Art. 2050 codice civile
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Giurisprudenza:
Presunzione di responsabilità ex art. 2050 cc – Fatto del danneggiato o del terzo – Rilevanza – La presunzione di responsabilità contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all’infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima – consistente nel … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 19-5-2022, n. 16170
Appello – Divieto domande nuove – Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado ex art. 2043 cc – Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 cc – Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-5-2022, n. 14732
Infortuni e sicurezza sul lavoro – Nozione di datore di lavoro – In tema di infortuni e sicurezza sul lavoro, opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il datore di lavoro formale ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici; in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell’amministratore unico di società che, in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087 e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall’INAIL ai sensi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 22-01-2021, n. 1399
Presunzione di colpa – Prova liberatoria – In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l’esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall’art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell’imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4590
Produzione e distribuzione di energia elettrica – In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di … continua a leggere ► – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32498
Responsabilità del produttore e del distributore – La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. – che può prescindere dall’attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo sia intrinseco ai beni – non si configura in danno del produttore e del distributore e a favore di chi professionalmente impieghi gli oggetti potenzialmente lesivi come materie prime in una fase autonoma di un successivo ciclo produttivo, assumendo così propri oneri di precauzione adeguati a quello sviluppo, a meno che il danneggiato non provi, impregiudicati eventuali diversi titoli di responsabilità (da prodotto difettoso o per vizi della cosa venduta), il nesso causale tra l’esercizio della fase specifica dell’attività pericolosa gestita dalle controparti e il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza d’appello affermando che la semplice presenza di nitrocellulosa – in precedenza prodotta e commercializzata da altri e poi stoccata, come materia prima, in un impianto di produzione di vernici – non poteva di per sé sola considerarsi la causa dell’incendio divampato nello stabilimento e, comunque, non era eziologicamente riconducibile all’attività pericolosa esercitata dalle controparti e… continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 novembre 2019, n. 28626
Lavori eseguiti sulla pubblica strada – L’esercente di un’attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada – da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 c.c. costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti – è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività stessa; presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità, fermo restando che tale facoltà di scelta non investe però quelle misure preventive che già la legge impone di adottare, ma è relativa solo a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano, sicché deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità da parte dell’esercente predetto che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l’idoneità. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che erroneamente aveva posto a carico dei congiunti della vittima di un sinistro mortale la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che imponevano … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-5-2019, n. 13579
Pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in sé considerata – In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell’attività di calata passiva lungo una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell’intera imbragatura). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 marzo 2019, n. 8449
Responsabilità del gestore del maneggio – Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell’art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l’allieva fosse una principiante). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 8 marzo 2019, n. 6737
Trasfusione di sangue – Inosservanza delle linee guida e delle leges artis – In epoca antecedente l’entrata in vigore dell’art. 5, comma 7, del d.l. n. 443 del 1987, conv., con modif. dalla l. n. 531 del 1987 – che ha stabilito l’obbligo per le USL di compiere preventivi controlli del sangue da destinare alle trasfusioni, al fine di accertare l’assenza del virus HIV – l’attività di trasfusione era già connotata da obiettiva pericolosità; sicché, l’inosservanza della normativa esistente, del protocollo, delle linee guida e delle “leges artis”, emanati allo scopo di evitare i rischi specifici, configura grave inadempimento contrattuale del medico per condotta commissiva ed omissiva, imputabile anche alla struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7814
Infiltrazioni di acqua – Esecuzione di lavori di manutenzione con modalità non professionali – Domanda giudiziale ex art. 2043 cc – Modifica domanda in appello ex art. 2051 cc – Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli (Nella specie, la S.C. ha ritenuto un inammissibile mutamento della “causa petendi” la contestazione, per la prima volta in appello, della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-12-2017, n. 29212
Presunzione di colpa – Prova liberatoria – Concorso di colpa del danneggiato – In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. – espressione del principio che … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27544
Organizzazione di tour di autocaravan – Applicabilità dell’art. 2050 c.c. – Costituisce esercizio di attività pericolosa, come tale soggetta alla disciplina dell’art. 2050 c.c., l’organizzazione di un tour di autocaravan, in quanto comportante la circolazione su strade pubbliche di più veicoli, di maggiore ingombro rispetto alle ordinarie autovetture, in coordinamento tra loro. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25421
Organizzatore di attività sportive pericolose (nella specie, “rafting”) – Obbligo di illustrare le difficoltà e di predisporre le cautele adeguate – L’organizzatore di una attività sportiva (nella specie, “rafting”) che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell’ambito della diligenza richiesta per l’esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell’attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18903
Attività pericolosa affidata ad altri soggetti – La particolare responsabilità prevista dall’art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l’attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 5 luglio 2017, n. 16638
Presunzione di colpa – Prova liberatoria – In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l’esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall’art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell’imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 5-7-2017, n. 16637
Responsabilità art. 2043 c.c. e art. 2050 c.c. – Individuazione e conseguenze – La responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. e quella ex art. 2050 c.c. presuppongono un unico fatto costitutivo, la causazione del danno, ed un elemento reciprocamente specializzante, dato dal criterio d’imputazione alternativo che, in un caso, è la colpa, e, nell’altro, lo svolgimento di un’attività pericolosa, sicché pronunciare in ordine all’applicabilità della prima norma implica escludere quella della seconda per il medesimo fatto, stante l’unicità dell’oggetto del processo ed il nesso di reciproca esclusione tra le due fattispecie legali, e come l’una domanda può essere modificata con l’introduzione dell’altra in corso di causa, nel rispetto delle previsioni dettate per il giudizio ordinario dall’art. 183 c.p.c., così anche il giudicato formatosi sulla responsabilità per uno dei due titoli esclude la riproponibilità dell’azione per far valere l’altro. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 aprile 2017, n. 10513
Concausa – Incendio dolosamente appiccato da terzi e presenza nell’immobile incendiato di acetilene – La responsabilità dell’esercente un’attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l’attività svolta e il danno patito dal terzo, a tal fine devendo ricorrere la duplice condizione che l’attività costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto concausa di un incendio, dolosamente appiccato da terzi, la mera presenza nell’immobile incendiato di acetilene, utilizzato per la deverdizzazione delle arance, senza considerare, invece, che il fatto del terzo presentava i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della eccezionalità, idonei ad escludere altri fattori causali). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 luglio 2016, n. 15113
Servizio ferroviario – La presunzione di colpa per l’esercizio d’attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, sì da richiedere particolari cautele preventive. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato la pericolosità, in concreto, del servizio nella mancata preventiva comunicazione, all’addetta al passaggio al livello ove ebbe luogo la collisione tra un convoglio ferroviario ed un’autovettura, del transito di altro convoglio straordinario, nonché nel carattere “aperto” del sistema di comunicazione radio tra gli operatori ferroviari, tale da indurre tale addetta – ascoltando la conversazione tra i colleghi preposti alla gestione di passaggi a livello “a monte” di quello teatro del sinistro, che discutevano del ritardo con cui viaggiava il predetto convoglio straordinario – a ritenere, erroneamente, che la segnalazione riguardasse il treno di cui attendeva l’arrivo, tanto da alzare le sbarre per consentire il passaggio delle vetture). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 maggio 2016, n. 10422
Attività di equitazione svolta da allievi all’interno di un maneggio – Il gestore di un maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai partecipanti qualora siano cavallerizzi principianti o inesperti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile al gestore la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni subiti da una allieva che, nel corso della sua terza lezione di equitazione, era stata disarcionata dal cavallo, imbizzarritosi per il passaggio nelle vicinanze di alcuni cavalieri al galoppo). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 27 novembre 2015, n. 24211
Nozione di attività pericolosa – fuoriuscita di carburante da una cisterna sotterranea – In tema di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2050 c.c., sono attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno. (Nell’affermare tale principio in una causa in cui si denunciava che la fuoriuscita di carburante da una cisterna sotterranea avesse inquinato la vicina falda acquifera, contaminando le culture di un terreno, la S.C. ha riconosciuto natura di attività pericolosa all’erogazione di carburante effettuata presso una stazione di servizio). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 luglio 2015, n. 16052
Criteri d’individuazione ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. di un’attività non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge – Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito – Ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ., la valutazione in concreto se un’attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell’esercizio dell’attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l’applicazione dell’art.2050 cod. civ. all’attività di noleggio di cavalli e di guida del cliente, svolta nei confronti di un soggetto di cui s’ignorava l’effettiva capacità ed esperienza, fuori dall’area attrezzata a maneggio e senza limiti nell’utilizzo dell’equino). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 maggio 2015, n. 10268
Attività di polizia – L’attività di polizia, svolta per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sebbene non sia, per sua natura, attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., configurandosi quale compito indefettibile imposto allo Stato in difesa di beni e interessi della collettività, può, in concreto, ricondursi alla fattispecie prevista da detta norma “per la natura dei mezzi adoperati”, quali armi o altri mezzi di coazione di pari pericolosità, sempreché – sulla base di un giudizio di merito, non implicante alcun sindacato sulle scelte discrezionali della P.A. – emerga un uso imperito o imprudente degli stessi, ovvero il loro carattere di anormalità od eccedenza e, dunque, di sproporzionalità evidente rispetto alla situazione contingente, sì da rendere inoperativa la scriminante di cui all’art.53 cod. pen. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 ottobre 2014, n. 21426
Nesso di causalità tra attività ed evento dannoso – Evento dipendente da causa ignota o incerta – In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art.2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell’evento dannoso. (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconducibilità dell’inquinamento del fondo ad una attività industriale poiché lo sversamento delle acque reflue di lavorazione era solo eventuale). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 settembre 2014, n. 19872
Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali – I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della prova liberatoria in un caso in cui l’illegittimo trattamento dei dati – consistito nella propalazione delle circostanze fattuali in cui era maturata l’infrazione amministrativa presupposto dell’ingiunzione, e cioè la violazione di ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada – era avvenuto da parte di un Comune mediante la notifica del provvedimento a mezzo dei messi comunali, senza avvalersi della possibilità di notifica nel domicilio eletto dall’interessato nel procedimento amministrativo, ovvero presso lo studio del suo difensore). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 5 settembre 2014, n. 18812
L’attività edilizia può essere considerata “pericolosa”, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., solo quando comporti l’esecuzione di rileva opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree; pertanto, non può invocarsi la presunzione di cui alla predetta disposizione nell’ipotesi del tranciamento di una linea telefonica occorso durante lavori di scavo estesi su una modesta superficie (nella specie, un metro quadrato), in zona agricola, lontano da altre costruzioni. — Cass. III, sent. 8688 del 9-4-2009
L’organizzazione di una gara sportiva non può essere considerata “attività pericolosa”, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., con riferimento ai danni subiti dagli atleti e dei quali è prevedibile la verificazione, in quanto provocati dagli inevitabili errori del gesto sportivo degli atleti impegnati nella gara. La medesima attività, invece, deve essere considerata “pericolosa” se in conseguenza di essa gli atleti sono stati esposti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere determinate dai predetti errori . (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la domanda proposta da un atleta che, durante una gara di bob, aveva perso il casco a causa di una scheggia di legno distaccatasi da uno dei tavoloni di sostegno della pista contro cui aveva cozzato con la testa rivestita dal casco, riportando gravi danni alla persona. La S.C., in applicazione del principio che precede, ha cassato la decisione, per non avere il giudice di merito adeguatamente accertato se le modalità di predisposizione delle paratie di sostegno avessero o meno aumentato la pericolosità del campo di gara). — Cass. III, sent. 3528 del 13-2-2009
La gestione di un ippodromo non costituisce necessariamente un’attività pericolosa, ma può diventarlo solo in determinati casi, come nell’ipotesi in cui sia funzionale all’esercizio di scuole di equitazione od all’organizzazione di gare ippiche. Ne consegue che il gestore di un ippodromo non può essere ritenuto responsabile “ipso facto” per i danni conseguenti ai rischi insiti nell’attività del cavalcare, e che per tale genere di rischi la sua responsabilità va esclusa in tutti i casi in cui risulti che abbia adottato i mezzi idonei per far sì che la suddetta attività si svolga senza rischio. (Nella specie era accaduto che un cavallo il quale percorreva l’ippodromo al galoppo, incrociando un altro animale che percorreva l’adiacente pista riservata al trotto, aveva avuto una brusca ed imprevista reazione, che lo aveva portato a cozzare violentemente contro lo steccato che separava le due piste, perdendo la vita. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del gestore dell’impianto per la morte dell’animale). — Cass. III, sent. 2482 del 30-1-2009
Dei danni causati dall’esercizio di attività pericolosa svolta da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde sia l’ente in quanto tale, sia la persona preposta in concreto all’esercizio dell’attività pericolosa. Pertanto dei danni causati ad un infermiere dall’esposizione alle radiazioni emanate da un apparecchio radiografico rispondono in solido sia la ASL, sia il suo direttore sanitario. — Cass. III, sent. 1966 del 27-1-2009
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso; resta, poi, a carico del danneggiante l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.(Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso proposto ritenendo irrilevante, ai fini della decisione, che la caduta dell’allieva fosse avvenuta a causa dell’andamento del cavallo o della rottura di uno staffile, che la danneggiata conducesse l’animale al passo o al galoppo e che la stessa fosse o meno preparata a farlo, in quanto era stato accertato che l’evento dannoso si era verificato in conseguenza dello svolgimento di un’attività pericolosa – l’esercizio ippico – e che il danneggiante non aveva offerto la prova liberatoria). — Cass. III, sent. 19449 del 15-7-2008
Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l’attività equestre é soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., con la conseguenza che spetta al proprietario od all’utilizzatore dell’animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno é stato causato da un evento fortuito. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto il gestore responsabile, ex art. 2050 cod. civ., dei danni subiti da un’allieva principiante, che era stata colpita alla caviglia dallo zoccolo di un cavallo che, nella fila, seguiva immediatamente quello da lei cavalcato, ed avevano dichiarato la nullità, ai sensi dell’art. 1229, primo comma, cod. civ., della clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dall’allieva, dovendosi escludere la colpa lieve in quanto le conseguenze lesive erano facilmente prevedibili, considerato che, pur avendo l’animale già dato segni di evidente nervosismo nel corso dell’esercitazione, con grave imprudenza e negligenza, gli istruttori non avevano provveduto alla immediata sostituzione dell’animale). — Cass. III, sent. 16637 del 19-6-2008
In tema di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 1996 (applicabile «ratione temporis» nella specie), con riferimento alla attività giornalistica, stabilisce il principio della libertà del trattamento, nell’osservanza del codice deontologico adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (e pubblicato nella G. U. del 3 agosto 1998, n. 179) in ossequio al diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, ma anche al suo contemperamento con il canone della essenzialità dell’informazione. Il rispetto delle previsioni deontologiche è condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali e, se tali presupposti non sussistono, il consenso dell’interessato è imprescindibile e la diffusione del dato senza quel consenso è suscettibile di essere apprezzata come fatto produttivo di danno risarcibile ai sensi dell’art 18 della legge n. 675 del 1996. — Cass. III, sent. 10690 del 24-4-2008
In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova del nesso causale, che grava sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni (art. 2729 cod. civ. ), allorché la prova non possa essere data per non avere la struttura sanitaria predisposto, o in ogni caso prodotto, la documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e cioè per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato. — Cass. Sez. Un., sent. 582 del 11-1-2008
Pur essendo indubbio il connotato della pericolosità insito nella pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, ciò non si traduce nella pericolosità anche della correlata attività di controllo e di vigilanza cui è tenuto il Ministero della salute; ne consegue che la responsabilità di quest’ultimo per i danni conseguenti ad infezione da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per omessa vigilanza da parte dell’Amministrazione sulla sostanza ematica e sugli emoderivati, è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. e non in quella di cui all’art. 2050 cod. civ. — Cass. Sez. Un., sent. 576 del 11-1-2008
È risarcibile il danno non patrimoniale (ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.) nel caso di danno arrecato per l’esercizio di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ.. Infatti, alla detta risarcibilità non ostano nè la mancanza di un accertamento in concreto della colpa dell’autore del danno, tutte le volte in cui essa venga ritenuta sussistente in base ad una presunzione di legge (come nel caso proprio dell’art. 2050 cod. civ.), nè l’impossibilità di qualificare il fatto dannoso in termini di reato. — Cass. III, sent. 25187 del 3-12-2007
Costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma (fattispecie relativa agli scavi su un tratto di costa effettuati dall’amministrazione pubblica per la realizzazione di un nuovo porto). — Cass. III, sent. 10300 del 7-5-2007
Con riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è quella svolta dal gestore di impianto di scivolo veloce in sottostante piscina, anche nell’ipotesi in cui l’esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea— secondo l’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione — a causare da sola l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che, sulla scorta della natura delle lesioni subite e di altri elementi evidenziati dalla C.T.U., avevano ritenuto causa esclusiva dell’evento dannoso il comportamento dell’utente il quale, anziché lasciarsi scivolare in piscina planandovi in posizione prona sull’apposito materassino, alzatosi in piedi, vi si era tuffato di testa, inarcando la schiena). — Cass. III, sent. 5839 del 13-3-2007
Il contratto di «ski-pass» — che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito — presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (come, nella specie, laddove era rimasta adeguatamente accertata l’insussistenza di siffatto inadempimento in virtù dell’esclusione della pericolosità della situazione creata dal gestore con la costruzione di una casetta di ricovero dell’erogatore di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dell’impianto di risalita a breve distanza dallo spiazzo di fermata della pista a valle e del nesso di causalità tra questa situazione e l’evento dannoso dedotto dal ricorrente, invero da lui stesso determinato alla stregua della imprudente velocità adottata lungo la discesa e nella parte terminale della pista, da cui era derivata la sua collisione con la piccola costruzione, con la produzione delle conseguenti lesioni per le quali era stata intentata l’azione risarcitoria). — Cass. III, sent. 2563 del 6-2-2007
Deve escludersi che all’attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’art. 2050 cod. civ., così rimanendo irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla scorta dell’enunciato principio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della forma di responsabilità riconducibile al richiamato art. 2050 cod. civ., considerando, altresì, adeguatamente motivata tale decisione nella parte in cui era rimasto accertato, in positivo, che l’infortunio occorso all’allievo scolastico durante la lezione di educazione fisica era stato determinato da un fatto accidentale ascrivibile ad un errore del medesimo minore, il quale, nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio). — Cass. III, sent. 1197 del 19-1-2007
L’accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell’articolo 2050 cod. civ. implica un accertamento di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato. (Sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto insindacabile la motivazione con cui il giudice del merito aveva ritenuto nella specie che una attività normalmente non pericolosa quale l’esercizio di escursioni guidate in prossimità delle bocche eruttive dell’Etna era divenuta pericolosa in presenza di una situazione di «inquietudine» del vulcano che in base alle conoscenze tecniche dell’epoca del fatto non era percepibile). — Cass. III, sent. 1195 del 19-1-2007
La presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. a carico dei precettori e dei maestri trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo; essa, pertanto, non è applicabile in ordine all’azione di risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso. Tuttavia, qualora con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione il giudice di merito, pur ritenendo erroneamente estensibile la suddetta presunzione di responsabilità all’azione da ultimo richiamata, abbia comunque accertato, procedendo alla loro descrizione e qualificazione, i fatti comportanti l’affermazione in concreto della responsabilità dell’amministrazione ricorrente per difetto di vigilanza sullo svolgimento di un’attività pericolosa produttiva del danno subito dall’allievo affidato all’istituzione scolastica, la S.C. può procedere — ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc .civ. — alla correzione della motivazione della sentenza medesima, il cui dispositivo risulti conforme al diritto. — Cass. III, sent. 10030 del 29-4-2006
La responsabilità per l’esercizio di attività pericolose implica l’accertamento di presupposti di fatto diversi, quantomeno parzialmente, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l’accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la responsabilità ordinaria per fatto illecito. Le attività pericolose riconducibili nell’ambito di applicabilità dell’art. 2050 cod. civ. si identificano, oltre che con le attività che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, con quelle attività che per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Pertanto, deve escludersi che si possa considerare pericolosa nel senso indicato l’attività ginnica (come nella specie) prevista nel programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori, che si svolga mediante esercizi a corpo libero senza impiego di strumenti particolari. — Cass. III, sent. 8095 del 06-4-2006
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, installazione di impianto elettrico in casa di abitazione), la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall’art. 2050 cod. civ. presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico — la cui prova incombe al danneggiato- tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso in alcun modo riconducibile. — Cass. II, sent. 5080 del 9-3-2006
La responsabilità presunta per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, quale un ponte (ai sensi dell’art. 1 d.m. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, ««barriera stradale di sicurezza»» avente lo scopo di garantire il contenimento del veicolo tendente alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) di proprietà della P.A. (Stato o altri enti locali), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose — in virtù di connaturale forza dinamica o per l’effetto di concause umane o naturali (c.d. idoneità al nocumento) — viceversa rilevante nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni. — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006
La responsabilità del gestore di un impianto di risalita su una pista da sci va accertata verificando in concreto la pericolosità dell’impianto e avendo riguardo all’eventuale caso fortuito che, a norma dell’articolo 2051del codice civile, esclude la responsabilità del custode, e può consistere anche nel comportamento dello stesso danneggiato. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del gestore perché l’evento dannoso si era verificato non lungo la pista di discesa o la zona di frenata, ma in un’area destinata alla sosta e al transito degli sciatori verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale lo sciatore danneggiato aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adeguata alle condizioni di luogo). — Cass. III, sent. 832 del 18-1-2006
Prescrizione dell’azione – La pretesa avanzata per chiedere l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita di risarcimento ex artt. 2049, 2050, o 2051 cod. civ., difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta (da identificarsi non solo in base al «petitum» ma anche alla «causa petendi»), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti c.d. «eterodeterminati», per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2006, n. 726
Prescrizione dell’azione – Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso l’idoneità della domanda giudiziale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. ad interrompere il corso della prescrizione delle azioni di responsabilità ex artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ., fondate su fatti costitutivi diversi da …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2006, n. 726
La responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa implica l’accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l’accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inammissibile in appello, in quanto domanda nuova, la domanda con la quale era stata chiesta la condanna del convenuto, proprietario di una cava in cui aveva trovato la morte un ragazzo che vi si era recato a compiere una escursione alla guida della propria moto fuoristrada, precipitando in una buca apertasi all’improvviso nel terreno, a titolo di responsabilità per attività pericolosa anziché a titolo di responsabilità per fatto illecito). — Cass. III, sent. 24799 del 24-11-2005
Ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all’esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno è necessaria l’esistenza del nesso di causalità tra l’attività pericolosa stessa e l’evento di danno, riconducibili all’esercente; tale nesso deve consistere in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell’attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell’art. 2043 cod. civ., se ne ricorrono i presupposti di applicazione. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo e confermando sul punto la sentenza impugnata del giudice di merito, ha rilevato la congruità e la logicità dell’accertamento compiuto da quest’ultimo, in base al quale era stata rigettata la domanda di risarcimento di un soggetto relativa alle conseguenze di una caduta su uno spazio ghiacciato, siccome l’evento non era collegabile alla titolarità dell’esercizio di attività alberghiera con annesso spiazzo per la sosta di veicoli e, sotto il profilo del nesso eziologico, se ne era ravvisata l’insussistenza perché l’evento medesimo era dipeso dalla scelta dello stesso soggetto di avventurarsi su un tracciato ghiacciato, agevolmente individuabile con l’uso dell’ordinaria attenzione e prudenza). — Cass. III, sent. 20359 del 21-10-2005
L’art. 2050 cod. civ., partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, prende in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose per l’alta percentuale di danni che possono provocare, in ragione della natura o per la natura dei mezzi adoperati, assoggettandole al giudizio di responsabilità indicato dalla norma stessa. Nell’ambito di applicabilità di quest’ultima si possono inquadrare anche gli eventi collegati ad un comportamento omissivo, a condizione che si tratti di omissione qualificata, come accade quando il soggetto non adotti misure preventive rispetto al verificarsi dei danni alle quali sia tenuto per legge o per contratto. — Cass. III, sent. 20359 del 21-10-2005
In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività in quanto tale: la prima riguarda un’attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell’operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; la seconda concerne un’attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l’alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall’art. 2050 cod. civ.. La distinzione tra pericolosità della condotta e pericolosità dell’attività comporta un accertamento di fatto, perché, nel primo caso, si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell’operatore e, nel secondo caso, la natura dell’attività o il grado di efficienza dei mezzi utilizzati. La valutazione relativa a tale accertamento è rimessa al giudice del merito che, pertanto, risulta insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. (Nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito impugnata che, in relazione ad un incendio propagatosi in un immobile condotto in locazione, aveva ritenuto, con motivazione congrua, che la saldatrice elettrica, utilizzata per lavori di carpenteria all’interno dei locali del predetto immobile, non era idonea a sviluppare l’incendio dedotto in giudizio). — Cass. III, sent. 20357 del 21-10-2005
La fase di uscita dalla stazione ferroviaria a seguito della discesa da un convoglio, ancorché ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, non costituisce attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi utilizzati per il deflusso dei passeggeri ; tuttavia, riguardo ai mezzi allo scopo utilizzati, che fanno parte delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l’uscita dei passeggeri dalla medesima, esiste un obbligo delle Ferrovie dello Stato alla manutenzione e alla custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., volto ad evitare danni a quanti devono necessariamente servirsene. (Nel caso di specie,la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., escludendo la responsabilità delle Ferrovie delo Stato in un caso in cui, in difetto di sottopassaggi, i viaggiatori erano stati costretti ad attraversare i binari a mezzo di una passerella di legno, sulla quale, a causa di uno strato di ghiaccio che la ricopriva, una passeggera era scivolata, riportando danni alla persona). — Cass. III, sent. 14091 del 1-7-2005
Per attività pericolose, in relazione al cui svolgimento l’art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità a carico di chi le esercita, devono intendersi quelle che tali sono qualificate dalla legge di P.S. e da altre norme speciali come quelle sugli infortuni sul lavoro ed altresì quelle che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati e nella loro stessa natura, talché non può considerarsi pericolosa agli effetti dell’art. 2050 cod. civ. l’attività bancaria, perché i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell’attività bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l’occasione per tali rischi. — Cass. III, sent. 11275 del 27-5-2005
La gestione di una piscina non rientra tra le attività incluse fra quelle pericolose «ex lege» ai sensi dell’art. 2050 cod. civ.; conseguentemente, la prova della pericolosità, da fornirsi secondo una prognosi postuma «ex ante», ossia sulla base delle circostanze di fatto esistenti al momento dell’evento, spetta al danneggiato. — Cass. III, sent. 10027 del 12-5-2005
Il gestore del maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa , ai sensi dell’art. 2050 cod.civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti, qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito , che aveva ritenuto il gestore responsabile, per attività pericolosa, dei danni subiti da una giovane, titolare di una attestazione di idoneità psicofisica alla cavalcatura, che era caduta da cavallo nel corso della sua sesta lezione). — Cass. III, sent. 6888 del 1-4-2005
Con riguardo allo svolgimento del servizio aereo mediante elicotteri da parte di una ditta specializzata, l’applicabilità dell’art. 2050 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per l’esercizio d’attività pericolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità in quanto non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza o d’ordinarie condizioni atmosferiche, ma, eccedendo il livello normale del rischio, richieda particolari cautele preventive. (Nella specie, sussistendo il rapporto di preposizione tra società convenuta e pilota del velivolo, ancorché sulla base di rapporto di tipo collaborativo e non di lavoro subordinato, la S. C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’applicabilità della normativa sul contratto di trasporto aereo e ritenuto pericoloso l’attività svolta dal pilota dell’elicottero, inabissatosi mentre effettuava evoluzioni a bassa quota sul mare, pure in presenza di raffiche di vento e di una regata velica). — Cass. III, sent. 5971 del 18-3-2005
Il giudice civile che, in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza penale di proscioglimento pronunciato ai soli effetti civili dalla Corte di Cassazione, dichiara responsabile il convenuto sulla base dell’art. 2050 cod. civ., in tali sensi accogliendo la domanda risarcitoria proposta dalla P.C. nel giudizio penale, incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., mentre lo stesso giudice viola la norma di cui all’art. 394 del codice di rito civile se omette di dichiarare l’inammissibilità della domanda con cui la P.C., riassumendo la causa, chiede che la responsabilità sia affermata, anziché in base alla colpa del convenuto, in conseguenza dell’avere questi causato il danno nell’esercizio di un’attività pericolosa, atteso che la responsabilità civile fatta valere in seno al giudizio penale ne postula l’imputabilità almeno a titolo di colpa (se non di dolo). Difatti, nei casi in cui la responsabilità sia imputata all’autore dell’illecito in base (quantomeno) alla colpa, e tale colpa si possa accertare ricorrendo anche a presunzioni, il giudice civile, nell’accertare l’esistenza del reato e per gli effetti che da ciò derivano sul piano risarcitorio, si può bensì servire di tali presunzioni, ma senza che ciò urti contro il generale principio secondo cui, nel giudizio di rinvio, non si possono proporre domande nuove (e costituisce nuova domanda quella che postuli l’affermazione della responsabilità civile non sulla base dell’art. 2043 e della colpa, ma in applicazione dell’art. 2050 e del criterio di imputazione della responsabilità previsto per il danno da attività pericolosa). — Cass. III, sent. 3751 del 23-2-2005
In una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche sono prevedibili la perdita dell’equilibrio e i movimenti incontrollati che ne derivano, sicché, ai fini della configurabilità di una responsabilità per custodia del gestore dell’impianto di risalita, essendo tutti gli ostacoli che vi siano posti astrattamente pericolosi, va verificata in concreto l’esclusione della pericolosità, in base sia alle caratteristiche degli stessi sia del materiale adoperato. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato che anche in una pista di lieve pendenza ed agevole tracciato, dotata di buona visibilità, l’esistenza di una recinzione sostenuta da paletti in legno non imbottiti può costituire, atteso lo stato dei luoghi e l’utilizzo della pista anche da parte di sciatori inesperti, un pericolo idoneo a provocare le lesioni dello sciatore). — Cass. III, sent. 2706 del 10-2-2005
Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso che l’uso di una piscina di per sé costituisse attività pericolosa, e nel contesto, in cui la piscina costituiva il semplice elemento coerografico di una festa, aveva attribuito la responsabilità per i danni alla persona subiti da uno degli ospiti, che al buio decideva di tuffarsi nella medesima, esclusivamente alla sua improvvisa e sconsiderata decisione, di cui neppure l’eventuale presenza di un bagnino avrebbe potuto evitare le conseguenze negative). — Cass. III, sent. 20334 del 15-10-2004
Una volta accertato che il bene (nel caso, minivogatore) costituisce strumento pericoloso ex art. 2050 cod. civ., anche il soggetto che abbia provveduto alla relativa distribuzione in commercio incorre nella responsabilità da tale norma sancita, in relazione a tutti gli eventi dannosi che si verifichino in dipendenza o in occasione del relativo uso. — Cass. III, sent. 17369 del 30-8-2004
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ. ben può prescindere dall’attività in sé e per sé considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un’imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un’intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell’attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato. — Cass. III, sent. 17369 del 30-8-2004
In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo. (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che un palo di alta tensione fosse stato posto in opera dall’Enel senza la piena osservanza delle norme di sicurezza e il danno subito da un uomo arrampicatosi sul palo stesso e raggiunto da una scarica elettrica, atteso che il comportamento sconsiderato e acrobatico del danneggiato dimostrava che questi, avendo il deliberato proposito di scalare detto palo mentre era intento con alcuni amici a giocare a nascondersi, avrebbe superato anche eventuali altre cautele predisposte dall’ente). — Cass. III, sent. 8457 del 4-5-2004
Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 cod. civ., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, a fronte di un infortunio su una pista da sci per principianti in cui una giovane e inesperta sciatrice si era fratturata il femore cozzando contro i paletti in ferro collocati dal gestore per delimitare l’area di uscita dalla pista, non aveva idoneamente accertato se la collocazione dei paletti da parte del gestore, con quelle modalità e in quel particolare luogo, avesse colposamente determinato una situazione di pericolo). — Cass. III, sent. 7916 del 26-4-2004
La pericolosità di un’attività va apprezzata, per gli effetti di cui all’art. 2050 cod. civ., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l’applicazione della norma citata. In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l’attitudine dell’attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l’attività di gestione dell’impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti. — Cass. III, sent. 7916 del 26-4-2004
In materia di responsabilità extracontrattuale,in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attivita’ pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato puo’ avere effetto liberatorio solo quando nell’ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sè pericolosa a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato. — Cass. III, sent. 17851 del 24-11-2003
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore — venditore, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ. — Cass. III, sent. 12211 del 20-8-2003
Poiché non sono ammissibili, a norma dell’art. 16 della Costituzione, restrizioni alla libertà di circolazione delle persone nelle campagne e nei luoghi dove sia in atto l’esercizio della caccia, nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo si sia avvalso del pari diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui. — Cass. III, sent. 12109 del 19-8-2003
L’esercente di un’attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada — da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti — è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività stessa, presunzione, peraltro, superabile mercé la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità (da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui l’attività si svolge) sempre che non sia la legge stessa ad imporre l’obbligo di adottare talune misure, sicché detta presunzione torna ad operare nei confronti dell’esercente che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative o regolamentari, senza che, in tal caso, vi sia possibilità di valutare l’idoneità di quelle, diverse, eventualmente adottate (principio affermato con riferimento a fattispecie di lavori stradali eseguiti su di un marciapiedi senza l’adozione di cartelli di pericolo e di appositi ripari, come stabilità dall’art. 8 lett. B del d.P.R. 393/59, vigente all’epoca dei fatti). — Cass. III, sent. 7298 del 13-5-2003
Concorso colposo del danneggiato – In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l’esercizio di attività pericolose ex art. 2050 cod. civ. risiede nell’intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, il quale attiene non già ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 primo comma, cod. civ. – espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che …CONTINUA A LEGGERE ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-5-2003, n. 6988
In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che i camerieri di un ristorante avessero posizionato dinanzi agli avventori alcuni piatti vuoti, apparecchiandone i coperti, e il danno subito da uno di questi a causa di una scheggia di un piatto, conficcatasi nell’occhio, in quanto tra la consegna dei piatti e il verificarsi del danno si era verificato un evento imprevedibile, estraneo all’uso normale che si fa dei piatti in un ristorante, e tale da interrompere il nesso causale, consistente nel fatto che i clienti, tra i quali lo stesso danneggiato, in occasione del Capodanno avevano ritenuto di festeggiare intraprendendo un fitto lancio dei piatti medesimi sul pavimento, finché uno di loro non era rimasto ferito all’occhio da una scheggia staccatasi da un piatto). — Cass. III, sent. 2312 del 15-2-2003
In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell’attività dev’essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto – con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimità – costituire pericolosa ex art. 2050 cod. civ. l’attività di falciatura dell’erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti). — Cass. III, sent. 15288 del 30-10-2002
La responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa implica l’accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 cod. civ., onde la domanda che ha per oggetto l’accertamento del primo tipo di responsabilità deve essere considerata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito. — Cass. III, sent. 14905 del 22-10-2002
Costituiscono attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza; ne consegue che l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma. — Cass. III, sent. 1954 del 10-2-2003
La responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 cod. civ. e quella per l’esercizio di attività pericolosa di cui all’art. 2050 stesso codice hanno presupposti in parte differenti; pertanto, qualora il danneggiato faccia valere il primo tipo di responsabilità, il giudice non può ravvisare d’ufficio l’altro, né lo stesso danneggiato può dedurne per la prima volta l’esistenza nel giudizio per cassazione, importando la necessità di nuove indagini di fatto. — Cass. III, sent. 11356 del 31-7-2002
La navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un’attività pericolosa, né può ritenersi che essa (per la sua natura, le caratteristiche dei mezzi adoperati o la sua spiccata potenzialità offensiva) possa definirsi oggettivamente pericolosa, tenuto conto che attiene ad un mezzo di trasporto ampiamente diffuso e considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto ed in generale. Tuttavia, in concreto tale pericolosità sussiste tutte le volte in cui tale attività non rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza dei piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, con conseguente applicabilità della disposizione dell’art. 2050 cod. civ. tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo (La S.C. ha così confermato la sentenza che aveva condannato il Ministero della Difesa a risarcire il proprietario di autovettura danneggiata da un cartello segnaletico stradale, finitole contro per lo spostamento d’aria determinato da un elicottero dei Carabinieri alzatosi in volo in un’area che non era stata transennata). — Cass. III, sent. 10551 del 19-7-2002
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico – la prova del quale incombe al danneggiato – tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell’evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l’esercizio dell’attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all’esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato. — Cass. III, sent. 10382 del 17-7-2002
Attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. sono non solo quelle tali qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperate, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. Lo stabilire se in concreto un’attività sia da considerare pericolosa costituisce compito del giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Nel caso, in applicazione del suindicato principio, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione dalla S.C. ritenuta esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, essere pericolosa l’attività di pastificazione, non già per sua intrinseca natura bensì in concreto per la natura dei mezzi impiegati, ed in particolare per le caratteristiche della macchina impastatrice, idonea a provocare danni a persone – una bambina di cinque anni aveva riportato gravi lesioni con postumi ad una mano introdotta negli ingranaggi di detta macchina in movimento- in quanto priva dei necessari dispositivi di sicurezza). — Cass. III, sent. 8148 del 5-6-2002
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell’esistenza del nesso eziologico — la prova del quale incombe al danneggiato — tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. — Cass. 2-4-2001, n. 4792
Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all’attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l’obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 cod. civ., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell’ attività di esercizio di impianto di risalita — non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l’incolumità pubblica, né tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati — sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell’impianto. — Cass. 15-2-2001, n. 2216
L’attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada è da considerare pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti. Ne consegue che l’esercente l’attività di cui si tratta è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla predetta norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell’attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l’attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l’obbligo di adottare talune misure. Pertanto, la presunzione di responsabilità opera nei confronti dell’esercente l’attività pericolosa che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l’idoneità. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza della Corte territoriale che, in conformità a quanto deciso dal primo giudice, aveva escluso la responsabilità dell’impresa esecutrice di lavori sulla strada per conto del comune in relazione ai danni cagionati ad un’autovettura finita in una buca scavata dai dipendenti dell’impresa stessa, considerando rilevante la prova che sul luogo dell’incidente fossero stati apposti cartelli che segnalavano i lavori in corso e ponevano limiti di velocità, senza considerare che, alla stregua dell’art. 8 del vecchio codice della strada, vigente all’epoca dell’incidente, chi effettuasse lavori sulla pubblica strada era tenuto a delimitare con opportuni ripari ben visibili i lavori ed a mantenere costantemente efficienti durante la notte fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa in modo che i lavori, i cavalletti e gli steccati fossero visibili a sufficiente distanza). — Cass. 2-3-2001, n. 3022
Ove una determinata questione giuridica — che implichi un accertamento di fatto — non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, vertendosi in materia di responsabilità del proprietario di un cavallo per i danni occorsi ad una minore sbalzata a terra dall’animale, a seguito della sentenza del giudice di secondo grado, che aveva escluso detta responsabilità ex art. 2052 cod. civ., per il fatto che l’animale era stato noleggiato al padre della minore, e che l’incidente era occorso fuori del recinto del maneggio, il ricorrente aveva censurato tale decisione per non aver valutato se trovasse applicazione la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2050 cod. civ., costituendo la gestione di un maneggio esercizio di attività pericolosa, allorché i cavalli siano affidati a soggetti che, per la loro giovane età ed inesperienza, non offrano garanzie di adeguata capacità di controllo dell’animale. La S.C. ha ritenuto inammissibile la censura, rilevando che, poiché la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. ha presupposti di fatto non coincidenti con quelli della responsabilità ex art. 2052 cod. civ., presa in esame dal giudice di secondo grado, il ricorrente avrebbe dovuto indicare se ed in quale atto processuale aveva proposto la predetta questione). — Cass. 12-9-2000, n. 12025
Non costituisce attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., la gestione di un impianto sciistico. — Cass. 12-5-2000, n. 6113
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell’attività svolta — ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall’attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. — quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivata. Rispetto a tale accertamento di fatto, l’onere di provare la sussistenza di un’attività pericolosa incombe su chi invoca l’applicazione dell’art. 2050 cod. civ. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha confermato, in parte qua, la decisione della Corte di merito, che, in riforma di quella del giudice di primo grado, aveva rigettato la richiesta ex art. 2050 cod. civ. di risarcimento dei danni subiti dall’attore appellato durante una gara sciistica, della cui organizzazione non era stata invocata la qualificazione come attività pericolosa ex lege, escludendo l’applicabilità di detta norma per non essere stata fornita dallo stesso attore la prova della pericolosità della predetta attività di organizzazione). — Cass. 28-2-2000, n. 2220
Il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell’art. 2052 cod. civ., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della pubblica amministrazione, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova. — Cass. 14-2-2000, n. 1638
Rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2050 cod. civ. (responsabilità per l’esercizio di attività pericolose) l’organizzazione di una gara motociclistica su circuito aperto al pubblico. — Cass. 24-1-2000, n. 749
Allorquando l’attività pericolosa venga esercitata da un ente collettivo, con la responsabilità di quest’ultimo, ex art. 2050 cod. civ., può concorrere quella della persona fisica che svolga detta attività, insorgendo in tal caso una responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ. in ordine al rapporto esterno tra danneggiante e danneggiato, mentre i rapporti interni fra questi ultimi sono disciplinati dalle diverse norme sulla responsabilità contrattuale e/o aquiliana ex art. 2043 cod. civ. Ne consegue che una volta formatosi il giudicato sul rapporto esterno fra il danneggiato e l’esercente dell’attività pericolosa, non può quest’ultimo invocare l’art. 2050 cod. civ. nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno stesso, dal momento che tale norma non disciplina il rapporto interno fra corresponsabili del danno e che la stessa parte non può, al contempo, essere soggetto attivo e passivo della medesima norma, ancorché nei confronti di parti diverse. — Cass. 11-6-99, n. 5744
Ai fini dell’applicazione della norma dell’art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell’attività dev’essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell’esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell’esercizio dell’attività. Alla stregua di tale criterio, se può dirsi che l’attività di noleggio di cavalli di per sé non sia intrinsecamente pericolosa, deve ritenersi che, in dipendenza delle circostanze del caso concreto, possa apparire tale il noleggio organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza. (Nell’enunciare tale principio la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice d’appello che, pur in presenza di una ricostruzione dei fatti all’esito della quale il giudice di primo grado aveva, con analitica indicazione dei mezzi di prova, affermato la pericolosità della suddetta attività, era giunta all’opposta conclusione, basandosi su elementi di fatto viceversa apoditticamente affermati). — Cass. 9-4-99, n. 3471
La qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo delle posizioni giuridiche configurabili a favore degli interessati relativamente ai ristori conseguibili per i pregiudizi arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole non è automaticamente correlata alla ubicazione all’esterno o all’interno delle zone di protezione dei fondi danneggiati, e deve invece attribuirsi essenziale rilievo al concreto atteggiarsi della disciplina positiva. In applicazione di tale criterio, deve riconoscersi la natura di diritto soggettivo — comportante la giurisdizione del giudice ordinario — alla pretesa al risarcimento dei danni provocati alle coltivazioni dalla fauna selvatica nell’ambito del Parco lombardo della Valle del Ticino, fondata sull’art. 15 della «legge-quadro» sulle aree protette n. 394 del 1991, che prevede, senza margini di discrezionalità, l’obbligo dell’ente parco di indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco nel termine di novanta giorni dal loro verificarsi; né portata diversa è attribuibile all’art. 22, comma sesto, della legge regionale della Lombardia n. 33 del 1980 (norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco del Ticino), che, nel disciplinare l’aspetto di finanza pubblica (prevedendo finanziamenti regionali), ribadisce l’obbligo del Consorzio di risarcire i danni arrecati dalla selvaggina alle colture all’interno della fascia di silenzio venatorio. — Cass. Sez. Un. 30-12-98, n. 12901
In tema di responsabilità presunta per l’esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza del nesso causale tra l’attività pericolosa ed il danno subito; incombe invece sull’esercente l’attivita pericolosa l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale era stata rigettata la domanda del danneggiato, sul presupposto che questi non aveva provato il nesso causale tra il danno e l’omissione di cautele dovute da parte dell’esercente l’attività pericolosa). — Cass. 4-12-98, n. 12307
In caso di danni alla persona causati da una caduta da cavallo occorsa durante una lezione di equitazione, al fine di individuare il criterio di imputazione della responsabilità del gestore del maneggio, occorre operare un distinguo: se la caduta è avvenuta nel corso di una lezione per principianti, in cui i cavalli seguivano un percorso prestabilito e sotto la guida di un istruttore, deve escludersi che tale attività possa essere considerata pericolosa, con la conseguenza che il gestore del maneggio può essere chiamato a rispondere del danno solo ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., ove ne ricorrano i presupposti; se, invece, la caduta da cavallo è avvenuta nel corso di una cavalcata, effettuata da un cavaliere inesperto con cavallo concessogli in uso dal maneggio, il gestore di quest’ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. — Cass. 4-12-98, n. 12307
La responsabilità del proprietario dell’animale, prevista dall’art. 2052 cod. civ., si fonda sul principio cujus commoda eius et incommoda: ne consegue che, nel caso di danno arrecato da un cavallo durante una lezione di equitazione, la presunzione di colpa prevista dalla norma citata opera a carico non del cavaliere, ma del gestore del maneggio, il quale è il soggetto che ritrae un utile (economico) dalla gestione dell’animale. — Cass. 4-12-98, n. 12307
La responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell’art. 2043 cod. civ. e quella per l’esercizio di attività pericolosa di cui all’art. 2050 stesso codice hanno presupposti in parte differenti; pertanto, qualora il danneggiato faccia valere il primo tipo di responsabilità, il giudice non può ravvisare d’ufficio l’altro, né lo stesso danneggiato può dedurne per la prima volta l’esistenza nel giudizio di cassazione, importando la necessità di nuove indagini di fatto. — Cass. 28-11-98, n. 12088
L’attività di equitazione svolta all’interno di un circolo ippico, alla presenza di un istruttore, con cavalli collaudati ed addestrati ad essere montati da persone non esperte, le quali, peraltro, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali della equitazione, non può, in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose di cui all’art. 2050 cod. civ. — salvo l’accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee a rendere obiettivamente pericoloso lo svolgimento dell’attività equestre — ed è, pertanto, soggetta, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni, alla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso. Tale responsabilità si fonda non su di un comportamento o un’attività del proprietario (o di chi si serve dell’animale), ma su un’attività dell’animale stesso, e trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità. Ne consegue che la rilevanza del caso fortuito attiene al profilo causale, ciò che dà ragione anche della inversione dell’onere della prova: all’attore compete solo di provare la esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. — Cass. 23-11-98, n. 11861
In tema di risarcimento del danno cagionato da animali, non può riconoscersi il risarcimento del danno non patrimoniale allorquando la responsabilità sia stata affermata, non in base ad un accertamento concreto dell’elemento psicologico, ma avendo riferimento alla presunzione di colpa di cui all’art. 2052 cod. civ. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che i giudici di merito avessero fondato la responsabilità sulla presunzione di colpa di cui all’art. 2052, ritenendo che la colpa era stata affermata a seguito della valutazione del comportamento omissivo di custodia dell’animale). — Cass. 2-10-98, n. 9794
Le disposizioni di cui all’art. 39 della legge regionale toscana n. 17 del 1980 (a norma del quale, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalla attività venatoria, il fondo di tutela viene ripartito tra le amministrazioni provinciali) e di cui al precedente art. 17 (secondo il quale, agli effetti dell’esercizio venatorio, sono considerati selvaggina gli uccelli ed i mammiferi di cui sia consentita la caccia) integrano uno stretto ed inscindibile collegamento tra l’esercizio della caccia e la risarcibilità dei danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole (tant’è che il settimo comma del citato art. 39 prevede la non indennizzabilità dei danni imputabili all’esercizio della caccia al di fuori dei periodi e dei giorni in cui questa è consentita), mentre il limite a detta risarcibilità (posto dal sesto comma del detto art. 39, che richiede la adozione di recinzioni del fondo tali da impedire il libero passaggio di animali o persone) non può essere invocato in relazione a vicende di animali che, nonostante chiusure o recinzioni, abbiano, comunque, la facoltà di «accesso» al fondo, come nel caso degli uccelli, per i quali non è, ovviamente, ipotizzabile alcuna ragionevole possibilità di chiusura o recinzione, ed in relazione ad i quali non è legittimo prospettare una esclusione «tout court» dal novero degli animali produttori di danni risarcibili, avendo, al contrario, il legislatore regionale adottato espressa previsione in tal senso, considerandoli esplicitamente come «selvaggina», e ricoprendoli, per l’effetto, nel novero degli animali i cui danni al fondo generano l’obbligo risarcitorio a carico dell’ente territoriale competente (nella specie, la Provincia). — Cass. 7-8-97, n. 7301
Costituisce esercizio di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., l’attività di impresa che per i metodi usati, per gli strumenti adoperati, per le immutazioni arrecate allo stato dei luoghi cui ha accesso il pubblico, sia suscettibile di esporre gli utenti della pubblica via al rischio di una errata percezione del pericolo. (Nella specie, è stata ritenuta pericolosa l’attività di una impresa che, nell’esecuzione di lavori edilizi, aveva creato un dislivello — prima inesistente — tra il marciapiede ed il sedime viario). — Cass. 8-11-96, n. 9743
La presunzione di responsabilità, per i danni cagionati nell’esercizio di attività pericolose, disciplinata dall’art. 2050 cod. civ., può essere fatta valere dal terzo intervenuto per lo spegnimento di un incendio, anche se l’intervento sia stato effettuato in adempimento di un dovere. (Nella specie, due automezzi dei vigili del fuoco erano stati danneggiati per lo scoppio di alcune bombole situate nei locali di un’impresa di imbottigliamento e distribuzione di gas liquido). — Cass. 11-12-95, n. 12640
Ai fini dell’imputazione della responsabilità per danni derivanti da attività pericolosa, ex art. 2050 cod. civ., il carattere della pericolosità di un’attività edilizia è ravvisabile non solo nel caso di cantiere attivo (fase dinamica), ma anche se questo è inattivo (fase statica), soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose, nonché scavi profondi ed interessanti vasti aree, con la creazione (nella specie, per la costruzione di uno stadio) di notevoli dislivelli. — Cass. 3-11-95, n. 11452
Il soggetto produttore di rifiuti tossici (nella specie, rifiuti industriali speciali) è, comunque, sottoposto alla responsabilità prevista dagli artt. 2043 e 2050 cod. civ. e non può esimersi da essa sostenendo di aver affidato completamente a terzi lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti stessi, in quanto tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e smaltimento dei rifiuti tossici — e, in particolare, il produttore — sono ugualmente responsabili e solidalmente tenuti ad adottare le idonee misure di sicurezza, anche nella fase di smaltimento, affinché lo sversamento definitivo e lo stoccaggio dei rifiuti avvenga senza danno a terzi. — Cass. 1-9-95, n. 9211
Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui all’art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell’attività — ossia su quell’attività che, per sua natura o per i mezzi impiegati, renda probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso, distinguendosi, così, dall’attività normalmente innocua, che diventi pericolosa per la condotta di chi la eserciti, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. — va espresso non sulla base dell’evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì, attraverso una prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell’esercizio dell’attività ed erano conoscibili dall’uomo medio, o, comunque, dovevano essere conosciute dall’agente in considerazione del tipo di attività esercitata. Tale valutazione, nel caso in cui non sia stata compiuta direttamente dal legislatore, è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivata. (Nella specie, la s.c., in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato per carenza di motivazione la sentenza del merito, la quale, in relazione all’esercizio di una pista di autoscontro, aveva escluso la natura pericolosa dell’attività, limitandosi a rilevare che essa non era così classificata dalla legge e che il mezzo posto a disposizione del danneggiato non aveva una sua intrinseca pericolosità). — Cass. 30-8-95, n. 9205
Con riguardo allo svolgimento del servizio ferroviario da parte della p.a., l’applicabilità dell’art. 2050 cod. civ., sulla presunzione di responsabilità per l’esercizio di attività pericolosa, va riconosciuta quando il danno che ne derivi si ricolleghi ad uno specifico aspetto o momento del servizio stesso, il quale presenti connotati di pericolosità eccedenti il livello normale del rischio, così da richiedere particolari cautele preventive. Ciò non esclude che, pur non sussistendo un’ipotesi di pericolosità presunta ex art. 2050 cod. civ., la responsabilità della p.a. per lo svolgimento dell’indicato servizio può essere affermata, qualora si sia determinata una situazione anomala rispetto a quella ordinariamente richiesta per la sicurezza generale (nella specie, il venir meno, ad opera di terzi, dell’integrità delle recinzioni dell’area ferroviaria, con rischio che specialmente i minorenni potessero introdurvisi per svolgere pericolosissimi giochi), situazione nota all’amministrazione, la quale avrebbe dovuto attivarsi per prevenire detto rischio. — Cass. 1-4-95, n. 3829
Le imprese farmaceutiche che intervengono nel ciclo produttivo di gammaglobuline umane sono responsabili, ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., dei danni conseguenti al contagio prodotto dall’uso del farmaco se, pur avendo ottemperato alle disposizioni normative vigenti, non dimostrino di avere adottato ogni cautela idonea ad impedire l’evento. Infatti, poiché la presunzione di responsabilità prevista dal citato art. 2050 per le attività pericolose, tra le quali rientra anche quella di produzione di farmaci contenenti gammaglobuline, può essere vinta solo dalla prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, non basta, per escludere la responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa, la prova negativa di non avere commesso alcuna violazione di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso. L’accertamento della idoneità delle cautele previste dalla norma (al pari di quella concernente il rapporto eziologico e la natura dell’attività) integra un’indagine di fatto riservata al giudice di merito ed è, perciò, sottratto al sindacato di legittimità se fondato su argomentazioni immuni da vizi ed errori giuridici. — Cass. 1-2-95, n. 1138
Ai fini della responsabilità sancita dall’art. 2050 cod. civ., debbono esser ritenute pericolose, oltre alle attività prese in considerazione e per la prevenzione infortuni o la tutela dell’incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati […]. — Cass. 20-7-93, n. 8069
La nozione di attività pericolosa di cui all’art. 2050 cod. civ. postula che l’attività presenti di per sé una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre un’attività normalmente innocua, ove diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita, comporta soltanto la responsabilità secondo la regola generale dell’art. 2043. — Cass. 21-12-92, n. 13530
In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di colpa a carico del proprietario dell’animale di cui all’art. 2052 cod. civ., concorre con quella posta dal primo comma del successivo art. 2054 a carico del conducente del veicolo con la conseguente prova liberatoria a carico di quest’ultimo, a meno che il sinistro non si sia verificato mentre l’animale era al traino di un carretto (veicolo) e non debba, pertanto, applicarsi al conducente del mezzo meccanico il secondo comma dell’art. 2054 che pone a suo carico la presunzione di responsabilità solo concorrente. — Cass. 9-12-92, n. 13016
Per «attività pericolose», in relazione al cui svolgimento l’art. 2050 cod. civ. stabilisce una presunzione di responsabilità per chi le esercita, devono intendersi quelle che sono qualificate tali dalla legge di pubblica sicurezza o da altre specifiche norme oppure che abbiano insita la pericolosità nei mezzi adoperati o nella loro stessa natura. Ne consegue che non possa considerarsi «attività pericolosa» quella di rifacimento di un intonaco, anche se ricompresa, ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, fra quelle per le quali è obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni, trattandosi di una normativa che intende assicurare un’indennità a coloro che subiscono incidenti sul lavoro, ma che non implica che le attività contemplate siano intrinsecamente pericolose, dipendendo al contrario la pericolosità soltanto dalle modalità di esercizio delle attività o dei mezzi impiegati per espletarle, senza che ulteriori disposizioni normative, quali la legge di pubblica sicurezza o le norme contro gli infortuni sul lavoro (d.p.r. n. 547 del 1955 e n. 302 del 1956) contengano particolari regole in relazione alle attività svolte con la calce, al di fuori delle generiche regole, dirette ad evitare danni agli addetti ai lavori, variabili a seconda del genere di lavoro svolto. — Cass. 17-12-91, n. 13564
La presunzione di responsabilità contemplata dalla norma dell’art. 2050 cod. civ. per le attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell’esercente l’attività pericolosa l’onere di dimostrare l’adozione di «tutte le misure idonee ad evitare il danno». Pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l’evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l’evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l’insorgenza a causa della inidoneità delle misure preventive adottate. L’accertamento relativo all’idoneità delle cautele prescritte dalla norma (al pari di quello concernente il rapporto eziologico e la natura della attività) integra un’indagine di fatto riservata al giudice del merito il cui apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte solo se fondato su argomentazioni immuni da vizi logici ed errori di diritto. — Cass. 29-4-91, n. 4710
Con riguardo ai danni all’integrità fisica che lo spettatore subisca nel corso di attività di accensione di fuochi di artificio, la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione dell’interno, denunciabile davanti al giudice ordinario, per effetto dell’autorizzazione di detta attività da parte del sindaco in funzione di ufficiale di governo, deve essere riconosciuta ove l’autorizzazione stessa non osservi doverosi criteri di diligenza e prudenza a tutela dell’incolumità altrui (nella specie, in relazione alla scelta del luogo) anche quando alle prescrizioni dell’art. 110 del regolamento di esecuzione del t.u. di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, ed a tale inosservanza sia causalmente ricollegabile l’evento lesivo. — Cass. Sez. Un. 14-3-91, n. 2726
In tema di responsabilità per fatto illecito, costituiscono «attività pericolose» ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di p.s. o da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva. In quest’ultimo caso, lo stabilire se una determinata attività sia in concreto da qualificarsi pericolosa costituisce compito del giudice di merito, il quale dovrà apprezzare tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo e decidere anche in base a nozioni di comune esperienza. (Nell’affermare il suddetto principio la s.c. ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza di merito che aveva ritenuto la responsabilità, ex art. 2050 cod. civ., dell’ente gestore di un parco di divertimenti, per le lesioni subite da due persone che avevano preso posto su un bob, fuoriuscito dalla pista di discesa, avendo ritenuto una intrinseca pericolosità sia in relazione alla conformazione ed alle curve del tracciato, sia alla velocità del mezzo ed alla sua struttura). — Cass. 27-7-90, n. 7571
La navigazione aerea, essendo particolarmente regolata, anche nelle sue possibili conseguenze dannose, dal codice della navigazione, non può ritenersi compresa fra le attività pericolose genericamente indicate nell’art. 2050 cod. civ., (non diversamente dalla circolazione stradale, del pari oggetto di specifica regolamentazione ad opera del codice civile), con la conseguenza che l’effettivo verificarsi di conseguenze del tipo suddetto non comporta per l’armatore l’onere, previsto da tali norme, della prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. — Cass. 20-6-90, n. 6175
Con riguardo alla gestione di una conduttura aerea di energia elettrica, ancorché a bassa tensione, l’inosservanza da parte dell’ENEL delle misure di salvaguardia, specificamente dettate dal regolamento di cui al d.p.r. 21 giugno 1968, n. 1062 al fine di evitare folgorazioni (nella specie, distanza minima dai fabbricati, ancorché costruiti dopo l’installazione dell’elettrodotto), implica la responsabilità risarcitoria dell’ente medesimo, per i danni che si pongano in derivazione causale da detta inosservanza, secondo la previsione dell’art. 2050 cod. civ., indipendentemente dal fatto che la situazione di pericolo fosse occulta od avvertibile dal danneggiato, e senza che si possa fare carico a quest’ultimo di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative. — Cass. 29-5-89, n. 2584
L’ente (o la persona) che provvede alla raccolta od alla produzione di gas ed alla distribuzione delle bombole ripiene agli utenti è, nell’esercizio di tale attività — da ritenersi pericolosa per la natura del prodotto e per i mezzi adoperati — soggetto alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2050 cod. civ. con riguardo a tutti gli eventi dannosi dipendenti dall’uso del gas, salvo che provi l’adozione, anche con riguardo alle prescrizioni della legge n. 1083 del 1971, di tutte le misure idonee ad evitare il danno o che le operazioni di rifornimento e di distribuzione sono state affidate a soggetti non dipendenti dall’ente, i quali svolgano attività autonoma con rischio proprio ovvero una condotta concretamente e specificamente colposa dell’utente. Tale condotta non è riconducibile alla sola circostanza dell’omesso impiego di personale specializzato per l’allacciamento della bombola al fornello, atteso che la normativa di cui alla citata legge n. 1083 del 1971 prevede obblighi a carico soltanto di chi confeziona e commercializza tale prodotto, senza imporre all’utente di servirsi di personale specializzato per effettuare l’allacciamento. — Cass. 24-11-88, n. 6325
Per l’esercizio di un’attività pericolosa occorre che essa sia qualificata tale da specifiche norme dettate per prevenire sinistri o tutelare la pubblica incolumità, ovvero che la pericolosità sia insita nella natura delle cose maneggiate o nelle caratteristiche dei mezzi adoperati. (Nella specie, in base all’enunciato principio la Corte Suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva escluso l’esercizio di attività pericolosa per il carico e scarico di confezioni con contenitori spray). — Cass. 8-6-85, n. 3445
La pericolosità dell’attività, in relazione alla disciplina dettata dall’art. 2050 cod. civ., deve essere accertata, dal giudice del merito, alla stregua di un’indagine di fatto circa le concrete caratteristiche dell’attività stessa ed il relativo giudizio, come quello circa la sussistenza dell’eventuale concorso della vittima nella produzione dell’evento dannoso non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, è stata ritenuta pericolosa l’attività di smontaggio di un banco di vendita, in considerazione della struttura di questo e delle manovre necessarie per eseguire l’operazione nonché dell’oggettiva situazione della strada e del traffico pedonale). — Cass. 18-12-79, n. 6573
In tema di responsabilità aquiliana, la presunzione di colpa di cui all’art. 2052 cod. civ. ben può concorrere con quella di cui al successivo art. 2054, onde dei danni prodotti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale la sussistenza e la misura della responsabilità dei rispettivi proprietari dev’essere determinata in base alle modalità del fatto concreto. — Cass. 5-2-79, n. 778
La responsabilità per il danno cagionato da un animale grava sul proprietario o su colui che se ne serve, e ciò nel senso che la soggezione alternativa dell’uno o dell’altro di costoro a tale responsabilità importa che essa sia operante soltanto nei confronti dei terzi — estranei sia alla proprietà che all’uso dell’animale — e non possa essere fatta valere da uno degli obbligati verso l’altro. — Cass. 9-1-79, n. 116
In ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando nell’ambito del rapporto di causalità materiale esso abbia operato in modo tale da rendere, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione gia di per sé pericolosa a causa dell’inidoneità delle misure preventive adottate, senza la quale l’evento non si sarebbe verificato. — Cass. 6-5-78, n. 2189
Nel porre a carico di chi esercita un’attività pericolosa la presunzione di responsabilità per i danni cagionati «nello svolgimento» della medesima, ha riguardo al fatto obiettivo della derivazione causale del danno dall’esercizio dell’attività pericolosa, onde tale presunzione sussiste non soltanto per gli eventi dannosi che siano conseguenza diretta di un comportamento positivo, ma anche per quelli che derivino dall’omissione di una condotta dovuta, come nel caso di mancata adozione di misure di sicurezza nel funzionamento di una macchina (nella specie, impastatrice per panificazione), in quanto anche in questo caso il danno trae origine dallo svolgimento dell’attività pericolosa. — Cass. 6-5-78, n. 2189
La responsabilità per danni cagionati da animali, costituendo espressione del principio ubi commoda, ibi et incommoda, fa carico al proprietario dell’animale e si trasferisce al terzo solo se questi si serva dell’animale e per il solo tempo in cui l’ha in uso: conseguentemente, il solo affidamento dell’animale per ragioni di custodia, di cura, di governo o di mantenimento, non valendo a trasferire il diritto di usare dell’animale per trarne vantaggi, non sposta a carico del terzo la responsabilità per danni cagionati dall’animale stesso. — Cass. 30-11-77, n. 5226
L’attività venatoria, in quanto comporta l’uso di armi da fuoco, dev’essere considerata attività pericolosa, e pertanto chi danneggia altri nello svolgimento di essa è tenuto a risarcire il danno se non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. — Cass. 30-11-77, n. 5222
La responsabilità sancita dall’art. 2052 cod. civ. ricorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto, con diretto nesso causale, dal fatto proprio dell’animale secundum o contra naturam, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell’animale quod sensu caret, che dipenda dalla natura dell’animale medesimo e prescinda dall’agire dell’uomo. — Cass. 19-1-77, n. 261
Poiché la rimozione del piano di un pavimento, mediante martellamento, costituisce esercizio di attività pericolosa, incombe all’esecutore dei lavori, ex art. 2050 cod. civ., l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare danni ai terzi. (Nella specie, i lavori di rimozione avevano determinato la caduta dell’intonaco del soffitto del locale sottostante). — Cass. 3-2-75, n. 391
Il proprietario o concessionario dell’autostrada non risponde del danno derivato ad un utente, durante la circolazione, in conseguenza della presenza di un animale incontrollato sulla sede autostradale. — Cass. 23-1-75, n. 260
La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., presuppone il collegamento eziologico dell’evento dannoso ad azione materiale di animali e pertanto essa non trova applicazione nel caso in cui l’evento dannoso (nella specie il contagio di malattia dell’animale), dipenda da un comportamento colpevole del proprietario dell’animale medesimo. — Cass. 10-4-70, n. 1004
L’art. 2052 cod. civ. prevede un’ipotesi di responsabilità a prevalente carattere oggettivo a carico del proprietario dell’animale, che ha cagionato un danno. L’impulso che determina in un animale mansueto un comportamento dannoso, ancorché imprevedibile o inevitabile, non concreta l’ipotesi del fortuito, necessaria per escludere la responsabilità del proprietario o dell’utente dell’animale stesso. — Cass. 7-9-66, n. 2333