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Art. 2044 cc – Legittima difesa

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Articolo 2044 codice civile

Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.


 

Giurisprudenza:

Ripartizione dell’onere della prova – In tema di legittima difesa, mentre nel giudizio penale la “semiplena probatio” in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-8-2020, n. 18094

 

Ripartizione dell’onere della prova – Ai fini della applicazione dell’art. 2044 c.c., e in forza del generale “principio di riferibilità o vicinanza della prova”, l’aggredito ha l’onere di provare la riconducibilità della propria condotta alla scriminante della legittima difesa per l’illegittima aggressione, mentre chi deduce …continua a leggere ►  Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-1-2016, n. 1665

 

La legittima difesa di cui all’art. 2044 cod. civ., idonea ad escludere la responsabilità per fatto illecito, esige il concorso di due elementi: la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale d’una offesa ingiusta, e la proporzione tra l’offesa e la difesa. Tali elementi debbono ritenersi sussistenti nel caso in cui il creditore impedisca di fatto al debitore, minacciando azioni giudiziarie, la dispersione dei propri beni mobili attraverso l’alienazione a terzi. (In applicazione di questo principio, la Corte ha confermato la …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 agosto 2009, n. 18799

 

In tema di risarcimento dei danni, l’art. 2044 cod. civ. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all’art. 52 cod. pen., che richiede la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l’offesa, da valutarsi “ex ante”. L’identità concettuale tra l’art. 52 cod. pen. e l’art. 2044 cod. civ., deve, comunque, confrontarsi, oltre che con il “favor rei” che ha valenza generale in materia penale, con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, con la conseguenza che, mentre nel giudizio penale la “semiplena probatio” in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art. 530, terzo comma, cod. proc. pen., nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad uno scontro fisico in conseguenza del quale entrambe le parti avevano riportato lesioni personali, aveva ritenuto che, nell’incertezza della dinamica dei fatti, dovesse presumersi una legittima difesa reciproca). – Cassazione Civile, Sezione 3, sent. 4492 del 25-2-2009

 

In tema di responsabilità civile della P.A. per danno causato dai dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, la legittimità dell’uso delle armi, che, escludendo l’ingiustizia del danno, fa mancare il presupposto dell’azione di risarcimento del danno, suppone la proporzione tra l’interesse che l’adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l’interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento; proporzione che va esclusa in presenza di una situazione in cui la tutela dell’incolumità fisica e della vita delle persone presenti possa prevalere sull’interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva. — Cassazione Civile, Sezione 3, sent. 11998 del 8-6-2005

 

L’art. 2044 cod. civ., disponendo che la responsabilità per danni sia esclusa quando il danno è arrecato per difendere sé od altri contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che vi sia proporzione tra difesa e offesa, scrimina il fatto nella sua interezza. In tal modo si differenzia dall’eccesso colposo di legittima difesa nel quale, venendo a mancare il requisito della proporzionalità, vi è come conseguenza che la reazione difensiva, per effetto del suo trasmodare in eccesso, termina di essere legittima dando luogo ad un fatto illecito soggetto alla sanzione penale e fonte di obbligazione civile risarcitoria. — Cass. 25-5-2000, n. 6875

 

L’art. 2044 rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all’art. 52 cod. pen., che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta (sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa). Parimenti, perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall’art. 2045 cod. civ., è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Nessuna di tali situazioni è ravvisabile nel fatto dell’agente di polizia che, sopraggiunto immediatamente dopo la commissione di una rapina in una farmacia, mentre il rapinatore si stava allontanando, per sottrarsi alla cattura, impugnando una pistola a scopo difensivo, abbia esploso all’indirizzo dello stesso, che si proteggeva con il corpo del farmacista, un colpo di arma da fuoco il quale abbia attinto anche un cliente. Tale ipotesi rientra, piuttosto, nella previsione di eccesso colposo nell’uso legittimo di armi, per avere l’agente superato, per errore, i limiti imposti dall’art. 53 cod. pen., che legittima tale uso solo nel caso in cui l’agente vi sia costretto dalla necessità di vincere una resistenza all’autorità. Infatti, i requisiti della costrizione e della necessità presuppongono la proporzione tra l’interesse che l’adempimento del dovere di ufficio tende a soddisfare e l’interesse che viene offeso per rendere possibile tale adempimento. Detta proporzione va esclusa nella specie, in presenza di una situazione in cui la tutela dell’incolumità fisica e della vita delle persone presenti nella farmacia — beni di cui, secondo la valutazione del giudice del merito, era ben prevedibile la lesione in caso di uso dell’arma — avrebbe dovuto prevalere sull’interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva. — Cass. 24-2-2000, n. 2091

 

Il giudice civile, nell’esercizio del potere di accertare, nel giudizio di risarcimento danni da fatto illecito, l’esistenza di un reato estinto, in caso di supposta esimente dell’uso legittimo delle armi, può ravvisare l’eccesso colposo non soltanto in relazione alla scelta del mezzo usato, ma altresì al modo di tale uso. (Nella specie il giudice del merito, confermato dalla Cassazione, aveva ravvisato il delitto colposo del pubblico ufficiale, che, da una vettura in corsa, aveva sparato alle gomme di una vettura in fuga, ferendo, per l’imprecisione dello sparo dovuta all’alta velocità di entrambe le auto, il fuggitivo.). — Cass. 6-8-97, n. 7274

 

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1227 cod. civ., la partecipazione ad una colluttazione non comporta, di per sé, una riduzione della misura del danno subito da ciascuno dei due partecipanti, tranne che si tratti di danno subito dall’aggredito il quale abbia colposamente ecceduto i limiti consentiti da una difesa legittima, non essendo sufficiente, ai fini dell’applicabilità dell’art. 1227 cit., neanche la provocazione, non potendo essere considerata come causa del danno che il provocato abbia volontariamente inferto al provocatore. — Cass. 14-4-88, n. 2956

 

L’art. 2045 cod. civ. (il quale prevede che l’autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato) è applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona penalmente non punibile per avere agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa. — Cass. 12-8-91, n. 8772

 

L’art. 2044 cod. civ., nello stabilire che non è responsabile chi ha cagionato il danno per legittima difesa di sé o di altri, ha operato un rinvio implicito alle disposizioni che in materia penale regolano l’istituto della legittima difesa. — Cass. 16-2-78, n. 753

 

In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il puntuale accertamento da parte del giudice del merito di tutti gli elementi costitutivi della legittima difesa, al fine di escludere la responsabilità dell’agente, costituisce esclusione implicita della applicabilità, al caso di specie, dei principi riconducibili allo stato di necessità, anche per quanto concerne l’indennità prevista dall’art. 2045 cod. civ. — Cass. 26-11-76, n. 4487

 

La provocazione non può considerarsi come un concorso nel fatto dannoso da parte della vittima in quanto la reazione del provocato è frutto di libera elezione e non può essere considerata perciò causa mediata del danno inferto, reagendo in stato d’ira al fatto ingiusto della vittima. Diversamente avviene nell’ipotesi in cui l’aggressore resti danneggiato dalla reazione di colui che, agendo in stato di legittima difesa, incorra in eccesso colposo, poiché, in tal caso, la reazione difensiva dell’aggredito non e frutto di libera elezione. — Cass. 18-6-75, n. 2425

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