Art. 2053 codice civile. Rovina di edificio
Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Giurisprudenza:
Rovina di edificio ex art. 2053 cc e danno da cosa in custodia ex art. 2051 cc – Presupposti – Impianto antincendio – La fattispecie prevista nell’articolo 2053 c.c. considera rovina ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati”, sicchè “la responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione e perciò parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione. Questo porta ad escludere che l’impianto antincendio possa rientrare nella nozione di elemento essenziale strutturale ancorchè accessorio, essendo esso finalizzato a scongiurare conseguenze dannose correlate a fattori incidentali, quali, appunto, un incendio. La disposizione si applica in ogni caso di disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22163
Responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ. – La responsabilità solidale dei danneggianti ex art. 2055 cod. civ., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l’unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l’identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 gennaio 2015, n. 286
Fondamento – In materia di condominio di edifici, la legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dal cedimento di strutture condominiali spetta al condominio, in persona dell’amministratore quale rappresentante di tutti i condomini obbligati – e non già al singolo condomino che può essere chiamato in giudizio a titolo personale soltanto ove frapponga impedimenti all’esecuzione dei lavori di manutenzione o ripristino, ovvero allorché i danni derivino da difetto di conservazione o di manutenzione a lui imputabili in via esclusiva -, poiché la responsabilità delineata dall’art. 2053 cod. civ. si fonda sulla proprietà del bene, la cui rovina è cagione del danno, e va imputata a chi abbia la possibilità di ovviare ad un vizio di costruzione o di provvedere alla manutenzione del bene, ossia – per le strutture condominiali – al condominio. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 25 agosto 2014, n. 18168
Rovina di edificio ex art. 2053 cc – Responsabilità del proprietario dell’immobile locato – In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, rapporto che postula l’effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 9 giugno 2010, n. 13881
Responsabilità oggettiva del proprietario – Esclusione – La responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione) ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell’edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 gennaio 2010, n. 1002
Nozione rovina di edificio – Grata sconnessa posta sul marciapiede – In tema di responsabilità del proprietario per danni derivanti, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., da rovina dell’edificio, va considerata tale ogni disgregrazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l’applicazione dell’art. 2053 cod. civ. sul presupposto che una grata sconnessa posta sul marciapiede al servizio di un edificio, nella quale l’attrice era inciampata, riportando lesioni, non costituisse elemento essenziale di quest’ultimo). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 novembre 2009, n. 23939
Domanda giudiziale nuova – Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – È domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d’indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell’atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema d’indagine. (Nella specie, la S.C., ritenendo che le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale avevano “causa petendi” e “petitum” diversi, ha confermato la sentenza impugnata con cui la corte di merito aveva ritenuto nuova e, pertanto, inammissibile la domanda – fondata sulla responsabilità extracontrattuale del proprietario ai sensi dell’art. 2053 cod.civ. – di risarcimento dei danni determinati dal crollo del tetto di un immobile di proprietà della convenuta e già condotto in locazione dagli attori, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, a fronte della diversa prospettazione originaria di un titolo di responsabilità contrattuale e, comunque, di un diverso titolo di responsabilità aquiliana ricondotto all’art. 2051 cod. civ). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 10 ottobre 2008, n. 24996
Responsabilità del proprietario derivanti dal comportamento di terzi immessi nel godimento dell’immobile
La responsabilità del proprietario per la rovina di edificio, ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., è configurabile quando i danni derivino, oltre che da difetti originari e da attività da lui svolte all’interno dell’immobile, anche dal comportamento di terzi immessi nel godimento dello stesso. La locazione, in particolare, poiché costituisce una delle possibili modalità di godimento dell’immobile, dalla quale il proprietario trae vantaggio economico, giustifica, a titolo oggettivo, ovvero a prescindere dalla sua colpa per omessa sorveglianza, la responsabilità del proprietario ai sensi del citato art. 2053 verso i terzi, i quali, pertanto, possono sempre invocare a loro tutela l’imputabilità al proprietario degli eventi dannosi. Peraltro il conduttore, nei confronti del quale il proprietario potrà rivalersi, nei rapporti interni, per i danni addebitatigli ai sensi del suddetto articolo a causa del suo comportamento, non può certo compiere nell’immobile locato interventi e modifiche senza il consenso del proprietario che, anche per questa via ne assume la responsabilità verso i terzi danneggiati. (Nella specie, confermandosi la sentenza di merito impugnata, è stato escluso che andasse esente da responsabilità, secondo l’art. 2053 cod. civ., il proprietario dell’immobile nel quale il locatario, cagionando danni agli appartamenti dei piani superiori, aveva parzialmente abbattuto un muro maestro per ricavarvi un’apertura maggiore di quella esistente). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 settembre 2008, n. 23682
Nozione rovina di edificio – Rottura di una tubazione dell’acquedotto – La responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla loro rovina può ravvisarsi solo in caso di danni derivanti dagli elementi (anche accessori ma) strutturali dell’edificio o di altra costruzione e perciò da parti essenziali degli stessi, ossia di danni derivanti dall’azione dinamica del materiale facente parte della struttura della costruzione e non da qualsiasi disgregazione sia pure limitata dell’edificio o di elementi o manufatti accessori non facenti parte della struttura della costruzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la responsabilità “ex” art. 2053 cod. civ. dell’intimato comune per i danni subiti dalla ricorrente-attrice in seguito alla rottura di una tubazione dell’acquedotto comunale rilevando che l’edificio era di proprietà della stessa ricorrente-attrice e che la tubatura comunale, di per sè, non poteva essere considerata né edificio, né costruzione tale da poterne derivare, in caso di rovina, la responsabilità oggettiva del suo proprietario). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6 maggio 2008, n. 11053