibile trasformazione, da parte della P.A., di un fondo compreso in un p.e.e.p., annullato dal giudice amministrativo insieme all’atto di approvazione del piano particellare e al decreto di espropriazione, non rilevando, ai fini della giurisdizione, le situazioni giuridiche soggettive coinvolte, – di diritto soggettivo o di interesse legittimo – dovendosi solo accertare se, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2006, il comportamento dannoso posto in essere dalla P.A., sia o meno riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio in concreto, ancorché illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura dell’interesse pubblico, come nella specie, nella quale se la delibera del p.e.e.p. fosse stata approvata regolarmente avrebbe avuto valore di dichiarazione di pubblica utilità, seguita dagli ulteriori atti relativi all’espropriazione. — Sez. Un., sent. 26798 del 7-11-2008
In tema risarcimento del danno da occupazione appropriativa di area sottoposta a regimi urbanistici diversi, i criteri di classificazione della porzione non avente natura edificabile, non possono essere obliterati per dare prevalenza a criteri mediati o di effettualità, e non è consentito fare ricorso al parametro applicabile alla superficie più elevata in base ad un criterio di prevalenza, né tanto meno mediare i relativi valori, od ancora utilizzare meccanismi proporzionali, poiché per ogni porzione soggetta ad una specifica destinazione va applicato il corrispondente criterio legale di stima. — Cass. I, sent. 26615 del 6-11-2008
Nella liquidazione del danno da occupazione appropriativa di area destinata ad opere di viabilità dallo strumento urbanistico, occorre verificare se tale destinazione comporti limitazioni incidenti su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione lenticolare dell’opera pubblica e sia, quindi, riconducibile a vincoli imposti a titolo particolare, a carattere espropriativo, ovvero se venga effettuata nell’ambito del programma generale di sviluppo urbanistico così assumendo contenuto conformativo della proprietà privata. Nella seconda ipotesi, l’area va qualificata come non edificabile, ma la valutazione non va fatta necessariamente in base all’utilizzazione agricola, essendo tale conseguenza stabilita soltanto nei giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, ed il proprietario può dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il valore agricolo del terreno, all’interno della categoria suoli inedificabili, è mutato in conseguenza di una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità e che esso, di conseguenza, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, ha un’effettiva valutazione di mercato che rispecchi siffatte possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria. — Cass. I, sent. 26615 del 6-11-2008
In materia di appalto, ove il committente agisca nei confronti dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., per il risarcimento dei danni conseguenti a gravi difetti di costruzione di un immobile, non può operare tra le parti la clausola di esonero di responsabilità eventualmente pattuita, trattandosi di responsabilità extracontrattuale. — Cass. III, sent. 26609 del 6-11-2008
La domanda principale dell’attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l’azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall’attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall’impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia). — Cass. III, sent. 25559 del 21-10-2008
L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall’amministratore. Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza dell’inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile condominiale) creata dall’impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell’immobile condominiale. — Cass. III, sent. 25251 del 16-10-2008
In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “condicio sine qua non”) nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell’art. 41 cod. pen., in base al quale l’evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all’autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda di risarcimento dei danni provocati alla mobilia e alle suppellettili dell’appartamento condotto in locazione dagli attori dall’incendio sviluppatosi nell’appartamento soprastante, rispettivamente di proprietà e condotto dai convenuti, evidenziando che i giudici di merito avevano correttamente ritenuto sussistente il caso fortuito, in quanto, in base alla consulenza tecnica, l’incendio in questione era stato di origine dolosa perchè causato da un terzo rimasto ignoto entrato dalle finestre, lasciate aperte dalla convenuta, durante l’assenza della medesima,circostanza quest’ultima, peraltro, che non poteva ritenersi concausa dell’incendio cagionato dal terzo ignoto, in quanto la chiusura degli infissi non avrebbe certo scoraggiato chi voleva appiccare il fuoco). — Cass. III, sent. 25028 del 10-10-2008
Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: Doppia alienazione. La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all’azione o all’omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell’obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell’alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quanto il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all’inadempimento dell’alienante in virtù dell’apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente. — Cass. III, sent. 25016 del 10-10-2008
Poiché l’ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell’art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell’art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all’introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di “danno ambientale”, ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986. — Cass. III, sent. 25010 del 10-10-2008
La compromissione dell’ambiente (nella specie prodotta dall’accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l’assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d’uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale. — Cass. III, sent. 25010 del 10-10-2008
Verificatasi l’occupazione appropriativa nell’ambito di un’espropriazione finalizzata alla realizzazione di alloggi popolari, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa all’azione di regresso che un Comune, dopo la definizione transattiva con i proprietari interessati, eserciti nei confronti dell’I.A.C.P., delegato solo alla realizzazione dell’opera, non venendo direttamente in considerazione il rapporto tra amministrazione danneggiante e proprietario del fondo e, quindi, l’esercizio di un pubblico potere, bensì il diverso rapporto interno tra l’ente e l’istituto, nei cui confronti il primo accampa un preteso diritto di credito, adducendone a fondamento non l’esistenza di un atto illecito, ma l’effettuato pagamento integrale di un debito altrui, o comunque riconducibile ad un’ipotesi di responsabilità solidale. — Sez. Un., sent. 24885 del 10-10-2008
Il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato. — Cass. III, sent. 24802 del 8-10-2008
Liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno – La liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico – sociali della famiglia. In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, del possibile ricorso alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l’uno o l’altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. — Cass. III, sent. 24331 del 30-9-2008
Poiché il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria, ed ha quindi l’obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato, esso è responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza, in base al titolo contrattuale che ha ad oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale previsto in materia di responsabilità civile extracontrattuale; conseguentemente, il responsabile dell’autoambulanza è obbligato ad imporre l’adozione delle misure di sicurezza al trasportato, il quale è pur sempre tenuto ad un dovere di cooperazione con il personale sanitario, in mancanza del quale è ipotizzabile il suo concorso di colpa. (Nella specie la S.C., nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, ha enunciato il riportato principio con riferimento ad un caso in cui l’infermo trasportato aveva subito lesioni in conseguenza di una scorretta posizione assunta dallo stesso all’interno dell’autoambulanza). — Cass. III, sent. 23851 del 18-9-2008
La responsabilità del proprietario per la rovina di edificio, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., è configurabile quando i danni derivino, oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte all’interno dell’immobile, anche dal comportamento di terzi immessi nel godimento dello stesso. La locazione, in particolare, poiché costituisce una delle possibili modalità di godimento dell’immobile, dalla quale il proprietario trae vantaggio economico, giustifica, a titolo oggettivo, ovvero a prescindere dalla sua colpa per omessa sorveglianza, la responsabilità del proprietario ai sensi del citato art. 2053 verso i terzi, i quali, pertanto, possono sempre invocare a loro tutela l’imputabilità al proprietario degli eventi dannosi. Peraltro il conduttore, nei confronti del quale il proprietario potrà rivalersi, nei rapporti interni, per i danni addebitatigli ai sensi del suddetto articolo a causa del suo comportamento, non può certo compiere nell’immobile locato interventi e modifiche senza il consenso del proprietario che, anche per questa via ne assume la responsabilità verso i terzi danneggiati. (Nella specie, confermandosi la sentenza di merito impugnata, è stato escluso che andasse esente da responsabilità, secondo l’art. 2053 cod. civ., il proprietario dell’immobile nel quale il locatario, cagionando danni agli appartamenti dei piani superiori, aveva parzialmente abbattuto un muro maestro per ricavarvi un’apertura maggiore di quella esistente). — Cass. III, sent. 23682 del 15-9-2008
La liquidazione del danno patito dal proprietario di un immobile (nella specie, per demolizione causata dall’urto di un veicolo) non è preclusa dalla circostanza che la fattura emessa dal riparatore risulti pagata da un terzo. — Cass. III, sent. 18235 del 3-7-2008
Consorzio con attività esterna – Il consorzio con attività esterna è responsabile nei confronti dei terzi dei danni a questi ultimi causati dalle imprese consorziate nello svolgimento di attività costituenti adempimento di un contratto stipulato direttamente dal consorzio. — Cass. III, sent. 18235 del 3-7-2008
Occupazione acquisitiva di un fondo – Legittimazione attiva – Difetta di legittimazione attiva per la proposizione della domanda di risarcimento dei danni da illegittima occupazione acquisitiva di un fondo il soggetto che abbia acquistato il bene dopo l’intervenuta occupazione acquisitiva, essendosi ormai definitivamente verificato l’effetto traslativo del bene a titolo originario (per accessione invertita) in favore della P.A. . — Sez. Un., sent. 13358 del 23-5-2008
Diffamazione a mezzo stampa – In tema di diffamazione a mezzo stampa, non é giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all’onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato. — Cass. III, sent. 12420 del 16-5-2008
In relazione a domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. da comportamento della P.A., proposta prima delle modificazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la cognizione su questioni di diritto soggettivo, giacché tale natura deve attribuirsi al diritto al risarcimento del danno, che è diritto distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione sia fonte di danno ingiusto, la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo – nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione – o di interesse comunque rilevante per l’ordinamento. (Nella specie, si trattava di domanda di risarcimento dei danni patiti dal proprietario di un immobile lesionato a seguito del sisma del 1984, al quale non era stato mai riconsegnato detto bene da parte dell’Amministrazione comunale tenuta ad eseguire i relativi lavori di ripristino, in forza di ammissione dello stesso proprietario ai benefici previsti dal d.l. n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984; le S.U., nell’enunciare l’anzidetto principio, hanno precisato che la configurabilità, nella fattispecie, della responsabilità della P.A. in base all’art. 2043 cod. civ. è esclusivamente questione di merito). — Sez. Un., sent. 12373 del 16-5-2008
Vizi della cosa locata – Costituiscono vizi della cosa locata, agli effetti di cui all’art. 1578 cod. civ., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l’integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale; si configurano, invece, come molestie di diritto, per le quali, ai sensi dell’art. 1585, primo comma, cod. civ., il locatore è tenuto a garantire il conduttore, quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore; nel caso, infine, in cui il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, col proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi del secondo comma dell’art. 1585 cod. civ.. (Nella specie la S.C. ha confermato, ritenendone la correttezza della motivazione, la sentenza della Corte di appello che aveva qualificato come molestie di fatto, dalle quali il locatore non era tenuto a garantire il conduttore ex art. 1585, secondo comma, cod. civ., le interferenze elettromagnetiche provocate dalle emittenti televisive conduttrici della struttura realizzata dalla stessa locatrice nel cortile attiguo al capannone condotto in locazione dalla società ricorrente). — Cass. III, sent. 11514 del 9-5-2008
Vendita – Inadempimento del venditore – Danno contrattuale e danno extracontrattuale – Concorso – In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (nella specie, la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero – determinate dalla inidoneità dei tappi consegnati …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 8 maggio 2008, n. 11410
Appalto – Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta “culpa in eligendo”), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L’accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. (Nella specie l’appaltatore, mentre eseguiva lavori di rifacimento di una conduttura idrica, aveva eseguito uno scavo invalicabile, dividendo così in due parti non comunicanti il fondo attraversato dalla conduttura. La S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso nella specie una responsabilità del committente, sia perché il tracciato della conduttura era preesistente e non ascrivibile a scelta di quest’ultimo, sia perché la mancata adozione di accorgimenti per consentire lo scavalco dello scavo era frutto di una scelta organizzativa dell’appaltatore, e non di una direttiva del committente). — Cass. III, sent. 10588 del 23-4-2008
Espropriazione per pubblica utilità – In tema di espropriazione per pubblica utilità, non può prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, la questione di invalidità o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per avvenuta scadenza dei termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e della procedura, rispetto ad un originario accertamento del giudice di merito del verificarsi dell’occupazione espropriativa, che invece presuppone una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità ed in relazione alla quale sia stato liquidato il danno secondo il criterio riduttivo di cui all’art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 conv., con mod., nella legge 8 agosto 1992, n. 359. — Cass. I, sent. 10560 del 23-4-2008
Contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto – In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 cod. civ. ), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 11-1-2008, n. 582
Inottemperanza all’ordinanza di reintegrazione nel possesso disposta dal giudice – In tema di tutela possessoria, la mancata ottemperanza all’ordinanza di reintegrazione nel possesso disposta dal giudice in favore dello spogliato, quanto costituisca una libera scelta dell’obbligato, si traduce in fonte di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 cod.civ. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-2-2004, n. 3400