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Art. 2046. Imputabilità del fatto dannoso

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Art. 2046. Imputabilità del fatto dannoso

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa.

 

Giurisprudenza:

 

Azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale – Stato di incapacità di intendere e di volere del danneggiante – Onere della prova – In caso di azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale proposta allegando l’imputabilità dell’evento lesivo alla condotta dell’autore dell’illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l’onere di allegare e provare l’esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacità di intendere e di volere previsto dall’art. 2046 c.c., in quanto la imputabilità non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilità …continua a leggere ►  Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6 luglio 2017, n. 16661

 

Risponde, ai sensi dell’art. 2047, comma 1, c.c., danni cagionati dall’incapace maggiorenne non interdetto colui che abbia liberamente scelto di accogliere l’incapace nella propria sfera personale, convivendo con esso ed assumendone spontaneamente la sorveglianza, sicché, per dismettere tale responsabilità, è necessaria una determinazione di volontà uguale e contraria, che può essere realizzata anche trasferendo su altro soggetto l’obbligo di sorveglianza sì da sostituire all’affidamento volontario preesistente un altro quanto meno equivalente la cui idoneità va verificata dal giudice con valutazione prognostico-ipotetica “ex ante” riferita al momento “del passaggio delle consegne”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva riconosciuto il trasferimento del dovere di sorveglianza su un incapace maggiorenne da un genitore …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 gennaio 2016, n. 1321

 

Annullabilità del contratto concluso dal minore – Malizioso occultamento della minore età – L’art. 1426 cod. civ., il quale stabilisce la non annullabilità del contratto concluso dal minore, che con raggiri abbia occultato la sua minore età, costituisce una norma di carattere eccezionale. Ne consegue che detta deroga al regime dell’annullabilità per incapacità legale non può essere estesa all’ipotesi del malizioso occultamento del proprio stato da parte dell’interdetto o dell’inabilitato, sia perché la condizione di questi ultimi non è equiparabile a quella del minore, il quale può essere naturalmente capace di intendere e di volere e dimostrare per la sua precocità una particolare astuzia, sia perché tale malizioso occultamento appare difficilmente conciliabile con la situazione di incapacità in cui l’interdetto e l’inabilitato versano, trattandosi di condotta che postula la lucida …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 4 luglio 2012, n. 11191

 

I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che – sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis cod. civ.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico – sociali di solidarietà familiare e di costume – presumibilmente e secondo un criterio di normalità il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. — Cass. III, sent. 2869 del 26-2-2003

 

Ai fini della responsabilità civile ex art. 2047 cod. civ. per danni cagionati da persone incapaci di intendere e di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dell’autore del fatto ma deve anche considerarne lo sviluppo intellettivo, quello fisico, l’assenza di eventuali malattie ritardanti, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto della illiceità della sua azione e la capacità del volere con riferimento all’attitudine di autodeterminarsi. — Cass. III, sent. 8740 del 26-6-2001

 

Danno provocato ad un soggetto incapace – Causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso – Responsabilità del sorvegliante – Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore età o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l’indagine deve essere limitata all’esistenza della causa concorrente alla produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace è dovuto al terzo danneggiante solo nella misura in cui l’evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l’esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 maggio 1994, n. 4332

 

In tema di responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione stradale, il conducente la cui responsabilità civile sia esclusa, ai sensi dell’art. 2046 cod. civ., perché ritenuto incapace, senza colpa, di intendere e di volere nel momento del sinistro, non può essere considerato responsabile dei danni ove sia anche proprietario, del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, cod. civ. — Cass. 29-4-93, n. 5024

 

Danno provocato ad un soggetto incapace – Responsabilità dell’autore materiale del fatto per colpa – Il giudizio sulla responsabilità per il danno provocato ad un soggetto incapace non si sottrae ai principi generali in materia di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, che richiedono la colpa, con la conseguenza che la responsabilità, lungi dal costituire una conseguenza automatica dell`evento subito dall`incapace, può farsi risalire all`autore materiale del fatto solo se sussista la colpa di questo, con esclusione della percentuale ascrivibile al comportamento del danneggiato.Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 16 aprile 1992, n. 4691

 

Fatto dannoso dell’incapace – Accertamento del giudice civile della capacità di intendere o di volere – In tema di imputabilità del fatto dannoso opera, nel campo civile, un sistema diverso ed autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore per l’imputabilità in campo penale, nel quale è la legge stessa che fissa le cause che la escludono, mentre, a norma dell’art. 2046 c. c., compete al giudice civile accertare caso per caso se, in relazione all’età, allo sviluppo psicofisico, alle modalità del fatto o ad altre ragioni, debba escludersi o meno la capacità di intendere o di volere. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 19 novembre 1990, n. 11163

 

In tema di responsabilità da fatto illecito, l’accertamento del giudice del merito della capacità di intendere e di volere del minore (art. 2046 cod. civ.), cioè della sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno, si risolve in una valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. — Cass. 27-3-84, n. 2027

 

In tema di imputabilità del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilità del reato. In campo penale, infatti, è la legge stessa che fissa le cause che escludono l’imputabilità, mentre, in campo civile, a norma dell’art. 2046 cod. civ., compete sempre al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all’età immatura o altra causa, esuli in concreto la capacità di intendere e di volere. Tale accertamento, se correttamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. — Cass. 18-6-75, n. 2425

 

Ai fini della responsabilità civile per danno cagionato da persona incapace d’intendere e di volere (art. 2047 cod. civ.), al fine di accertare se un minore sia incapace di intendere o di volere, il giudice non può limitarsi a tener presente l’età dello stesso e le modalità del fatto, ma deve anche considerare lo sviluppo intellettivo del soggetto, quello fisico, l’assenza (eventuale) di malattie, la forza del carattere, la capacità del minore di rendersi conto dell’illiceità della sua azione, la capacità del volere con riferimento all’attitudine ad autodeterminarsi. — Cass. 28-4-75

 

L’incapacità di intendere o di volere, prevista dall’art. 2047 cod. civ., deve essere accertata caso per caso, indipendentemente da presunzioni in senso positivo o negativo ricollegabili al solo fattore dell’età. — Cass. 17-10-69, n. 3403

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