Codice Civile
Articolo 2051 codice civile
Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
- Spiegazione
- Giurisprudenza
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1) Spiegazione:
La cosa in relazione alla quale scaturisce l’obbligo di custodia può essere costituita sia da un bene immobile che da un bene mobile.
Essendo la custodia a base della responsabilità per il danno cagionato dalle cose, il soggetto responsabile deve essere individuato in colui che abbia una relazione qualificata con la cosa, ossia un potere di uso della stessa, reso possibile dall’esercizio di un diritto di proprietà o di altro diritto reale personale o di godimento e del correlativo obbligo di custodia.
Il legislatore si è pertanto allontanato dalla pregressa opinione secondo cui il proprietario sia colui che deve rispondere del danno cagionato dalle proprie cose. Custodi sono quindi i soggetti (pubblici o privati) che hanno il possesso o la detenzione della cosa, quali i proprietari, i conduttori, i detentori nell’interesse altrui, i concessionari e la P.A.
La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. si applica anche alla P.A. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, ad esclusione delle volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; la possibilità concreta di esercitare tale potere non va valutata solo in base all’estensione dell’intero bene demaniale, ma alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, e in primo luogo della natura e della tipologia dell’evento dannoso; in proposito assumono rilievo determinante la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza nonché di possibile segnalazione di eventuali pericoli disponibili, e ogni altro elemento rilevante.
Secondo l’opinione prevalente l’art.2051 c.c. rappresenta un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che determina un’inversione della prova, in cui rileva esclusivamente l’esistenza di un rapporto di custodia, cioè di effettiva disponibilità della cosa e la derivazione del danno dalla res. Il danneggiato deve quindi provare le conseguenze dannose patite e il nesso causale tra queste e la cosa stessa.
Il contenuto della prova liberatoria non è quindi la dimostrazione della diligenza del custode (ossia dell’assenza di colpa), ma la dimostrazione del caso fortuito, ossia nella individuazione di una causa esterna non imputabile al custode, sia essa un fatto naturale, il comportamento di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato. Pertanto, qualora la causa rimanga ignota, l’incertezza sfavorirà il custode e non il danneggiato, come avverrebbe secondo la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Viceversa, secondo la teoria tradizionale (oramai minoritaria) la responsabilità in questione trova fondamento in una presunzione di colpa per violazione dell’obbligo di custodia, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito è raggiunta non solo attraverso l’identificazione della causa estranea (fatto naturale, il comportamento di un terzo o il fatto dello stesso danneggiato), ma anche attraverso la prova della diligente condotta del custode. Pertanto, qualora la causa rimanga ignota, l’incertezza non può rimanere a carico del detentore della cosa ove quest’ultimo dimostri l’assoluta assenza di negligenza.
2) Giurisprudenza:
Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale – Rilevanza della condotta del danneggiato ex art 1227 cc – Caso fortuito – Presupposti – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-12-2022, n. 37059
Responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale – Concorso di colpa del danneggiato – La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima. Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito; nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.). Ciò non significa, peraltro, che la condotta del danneggiato – ancorchè non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all’interno del paradigma dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 16-12-2022, n. 36901
Caso fortuito – In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all’accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell’Anas dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell’ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1-12-2022, n. 35429
Condominio negli edifici – Esecuzione di lavori su parti comuni – Danni lamentati da un singolo condomino – Titolarità dal lato passivo dell’obbligazione risarcitoria – In tema di risarcimento danni per l’esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un’omessa vigilanza da parte del condominio nell’esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell’amministratore, in qualità di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-8-2022, n. 24058
Danno arrecato dalla condotta umana – La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell’intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un’azione umana che determini l’insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall’immobile sovrastante a quello dell’attore, sul presupposto che esse non fossero state determinate dalla cosa in sé, ma dall’opera dell’uomo, consistente, nella specie, nei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12-7-2022, n. 21977
Responsabilità del custode – Natura oggettiva – La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell’esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30-6-2022, n. 20943
Lesioni personali subite dall’acquirente – Responsabilità contrattuale o extracontrattuale – Presupposti – Nel caso di lesioni personali occorse all’acquirente, nell’ambito di un contratto di compravendita, la responsabilità del venditore ha natura contrattuale ovvero extracontrattuale, a seconda che il pericolo per l’incolumità fisica del primo sia o meno occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni da parte del venditore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all’art. 2051 c.c. la responsabilità del gestore di un supermercato per il danno occorso a un cliente a causa dell’urto contro le porte scorrevoli, ritenendo che il rischio di danno non fosse legato all’attuazione dell’obbligo contrattuale ma piuttosto alla potenzialità dannosa delle cose poste all’interno del locale, sì da attingere allo stesso modo tanto la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-5-2022, n. 16224
Responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci – La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo “atipico” sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-5-2022, n. 16223
Strada gestita di fatto dal comune – Obbligo di manutenzione del comune – Inosservanza – Responsabilità del comune verso i terzi danneggiati – Il Comune che, anche in mancanza di una titolarità “de jure”, eserciti di fatto la gestione di una strada, consentendone l’utilizzazione per il pubblico transito, ha l’obbligo di assicurare che l’uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l’inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all’ente gestore da parte dell’ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di un comune, dai congiunti di un automobilista che aveva perso la vita precipitando con l’auto in un burrone, in un tratto di strada privo di barriere laterali, osservando come, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente convenuto, non ostasse il mancato perfezionamento della procedura espropriativa in favore del demanio, dovendosi attribuire rilevanza, piuttosto, alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 16-5-2022, n. 15509
Appello – Divieto domande nuove – Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado ex art. 2043 cc – Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 cc – Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-5-2022, n. 14732
Sinistro stradale – Caso fortuito – Caduta da bicicletta causate da un avvallamento presente sulla sede stradale – In tema di sinistro stradale non può affermarsi che la condotta del danneggiato integri di per sé il caso fortuito perché l’avvallamento era percepibile per dimensione e per l’orario mattutino in cui era avvenuto il sinistro poiché, diversamente ragionando, tutti i custodi di strade potrebbero permettersi di lasciarle non riparate a tempi indefiniti, ovvero astenersi dalla custodia, perché gli avvallamenti possono essere percepiti materialmente da chi passa nelle ore luminose del giorno, soltanto negli orari notturni “risorgendo” la custodia. Deve quindi essere riconosciuta la responsabilità per cose in custodia del Comune per danni a persone e cose dovute ad una caduta in un avvallamento certamente preesistente e potenzialmente pericoloso a meno che non provi che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-5-2022, n. 14732
Parco giochi – Caduta di un bambino – Vigilanza da parte del genitore – Necessità – L’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi – a meno che non risulti provato che le stesse erano difettose e, come tali, in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto” – non si connota, di per sè, “per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti”, i quali, “in un parco giochi”, devono “avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell’altrui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 20-4-2022, n. 12549
Buca stradale – Caduta del pedone – Condotta colposa della vittima – L’imprevedibilità dell’evento – quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno – non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell’ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l’evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l’adozione delle normali cautele, in un’ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all’art. 2051 c.c. (Secondo i giudici di legittimità, la sentenza impugnata è conforme ai richiamati principi anche in ordine alla prevedibilità del comportamento. Non poteva infatti ritenersi prevedibile il comportamento di chi, quale che sia la ragione, ometta di prestare attenzione al luogo in cui cammina cadendo in una buca stradale, sicchè, se, come nel caso di specie, le … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 12-4-2022, n. 11798
Fauna selvatica – Sinistro stradale – Nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un’autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo – rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione – non gli fosse stata segnalata prima dell’incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 24-3-2022, n. 9610
Precipitazioni atmosferiche – Danni da allagamento ad immobili – Caso fortuito – Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi – sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode) – con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i ccdd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-2-2022, n. 4588
Applicabilità in via analogica dei criteri di liquidazione del danno biologico ex art. 139 cod. ass. – Esclusione – I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall’art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all’urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 11-2-2022, n. 4509
Contratto d’opera – Sinistro nell’esecuzione – Responsabilità del committente e del Comodatario – In tema di danno occorso ad un prestatore d’opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell’area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l’ambiente ed i luoghi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d’opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell’incaricato che per l’assenza di misure di sicurezza, la situazione di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-2-2022, n. 4358
Lastrico solare – Danni conseguenti alla omessa manutenzione – Azione di responsabilità – Solidarietà passiva tra l’usuario e il condominio – La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con esclusione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-1-2022, n. 516
Appalto non implicante il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile – Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 23-12-2021, n. 41435
Ente locale proprietario dell’edificio scolastico – Lesioni dell’alunno – Potere attuale e diretto sulla res di cui si abbia la disponibilità materiale – In tema di danni da cose in custodia, la qualità di proprietario della cosa che ha dato luogo all’evento lesivo (o, comunque, di soggetto tenuto per legge a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria: art. 3 l. n. 23 del 1996) integra quella normale condizione di “potere sulla cosa” che – in quanto riflesso di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla “res”, tale da rendere attuale e diretto l’anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa di cui si abbia la disponibilità materiale – costituisce il presupposto della responsabilità ex art.2051 c.c. (Fattispecie in cui il rapporto di custodia con la cosa è stato ritenuto sussistente in capo all’ente locale proprietario dell’edificio scolastico frequentato da … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Ordinanza 2-12-2021, n. 38089
Responsabilità del custode di un campo da calcetto – Infortuni occorsi ai fruitori – Il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o al fatto di terzi. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del custode di un campo da “calcetto saponato” – caratterizzato da accentuata scivolosità del campo stesso – per essere stata tardivamente dedotta la mancata predisposizione di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 6-3, Ordinanza 1-12-2021, n. 37708
Strada statale – Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cc – Rilevanza della condotta del danneggiato ex art 1227 cc – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Nella specie – relativa al caso di un uomo il quale, dopo aver scavalcato, in orario notturno, il guard-rail che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 6-3, Ordinanza 17-11-2021, n. 34886
Strada comunale – Condanna ad un facere – L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Né è di ostacolo il disposto dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000 – che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nella specie, il privato aveva domandato la condanna di un Comune alla realizzazione dei lavori necessari per consentire la transitabilità di una strada … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-9-2021, n. 25843
Concorso pro quota del condomino danneggiato nelle spese di risarcimento e riparazione danni – Il condomino che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo – che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile – di contribuire, a propria volta e “pro quota”, alle spese necessarie per la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 24-6-2021, n. 18187
Sinistro verificatosi nella piscina condominiale – Nell’ipotesi di sinistro (nella specie, mortale) verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. per l’omessa vigilanza e custodia, quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura, dal momento che la gestione è volta al soddisfacimento di esigenze collettive della comunità condominiale e il funzionamento risponde a un interesse soltanto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-5-2021, n. 13595
Appalto di opere pubbliche – Responsabilità del committente e dell’appaltatore – Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-03-2021, n. 7553
Appalto – Consegna del bene all’appaltatore – Dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente – In tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato – se del caso – per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione di un’opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-03-2021, n. 7553
Responsabilità da cosa in custodia della PA – Beni demaniali – Sostanza oleosa presente sul manto stradale – La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l’evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Ordinanza 11-3-2021, n. 6826
Impianto fognario – Supercondominio – Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all’uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomini, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest’ultimo e non all’intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomini del complesso gli obblighi di custodia e di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-2-2021, n. 2623
Esondazione di un canale – In caso di esondazione di un canale, in difetto di prova sul fortuito, la responsabilità per i danni derivati è da ascrivere all’ente locale tenuto alla manutenzione dell’alveo, senza che rilevi l’assegnazione di specifiche risorse per il finanziamento dell’opera pubblica, non potendosi interpretare gli artt. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 24 e 26 della l. R. Puglia n. 17 del 2000 nel senso che la traslazione delle funzioni e l’attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 28-12-2020, n. 29656
Ente gestore della strada – Barriere laterali – In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 20-11-2020, n. 26527
Caduta di pedone in una buca stradale – Condotta colposa della vittima – In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex articolo 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potra’ invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Sentenza 20-11-2020, n. 26524
Caduta avvenuta su di un cordolo di cemento – Responsabilità PA – Rilevanza condotta del danneggiato ex art. 1227 cc – La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza del 03-11-2020, n. 24416
Prova liberatoria – In tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell’art. 2051 c.c., dell’ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest’ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l’evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 10 giugno 2020, n. 11096
Legittimazione passiva del titolare della servitù di passaggio – L’azione di responsabilità ex art. 2051 c.c. è esperibile solo nei confronti del custode del bene e tale non è il titolare della servitù di passaggio, atteso che l’esistenza di quest’ultima non sottrae al proprietario del fondo servente, né attribuisce al proprietario del fondo dominante, la disponibilità e la … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 3 giugno 2020, n. 10460
Condominio – Danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni – Nell’azione risarcitoria esperita nei confronti del proprietario di un’unità condominiale (nella specie, per danni conseguenti a perdite idriche provenienti da tubazioni), la successiva deduzione della qualità di condomino del convenuto costituisce una modificazione della domanda ammissibile ai sensi e nei limiti dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e non incorre nel divieto di formulazione di nuove domande, in quanto l’elemento identificativo soggettivo delle “personae” è immutato e la domanda modificata, relativa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni 3, Ordinanza 26-5-2020, n. 9692
Acque – Opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque – Acquedotto pugliese spa – L’Acquedotto pugliese spa deve provvedere, nei comuni serviti, ai sensi del r.d.l. n. 1464 del 1938, ai lavori di costruzione, manutenzione, rinnovazione e riparazione straordinaria della rete idrica e fognaria, nonché all’esercizio ed alla gestione di quest’ultima. Pertanto, tale società ha l’obbligo di manlevare gli enti proprietari delle opere da ogni responsabilità alle stesse connessa e di risarcire i terzi ex art. 2051 c.c. dei danni causati dall’attività svolta. (Nella fattispecie, nella quale un privato aveva agito per il risarcimento del danno provocato dalla tracimazione delle acque reflue dal collettore della fogna cittadina, la S.C. ha dato rilievo, altresì, alla … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 maggio 2020, n. 8888
Responsabilità dell’istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore – La responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità dell’istituto scolastico per la lesione ad un occhio subita da una alunna minore – che era stata colpita con … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8811
Responsabilità dell’istituto scolastico – Responsabilità per fatto dell’ausiliario – L’amministrazione scolastica che, nell’espletamento della propria attività, si avvalga dell’opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, accetta il rischio connaturato alla loro utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in conseguenza della posizione conferita nell’adempimento dell’obbligazione medesima rispetto al danneggiato e che integrano il “rischio specifico” assunto dal debitore, fondandosi tale responsabilità sul principio “cuius commoda eius et incommoda”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la responsabilità di una scuola per la lesione causata ad un’allieva da un altro studente con un oggetto, sito nel cortile dell’istituto… continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8811
Responsabilità dell’istituto scolastico – Predisposizione degli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni – L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità del medesimo allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto. Tali circostanze possono essere ordinarie, come l’età degli studenti, che impone un controllo crescente con la diminuzione della stessa età, od eccezionali, implicando, allora, la prevedibilità di pericoli derivanti dalle … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 12 maggio 2020, n. 8811
Condominio negli edifici – Danni cagionati da cosa comune ad una porzione di proprietà esclusiva – Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Concorso del terzo nel danno – Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde “ex” art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, “ex” art. 2055 c.c., comporta che la domanda del … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-2 civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7044
Concorso del fatto colposo del danneggiato vittima – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che… continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4129
Attività sportiva amatoriale – In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 3997
Condotte colpose di soggetti diversi – Terzo corresponsabile chiamato dal convenuto – Automatica estensione della originaria domanda attorea – In tema di responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l’oggetto del giudizio; un’esplicita domanda dell’attore è, invece, necessaria quando … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31066
Danni arrecati a terzi da un immobile condotto in locazione – In tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della “res locata”. Al contrario, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 26 novembre 2019, n. 30729
Precipitazioni atmosferiche – Caso fortuito ex art. 2051 c.c. – Configurabilità – In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare – in relazione alla peculiarità del fenomeno – non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 22 novembre 2019, n. 30521
Danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione – Responsabilità del proprietario – In tema di danni da cose in custodia originati da un immobile condotto in locazione, il proprietario del bene è responsabile, in via esclusiva, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, salvo che egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 novembre 2019, n. 28228
Rovina di edificio ex art. 2053 cc e danno da cosa in custodia ex art. 2051 cc – Presupposti – Impianto antincendio – La fattispecie prevista nell’articolo 2053 c.c. considera rovina ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati”, sicchè “la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione e perciò parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22163
Responsabilità dell’ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell’acqua piovana – La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico territoriale per il danno da esondazione di una tubazione di raccolta dell’acqua piovana situata in prossimità di un edificio, può essere esclusa ove sia accertata l’insanabile mancanza dello jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta avere un’efficacia causale esclusiva nella …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20312
Responsabilità per i danni causati da cani randagi – L’applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2051 c.c. impone che la responsabilità dell’ente possa essere affermata solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile. (Nel caso di specie la S.C. ha evidenziato che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l’individuazione dell’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall’articolo 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell’ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6, Ordinanza 18 luglio 2019, n. 19404
Strada di competenza comunale – La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. p contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-06-2019, n. 16295
Responsabilità civile della P.A. – Strade comunali – Omessa custodia dell’impianto pubblicitario – La responsabilità civile della P.A. di cui all’art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell’ente comunale per omessa custodia dell’impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-06-2019, n. 16295
Infrazione di una norma sulla circolazione stradale – L’infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una domanda di risarcimento proposta nei confronti di un Comune per i danni subiti a seguito della perdita di controllo di un motoveicolo e della conseguente caduta del conducente, verificatasi a causa della presenza al centro della strada di un tombino, aveva determinato nella misura dell’80% la partecipazione concorsuale del danneggiato per non avere …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 maggio 2019, n. 14885
Eventi atmosferici – Nozione di “caso fortuito” – Danni riportati da un’imbarcazione ormeggiata in un porto turistico – In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di “caso fortuito” è condizionata alla presenza dei requisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la “calamità naturale”, che determina lo stato d’emergenza, non costituisce …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3 , Ordinanza 31-5-2019, n. 14861
Cause scindibili e inscindibili – Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell’illecito, soffre una parziale eccezione nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile “di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di appello che, nel confermare la sentenza con la quale la società concessionaria di un tratto autostradale era stata ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni sofferti da un automobilista in conseguenza di …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14379
Contratto per la manutenzione di impianto termico – Danno arrecato a terzi dall’impianto – Ove il proprietario di un impianto termico ne affidi, mediante contratto, la manutenzione ad un soggetto tecnicamente esperto, grava su quest’ultimo, quale “terzo responsabile” ai sensi dell’art. 31 della legge n. 10 del 1991, la responsabilità per il danno arrecato dall’impianto a terzi atteso che, ai sensi del secondo comma di tale disposizione e dell’art. 1, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 412 del 1993, l’affidamento della gestione e manutenzione e, quindi, della custodia dell’impianto comporta lo spostamento della responsabilità dal proprietario al delegato, ove il contratto di manutenzione risponda alle …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3 , Sentenza 23-5-2019, n. 13966
Inosservanza della p.a. nella gestione e manutenzione dei propri beni – Giurisdizione del giudice ordinario – L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Né è di ostacolo il disposto dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000 – che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacché, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversia promossa dalla proprietaria di un immobile nei confronti di un comune al fine di …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-4-2019, n. 9318
Rilevanza della condotta del danneggiato – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art.1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 3 aprile 2019, n. 9315
Beni demaniali – In tema di danno cagionato ex art. 2051 c.c. da beni demaniali, grava sulla P.A. custode l’onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro soltanto in ragione della consapevolezza da parte dell’attore della presenza sulla strada di ghiaia e sabbia …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 marzo 2019, n. 6326
Edificio di culto – La responsabilità ex art. 2051 c.c. derivante dalla custodia di un bene destinato all’attività di culto, anche se per consuetudine asservito ad un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull’ente territoriale sul quale il bene insiste, a meno che non siano dimostrati una detenzione o un potere di fatto di tale ultimo ente sulla cosa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata per aver escluso che l’esistenza di un potere di fatto sulla scala di accesso ad un edificio di culto, teatro del …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 5841
Strade di servizio (c.d. “strade bianche”) – In tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’obbligo dell’ente custode di una strada di apprestare misure adeguate a neutralizzarne la pericolosità sussiste anche con riferimento alle strade di servizio (c.d. “strade bianche”) non interdette al passaggio delle autovetture e collegate a strade a scorrimento …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5726
Scontro tra pedone e ciclista all’interno di un’area pedonale – La responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. (Fattispecie in cui, con riferimento ad uno scontro tra pedone e ciclista all’interno di un’area pedonale, la S.C. ha escluso che potesse riconoscersi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l’incidente si era verificato nel perimetro di detta area, in mancanza dell’allegazione e della dimostrazione, da parte del danneggiato, della sussistenza di una colpevole inerzia …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4160
Efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima – In tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l’efficienza causale dell’imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità del proprietario di un immobile per il decesso di un minore precipitato da una terrazza, nonostante fosse emerso che il ragazzo, in compagnia di coetanei, tra i quali anche il figlio del proprietario, si era …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2345
Responsabilità dell’ente proprietario della strada – Cera sparsa sulla strada dai partecipanti a una processione religiosa – In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un’attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un’alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (In applicazione dell’enunciato principio, nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un comune per i danni subiti dal …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1725
Esondazione di un canale – Le funzioni di “progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura” ed i conseguenti poteri di custodia, che l’art. 89, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 112 del 1998 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, la cui posizione, quindi, deve essere valutata verificando, sulla base dei singoli interventi regionali, se ed in quale misura tali soggetti siano stati investiti di funzioni di manutenzione dei corsi di acqua, con conseguente insorgenza della loro responsabilità ex art. 2051 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto responsabile del danno subito da un privato, a causa della esondazione di un canale, un consorzio di bonifica della Regione Puglia cui l’ente territoriale, con l. reg. n. 4 del 2012, aveva delegato il compito di provvedere ad una serie di opere pubbliche, fra le quali quelle che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale). – Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 18 dicembre 2018, n. 32730
Responsabilità dell’ente proprietario della strada – Buca sul manto stradale – Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell’attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-10-2018, n. 27724
Condominio – Impianto idrico – Presunzione proprietà comune – La presunzione di proprietà comune dell’impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell’acqua sita …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 26-10-2018, n. 27248
Agenzia del Demanio – Danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico – Deve essere esclusa la responsabilità dell’Agenzia del Demanio per i danni cagionati da un bene appartenente al demanio idrico ove la gestione, manutenzione e conservazione della “res” siano state affidate ad altro soggetto. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza con la quale la corte di appello aveva escluso la responsabilità del Demanio dello Stato per i danni cagionati da un paletto infisso sul …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-08-2018, n. 20907
Responsabilità dell’ente proprietario della strada – L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della l. n. 2248, all. F, del 1865; art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; per i Comuni, art. 5 del r.d. n. 2506 del 1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell’impatto con l’imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell’area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest’ultimo non priva l’ente proprietario della …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 12 luglio 2018, n. 18325
Appalto – Lastrico solare – Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e, con esso, la conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. che, essendo di natura oggettiva, sorge in ragione della sola sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha determinato l’evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il lastrico solare, indipendentemente dalla sua consegna all’appaltatore, rimanga sempre nella disponibilità del condominio committente per via della sua funzione primaria di copertura e protezione delle …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14 maggio 2018, n. 11671
Danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato dalla fauna selvatica – In tema di danni sofferti dal privato proprietario di un fondo danneggiato dalla fauna selvatica, la domanda di condanna della P.A. al pagamento dell’indennizzo riconosciuto dall’art. 26 della l.r. Campania n. 8 del 1996 va proposta nei confronti della regione, indipendentemente dalla data di verificazione del fatto, atteso che le funzioni di controllo del territorio, prima delegate alle province, sono state ritrasferite alla regione dall’art. 3 della l. r. Campania n. 14 del 2015 e che l’art. 1, comma 96, lett. c), della l. n. 56 del 2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che l’ente subentrante nella funzione succede anche nei rapporti attivi e …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-04-2018, n. 9626
Rottura del contatore dell’acqua – Nell’ipotesi di danni cagionati a terzi dalla rottura di un contatore dell’acqua posto a servizio di un’abitazione ma collocato all’esterno di essa, il proprietario dell’abitazione (ma non del contatore) in quanto privo della disponibilità giuridica e materiale della cosa – non può essere considerato custode dell’altrui contatore e, quindi, responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., pur potendosi ipotizzare una sua responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver mancato, in violazione degli obblighi generali di diligenza, di approntare misure idonee a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7527
Casistica: Presenza di olio sulla strada – La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell’attore, della conoscenza, da parte dell’ente custode, della presenza sulla strada dell’olio che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 19 marzo 2018, n. 6703
Lavoro – Obblighi di sicurezza del datore di lavoro – In tema di obblighi di sicurezza del datore di lavoro, nel caso in cui un danno sia stato causato al lavoratore da cosa che il datore di lavoro ha in custodia – con il correlato obbligo di vigilanza e controllo su di essa – ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno stesso e l’ambiente ed i luoghi di lavoro, sussiste ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), una … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 12 marzo 2018, n. 5957
Motivazione contraddittoria – Custodia di un manufatto ed esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode proprietario – In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale, ritenuta la sussistenza della custodia di un manufatto, era stata peraltro esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode proprietario, adducendo la .. continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 22 febbraio 2018, n. 4367
Precipitazioni atmosferiche – Delibere dichiarative dello stato di calamità – Eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici – In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., l’adozione, da parte dell’autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell’eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di “calamità naturale” espresso nelle leggi sulla protezione civile si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà degli interventi tecnici destinati a farvi fronte, non alle …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482
Precipitazioni atmosferiche – Caso fortuito – Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cd. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia, la quale va considerata …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482
Canale di scolo delle acque – L’ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c..(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2481
Strada munita di guardrail – In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2480
Incidente causato da animali sulla carreggiata – L’art. 2051 c.c., nell’affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi profilo di negligenza – stante la mancanza, in tesi, di qualsiasi norma che imponesse l’obbligo di recinzione di una strada statale o di vigilanza per l’eventuale attraversamento di animali – a carico dell’ANAS, ente proprietario della strada percorsa dal danneggiato con la …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2477
Parchi naturali – In tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all’estensione dell’intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l’estensione della specifica area in cui si è verificato l’evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili. In particolare, per i parchi naturali, l’oggettiva impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti gli stessi che costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita. – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257
Res in leasing – Responsabilità dell’utilizzatore – Condizioni – La disponibilità della “res” oggetto di contratto di leasing – nella specie un’unità immobiliare, interessata da infiltrazioni – da parte dell’utilizzatore, non comporta necessariamente il trasferimento in capo ad esso della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., dovendosi escludere tale responsabilità in tutti i casi in cui, per accordo specifico delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l’effettivo potere d’ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire il potere di utilizzazione della cosa, ne abbia conservato la custodia. Ne consegue, in ordine alla ripartizione dell’onere della prova, che chi contesta di essere assoggettato alla responsabilità da cosa in custodia deve dimostrare che vi sia scissione tra … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 27-12-2017, n. 30941
Domanda giudiziale ex art. 2043 c.c. – Modifica domanda in appello ex art. 2051 c.c. – La domanda di responsabilità aquiliana proposta in primo grado invocando l’art. 2043 c.c. non può essere modificata in appello con la riconduzione della vicenda al paradigma dell’art. 2051 c.c. per la inconciliabile diversità dei presupposti, a meno che i fatti enunciati sin dall’atto introduttivo consentivano la … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30920
Marciapiede comunale – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Caso fortuito – Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775
Onere della prova – Fatto dannoso e nesso causale – In tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 14-12-2017, n. 30137
Infiltrazioni di acqua – Esecuzione di lavori di manutenzione con modalità non professionali – Domanda giudiziale ex art. 2043 cc – Modifica domanda in appello ex art. 2051 cc – Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli (Nella specie, la S.C. ha ritenuto un inammissibile mutamento della “causa petendi” la contestazione, per la prima volta in appello, della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-12-2017, n. 29212
Ascensore condominiale – Vizio costruttivo – Rottura del dispositivo di rallentamento e conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale – Caso fortuito – In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest’ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa in custodia; ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l’utilizzo della cosa in custodia. (Nella specie, il vizio costruttivo aveva causato l’improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento e la conseguente caduta della cabina di un ascensore condominiale all’interno della quale si … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9 novembre 2017, n. 26533
Caso fortuito – Uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno – Lavori di ristrutturazione in un immobile – In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., l’uso improprio od anomalo della cosa fonte di danno integra gli estremi del caso fortuito ed è quindi idoneo ad escludere la responsabilità del custode ma l’accertamento di tale modalità d’uso deve essere valutata in concreto ed “ex post”, non già in astratto ed “ex ante”. Ne consegue che il caso fortuito e la conseguente liberazione dalla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere esclusa quando l’uso anomalo, ancorché originato da un comportamento volontario sia stato posto in essere all’interno di un’attività utile, necessaria ed autorizzata per finalità professionali. (Nella specie due tecnici, dovendo essere eseguiti lavori di ristrutturazione in un immobile, si sono calati attraverso un … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25838
Condotta della vittima del danno – Caso fortuito – La condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia costituisce “caso fortuito”, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ove sia colposa ed imprevedibile. L’esclusione della responsabilità del custode, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; b) che quella condotta non fosse prevedibile. La mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa. La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta della vittima d’un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25837
Custodia della rete elettrica nazionale – In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è necessario che il custode eserciti un effettivo potere sulla cosa, ovvero ne abbia la disponibilità giuridica e materiale, sicché, in base all’assetto ed alla distribuzione di competenze delineato dalla disciplina recata dal d.lgs. n. 79 del 1999 (e dalla normativa regolamentare dettata in attuazione dello stesso d.lgs.) nel settore dell’energia elettrica, custode della “rete elettrica” deve ritenersi il “titolare” della stessa – ossia il proprietario, che provvede in via immediata e diretta all’uso, conservazione e manutenzione della rete medesima – e non già il gestore, che ha solo un potere di regolazione e controllo sull’operato del “titolare”, il cui cattivo esercizio potrebbe, eventualmente, dar luogo ad una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 29 settembre 2017, n. 22839
Attività di raccolta e smaltimento rifiuti – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Le controversie concernenti l’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, aventi per oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all’omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l’abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p), del d. lgs. n. 104 del 2010 e, in precedenza, ex art. 33, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo modificato dall’art. 7 della l. 205 del 2000, ogniqualvolta la pretesa risarcitoria sia ricollegata a un danno (nella specie, causato dall’incendio di un cassonetto) derivante in via immediata e diretta dall’organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, inclusa l’ipotesi in cui sia contestata la cattiva o omessa gestione dei manufatti necessari al ciclo di tale raccolta (anche sotto il profilo della loro ubicazione, sorveglianza o custodia), ricorrendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva cui si riconducono pure i generali obblighi incombenti sulla p.a. ai sensi dell’art. 2051 c.c.. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 21 settembre 2017, n. 22009
Condominio – Clausola limitativa del rischio assicurato relativa alla conseguenza di fatti accidentali – Fatti dannosi derivanti da colpa grave – L’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni “involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale”, senza contenere alcuna limitazione con riguardo a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-8-2017, n. 20070
Danni ad immobili causati dall’invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona – Evento meteorologico eccezionale – Caso fortuito – Condizioni – In tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall’invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856
Natura oggettiva della responsabilità del custode – Caso fortuito – L’art. 2051 c.c. non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l’evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall’ordinaria diligenza del custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che la ricorrente era caduta a causa di alcuni acini d’uva presenti sul pavimento di un supermercato, aveva escluso la responsabilità del gestore ritenendo, da un lato, che la condotta della danneggiata, consistita nel non prestare attenzione alla presenza dell’insidia, fosse stata gravemente imprudente, e perciò sufficiente da sola ad integrare il caso fortuito e, dall’altro, che sarebbe … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16-5-2017, n. 12027
Sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada – Nell’ipotesi di sinistro stradale determinato dall’inattesa ed imprevista presenza di un animale selvatico sulla carreggiata di un’autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell’animale è stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, non essendo all’uopo sufficiente la dimostrazione della mera presenza di una recinzione, ancorchè … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 maggio 2017, n. 11785
Prova del nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia – Caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie – In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest’ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l’incidente era accaduto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 11 maggio 2017, n. 11526
Assenza della segnaletica stradale – L’assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 28 aprile 2017, n. 10520
Caso fortuito – Apprezzamento del giudice del merito – In tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 20 aprile 2017, n. 10014
Responsabilità della PA – Macchia d’olio presente sulla pavimentazione stradale – La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 27 marzo 2017, n. 7805
Condominio negli edifici – Omessa manutenzione del lastrico solare – In tema di condominio negli edifici, dei danni derivanti dall’omessa manutenzione del lastrico solare (o della terrazza a livello), che non sia comune a tutti i condomini, rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, quale custode del bene, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, ex artt. 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 4, c.c., ed il concorso di tali responsabilità va risolto, di regola, secondo i criteri di cui all’art.1126 c.c., salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, a seguito del crollo di una terrazza di uso esclusivo, aveva ripartito le conseguenti spese di riparazione senza valutare l’ascrivibilità, o meno, delle cause dell’evento, determinato dalla …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 7 febbraio 2017, n. 3239
Responsabilità della pubblica amministrazione – Danni causati da difettosa manutenzione di una strada privata – È in colpa la pubblica amministrazione la quale nè provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, nè provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 febbraio 2017, n. 3216
Carattere insidioso del pericolo stradale – Efficacia causale della condotta omissiva colposa dell’Amministrazione – Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall’Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell’accertare la responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell’Amministrazione nella …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 gennaio 2017, n. 260
Crollo del lastrico solare ad uso esclusivo – Responsabilità del proprietario del lastrico solare – La responsabilità per il crollo di un lastrico solare ad uso esclusivo, determinato da vizi e carenze costruttive dell’immobile, è ascrivibile in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al proprietario ovvero all’usuario esclusivo , in quanto il danno è conseguente a fatti che involgono la sola responsabilità del custode, e non anche la violazione di …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-11-2016, n. 23680
Danni cagionati dalla presenza di ostacoli sulla sede autostradale – In tema di danni cagionati dalla presenza di ostacoli sulla sede autostradale, l’obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione della rete viaria e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non può estendersi al controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all’autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l’utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e sicurezza del carico, altrimenti compromettendosi l’obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione ed all’uso della via, salvo che l’anomalia del mezzo o del suo carico non sia stata segnalata o sia visibile “ictu oculi”, nel qual caso l’inerzia del gestore rileva in termini di “culpa in omittendo”. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3 ottobre 2016, n. 19648
Responsabilità dell’ente proprietario di una strada aperta al pubblico – Sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada – L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art.2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, escludendo che lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” – costituisse esimente della responsabilità dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 29 luglio 2016, n. 15761
Caduta all’interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato – Nell’ipotesi di caduta all’interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato (per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali. – Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Sentenza, 27 giugno 2016, n. 13222
Caso fortuito – Incendio di cassonetto dolosamente provocato dal terzo – In materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito (nella specie, incendio di cassonetto dolosamente provocato dal terzo), idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un’eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall’art. 167, comma 2, c.p.c. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23 giugno 2016, n. 13005
Caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano – Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il sinistro subito dalla ricorrente, rovinosamente caduta uscendo da un ascensore che si era arrestato con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano, fosse causalmente attribuibile alla disattenzione della stessa ricorrente, in considerazione delle condizioni di illuminazione e della presenza di una doppia porta di apertura dell’ascensore, circostanze che avrebbero reso superabile il pericolo creato dal detto dislivello tenendo un comportamento ordinariamente cauto). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 22 giugno 2016, n. 12895
Interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale – In tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili con la fattispecie prevista dall’art. 2051 c.c., la loro riconduzione, operata dal giudice di primo grado, all’art. 2043 c.c., non vincola il giudice d’appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 9 giugno 2016, n. 11805
Locazione – Responsabilità del proprietario o del conduttore – In tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità sia del proprietario dell’immobile che del conduttore ove i pregiudizi siano derivati non solo dal difetto di costruzione dell’impianto (nella specie, idraulico) conglobato nelle strutture murarie, ma anche da una negligente utilizzazione di esso (nella specie, della caldaia) da parte del conduttore. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 9 giugno 2016, n. 11815
Sinistro stradale – Danno cagionato a causa di una grata o caditoia d’acqua – In tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d’acqua, è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 9 giugno 2016, n. 11802
Condominio negli edifici – Lastrico solare – Danni da infiltrazioni – In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio. – Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza, 10 maggio 2016, n. 9449
Obbligo di custodia del Comune – Olio sul manto stradale – Caso fortuito – Riconducendo l’obbligo di custodia di cui all’art. 2051 cod. civ. nei limiti della ragionevolezza del suo esercizio, si deve affermare che esso opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione VI, Sentenza 11-11-2015, n. 23090
Fusione di società – Soggetto obbligato per i debiti del soggetto estinto – La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella “mortis causa” delle persone fisiche, sicché il nuovo soggetto risultante dalla fusione (o il soggetto incorporante) diviene l’unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti in ragione della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi anche quelli derivanti da responsabilità di cose in custodia, ex art. 2051 c.c., in relazione ai danni causati da un incendio delle parti comuni di un immobile di proprietà della società incorporata. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 11 novembre 2015, n. 22998
Locazione – Danni da cose in custodia – Ripartizione tra proprietario e conduttore – In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Affermando tale principio, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del conduttore per i danni causati da infiltrazioni d’acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all’impianto idrico, sostituibile senza …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 27-10-2015, n. 21788
Caso Fortuito – Caduta del minore dal tetto di un’edificio – Il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta di un minore, infortunatosi cadendo dal tetto di un’edificio in costruzione all’interno di un cantiere abbandonato in cui si era introdotto per gioco, fattore causale dell’accaduto soltanto concorrente con il comportamento dei preposti alla vigilanza del cantiere). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 18 settembre 2015, n. 18317
Danni cagionati da beni posti sull’alveo fluviale – Responsabilità del Ministero delle Infrastrutture – Sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Ministero delle Infrastrutture e non del Comune per i danni cagionati da beni posti sull’alveo fluviale sito nel territorio urbano (nella specie, del fiume Tevere in Roma) ove la “res” appartenga al demanio idrico (nella specie, un ramo staccatosi da un platano posto sull’argine) e difetti la prova dell’affidamento degli oneri di manutenzione all’ente locale (in particolare, al servizio giardini comunale). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 27 agosto 2015, n. 17204
Locazione – Violazione da parte del conduttore dell’obbligo di custodire la cosa locata – In tema di locazione, la violazione da parte del conduttore dell’obbligo di custodire la cosa locata, per impedirne la perdita o deteriomento, comporta responsabilità del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1590 e 1177 c.c., e non dell’art. 2051 c.c., perché detta norma disciplina l’ipotesi di responsabilità per danni provocati a terzi dalla cosa in custodia e non per danni alla stessa cosa custodita. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 27 luglio 2015, n. 15721
Comodato – Clausola che ponga a carico del comodatario tutti i rischi derivanti dalla gestione della cosa data in comodato – Natura vessatoria – In materia di comodato, la clausola che ponga a carico del comodatario tutti i rischi derivanti dalla gestione della cosa data in comodato ha natura vessatoria, non essendo riproduttiva di alcuna regola legale, posto che ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. anche il comodante risponde dei danni derivanti a terzi dalla “res commodata”, conservandone la custodia. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 30 giugno 2015, n. 13363
Responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali – In tema di responsabilità della P.A. per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia sul bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., sicché in tal caso, ove il danneggiato abbia provato l’anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che costituisce fatto di per sé idoneo, in linea di principio, a configurare il comportamento colposo della P.A., ricade su quest’ultima l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza, 19 giugno 2015, n. 12821
Domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore di un acquedotto – Competenza – Il tribunale regionale delle acque è competente – ai sensi dell’art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 – in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A., e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti, della medesima, che si siano sostanziati in una mera inazione o in incuria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque per la domanda risarcitoria, proposta nei confronti dell’ente gestore di un acquedotto, relativa ai danni originati da fessurazioni delle tubazioni in ghisa – e, dunque, inidonee a reggere, oltre un certo periodo, il peso sovrastante – ravvisando, invece, le condizioni per addebitare all’ente, al pari di un soggetto privato, la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per le opere idrauliche eseguite dallo stesso e ad esso appartenenti). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 18 maggio 2015, n. 10128
Obbligo di custodia del proprietario o gestore della strada – Barriere laterali – Caso fortuito – In materia di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno – nella specie, conseguente alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva – derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 12 maggio 2015, n. 9547
In tema di risarcimento dei danni, l’applicazione, da parte del giudice di primo grado, di una delle norme invocate quale titolo di responsabilità non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l’attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva escluso la possibilità di porre in discussione l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., non avendo l’appellato nè formulato contestazioni sul punto nè riproposto le argomentazioni a sostengo della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.). – Corte di Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 8 maggio 2015, n. 9294
Domanda di condanna del custode ex art. 2051 c.c. formulata per la prima volta in grado di appello – La domanda di condanna del custode ex art. 2051 c.c. deve ritenersi inammissibile se formulata per la prima volta in grado di appello, quando in primo grado l’attore non abbia espressamente invocato, a fondamento della propria pretesa risarcitoria, che il danno patito sia derivato da una cosa, e che il …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 24-02-2015, n. 3589
Condominio – Responsabilità solidale dei condomini – Il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall’art. 2051 cod. civ., non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini. – Corte di Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza, 29 gennaio 2015, n. 1674
Insidia stradale – Responsabilità dell’ente proprietario – Limiti – In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell’ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza, 13 gennaio 2015, n. 287
Danni da lancio di oggetto all’interno dello stadio – Responsabilità della società proprietaria dello stadio ex art.2043 cod. civ. ovvero ex art. 2051 cod. civ. – Esclusione – Nella ipotesi di danni cagionati ad uno spettatore dal lancio dagli spalti di un moschettone da trekking durante una partita di calcio, la società proprietaria dell’impianto non risponde ai sensi dell’art.2043 cod. civ., trattandosi di evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori delle partite, e della non intrinseca pericolosità dell’oggetto lanciato, come tale facilmente occultabile e introducibile sui luoghi, né ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per la riconducibilità del danno non alla natura del bene custodito o all’uso che ne è stato fatto dal custode ma alla condotta illecita di un terzo, rispetto al quale lo stadio rappresenta esclusivamente il …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 19 dicembre 2014, n. 26901
Responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori – Furto in appartamento agevolato da ponteggi. Nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art.2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sentenza 19-12-2014, n. 26900
Onere del danneggiato – In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art.2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria – allorché l’evento dannoso sia ricollegabile all’intrinseco dinamismo della cosa – la prova della pericolosità della “res”, derivante dal suo cattivo funzionamento. – Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 27-11-2014, n. 25241
Condominio – Fossa settica posta nel sottosuolo dell’edificio – In tema di condominio, la fossa settica posta nel sottosuolo dell’edificio, nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi dei sovrastanti appartamenti, rientra tra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialità di cui all’art. 1117, n. 1, cod. civ., salvo che il contrario non risulti da un titolo, con la conseguenza che i singoli condomini che utilizzano l’impianto devono contribuire alle relative spese di utilizzazione e manutenzione, e sono tenuti, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni da esso eventualmente …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione2, Sentenza 20-10-2014, n. 22179
Caso fortuito – Allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato – Mera difesa – In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 30-09-2014, n. 20619
Appalto – danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento – Nell’ipotesi di danni cagionati ad un immobile sottostante a seguito di lavori di pavimentazione di un appartamento, la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo. Ne consegue che, in caso di affidamento dei lavori in appalto, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una “culpa in eligendo” nell’individuazione dell’appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario accertare se l’esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 30-09-2014, n. 20619
Condominio – Azione di rivalsa esercitata dal condominio per il recupero delle somme versate ai terzi danneggiati – Onere dell’amministratore – Il condominio risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni subiti da terzi estranei ed originati da parti comuni dell’edificio, mentre l’amministratore, in quanto tenuto a provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia delle stesse, è soggetto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., solo all’azione di rivalsa eventualmente esercitata dal condominio per il recupero delle somme che esso abbia versato ai …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14 agosto 2014, n. 17983
Mare territoriale – Custodia – Presunzione di responsabilità – Il mare territoriale è cosa distinta dal lido marino, il quale soltanto rientra nel demanio marittimo e può formare oggetto di proprietà. Ne consegue che il mare, di per sé, non può costituire cosa suscettibile di “custodia” ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., né è invocabile nei confronti della P.A., cui la legge affidi la gestione del lido marino, la …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-05-2014, n. 11532
Principio della ragione più liquida – In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l’infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 08-05-2014, n. 9936
Riferimento alla concreta condotta colposa del danneggiante – Successivo richiama all’art. 2051 cc – Il riferimento ad una concreta condotta colposa del danneggiante, contenuto nella domanda di risarcimento danni, esclude che la parte attrice abbia inteso richiamare la fattispecie della responsabilità da cose in custodia, essendo questa fondata sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno a prescindere dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode, ciò che preclude all’attore la possibilità di invocare, nei successivi gradi di giudizio, l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. (Principio applicato dalla S.C. con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dai genitori di una minore vittima di un grave infortunio dopo aver partecipato ad una lezione di nuoto, avendo costoro, in primo grado, dedotto la colpa della società convenuta, in quanto, al momento del sinistro, il pavimento dello spogliatoio-doccia era sdrucciolevole perché bagnato e privo di tappetini antiscivolo, salvo poi dolersi della mancata applicazione – da parte del giudice di merito – dell’art. 2051 cod. civ.). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-02-2014, n. 4446
Comportamento colposo del danneggiato – Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell’art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all’art. 2043 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato – transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana – avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l’evento lesivo in concreto verificatasi, conseguente all’inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-01-2014, n. 999
Strada aperta al pubblico – L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell’ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell’esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-10-2013, n. 23919
Caso fortuito – Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-10-2013, n. 23584
Danno immobiliare da infiltrazione – Obbligazione “propter rem” – Esclusione – L’obbligazione di risarcire il danno immobiliare da infiltrazione, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., non è un’obbligazione “propter rem”, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell’immobile da cui il danno stesso proviene, trattandosi, invece, di un’obbligazione connessa alla qualità di custode dell’immobile nel momento in cui esso ha cagionato il danno. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-08-2013, n. 18855
Danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale – Ripartizione delle responsabilità tra appaltatore e ente titolare della strada – In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente. (Nel caso di specie, la Corte – essendo risultata l’area interessata dai lavori non interdetta al pubblico – ha riconosciuto la persistenza dell’obbligo di custodia in capo al Comune proprietario della stessa, escludendo, altresì, che ai fini dell’esonero dalla responsabilità potessero assumere rilievo le …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-06-2013, n. 15882
Domanda di risarcimento danno ex art. 2043 cc e successiva domanda ex art. 2051 cc – Quando l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il divieto di introdurre domande nuove (la cui violazione è rilevabile d’ufficio) non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (responsabilità per cose in custodia), a meno che l’attore non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detto articolo. A tal fine, tuttavia, deve ritenersi insufficiente un generico richiamo alla norma di legge che disciplina suddetta responsabilità speciale, ove tale richiamo non sia inserito in una argomentazione difensiva chiara e compiuta. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-06-2013, n. 15666
Condominio – Responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare – In tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non – nemmeno in via concorrente – sul condominio. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-06-2013, n. 15300
Responsabilità per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino – In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l’utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all’utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità per i danni subiti dal terzo proprietario di un immobile sottostante un giardino, in capo al condominio che ne godeva in forza di un titolo negoziale, quest’ultimo ponendo a carico del condomino la sola manutenzione ordinaria dello spazio verde e lasciando la manutenzione straordinaria al proprietario costruttore). – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-06-2013, n. 15096
Strada pubblica – L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art.2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-04-2013, n. 8935
Danni arrecati da cose acquistate dal committente e destinate all’appaltatore – Ai fini della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., custode della cosa è chi abbia su di essa un concreto potere materiale. Pertanto, nel caso di danni arrecati da cose acquistate dal committente e destinate all’appaltatore, responsabile ex art. 2051 cod. civ. deve ritenersi il primo se al momento del danno la consegna all’appaltatore non sia ancora avvenuta, ed il secondo nel caso contrario. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 7-7-2010, n. 16029
La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l’evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Nella specie, a causa di una frana verificatasi a monte di una strada pubblica, un masso aveva colpito una vettura che transitava in quel momento, determinando la morte di una persona e il ferimento grave di un’altra. La S.C., nel cassare la sentenza che aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta, ha affermato che la Corte di merito aveva erroneamente apprezzato l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. non in relazione al tratto di strada interessato, ma all’estensione delle zone montuose sovrastanti le strade dell’intera regione, ed aveva condotto l’indagine sulla responsabilità della P.A. in relazione ai criteri di imputazione propri dell’art. 2043 cod. civ., anziché dell’art. 2051 cod. civ., al quale è estraneo ogni apprezzamento dell’elemento soggettivo della colpa, essendo la responsabilità del custode esclusa solo dal fortuito). — Cass. III, sent. 8157 del 3-4-2009
Impianti fognari – Obbligo di custodia del comune – Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che …CONTINUA A LEGGERE ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-3-2009, n. 6665
Del danno patito da persona il cui appartamento sia stato svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere chiamati a rispondere non solo l’impresa che ha realizzato i ponteggi stessi, ma anche il condominio, per un duplice titolo: sia quale custode del fabbricato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia per “culpa in vigilando” od “in eligendo”, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice, ovvero ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera. — Cass. III, sent. 6435 del 17-3-2009
Ai fini dell’attribuzione della responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso nonché l’esistenza dell’effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l’obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell’eventualità della persistenza dell’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento. — Cass. III, sent. 5741 del 10-3-2009
In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. proc. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all’esposizione della merce all’interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode. — Cass. III, sent. 993 del 16-1-2009
In tema di quesito di diritto, ai sensi dell’articolo 366 “bis” cod. proc. civ., è inadeguato, e dunque inammissibile, il quesito se l’art. 2051 cod. civ. “richieda la sussistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, indipendentemente dal fatto che tale soggetto ne sia proprietario o abbia con tale cosa una relazione diretta”, quando – come nella specie – il giudice di merito abbia fondato il giudizio di non responsabilità sull’assenza di prova circa la disponibilità della cosa. Invero, in tale caso, avrebbe dovuto la censura del ricorrente contestare l’adeguatezza della motivazione, perché conseguente ad un apprezzamento di merito, e non invece sostenere la violazione o disapplicazione della norma di legge, la cui interpretazione non era stata in discussione. — Sez. Un., sent. 28869 del 9-12-2008
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescrinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno.(In relazione ad un infortunio occorso ad una bambina che, in una caserma dei vigili del fuoco, era precitata attraverso il foro del pavimento in corrispondenza delle pertiche utilizzate dai vigili per la discesa alla rimessa degli automezzi, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto affermando che, qualora, come nella specie, la cosa, per sua natura destinata ad essere utilizzata da personale edotto delle caratteristiche della cosa stessa, cagioni un danno a persona estranea, che non conosca o non sia in grado di conoscere quelle caratteristiche, il custode, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare che il danneggiato si sia introdotto nei luoghi abusivamente e, comunque, in maniera assolutamente imprevista ed imprevedibile, in modo che l’intrusione si manifesti come circostanza del tutto eccezionale ed autonomamente produttrice del danno, salva l’applicazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., sì da ridurre la cosa a mera occasione dell’evento e che, tuttavia, tale onere probatorio non era stato assolto dal ricorrente). — Cass. III, sent. 28811 del 5-12-2008
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’azione di rivalsa del danneggiante-custode nei confronti dello stesso costruttore. (Nella specie, peraltro, la S.C., pur ribadendo il suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la responsabilità del condominio custode per i danni assunti come arrecati dal cattivo funzionamento della rete fognaria condominiale, essendo rimasto accertato che lo stesso aveva dimostrato che l’evento dannoso si era verificato, in via esclusiva, per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente alla società costruttrice che,nel caso specifico, si identificava con la stessa parte attrice quale proprietaria di alcuni immobili siti nel condominio convenuto in giudizio, da ritenersi, perciò, essa stessa responsabile nei confronti del condominio medesimo). — Cass. III, sent. 26051 del 30-10-2008
L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condòmini. Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall’amministratore. Ne consegue che l’amministratore stesso è responsabile del danno alla persona patito da uno dei condòmini, in conseguenza dell’inciampo in una insidia (nella specie, buca nel cortile condominiale) creata dall’impresa cui erano stati appaltati lavori di manutenzione dell’immobile condominiale. — Cass. III, sent. 25251 del 16-10-2008
Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria – da parte del terzo o del danneggiato – la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché siffatta impropria utilizzazione esclude il nesso di causalità per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ.. (Nella specie la S.C. , sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata affermata la responsabilità del condominio per l’evento dannoso verificatosi nell’immobile di un condomino a causa dell’occlusione della colonna delle acque luride per immisssione anomala, di un assorbente igienico proveniente dalla proprietà esclusiva di un altro condomino, sul rilievo che quest’ultimo fosse rimasto ignoto, malgrado, però, tale fatto non potesse ritenersi nè prevedibile né evitabile da parte del condominio). — Cass. III, sent. 25029 del 10-10-2008
La responsabilità del custode, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. é esclusa dall’accertamento positivo che il danno é stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. Per ottenere l’esonero dalla responsabilità, il custode deve provare, in particolare, che il fatto del terzo abbia i requisiti dell’autonomia, dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità e che sia, quindi, idoneo a produrre l’evento, escludendo fattori causali concorrenti. L’individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell’interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo l’effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell’evento. Qualora, invece, persista l’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito. — Cass. III, sent. 25029 del 10-10-2008
In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che l’obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra l’eventuale dovere di custodia di un condominio relativo ad un cortile adibito a parcheggio e l’evento di danno occorso al figlio minore di uno dei condomini che, introdottosi in ora serale in tale cortile protetto da apposito cancello e destinandolo a spazio ricreativo per giocarvi a pallone, si era procurato delle lesioni venendo a contatto con i vetri di copertura delle grate di aerazione di un garage, anch’esse appositamente protette, così ponendo in essere il c.d. “fattore esterno”, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a condurre all’esonero da qualsiasi responsabilità del convenuto condominio). — Cass. III, sent. 24804 del 8-10-2008
Il proprietario di un veicolo a motore, dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta, non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall’art. 2051 cod. civ., dei danni causati dal propagarsi dell’incendio, in quanto la condotta del terzo – ove imprevista ed imprevedibile – recide il nesso di causalità tra la proprietà del veicolo ed i danni a terzi. — Cass. III, sent. 24755 del 7-10-2008
Un consorzio di sviluppo industriale deve ritenersi custode, per i fini di cui all’art. 2051 cod. civ., delle strade interne all’area consortile ed aperte al pubblico transito, in quanto proprio la realizzazione e la gestione (anche) di tali beni costituisce lo scopo dell’attività consortile, a nulla rilevando se esse si trovino all’interno di un centro abitato od in area periferica. — Cass. III, sent. 23680 del 15-9-2008
La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Nella specie, il giudice di merito aveva escluso la responsabilità della p.a. per i danni subiti da un trattore agricolo finito in un avvallamento della strada, ritenendo non potersi affermare con certezza se il manto stradale avesse ceduto a causa del peso del trattore, o se piuttosto non fosse stato quest’ultimo a finire per imperizia nell’avvallamento preesistente. La S.C., affermando il principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione). — Cass. III, sent. 20427 del 25-7-2008
La responsabilità del custode disciplinata dall’art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito. — Cass. III, sent. 20427 del 25-7-2008
Affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all’estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest’ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l’amministrazione ne risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l’amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere – dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l’amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l’art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell’ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima). — Cass. III, sent. 15042 del 6-6-2008
In base al disposto dell’art. 917, secondo comma, cod. civ., qualora la distruzione degli argini o l’impedimento al flusso delle acque sia dovuto all’opera di uno dei proprietari, le spese di riattamento dovranno essere sopportate soltanto da lui ed egli sarà tenuto anche al risarcimento dei danni secondo gli ordinari principi della responsabilità per fatto illecito, che non possono prescindere dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa, che deve sempre caratterizzare la condotta, commissiva o omissiva, del soggetto chiamato a risponderne. — Cass. II, sent. 14664 del 3-6-2008
In tema di responsabilità della P.A. ex art. 2051 cod. civ. per i beni demaniali, i criteri di imputazione della responsabilità devono tener conto della natura e della funzione dei detti beni, anche a prescindere dalla loro maggiore o minore estensione, considerato che, mentre il custode di beni privati risponde oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del principio “cuius commoda eius incommoda”, sia perché può escludere i terzi dall’uso del bene e, quindi, circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui, per contro, il custode dei beni demaniali destinati all’uso pubblico é esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti degli innumerevoli utilizzatori che non può escludere dall’uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni. Ne consegue che, per i beni da ultimo indicati, all’ente pubblico custode vanno addossati, in modo selettivo, solo i rischi di cui egli può essere tenuto a rispondere, in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, in base a criteri di corretta e diligente gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha affermato che il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, rappresentava uno degli elementi di rischio occasionali, episodici ed inevitabili nell’immediatezza che esimono il custode da responsabilità, come caso fortuito derivante dal comportamento di terzi, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un’efficiente e diligente organizzazione dell’attività di sorveglianza e di manutenzione). — Cass. III, sent. 12449 del 16-5-2008
In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale. (Nella specie, dovendosi ritenere implicitamente accertato che la strada fosse aperta al traffico, stante la dimostrata presenza di un dipendente dell’ente committente con il compito di controllare la segnaletica dei lavori in corso, la S. C. ha affermato che la persistenza del traffico comporta la continuità dell’obbligo di custodia da parte della P.A., il quale si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all’adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha, pertanto, confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell’ente proprietario della strada, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente, in relazione ai danni causati dall’insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell’appaltatore). — Cass. III, sent. 12425 del 16-5-2008
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, pur riconoscendo che la caduta dell’attore costituiva diretta conseguenza della condizione del pavimento reso scivoloso dall’acqua piovana introdotta da chi entrava nei locali di un ufficio giudiziario, aveva ritenuto che il comportamento del danneggiato fosse stato idoneo da solo a produrre l’evento omettendo, tuttavia, di valutare se la condotta dell’infortunato avesse assunto, per acquistare l’efficacia liberatoria del caso fortuito, i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità e omettendo, altresì, di valutare se il detto comportamento, benché inidoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, potesse integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.). — Cass. III, sent. 11227 del 8-5-2008
Responsabilità dei gestori di una palestra per i danni provocati ad un associato da una cyclette difettosa – Prova liberatoria – Ripartizione dell’onere probatorio – La responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione «iuris tantum» della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioé del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. (Nella specie la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, valutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto, aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dei gestori di una palestra per … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17-1-2008, n. 858
La domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell’art. 2051 cod. civ. ) deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.) solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall’atto introduttivo della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l’accesso dei ladri all’immobile della ricorrente danneggiata), l’invocazione della speciale responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d’appello. — Cass. III, sent. 4591 del 22-2-2008
In tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P. A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente. (Nella specie la S. C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la corresponsabilità dell’ente comunale committente con la ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dalla ricorrente in seguito ad un furto consumato nella sua abitazione agevolato dall’installazione di alcuni ponteggi posti a servizio delle opere da svolgersi su un attiguo edificio comunale con restrizione della via pubblica ed appoggiati a ridosso del palazzo di cui faceva parte l’appartamento in cui si erano introdotti i ladri). — Cass. III, sent. 4591 del 22-2-2008
Nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. . Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. Peraltro il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito. (Nella specie la S. C., ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un infortunio occorso al ricorrente danneggiato nel tuffarsi in un lago da un pontile di attracco per imbarcazioni, aveva escluso il nesso di causalità tra il detto pontile e l’incidente in questione e ascritto l’evento lesivo esclusivamente al comportamento dell’attore). — Cass. III, sent. 4279 del 19-2-2008
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.(Nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un infortunio occorso al ricorrente nel tuffarsi nel lago di Garda da un pontile di attracco per imbarcazioni, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità della proprietaria del pontile ma ha corretto la motivazione affermando che nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era irrilevante che la proprietaria del pontile non avesse la consapevolezza del fatto che questo veniva utilizzato in modo anomalo dai bagnanti). — Cass. III, sent. 4279 del 19-2-2008
La responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione «iuris tantum» della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioé del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. (Nella specie la S.C., in applicazione dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di appello che, valutati esaurientemente tutti gli elementi del caso concreto, aveva ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dei gestori di una palestra per i danni provocati ad un associato da una cyclette difettosa). — Cass. III, sent. 858 del 17-1-2008
L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un «facere», giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del «neminem laedere». Né è di ostacolo il disposto dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, là dove devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia giacché, a seguito dell’intervento parzialmente caducatorio recato dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, nell’attuale assetto ordinamentale, la giurisdizione esclusiva nella predetta materia non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. (Nelle specie, le S.U., in sede di regolamento preventivo, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in controversia nella quale taluni proprietari di un fondo, a seguito di ripetute e pregiudizievoli esondazioni sul proprio terreno di acque derivanti da una conduttura collegata al depuratore comunale, avevano convenuto in giudizio il Comune per sentirlo condannare, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, anche all’esecuzione delle opere necessarie ad impedire la periodica fuoriuscita delle acque). — Cass. Sez. Un., ord. 26108 del 13-12-2007
La responsabilità dell’albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l’incidente e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell’albergatore, sul quale incombe, ai fini dell’esclusione di detta responsabilità, l’onere di provare il caso fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell’albergatore per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno, priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia, malgrado la riconducibilità del fatto all’ipotesi prevista dall’art. 2051 cod. civ., in relazione al quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l’albergatore non aveva fornito la prova del caso fortuito). — Cass. III, sent. 24739 del 28-11-2007
L’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. alla P.A. per i beni demaniali soggetti ad un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini può essere esclusa soltanto nell’ipotesi in cui sul bene demaniale non sia possibile — per la notevole estensione di esso e le sue modalità d’uso — un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti (v. Corte cost. n. 156 del 1999). Da ciò consegue che è proprio l’esistenza o meno del potere di controllo e di vigilanza sul bene — la cui sussistenza in concreto deve essere oggetto di indagine mirata, caso per caso, da parte del giudice del merito — a costituire il discrimine per l’applicabilità della norma suddetta e non già la natura demaniale del bene medesimo. (Nella specie, la sentenza di merito aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti dell’Agenzia del demanio marittimo per l’infortunio occorso ad un privato in conseguenza della caduta determinata da una buca esistente su una scala di cemento sita sull’arenile in corrispondenza della strada comunale, affermando che l’estensione del demanio marittimo era tale che, di per sé, non poteva consentire la vigilanza ed il controllo proprio dello statuto di responsabilità del custode; la S.C., enunciando l’anzidetto principio di diritto, ha cassato l’impugnata decisione per omessa considerazione di tutte le concrete circostanze del caso, avendo trascurato di valutare adeguatamente la valenza autonoma della scala come strumento indispensabile per l’accesso al bene demaniale e la sua limitata e circoscritta estensione). — Cass. III, sent. 24617 del 26-11-2007
Il proprietario di un albero ( nella specie, di un fico) non è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta), né la pericolosità della cosa (pianta) in relazione all’evento dedotto e neanche la possibilità di prevenzione dello stesso ad opera del proprietario della pianta, potendo, se mai, essere assoggettata la riferita condotta alla disciplina prevista per i rapporti di vicinato. — Cass. III, sent. 17493 del 9-8-2007
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile, qualora non dimostri il caso fortuito, non essendo la responsabilità esclusa per la presenza di legna nel fosso di scolo del fondo dell’attrice e non rilevando che, in ipotesi, l’incendio avesse avuto inizio in un diverso fondo e abbia poi invaso il fondo del convenuto e, successivamente, quello dell’attore. — Cass. III, sent. 17471 del 9-8-2007
In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall’oggettiva impossibilità per l’ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell’ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all’applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art.1227 cod.civ. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che si era arrestata alla considerazione che l’incidente stradale sarebbe stato causato dall’eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del «guard-rail» e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l’apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona). — Cass. III, sent. 17377 del 8-8-2007
La responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l’adeguatezza della motivazione con riferimento all’esclusione della responsabilità da custodia di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell’energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità della pista, sul presupposto dell’accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento, invece determinato, così configurandosi un’ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato fino al margine estremo del piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l’urto contro il predetto ostacolo). — Cass. III, sent. 2563 del 6-2-2007
La disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione — in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova — di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del «neminem laedere», di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso proposto e confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile la responsabilità da omessa custodia a carico del concessionario gestore di autostrada con riferimento ad incidente verificatosi per la presenza sulla sede autostradale di un cane che aveva tagliato la strada al veicolo del controricorrente sopraggiungente, con conseguente sbandamento e ribaltamento dello stesso in virtù della collisione con i cordoli laterali e la produzione di lesioni personali, senza che la ricorrente, sulla quale incombeva il relativo onere, fosse riuscita a dimostrare che l’immissione dell’animale era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale l’abbandono del cane in una piazzola dell’autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione od, ancora, il suo abbattimento in conseguenza di precedente incidente, per il quale non era stato possibile intervenire tempestivamente adottando le necessarie cautele). — Cass. III, sent. 2308 del 2-2-2007
Il proprietario di un immobile locato risponde, ex art. 2051 cod. civ., dei danni causati a terzi dall’immobile stesso nel solo caso in cui tali danni siano derivati dalle strutture murarie dell’immobile o dagli impianti in esse conglobati (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha escluso la responsabilità del proprietario dell’immobile per i danni causati a terzi da un incendio sprigionatosi da un interruttore elettrico) — Cass. III, sent. 14745 del 26-6-2007
La circostanza che il conduttore abbia adibito l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, con la consapevole tolleranza del locatore, non è da sola sufficiente a far sorgere una responsabilità di quest’ultimo nei confronti del terzo che da tale nuova e diversa attività del conduttore abbia riportato danni. — Cass. III, sent. 14745 del 26-6-2007
In tema di responsabilità da cose in custodia,la presunzione sancita a carico del custode dall’art. 2051 cod. civ. è esclusa quando la produzione del danno sia stata causalmente determinata dalla sola condotta del terzo, che, in quanto evento imprevedibile ed eccezionale — non riconducibile, perciò, al dinamismo proprio della cosa — abbia le caratteristiche del caso fortuito che esclude la responsabilità del custode. (Nella specie,è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti all’abitazione dell’attore dalle acque provenienti dal fondo del convenuto, avendo la S.C., nel confermare la decisione impugnata, ravvisato il caso fortuito nella realizzazione da parte del terzo di un muro che, impedendo il naturale deflusso delle acque,aveva provocato l’accumulo,nel sovrastante fondo del convenuto,delle acque tracimate poi nel terreno dell’attore). — Cass. II, sent. 14609 del 22-6-2007
Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l’art. 2051 cod.civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Nella specie — immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un’autovettura— , la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 cod. civ., escludendo l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. ed il nesso di causalità fra la condotta della concessionaria e l’evento infortunistico). — Cass. III, sent. 7763 del 29-3-2007
L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività, nell’esecuzione dell’opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera; detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nell’esecuzione dell’opera imponendo all’appaltatore le sue direttive — dalle quali sia poi derivato il danno a terzi —, poiché solo in tal caso può ritenersi che l’appaltatore sia divenuto «nudus minister» del committente in relazione all’evento dannoso. — Cass. III, sent. 7755 del 29-3-2007
Lastrico solare – In tema di condominio di edifici, il lastrico solare — anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini — svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ.. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. — in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo — risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 cod. civ.. — Cass. III, sent. 3676 del 21-2-2006
Il contratto di «ski-pass» — che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito — presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell’impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale (come, nella specie, laddove era rimasta adeguatamente accertata l’insussistenza di siffatto inadempimento in virtù dell’esclusione della pericolosità della situazione creata dal gestore con la costruzione di una casetta di ricovero dell’erogatore di energia elettrica necessaria per l’alimentazione dell’impianto di risalita a breve distanza dallo spiazzo di fermata della pista a valle e del nesso di causalità tra questa situazione e l’evento dannoso dedotto dal ricorrente, invero da lui stesso determinato alla stregua della imprudente velocità adottata lungo la discesa e nella parte terminale della pista, da cui era derivata la sua collisione con la piccola costruzione, con la produzione delle conseguenti lesioni per le quali era stata intentata l’azione risarcitoria). — Cass. III, sent. 2563 del 6-2-2007
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un’anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l’esistenza dell’effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l’obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l’attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell’esistenza di tali elementi; resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione «iuris tantum» della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell’eventualità della persistenza dell’incertezza sull’individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento. — Cass. III, sent. 2284 del 2-2-2006
In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento. Ne consegue che anche nell’ipotesi in cui il custode non abbia attuato, sulla cosa nella sua disponibilità, tutte le precauzioni astrattamente idonee ad evitarne la responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che del caso fortuito presenti i requisiti propri dell’eccezionalità e dell’oggettiva imprevedibilità e che da sola sia idonea a provocare l’evento, interrompe il nesso eziologico e produce gli effetti lberatori, pur quando essa si concreti nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. — Cass. III, sent. 27168 del 19-12-2006
Ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall’altro, che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno (come, nella specie, la strada resa scivolosa dall’elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l’attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l ‘esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.(Nella specie, la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda proposta per i danni subiti dall’attrice per effetto della caduta sulla rampa di accesso all’edificio condominiale resa scivolosa dalla neve, aveva escluso l’obbligo del condominio di sgomberare la strada dalla neve in considerazione dell’ imprevedibilità e dell’eccezionalità delle ripetute nevicate; sulla base dei principi surrichiamati, la S.C.ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano accertato, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., se il condominio fosse o meno custode della strada). — Cass. II, sent. 25243 del 29-11-2006
È configurabile una ipotesi di concorso causale nell’evento da parte del custode, per il titolo di cui all’art. 2051 cod. civ., e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell’art. 2043 cc, atteso che all’addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere dato il custode la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, poiché tanto comporta soltanto che egli non possa sottrarsi alla responsabilità per il titolo di sua pertinenza, ma non che l’evento dannoso non possa essere stato concausato anche dal fatto di un terzo. L’incompatibilità fra l’affermazione di una responsabilità del custode per mancata prova liberatoria e l’affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa norma assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell’evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla cosa oggetto della custodia e da assumere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito. — Cass. III, sent. 24211 del 14-11-2006
In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 cod. civ., l’art. 2051 cod. civ. determina un’ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto. — Cass. III, sent. 21244 del 29-9-2006
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della P.A. per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. — Cass. III, sent. 20827 del 26-9-2006
Il dovere di controllo e di custodia posto dall’art. 2051 cod. civ. sussiste anche in relazione alle cose inerti e prive di un proprio dinamismo (nella specie, un campo da tennis), ben potendo essere anch’esse idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danno. — Cass. III, sent. 20825 del 26-9-2006
In caso di appalto, la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all’appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione, e, quindi, la relativa custodia, con conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.. Peraltro, se il bene continua ad essere destinato all’uso precedente, come nel caso in cui una strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli, la custodia permane anche in capo all’ente proprietario, che è pertanto chiamato a rispondere, unitamente all’appaltatore, degli eventuali danni a terzi. — Cass. III, sent. 20825 del 26-9-2006
La responsabilità civile da custodia ex art. 2051 cod. civ. non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell’estensione della rete viaria e dell’uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell’impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l’esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito, che aveva fatto discendere l’inapplicabilità dell’art. 2051 cod. civ. automaticamente dalla notevole estensione della rete viaria di Anzio, ponendo al riguardo ulteriormente in rilievo che localizzazione della strada all’interno della pavimentazione del centro abitato — art. 41 quinquies legge n. 1150 del 1942, e succ. modif. — è indice della possibilità di vigilanza e controllo costante su di essa da parte del Comune). — Cass. III, sent. 20823 del 26-9-2006
Il danneggiato da un incidente stradale che, nei gradi di merito, abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell’art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità. — Cass. III, sent. 20328 del 20-9-2006
In virtù del principio fondamentale di unità della giurisdizione, ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) del nuovo codice di procedura penale il giudicato di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi — quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso- nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato. Sotto il profilo soggettivo, è altresì necessario che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, e cioè che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la P.C. abbiano partecipato al processo penale. (Nel fare applicazione del suindicato principio in materia di responsabilità da circolazione stradale, con riferimento a giudizio di risarcimento dei danni promosso — in conseguenza di sinistro determinato dalla presenza di una lastra di ghiaccio sulla sede stradale- dal danneggiato nei confronti della società concessionaria dell’appalto della relativa manutenzione, la S.C. ha escluso l’efficacia preclusiva del giudicato di assoluzione ex art. 530, 2° co., cod. proc. pen. formatosi nei confronti del legale rappresentante della società medesima, in quanto tratto a giudizio nella qualità di imputato senza che la stessa venisse anch’essa ivi citata, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. pen., quale responsabile civile). — Cass. III, sent. 20325 del 20-9-2006
Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (e sulle relative pertinenze, come i marciapiedi) discende non solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell’Ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., ove sussista omissione di vigilanza al fine di impedire che i lavori su di essa effettuati costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza che, con riguardo ad un’azione risarcitoria promossa da un pedone per le lesioni conseguenti ad una caduta su un tratto del marciapiede di una strada comunale sconnesso in prossimità di un tombino coperto da foglie, non aveva adeguatamente motivato circa l’estensione del marciapiedi e la sua collocazione all’interno dell’abitato, non considerando la possibile imputabilità del sinistro alla difettosa messa in opera del tombino ed escludendo, altresì, ma con argomentazioni insufficienti ed inidonee, la configurazione dei presupposti per la sussistenza dell’imprevedibilità della situazione di pericolo). — Cass. III, sent. 16770 del 21-7-2006
In tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall’ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo 2051 cod. civ. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne «il potere di governo» (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l’oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l’evento produttivo del danno e da provarsi dal custode. Figura sintomatica della sussistenza dell’effettivo potere di controllo su una strada del demanio stradale è rappresentato dall’essere la stessa ubicata all’interno della perimetrazione del centro abitato (art. 41 quinquies legge 17 agosto 1942 n.1150, come modificato dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n.765; art. 4 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; art. 9 d.P.R. 6 giugno 2001 n.380); mentre l’eventuale comportamento colposo dello stesso soggetto danneggiato nell’uso del bene demaniale (sussistente quando egli ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l’evento produttivo del danno, ovvero può atteggiarsi come concorso causale colposo — ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ. — con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato. (Nella specie, relativa alla domanda di danni esperita nei confronti del Comune da una passante che era caduta nello scendere dal marciapiede riportando lesioni, la S.C. ha accolto il ricorso della medesima avverso la sentenza della corte di merito che le aveva negato il risarcimento; ha conclusivamente affermato la S.C. che la corte territoriale si era discostata dai criteri di cui all’enunciato principio, laddove aveva ritenuto che al demanio stradale non fosse in via generale applicabile il criterio d’imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 cod. civ.). — Cass. III, sent. 15779 del 12-7-2006
In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell’ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell’area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell’art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006
La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile — all’esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto — esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L’estensione del bene demaniale e l’utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell’impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev’essere esaminata non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all’art. 2 del d.P.R. n. 393 del 1959, ed ora all’art. 2 del d.lgs. n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l’applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest’ottica, per le strade comunali — salvo il vaglio in concreto del giudice di merito — circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006
In tema di responsabilità per danni da beni demaniali, qualora non sia applicabile la disciplina dell’art. 2051 cod. civ., in quanto sia accertata in concreto l’impossibilità dell’effettiva custodia sul bene demaniale, l’ente pubblico risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un’insidia o di un trabocchetto. In tal caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene demaniale (come, ad esempio, della strada), che va considerata fatto di per sé idoneo — in linea di principio — a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova di fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006
In relazione ai danni verificatisi nell’uso di un bene demaniale, tanto nel caso in cui risulti in concreto configurabile una responsabilità oggettiva della P.A. ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quanto in quello in cui risulti invece configurabile una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’esistenza di un comportamento colposo dell’utente danneggiato (sussistente anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con un affidamento soggettivo anomalo sulle sue caratteristiche) esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all’incidenza causale del comportamento stesso. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006
Il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità, la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell’art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità. — Cass. III, sent. 15382 del 6-7-2006
L’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (nella specie, i danni derivanti dall’occupazione con materiali di risulta di un terreno non di proprietà del committente). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. La possibilità che il committente risponda sulla base dell’articolo 2043 cod. civ. per la violazione di regole di cautela non determina, peraltro, un obbligo generale di supervisione a suo carico sull’attività dell’appaltatore che il terzo danneggiato possa comunque far valere nei suoi confronti, poiché la funzione di controllo è assimilabile a un potere che può essere riconosciuto nei rapporti interni fra committente e appaltatore, in correlazione alla riduzione o eliminazione della sfera di autonomia decisionale dell’appaltatore, e solo eccezionalmente può assumere rilevanza nei confronti dei terzi. Un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall’opera derivino lesioni del principio del «neminem laedere» può essere, difatti, configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela. — Cass. III, sent. 13131 del 1-6-2006
L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. — Cass. III, sent. 11371 del 16-5-2006
Non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa e, inoltre, abbia fatto della cosa un uso improprio, cioè diverso rispetto a quello da ritenersi riconducibile alla sua ordinaria destinazione. (Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio, ha rigettato il ricorso proposto dal danneggiato, rilevando la correttezza della sentenza impugnata che aveva escluso qualsiasi responsabilità del Comune proprietario in ordine all’infortunio occorso ad un soggetto che aveva assunto di essere inciampato in un filo di ferro ancorato nel terreno a sostegno di alcune tubazioni sottostanti, portandosi però in un’aiuola, protetta da un cordolo di cemento e non accessibile ai pedoni, sulla quale si erano sviluppati cespugli di vegetazione, così ponendo in essere un uso improprio del bene, ovvero diverso rispetto a quella che era la sua normale destinazione quale bene demaniale). — Cass. III, sent. 8106 del 6-4-2006
Il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale — richiesto dall’art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale — tra un’azione o un’omissione ed un evento deve applicare il principio della «conditio sine qua non», temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen. . Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell’evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia; l’interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un’altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l’evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale era stato ritenuto — con riguardo ad un giudizio di responsabilità extracontrattuale a carico dell’appaltatore e dell’esecutore dei lavori relativi alla posa in opera di una porta in ferro di un garage che si era sganciata dai sostegni che la reggevano per il difettoso sistema di apertura ed aveva travolto, causandone la morte, una signora — che se un soggetto costruisca o sistemi una porta in modo che si scardini e produca un danno per il semplice fatto di venire aperta, la serie causale riconducibile a tale soggetto non rimane interrotta dal comportamento della vittima che, pur consapevole del pericolo ed invitata a non aprire la porta, la apra e ne provochi con questo solo atto lo scardinamento, non presentando tale comportamento il carattere di atipicità ed eccezionalità). — Cass. III, sent. 8096 del 6-4-2006
In materia di responsabilità civile, per aversi insidia (o trabocchetto) idonea a configurare la responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. in caso di verificazione di un incidente, occorre non solo l’oggettiva invisibilità, ma anche l’imprevedibilità del pericolo, restando esclusa la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini. (Nella specie, relativa ad incidente automobilistico avvenuto su strada comunale, in applicazione dei principi di cui sopra la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la corresponsabilità dell’ente locale assumendo che lo stesso poteva sapere della possibilità di dilavamenti di ghiaia da una strada privata alla sede della strada pubblica, a seguito di violenti temporali.) — Cass. III, sent. 10040 del 29-4-2006
In caso di incidente avvenuto su strada statale, la P.A. (o, come nel caso, l’ente gestore A.N. A.S.) risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui è proprietaria (art. 14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell’interruzione del nesso di causalità determinato da «elementi esterni» o dal fatto «estraneo» alla sfera di custodia — ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione — in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative (nel caso, art. 14 cod. strada; art. 2 d.lgs. n. 143 del 1994; d.m. LL.PP. n. 223 del 1992) e già del principio generale del «neminem laedere», di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa. — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006
La responsabilità presunta per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, quale un ponte (ai sensi dell’art. 1 d.m. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, ««barriera stradale di sicurezza»» avente lo scopo di garantire il contenimento del veicolo tendente alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) di proprietà della P.A. (Stato o altri enti locali), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose — in virtù di connaturale forza dinamica o per l’effetto di concause umane o naturali (c.d. idoneità al nocumento) — viceversa rilevante nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni. — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006
In materia di strade pubbliche statali, per assicurare la sicurezza degli utenti quale ente proprietario la P.A., ai sensi dell’art. 14 cod. strada, ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze; mentre l’A.N. A.S., che è stato trasformato da azienda pubblica «ex» legge n. 59 del 1961 in ente pubblico economico dal d.lgs. n. 143 del 1994 e mantiene tale denominazione in forza del d.p.c.m. 26 luglio 1995, è tenuta — tra l’altro — a gestire le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria (lett. a); realizzare il progressivo miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali e della relativa segnaletica (lett. b); curare l’acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l’incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali (lett. e); attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all’ente proprietario (lett. f); effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione (lett. g). Ne consegue che dei danni sofferti dagli utenti per omessa o cattiva manutenzione delle strade essi, nella rispettiva qualità, rispondono ex art. 2051 cod. civ. — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006
In caso di incidente avvenuto su strada statale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze (nel caso, un ponte) invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato «anomalo», e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un’insidia o di un trabocchetto — estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.- o dell’insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 cod. civ., l’art. 2051 cod. civ. determina infatti un’ipotesi (non già di responsabilità oggettiva bensì) caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, ponendo (al secondo comma) a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito (c.d. responsabilità aggravata), dando cioè, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (i quali impongono di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode è cioè tenuto a provare la propria mancanza di colpa nella verificazione del sinistro -e non già la mancanza del nesso causale, il criterio di causalità essendo altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee) —, che si risolve sostanzialmente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta — caratterizzata da assenza di colpa — mantenuta. È allora sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell’«estensione» e dell’«uso diretto della cosa» da parte della collettività che, estranei alla «struttura» della fattispecie e pertanto non configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l’adeguata diligenza, come pure l’evitabilità del danno solamente con l’impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole). — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006
Il custode (nel caso, con riferimento a strade pubbliche statali, l’A.N.A.S. ), presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest’ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ. — espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore —, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. — Cass. III, sent. 3651 del 20-2-2006
L’accertamento della idoneità e sufficienza dell’attività del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell’evento dannoso — che consente di superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché di escludere il concorso di colpa del medesimo — è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. — Cass. III, sent. 2284 del 2-2-2006
In tema d’imposte sul reddito dei fabbricati, qualora l’immobile sia stato concesso in locazione, la distruzione dello stesso determina la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione facendo venir meno il diritto del locatore alla controprestazione, e comportando altresì l’obbligo di restituire la prestazione eventualmente già ricevuta. Viene in tal modo a mancare lo stesso presupposto dell’imposizione fiscale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che la somma corrisposta dal conduttore resti ugualmente dovuta (ad esempio, a titolo di risarcimento del danno per omessa custodia da parte del conduttore), trattandosi di un diverso titolo, dal quale non può scaturire l’obbligo tributario. — Cass. V, sent. 1980 del 30-1-2006
L’obbligo di manutenzione ordinaria dell’immobile locato grava sul conduttore e, conseguentemente, è quest’ultimo e non il proprietario che deve ritenersi responsabile dei danni subiti da un immobile confinante a causa della sua violazione. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del proprietario per i danni subiti da un immobile a causa delle infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato un immobile confinante, provocate dal fatto che i canali di scolo erano stati intasati dalle foglie cadute dagli alberi di alto fusto siti nel primo, che il conduttore non aveva provveduto ad eliminare). — Cass. III, sent. 1878 del 30-1-2006
La responsabilità del gestore di un impianto di risalita su una pista da sci va accertata verificando in concreto la pericolosità dell’impianto e avendo riguardo all’eventuale caso fortuito che, a norma dell’articolo 2051del codice civile, esclude la responsabilità del custode, e può consistere anche nel comportamento dello stesso danneggiato. (Nella specie, è stata esclusa la responsabilità del gestore perché l’evento dannoso si era verificato non lungo la pista di discesa o la zona di frenata, ma in un’area destinata alla sosta e al transito degli sciatori verso il parcheggio e gli impianti di risalita attigui, area nella quale lo sciatore danneggiato aveva fatto irruzione a velocità particolarmente elevata e non adeguata alle condizioni di luogo). — Cass. III, sent. 832 del 18-1-2006
Prescrizione dell’azione – La pretesa avanzata per chiedere l’adempimento di un’obbligazione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita di risarcimento ex artt. 2049, 2050, o 2051 cod. civ., difettando il requisito della pertinenza dell’atto interruttivo all’azione proposta (da identificarsi non solo in base al «petitum» ma anche alla «causa petendi»), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e derivano da diritti c.d. «eterodeterminati», per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2006, n. 726
Prescrizione dell’azione – Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (In applicazione del suindicato principio, la S.C. ha escluso l’idoneità della domanda giudiziale di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. ad interrompere il corso della prescrizione delle azioni di responsabilità ex artt. 2049, 2050 e 2051 cod. civ., fondate su fatti costitutivi diversi da …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-1-2006, n. 726
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia — prevista dall’art. 2051 cod. civ. — ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d’altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio e rigettando il ricorso proposto, ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata con la quale era stato ritenuto irrilevante, con riferimento all’imputazione della responsabilità riconducibile alla propagazione di infiltrazioni idriche da un piano superattico a quello sottostante, la circostanza che l’impianto di scarico delle acque fosse, nel suo complesso, un bene condominiale, ed invece ha ritenuto positivamente individuata la relazione di fatto fondante della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nella circostanza che l’impianto era posto a servizio del lastrico solare del quale era proprietario esclusivo il ricorrente, con conseguente individuabilità nella sua persona del soggetto in grado di controllarne le modalità d’uso e di conservazione). — Cass. III, sent. 26086 del 30-11-2005
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene (nella specie, i lavori occorrenti per eliminare le infiltrazioni d’acqua provenienti da una strada comunale ed annessa aera di parcheggio in danno di un edificio condominiale), atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l’osservanza da parte dell’ente pubblico del generale principio del «neminem laedere», che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi. — Cass. Sez. Un., sent. 25036 del 28-11-2005
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. (Nella specie, la S.C., rigettando il ricorso proposto ed enunciando i riportati principi, ha confermato la sentenza di appello con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento danni proposta da una cliente di un albergo nei confronti del legale rappresentante della società titolare dell’hotel, in relazione al disposto dell’art. 2051 cod. civ., sulla scorta della rilevata sussistenza del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento, sufficiente a far scattare la presunzione di colpa in capo al custode emergente dal fatto, incontestato, che la cliente era caduta inciampando in una soglia posta sulla sommità di una delle scale dell’albergo, risultata lievemente rialzata rispetto al livello, di colore uniforme, della restante superficie, spettando alla convenuta società alberghiera provare — come, invece, non era avvenuto nel caso «de quo» — che l’evento si era verificato per la condotta dell’attrice, idonea ad integrare il caso fortuito). — Cass. III, sent. 21684 del 9-11-2005
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa; questa responsabilità, tuttavia, incorre in un limite, che risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno. In altri termini, il convenuto, per liberarsi dell’obbligo risarcitorio, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità del fatto medesimo. — Cass. III, sent. 20359 del 21-10-2005
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 cod. civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento e rappresenta a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. All’ipotesi del fortuito va ricondotto anche il caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno. (Nella specie, la S.C., rigettando sul punto il ricorso incidentale proposto dal condominio ha rilevato la correttezza della motivazione dell’impugnata sentenza, là dove, in relazione all’individuazione della responsabilità conseguente alla caduta di un terzo per effetto di una macchia di olio presente su una rampa di accesso condominiale ad un’autorimessa, aveva escluso l’incidenza causale, sulla determinazione dell’evento dannoso, della condotta dello stesso danneggiato, alla stregua della congruità dell’accertamento di fatto in base al quale era risultato che la macchia di olio non era visibile, sia perché ricoperta da polvere, sia in quanto la rampa, in cui avvenne il sinistro, si trovava in una zona interna dell’edificio condominiale e non molto illuminata). — Cass. III, sent. 20317 del 20-10-2005
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Sotto il profilo dell’onere della prova, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.(Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio e rigettando il relativo motivo del ricorso incidentale proposto, ha ritenuto la correttezza e la logicità sul punto della motivazione della sentenza di appello, con la quale era stata ravvisata la responsabilità del condominio di un edificio, in relazione all’infortunio occorso ad un soggetto caduto su una rampa condominiale di accesso ad un’autorimessa, a causa della presenza di una macchia di olio non visibile, sul presupposto generale che il condominio medesimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, altrimenti — e sempre che non si configuri il caso fortuito — in base al richiamato art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo). — Cass. III, sent. 20317 del 20-10-2005
La responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell’edificio sussiste, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati; essa integra un’ipotesi particolare di danno da cose in custodia, che impedisce l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ., per il principio di specialità, e può essere esclusa ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell’esonero dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell’immobile o di parte di esso. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del titolare di un impianto sportivo per la morte di un calciatore che, arrampicatosi con una scala di legno sul tetto dello spogliatoio per recuperare il pallone uscito dal terreno di gioco, e superata una rete di recinzione manomessa in più punti proprio per consentire l’accesso al solaio, era caduto al suolo a seguito del crollo del parapetto, al quale si era appoggiato per guardare nella strada sottostante). — Cass. III, sent. 19975 del 14-10-2005
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’intero immobile in relazione al quale deve essere eseguita l’opera appaltata, non viene meno, per il detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso ed annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito con la quale, in riferimento ad un contratto di appalto di opera pubblica in esecuzione di un progetto e di direttive impartite dall’amministrazione committente, questi non aveva adeguatamente motivato circa il possibile concorso della stessa committente con l’appaltatore nella determinazione dell’evento dannoso in dipendenza dell’eventuale violazione dell’obbligo incombente a suo carico di manutenzione della strada previo accertamento se sulla stessa aveva continuato ad esercitare comunque un potere di custodia e di vigilanza, in modo esclusivo o concorrente con quello dello stesso appaltatore — per evitare danni a terzi in dipendenza della predisposizione di idonee opere di sbarramento e di canalizzazione, non previste nel progetto di appalto). — Cass. III, sent. 19474 del 6-10-2005
In tema di risarcimento dei danni, l’indicazione da parte dell’attore, e la conseguente applicazione in primo grado, di una norma che costituisce titolo di responsabilità diverso da quello realmente esistente, e correttamente individuato in secondo grado, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi della mera qualificazione giuridica del fatto storico addotto a fondamento della richiesta risarcitoria, e non avendo l’attore, totalmente vittorioso in primo grado, l’onere di proporre appello incidentale al fine di prospettare la possibilità che la responsabilità del danneggiante, accertata in primo grado sul piano fattuale, sia riconducibile ad una diversa fonte, in quanto rientra nel potere ufficioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che ricorresse la violazione del giudicato in un giudizio di risarcimento dei danni in cui il giudice di appello aveva inquadrato la fattispecie nell’art. 2051 cod. civ., in tal modo mutando, in assenza di appello incidentale, la qualificazione giuridica proposta dall’attore ed accolta dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 cod. civ.). — Cass. III, sent. 17764 del 5-9-2005
In materia di responsabilità civile per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, l’art. 2051 cod. civ. trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolga una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità — la cui valutazione probatoria compete al giudice di merito — di un esercizio del potere di controllo dell’ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene. — Cass. III, sent. 16576 del 5-8-2005
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere-dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico — salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene — ai sensi del suddetto art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conforme al principio enunciato la sentenza impugnata con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del proprietario dell’immobile locato che, conservando, per l’appunto, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, era tenuto a consentire l’accesso al condominio attore negli immobili stessi, in considerazione della necessità ed urgenza di eseguire i lavori di consolidamento dell’intero stabile). — Cass. III, sent. 16231 del 3-8-2005
La natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. pone a carico del danneggiato l’onere di provare l’esistenza del nesso materiale di causalità tra la «res» custodita da altri e l’evento dannoso, ed a carico del danneggiante quello di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l’evento, spetta al convenuto dimostrare che quest’ultimo si è verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva affermato la responsabilità del titolare di un’impresa di trasporti per la morte di un cavallo, rimasto ferito nel corso del trasferimento a bordo di un autoveicolo dell’impresa, non avendo il convenuto fornito la prova dell’interruzione del nesso causale). — Cass. III, sent. 15613 del 26-7-2005
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051cod. civ. non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, quali le strade pubbliche, che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini. Tuttavia, quanto alle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, cui si è ammessi dietro pagamento di un «corrispettivo», la possibilità del controllo consente di configurare un rapporto di custodia ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., distinguendo però le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa, potendosi in questa seconda tipologia di casi ravvisare il caso fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l’insidia nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Fattispecie relativa a sinistro causato in autostrada da un cartello di segnalazione, apposto in occasione di un incidente tra veicoli, rovesciatosi sulla sede stradale. In applicazione dei principi di cui sopra la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del danneggiato). — Cass. III, sent. 14749 del 13-7-2005
La fase di uscita dalla stazione ferroviaria a seguito della discesa da un convoglio, ancorché ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, non costituisce attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi utilizzati per il deflusso dei passeggeri ; tuttavia, riguardo ai mezzi allo scopo utilizzati, che fanno parte delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l’uscita dei passeggeri dalla medesima, esiste un obbligo delle Ferrovie dello Stato alla manutenzione e alla custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., volto ad evitare danni a quanti devono necessariamente servirsene. (Nel caso di specie,la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato la regola generale dell’art. 2043 cod. civ., escludendo la responsabilità delle Ferrovie delo Stato in un caso in cui, in difetto di sottopassaggi, i viaggiatori erano stati costretti ad attraversare i binari a mezzo di una passerella di legno, sulla quale, a causa di uno strato di ghiaccio che la ricopriva, una passeggera era scivolata, riportando danni alla persona). — Cass. III, sent. 14091 del 1-7-2005
Nel contratto d’appalto e nel contratto d’opera il trasferimento della custodia della cosa e dei relativi oneri di vigilanza, con conseguente esonero del committente, può anche mancare laddove, non essendo esso essenziale per l’esecuzione dell’opera, la cosa rimanga nella disponibilità, giuridica e di fatto, del committente. (Principio affermato con riferimento ai danni cagionati dall’incendio di un natante, per la riparazione del cui impianto di accensione un dipendente dell’impresa di riparazioni meccaniche aveva dovuto richiedere la chiave del quadro motore ad un impiegato del circolo nautico, che la deteneva per incarico del committente). — Cass. III, sent. 12318 del 10-6-2005
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale il soggetto ha causato il danno con la sua azione od omissione. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la responsabilità della banca per insufficiente vigilanza dei locali, in relazione alla lesione personale arrecata al cliente durante una rapina). — Cass. III, sent. 11275 del 27-5-2005
In tema di danni prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, poiché il proprietario locatore ha l’obbligo, imposto dall’art. 1575 cod. civ., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea all’uso convenuto, grava su di lui una presunzione di responsabilità che può essere vinta mediante la prova, offerta dal locatore medesimo, dell’imputabilità dell’evento al caso fortuito ovvero dal fatto illecito del terzo. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore perché le infiltrazioni d’acqua, causa di danno al conduttore, provenivano da proprietà di terzi e in particolare da un terrazzino condominiale e da strada pubblica). — Cass. III, sent. 10389 del 18-5-2005
L’accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l’evento dannoso rientra tra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della S.C., la quale, nei limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione. (In applicazione del suindicato principio, con riferimento a ricorso avverso il rigetto di domanda di risarcimento dei danni sul presupposto che, nel mentre la danneggiata si trovava nei locali di un grande magazzino e si apprestava all’acquisto di un rossetto, era caduta a causa di un gradino «nascosto dalla continuità dello “stand”», procurandosi gravi lesioni, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, considerandola adeguatamente motivata, sia sotto il profilo della responsabilità per custodia «ex» art. 2051 cod. civ., in ordine alla quale aveva ravvisato l’evento in questione sostanzialmente attribuibile alla scarsa attenzione prestata dalla danneggiata, ritenendo la minore prontezza ed acutezza visiva presumibilmente connessa all’età avanzata della medesima — settantenne al momento del fatto — non ostativa alla tempestiva percezione dell’ostacolo; sia avuto riguardo all’art. 2043 cod. civ., essendo dall’ istruttoria espletata in prime cure emerso il difetto di prova in ordine ad un comportamento colposo del grande magazzino, non risultando dimostrata la mancata adeguata segnalazione del gradino, e, quindi, la sussistenza del dedotto «trabocchetto» ). — Cass. III, sent. 9754 del 10-5-2005
In tema di danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 del codice civile non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. — Cass. III, sent. 7062 del 5-4-2005
Il proprietario della cosa (nel caso, cortile e pozzetti di raccolta delle acque piovane) gravata da servitù (nel caso, di stillicidio), rimasta nella sua disponibilità e custodia, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni arrecati a terzi, in quanto egli è tenuto ad eseguire le opere di manutenzione necessarie per evitare danni ai soggetti estranei (nel caso, infiltrazioni d’acqua in un «box» adiacente al cortile). — Cass. III, sent. 6222 del 23-3-2005
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito pertanto, il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. (Fattispecie relativa alla tracimazione di acque luride dalla tazza del bagno a causa di un’occlusione del tratto terminale dell’impianto fognante). — Cass. III, sent. 5326 del 10-3-2005
In una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche sono prevedibili la perdita dell’equilibrio e i movimenti incontrollati che ne derivano, sicché, ai fini della configurabilità di una responsabilità per custodia del gestore dell’impianto di risalita, essendo tutti gli ostacoli che vi siano posti astrattamente pericolosi, va verificata in concreto l’esclusione della pericolosità, in base sia alle caratteristiche degli stessi sia del materiale adoperato. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito per non aver adeguatamente considerato che anche in una pista di lieve pendenza ed agevole tracciato, dotata di buona visibilità, l’esistenza di una recinzione sostenuta da paletti in legno non imbottiti può costituire, atteso lo stato dei luoghi e l’utilizzo della pista anche da parte di sciatori inesperti, un pericolo idoneo a provocare le lesioni dello sciatore). — Cass. III, sent. 2706 del 10-2-2005
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 del cod. civ. non è applicabile nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi poiché in questi casi non è possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza da parte della P.A. tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini (fattispecie relativa alla manutenzione di strade pubbliche). — Cass. III, sent. 2410 del 7-2-2005
La chiamata in causa del costruttore da parte del proprietario dell’immobile, che sia stato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato con invocazione della responsabilità ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2053 cod. civ. (o con invocazione di uno di tali titoli di responsabilità), configura un’ipotesi di garanzia impropria, trattandosi di titoli distinti, collegati solo indirettamente, con la conseguenza che in ragione di tale diversità dei titoli delle responsabilità ha luogo un fenomeno di scindibilità delle relative cause, sia pure legate fra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità — dipendenza. — Cass. III, sent. 1748 del 28-1-2005
L’art. 1669 cod. civ., nonostante la sua collocazione nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto, dà luogo ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall’interesse pubblico — trascendente quello individuale del committente — alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell’incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l’acquirente dell’immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa. — Cass. III, sent. 1748 del 28-1-2005
Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa deve provare che esso si è verificato per caso fortuito tale da impedirgli di prevenire l’evento dannoso o di ridurne le conseguenze, dovendo altrimenti rispondere almeno per la parte di danni che avrebbe potuto evitare. Ne consegue che il fato del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono. — Cass. III, sent. 1655 del 27-1-2005
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto privata l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento rilevando che il ricorrente aveva la custodia del suo appartamento, che dall’allagamento dello stesso erano provenute infiltrazioni d’acqua nell’appartamento sottostante, che da ciò era derivato un danno all’attore; irrilevante, quindi, era la causa dell’allagamento, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all’art. 2051 cod. civ.- che risulta già perfezionato —, ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito). — Cass. III, sent. 376 del 11-1-2005
La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità d’uso) sia oggetto di — una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limiti in concreto le possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa; in questi casi, l’ente pubblico risponde secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ., e quindi può essere ritenuto responsabile per i danni subiti da terzi a causa di una insidia stradale solo quando l’insidia stessa non sia visibile, e neppure prevedibile. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità di un Comune per il danno subito da un ciclista a seguito dell’urto contro un paletto conficcato nel manto stradale, ritenendo che il paletto fosse visibile, e quindi evitabile, in quanto l’incidente si era verificato in pieno giorno e il paletto sporgeva di circa un metro dal suolo, e ritenendo, per contro, non rilevante che esso fosse inclinato e di colorazione simile a quella dell’asfalto). — Cass. III, sent. 22592 del 1-12-2004
In caso di danni derivati dall’incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione , il conduttore risponde quale custode ex art. 2051 cod. civ. e si libera da tale responsabilità dando la prova del fortuito, che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante l’insorgere dell’incendio ha avuto origine in parti, strutture o apparati dell’immobile non rientranti nella sua disponibilità ed estranei, quindi, alla sfera dei suoi poteri e doveri di vigilanza, mentre il locatore, per i danni da incendio dell’immobile di sua proprietà, si sottrae alla responsabilità presunta, stabilita dalla citata norma, quando prova che l’incendio ha avuto origine in parti dell’immobile delle quali il conduttore ha la custodia in virtù del suo diritto di utilizzare il bene concessogli in godimento.Ne consegue che la responsabilità per custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ. e superabile solo con la prova del caso fortuito, continua a configurarsi a carico sia del proprietario che del conduttore, allorché nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo è da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro, dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell’immobile del suddetto agente dannoso. — Cass. III, sent. 20335 del 15-10-2004
Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia dei gestori di un complesso immobiliare con piscina, ove si era svolta una festa notturna, e l’evento di danno occorso ad uno degli ospiti, che nel corso della festa decideva improvvisamente di tuffarsi in piscina riportando gravi lesioni, riconducendo al solo comportamento di costui, del tutto improvvisamente e repentinamente posto in essere , la causa dell’evento dannoso). — Cass. III, sent. 20334 del 15-10-2004
Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ contro una p.a. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell’esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l’evento dannoso e l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento suddetto. — Cass. III, sent. 19653 del 1-10-2004
È configurabile, a carico della P.A. (o del gestore), una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l’evento dannoso risulti adibito all’uso generale e diretto della collettività (anche per il tramite di pagamento di una tassa o di un corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi che comunque non è ravvisabile ove si tratti di edificio. Tali caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali — in ragione dell’incidenza che abbiano potuto avere sull’espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alle peculiarità dell’evento — possono assumere rilievo, sulla base di una specifica e adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la p.a. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l’esistenza del nesso causale. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051, cod. civ., in relazione alle lesioni riportate da una donna inciampata, lungo il percorso di uscita da un palazzetto dello sport, nella pavimentazione in gomma che presentava una sporgenza anomala non segnalata né transennata) . — Cass. III, sent. 19653 del 1-10-2004
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l’eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un’utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell’inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell’inizio del rapporto di custodia (Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva nel caso escluso la responsabilità del custode di una macchina per la distribuzione di oroscopi sistemata all’esterno di una sala giochi dal medesimo gestita, argomentando dalla non pericolosità della stessa e non riconoscendo viceversa rilievo alcuno alla circostanza che fosse «a tutti» nota l’utilizzazione impropria che di tale macchina era solito fare il minore, rimasto danneggiato in conseguenza della caduta della medesima, sulla quale si era «arrampicato»).— Cass. III, sent. 15429 del 10-8-2004
Ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., nell’ipotesi in cui il danno sia stato causato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia e, a maggior ragione, in quella in cui lo stesso datore, in ragione dell’attività da lui esercitata, abbia ricevuto in consegna un oggetto che il lavoratore sia stato incaricato di elaborare, sussiste a carico del datore di lavoro (sempre che siano certi l’esistenza del danno e il rapporto di causalità con l’ambiente lavorativo) una presunzione di colpa, derivante dalla concorrente applicabilità degli artt. 2051 e 2087 cod. civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione dell’avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche e della natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso.(Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. alla stregua dei principi di cui in massima, aveva affermato la responsabilità di un’azienda di riparazione di pneumatici in relazione all’infortunio occorso ad un suo dipendente che, mentre era intento al gonfiaggio di un pneumatico, era rimasto colpito in viso dal cerchione sganciatosi improvvisamente per il cedimento dei bulloni causato dallo stato di usura dello stesso pneumatico). — Cass. Sez. L, sent. 15919 del 14-8-2004
L’applicabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2051 cod. civ. per omessa custodia può operare anche a carico della società concessionaria del servizio di smaltimento rifiuti, per i danni provocati a terzi dai contenitori per la raccolta, qualora dall’accertamento in fatto operato dal giudice di merito emerga che, nonostante la numerosità dei beni sui quali esercitare la custodia e la loro utilizzabilità diretta da parte dei cittadini, la concessionaria avesse la possibilità in concreto di esercitare un’attività di vigilanza e controllo sui beni in custodia (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile la società concessionaria della raccolta dei rifiuti, per i danni subiti alla vettura dell’attore a seguito dell’incendio propagatosi dall’attiguo cassonetto per la raccolta della carta). — Cass. III, sent. 14606 del 30-7-2004
In base all’art. 14 del codice stradale, l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi dell’art. 31 del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.(Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto insussistente alcuna responsabilità del comune proprietario della strada per i danni subiti da un automezzo a causa di alcuni massi che, staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante alla ripa che costeggiava la strada, lo avevano colpito). — Cass. III, sent. 13087 del 14-7-2004
La responsabilità del soggetto che abbia a qualunque titolo la detenzione di un immobile altrui e che sia tenuto perciò a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia che incombe su ogni debitore può concorrere con quella di altri responsabili dei danni arrecati all’immobile (nella specie i genitori degli alunni di una scuola occupata da un Comune). In tal caso l’obbligazione risarcitoria del detentore, pure se solidale con quella di altri responsabili del danno, ha per contenuto l’intero danno subito dal proprietario dell’immobile, per il disposto dell’art. 2055 cod. civ., applicabile anche nel caso in cui gli autori del danno rispondano per titoli diversi, contrattuale ed aquiliano. — Cass. III, sent. 13082 del 14-7-2004
L’azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all’azione di responsabilità per danni a norma dell’art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest’ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ., la domanda di responsabilità per cose in custodia, ove non proposta neppure in via subordinata in primo grado, è soggetta in appello al divieto dello ius novorum, trattandosi di domanda che comporta il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e che, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, pone in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si sia svolto in quella sede il contraddittorio. — Cass. III, sent. 12329 del 6-7-2004
Ai fini della responsabilità presunta per cose in custodia ai sensi all’art. 2051 cod. civ., l’usufruttuario, avendo il possesso della cosa, è parificato al proprietario, senza che si possa distinguere nell’ambito della cosa oggetto dell’usufrutto (nella specie, villa con parco), per sottrarsi alla responsabilità, tra un singolo bene pertinenziale non fruttifero, destinato a scopi ornamentali, come una pianta di araucaria, e il bene principale, atteso che la capacità di produrre frutti va riferita non alle singole parti, ma al bene nella sua inscindibile totalità. — Cass. III, sent. 12280 del 5-7-2004
L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (nella specie i danni derivanti dall’esecuzione di lavori di riparazione del tetto di un edificio in condominio). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. dal precetto di «neminem laedere», ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici. — Cass. III, sent. 11478 del 21-6-2004
In riferimento alla responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, quando sussiste un comportamento colposo del danneggiato che non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, esso può tuttavia integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 primo comma cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all’incidenza della colpa del danneggiato. — Cass. III, sent. 11414 del 18-6-2004
Poiché per configurare la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. è sufficiente il nesso eziologico tra evento dannoso e anomalia della cosa, sia questa originaria e naturale oppure sopravvenuta e ad opera dell’uomo, se il proprietario di un fondo a monte, pur non alterando un tracciato stradale ivi esistente, ne incrementa i detriti — nella specie terra, sassi, foglie, a seguito dell’impianto di un frutteto — senza eseguire altresì le opere necessarie ad evitare che gli agenti atmosferici naturali, pur se di entità considerevole, ma non eccezionale, li convoglino e trascinino con forza nella proprietà sottostante, allagandola, è obbligato a risarcire i prevedibili danni ad essa derivatine. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, avendo accertato che, pur trattandosi di terreno instabile e franoso, ciò non giustificava una condotta omissiva da parte del custode dell’area, e che le opere di protezione poste a carico del proprietario del fondo a monte non consistevano in un’integrale bonifica della rupe su cui era collocato il fondo ,ma si esaurivano nella costruzione di un muro di contenimento idoneo a porre una naturale difesa all’immobile sottostante). — Cass. III, sent. 10649 del 4-6-2004
In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’art. 2054 cod. civ., debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l’autonomia tra il giudizio penale e quello civile, in quest’ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana con i mezzi di prova peculiari del processo civile. Non è possibile peraltro l’estensione di detto principio alle ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva, in cui il legislatore non ha previsto una presunzione di colpa, essendo la responsabilità del danneggiante fondata solo sull’elemento materiale indipendentemente dal comportamento, pur diligente, del danneggiante. In tal ultimo caso pertanto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che il giudice accerti anche la colpa al fine di ritenere sussistente il reato. — Cass. III, sent. 10482 del 1-6-2004
In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l’evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell’evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento. Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo. (nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, escludendo la sussistenza di alcun nesso di causalità immediata e diretta tra la circostanza che un palo di alta tensione fosse stato posto in opera dall’Enel senza la piena osservanza delle norme di sicurezza e il danno subito da un uomo arrampicatosi sul palo stesso e raggiunto da una scarica elettrica, atteso che il comportamento sconsiderato e acrobatico del danneggiato dimostrava che questi, avendo il deliberato proposito di scalare detto palo mentre era intento con alcuni amici a giocare a nascondersi, avrebbe superato anche eventuali altre cautele predisposte dall’ente). — Cass. III, sent. 8457 del 4-5-2004
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in caso di incorporazione delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell’intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all’incorporante (conf. Corte di Giustizia della CEE, sez. VI, 27 ottobre 1998, n. 152); né, d’altra parte, la fusione mediante incorporazione in una società che possiede l’intera partecipazione della società incorporata può ritenersi modifica statutaria o dell’atto costitutivo, come tale non assoggettabile all’imposta di registro ai sensi dell’art. 4, 3.ò paragrafo della direttiva 69/335 CEE, atteso che nel nostro ordinamento l’incorporazione di società interamente possedute hanno natura e disciplina diversa dalle modificazioni dell’atto costitutivo (per le prime, ai sensi dell’art. 2504-quinquies cod. civ., e per le seconde, a norma degli artt. 2494 e segg. cod. civ.). — Cass. V, sent. 8448 del 4-5-2004
L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera (nella specie i danni subiti da un ufficiale di macchina addetto a un pontone marittimo, a causa del difettoso funzionamento di un verricello nel corso di lavori appaltati dall’Ag.i.p. all’azienda proprietaria dei macchinari). Una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per «culpa in eligendo» per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando ll’appaltatore i base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale «nudus minister» attuandone specifiche direttive. — Cass. III, sent. 7499 del 20-4-2004
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull’attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, relativa alla invasione di acqua piovana causata dalla occlusione di una griglia di pertinenza del condominio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità condominiale ed escluso con idonea motivazione la sussistenza del caso fortuito, indicato nella sostituzione della porta dell’unità immobiliare invasa dall’acqua con una nuova, sprovvista di accorgimenti tecnici idonei ad evitare il fenomeno). — Cass. III, sent. 6753 del 6-4-2004
È configurabile, a carico della pubblica amministrazione, una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un’adeguata attività di vigilanza e controllo da parte dell’ente ad esso preposto (nel caso di specie, la rete fognaria comunale). Più in particolare, qualora il potere di fatto sull’opera sia stato trasferito a terzi solo in parte, mantenendo l’ente l’obbligo di vigilanza e controllo, non viene meno il suo dovere di custodia, e quindi neppure la correlata responsabilità ex art. 2051 cod. civ., da cui l’ente proprietario si può liberare solo fornendo la prova del caso fortuito. — Cass. III, sent. 6515 del 2-4-2004
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l’eventuale azione di rivalsa del danneggiante. (Nella specie, relativa alla folgorazione di un idraulico presso un’abitazione, seguita all’errata realizzazione da parte di un elettricista di un collegamento «volante» tra centralina elettrica e comando dell’elettropompa, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità dei proprietari dell’abitazione, benché fosse stato accertato che già tre anni prima, in fase di costruzione, l’impianto era stato realizzato senza i prescritti congegni di protezione.). — Cass. III, sent. 5236 del 15-3-2004
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 cod.civ. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti di un dipendente di una impresa appaltatrice deceduto dopo la caduta in una botola che si trovava nella sala pompe di uno stabilimento della committente Ilva s.p.a., rilevando che dalla lettura degli atti della indagine penale a carico dell’Ilva, conclusasi con decreto di archiviazione, era emerso che la botola in questione era coperta da un solido coperchio di lamiera dotato di maniglia e le condizioni del pavimento erano soddisfacenti, e che del resto nessuno dei presenti all’incidente aveva riferito all’ispettore del lavoro la circostanza, dedotta dagli attori, che il pavimento fosse umido o bagnato, sicché l’evento era da attribuire in via esclusiva ad un comportamento imprudente del danneggiato.) — Cass. III, sent. 2430 del 9-2-2004
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere — dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l’obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico — e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l’attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti — ex art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalla strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva condannato in solido la comodataria di un appartamento e la conduttrice dello stesso — la quale ne aveva mantenuto il possesso, disponendo, tra l’altro, delle chiavi del medesimo — al risarcimento dei danni cagionati al locale sottostante per effetto di un allagamento causato da un guasto della lavatrice in uso alla comodataria, mantenuta in funzione in assenza della stessa.) — Cass. 2422 del 9-2-2004
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. (Nel caso si specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo non configurabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del proprietario di un terreno situato a monte per il movimento franoso di detriti e fango che si erano riversati su alcuni terreni a valle, ritenendo che la frana si fosse verificata per l’intervento di alcuni fattori aventi il carattere del fortuito, quali la natura geomorfologica del terreno). — Cass. 2062 del 4-2-2004
Posto che l’Ente autonomo per l’Acquedotto pugliese è tenuto per legge (R.D.L. 2 agosto 1938, n. 1464) ad eseguire, nei comuni serviti dall’Acquedotto stesso, i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura onde assicurarne il perfetto funzionamento, in capo al detto Ente è configurabile, in relazione al danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall’impianto fognario per cattivo funzionamento dello stesso, una responsabilità secondo il criterio di imputazione stabilito dall’art. 2051 cod. civ., il quale si fonda non su un comportamento o un’attività del custode, ma su una relazione, appunto di custodia, intercorrente tra l’Ente e la cosa dalla quale è derivato il danno. — Cass. 19773 del 23-12-2003
In tema di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata verificatisi per fatto del terzo, nel tempo in cui questi è stato ammesso dal conduttore nel godimento della cosa, l’art. 1588, secondo comma cod. civ. pone a carico del conduttore la responsabilità, in quanto trattasi di fatti che si ricollegano a sue scelte nelle modalità d’uso della cosa locata, svolgendosi normalmente la condotta del terzo entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore, senza che al terzo venga attribuito un autonomo potere di disponibilità sull’immobile. Ne discende, fra l’altro, che il danneggiato, al fine di invocare il concorso, con la responsabilità del conduttore, della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del terzo ammesso nella disponibilità o nel godimento della cosa, deve dimostrare che quest’ultimo si trovi in una situazione di autonoma detenzione qualificata, tale da rendere anche lui titolare di un potere di vigilanza sul bene locato. — Cass. 19185 del 15-12-2003
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. aveva escluso la responsabilità di un Comune in relazione al danno riportato da una persona che aveva urtato contro un ramo di un albero collocato sul ciglio di una strada, in condizioni di visibilità). — Cass. 16527 del 4-11-2003
La discrezionalità — e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario — dei criteri e dei mezzi con cui la pubblica amministrazione realizzi e mantenga un’opera pubblica (nella specie, una strada provinciale dalla quale era tracimata acqua in misura tale da danneggiare un immobile frontista) trova un sicuro limite nell’obbligo di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che, all’inosservanza di dette disposizioni e di dette norme consegue la ineludibile responsabilità dell’amministrazione stessa per i danni arrecati a terzi. — Cass. 15061 del 9-10-2003
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l’eventuale azione di rivalsa del danneggiante. — Cass. 12219 del 20-8-2003
Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all’art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore — venditore, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell’immobile al caso fortuito, che costituisce l’unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex art. 1172 cod. civ. — Cass. 12211 del 20-8-2003
In materia di responsabilità civile, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche (nel caso, strada comunale) l’art. 2051 cod. civ. trova applicazione nei confronti della P.A. (nel caso, Comune) non solo nelle ipotesi in cui essa svolga una determinata attività sulla strada, ma ogni qualvolta non sia ravvisabile l’oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell’ente sulla strada in custodia, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della notevole estensione del bene. — Cass. 11446 del 23-7-2003
Per quanto l’art. 2087 cod. civ. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Ove poi il danno derivi da un macchinario che il lavoratore aveva il compito di manovrare, è applicabile, in via residuale, l’art. 2051 cod. civ., allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell’art. 2087 cod. civ., il danno sia stato prodotto da un comportamento delle cose anzidette assolutamente anomalo e in nessun modo influenzato dall’uso fattone per l’esecuzione della prestazione lavorativa, atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova, rispetto alla medesima — quanto alla genesi e alle conseguenze del fatto dannoso — in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell’attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa, con la differenza che il lavoratore, cui dal datore di lavoro sia assegnato l’uso del macchinario, deve utilizzarlo costantemente come strumento di lavoro e per obbligo contrattuale e che il datore di lavoro non può evitare la propria responsabilità se non provando, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi normativi, la causale connessione del danno con un comportamento anomalo del lavoratore, che di questo sia stato la causa esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur avendo il consulente tecnico d’ufficio accertato che il macchinario era perfettamente idoneo e conforme alle prescrizioni antinfortunistiche, aveva tuttavia affermato la responsabilità del datore di lavoro, ritenendo certa l’assenza di apporto dell’infortunato nella seriazione causale che aveva determinato il sinistro, e non avendo il datore di lavoro assolto l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno). — Cass. 9909 del 20-6-2003
Alla risarcibilità del danno non patrimoniale «ex» artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno, se essa, come nel caso di cui all’art. 2051 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato. — Cass. 7281 del 12-5-2003
In tema di chiamata di terzo da parte del convenuto che ritenga il soggetto da lui indicato l’unico effettivamente e direttamente obbligato alla pretesa dell’attore, l’erronea difforme qualificazione dell’azione come chiamata in garanzia impropria ridonda in vizio d’extrapetizione, dacché importa la pronunzia su una domanda diversa da quella sostanzialmente e formalmente proposta con l’atto ex art. 106 cod. proc. civ., con conseguenze diverse in ordine alla estensibilità automatica dell’originaria domanda attorea al terzo chiamato, consentita solo nell’ipotesi di chiamata diretta. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il Condominio convenuto chiami in causa il Consorzio appaltatore quale unico responsabile dei danni denunziati dai condomini attori e che, effettivamente, i danni risultino cagionati da gravi difetti dell’edificio condominiale imputabili all’appaltatore, deve dichiararsi la responsabilità di questi ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., di natura extracontrattuale; ciò, da un lato, per escludere la responsabilità del Condominio ex art. 2051 cod. civ. in relazione alla causa d’esonero prevista dalla stessa norma e, d’altro lato, per affermare l’obbligo risarcitorio del terzo chiamato direttamente nei confronti degli attori. — Cass. 6753 del 5-5-2003
La disposizione dell’art. 2051 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la «res» che taluno abbia in custodia ed il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l’evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito; ipotesi da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra «res» e danno. — Cass. 5578 del 9-4-2003
Il proprietario di un’area, che sia stata requisita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il provvedimento di requisizione e protraendosi l’occupazione dell’immobile anche dopo tale scadenza, ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del Comune, che è legittimato passivo quale materiale detentore ed utilizzatore «sine titulo» dell’area ed autore dell’illecito risarcibile, e sul quale grava il dovere di custodia e la conseguente responsabilità, senza che assuma rilievo, nell’indicata ipotesi, l’individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell’indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione. — Cass. 5462 del 8-4-2003
L’associazione organizzatrice di corsi di addestramento in discipline sportive può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l’evento e la condotta riferibile all’associazione, si accerti che quest’ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell’incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell’allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l’evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell’insidia o trabocchetto (Nella specie, concernente i danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell’allenamento, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità dell’associazione, in quanto l’ostacolo, essendo visibile, non presentava i caratteri dell’insidia o trabocchetto). — Cass. 5136 del 3-4-2003
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell’intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all’incorporante. — Cass. 2691 del 21-2-2003
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l’utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questo della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all’utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia; la relativa indagine costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la configurabilità della responsabilità per danni da cose in custodia in capo ad un soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per lo svolgimento di un torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato a causa della inidoneità del «verde» sintetico posto sul campo di giuoco.) — Cass. 1948 del 10-2-2003
Lastrico solare – In tema di condominio di edifici il lastrico solare – anche se attribuito in uso esclusivo, o di proprietà esclusiva di uno dei condomini – svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ. Ne consegue che il condominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. – in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso esclusivo risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio ai sensi dell’art. 1130 cod. civ. — Cass. 642 del 17-1-2003
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e pertanto perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza; il nesso di causalità deve essere escluso quando il danno sia ascrivibile al caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni (quali il dispiegarsi dei vari fattori causali, la ricerca dell’effettivo antecedente dell’evento dannoso, l’indagine sulla condotta del danneggiante e del danneggiato, le modalità di causazione del danno, ecc.), che come tali sono riservati al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. — Cass. 472 del 15-1-2003
In materia di responsabilità civile, la disposizione di cui all’art. 114 d.P.R. n. 128 del 1959, in ordine alle misure da adottarsi a difesa della sicurezza e della salute nelle miniere e nelle cave poste a tutela di chiunque (e quindi anche di terzi estranei, ex art. 1, primo comma, del citato d.P.R. n. 118 del 1959) si trovi esposto a rischi derivanti dalle attività ivi ovvero nelle vicinanze svolte, attiene alla condotta del soggetto ed integra pertanto un’ipotesi di responsabilità soggettiva del custode, (diversa da quella oggettiva su costui gravante ex art. 2051 cod. civ.); in ordine a tale tipo di responsabilità, la prova del fortuito (che la esclude) involge necessariamente anche l’esame della condotta del custode della «res». — Cass. 472 del 15-1-2003
Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l’art. 2051, cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051, cod. civ., in un caso di collisione di un’autovettura con una tanica che ingombrava la carreggiata e la cui presenza era stata segnalata ai responsabili della gestione del tratto di autostrada interessato). — Cass. 298 del 13-1-2003
La responsabilità colposa della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale, che trova fondamento nella Generalklausel di cui all’art. 2043 del codice civile, è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato tutte le volte in cui il fatto stesso non sia idoneo ad interrompere «tout court» il nesso causale tra l’evento ed il comportamento colposamente omissivo dell’Ente pubblico, non essendo predicabile, in astratto, l’opposto principio dell’interruzione del detto nesso causale per il solo fatto che l’utente abbia tenuto, a sua volta, un comportamento irregolare, ma dovendosi, per converso, valutare in concreto (in sede di giudizio di merito) l’entità dell’apporto causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sul presupposto dell’astratta compatibilità del concorso colposo del danneggiato con il colpevole comportamento della P.A., ha condannato quest’ultima al risarcimento danni «in parte qua», ritenendola corresponsabile con il danneggiato per avere aperto al traffico una strada senza aver previamente rimossa una barriera di sacchi di sabbia sita all’uscita di una curva e difficilmente avvistabile perché mimetizzata con la vegetazione circostante, pur individuando il concorrente fatto colposo del danneggiato stesso nell’aver questi tenuto una velocità superiore a quella consentita – 110 Km./h anziché 100 -, tenuto conto altresì della di lui consapevolezza che la strada percorsa si trovava in area evacuata fino a poche ore prima per la nota alluvione della Valtellina, ciò che gli avrebbe imposto una condotta di guida particolarmente attenta ed una velocità estremamente moderata). (cfr. Corte cost. 10/5/1999, n.156, per l’opposta affermazione dell’inapplicabilità del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. nel caso di responsabilità della P.A.). — Cass. 17152 del 3-12-2002
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione del bene demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili pure nell’ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese, oltre alla sede stradale, le zone limitrofe che siano anch’esse di proprietà della stessa P.A.. — Cass. 11366 del 31-7-2002
Nella gestione di un albergo il titolare deve adottare tutte le misure idonee a rendere innocuo l’uso di una scala di collegamento tra i vari piani, vigilando costantemente la cosa non in forme generali, ma tenendo conto della possibile inesperienza, immaturità o diminuita abilità delle persone che devono farne uso. — Cass. 11268 del 30-7-2002
In tema di condominio di edifici, qualora il proprietario esclusivo di una terrazza di copertura di un garage sia responsabile dei danni da infiltrazioni d’acqua provenienti da detta terrazza al garage sottostante, e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., le conseguenze del fatto illecito, anche con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario del sottostante garage, devono essere regolate esclusivamente dalla disposizione dell’art. 2056 cod. civ., che disciplina la responsabilità aquiliana, con riferimento all’art. 1227 cod. civ., e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni. In tale ipotesi, ai fini della liquidazione del danno, deve pertanto tenersi conto del grado del contributo delle rispettive condotte colpose del danneggiante e del danneggiato alla causazione dell’evento. — Cass. 10686 del 22-7-2002
La responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato. — Cass. 10641 del 20-7-2002
In tema di danno prodotto da cose in custodia, l’esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell’art. 2051 che dell’art. 2043 cod. civ.. — Cass. 4308 del 26-3-2002
In tema di danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 cod. civ. non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno — ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa —, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito. (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il ricorso del danneggiato a causa di caduta da una scala mobile, il quale aveva affermato, ma non provato, che la caduta era dovuta alla presenza di sostanza oleosa sui gradini). — Cass. 2075 del 13-2-2002
In ordine ai danni subiti dall’utente in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo per l’inquadramento della responsabilità della p.a. È costituito — non dall’art. 2051 cod. civ., che sancisce una presunzione inapplicabile nei confronti della p.a., con riferimento ai beni demaniali, quando essi siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi — ma dall’art. 2043 cod. civ., che impone, nell’osservanza della norma primaria del «neminem laedere», di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto; detta responsabilità pertanto è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l’esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso. — Cass. 16179 del 21-12-2001
Lastrico solare – Il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l’obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ.; di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 cod. civ., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie. — Cass. 15131 del 28-11-2001
È manifestamente infondata — in quanto già decisa dalla Corte costituzionale, nel senso della non fondatezza, con sent. n. 156 del 1999 — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2043 cod. civ., in quanto applicabile, in tema di danni conseguiti alla difettosa manutenzione delle strade, all’inerzia colposa della p.a. o del concessionario, che è causa di responsabilità della situazione di pericolo solo in presenza di una insidia stradale (il cui onere grava sul danneggiato), questione sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento (art. 3 Cost.) con l’ipotesi di danneggiamento subito a causa di difetti di siti privati, per i quali varrebbe il più severo regime di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ.. — Cass. Sez. Un. 10893 del 7-8-2001
Il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso a norma dell’art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità. — Cass. Sez. Un. 10893 del 7-8-2001
Per il risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 cod. civ., non richiedendo la prova della esistenza di una specifica, intrinseca pericolosità della cosa in sé, non prevede, peraltro, un esonero, per il danneggiato, dall’onere di dimostrare la esistenza di un efficace nesso causale tra la «res» e l’evento. — Cass. 10687 del 3-8-2001
Il danneggiato da un incidente stradale, che nelle fasi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) e, quindi, a norma dell’art. 2043 cod. civ., non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell’art. 2051 cod. civ., giacché l’invocazione di questa norma postula che sia stato prospettato al giudice di merito, in fatto, almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno e che, dunque, lo stesso convenuto sia stato messo in grado nelle fasi di merito di allegare e provare l’esistenza dell’eventuale caso fortuito ed il giudice di svolgere la valutazione sulla sua ricorrenza. — Cass. 7938 del 12-6-2001
Il difetto di isolamento tra il piano cantinato di proprietà condominiale e l’appartamento sovrastante deve intendersi quale vizio della detta unità individuale e non riferibile alla cosa comune, atteso che la natura, funzione e destinazione di una cantina (che dal suo interramento riceve le adeguate condizioni termico — ambientali) non comporta la necessità di isolamento del relativo solaio di copertura del sovrastante appartamento, e che, in ogni caso, trattandosi di una superficie coperta e non di una parte comune dell’edificio destinata ad isolarlo dagli agenti atmosferici (come il terrazzo di copertura ed i muri perimetrali), non è esperibile l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.. Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sovrastante il piano cantinato dovrà far valere le proprie ragioni nei confronti del costruttore e non nei confronti del condominio. — Cass. 7489 del 4-6-2001
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell’immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza. — Cass. 5609 del 17-4-2001
Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall’esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la presenza sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l’ esistenza di tali elementi, perché configurano il fatto costitutivo della domanda — restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l’evento verificatosi ne è conseguenza normale — che, in quanto tale, non può esser modificato dal danneggiato in corso del giudizio, come nel caso in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all’intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili. — Cass. 16-2-2001, n. 2331
Il conduttore risponde quale custode a norma dell’art. 2051 cod. civ. dei danni che la cosa locata abbia cagionato a terzi, compresi in essi il locatore se danneggiato in altra sua cosa o nella persona e si libera da tale responsabilità solo dando la prova del fortuito che può anche consistere nella dimostrazione che il fattore determinante il danno ha riguardato strutture o apparati dell’immobile sottratti alla disponibilità dello stesso conduttore ed estranei, quindi, ai suoi poteri di vigilanza. Il proprietario-locatore resta tuttavia custode di tutte quelle cose che non passano nella disponibilità del conduttore vale a dire le strutture murarie, gli impianti in essi conglobati sui quali il conduttore non ha la possibilità di intervenire per prevenire o riparare il danno. In tale ambito sono compresi gli impianti idrici e sanitari per raggiungere i quali occorre intervenire sulle opere murarie. — Cass. 19-1-2001, n. 782
In tema di responsabilità da custodia, per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell’art. 2051 cod. civ. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa, e che il soggetto convenuto abbia, in virtù del suo rapporto con la cosa stessa, l’obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, se non può dirsi rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni tutte le volte in cui la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve, deve, per converso, escludersi la responsabilità ex art. 2051 tutte le volte in cui il danno sia riferibile ad agenti esterni, non insorti nella cosa in sé, e da essa del tutto indipendenti. (La S.C. ha così escluso la responsabilità della società autostrade per i danni subiti da un autoveicolo in conseguenza di un impatto con un ostacolo — nella specie, una lastra di metallo situata al centro della carreggiata di destra della sede autostradale — ritenuto oggetto estraneo alla cosa in custodia, inerte e privo di ogni dinamismo proprio). — Cass. 7-12-2000, n. 15538
Dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa – Il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, sentenza 6-10-2000, n. 13337
In tema di condominio di edifici, qualora il proprietario esclusivo di una terrazza a livello sia responsabile dei danni da infiltrazioni d’acqua e tale responsabilità abbia natura extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ., le conseguenze del fatto illecito, anche con riferimento al concorso di colpa del (condomino) danneggiato, proprietario del sottostante terrazzo trasformato in veranda, devono essere regolate esclusivamente dalle norme poste dagli artt. 2051 e 2056 cod. civ., con riferimento all’art. 1227 cod. civ., che disciplinano la responsabilità aquiliana e non già secondo le norme relative alla ripartizione tra condomini delle spese di riparazione o ricostruzione di parti comuni. — Cass. 7-6-2000, n. 7727
In tema di danni causati da cose in custodia, l’art. 2051 cod. civ. non richiede necessariamente che l’idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa di tali cose in quanto anche allorché questi siano prive di un proprio dinamismo sussiste un dovere di custodia e controllo quando il fortuito o l’effetto dell’azione umana possa prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell’evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscano alla cosa la idoneità suddetta. (Nella specie si è ritenuto che da tale principio, correttamente il giudice di merito ha tratto la conseguenza che se è vero che l’acido solforico contenuto in un recipiente di vetro, privo di idonea chiusura, non produce nocumento se nessuno lo tocca, è altrettanto vero che deve essere previsto come accadimento del tutto normale che un recipiente di tal genere, se lasciato incustodito in luoghi di passaggio di persone, possa per un qualsiasi motivo rompersi lasciando fuoriuscire il liquido altamente pericoloso). — Cass. 22-5-2000, n. 6616
La P.A. nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere. Consegue che può affermarsi la responsabilità della P.A. in quanto, da un lato, si dimostri l’esistenza di un nesso di causalità tra l’opera pubblica o il modo in cui la stessa è stata realizzata e l’evento dannoso, dall’altro, la violazione da parte dell’Amministrazione nella realizzazione dell’opera di precise norme di legge o anche tecniche o di comune prudenza. — Cass. 18-5-2000, n. 6463
È conforme ai principi generali regolatori della materia la decisione, resa secondo equità dal giudice di pace, con la quale si esclude la responsabilità dell’ente proprietario della strada pubblica per i danni subiti da un veicolo in conseguenza dell’urto contro un tombino aperto e non segnalato, quando l’ostacolo avrebbe potuto essere avvistato ed evitato dall’automobilista con l’uso dell’ordinaria diligenza. — Cass. 9-5-2000, n. 5875
L’art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l’uso della cosa ed a cui sono riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri. Nel contratto di trasporto l’effettivo potere fisico ed il connesso obbligo di vigilanza passano al vettore dal momento in cui gli viene consegnata la cosa, sicché lo stesso è responsabile a norma dell’art. 2051 cod. civ. dei danni che la cosa produce fino alla riconsegna. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità della banca per l’uso di assegni circolari compilati su moduli della banca stessa trafugati durante il trasporto a cura del vettore). — Cass. 18-2-2000, n. 1859
Elemento indispensabile, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima abbia prodotto direttamente il secondo, e non abbia, invece, costituito lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso la colpa grave della banca, e la correlativa nullità del patto limitativo della responsabilità della stessa con riguardo al servizio delle cassette di sicurezza, svuotate da rapinatori che si erano serviti, per accedere nell’istituto, dei ponteggi esterni all’edificio che ne era sede). — Cass. 15-2-2000, n. 1682
In tema di responsabilità da cose in custodia, il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) e l’indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell’evento dannoso è demandata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove la relativa valutazione sia sorretta da congrua ed adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno da caduta all’interno della Grotte di Castellana, escludendo che potessero costituire insidia la scivolosità del fondo e la scarsità dell’illuminazione). — Cass. 14-1-2000, n. 366
Non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 cod. civ., fondi l’accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 cod. civ. — Cass. 16-11-99, n. 12694
In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell’utente del bene in altrui custodia, ancorché colpose. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell’ente pubblico proprietario di una strada per i danni subiti da un utente di essa sulla base di un apprezzamento sia delle condizioni stradali che del corrispondente comportamento colposo del danneggiato). — Cass. 27-9-99, n. 10703
Il fondamento della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia è costituito dalla violazione dell’obbligo di sorveglianza, il quale presuppone, però, che il terzo danneggiato abbia un titolo per entrare in legittima relazione con la cosa. Siffatto titolo non può essere rappresentato da un preteso «diritto di accesso alla natura», che si vuole consistere nella libertà di accedere, senza recare danni, alle colture esistenti nel fondo altrui che non sia chiuso, al fine di svolgervi attività escursionistiche, ricreative o simili. Un tale generalizzato diritto non sussiste, infatti, nell’ordinamento vigente, che si limita a prevedere, di volta in volta, nel codice civile ed in leggi speciali, particolari limiti alla proprietà per garantirne la funzione sociale, senza, svuotare, peraltro, di ogni contenuto la pienezza ed esclusività del diritto di proprietà. Pertanto, nel caso in cui taluno abusivamente acceda all’altrui proprietà, esula la responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., mentre sussisterebbe la generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., ove sia configurabile l’esistenza sul fondo di un pericolo imprevedibile dal quale il proprietario dello stesso, che non lo abbia chiuso, non abbia adempiuto l’obbligo di preservare l’incolumità dei passanti. Peraltro, ove, come nella specie, la relativa domanda ex art. 2043 cod. civ., proposta nel giudizio di primo grado, non sia stata riproposta in appello, non è ammissibile nel giudizio per cassazione. — Cass. 27-8-99, n. 8997
Dal combinato disposto degli artt. 2087 e 2051 cod. civ. si desume che il datore di lavoro non può essere considerato responsabile dei danni prodotti ai lavoratori dalle cose loro assegnate e solitamente usate per l’esecuzione della prestazione lavorativa qualora nell’evento dannoso, per i suoi caratteri di imprevedibilità e inevitabilità, siano rinvenibili gli estremi del caso fortuito, il quale, ai fini di escludere la presunzione iuris tantum di colpa per i danni cagionati dalle cose in custodia, deve essere inteso nella sua accezione più lata, comprensiva cioè della colpa del danneggiato e del fatto del terzo. (Fattispecie relativa alle lesioni riportate da una impiegata comunale per effetto del cedimento di una cerniera metallica e della conseguente rottura di un’anta di vetro della libreria, di recente fattura e di natura non insidiosa, che arredava il suo ufficio). — Cass. 2-2-99, n. 870
La discrezionalità (e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l’amministrazione realizza e mantiene un’opera pubblica trovano un limite nell’obbligo dell’amministrazione medesima di osservare, a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, così che all’inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilità dell’amministrazione per i danni arrecati a terzi. È, in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un’adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell’ente a tanto preposto. — Cass. 26-1-99, n. 674
Con riguardo a danni subiti da utenti di autostrade non trova applicazione la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. nei confronti della P.A. proprietaria dell’autostrada ovvero del concessionario della medesima, trattandosi di beni la cui estensione non consente una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo. Di conseguenza il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto in base al diverso principio del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., alla cui stregua l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a far sì che essa non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall’elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità dell’evento. — Cass. 4-12-98, n. 12314
Con riguardo a lavori stradali eseguiti in appalto su concessione dell’ANAS che abbiano comportato insidia o trabocchetto causativi di sinistro per mancanza di cartello di segnalazione rimosso da terzi e conseguentemente invisibilità di un cantiere (anche da parte di chi ne conosceva l’esistenza) è configurabile la concorrente responsabilità tanto dell’appaltatore, in relazione al suo obbligo di custodire il cantiere, di apporre e mantenere efficiente la segnaletica, nonché di adottare tutte le cautele prescritte dall’art. 8 del codice della strada e degli artt. 7 ed 8 del relativo regolamento, quanto dell’ANAS, in relazione al suo dovere di vigilare sull’esecuzione delle opere date in concessione, ed altresì di emettere i provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico. — Cass. 23-11-98, n. 11855
Dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade (art. 16 legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F) discende non solo l’obbligo dell’Ente alla manutenzione, come stabilito dall’art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell’Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., qualora abbia omesso di vigilare per impedire che ne derivino danni a terzi. — Cass. 20-11-98, n. 11749
La P.A. nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine all’esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 cod. civ.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo. — Cass. 12-11-98, n. 11455
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. non opera nei confronti della P.A. per danni cagionati a terzi da beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quando l’estensione del bene demaniale renda impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Tali principi sono applicabili nell’ambito del demanio stradale nel quale debbono intendersi comprese le scarpate, sia che costituiscano sostegno di una strada sovrastante, sia che, a loro volta, sovrastino un’altra strada, dovendo le scarpate considerarsi parti delle strade medesime. — Cass. 28-10-98, n. 10759
In tema di responsabilità per danni da cose in custodia, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta l’interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che, in tal caso, è alla volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l’evento dev’essere ricollegato in nesso eziologico. — Cass. 21-10-98, n. 10434
Gli enti pubblici che hanno la gestione e l’obbligo di manutenzione di strade ordinarie non sono tenuti a realizzare, in ogni caso, tutte le strutture accessorie ad esse (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi ecc.) né tutte le misure cautelari (muretti laterali, guard-rails, segnalazioni luminose ai bordi stradali ecc.) dipendendo l’esigenza di adottare tali misure dalle caratteristiche e dalla natura di ciascuna strada, secondo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, la quale, pertanto, potrà dotare di dette protezioni solo alcune parti di una strada e non altre, purché la soluzione di continuità dell’opera protettiva sia visibile per l’utente e purché l’opera, per come in concreto realizzata, non costituisca essa stessa un’insidia e cioè una situazione di pericolo così non visibile e non prevedibile. — Cass. 16-10-98, n. 10247
Costituisce insidia o trabocchetto per gli utenti della strada, tale da rendere la P.A. — cui ne spetta la gestione e la manutenzione — responsabile dei fatti lesivi, quella costituita da segnali erronei o contraddittori nel caso ponga gli utenti nell’impossibilità di discernere tempestivamente il segnale valido , e di regolare, di conseguenza, la propria condotta di guida. Il funzionamento di un impianto semaforico può — pertanto — dare luogo a responsabilità dell’amministrazione tutte le volte che tale funzionamento sia difettoso per erroneità o contraddittorietà dei segnali, e così viene a realizzarsi una situazione di insidia nel caso in cui il semaforo segni verde per i veicoli provenienti da una direzione di marcia, e proietti luce intermittente o non proietti alcuna luce — perché spenta — per i veicoli provenienti da altra direzione di marcia. — Cass. 7-10-98, n. 9915
Con riguardo ai danni prodotti ai lavoratori dalle cose (attrezzature, utensili o macchinari più o meno complessi) assegnate ai lavoratori medesimi e da questi solitamente usate per l’esecuzione della prestazione lavorativa, l’applicabilità all’imprenditore dell’art. 2051 cod. civ. è configurabile (in via residuale) allorché, non trattandosi di attrezzature o strumenti guasti o malfunzionanti affidati al lavoratore in violazione dell’art. 2087 cod. civ., il danno sia stato prodotto da un «comportamento» delle cose anzidette assolutamente anomalo ed in nessun modo influenzato dall’uso fattone per l’esecuzione della prestazione lavorativa; atteso che, in tale ipotesi, il lavoratore, pur in immediato contatto con la cosa produttiva del danno, si trova rispetto alla medesima — quanto alla genesi ed alle conseguenze del fatto dannoso — in una relazione di sostanziale estraneità, non dissimile da quella di un soggetto non impegnato nell’attività lavorativa trovatosi casualmente nelle vicinanze della cosa stessa. — Cass. 16-9-98, n. 9247
Sotto l’imperio del previgente codice della strada, non sussisteva per gli enti proprietari o concessionari alcun obbligo di recinzione delle autostrade. Una responsabilità per omessa manutenzione della recinzione poteva pertanto sorgere soltanto nel caso in cui l’ente proprietario avesse volontariamente provveduto alla recinzione, pur non essendovi tenuto, ed avesse successivamente trascurato di compiere una efficiente manutenzione. — Cass. 10-6-98, n. 5772
Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa — nella specie il Comune, a cui il giudice del merito aveva ritenuto applicabile l’art. 2051 cod. civ. per le condizioni in cui si trovava il manto stradale a causa di tombini e buca sull’asfalto, all’esito di lavori edili — deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell’esistenza dell’insidia, che questi invece non deve provare — così come non ha l’onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode — essendo sufficiente che provi l’evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa. — Cass. 22-4-98, n. 4070
Sussiste l’insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. della P.A. per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l’imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione. (Nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell’infortunio, non erano illuminati con apposite lampade). — Cass. 20-8-97, n. 7742
Con riguardo al danno derivante dal furto consumato da persona introdottasi in un appartamento servendosi delle impalcature installate per lavori di riattazione dello stabile condominiale è configurabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di tali impalcature per l’espletamento dei lavori, ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire un uso anomalo delle suddette impalcature; è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. — Cass. 6-10-97, n. 9707
La P.A. incontra, nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine alla esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche, limiti derivanti sia da norme regolamentari, tecniche, di comune prudenza e diligenza, oltre che, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l’opus publicum (nella specie, una strada aperta al transito) non presenti, per l’utente, una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), evidenziata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità del pericolo stesso, situazione il cui accertamento, positivo o negativo, è rimesso al giudice del merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito affermativa della sussistenza di una responsabilità dell’ANAS in relazione alla esistenza di un varco aperto nel muretto di protezione della strada Aurelia sopraelevata di circa quattro metri rispetto alla sottostante spiaggia, non visibile nelle ore notturne e non prevedibile perché preceduto e seguito, nelle aperture similari, da altri tratti protetti da sbarre orizzontali). — Cass. 28-7-97, n. 7062
Nel caso di impianti idrici o sanitari siti all’interno delle strutture murarie sulle quali il conduttore non ha nessun potere di intervento non potendo manometterli, per seguire le riparazioni il proprietario locatore conserva la disponibilità giuridica e quindi la custodia sia dei primi che delle seconde, con la conseguenza che con il limite del caso fortuito, risponde del danno cagionato al terzo dalla rottura di un qualsiasi manufatto incorporato nelle fabbriche. — Cass. 27-6-97, n. 5780
Ai fini del sorgere della responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dal difetto di manutenzione di una strada di pubblico transito di sua proprietà, mentre non rilevano di per sé automaticamente le condizioni accidentate ed obbiettivamente pericolose della carreggiata e del manto stradale, quando esse siano percepibili con l’ordinaria diligenza, il repentino e improvviso peggioramento di tali condizioni, in conseguenza di un fenomeno naturale (quale nella specie, il riversarsi sul manto stradale di un imponente strato di fanghiglia proveniente dalle strade laterali) in cui effetti siano stati resi possibili dal difetto di manutenzione dell’opera, può comportare responsabilità risarcitoria dell’amministrazione proprietaria della strada, qualora tale modifica negativa delle condizioni del manufatto abbia (secondo l’apprezzamento incensurabile del giudice di merito) caratteristiche tali da renderla soggettivamente imprevedibile e obiettivamente invisibile. (Nella specie, dato l’orario serale). — Cass. 19-6-97, n. 5482
La presunzione di colpa prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati dalle cose in custodia, gravante su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa, costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo in guisa da impedire che produca danni a terzi. L’operatività della presunzione — limitata ai danni prodotti nell’ambito del dinamismo proprio della cosa o in conseguenza dell’insorgere in essa di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni — postula la dimostrazione del fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato, cioè di un atto dotato di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ. e ritenuto applicabile l’art. 2043 stesso codice nel caso di infortunio subito per caduta su una scala interna di un esercizio pubblico resa viscida dalla caduta di gelato). — Cass. 13-5-97, n. 4196
La presunzione di responsabilità per danni cagionati alla cosa in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., non si applica agli enti pubblici, ogni qualvolta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa. (Nel caso di specie la Corte ha escluso l’applicabilità di questo principio alla fattispecie concreta e l’affermata responsabilità dell’E.N.E.L. per danni cagionati in conseguenza della caduta di un fulmine su di un trefolo e sulla fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione, osservando che si trattava di oggetti in uso esclusivo dell’ente per la gestione della linea). — Cass. 15-1-96, n. 265
La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall’art. 2051 cod. civ. è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione, anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. — Cass. 27-12-95, n. 13114
Nella responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente all’attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest’ultimo l’onere della prova del caso fortuito. — Cass. 4-12-95, n. 12500
Con riguardo alle attrezzature scolastiche, il direttore didattico ha veste di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2051 cod. civ., mancando qualsiasi norma che demandi ad altri soggetti lo specifico potere di custodia delle stesse, e trattandosi dell’organo al quale è attribuita, in funzione degli ampi poteri gestionali ed operativi ad esso riconosciuti ed in collegamento con il potere giuridico di disporre dell’edificio scolastico, la disponibilità di fatto e giuridica dei materiali ed attrezzi scolastici, sovrapposte al potere di fatto, limitato e controllato, del personale docente sulle attrezzature stesse. — Cass. 28-8-95, n. 9047
L’art. 1227, comma primo, cod. civ., a norma del quale, quando vi è concorso di colpa del danneggiato, la responsabilità del danneggiante è diminuita secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, si applica anche nei casi di responsabilità (presunta) del custode perché è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. — Cass. 26-4-94, n. 3957
In tema di responsabilità per danni cagionati da immobile dato in locazione, l’operatività, nei confronti del locatore, della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. presuppone l’allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti che, anche dopo la locazione, seppure l’obbligo di custodia del bene sia passato al conduttore a norma del disposto dell’art. 1587, n. 1, cod. civ., continuano a gravare sul proprietario dell’immobile. — Cass. 10-2-94, n. 1364
In tema di danno cagionato da cosa in custodia, l’art. 2051 cod. civ. pone una presunzione iuris tantum di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, e, quindi, l’obbligo di vigilare che la stessa, sottoposta al suo effettivo controllo, non arrechi danno. Siffatta presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del «caso fortuito» al quale, va equiparata la causa estranea, comprensiva altresì del fatto dello stesso danneggiato, sempre che questo abbia, nel determinismo dell’evento dannoso, un’autonoma efficienza causale e presenti carattere di inevitabilità, rispetto alla sfera di azione del custode. — Cass. 9-2-94, n. 1332
Lastrico solare – La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è basata sulla presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, etc. e può riguardare anche i danni che dipendono dall’insorgere nella cosa in custodia di un agente dannoso, come nel caso di infiltrazioni di acqua da un immobile ad un altro. (Nella specie, tali infiltrazioni erano state provocate da opere eseguite sul lastrico solare di un edificio dal possessore esclusivo di esso). — Cass. 26-5-93, n. 5925
La circostanza che un consorzio di bonifica abbia provveduto, su concessione dello Stato (ora della Regione) ad eseguire opere di sistemazione idraulica su di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, non implica di per sé che, ad opere compiute, il consorzio stesso sia responsabile della manutenzione di quel corso d’acqua, la quale spetta, invece, allo stato o ad altri enti — come gli appositi consorzi per le opere idrauliche nettamente distinti dai consorzi di bonifica — talché una responsabilità siffatta, con conseguente obbligazione risarcitoria per i danni cagionati da difetto di manutenzione, a carico del consorzio di bonifica può sorgere solo quando il rapporto effettivamente instauratosi fra questo concessionario delle opere suddette e l’ente concedente possa, alla stregua dei rispettivi comportamenti, risultare idoneo alla produzione di un tale effetto, come nel caso in cui la manutenzione sia stata affidata in via esclusiva allo stesso consorzio di bonifica fornitore delle opere. — Cass. Sez. Un. 12-06-92, n. 7232
L’obbligo di custodia e la correlativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., non vengono meno per il proprietario dell’immobile concesso in locazione, permanendo in capo al medesimo un effettivo potere di controllo dell’immobile locato finalizzato a vigilare sullo stato di conservazione e di efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Tuttavia, l’operatività nei confronti del proprietario-locatore della presunzione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. resta circoscritta nell’ambito dell’anzidetto obbligo di vigilanza e non si estende alle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da sostanze collocate all’interno dell’immobile dall’inquilino, in ordine alle quali l’obbligo di custodia grava esclusivamente su questo ultimo, essendo esclusa ogni concreta possibilità di controllo da parte del locatore non essendo configurabile alla stregua della disciplina del contratto di locazione un rapporto di dipendenza o subordinazione del conduttore al locatore, che è così privo dei correlati poteri di vigilanza sul conduttore. (Nella specie la S.C., affermando il suesposto principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del proprietario locatore per i danni prodotti a terzi da un incendio causato da materiali altamente infiammabili depositati dall’inquilino nei locali locati, senza idonee precauzioni). — Cass. 28-5-92, n. 6443
Alla stregua della disciplina approntata dall’art. 14 del d.p.r. 1 novembre 1959, n. 1363, in ordine alle concessioni per la costruzione e l’esercizio di dighe di contenimento, l’apprestamento delle misure di sicurezza collegate alle operazioni di collaudo compete al concessionario e non a chi è preposto al collaudo, anche se questo è eseguito da organi tecnici della pubblica amministrazione, dato che il collaudo di opere idrauliche non ha come suo scopo la tutela della pubblica incolumità o il perseguimento di funzioni immediatamente di pubblica utilità per il concedente, ma è svolto nell’esclusivo immediato interesse del concessionario in relazione agli interessi economici che ha riposto nell’opera realizzata. Ne consegue che quest’ultimo è l’unico responsabile ex art. 2051 cod. civ. dei danni che, nella fase di verifica dei lavori, derivino a terzi dall’impianto da lui realizzato. (Nella specie è stata ritenuta la responsabilità di una società concessionaria per la costruzione di una diga, alla quale era poi subentrato l’e.n.e.l., per la morte di una persona travolta da una piena improvvisa, provocata dall’apertura di tre paratie della diga durante le operazioni di collaudo). — Cass. 1-7-91, n. 7236
Nel caso di danno alla persona subito da un terzo estraneo al contratto di trasporto internazionale per ferrovia, a causa del difettoso assestamento del carico sul vagone ferroviario effettuato direttamente dal mittente, l’art. 14 dell’accordo di Berna del 25 febbraio 1961 (CIM), reso esecutivo con legge 2 marzo 1963, n. 806, il quale esclude la responsabilità del vettore, prevale sulla norma generale di diritto interno di cui all’art. 2051 cod. civ. e comporta una presunzione di irresponsabilità di detto vettore non caricatore della merce, salva la prova contraria, da parte del danneggiato, che alla creazione dei rischi inerenti al caricamento difettoso ha colposamente concorso anche il vettore medesimo. — Cass. 22-2-91, n. 1904
Ai fini dell’esonero dalla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, la circostanza che il processo causale dannoso abbia avuto origine in un momento in cui il custode era assente non è idonea, da sola, a provare il caso fortuito. — Cass. 2-2-91, n. 1005
In relazione alla responsabilità per danni da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell’evento dannoso, né rileva che il fatto del danneggiato non fosse imprevedibile o inevitabile, quante volte esso abbia dato luogo ad una serie causale autonoma e determinante. — Cass. 22-8-89, n. 3737
Il presupposto della responsabilità per il danno provocato dalla cosa in custodia può consistere anche nella comproprietà della cosa e in tale ipotesi danneggiato può essere anche uno dei comproprietari, come nel caso di danni da infiltrazioni di acqua da un terrazzo a livello con funzione anche di copertura degli appartamenti sottostanti, che forma oggetto di una comunione particolare tra il proprietario dell’appartamento a livello che ne ha la custodia e i proprietari degli appartamenti sottostanti, nella quale non sono coinvolti il condominio come tale e l’amministratore di esso. — Cass. 19-1-89, n. 255
La responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell’essersi il danno verificato nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell’esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi. In presenza di questi due elementi, la norma dell’art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta soltanto dalla prova che il danno è derivato esclusivamente da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato. Pertanto, mentre incombe al danneggiato l’onere di provare i due elementi indicati sopra, sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest’ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l’onere di indicare e provare la causa del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota. — Cass. 25-11-88, n. 6340
La prova che il custode è tenuto a fornire per liberarsi della presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2051 cod. civ. può dirsi raggiunta se sia positivamente accertato il caso fortuito, comprensivo, nella sua più lata accezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo. Nel caso di incendio non basta che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via d’ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente esercizio del potere di controllo sulla cosa. — Cass. 25-11-88, n. 6340
Con riguardo al noleggio di macchinario con l’obbligo per il noleggiatore di impianto e messa in opera con attività totalmente autonoma comportante particolari cognizioni tecniche e l’esecuzione di delicate operazioni, potenzialmente pericolose per l’incolumità dei terzi, spetta allo stesso noleggiatore il pieno potere di fatto sulle varie parti del macchinario, restando quindi escluso che il correlativo onere della sua custodia e la conseguente responsabilità possa configurarsi a carico del noleggiante che non abbia alcuna ingerenza nell’attività di impianto (nella specie, titolare e/o direttore del cantiere), salvo che non risulti un diverso ed esplicito patto al riguardo. — Cass. 6-10-88, n. 5377
Con riguardo alla responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, a termini dell’art. 2051 cod. civ., la conoscenza che il terzo, che si avvalga della cosa, abbia del difetto strutturale o funzionale della cosa medesima e, quindi, della pericolosità dell’uso in relazione al suo stato, anche non apparente, deve essere valutata dal giudice del merito unitamente alla varietà dei mezzi di cui il terzo — considerata la sua esperienza di vita e le nozioni di cultura — dispone per entrare in contatto fisico con la cosa ed avvalersene senza ricevere danno, al fine di stabilire se ed in quale misura la mancata adozione di cautele sia addebitabile a colpa del danneggiato, diminuendo comparativamente la responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, primo comma, cod. civ. — Cass. 10-5-88, n. 3416
L’obbligo di custodia e la relativa responsabilità verso i terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., non vengono meno per il proprietario dell’immobile concesso in locazione, essendo la temporanea sottrazione della cosa alla sua disponibilità compatibile con la permanenza di un effettivo potere fisico di controllo sulle unità immobiliari, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull’efficienza delle strutture edilizie e degli impianti. Né la mera facoltà, concessa dalla legislazione vincolistica ai conduttori di procedere direttamente alle riparazioni importanti ed improrogabili della res locata (art. 41 della legge n. 253 del 1950), fa venir meno tale obbligo di custodia a carico dei proprietari-locatori e la conseguente loro responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati dalla cosa stessa. — Cass. 22-7-87, n. 6407
Per il danno cagionato da cose in custodia, l’art. 2051 cod. civ. non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ma tale prova si esaurisce nella dimostrazione che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta od assunta dalla cosa — considerata nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose — senza doversi provare anche l’esclusione, nel concreto determinismo dell’evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili. (Nella specie, si trattava di una scala scarsamente illuminata e con alcuni gradini dissestati ed il giudice del merito, la cui pronuncia è stata cassata dalla S.C., aveva richiesto la prova che la caduta era avvenuta appunto da uno dei gradini deteriorati). — Cass. 22-7-87, n. 6407
Gli scavi e le opere nel sedime stradale (nella specie, per la posa di una conduttura del gas) richiedendo l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada comportano che quest’ultimo, abbia o meno concesso tale autorizzazione, deve intervenire o per impedire che le opere ove non autorizzate vengano compiute, o per vigilare sulle modalità di esecuzione dei lavori e sul conveniente ripristino, a lavori finiti, dello stato dei luoghi, sicché, indipendentemente dall’esistenza di un appalto di opera pubblica, è in ogni caso responsabile, sia ai sensi dell’art. 2043 che dell’art. 2051 cod. civ., dei danni che ne siano derivati ai proprietari frontisti. — Cass. 16-4-87, n. 3771
La presunzione legale di colpa posta dall’art. 2051 cod. civ. a carico del custode, importa che questi, per andare esente da responsabilità, debba fornire la prova positiva del fortuito, senza potersi giovare dell’ignoranza dello stato della cosa o della incertezza circa la causa dell’evento dannoso. — Cass. 21-1-87, n. 522
Con riguardo alla causa di forza maggiore, prevista dall’art. 2051 cod. civ. per escludere la responsabilità del custode, la distinzione tra «forte temporale», «nubifragio» o «calamità naturale» non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma — in relazione all’intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno — presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso. — Cass. 21-1-87, n. 522
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile, nel quale deve essere eseguita l’opera, per il detentore dell’immobile stesso che continua ad esercitare siffatto potere non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ. — Cass. 23-10-85, n. 5199
Con riguardo al danno che un pozzetto fognario, ubicato su strada comunale, abbia arrecato al passante, in quanto privo del tombino di protezione e non facilmente avvistabile, mentre la responsabilità dell’ente preposto all’esercizio ed alla manutenzione delle fognature (nella specie, ente autonomo dell’acquedotto pugliese) resta soggetta al disposto dell’art. 2051 cod. civ., in tema di danni cagionati da cose in custodia, con conseguente presunzione della medesima fino a che non si provi il caso fortuito (comprensivo del fatto del terzo e dello stesso danneggiato), l’eventuale concorrente responsabilità del comune, per omessa vigilanza della strada di sua proprietà, esula dall’ambito della citata norma, stante la sua inapplicabilità a carico della pubblica amministrazione con riferimento a beni demaniali o patrimoniali oggetto di uso generale e diretto da parte della collettività, e, pertanto, può essere affermata, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., solo ove il danneggiato assolva l’onere di provare la carenza od inadeguatezza della suddetta vigilanza. — Cass. 4-4-85, n. 2319
Con riguardo ai danni derivanti dal crollo di un solaio divisorio fra due appartamenti, l’applicabilità degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., con conseguente presunzione di corresponsabilità sia del proprietario dell’immobile sovrastante sia di quello dell’immobile sottostante, non introduce deroghe ai principi generali in tema di nesso di causalità e di concorso di cause, sicché la responsabilità dell’uno deve essere esclusa quando egli fornisca la prova che il danno sia stato determinato, con autonoma efficienza causale, dal fatto imputabile all’altro. (Nella specie, il proprietario dell’appartamento sovrastante, essendo il solaio caduto per infiltrazioni di acqua provenienti dagli scarichi del suo immobile). — Cass. 30-3-85, n. 2234
La responsabilità sancita dall’art. 2051 cod. civ. — fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso nonché sulla esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa — sorge per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi. Conseguentemente, a carico del soggetto titolare di quel potere sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova che l’evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato. — Cass. 23-1-85, n. 288
In tema di circolazione stradale, lo stato scivoloso della carreggiata può configurare un’ipotesi di fortuito soltanto quando si presenti come fatto improvviso ed imprevedibile per il conducente e non pure quando questi, a causa delle non buone condizioni atmosferiche, possa prevedere la presenza di strati fangosi e, usando la comune diligenza e, in particolare, moderando adeguatamente la velocità, evitare lo sbandamento del proprio veicolo. (Nella specie, aveva invaso l’opposta mezzeria). — Cass. 3-11-84, n. 5574
La responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (nella specie, da un cancello azionato elettricamente mediante l’uso di un apposito pulsante) postula che l’evento lesivo derivi da mancata o inadeguata custodia della cosa — da intendersi nel senso ampio, comprensivo di inidoneo governo o impiego di essa da parte di chi ne ha l’obbligo e senza che rilevi che la cosa stessa sia o non munita di autonoma capacità di nuocere — e si distingue, pertanto, da quella connessa all’esercizio di attività pericolose, la quale postula una successione continua e ripetuta di atti che si svolge nel tempo e che rivela una notevole potenzialità di danno, superiore al normale ed apprezzabile in un momento anteriore all’evento dannoso, così da consentire all’operatore la predisposizione di adeguate misure di prevenzione e da costituire il parametro di commisurazione della diligenza dovuta, la cui mancanza integra la colpa presunta dall’art. 2050, anche qualora tali atti si coordinino non già, come di norma, all’esercizio di una impresa, bensì semplicemente ad un fine tipico oggettivamente pericoloso. — Cass. 24-2-83, n. 1425
La presunzione di responsabilità a carico di chi abbia una cosa in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., riguarda i danni cagionati dalla cosa medesima per la sua intrinseca natura e per l’insorgenza in essa di agenti dannosi e, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi di danni che non derivino dalla cosa in sé, ma da comportamenti dolosi o colposi di chi detiene la cosa. (Nella specie, in cui si discuteva dei danni derivati ai genitori di un minore dalla morte dello stesso, caduto nella tromba delle scale dell’orfanotrofio ove era ospitato, la S.C., enunciando il surriportato principio, ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2051 citato in quanto il danno era stato cagionato dal comportamento imprudente della vittima la quale, arrampicatasi sulla ringhiera delle scale, si era sporta all’esterno sbilanciandosi e cadendo nel vuoto). — Cass. 23-2-83, n. 1394
La condotta umana illecita produttiva del danno secondo il titolo della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 cod. civ. non differisce, nella sua essenza e per la sua natura, dal comportamento che è considerato, in una più ampia prospettiva, dall’art. 2043 dello stesso codice, differenziandosi la prima ipotesi dalla seconda e caratterizzandosi solo per un più intenso dovere di vigilanza e di precauzione, imposto su chi ha un effettivo potere fisico sulla cosa, per cui se un danno si verifichi nell’ambito del dinamismo ad essa connaturato, ovvero per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa medesima, è posta a carico del custode una presunzione iuris tantum di colpa, la quale può essere vinta unicamente dalla prova che il danno è derivato da caso fortuito inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto terzo e della colpa del danneggiato. — Cass. 22-5-82, n. 3134
La mancata custodia di un immobile, senza la predisposizione di chiusure idonee ad impedire l’accesso a terzi estranei, non può essere di per sé fonte di responsabilità a carico del proprietario, con riguardo al furto perpetrato in un locale adiacente ad opera di ladri che si siano avvalsi della possibilità di passare attraverso l’immobile medesimo, tenuto conto che una condotta meramente omissiva può essere considerata causa dell’evento dannoso, e quindi fonte di responsabilità, solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento stesso, e che un siffatto obbligo, con riferimento a detta custodia e dette cautele a protezione dei diritti altrui, non sussiste in via generale a carico di quel proprietario, ma può derivare solo da specifici rapporti con il danneggiato. — Cass. 6-4-82, n. 2134
Accertato che la fatiscenza del soffitto di un balcone è dovuta a difetto di manutenzione dello sgocciolatoio destinato allo smaltimento delle acque provenienti dal piano di calpestio del balcone sovrastante, il proprietario di questo è tenuto, ex art. 2051 cod. civ. al risarcimento, anche in forma specifica, dei danni causati alla contigua proprietà dal proprio fatto doloso o colposo, e non vengono in rilievo norme riguardanti la disciplina del condominio. — Cass. 23-5-81, n. 3399
Ai fini della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, custode è colui che esercita una potestà di fatto su una cosa che possa presentare un pericolo per chi la usi o venga in contatto con essa. (Nella specie, la qualità di custode è stata attribuita al gestore di un ristorante, il quale destinava di fatto al servizio del locale un annesso giardino-cortile, con i tavoli ivi esistenti, ancorché tali beni non costituissero oggetto del contratto di locazione del ristorante). — Cass. 23-4-81, n. 2431
Poiché il concetto di custodia, presupposto dall’art. 2051 cod. civ., sta a significare un effettivo potere fisico del soggetto nei confronti della cosa, cioè un rapporto concreto che implichi il governo, il controllo e l’uso della cosa custodita, con il conseguente obbligo di vigilare che da questa per sua natura o particolari condizioni, non derivi danno ad altri, fa carico all’appaltatore curare la custodia dei materiali che si trovino nella sua disponibilità, concentrati vicino al luogo dell’esecuzione dell’opera, in attesa della loro utilizzazione. (Nella specie, la Suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la decisione dei giudici del merito, i quali avevano affermato la responsabilità di un appaltatore per le lesioni personali subite da un ragazzo, a seguito del rotolamento di tubi per condutture, accatastati su terreno privo di recinzione e non idoneamente legati). — Cass. 20-1-81, n. 481
Affinché il fatto del danneggiato o del terzo abbia l’efficacia di fortuito, ai fini dell’esclusione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, è necessario che, nel determinismo dell’evento dannoso, esso si ponga, rispetto alla sfera di azione del custode, siccome dotato di impulso causale autonomo, e cioè come un fattore assolutamente eccezionale, non previsto né prevedibile e di per sé sufficiente a produrre l’evento. — Cass. 8-3-80, n. 1554
Nell’ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti, servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, è configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ., la quale, presunta iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza, può peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato. — Cass. 9-2-80, n. 913
L’accertamento dell’idoneità e sufficienza dell’attività del danneggiato a costituire causa esclusiva dell’evento dannoso — che vale a superare la presunzione della responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché ad escludere il concorso di colpa del medesimo — è rimesso al giudice del merito, il cui giudizio, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità. — Cass. 7-1-80, n. 98
Nel giudizio di legittimità, eccettuate le questioni rilevabili d’ufficio, non possono proporsi questioni nuove, che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nelle fasi di merito o implichino un radicale mutamento del sistema difensivo svolto nelle dette fasi. Di conseguenza, avendo l’attore chiesto, in primo grado e in appello, il risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., non è ammissibile il ricorso per cassazione con cui egli lamenti non essere stata dichiarata la responsabilità del convenuto per danno da cose in custodia, ex art. 2051, giacché questo articolo postula che sia stato prospettato al giudice del merito, in fatto, almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno. — Cass. 22-1-79, n. 490
L’art. 2051 cod. civ., nel prevedere la responsabilità per danno da cose in custodia, si riferisce al danno cagionato dalla cosa, libera di operare per effetto del proprio naturale dinamismo, indipendentemente da un comportamento volontario di colui che la tiene in custodia e che se ne serve, onde esso non è applicabile nel caso di danno cagionato dalla circolazione di veicoli. — Cass. 14-3-78, n. 1287
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, di cui all’art. 2051 cod. civ., può risalire a più soggetti, ai quali la custodia stessa faccia capo a pari titolo, o anche per titoli diversi, che però importino tutti l’attuale esistenza o la permanenza di poteri di uso, di gestione, di ingerenza sulle cose di cui si tratta, quando il mancato o il cattivo esercizio di quei poteri, abbia determinato, o concorso a determinare, l’evento dannoso. — Cass. 22-11-76, n. 4407
Nel caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri, che vi si siano introdotti attraverso impalcature per lavori edilizi, lasciate incustodite presso l’appartamento stesso, il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto. La sua responsabilità non può essere ritenuta per esercizio di attività pericolose (art. 2050 cod. civ.), poiché le attività pericolose danno luogo a responsabilità specifica solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento, e non quando gli strumenti ad esse necessari non vengano adoperati per essere le attività sospese; né per cose in custodia (art. 2051 cod. civ), poiché le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano stati cagionati dall’attività illecita di terze persone; né, infine, per omissione di cautele (art. 2043 cod. civ.), poiché la responsabilità civile per omissione sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare, nella specie inesistente. — Cass. 21-10-76, n. 3722
Qualora un soggetto diverso dal proprietario di un fondo, che lo detenga in forza di rapporto di locazione od anche in forza di abusiva occupazione, esegua sul fondo medesimo opere modificative dello stato dei luoghi e produttive di danno al vicino, per infiltrazioni di acque e smottamenti di terreno, il predetto vicino non può invocare l’obbligazione risarcitoria del proprietario, né sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., in quanto questa presuppone la custodia della cosa, difettante nella specie, né sotto il profilo dell’inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 913 e 915 cod. civ., in tema di disciplina delle acque, in quanto, l’azione personale di risarcimento, stante la riferibilità del danno all’azione di un terzo, e non del proprietario, è esperibile nei soli confronti del terzo medesimo. — Cass. 23-4-76, n. 1458
L’art. 2051 cod. civ., nello stabilire che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», pone, anzitutto, un presupposto, desumibile dalla lettera stessa della norma: cioè che il danno sia prodotto «dalle cose». Ne deriva che con tale espressione, contrapposta a quella di danno prodotto «con le cose», per l’applicabilità della disposizione in oggetto, e quindi della presunzione di responsabilità che la norma medesima comporta per il custode, è richiesto che il danno sia prodotto dalla cosa stessa o perché la medesima sia suscettibile, per la sua intrinseca natura, di produrlo o perché in essa siano insorti agenti dannosi anche se provocati da elementi provenienti dall’esterno. (Nella specie, il cliente di una banca, caduto nell’atrio dell’istituto di credito a causa della scivolosità del pavimento, reso viscido dall’acqua piovana sgocciolata dagli ombrelli, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti. La Corte di cassazione, cassando la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ricorrere nella specie un’ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia, ha enunciato il principio di cui in massima). — Cass. 24-1-75, n. 280
L’appaltatore dei lavori di manutenzione delle condotte urbane dell’acquedotto e delle fognature di una città ha l’effettiva disponibilità della rete fognante e, pertanto, essendo tenuto a norma dell’art. 2051 cod. civ. al dovere di vigilanza della cosa della quale ha la custodia affinché questa non arrechi danno, ha l’obbligo di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare il danno medesimo. — Cass. 10-10-72, n. 2976
La presunzione di responsabilità, superabile soltanto con la prova del caso fortuito, posta a carico del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia (art. 2051 cod. civ), non è applicabile, nei confronti della pubblica amministrazione per quelle particolari categorie di beni facenti parte del demanio pubblico, nei riguardi dei quali la posizione dell’amministrazione stessa non può essere assimilata, ai suddetti effetti, a quella del titolare di un diritto di proprietà privata. Questa ipotesi si verifica per i beni demaniali sui quali è esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini (demanio marittimo, fluviale, lacuale, strade, autostrade e strade ferrate appartenenti allo Stato), ed in particolare per le strade ferrate sulle quali, stante l’uso generale e diritto consentito a chiunque (anche se contro il pagamento del prezzo del servizio) e l’estensione della rete, è praticamente impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo (controllo del quale non può desumersi l’obbligatorietà dalle norme che pretendono l’istituzione delle case cantoniere, il cui personale e addetto alla manutenzione e vigilanza della strada ferrata ai fini del buon andamento del servizio) che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per i terzi. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. all’amministrazione ferroviaria per un incendio sviluppatosi lungo la scarpata ferroviaria e propagatosi nei fondi confinanti. La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha enunciato il principio sopra riportato). — Cass. 27-3-72, n. 976
Il concetto di rovina totale o parziale dell’edificio, contemplato nell’art. 2053 cod. civ., non può estendersi alla caduta di cose che non siano materialmente e stabilmente incorporate con l’edificio medesimo. (Nella specie, in relazione ai danni cagionati a terzi dalla caduta di un albero sito in un giardino annesso ad un edificio, è stata esclusa la configurabilità della responsabilità del proprietario dell’edificio a norma dell’art. 2053 cod. civ., ed affermata, trattandosi di edificio locato con tutte le sue pertinenze, la responsabilità del conduttore a norma dell’art. 2051 cod. civ.). — Cass. 31-5-71, n. 1641
Il titolo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia e l’estensione di essa fino alla prova del caso fortuito corrispondono ad una esigenza di giustizia distributiva secondo la quale non è ammissibile che le conseguenze cagionate da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite e non piuttosto su chi detiene o comunque utilizza la cosa stessa. — Cass. 31-5-71, n. 1641
La presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia può essere superata solo dalla prova che l’evento è dovuto a caso fortuito, inteso questo nel senso più lato, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo invero anche in materia di fatto illecito, in analogia di quanto previsto dall’art. 1218 cod. civ., in materia di inadempimento delle obbligazioni, si ha caso fortuito quale esimente della responsabilità ogni qualvolta l’evento è dovuto a forze incoercibili o imprevedibili della natura ovvero a un fatto inevitabile o imprevedibile di terzi. (Nella specie, è stata cassata la decisione del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità della pubblica amministrazione per la caduta di un albero posto su strada provinciale, che per le sue condizioni di vetustà e corrosione era stato abbattuto da raffiche di vento, ferendo un motociclista). — Cass. 14-10-70, n. 2020
La responsabilità prevista nell’art. 2051 cod. civ. è fondata su di una presunzione juris tantum di colpa nei confronti di colui che ha il dovere di custodia sulle cose in relazione all’obbligo di conservare il potere di controllo su di esse. Tale responsabilità non può essere invocata quando sia provato un caso fortuito, inteso nel più lato senso, comprensivo anche del fatto del terzo. Quando sia raggiunta la prova che l’evento lesivo è in rapporto diretto di causalità col fatto del terzo, la presunzione di responsabilità a carico del custode viene meno. (Nella specie, uno spettatore, seduto ad un posto di platea in un cinema, rimasto colpito sulla testa da una bottiglia di gassosa, caduta dalla sovrastante balconata, avendo riportato lesioni personali, aveva convenuto in giudizio ex art. 2051 il gestore del cinema. I giudici di merito avevano accolto la domanda. Il Supremo Collegio ha censurato tale pronuncia, perché emessa senza che i detti giudici avessero accertato se, al momento dell’evento dannoso, determinato dalla caduta della bottiglia, questa fosse ancora nell’effettivo potere fisico dei commessi del gestore del locale, oppure fosse passata in potere di fatto dell’acquirente della bibita, cui si trasferisce il dovere di custodia della bottiglia, sino al momento della restituzione. Ha, al riguardo, enunciato il principio che precede). — Cass. 17-10-69, n. 3408
In relazione al medesimo evento, non è configurabile il concorso di norme e delle relative presunzioni a carico di distinti soggetti, perché, nei confronti di più soggetti, ogni presunzione è esclusiva ed assorbe per intero la responsabilità dell’evento, senza lasciare alcun margine, esso pure presuntivo, ad altre e la corresponsabilità di più soggetti è ammissibile soltanto se, ferma a carico di taluno di loro una delle presunzioni, a carico dell’altro (o degli altri) sia stata accertata una colpa in concreto e non gia presunta nella produzione dell’evento. (Nella specie, il ricorrente assumeva che il danno, essendo stato cagionato da cosa che il danneggiato, concessionario locale per la distribuzione, aveva in custodia, era operante nei confronti di questo la presunzione di cui all’art. 2051 cod. civ. e che tale presunzione non poteva essere eliminata dall’altra presunzione ex art. 2050, che gravava sull’imprenditore esercente la distribuzione delle bombole di gas liquido, di cui una, usata dal danneggiato per alimentare una stufa destinata a riscaldare l’ambiente adibito a negozio, era esplosa causando l’evento di danno. La S.C. ha ritenuto non fondata tale censura, mossa alla sentenza impugnata, rilevando che questa aveva considerato che nel caso il danneggiato era un semplice utente della bombola ed enunciando il principio che precede). — Cass. 9-5-69, n. 1595
Non è configurabile un generale obbligo di custodia della cosa oggetto di proprietà, nel senso che il proprietario non ha il generale e assoluto dovere di adottare misure idonee ad impedire che alcun estraneo venga in contatto con la cosa stessa e se ne faccia strumento per attentare all’integrità altrui, personale o patrimoniale. Tale obbligo sussiste solo in quanto il bene possa costituire di per se stesso la fonte di un pericolo per chi ne venga a contatto o se ne serva, e si atteggia in maniera diversa a seconda della natura del bene e della sua pericolosità. Siffatto obbligo di custodia non può sorgere in virtù di un avvertimento o di una formale diffida, non essendo dato ad alcuno di imporre obblighi ad altri, per sua unilaterale determinazione e nel suo esclusivo interesse. (Nella specie, l’esercente un negozio di oreficeria, nel quale i ladri avevano consumato un furto, penetrandovi attraverso un foro praticato nel muro divisorio tra detto negozio e quello adiacente appartenente al convenuto, assumeva che quest’ultimo fosse tenuto ai danni per avere omesso di custodire il suo negozio, le cui saracinesche erano state lasciate aperte durante l’esecuzione di alcuni lavori di ammodernamento). — Cass. 10-6-68, n. 1836
La responsabilità gravante sul custode (art. 2051 cod. civ), cioè su chi ha l’effettivo potere fisico sulla cosa, la padronanza e la disponibilità di fatto su di essa, non può ipotizzarsi, nel caso di veicoli in movimento, la cui disciplina si esaurisce nella norma dell’art. 2054 cod. civ., ma soltanto in caso di abbandono di veicoli, cioè di veicoli non circolanti. — Cass. 6-3-62, n. 420