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Art. 2052 cc – Danno cagionato da animali

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Articolo 2052 codice civile

Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.


 

Giurisprudenza:

Incidente stradale tra veicolo e animale selvatico – Responsabilità ex art. 2052 c.c. – Presupposti – Onere della prova incombente sul conducente danneggiato – Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell’animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto – anche ai fini di assolvere all’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. – ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-4-2023, n. 11107

 

Urto tra veicolo e animale – Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e presunzione di colpa a carico del conducente – In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso – sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito – il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-5-2022, n. 16550

 

In materia di danni cagionati da fauna selvatica, l’indennizzo ex art. 26 della l.r. Campania n. 8 del 1996, non costituendo risarcimento del danno conseguente ad illecito aquiliano, non prevede necessariamente l’integrale ristoro del pregiudizio subito dal privato ed è dovuto esclusivamente alle condizioni e nei limiti derivanti dalla normativa regionale e locale; pertanto, ove il danneggiato agisca per ottenere l’integrale risarcimento del danno subito, a prescindere dalle condizioni e dalle limitazioni previste dalla normativa locale, la domanda sarà da qualificare come ordinaria azione risarcitoria. – Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 02-10-2020, n. 20997

 

In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-7-2020, n. 13848

 

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., la Regione convenuta, in quanto legittimata passiva, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, può – anche in quello stesso giudizio – agire in rivalsa contro detto ente, da essa indicato come effettivo responsabile e, in quest’ultimo caso, possono assumere rilievo – limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente – tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della medesima delega (anche sotto il profilo dell’assegnazione di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in questa ottica), così come ogni questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela. – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-7-2020, n. 13848

 

In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale oppure dell’utilizzatore, ma non impedisce che del danno possa rispondere, a diverso titolo e previo accertamento dei presupposti ex art. 2043 c.c., anche l’altro soggetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, accertata la responsabilità del proprietario di un cane per i danni da questo causati, ha respinto la domanda nei confronti dell’utilizzatore senza alcun accertamento sulla sua eventuale responsabilità aquiliana). – Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-05-2020, n. 9661

 

In materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-04-2020, n. 7969

 

I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-04-2020, n. 7969

 

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-04-2020, n. 7969

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile dalla P.A. non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia, ma, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato provare la condotta colposa causalmente efficiente dell’ente pubblico. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l’attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”, quale è, con riguardo all’utilizzo della rete viaria, l’art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18-02-2020, n. 4004

 

Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell’art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l’allieva fosse una principiante). – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 08-03-2019, n. 6737

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione è risarcibile non ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., ma, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 157 del 1992, in forza dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all’onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spetta al danneggiato provare una condotta colposa dell’ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto la domanda, proposta contro la regione, di risarcimento dei danni provocati dall’aggressione di un coltivatore diretto da parte di un cinghiale proveniente da una confinante oasi naturale, non potendo essere pretese la recinzione o la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, e non essendo stato provato che il luogo del sinistro fosse all’epoca abitualmente frequentato da animali selvatici, in un numero eccessivo di esemplari tale da costituire un vero e proprio pericolo per le proprietà vicine anche se adeguatamente protette ovvero teatro di precedenti incidenti.). sul presupposto dell’omessa recinzione idonea ad evitare lo sconfinamento degli animali dal perimetro boschivo). – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-02-2019, n. 5722

 

Responsabilità per i danni causati dagli animali randagi – La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicché presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile il Comune convenuto per il danno subito dall’attore a causa … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-12-2018, n. 31957

 

In tema di risarcimento di danni cagionati da animali, l’adduzione indifferenziata, quale titolo di responsabilità del convenuto, sia della qualità di proprietario che di soggetto fruitore dell’animale comporta che l’accoglimento della domanda in primo grado in base alla seconda prospettazione, a meno di una esplicita esclusione della prima, non onera la parte danneggiata vittoriosa della proposizione di appello incidentale per avvalersi validamente, mediante la mera ma univoca riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., di quella non accolta dal primo giudice; ne consegue che il giudice di appello non può esimersi, ove escluda la sussistenza del secondo titolo di responsabilità (la disponibilità dell’animale), dall’esaminare nel merito la sussistenza dell’altra (la proprietà o comproprietà). – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-08-2018, n. 21018

 

Ai sensi degli artt. 2, 6 e 8, l.r. Puglia n. 12 del 1995, il Comune è privo legittimazione passiva in rapporto alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, posto che in base alla menzionata legislazione regionale i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera “accoglienza” dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l’attività di recupero e cattura, sono tenuti i Servizi veterinari delle ASL. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-06-2018, n. 17060

 

La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente.(Nella specie, in virtù della l.r. Toscana n. 3 del 1994, che demanda detta delega alle Province, è stata confermata la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità della Regione e del Comune citati in giudizio). – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 31-07-2017, n. 18952

 

Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 3, lett. a), della l.r. Lazio n. 34 del 1997, sussiste la responsabilità solidale del comune e della Asl competenti per i danni causati a terzi da cani randagi dei quali tali enti non abbiano assicurato la cattura e la custodia. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-06-2017, n. 15167

 

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l’attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale è il controllo delle nascite della popolazione canina e felina, avendo quest’ultimo ad oggetto il mero controllo “numerico” degli animali, a fini di igiene e profilassi, e, al più, una solo generica ed indiretta prevenzione dei vari inconvenienti legati al randagismo. – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18-05-2017, n. 12495

 

La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all’art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un’attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l’animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, di condanna del proprietario di un cane che aveva morso un’amica di famiglia, introdottasi in casa, e che gli aveva dato una carezza, nonostante l’invito della moglie del proprietario ad allontanarsi, dando rilievo al fatto che la danneggiata conosceva l’animale fin da cucciolo). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-05-2016, n. 10402

 

In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso – sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito – il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 07-03-2016, n. 4373

 

In tema di danno cagionato da animali, l’art. 2052 c.c. prevede, alternativamente e senza vincolo di solidarietà, la responsabilità del proprietario dell’animale ovvero dell’utilizzatore, evenienza questa ipotizzabile solo allorché il proprietario si sia spogliato, in fatto o in diritto, del governo dell’animale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che – in relazione ai danni conseguiti ad un sinistro mortale, verificatosi in un maneggio nel corso di una lezione di equitazione – aveva ritenuto unica responsabile l’istruttrice, proprietaria del pony, svolgendo essa la propria attività in piena autonomia rispetto al club ippico). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-12-2015, n. 25738

 

La presunzione di responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., può essere superata esclusivamente se il proprietario, o colui che si serve dell’animale, provi il caso fortuito, che include anche il fatto colposo del danneggiato avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno purchè presenti i caratteri dell’imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente integrata la prova liberatoria dalla circostanza che la parte danneggiata, la quale aveva riportato lesioni a causa di un calcio al volto sferratole da un cavallo, si era addentrata nel recinto, chiuso e riservato al personale, dove si trovava il cavallo, ponendo così in essere un comportamento volontario di cui si era assunta tutta la responsabilità, trattandosi peraltro di una esperta cavallerizza). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-12-2015, n. 25223

 

Del danno cagionato da animale risponde ex art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi ne ha l’uso, per responsabilità oggettiva e non per condotta colposa (anche solo omissiva), sulla base del mero rapporto intercorrente con l’animale nonché del nesso causale tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento dannoso, che il caso fortuito, quale fattore esterno generatore del danno concretamente verificatosi, può interrompere, sicché, mentre grava sull’attore l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, la prova del fortuito è a carico del convenuto. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-07-2014, n. 17091

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest’ultima, peraltro, di spettanza specifica dell’Anas). – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 24-04-2014, n. 9276

 

La responsabilità di chi si serve dell’animale per il tempo in cui lo ha in uso, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., prescinde sia dalla continuità dell’uso, sia dalla presenza dell’utilizzatore al momento in cui l’animale arreca il danno. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 04-02-2014, n. 2414

 

Api – Riconducibilità nel novero degli animali selvatici – Esclusione – Non rientrano nel novero degli animali selvatici – sottratti all’applicazione dell’art. 2052 cod. civ. – le api utilizzate da un apicoltore, il quale pertanto risponde ai sensi di tale disposizione e non dell’art.… continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-03-2013, n. 7260

 

Caso fortuito – Poiché la responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su un comportamento o un’attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o di uso) intercorrente tra questi e l’animale, e poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, la rilevanza del fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre ad un elemento esterno, anziché all’animale che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Ne consegue che spetta all’attore provare l’esistenza del rapporto eziologico tra l’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi dalla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-03-2013, n. 7260

 

Il proprietario di un animale, ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., non risponde dei danni da questo causati a chi lo deteneva temporaneamente in vista del perseguimento di un interesse proprio, onde il trasportatore di animali non può pretendere dal proprietario di essi il risarcimento del danno causatogli dalle bestie durante le operazioni di carico o scarico, dal medesimo espletate in piena autonomia. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-12-2012, n. 22632

 

La responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità, dell’inevitabilità e dell’assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erroneo il ragionamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto che integrasse l’ipotesi di caso fortuito la condotta della danneggiata, minorenne di anni tre, rimasta ferita per l’aggressione da parte di un cane che si trovava all’interno di un giardino il cui ingresso era costituito da un cancello non assicurato da idonea chiusura, tanto da potere essere facilmente aperto dalla bambina stessa). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-07-2011, n. 15895

 

La responsabilità per il danno causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 07-07-2010, n. 16023

 

La norma dell’art. 2052 cod. civ. – in base alla quale chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso – trova il proprio fondamento nel principio per cui chi fa uso dell’animale nell’interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione, peraltro, non rientra colui il quale utilizzi l’animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell’animale alle cui dipendenze egli presti tale attività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda, avanzata da un componente del corpo di polizia municipale, di risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dovuta all’impennata del cavallo da lui montato, sul rilievo che in quel momento l’animale era affidato alla custodia dello stesso danneggiato). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-04-2010, n. 10189

 

La responsabilità di cui all’art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che integrasse l’ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato, vittima di lesioni per l’aggressione da parte di un cane “pit bull” che si trovava all’interno di uno stabile, al quale il danneggiato stesso aveva avuto accesso tramite il cancello di ingresso aperto, assumendo che i proprietari e custodi del cane avevano adottato tutte le misure idonee ad evitare, in regime di normalità, l’aggressione – apposizione sul cancello di un cartello con la scritta “attenti al cane”, sebbene non visibile proprio per essere il cancello aperto; catena lunga tre metri alla quale il cane era legato; posizionamento del cane in luogo distante dal cancello di ingresso – mentre era da reputarsi imprevedibile la circostanza della visita per affari da parte della vittima la mattina del 26 dicembre, allorché i proprietari del cane erano assenti dall’abitazione, e rilevando altresì la sua età – ottanta anni – tale da non consentirgli di ritirarsi con prontezza dall’attacco di un cane legato ad una catena. La S.C., in applicazione del principio sopra riportato, ha cassato la sentenza impugnata, reputando inconferente l’argomentazione relativa all’età del danneggiato ed osservando che, in un contesto in cui il cartello di pericolo non era visibile, non poteva assumersi come atto determinante l’aggressione del cane il solo fatto di varcare un cancello aperto con accesso ad uno stabile). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-04-2010, n. 9037

 

L’attività sportiva consistente nella partecipazione ad una lezione di equitazione da parte di allievi dotati di sufficiente esperienza rientra, ai fini della responsabilità civile, nella fattispecie di cui all’art. 2052 cod. civ., con applicazione della relativa presunzione; spetta, pertanto, al gestore dell’animale (utilizzatore o proprietario) che ha causato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato cagionato dal caso fortuito, poiché ciò che rileva è la semplice relazione esistente tra il gestore e l’animale e il nesso di causalità tra il comportamento di questo ed il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto il gestore responsabile del danno causato dal calcio improvviso di un cavallo sferrato mentre il gruppo di allievi, sotto la guida dell’istruttore, stava procedendo in fila indiana). – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 09-03-2010, n. 5664

 

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-11-2008, n. 27673