Codice Civile
Art. 2054 codice civile
Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. (1)
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
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(1) La Corte Costituzionale (sentenza 205/72) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma “limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni”.
Giurisprudenza:
Confessione giudiziale resa dal responsabile del danno non proprietario del veicolo – Valore di prova legale nei confronti del solo confidente – Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-4-2023, n. 10687
Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti – Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, cc – In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all’avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l’evento dannoso, posto che la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-3-2023, n. 8311
Azione diretta in favore del terzo trasportato – L’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile. Nel caso in cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 30-11-2022, n. 35318
Urto tra veicolo e animale – Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e presunzione di colpa a carico del conducente – In tema di responsabilità per danni derivanti dall’urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell’utilizzatore di quest’ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso – sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell’animale, il caso fortuito – il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell’art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-5-2022, n. 16550
Responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati – Regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati – Art. 2055 cc – In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l’obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita “ope legis” al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall’illecito commesso dal conducente), dall’obbligazione solidale verso l’impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell’obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l’obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l’obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 17-12-2021, n. 40592
Riesame d’ufficio della graduazione delle colpe – In tema di giudizio d’appello, ove l’appellante deduca che l’incidente stradale da scontro di veicoli si sia verificato per colpa esclusiva dell’altro conducente, ciò non basta perché, nel caso di insuccesso sul motivo predetto, e quindi di conferma del giudizio sulla sussistenza del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei due veicoli, il giudice debba tuttavia riesaminare il problema della graduazione delle colpe concorrenti, potendo tale indagine trovare ingresso o se vi sia apposita censura o se, quanto meno, siano … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-10-2021, n. 28014
Rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa – La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, “ex se”, che il giudice possa applicare la previsione dell’art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l’onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d’ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-10-2021, n. 27169
Distanza di sicurezza tra veicoli – Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 11-7-2021, n. 18708
Giudizio civile e prove raccolte nel giudizio penale – Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l’obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all’esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un’autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell’efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l’obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell’uno rispetto all’altro, ha concluso che l’apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-5-2021, n. 12164
Cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale – I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3, Ordinanza 31-3-2021, n. 8869
Presunzione di pari responsabilità veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione – La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l’uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall’andatura zigzagante dell’altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 12-2-2021, n. 3764
Trasporto di persone – Presunzione di responsabilità – In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall’auto, a causa dell’improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 13-1-2021, n. 414
Danni Cagionati dalla fauna selvatica – In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell’animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-7-2020, n. 13848
Danni subiti dall’assicurato trasportato da un terzo – In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio “vulneratus ante omnia reficiendus” si applica anche in favore dell’assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente; in questo caso, l’assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l’unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell’incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell’assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l’assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-7-2020, n. 13738
Responsabilità civile da circolazione stradale – Scontro di veicoli – In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 marzo 2020, n. 7479
Presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c. – Fondamento – La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7061
Richiesta di risarcimento all’impresa designata previo espletamento delle formalità di cui all’art. 22 l. 990 del 1969 – In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche in caso di azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. esperita dal danneggiato da sinistro stradale è indispensabile, a pena di improponibilità della domanda, la previa formulazione della richiesta all’assicuratore con le modalità previste dall’art. 22 della l. n. 990 del 1969, alla quale non può considerarsi equipollente la costituzione di parte civile nel … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 dicembre 2019, n. 32792
Azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 – Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli – Ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest’ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l’azione diretta del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-10-2019, n. 25033
Concorso di colpa del pedone – Presupposto – In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2241
Sorpasso – Insussistenza concorso colposo – Il conducente di un veicolo, nell’accingersi ad un sorpasso – che costituisce manovra pericolosa e complessa – non solo deve attivare la propria attenzione, ma altresì constatare che vi sia spazio libero sufficiente perché detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo soprassedere laddove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibilità di collisione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, nell’esaminare la dinamica del sinistro, aveva ritenuto applicabile la regola sussidiaria di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., del tutto omettendo di esaminare la specifica disciplina dettata dall’art.148, comma 3, del codice della strada che impone al conducente durante la manovra di sorpasso di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato; tanto più che, nella specie, trattandosi di sorpasso di un velocipede da parte di un autocarro, il … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 novembre 2018, n. 31009
Giudizio di impugnazione – Infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente – In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l’accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell’art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall’assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell’assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l’ azione “diretta”) sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l’azione “diretta”), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di “dipendenza” che ne determina l’inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest’ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 novembre 2018, n. 29038
Modificazione della domanda – La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell’originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 25 settembre 2018, n. 22540
Danno dolosamente provocato dal conducente – In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la garanzia assicurativa copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato, il quale, pertanto, ha diritto di ottenere dall’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, non trovando applicazione la norma di cui all’art. 1917 c.c. – che non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato – salva la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell’assicurato-danneggiante, per il quale la copertura contrattuale non opera. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui la autovettura … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 agosto 2018, n. 20786
Scontro di veicoli – La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19197
Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati – In tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all’ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l’unico responsabile degli effetti delle collisioni è il … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15788
Qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata – In tema di risarcimento del danno da circolazione stradale, quando la parte agisce invocando la corresponsabilità della convenuta mediante richiamo generico all’art. 2054 c.c., il giudice non è vincolato nel potere di qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata, potendo sussumerli nella fattispecie di cui al comma 1 della citata norma, in luogo di quella di cui al comma 2 della stessa, ove le condotte prospettate siano astrattamente compatibili con essa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda per assenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c., omettendo indebitamente di sussumere i fatti nella diversa ipotesi di cui al comma 1 di detto articolo, avendo l’attrice allegato che la convenuta, tenendo … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13757
Risarcimento del danno del proprietario del veicolo in qualità di trasportato – In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile. Pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall’assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1269
Concetto di circolazione stradale – Sosta del veicolo – Operazioni di carico o scarico del veicolo – Rientrano nel concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c., dando luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A., anche la sosta del veicolo nonché, quando avvengono sulla via pubblica, le operazioni di carico o scarico del veicolo – in funzione del suo avvio alla circolazione – ovvero qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli, ecc.). Ne consegue che, per l’operatività della garanzia per R.C.A., è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la riconducibilità all’art. 2054 c.c. ed alla disciplina della R.C.A. del … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27759
Fallimento del proprietario del veicolo che ha causato il danno – Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, salvo che il danneggiato, dopo l’interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa verso questa e si limiti a chiedere la condanna diretta dell’assicuratore, nel qual caso la partecipazione (per effetto del litisconsorzio necessario) dell’assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 22 novembre 2017, n. 27756
Vettura motrice e rimorchio – Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sé stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprietario della vettura trainata, consentendone la circolazione mediante il traino, si espone alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 3, c.c., ed è solidalmente responsabile con il proprietario e conducente … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27371
Litisconsorzio – Qualora uno dei presunti responsabili di un incidente stradale, convenuto in giudizio dal danneggiato, chiami in giudizio un terzo indicandolo quale esclusivo responsabile dell’evento dannoso, tra le due cause – tra loro interdipendenti – si instaura un rapporto di litisconsorzio processuale, con la conseguenza che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25417
Circolazione del veicolo avvenuta contro la volontà del proprietario – Prova – Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volonta”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27 settembre 2017, n. 22449
Carattere sussidiario della presunzione di responsabilità concorrente tra conducenti – Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 12 giugno 2012, n. 9528
Carattere sussidiario della presunzione di responsabilità concorrente tra conducenti – Scontro tra un’autovettura ed una bicicletta – In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. – che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi – ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso. — Cass. III, sent. 10304 del 5-5-2009
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39) al secondo comma dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142. Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri. — Sez. Un., sent. 6316 del 16-3-2009
La presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma primo, cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza. Accertato il concorso di colpa tra investitore ed investito, tuttavia, i criteri di ripartizione della colpevolezza costituiscono oggetto di un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. — Cass. III, sent. 6168 del 13-3-2009
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 cod. civ. e 2054 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata, nei confronti di una società di trasporti pubblici, da un viaggiatore infortunatosi mentre si accingeva a scendere da un autobus ormai arrestato al capolinea, e ne ha corretto la motivazione nella parte in cui la corte di merito aveva ritenuto insussistente il nesso eziologico tra la condotta del vettore e l’evento, piuttosto che raggiunta la prova liberatoria della mancanza di colpa del vettore). — Cass. III, sent. 4343 del 23-2-2009
Il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità. — Cass. III, sent. 4055 del 19-2-2009
In tema di assicurazione obbligatoria per i sinistri stradali, nel caso in cui il danneggiato abbia promosso azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell’articolo 2054 cod. civ. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e dell’assicuratore di questo, entrambi stranieri, senza esercitare l’azione diretta nei confronti dell’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) prevista dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242 – “ratione temporis” vigente – , sussiste nullità radicale del procedimento e della sentenza qualora l’atto di citazione sia stato notificato ai suddetti convenuti nel domicilio legale dell’U.C.I., invece che a norma dell’art. 142 cod. proc. civ.. La notificazione in tal modo eseguita, poiché indirizzata in altro luogo, che nessuna relazione ha con i destinatari dell’atto, deve, infatti, ritenersi inesistente e come tale inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale tra le parti. — Cass. III, sent. 3547 del 13-2-2009
Si prescrive in un anno, a norma dell’articolo 2952 cod. civ., e non nel diverso termine di cui all’articolo 2947 cod. civ., ed inizia a decorrere dalla data di pagamento, il diritto alla rivalsa che ai sensi dell’articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 – “ratione temporis” applicabile (come nella specie) – è riconosciuto all’assicuratore nei confronti dell’assicurato a seguito dell’azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale. — Cass. III, sent. 29883 del 19-12-2008
In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità,con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. — Cass. III, sent. 29883 del 19-12-2008
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari o trasportati dei veicoli coinvolti, introducano avanti a diversi giudici – ognuno nei confronti degli altri ed eventualmente dei rispettivi assicuratori, addebitandosi a vicenda la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso – non si pone in termini di continenza, bensì di connessione da ricondurre nell’ambito del c.d. nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità; ne consegue che, indipendentemente dai limiti posti dall’art. 40 cod. proc. civ. attraverso il richiamo agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 del medesimo codice, ricorrono le condizioni per lo spostamento delle cause davanti al giudice preventivamente adito, allo scopo di evitare il possibile contrasto di giudicati (nella specie, la S.C., adita con regolamento di competenza, ha dichiarato la connessione tra due cause relative al medesimo sinistro stradale, proposte davanti a giudici diversi e con parti non del tutto identiche, evidenziando in motivazione l’errore in cui era incorso il tribunale che aveva ravvisato, invece, un caso di continenza). — Cass. III, ord. 29580 del 18-12-2008
Il proprietario di un veicolo a motore, dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta, non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall’art. 2051 cod. civ., dei danni causati dal propagarsi dell’incendio, in quanto la condotta del terzo – ove imprevista ed imprevedibile – recide il nesso di causalità tra la proprietà del veicolo ed i danni a terzi. — Cass. III, sent. 24755 del 7-10-2008
In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l’obbligazione dell’assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica; ne consegue che l’unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell’assicuratore, né l’oggetto del contratto di assicurazione, che è l’indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da una società assicuratrice nei confronti di una procedura esecutiva attivata sulla base di una sentenza di condanna per una somma eccedente il massimale di polizza). — Cass. III, sent. 24752 del 7-10-2008
Poiché il personale addetto al trasporto in ambulanza esercita un servizio non di mero trasporto, ma di assistenza sanitaria, ed ha quindi l’obbligo di provvedere a che il trasporto si compia preservando le condizioni di salute del trasportato, esso è responsabile della messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza, in base al titolo contrattuale che ha ad oggetto il trasporto sanitario e non in base al precetto generale previsto in materia di responsabilità civile extracontrattuale; conseguentemente, il responsabile dell’autoambulanza è obbligato ad imporre l’adozione delle misure di sicurezza al trasportato, il quale è pur sempre tenuto ad un dovere di cooperazione con il personale sanitario, in mancanza del quale è ipotizzabile il suo concorso di colpa. (Nella specie la S.C., nell’annullare con rinvio la sentenza impugnata per illogica e contraddittoria motivazione, ha enunciato il riportato principio con riferimento ad un caso in cui l’infermo trasportato aveva subito lesioni in conseguenza di una scorretta posizione assunta dallo stesso all’interno dell’autoambulanza). — Cass. III, sent. 23851 del 18-9-2008
Il rinvio alle norme processuali riguardanti il rito del lavoro, stabilito nell’art. 3 della legge n. 102 del 2006 per le cause di risarcimento danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non si applica alle controversie instaurate davanti al giudice di pace, in quanto già regolate, ai sensi degli artt. 319, 320, 321 e 322 cod. proc. civ., da un procedimento speciale ispirato dagli stessi obiettivi di concentrazione e celerità propri del rito del lavoro e senza che il citato art. 3 contenga un’espressa previsione- come imposto, in via generale, dall’art. 311 cod. proc. civ.- di estensione del rito del lavoro anche al procedimento dinanzi al giudice di pace. Pertanto, alla stregua dell’ “intentio legis” sottesa alla suddetta norma di cui all’art. 3 della legge n. 102 del 2006, si deve ritenere che la stessa sia riferita solo all’ipotesi di causa riguardante la specificata materia quando ricadono nella competenza del Tribunale. — Cass. III, ord. 21418 del 7-8-2008
L’art. 3 della legge n. 102 del 2006, con il quale sono state assoggettate al rito del lavoro le controversie relative al risarcimento dei danni da morte o lesioni derivanti da fatti di circolazione stradale, non ha modificato i criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e giudice di pace riguardanti tali cause, stabilite nel secondo comma dell’art. 7 e nel primo comma dell’art. 9 del codice di procedura civile, essendo il rinvio al rito del lavoro limitato alle norme riguardanti il procedimento, in quanto più concentrato rispetto a quello ordinario e non, appunto, a quelle disciplinatrici della competenza. — Cass. III, ord. 21418 del 7-8-2008
In tema di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale ed in ipotesi d’investimento di pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina di cui al primo comma dell’art. 2054 cod. civ. e, pertanto, l’assicuratore ha l’onere della prova di un’eventuale colpa concorrente od esclusiva del pedone, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica dell’esistenza del fatto. Ne consegue che la verifica dell'”an debeatur” dell’illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione. — Cass. III, sent. 18872 del 10-7-2008
In tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione dei veicoli, l’introduzione, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore non ha escluso l’azione per responsabilità nei confronti dei danneggianti ex art. 2054 cod. civ., situazione questa diversa dall’ipotesi in cui il danneggiato agisca cumulativamente nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, entrambi responsabili solidalmente. Tuttavia, sia che l’azione risulti proposta nei confronti di tutti gli obbligati solidali o solamente contro alcuni di essi, il debito aquiliano del responsabile del sinistro resterà pur sempre solidale con quello dell’assicuratore. Ne deriva che se l’assicuratore resta estraneo al giudizio contro il danneggiante, potrà, comunque, avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del danneggiante medesimo, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore, esercitata dopo che, in sede penale, il danneggiante era già stato condannato al risarcimento integrale del danno). — Cass. III, sent. 15462 del 11-6-2008
La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall’art 1306, comma secondo, cod. civ., opponga al creditore detto giudicato. — Cass. III, sent. 15462 del 11-6-2008
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile. (Nella specie, il giudice di merito aveva attribuito la colpa esclusiva nella causazione di un sinistro stradale al conducente di un ciclomotore che, intendendo svoltare alla propria sinistra, aveva segnalato tale intenzione con il braccio, entrando subito dopo in collisione con un motociclo che, provenendo da tergo, aveva iniziato una manovra di sorpasso a sinistra dell’altro mezzo. La S.C., rilevato come il giudice di merito non avesse in alcun modo accertato se la condotta del conducente del motociclo si fosse uniformata alle prescrizioni dettate in tema di sorpasso dall’art. 148 del codice della strada, ha cassato la decisione di merito enunciando il riportato principio). — Cass. III, sent. 12444 del 16-5-2008
Per l’applicabilità della prescrizione breve, ai sensi del secondo comma dell’art. 2947 cod. civ. (nel caso di azione di risarcimento del danno determinato da sinistro stradale), non è necessario che si tratti di danni che siano derivati dalla circolazione dei veicoli, nel senso dello stretto rapporto di causa ad effetto, ma è sufficiente che vi sia un nesso di dipendenza per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima. (Nella specie la S. C., rigettando il ricorso, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente ritenuta l’applicabilità della suddetta prescrizione con riferimento all’azione risarcitoria intentata da un terzo trasportato, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, nei confronti di un casellante dell’A. N. A. S. e di quest’ultimo ente per omessa vigilanza nel tratto stradale in cui era avvenuto l’incidente, trattandosi appunto di domanda comunque inerente alla circolazione veicolare). — Cass. III, sent. 10680 del 24-4-2008
In tema di risarcimento del danno ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d’animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall’altra, come per tutti i moti dell’animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata che aveva omesso di valutare, quali elementi idonei alla integrazione del presupposto per la liquidazione del danno morale in favore dei genitori, le gravissime lesioni invalidanti subite dal figlio minorenne, trattandosi di circostanza che, anche da sola, si sarebbe potuta considerare decisiva ai fini della configurabilità del patema d’animo). — Cass. III, sent. 8546 del 3-4-2008
Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile) deve considerarsi in «circolazione» il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico. (In applicazione del suddetto principio, la S. C., accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell’assicurazione obbligatoria r. c. a. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di mattoni da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza dell’abbassamento del cassone di carico del mezzo). — Cass. III, sent. 8305 del 31-3-2008
Poiché nella particolare disciplina dell’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1968 n. 990 — «ratione temporis» applicabile nella specie — la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del rapporto assicurativo comporta una situazione di comunanza di cause, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato, così come deve riconoscersi al giudice di primo grado, in applicazione dell’articolo 107 cod. proc. civ., il potere di ordinare l’intervento dell’impresa assicuratrice, sia al fine di un’eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice, sia in relazione all’eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneggiato, così deve ritenersi altrettanto giustificato l’esercizio del potere discrezionale del giudice di autorizzare la parte a chiamare in causa il terzo assicuratore ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ. . — Cass. III, sent. 4593 del 22-2-2008
In tema di circolazione stradale, l’accertamento di una violazione al codice della strada, contestata ed oggetto di giudizio di opposizione, non coincide interamente con l’accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato. (Nella specie la S. C. ha ritenuto erroneo l’annullamento della sanzione, per violazione dell’articolo 145 cod. strada — obbligo di dare la precedenza -, discendente dalla immissione della autovettura sulla pubblica via da un passo carraio, per essere stato addebitato il sinistro, in occasione del quale l’infrazione era elevata, alla velocità dell’altro veicolo, che aveva invaso l’opposta corsia di pertinenza). — Cass. II, sent. 728 del 16-1-2008
Nella fase di impugnazione delle sentenze emesse in controversie aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, promosse dal danneggiato soccombente sia contro il conducente sia contro il proprietario, rispettivamente ai sensi del primo e terzo comma dell’art. 2054 c. c., tra la causa proposta contro il conducente e quella proposta contro il proprietario, anche se non è configurabile un rapporto di inscindibilità, può esistere un rapporto di dipendenza tra le stesse, con la conseguenza che, in tali ipotesi, in mancanza della dimostrazione dell’avvenuta impugnazione rivolta contro entrambe le parti indicate, il giudice di appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte della causa pregiudiziale dipendente. (Nella specie la S. C, pur affermando il riportato principio, ha ritenuto che, essendo stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale, perché tardivamente proposto, e non essendo stato il punto oggetto di impugnazione, la ricorrente non aveva interesse processuale alla censura con cui aveva sostenuto la mancanza di integrazione del contraddittorio relativamente a tale sua impugnazione inammissibile). — Cass. III, sent. 406 del 11-1-2008
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l’atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell’evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carica del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso. — Cass. III, sent. 26523 del 17-12-2007
Le presunzioni poste dall’art. 2054 cod. civ., comprese quelle riguardanti la responsabilità del proprietario, possono essere invocate da qualunque danneggiato e, quindi, anche dal terzo trasportato. — Cass. III, sent. 24749 del 28-11-2007
In caso d’investimento da parte di un’automobile, di un pedone situato oltre la carreggiata, con veicolo fermo per guasto, la responsabilità del conducente ex art. 2054, primo comma, cod. civ. deve presumersi esclusiva salvo l’assolvimento dell’onere della prova, incombente sull’autore del danno di aver fatto il possibile per evitare il prodursi del fatto lesivo. Non può, pertanto, il giudice del merito riconoscere l’esistenza di un concorso di colpa del pedone a causa dell’ingombro della sede stradale, se tale circostanza non costituisce concausa o condotta efficiente, equiparabile al caso fortuito e se non vi sia stata rituale deduzione ed eccezione del fatto impeditivo totale o parziale, costituito dalla prova liberatoria posta a carico del conducente. — Cass. III, sent. 24745 del 28-11-2007
In tema di risarcimento del danno, non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato. — Cass. III, sent. 23918 del 19-11-2007
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma della legge («ratione temporis» applicabile nel caso esaminato), 24 dicembre 1969 n. 990, anche i terzi trasportati sul veicolo, qualunque sia il titolo del trasporto, quindi anche di cortesia, possono esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo di cui all’articolo 18 della legge suddetta, nel caso in cui (come nella specie, essendone anche il conducente) sussista una condotta colposa dell’assicurato proprietario del veicolo medesimo. Essi possono, altresì, invocare a tal fine l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 cod. civ., giacchè tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione ricevono danni. — Cass. III, sent. 23918 del 19-11-2007
In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l’applicazione della seconda parte del terzo comma dell’art. 2947 cod. civ. — ai sensi della quale il termine breve di prescrizione di due anni decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile — esige che deve trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l’estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna nonché di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione; peraltro, poiché a norma dell’art. 648, comma primo, cod. proc. pen., sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, l’irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal suo contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità della irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 cod. proc. pen., sentenze di proscioglimento, e art. 530 cod. proc. pen., sentenze di assoluzione). — Cass. III, sent. 22883 del 30-10-2007
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione dettata dall’art. 2054 comma primo cod. civ. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex. art. 2055 cod. civ. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la responsabilità per l’intero danno nei confronti del trasportato danneggiato da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ed ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto applicazione a favore del Fondo medesimo della presunzione di cui all’art. 2054 comma primo cod. civ. escludendone la responsabilità per metà del danno). — Cass. III, sent. 22336 del 24-10-2007
Per il disposto dell’art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. — Cass. III, sent. 19493 del 21-9-2007
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell’affermazione della responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato comma terzo dell’art. 2054, è irrilevante che quella del conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi dei primi due commi dell’art. 2054, ovvero sulla base di un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l’esigenza di carattere generale di garantire il risarcimento del danno al danneggiato. — Cass. III, sent. 17848 del 22-8-2007
In tema di investimento stradale, se pure il conducente del veicolo investitore non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell’articolo 1227, primo comma, cod. civ., con quella presunta del conducente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 60 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall’autovettura, perché aveva attraversato la carreggiata al di fuori delle strisce, in presenza di intenso traffico e senza essersi assicurato, al momento dell’inizio dell’attraversamento, di essere stato avvistato dal conducente del mezzo investitore). — Cass. III, sent. 17397 del 8-8-2007
A differenza di quanto previsto all’art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso»; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà. L’unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l’autore dell’incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato ed i medici, che avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando in concreto il criterio di diligenza di cui all’art.1176 cod. civ., applicabile anche all’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà). — Cass. III, sent. 17397 del 8-8-2007
In tema di contratto di viaggio turistico — disciplinato dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970 — la legge non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all’organizzatore del viaggio che affidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l’organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l’esecuzione del servizio. Ne consegue che va esclusa la responsabilità dell’organizzatore per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da doversi ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la responsabilità dell’organizzatore di un viaggio per i danni subiti da un gruppo di turisti, trasportati sull’autobus messo a disposizione dall’organizzazione, condotto dall’autista da questa prescelto, a causa dell’incidente stradale provocato dalla colpa esclusiva del conducente dell’autovettura dalla quale essi erano stati violentemente investiti). — Cass. III, sent. 14837 del 27-6-2007
In tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all’art. 2054, secondo comma, cod.civ., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l’entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera, allorquando l’apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato ovvero (come nella specie) risulti che uno di essi abbia determinato lo scontro con dolo, non potendosi configurare un concorso tra una condotta colposa, da una parte, e una dolosa, dall’altra. — Cass. III, sent. 14834 del 27-6-2007
Il litisconsorzio previsto all’art. 23 della legge n. 990 del 1969 ha carattere processuale ed unilaterale; la partecipazione al giudizio del responsabile del danno è necessaria solo quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell’assicuratore, mentre, ove eserciti l’azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ. nei confronti del danneggiante o del proprietario del veicolo senza citare l’assicuratore, questi non assume la veste di litisconsorte necessario e potrà quindi essere pretermesso, fermo il potere del convenuto o del giudice di chiamarlo in causa ai sensi degli artt. 106 e 107 cod. proc. civ.; qualora, invece, il danneggiato abbia agito nei confronti dell’assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell’assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell’impresa legittimata ma rigettare la domanda. — Cass. III, sent. 13955 del 14-6-2007
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la condizione di proponibilità della domanda, costituita dall’assolvimento dell’onere della richiesta con raccomandata nei confronti dell’assicuratore secondo l’articolo 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (applicabile «ratione temporis»), opera sia nel caso di azione diretta, ai sensi dell’articolo 18 della legge suddetta, che di azione di responsabilità aquiliana a norma dell’articolo 2054 cod. civ.. Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l’azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente. È pertanto improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell’articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all’assicuratore r.c.a.. — Cass. III, sent. 13537 del 8-6-2007
In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, cod. civ. (come nella specie: ma la stessa cosa vale in caso di domande contrapposte fra i due conducenti o fra un conducente ed un responsabile o fra conducente e responsabile da un lato e conducente e responsabile dall’altro), introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei confronti dell’altro ed eventualmente — come nella specie — dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile di ciascuno dei responsabili, addebitandosi la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso, si caratterizza come situazione di connessione nel contempo per parziale o totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro e, quindi, di una parte della «causa petendi», e per l’esistenza di un nesso di incompatibilità delle rispettive «causae petendi» delle domande e, quindi, anche del «petitum» di ognuna, posto che dette «causae petendi» sono basate o su una ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, del fatto storico diversa, di modo che l’una esclude l’altra, oppure, nel caso di deduzione coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto l’aspetto soggettivo, di modo che nell’uno e nell’altro caso l’accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell’uno è, non solo logicamente, ma anche giuridicamente incompatibile con quello della responsabilità civile dell’altro. Peraltro, in ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al livello di decisione si presenta soltanto eventuale, in quanto il giudice investito di ciascuna delle due domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della norma particolare del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico che su quello giuridico. La descritta situazione, allorquando i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile, sia in ragione della coincidenza soltanto parziale della «causa petendi», sia per la detta incompatibilità delle «causae petendi» e dei «petita», in alcun modo alla litispendenza, in quanto le domande non presentano per l’una e l’altra ragione né identità di «causa petendi» né identità di «petitum», e nemmeno alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso, che ricorre allorquando una causa (intesa come ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l’altra (mentre in questo caso l’una esclude l’altra). Allorquando, poi, siano stati evocati nei giudizi i rispettivi assicuratori l’esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi ricorre una situazione di connessione ed il coordinamento fra le cause, ove non sia possibile attraverso l’art. 40, primo comma, cod. proc. civ., è possibile solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione della causa prevenuta in attesa della definizione di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l’eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell’altro. — Cass. III, sent. 13514 del 8-6-2007
Non è imputabile agli interessi il versamento della provvisionale effettuato nel corso del processo a favore del danneggiato per il danno biologico derivatogli dall’illecito da circolazione stradale. È infatti inapplicabile l’articolo 1194 cod. civ., che presuppone l’esistenza di un debito pecuniario già certo ed esigibile in ordine al quale imputare l’acconto secondo i criteri di quella norma, considerato che nella specie il debito di valore determinato dall’illecito non è valutabile sino al tempo della liquidazione del danno ovvero della sua identificazione, come danno biologico, in base ad un punteggio che ne consenta la valutazione in equivalente pecuniario. — Cass. III, sent. 12725 del 30-5-2007
In tema di investimento stradale, anche se il conducente del veicolo non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione di colpa che l’articolo 2054, primo comma, cod. civ., pone nei suoi confronti, non è preclusa l’indagine, da parte del giudice di merito, in ordine al concorso di colpa del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre, ai sensi dell’articolo 1227, comma primo, cod. civ., con quella presunta del conducente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto sussistere — nella misura del 50 per cento — il concorso di colpa del pedone, investito dall’autobus, perché questi aveva attraversato la carreggiata senza dare la precedenza al veicolo, in un momento di intenso traffico e in un punto dove l’attraversamento, pure se non vietato, doveva considerarsi altamente sconsigliabile). — Cass. III, sent. 11873 del 22-5-2007
In tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, in una controversia attinente al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a., ove l’attore abbia coltivato, in grado d’appello, sia l’azione diretta nei confronti dell’U.C.I. e dell’assicurato straniero litisconsorte necessario, sia l’azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 nei confronti dello straniero, a quest’ultimo deve essere indirizzata duplice notifica, la prima presso l’UCI, la seconda ai sensi dell’art. 142 terzo comma cod. proc. civ. qualora sia applicabile la Convenzione de L’Aja. Pertanto in caso di ordine di ordine rinnovo della notifica impartito tanto ai fini dell’integrità del contraddittorio nell’azione diretta, quanto per l’esito negativo della notifica ex art. 142, comma 3, l’omissione di notifica presso l’UCI comporta l’inammissibilità dell’appello in relazione all’azione diretta. L’esecuzione di una nuova notifica con modalità diverse da quelle sopraindicate, senza allegare alcun motivo ostativo all’applicazione della Convenzione de L’Aja, cagiona la decadenza dell’impugnazione in relazione all’azione ex art. 2054 cod. civ.. (Nella specie, relativa a convenuto straniero residente in Francia, il ricorrente aveva effettuato la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 142 commi 1 e 2, mediante affissione all’albo della Corte, spedizione di piego raccomandato e consegna di copia del P.M.; la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, l’insussistenza delle condizioni di impossibilità di avvalersi delle Convenzioni internazionali). — Cass. III, sent. 10564 del 9-5-2007
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell’incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, «ratione temporis» applicabili, rispettivamente, dell’articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell’articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell’articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l’assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un’ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo. — Cass. III, sent. 10304 del 7-5-2007
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n.990 — «ratione temporis» applicabile — deve essere chiamato soltanto il proprietario responsabile del danno, quale risulta dal P.R.A., senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario, che non può affatto desumersi dal pubblico registro. (Nella specie era stata dichiarata nulla la sentenza del giudice di pace, che aveva condannato al risarcimento proprietario e società assicuratrice, dell’autovettura cui si addebitava il sinistro, per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della moglie, in quanto comproprietaria perchè in regime di comunione legale con quello, al quale soltanto la vettura era intestata al P.R.A.: la S.C. ha accolto il ricorso del danneggiato e cassato con rinvio la sentenza del tribunale). — Cass. III, sent. 7487 del 27-3-2007
In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell’altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest’ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell’art. 2054, comma terzo, cod. civ.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell’altro veicolo e dal suo assicuratore l’intera prestazione risarcitoria ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. — atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia «terzo» rispetto ai responsabili dell’evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno — dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l’inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito «iure proprio» nei riguardi delle controparti). — Cass. III, sent. 4795 del 1-3-2007
In tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia, può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa stabilita dall’articolo 2054 cod. civ., facendo valere la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del conducente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti del proprietario, se diverso dal primo. — Cass. III, sent. 3937 del 20-2-2007
La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 cod. civ. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti. ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Ne consegue che l’accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l’evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico. — Cass. III, sent. 195 del 9-1-2007
La presunzione «de facto» di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall’articolo 107 vecchio testo del codice della strada, (applicabile nella specie «ratione temporis») non concerne il caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale ovvero il caso in cui il giudice del merito non abbia accertato circostanze dell’incidente con la conseguenza di non poter escludere la precedente ipotesi di inoperatività della presunzione. (Nella fattispecie il rapporto della Polstrada evidenziava che l’autovettura tamponata si trovava presumibilmente posizionata in sosta sul margine di una strada a scorrimento veloce). — Cass. III, sent. 27134 del 19-12-2006
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, con riferimento alla individuazione del soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., con il conducente della vettura coinvolta nell’incidente, nel caso questa fosse concessa in «leasing», per i fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che, all’articolo 91, comma secondo, ha esteso tale responsabilità solidale anche al locatario, sussiste responsabilità solidale del solo soggetto proprietario concedente, giacché la indicata norma dell’articolo 2054, terzo comma, cod. civ., prevedendo una responsabilità senza colpa per fatto altrui, deve considerarsi norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica (articolo 14 preleggi) nei confronti di soggetti diversi da quelli in essa tassativamente indicati. — Cass. III, sent. 22399 del 19-10-2006
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza incidenti con nesso di causalità sul sinistro. — Cass. III, sent. 21249 del 29-9-2006
In materia di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, qualora venga accertato che più soggetti (anche se tra di essi sia compreso, come nella specie, un minore incapace di intendere e di volere) hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell’evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota — parte di responsabilità, dovendo egli pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori solidali abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. — Cass. III, sent. 16939 del 25-7-2006
Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 terzo comma cod. civ., che è configurabile anche rispetto alla circolazione di una escavatrice meccanica (rientrante nella categoria dei veicoli quale macchina operatrice meccanica), non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto la sussistenza della prova liberatoria, essendo emerso che l’intervento dell’escavatore coinvolto nel sinistro — che non era munito di certificazione per circolare su strada — era stato in un primo tempo rifiutato da un dipendente dell’azienda proprietaria del mezzo, perché l’uscita dal cantiere era stata vietata, disposizione disattesa da altro dipendente dopo l’orario di chiusura del cantiere). — Cass. III, sent. 15521 del 7-7-2006
In tema di litisconsorzio necessario, le cause proposte nei confronti di più condebitori in solido sono inscindibili e danno luogo al litisconsorzio processuale solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro. Pertanto, l’obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori. (Nella fattispecie, il danneggiato di un sinistro stradale aveva impugnato la sentenza della corte di merito per non avere, tra l’altro, disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del ciclomotore, sebbene costui fosse stato chiamato in giudizio in primo grado e condannato in solido con i genitori esercenti la potestà genitoriale della minore conducente; sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che non ricorresse alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e che non fosse unica la ragione giuridica dedotta in giudizio, poiché la responsabilità del proprietario del veicolo si fonda su causali diverse rispetto a quella del conducente). — Cass. III, sent. 15358 del 6-7-2006
In tema di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale, il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l’unica causa che abbia determinato l’evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile.La prova del fortuito può essere fornita dal danneggiante anche a mezzo di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludente la responsabilità del conducente che aveva perduto il controllo della propria vettura sbandando e poi sconfinando nella corsia opposta ove era avvenuto l’impatto con altro autoveicolo, ritenendo provato presuntivamente — sulla base delle perfette condizioni della vettura, della velocità moderata della stessa e della presenza di un chiodo della grandezza di una penna a sfera nel pneumatico — che l’impatto fosse avvenuto a seguito e a causa dello scoppio di un pneumatico posteriore, improvvisamente trapassato da un grosso chiodo). — Cass. III, sent. 13268 del 6-6-2006
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ove il trasporto sia avvenuto in base a titolo contrattuale, con l’azione prevista dall’art. 1681 cod. civ. — che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio — può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui all’art. 2054 cod. civ. — Cass. III, sent. 13130 del 1-6-2006
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini dell’accertamento della durata del processo asseritamente affetto da ritardo, pur essendo unico il diritto azionato per il risarcimento in sede penale e civile dei danni effetto di un reato, i due procedimenti non sono suscettibili di valutazione unitaria, data la diversità e distinzione nel nostro sistema dei procedimenti stessi, che possono anche concorrere e non costituiscono fasi diverse di un unico processo, pertanto, il periodo di tempo intercorso tra la costituzione di P.C. nel procedimento penale (nella specie sorto per il reato di lesioni personali da incidente stradale), definito con pronuncia di proscioglimento dell’imputato per amnistia, non seguita dall’impugnazione del danneggiato, costituitosi P.C., ed il successivo periodo di tempo occorso per la decisione della causa civile promossa dal medesimo danneggiato, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del medesimo evento, non sono cumulabili tra loro. — Cass. I, sent. 11493 del 16-5-2006
La presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. (Nella specie, relativa al decesso di un motociclista, slittato sul fondo stradale ghiaioso e schiacciato dalla ruota di un autocarro, la S.C. ha tuttavia confermato, correggendo sul punto la motivazione, la sentenza di merito, che aveva condannato al risarcimento dei danni il proprietario dell’automezzo, in quanto fondata non solo sulla responsabilità ex art. 2054 secondo comma, ma anche sull’applicabilità del primo comma di tale disposizione, per mancanza della prova liberatoria). — Cass. III, sent. 12370 del 24-5-2006
Il conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 107 c.d.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. — Cass. III, sent. 12108 del 23-5-2006
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l’impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Fattispecie relativa al conducente di una grossa moto, investito da un’autovettura, il quale aveva parcheggiato il mezzo sul lato destro della carreggiata, si era portato sulla sinistra, così ingombrando la sede stradale, e aveva effettuato maldestramente un’operazione sul cavalletto della moto; la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato concorso di colpa del motociclista nella misura del 50%).— Cass. III, sent. 10031 del 29-4-2006
Rientrano nella competenza del giudice di pace in materia di circolazione stradale anche le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli su rotaie (nel caso di specie, tram), in quanto riconducibili alla nozione di «circolazione dei veicoli» contemplata, senza ulteriori specificazioni, dall’art. 7 cod.proc. civ.. — Cass. III, ord. 7072 del 28-3-2006
Una corretta lettura della norma di cui all’art. 2054 cod. civ. conduce a ritenere del tutto indifferente, affinché lo si possa considerare «in circolazione», che un veicolo sia in marcia ovvero in sosta in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, dovendosi qualificare come «scontro» qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo. — Cass. III, sent. 3437 del 16-2-2006
In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. (Nella specie la S.C. ha ritenuto censurabile la sentenza di merito perché non aveva accertato se l’autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all’epoca del sinistro e se le condizioni ambientali non richiedessero una velocità inferiore). — Cass. III, sent. 3193 del 14-2-2006
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione dei veicoli comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale. — Cass. III, sent. 1873 del 30-1-2006