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Art. 2049 cc – Responsabilità dei padroni e dei committenti

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Articolo 2049 codice civile

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.


 

Giurisprudenza:

Compagnia assicurativa – Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente – Condotta colposa del cliente art. 1227 cc – Interruzione del nesso – La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l’attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’agente. Incombe all’investitore l’onere di provare l’illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all’intermediario provare che l’illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall’investitore (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell’accogliere la domanda dell’acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all’agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-1-2022, n. 1786

 

Responsabilità medicaResponsabilità della struttura sanitaria – In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell’art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull’elemento soggettivo dell’ausiliario, la quale trova fondamento nell’assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall’utilizzazione di terzi nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l’imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell’art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest’ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l’azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell’evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell’ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall’altro, l’evidenza di un difetto di …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-10-2021, n. 29001

 

Presupposti della responsabilità ex art. 2049 cc – Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un’attività per conto del primo. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-10-2021, n. 28852

 

Responsabilità dell’intermediario finanziario – Ai fini del riconoscimento della responsabilità dell’intermediario finanziario ex art. 31 d.lgs n. 58 del 1998, la condotta dell’investitore che, ancorché con esperienza nel settore, abbia consegnato in contanti al promotore finanziario, che agiva per conto di una SIM, una rilevante somma di denaro, a fini d’investimento, non rispettando i divieti di legge, ed abbia subito un danno patrimoniale a causa della condotta dolosa del promotore, condannato per truffa ed appropriazione indebita, integra il concorso colposo del danneggiato nella condotta dolosa accertata penalmente, per aver agevolato quanto meno con consapevole acquiescenza, la produzione del danno, potendo trovare applicazione anche in questa ipotesi l’art. 1227 c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-7-2021, n. 21643

 

Fatto dannoso costituente reato art. 2947, comma 3, cc – Azione civile – Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale – L’art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (nella specie, contro un ente ospedaliero per fatto illecito di …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-7-2021, n. 21404

 

Ricorso per cassazione – Errore grossolano del difensore nella redazione dell’atto – Condanna della parte per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.La proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell’atto, giustifica la condanna della parte – che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art.2049 c.c. – al risarcimento dei danni per responsabilità …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 23 maggio 2019, n. 14035

 

Responsabilità civile dello Stato del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente – Amministrazione pubblica – Nesso di occasionalità necessaria – Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 16 maggio 2019, n. 13246

 

Fatto del commesso o servitore – Mancata individuazione dell’autore materiale del danno – La responsabilità del padrone o del committente per il fatto del commesso o servitore, prevista dall’art. 2049 c.c., sussiste anche quando difetti una identificazione precisa dell’autore materiale del fatto illecito, quando sia comunque certo che questo sia da …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10445

 

Promotore finanziario – Truffa – Danno subito dall’investitore – Nesso di causalità – Onere della prova – In tema di responsabilità della banca preponente per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, l’accertamento compiuto dal giudice in ordine alle condotte da quest’ultimo dolosamente poste in essere al fine di dissimulare il reale negativo andamento delle gestioni patrimoniali a lui affidate – autonomamente valutando in sede civile la sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per il reato di truffa – fa presumere il nesso di causalità tra detto illecito del promotore finanziario ed il danno subito dall’investitore, consistito nella perdita, parziale o totale, del capitale investito; è fatta salva la prova contraria, spettante al promotore finanziario od alla banca preponente, che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato ovvero che le perdite si sarebbero ugualmente verificate, in pari o diversa misura, anche se il profilo di rischio del cliente fosse stato rispettato o se l’illecito del promotore finanziario non vi fosse stato, ovvero che il cliente non avrebbe disinvestito pure se fosse stato reso edotto del …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 luglio 2017, n. 18363

 

Azione di regresso per l’intera somma pagata nei confronti dell’autore immediato del danno – Il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente in ragione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l’azione di regresso, nei confronti dell’autore immediato del danno, per …continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 luglio 2017, n. 16512

 

In tema di appalto, solo l’appaltatore deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendosi eccezionalmente configurare una corresponsabilità del committente nel caso di specifica violazione da parte sua di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. ovvero quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di “culpa in eligendo”, per avere affidato l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative. — Cass. III, sent. 7356 del 26-3-2009

 

Nel caso in cui un paziente sia ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere il soggetto che ha la diretta gestione dell’ospedale, e non il proprietario, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell’accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità. (Nella specie, un degente aveva subito danni alla persona in conseguenza di un intervento chirurgico, eseguito all’interno di una clinica di proprietà di una università privata, ma concessa in uso ad una università pubblica, e nella quale operavano medici dipendenti di quest’ultima. L’università pubblica, condannata a risarcire il danno del paziente, aveva impugnato la sentenza di merito che aveva rigettato la sua domanda di regresso – “ex” art. 2055 cod. civ. – nei confronti dell’ente proprietario dell’ospedale; la S.C. ha confermato la decisione di merito, sulla base del principio di cui in massima). — Cass. III, sent. 24791 del 8-10-2008

 

Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa – in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall’art. 2087 cod. civ. – la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. – ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito da concrete misure e da vigilanza. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato le condotte in termini non solo incompleti ma anche con un approccio meramente atomistico e non in una prospettiva unitaria, con sottovalutazione della persistenza del comportamento lesivo, durato per un periodo di sei mesi, più che sufficiente ad integrare l’idoneità lesiva della condotta nel tempo, che – nella sostanziale inerzia del datore di lavoro – era consistita nell’inopinato trasferimento, da parte di un altro dipendente gerarchicamente sovraordinato, di una dipendente (incaricata della trattazione di un progetto aziendale di rilevanza europea) dal proprio ufficio in un’area “open”, senza che venisse munita di una propria scrivania e di un proprio armadio, con sottrazione delle risorse utili allo svolgimento dell’attività, con creazione di reiterate situazioni di disagio professionale e personale per aver dovuto trattare in un luogo aperto al passaggio di chiunque, attività riservate e per essere stata, in più occasioni, insultata con espressioni grossolane). — Sez. L, sent. 22858 del 9-9-2008

 

Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo in due casi: o quando l’opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta “culpa in eligendo”), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L’accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. (Nella specie l’appaltatore, mentre eseguiva lavori di rifacimento di una conduttura idrica, aveva eseguito uno scavo invalicabile, dividendo così in due parti non comunicanti il fondo attraversato dalla conduttura. La S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso nella specie una responsabilità del committente, sia perché il tracciato della conduttura era preesistente e non ascrivibile a scelta di quest’ultimo, sia perché la mancata adozione di accorgimenti per consentire lo scavalco dello scavo era frutto di una scelta organizzativa dell’appaltatore, e non di una direttiva del committente). — Cass. III, sent. 10588 del 23-4-2008

 

La responsabilità della banca per il fatto illecito di un proprio dipendente richiede l’accertamento del nesso di «occasionalità necessaria» tra l’esercizio dell’attività lavorativa e il danno, ed è riscontrabile ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se il dipendente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all’insaputa del datore di lavoro. Tale accertamento, con riferimento ad un istituto bancario, va svolto con particolare rigore, in considerazione della peculiare natura dell’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, dei controlli e dei vincoli pubblicistici oltre che della conseguente particolare intensità dell’affidamento del cliente in ordine alla correttezza e lealtà dei comportamenti dei preposti alle singole funzioni. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C., in accoglimento del proposto ricorso, non ha escluso la responsabilità della banca, per l’illecito commesso da un funzionario addetto all’ufficio titoli, consistente nell’aver trattenuto somme di denaro che gli erano state affidate da un terzo perché fossero impiegate in investimenti finanziari) — Cass. III, sent. 6033 del 6-3-2008

 

In tema di responsabilità diretta della P. A. per fatto lesivo derivante dall’operato dei suoi dipendenti, non può essere esclusa la sussistenza del rapporto di occasionalità necessaria tra l’attività del dipendente e l’evento lesivo in presenza dell’eventuale abuso compiuto da quest’ultimo o dall’illegittimità del suo operato, qualora la condotta del dipendente medesimo si innesti, comunque, nel meccanismo dell’attività complessiva dell’ente. Ne consegue che il riferimento della condotta del dipendente alla P. A. può venire meno solo quando egli agisca come semplice privato, per un fine strettamente personale ed egoistico, ed il suo comportamento, non importa se colposo o doloso, non sia perciò diretto al conseguimento di fini istituzionali che, in quanto propri della Amministrazione, possono anche considerarsi propri dell’ufficio nel quale il dipendente stesso è inserito. (Nella specie, la S. C., enunciando l’anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la diretta responsabilità del Ministero della difesa per le lesioni derivate ad un militare dell’Arma dei Carabinieri attinto da un proiettile sparato da pistola in dotazione di altro militare che, seppure in libera uscita, era intento ad illustrare ad un gruppo di commilitoni il funzionamento dell’arma, essendo stata ricondotta nell’ambito dei fini propri dell’Arma dei Carabinieri la predetta attività di addestramento occasionale). — Cass. III, sent. 2089 del 30-1-2008

 

Nel caso che un dipendente della P. A. abbia commesso un atto illecito e si accerti che ciò è avvenuto in quanto i superiori gerarchici del dipendente stesso hanno omesso di emanare le direttive opportune per prevenire la commissione, da parte dei lavoratori ad essi subordinati, di atti come quello predetto (vigilando poi sull’applicazione delle direttive medesime), è configurabile la responsabilità diretta della P. A. per il comportamento omissivo di detti superiori, sussistendo sia la riferibilità di tale atto alla stessa P. A. (una volta assodato che nella fattispecie concreta la predetta emanazione rientrava tra i compiti di chi aveva funzioni dirigenziali nella struttura amministrativa in questione), sia l’esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento omissivo di detti superiori e l’evento dannoso (una volta accertato che nel caso concreto senza l’omissione in questione non si sarebbe realizzato l’atto illecito del dipendente subordinato direttamente produttivo del danno) in base alla regola secondo cui «causa causae est causa causati». (Nella specie la S. C., in applicazione dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità diretta della P. A. in ordine alla morte di un carabiniere ausiliario causata da un colpo di arma da fuoco sparato imprudentemente da altro carabiniere ausiliario per indurre il primo a partecipare ad una partita di pallavolo, stante il comportamento illecito dei superiori gerarchici del carabiniere, che aveva esploso il colpo, consistito nel non aver dato le opportune direttive ed istruzioni in ordine agli adempimenti riguardanti la custodia e l’uso delle armi alla fine del servizio, vigilando poi sulla loro applicazione). — Cass. III, sent. 864 del 17-1-2008

 

Deve escludersi la responsabilità dello Stato nei confronti di terzi per i danni causati dal comportamento colposo o doloso di un dipendente quando il fatto lesivo è commesso al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni e per finalità estranee o contrarie ad esse, dovendo essere accertato che tra l’espletamento delle mansioni inerenti il servizio e il fatto produttivo del danno vi sia un nesso di occasionalità necessaria, idoneo quanto meno ad averne agevolato in modo decisivo la realizzazione. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del Ministero dell’Interno per l’aggressione compiuta da un agente di polizia nei confronti di un terzo fuori dell’orario di lavoro e non nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenendo irrilevante la successiva redazione di una relazione di servizio giustificativa del fatto). — Cass. III, sent. 26527 del 17-12-2007

 

In tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall’art.5, comma 4, della legge n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998), il quale si limita a prevedere un’estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l’accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.. (Nell’applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice d’appello per l’accertamento del fatto controverso costituito dalla compartecipazione del promotore finanziario e della S.I.M. all’azione fraudolenta ai danni di numerosi clienti della seconda). — Cass. I, sent. 26172 del 13-12-2007

 

In tema di responsabilità dello Stato verso i terzi per gli atti compiuti da funzionari e dipendenti, la sua natura indiretta e per fatto altrui — secondo un principio analogo alla responsabilità oggettiva per rischio d’impresa ex art. 2049 cod. civ. — non richiede che tra le mansioni affidate all’autore dell’illecito e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo, essendo inoltre irrilevante che il dipendente abbia agito con dolo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della Difesa per le lesioni subite da un militare di leva da parte di altro collega, in quanto realizzate all’interno della sfera di sorveglianza dell’Amministrazione ed in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate, in un contesto idoneo ad incrementare il rischio del comportamento illecito). — Cass. III, sent. 18184 del 28-8-2007

 

Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell’articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione (Nella fattispecie, relativa al recupero da parte del mandante delle somme affidate al mandatario per essere investite sul conto corrente di questo, la corte di merito aveva rigettato la domanda — per responsabilità contrattuale o extracontrattuale — nei confronti della banca chiamata in causa, la quale, mediante il suo procuratore in giudizio aveva affermato al c.t.u., durante le operazioni peritali, di avere ricevuto ordini verbali dal mandatario in ordine al prelevamento e alla disposizione del danaro, la S.C. ha rigettato il ricorso del mandante sul presupposto che la sentenza era fondata su una motivazione logica e pertanto non censurabile). — Cass. III, sent. 14748 del 26-6-2007

 

L’art. 2049 cod. civ., disciplinando la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell’esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, con il comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all’interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l’esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo. — Cass. III, sent. 12939 del 4-6-2007

 

In presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti d’inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici dipendenti, a norma dell’art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell’opera di un medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l’intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito nella struttura sanitaria, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell’ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente. — Cass. III, sent. 8826 del 13-4-2007

 

L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività, nell’esecuzione dell’opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera; detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nell’esecuzione dell’opera imponendo all’appaltatore le sue direttive — dalle quali sia poi derivato il danno a terzi —, poiché solo in tal caso può ritenersi che l’appaltatore sia divenuto «nudus minister» del committente in relazione all’evento dannoso. — Cass. III, sent. 7755 del 29-3-2007

 

La società assicuratrice che si sia avvalsa dell’attività dell’agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell’articolo 2049 cod. civ., a rispondere dei danni prodotti dall’agente stesso nell’esercizio dell’incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda, proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni, di restituzione delle somme pagate per una polizza vita stipulata con l’agente di zona, dichiarata falsa dalla medesima società di assicurazioni). — Cass. III, sent. 1516 del 24-1-2007

 

In tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell’applicabilità della norma di cui all’art. 2049 cod. civ. non è richiesto l’accertamento del nesso di causalità tra l’opera dell’ausiliario e l’obbligo del debitore, nonché della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il proprio datore di lavoro e del collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente. È infatti sufficiente, per il detto fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell’ambito dell’incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro. (Nella specie, era stata chiesta alla compagnia di assicurazioni la restituzione delle somme pagate per la polizza vita stipulata con l’agente di zona, dichiarata falsa dalla società: la S.C., ritenendo, sulla base dell’enunciato principio, che l’articolo 2049 cod. civ. sia applicabile ogni volta che sussiste una relazione qualificata tra l’attività del «padrone» o del «committente» ed il comportamento dell’ausiliario, come nel contratto di agenzia, ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda). — Cass. III, sent. 1516 del 24-1-2007

 

In tema di responsabilità dei padroni e committenti, ai sensi dell’articolo 2049 cod. civ., con riferimento al contratto di agenzia, l’attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell’articolo 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un’indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell’articolo 1188 cod. civ., che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma del suddetto articolo 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l’incarico per il fatto illecito compiuto dall’incaricato nell’esercizio dell’incombenza affidatagli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che, avendo accertato che l’agente era munito del potere di rappresentanza che lo abilitava direttamente alla stipula delle polizze ed alla riscossione dei relativi premi, aveva accolto la domanda, proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni, di restituzione delle somme pagate per una polizza vita stipulata con l’agente di zona, dichiarata falsa dalla medesima società di assicurazioni). — Cass. III, sent. 1516 del 24-1-2007

 

La responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione — in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa — di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell’esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell’unitario «rapporto» in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del trattamento. La correttezza o meno del trattamento, infatti, non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell’art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 della Costituzione, (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen. ), donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all’integrità fisica. Mentre, sul piano del danno-conseguenza, venendo in considerazione il peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la verificazione di tale peggioramento sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta. — Cass. III, sent. 5444 del 14-3-2006

 

L’articolo 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e di organizzazione dei mercati mobiliari, nel disporre che la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se conseguenti da responsabilità accertata in sede penale, stabilisce una relazione di continuità con i principi generali dettati dall’articolo 2049 del cod. civ., la cui portata è stata estesa dal legislatore per offrire agli investitori un più efficace strumento di tutela. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva considerato inapplicabile sia la disposizione dell’articolo 5, quarto comma, della legge n. 1/1991 che l’articolo 2049 cod. civ. sul presupposto dell’assenza di un rapporto di rappresentanza fra società di intermediazione mobiliare e agente e sul presupposto fattuale del difetto del lamentato illecito). — Cass. III, sent. 6091 del 20-3-2006

 

In tema di responsabilità civile nell’attività medico -chirurgica, l’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul «contatto sociale», ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Tale situazione si riscontra nei confronti dell’operatore di una professione c.d. protetta (per la quale cioè è richiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando essa abbia ad oggetto beni costituzionalmente garantiti come il bene della salute tutelato dall’art. 32 Cost. Ne consegue che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla persona, causato da imperizia nell’esecuzione di un’operazione chirurgica, si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale. — Cass. III, sent. 9085 del 19-4-2006

 

Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura, e l’adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l’effetto, sull’istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell’attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l’operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l’art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti. — Cass. III, sent. 12362 del 24-5-2006

 

Il proprietario il quale faccia eseguire opere di escavazione nel proprio fondo risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l’esecuzione delle opere, e ciò indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità si aggiunge alla sua, ma non la esclude. — Cass. III, sent. 6104 del 20-3-2006

 

L’art. 2049 cod. civ., prevedendo la responsabilità di padroni e committenti per i danni arrecati dal fatto illecito dei domestici e commessi nell’esercizio delle loro incombenze, richiede che domestici e commessi abbiano perseguito, col comportamento dannoso, finalità coerenti con le mansioni affidate e non estranee all’interesse del padrone o committente. Il nesso di occasionalità necessaria fra mansioni e danno comporta che l’esercizio delle prime, anche al di là della competenza, abbia almeno agevolato la produzione del secondo. (Nella specie, sulla scorta del riportato principio, la S.C. ha rilevato l’esattezza sul punto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stato escluso il detto nesso fra le mansioni di un funzionario di banca e la falsa testimonianza resa in un giudizio penale conseguito ad una denuncia contro di lui sporta da un collega relativamente a vicende di lavoro, con la conseguenza che la corretta negazione di responsabilità del datore di lavoro per tale fatto penalmente rilevante era valsa anche ad escludere l’addebito di omissione delle misure di tutela della personalità morale del lavoratore dipendente riferite all’art. 2087 cod. civ., asseritamente lesa dal reato). — Cass. Sez. L, sent. 22343 del 18-10-2006

 

Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso l’idoneità della domanda giudiziale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. ad interrompere il corso della prescrizione delle azioni di responsabilità ex artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ., fondate su fatti costitutivi diversi da quelli del generale illecito aquiliano). — Cass. III, sent. 726 del 16-1-2006

 

La pretesa avanzata per chiedere l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita di risarcimento ex artt. 2049, 2050, o 2051 cod. civ., difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta (da identificarsi non solo in base al «petitum» ma anche alla «causa petendi»), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti c.d. «eterodeterminati», per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro divergenti sul piano genetico e funzionale. — Cass. III, sent. 726 del 16-1-2006

 

In tema di appalto, sussiste responsabilità del committente per i danni patiti dai terzi, qualora risultino presenti gli estremi della «culpa in eligendo», il che si verifica se il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto. Al fine di provare tale circostanza non è sufficiente che la scelta dell’impresa sia stata effettuata sulla base del mero preventivo e quindi del miglior prezzo, trattandosi di regola generale seguìta anche dalle amministrazioni pubbliche. — Cass. III, sent. 15782 del 12-7-2006

 

Di regola, l’appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera, salva, a parte l’ipotesi di una «culpa in eligendo» — rispettivamente — la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di «nudus minister», ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore. Pertanto, non sussiste responsabilità del committente ove non sia accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro. — Cass. III, sent. 15782 del 12-7-2006

 

L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. — Cass. III, sent. 11371 del 16-5-2006

 

L’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (nella specie, i danni derivanti dall’occupazione con materiali di risulta di un terreno non di proprietà del committente). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. La possibilità che il committente risponda sulla base dell’articolo 2043 cod. civ. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull’attività dell’appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell’appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi. Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall’opera derivino lesioni del principio del «neminem laedere» può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela. — Cass. III, sent. 13131 del 1-6-2006

 

Prescrizione dell’azione – La pretesa avanzata per chiedere l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita di risarcimento ex artt. 2049, 2050, o 2051 cod. civ., difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta (da identificarsi non solo in base al «petitum» ma anche alla «causa petendi»), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti c.d. «eterodeterminati», per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2006, n. 726

 

Prescrizione dell’azione – Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso l’idoneità della domanda giudiziale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. ad interrompere il corso della prescrizione delle azioni di responsabilità ex artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ., fondate su fatti costitutivi diversi da …continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2006, n. 726

 

Con riguardo allo svolgimento del servizio aereo mediante elicotteri da parte di una ditta specializzata, l’applicabilità dell’art. 2050 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per l’esercizio d’attività pericolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità in quanto non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza o d’ordinarie condizioni atmosferiche, ma, eccedendo il livello normale del rischio, richieda particolari cautele preventive. (Nella specie, sussistendo il rapporto di preposizione tra società convenuta e pilota del velivolo, ancorché sulla base di rapporto di tipo collaborativo e non di lavoro subordinato, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’applicabilità della normativa sul contratto di trasporto aereo e ritenuto pericoloso l’attività svolta dal pilota dell’elicottero, inabissatosi mentre effettuava evoluzioni a bassa quota sul mare, pure in presenza di raffiche di vento e di una regata velica). — Cass. III, sent. 5971 del 18-3-2005

 

La responsabilità indiretta del datore di lavoro (nel caso di specie un istituto bancario) per il fatto dannoso commesso dal suo dipendente postula l’esistenza del rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente l’esistenza di un rapporto di «occasionalità necessaria», nel senso che l’incombenza svolta deve aver determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo agli ordini ricevuti, purché sempre nell’ambito delle proprie mansioni.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della banca in un caso in cui il direttore della filiale, all’interno dell’istituto bancario, aveva assunto l’iniziativa personale di far versare una somma ai risparmiatori assicurando alla scadenza dell’operazione la restituzione della stessa con un interesse netto del 10 % , mentre la banca ne aveva rifiutato la corresponsione). — Cass. III, sent. 19167 del 29-9-2005

 

Per la sussistenza della responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il motivo di ricorso proposto da una società di gestione di un impianto di risalita di una pista da sci, affermando, anche sulla scorta dell’interpretazione della specifica legislazione della Provincia autonoma di Trento, la correttezza della motivazione dell’impugnata sentenza di appello, con la quale era stata affermata la responsabilità della predetta società in ordine ai danni conseguenti ad un infortunio occorso ad una sciatrice che, nel mentre trovavasi ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, sul presupposto che quest’ultimo svolgesse un servizio di assistenza per conto della medesima società, sulla quale incombeva l’obbligo di organizzare l’impresa in modo da assicurare il servizio stesso nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari contemplate in materia e ricadeva, pertanto, il derivante obbligo di vigilanza e la responsabilità per l’operato dell’addetto, ancorché espletato a titolo di volontariato). — Cass. III, sent. 21685 del 9-11-2005

 

La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico economico chieda la condanna di alcuni funzionari dell’ente stesso al risarcimento dei danni economici e morali, che deriverebbero da loro comportamenti arbitrari o comunque illegittimi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto al rapporto di pubblico impiego ed attenendo al merito l’effettiva riferibilità all’ente dei comportamenti dei funzionari. — Cass. Sez. Un., ord. 4591 del 2-3-2006

 

Con riguardo alle attività illecite poste in essere dal promotore finanziario prima della entrata in vigore della legge n. 1 del 1991, sussiste la responsabilità della società di intermediazione finanziaria, ai sensi dell’art. 2049 cod.civ., ancorché l’agente sia privo del potere di rappresentanza, qualora — come nella specie — quest’ultimo abbia non solo il compito di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti di investimento finanziario, ma anche quelli di fare sottoscrivere dai risparmiatori il contratto di investimento e di procedere alla riscossione delle somme versate da questi ultimi, ancorché con determinate cautele. — Cass. III, sent. 19166 del 29-9-2005

 

In tema di concorso del totocalcio, mentre la partecipazione al concorso pronostici effettuata direttamente presso un ufficio del C.O.N.I. comporta l’immediata conclusione del contratto nel momento in cui la scheda viene accettata dall’ufficio, non altrettanto avviene se la partecipazione è effettuata presso un ricevitore autorizzato , il quale non rappresenta il C.O.N.I. né gli altri concorrenti, ma è un incaricato dello stesso giocatore, che non può concludere un contratto con sé stesso. Il contratto, in tale ipotesi, si conclude, a norma dell’art. 1326 cod. civ. nel momento in cui l’ente (proponente) riceve i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione, venendo così a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Pertanto per qualsiasi evenienza dolosa o colposa imputabile al ricevitore, non si può configurare una responsabilità del C.O.N.I. né contrattuale (essendo mancata la conclusione del contratto), né aquiliana ex art. 2049 cod. civ., essendo il gestore un mandatario a titolo oneroso dello scommettitore, senza che sussista tra ente gestore e ricevitori autorizzati un rapporto di preposizione ai sensi della norma suindicata. (Nella specie, la matrice non era stata ritrovata tra quelle custodite ex art 7 del regolamento e il giocatore, pur in caso di rilevata difformità, non aveva chiesto l’annullo della scheda convalidata ex art. 6 Reg.). — Cass. III, sent. 21692 del 9-11-2005

Ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2049 cod. civ. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare, rispetto a quelli in presenza dei quali secondo la norma è configurabile quella responsabilità, è la dimostrazione dell’esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo. — Cass. III, sent. 4742 del 4-3-2005

 

La società assicuratrice che si sia avvalsa dell’attività dell’agente, il quale abbia agito con rappresentanza della preponente, è tenuta, per il disposto dell’art. 2049 cod. civ, a rispondere dei danni prodotti dall’agente stesso nell’esercizio dell’incombenza affidatagli, essendo irrilevante che non sussista fra di loro un rapporto di lavoro subordinato. — Cass. 3-4-2000, n. 4005

 

Presupposti della responsabilità diretta della pubblica amministrazione per atti compiuti dai suoi dipendenti sono l’esistenza di un rapporto di causalità tra l’atto o il comportamento del dipendente e l’evento dannoso e la riferibilità di tale atto alla stessa p.a. Nel compiere il relativo accertamento, il giudice deve stabilire altresì se il danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento, e valutare secondo i normali criteri della prudenza la eventuale colpa dell’agente, nonché l’eventuale esistenza di norme regolamentari.(Fattispecie relativa all’uso di armi da parte di carabiniere che, per sventare una rapina, aveva esploso un colpo di pistola il quale aveva attinto, ferendolo, un terzo.) — Cass. III, sent. 2423 del 9-2-2004

 

L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (nella specie i danni subiti da un ufficiale di macchina addetto a un pontone marittimo, a causa del difettoso funzionamento di un verricello nel corso di lavori appaltati dall’Ag.i.p. all’azienda proprietaria dei macchinari). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando ll’appaltatore i base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. — Cass. III, sent. 7499 del 20-4-2004

 

L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (nella specie i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di «neminem laedere», ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici. — Cass. III, sent. 11478 del 21-6-2004

 

L’imprenditore che prende in subappalto lo svolgimento di un determinato servizio o il compimento di una determinata opera assume tutte le obbligazioni che facevano capo all’appaltatore, tra le quali quelle di porre in essere tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni sul lavoro, e nel caso che essi si verifichino ne risponderà direttamente nei confronti dei propri dipendenti, non potendo pretendere di essere tenuto indenne dall’appaltatore sub-committente, salvo le ipotesi eccezionali di violazione, da parte del sub-committente, del principio del neminem laedere, o di una sua responsabilità per colpa per aver affidato l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed amministrative per eseguirla correttamente, o anche quando il subappaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del rapporto, sia stato un semplice esecutore di ordini del subcommittente, privato della sua autonomia organizzativa a tal punto da risultare un nudus minister di questi, o infine quando il sub-committente si sia di fatto ingerito con singole, specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con il subappaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto. — Cass. III, sent. 15185 del 6-8-2004

 

Il soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria risponde per i danni derivanti al paziente da praticati trattamenti sanitari, con conseguente obbligazione al relativo risarcimento estendentesi — in caso di oggettiva configurabilità degli estremi di reato ove la menomazione dell’integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo, anche del danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen.), costituendo criterio di imputazione a suo carico la circostanza che l’attività sanitaria rivolta all’adempimento risulti svolta da persone inserite nell’organizzazione, di cui esso si avvale per rendere la prestazione. — Cass. III, sent. 13066 del 14-7-2004

 

L’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un proprio dipendente. Tale responsabilità discende dall’art. 1228 cod. civ., secondo cui il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde dei fatti dolosi e colposi di questi. — Cass. III, sent. 10297 del 28-5-2004

 

  • Per la sussistenza della responsabilità dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. non è necessario che le persone che si sono rese responsabili dell’illecito siano legate all’imprenditore da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che le stesse siano inserite, anche se temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore. — Cass. Sez. L, sent. 15362 del 9-8-2004

 

Ai fini della sussistenza della responsabilità della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate è sufficiente un rapporto di «necessaria occasionalità» tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, a nulla rilevando che il comportamento del promotore abbia esorbitato il limite fissato dalla società, come si desume dall’art. 2049 cod. civ., la cui portata è stata estesa dall’art. 5 quarto comma della legge n. 1 del 1991. (Nella specie, riferita a versamenti per 200 milioni di lire effettuati tra il 1990 e il 1992 da un risparmiatore a mani del promotore e affiancati a un primo investimento per 37 milioni di lire andato a buon fine, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della Sim senza considerare che il comportamento del promotore aveva ingenerato nel cliente l’affidamento incolpevole che il suo investimento avesse avuto come destinatario finale la Sim , restando irrilevanti, nel regime di cui alle normative citate, le forme seguite dalle parti per i pagamenti, trattandosi di elementi secondari non idonei a interrompere il nesso di occasionalità necessaria). — Cass. III, sent. 20588 del 22-10-2004

 

In tema di appalto, il principio secondo cui l’appaltatore esplica l’attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’opera. Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo carico, specifiche violazioni del principio del «neminem laedere» riconducibili all’art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio del potere di cui all’art. 1662 cod. civ.), ovvero quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come «nudus minister» di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l’appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell’appalto. (Nella specie la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che aveva ritenuto il committente corresponsabile dei danni cagionati a terzi dall’opera appaltata, a causa del suo omesso controllo sui tempi di realizzazione e dell’accordo tra le parti nelle scelte tecniche ed operative nell’esecuzione dei lavori). — Cass. II, sent. 7273 del 12-5-2003

 

Poiché il diritto alla pensione — da intendersi come il diritto avente ad oggetto il trattamento pensionistico e come tale distinto da quello ai singoli ratei -, trovando il proprio fondamento nella rilevanza degli interessi che ne sono a base e che ricevono tutela dall’art. 38 Cost., deve essere considerato alla stregua di un bene primario, come tale non soggetto a prescrizione né ad atti di disposizione, e poiché di fronte ad un medesimo fatto che integri, contemporaneamente, la violazione di diritti soggettivi primari spettanti alla persona offesa indipendentemente dalla esistenza di un preesistente rapporto giuridico e la violazione di diritti derivanti a una delle parti da un contratto validamente concluso o comunque da un rapporto giuridico già venuto in essere può ipotizzarsi sia l’esistenza della responsabilità extracontrattuale che di quella contrattuale a carico dell’agente, l’azione risarcitoria per la lesione del diritto al trattamento di quiescenza promossa nei confronti della pubblica amministrazione da parte di un soggetto che sia legato alla stessa da un rapporto di pubblico impiego, attribuita in ipotesi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, deve essere qualificata come extracontrattuale, sia nel caso in cui l’attore ponga a fondamento della propria domanda, in modo espresso, la c.d. responsabilità aquiliana, sia qualora non emerga una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità contrattuale, sia comunque nel caso in cui la lesione del diritto del lavoratore non sia correlata a poteri della pubblica amministrazione che si estrinsecano in atti amministrativi di cui si contesti la legittimità, ma venga dedotto un «quid pluris» rispetto al provvedimento amministrativo e ai suoi effetti indiretti, naturali ed inevitabili, sufficiente ad integrare un’attività illecita della pubblica amministrazione. (Nella specie, in relazione alla domanda proposta da un dipendente di un Comune, che, sulla base delle informazioni fornite dall’ente in ordine alla sua anzianità lavorativa, aveva rassegnato le dimissioni, conseguendo il trattamento di quiescenza provvisorio, poi revocato dal Ministero del tesoro per carenza del requisito dell’anzianità utile per conseguire il trattamento di pensione, e che, deducendo sia la negligenza dell’ente, che aveva agito al di fuori dei canoni della diligenza che deve richiedersi al datore di lavoro, sia la violazione delle norme contenute negli artt. 2043 e 2049 cod. civ., aveva chiesto la condanna del Comune al pagamento delle somme trattenute sullo stipendio e sulla pensione e al risarcimento del danno, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario). — Cass. Sez. Un., sent. 9219 del 10-6-2003

 

Allorché, in relazione al danno ad un terzo cagionato dal fatto illecito dell’allievo, sia stata affermata la responsabilità dell’insegnante di scuola privata «ex» art. 2048 cod. civ. per mancata dimostrazione dell’inevitabilità dell’evento dannoso, sussiste la responsabilità indiretta dell’istituto scolastico con il quale detto insegnante intratteneva il rapporto di lavoro, responsabilità che, traendo fondamento dalla rigorosa previsione dell’art. 2049 cod. civ., non ammette prova liberatoria da parte del datore di lavoro, sul quale grava il rischio di impresa. — Cass. III, sent. 11241 del 18-7-2003

Ove taluno si avvalga, per compiere un determinato lavoro, di persona normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., deve essere considerato soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro. — Cass. III, sent. 19553 del 19-12-2003

 

In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che i camerieri di un ristorante avessero posizionato dinanzi agli avventori alcuni piatti vuoti, apparecchiandone i coperti, e il danno subito da uno di questi a causa di una scheggia di un piatto, conficcatasi nell’occhio, in quanto tra la consegna dei piatti e il verificarsi del danno si era verificato un evento imprevedibile, estraneo all’uso normale che si fa dei piatti in un ristorante, e tale da interrompere il nesso causale, consistente nel fatto che i clienti, tra i quali lo stesso danneggiato, in occasione del Capodanno avevano ritenuto di festeggiare intraprendendo un fitto lancio dei piatti medesimi sul pavimento, finché uno di loro non era rimasto ferito all’occhio da una scheggia staccatasi da un piatto). — Cass. III, sent. 2312 del 15-2-2003

 

Nell’esercizio di attività sportiva a livello professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti – nel caso di specie, calciatore – sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico – fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 cod.civ. dell’operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni. — Cass. Sez. L., sent. 85 del 8-1-2003

 

L’ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell’esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile «incidenter tantum» anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale. — Cass. III, sent. 2380 del 19-2-2002

 

Ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ., non è necessario che fra le mansioni affidate e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell’ambito delle sue mansioni (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva configurato la responsabilità indiretta del datore di lavoro in relazione alla condotta del dipendente che, guidando un trattore per espletare un servizio del quale era incaricato, aveva consentito ad un altro dipendente di collocarsi come passeggero sul parafango del mezzo e ne aveva cagionato la morte a seguito di una manovra errata). — Cass. Sez. L, sent. 89 del 7-1-2002

 

La responsabilità indiretta del committente per fatto dannoso del dipendente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. postula l’esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno (Nella specie — in cui il fatto illecito, di cui era rimasto ignoto l’autore, era consistito nella diffusione tra i dipendenti dell’azienda di apprezzamenti negativi sull’operato di un agente —, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nell’affermare la responsabilità ex art. 2049 cit., aveva omesso di accertare se la diffamazione era connessa, ad es. in virtù della conoscenza di fatti e documenti, con incombenze affidate ai dipendenti o aveva solo tratto origine nell’ambiente lavorativo senza alcuna attinenza con le mansioni ivi svolte). — Cass. Sez. L, sent. 4951 del 6-4-2002

 

Di regola, l’appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell’opera, salva la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di «nudus minister», ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l’autonomia dell’appaltatore. Pertanto, l’appaltatore è responsabile in via esclusiva dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera anche nel caso in cui il committente abbia esercitato un controllo sui relativi lavori, designando, nel proprio interesse, un sorvegliante privo di poteri d’ingerenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che la designazione di un sorvegliante dei lavori e la consegna all’appaltatore da parte del committente di una relazione geologica attestante che i lavori non avrebbero messo a rischio la stabilità di un edificio ubicato in prossimità della zona interessata dai medesimi fosse sufficiente a giustificare l’affermazione della corresponsabilità del committente per i danni cagionati a detto edificio). — Cass. III, sent. 16080 del 15-11-2002

 

Per l’affermazione della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. È sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno ; non può, pertanto, farsi carico al committente delle conseguenze di un fatto posto in essere dal preposto non durante l’espletamento delle incombenze demandategli e non a fine di adempiere ad esse ma al di fuori di esse e per soddisfare un bisogno estraneo alle stesse, venendo meno in tal caso il vincolo di occasionalità tra le incombenze e il fatto generatore del danno (sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito di esclusione della responsabilità del committente in un caso in cui il preposto, incaricato di impiantare cavi elettrici presso un privato, aveva acceduto alla richiesta di questi di fissare al soffitto di una stanza una plafoniera, dalla cui caduta erano derivati danni). — Cass. Sez. L, sent. 14096 del 13-11-2001

 

L’Automobil Club provinciale si articola sul territorio mediante delegazioni cui è legato da un rapporto di natura privatistica e risponde, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., dei danni provocati a terzi dalle medesime, in forza dei poteri convenzionali di controllo sulla loro attività, o per «culpa in eligendo» per l’affidamento della delegazione (nella specie, il giudice di merito aveva affermato la responsabilità solidale del delegato provinciale e dell’Automobil Club provinciale per i danni derivati al privato — che si era rivolto al primo per il disbrigo della pratica — dalla trasmissione al PRA della richiesta di radiazione di un veicolo con un ritardo di quattro anni). — Cass. I, sent. 10705 del 3-8-2001

 

La responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2049 cod. civ., essendo fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto da una «culpa in eligendo o in vigilando» del datore di lavoro ed è quindi insensibile all’eventuale dimostrazione dell’assenza di colpa, con la conseguenza che l’accertamento della non colpevolezza del datore di lavoro compiuto dal giudice penale non vale ad escluderla. — Cass. III, sent. 8381 del 20-6-2001

 

La responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra fatto dannoso del dipendente stesso e mansioni da questi espletate, senza che sia, all’uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l’esistenza di un rapporto di cd. «occasionalità necessaria», da intendersi nel senso che l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue competenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l’ambito delle proprie mansioni. — Cass. III, sent. 6970 del 22-5-2001

 

In via generale ed astratta non è da escludersi che anche il socio di una cooperativa di servizi, il cui conferimento societario consista nella propria attività lavorativa, possa trovare una più completa tutela della sua prestazione lavorativa, nel rispetto delle regole organizzative del lavoro all’interno della cooperativa medesima. Da ciò consegue che, qualora vi sia un soggetto designato alla vigilanza di tali regole all’interno della cooperative e tali regole siano state violate, possa trovare applicazione, in via analogica, la disposizione dell’art. 2409 cod. civ. ai fini dell’integrale risarcimento del danno riportato (Nella specie, peraltro, la Corte ha rigettato il ricorso del socio, sottolineando come i giudici di appello avessero evidenziato come egli non avesse né dedotto né provato quali fossero le regole organizzative all’interno della cooperativa e chi eventualmente ne fosse preposto alla vigilanza). — Cass. III, sent. 12975 del 23-10-2001

 

Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura e l’adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l’effetto, sull’istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell’attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l’operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l’art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno, di talché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti. — Cass. III, sent. 6386 del 8-5-2001

 

In tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l’art. 1228 cod. civ. — disposizione con cui è stata estesa all’ambito contrattuale la disciplina contenuta negli artt. 2048 e 2049 cod. civ. — postula, per la sua concreta applicabilità, l’esistenza di un danno causato dal fatto dell’ausiliario, l’esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (c.d. rapporto di preposizione), l’esistenza, infine, di una relazione di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra il danno e l’esercizio delle incombenze dell’ausiliario. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha così confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto un’istituto di credito responsabile dell’operato di alcuni suoi dipendenti — i quali, all’insaputa dell’istituto stesso, si erano fatti consegnare somme di danaro da alcuni clienti al fine di impiegarle in operazioni finanziarie definite di particolare redditività — sull’assunto che il comportamento dei funzionari infedeli era stato tenuto nell’orario di lavoro e nei locali della banca). — Cass. 17-5-2001

 

Le disposizioni del d.P.R. n. 1124 del 1965 che, in tema di infortuni sul lavoro, prevedono la responsabilità civile del datore di lavoro qualora il fatto-reato produttivo dell’infortunio sia imputabile a coloro che il primo ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di questi ultimi debba rispondere secondo il codice civile, trovano applicazione anche nel caso di responsabilità diretta della pubblica amministrazione per il fatto dei propri dipendenti, atteso che la normativa suddetta deve interpretarsi estensivamente e, quindi, non ritenersi limitata all’ipotesi di responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 cod. civ. — Cass. 18-8-2000, n. 10950

 

Perché una persona giuridica possa essere chiamata a rispondere di danni morali non è necessario che un reato sia stato commesso dal proprio legale rappresentante, essendo invece sufficiente, per il rapporto di immedesimazione organica, che esso sia stato commesso anche solo in parte dal dipendente. — Cass. 11-8-2000, n. 10719

 

La responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 cod. civ. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l’esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni da questi espletate, senza che sia, all’uopo, richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando sufficiente, viceversa, l’esistenza di un rapporto di «occasionalità necessaria», da intendersi nel senso che l’incombenza svolta abbia determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, e ciò anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre entro l’ambito delle proprie mansioni. (Nella specie, l’attore aveva chiesto la condanna di una banca alla restituzione di una somma di danaro da lui versata presso una delle filiali dell’istituto — onde consentirne il corrispondente accredito in suo favore all’estero — ma mai accreditatagli dalla banca stessa, mentre l’istituto si era difeso sostenendo la propria estraneità al rapporto per infedeltà del direttore della filiale — denunciato per truffa ed appropriazione indebita — che aveva materialmente ricevuto la somma: il giudice di merito, ritenuto che, per un verso, le operazioni di versamento degli assegni circolari per l’importo della somma poi richiesta in restituzione dall’attore, eseguite nei locali della filiale della banca, rientrassero nella normale attività di quest’ultima, e che detti assegni erano stati materialmente consegnati al direttore preposto alla filiale stessa, il quale non aveva, dal suo canto, agito a titolo personale, ha ritenuto responsabile l’istituto di credito convenuto, con decisione confermata dalla S.C. che ha sancito, nella specie, il principio di diritto di cui in massima). — Cass. 20-3-99, n. 2574

 

Nel caso di danni causati dall’insuccesso di un intervento chirurgico, la casa di cura nella quale l’intervento è stato praticato risponde, a titolo contrattuale ex art. 1218 cod. civ., del danno causato dal chirurgo, anche nei casi in cui quest’ultimo non faccia parte dell’organizzazione aziendale della casa di cura. — Cass. 8-1-99, n. 103

 

L’attribuzione all’agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell’art. 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un’indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell’art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell’art. 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l’incarico, per il fatto illecito compiuto dall’incaricato nell’esercizio dell’incombenza affidatagli. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall’agente che, nell’attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l’importo dell’investimento). — Cass. 17-5-99, n. 4790

 

Poiché presupposto per l’applicazione della norma dell’art. 2049 cod. civ. è l’esistenza di un rapporto di preposizione fra il soggetto responsabile e quello che commette l’illecito, la cessazione di tale rapporto — come, ad esempio, del rapporto di lavoro dipendente — ne esclude l’applicabilità ai fatti illeciti commessi dal preposto successivamente ad essa e, pertanto, in relazione ad essi non si può ipotizzare una responsabilità del padrone o committente ai sensi della suddetta norma. — Cass. 14-6-99, n. 5880

 

Il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l’adempimento di un tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde, perciò, per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. In queste ipotesi la responsabilità può comportare un’obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno biologico, e cioè al danno non patrimoniale costituito dalle conseguenze pregiudizievoli per la salute derivanti dalle menomazioni fisiopsichiche prodotte dal comportamento inadempiente. Ed inoltre, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato, ove la menomazione dell’integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo, la conseguente estensione della responsabilità anche al danno morale (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l’attività sanitaria rivolta all’adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. Più in particolare, allorché il ricovero sia avvenuto presso una struttura sanitaria gestita da un ente pubblico, perché a quest’ultimo si renda imputabile la responsabilità civile conseguente al fatto-reato, si rende sufficiente che il fatto si atteggi oggettivamente come reato e che la condotta che ne contribuisca a costituire l’elemento oggettivo rappresenti una manifestazione del servizio di cui il paziente è stato ammesso a fruire, giacché, per imputare la responsabilità all’ente pubblico, basta che l’azione od omissione sia riconducibile ad un’attività di un organo dell’ente. — Cass. 1-9-99, n. 9198

 

La presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2049 cod. civ. postula l’esistenza di un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo, ed un collegamento, anche solo di occasionalità necessaria, fra tale incarico e colui che nell’interesse del committente lo esegue, anche se l’esecutore è persona normalmente alle dipendenze di altri. — Cass. 9-10-98, n. 10034

 

Il preponente o committente non può essere chiamato a rispondere, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., del fatto illecito commesso dal preposto o commesso dopo la cessazione del rapporto di preposizione. — Cass. 9-7-98, n. 6691

 

Ai fini della responsabilità indiretta del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., è sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia ecceduto dai limiti di esso, anche se in trasgressione degli ordini ricevuti, sempre che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe. — Cass. 10-12-98, n. 12417

 

Se dall’esecuzione, ancorché prudente, diligente e tecnicamente corretta, di un intervento chirurgico o di un accertamento diagnostico invasivo, deriva un danno o addirittura la morte del paziente, non informato dai medici, — nella specie dipendenti da un ente ospedaliero — dei rischi gravi per la vita o l’incolumità fisica a cui poteva andare incontro, al fine di prestare il necessario consenso a procedervi, sussiste la responsabilità dell’ente, anche nel caso che non sia stato individuato il medico a cui incombeva tale obbligo. — Cass. 24-9-97, n. 9374

 

L’art. 274 del cod. nav., nel disporre che «l’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio» detta, in subiecta materia, una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all’art. 2049 cod. civ., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell’armatore, che rimane soggetta alle norme del cod. civ. (artt. 2049 e ss.) per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione. (Nella specie, la Corte territoriale aveva escluso ogni profilo di responsabilità extracontrattuale a carico del personale di una nave, asserendo che questo non era tenuto a vigilare su persone estranee, in relazione ad una vicenda che aveva visto un passeggero cadere nottetempo da una piattaforma perché priva delle catenelle trasversali — poi puntualmente applicate, successivamente all’evento dannoso —: la S.C., nell’enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha cassato la pronuncia rilevando la assenza, nella sua parte motiva, di qualsivoglia indagine circa la eventualità della omessa cautela ed omessa sorveglianza da parte del personale della nave, specie sotto il profilo dell’onere della illuminazione e della sorveglianza dei mezzi di accesso ai natanti appoggiati sulle banchine). — Cass. 11-11-97, n. 11124

 

Sia l’azione di regresso, sia quella di risarcimento del danno, promosse, rispettivamente dall’I.N.A.I.L. e dal prestatore di lavoro in relazione all’infortunio da questo subito, nei confronti del datore di lavoro (o dei suoi eredi) in quanto responsabile, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., dell’infortunio suddetto, devono considerarsi tempestive qualora siano state proposte, ai sensi degli artt. 10, quinto comma, e 112, ultimo comma, prima parte, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel termine triennale che decorre dalla sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del preposto per intervenuta amnistia, atteso il carattere solidale delle obbligazioni del preposto e del preponente (e dei suoi aventi causa), ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. — Cass. 24-3-97, n. 2583

 

Il committente può eccezionalmente essere corresponsabile, in via diretta, con l’appaltatore, per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione dell’appalto, se riduce l’autonomia di esso, ingerendosi nella realizzazione dell’opera o del servizio, ovvero, in via indiretta, se affida l’appalto ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per la corretta esecuzione del contratto; invece può esserne responsabile in via esclusiva se impone le sue direttive, riducendo l’imprenditore-appaltatore al rango di nudus minister. — Cass. 12-2-97, n. 1284

 

Soltanto se l’autotrasportatore è responsabile a titolo contrattuale ex recepto per la perdita o avaria della merce, ai sensi dell’art. 1693 c.c., può invocare i limiti di responsabilità previsti dall’art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 (sostituito dall’art. 7 della legge 27 maggio 1993, n. 162) e fissati per contenere il costo del servizio del trasporto; se invece è responsabile in qualità di committente ai sensi dell’art. 2049 c.c. per avere i suoi dipendenti addetti alla custodia sottratto la merce da trasportare, non vi è deroga al principio secondo il quale la responsabilità ex delicto è illimitata. — Cass. 14-22-96, n. 9984

 

La responsabilità indiretta dell’appaltante ex art. 2049 c.c. per i danni subiti da terzi nell’esecuzione del contratto di appalto, è configurabile quando il committente abbia affidato i lavori ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente medesimo, attuandone specifiche direttive. — Cass. 30-5-96, n. 5007

 

In tema di risarcimento del danno da reato, la responsabilità indiretta del committente trova la sua giustificazione nel principio cuius commoda eius incommoda, cioè nell’esigenza che colui in favore del quale viene svolta un’attività supporti i rischi inerenti all’esercizio di essa, e quindi risenta anche gli effetti delle eventuali conseguenze dannose; ne consegue che la situazione giuridica in cui viene a trovarsi il committente per effetto della responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. è identica sia nei riguardi dei dipendente sia nei riguardi di eventuali coautori del fallo illecito, legati da solidarietà, tra di loro e con il committente, nell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria. — Cass. pen. 9-7-92, n. 7877

 

Qualora l’attore nel giudizio di primo grado, allegando la conclusione di un contratto di noleggio di una cosa mobile, abbia chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dalla cosa per l’uso pattuito, anche se derivanti da caso fortuito, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello in quanto fondata su presupposto di fatto e di diritto diversi, quella con la quale si deduca la responsabilità indiretta del convenuto ex art. 2049 c.c., per danno cagionato da attività colposa del proprio dipendente. — Cass. 28-3-91, n. 3350

 

Nel corso di attività imprenditoriale, sussiste a carico dell’imprenditore la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. per gli atti illeciti, produttivi di danni a terzi, compiuti dalle persone che, indipendentemente dall’esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, siano inserite, anche se temporaneamente od occasionalmente, nell’organizzazione aziendale ed abbiano agito, in questo contesto, su richiesta, per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore. — Cass. 24-5-88, n. 3616

 

Il carattere ausiliario e strumentale dell’attività dell’agente rispetto all’imprenditore preponente non incide sull’autonomia organizzativa e giuridica del suo lavoro e sulla qualifica di imprenditore autonomo che acquisisce, assumendo in proprio l’onere e le spese di organizzazione del lavoro ed il rischio del risultato dell’attività professionale svolta al fine di promuovere la conclusione di contratti, in una determinata zona, per conto del committente. Ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo nei confronti dei terzi resta limitata all’ambito dei contratti di compravendita stipulati con costoro, nel senso che con riguardo alla vendita di cose mobili l’imprenditore preponente risponderà verso gli acquirenti, ex art. 1512 cod. civ., in forza della dovuta garanzia di buon funzionamento e, sul piano della responsabilità extracontrattuale, per il fatto colposo a lui imputabile che abbia determinato l’evento lesivo prodotto dal difettoso funzionamento della cosa venduta; mentre, oltre questi limiti, soprattutto ove l’agente abbia un’organizzazione di strumenti e di tecnici per la messa in opera delle cose prodotte dal committente e per un servizio di assistenza ai clienti, delle attività compiute dal personale dell’agenzia risponde, ex art. 2049 cod. civ., esclusivamente l’agente. — Cass. 13-6-87, n. 5195

 

La responsabilità del committente per il fatto illecito del preposto deve essere esclusa quando il comportamento illecito del preposto non sia funzionalmente e strumentalmente collegabile con l’incarico ricevuto, sia cioè dettato da fini di privata autonomia dell’agente, rispetto ai quali il committente-imprenditore non sia nemmeno mediatamente, interessato o compartecipe. — Cass. pen. 27-3-87, n. 2994

 

L’appaltatore, agendo in autonomia e non essendo perciò invocabile l’art. 2049 c.c., è responsabile, in via esclusiva, per i danni causati ai terzi nell’esecuzione del contratto; l’esercizio da parte del committente di verifiche e controlli in conformità al disposto dell’art. 1662 c.c. non incide nella sfera di autonomia dell’appaltatore. — Cass. 16-5-87, n. 4518

 

Non è configurabile a carico dell’appaltante una responsabilità civile ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito dell’appaltatore, giacché, l’autonomia d’azione riservata a quest’ultimo dal contratto d’appalto esclude che egli possa essere considerato come dipendente o commesso del primo; la responsabilità dell’appaltante può invece configurarsi nel caso in cui il danno sia stato prodotto dall’appaltatore in esecuzione di direttive o di un progetto dell’appaltante (e in questo caso concorreranno le responsabilità dell’uno o dell’altro soggetto), ovvero nel caso in cui l’appaltante si sia ingerito nei lavori in misura tale da compromettere l’autonomia dell’appaltatore nella loro organizzazione ed esecuzione (ed in questo caso la responsabilità dell’appaltante è esclusiva). — Cass. 16-5-87, n. 4518

 

Nel contratto di noleggio di cose mobili una parte, senza attribuire all’altra il godimento della cosa, si obbliga a compiere con questa, mediante l’opera sua o di propri dipendenti, determinate attività in favore della controparte sicché i rischi connessi alle stesse ricadono sul noleggiante nella cui sfera di disponibilità rimane il bene oggetto del contratto, senza alcuna ingerenza del noleggiatore; invece nel rapporto di locazione il conduttore acquista la detenzione della cosa che entra nell’ambito della sua disponibilità e comporta l’assunzione, da parte sua, dei rischi inerenti all’utilizzazione della medesima, anche se eventualmente alla locazione si accompagni il distacco di personale del locatore che temporaneamente venga inserito nell’organizzazione aziendale del conduttore. Consegue che, ove l’attività del dipendente del noleggiante sia causa di danno risarcibile per responsabilità extracontrattuale, risponde ex art. 2049 cod. civ. il noleggiante e non invece il noleggiatore; viceversa dell’attività del dipendente del locatore distaccato presso il conduttore risponde solo quest’ultimo. — Cass. 19-7-85, n. 4294

 

Il subcommittente non è responsabile verso terzi, ex art. 2049 c.c., per i danni prodotti dal subappaltatore nell’esecuzione dell’opera, quando il secondo non sia legato al primo da alcun rapporto di subordinazione e svolga la propria attività in piena autonomia. (Nella specie, la Cassazione ha escluso che la predetta autonomia possa essere inficiata dal fatto che il subcommittente si fosse riservata, per contratto, la direzione dei lavori a mezzo di due ingegneri). — Cass. 18-7-84, n. 4186

 

Il dovere di sorveglianza dell’imprenditore sul lavoro affidato all’apprendista va interpretato in maniera diversa a seconda delle circostanze (età, anzianità ed esperienze specifiche dell’apprendista, tipo di lavoro affidatogli, pericolosità di esso etc.). Pertanto, per escludere la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro, è necessario accertare che, nel momento in cui l’apprendista si accinge ad un lavoro che, per le circostanze obiettive e subiettive in cui deve svolgersi, deve considerasi pericoloso, l’imprenditore o chi per lui possa aver acquisito la ragionevole certezza che, per gli insegnamenti impartitigli, per i controlli predisposti, per l’esperienza acquisita, l’apprendista medesimo abbia ben compreso le ragioni del pericolo ed i mezzi per evitarlo, o abbia avuto la possibilità di esserne tempestivamente avvertito mediante assidua vigilanza in corso di esecuzione, ove una insufficiente previa istruzione ed il grado della sua inesperienza lo abbia richiesto. — Cass. 9-11-78, n.5135

 

L’attività del mandatario costituisce fonte di responsabilità indiretta del mandante, a norma dell’art. 2049 c.c., quando il primo si sia avvalso della sua qualità di rappresentante per consumare l’illecito e la detta attività apparisca verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato — Cass. 27-6-84, n. 3776

 

Il fatto illecito commesso dal dipendente di una persona giuridica implica la responsabilità civile di quest’ultima, non quella personale degli amministratori ed in genere di coloro che hanno il potere di gestione dell’ente, anche se questi, nell’esercizio delle loro funzioni, abbiano conferito l’incarico, nell’esecuzione del quale il dipendente abbia commesso il fatto.— Cass. 24-9-77, n. 4069

 

Nei casi di responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti dei loro domestici o commessi, i condebitori, i quali non abbiano partecipato al giudizio conclusosi con la condanna di alcuno di essi, possono sempre, sia nei confronti del creditore che del coobbligato, dimostrare l’ingiustizia della decisione, poiché essi, come terzi, non sono tenuti a subirne l’autorità di cosa giudicata. — Cass. 11-5-73, n. 1267

 

La costituzione di parte civile, come atto con il quale si inizia il giudizio civile davanti al giudice penale, rientra tra gli atti interruttivi della prescrizione a carattere permanente (art. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ.), nel senso che l’interruzione dura fino a quando non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Ne deriva, a norma del primo comma dell’art. 1310 cod. civ., per il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, che l’interruzione della prescrizione, operata mediante la domanda giudiziale contenuta nella dichiarazione di costituzione di parte civile contro il dipendente, per i danni arrecati dal fatto illecito di questi nell’esercizio delle sue incombenze, deve spiegare il suo caratteristico effetto permanente per tutta la durata del processo, fino alla sentenza irrevocabile del giudice penale, anche nei confronti del committente, il quale è responsabile in solido con il dipendente (art. 2049 cod. civ.) ancorché di fatto sia rimasto del tutto estraneo al giudizio penale. E ciò sia in ipotesi di prescrizione quinquennale, sia in ipotesi di prescrizione decennale, perché in entrambi i casi le due prescrizioni sono soggette, per quanto concerne le cause di interruzione, alla stessa disciplina, comune ad ogni prescrizione (art. 2943 cod. civ.). — Cass. 11-5-73, n. 1267

 

Anche se il titolo della responsabilità è diverso per i commessi e domestici e per i padroni e committenti, trattandosi di colpa diretta per i primi e di culpa in eligendo o cd. rischio d’impresa per i secondi, l’unicità del fatto illecito, dannoso per i terzi, da cui tale responsabilità scaturisce, determina la solidarietà tra i vari soggetti obbligati verso il danneggiato. Pertanto, allorquando il danneggiato proponga la domanda di risarcimento nei confronti del solo committente o padrone, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del commesso o domestico. — Cass. 28-4-72, n. 1343