Codice Civile
Art. 2055 codice civile
Responsabilità solidale
Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Giurisprudenza:
Azione di regresso – Presupposti – Soggetti estranei alla produzione del danno – Esclusione – In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell’evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell’evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultino per definizione estranei alla produzione del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che, a seguito della condanna in solido della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Comune di Sarno a risarcire i familiari di una vittima dell’alluvione del 1998, aveva negato la possibilità, per i primi due soggetti, di agire in regresso contro l’ente territoriale, senza considerare che …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 16-12-2022, n. 36902
Diffusione di riprese filmate eseguite contro la volontà della paziente ospedaliera – La diffusione di riprese filmate eseguite contro la volontà di una paziente ospedaliera è suscettibile di comportare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, per violazione degli specifici obblighi di protezione dei pazienti rispetto alle potenziali lesioni provenienti da terzi, e quella solidale dell’emittente televisiva, per violazione del generale principio del “neminem laedere”, postulando l’art. 2055 c.c., ai fini dell’imputazione a …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 16-9-2022, n. 27267
Danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa – In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall’art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile – o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest’ultimo – per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all’obbligo assicurativo, non trovando applicazione l’art. 1299 c.c., né l’art. 2055 c.c., con l’ulteriore conseguenza che …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7-7-2022, n. 21514
Presupposti – Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27.4.2022, n. 13143
Mandato fiduciario senza rappresentanza – Cattiva gestione del capitale conferito – Obbligazione risarcitoria – In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l’adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente, la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all’inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand’anche azionata mediante l’insinuazione concorsuale e parametrata all’ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un’obbligazione risarcitoria da inadempimento da mandato, la quale concorre, ex art. 2055 c.c., con quella eventuale dell’organo (il Mise) chiamato ad …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27.4.2022, n. 13143
Interruzione della prescrizione – Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l’interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell’atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l’obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell’estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell’interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27.4.2022, n. 13143
Responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello – Litisconsorzio necessario tra tutti i condòmini – Esclusione – Solidarietà passiva tra proprietario e il condominio – La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell’ambito della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore, ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull’assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 11-1-2022, n. 516
Circolazione di veicoli non assicurati – Responsabilità solidale del proprietario e del conducente – Distinzione tra l’obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato e l’obbligazione solidale verso l’impresa designata – In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l’obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita “ope legis” al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall’illecito commesso dal conducente), dall’obbligazione solidale verso l’impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell’obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l’obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l’obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 17-12-2021, n. 40592
Transazione tra medico e danneggiato – Azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera – In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull’erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l’esercizio dell’azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera – che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare “incidenter tantum” sulla …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 27-9-2021, n. 26118
Presupposti – Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per l’inadempimento di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale dell’art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso, per carenza di allegazioni e prova, l’efficienza causale della condotta inadempiente, contestata ad un direttore di filiale, rispetto …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-9-2021, n. 24406
Concessione abusiva del credito – La responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all’art. 146 l.fall., in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c., quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni verso … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30-6-2021, n. 18610
Azione di regresso – Rilevanza interna – In tema di responsabilità solidale, la regola di cui all’art. 2055, comma 1, c.c. trova applicazione nell’ipotesi in cui un medesimo danno sia conseguenza delle azioni od omissioni imputabili a più soggetti, anche tra loro indipendenti, ma insieme concorrenti nella sua produzione, mentre quella previsa dal secondo comma del medesimo articolo trova applicazione nei soli rapporti interni tra corresponsabili, operando una ripartizione che tiene conto delle …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2021, n. 12957
Concorso di responsabilità ex art. 2087 cc e ad altro titolo – In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l’intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell’evento.(Nella specie, relativa all’infortunio occorso al dipendente di un’impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell’altezza di circa tre metri posto all’interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconosciutane la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all’art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell’intero danno subito dal lavoratore, pur …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 27-4-2021, n. 11116
Appalto – Dovere di custodia e vigilanza del committente – In tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato – se del caso – per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell’esecuzione di un’opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell’appaltatore …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-3-2021, n. 7553
Impianto fognario – Supercondominio – Rispetto ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, giacché oggettivamente e stabilmente destinato all’uso od al godimento di tutti i fabbricati, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione, e perciò opera la presunzione legale di condominialità, ma solo sino al punto in cui è possibile stabilire a quale degli edifici la conduttura si riferisca, per poi considerare cessata la comunione dal punto in cui le diramazioni siano inequivocabilmente destinate a ciascun edificio; da ciò consegue che, ove i danni subìti da un terzo siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di uno dei condomini, la relativa responsabilità (nella specie, di natura extracontrattuale, ex art. 2051 c.c.) è addebitabile esclusivamente a quest’ultimo e non all’intero supercondominio, non potendosi estendere agli altri condomini del complesso gli obblighi di custodia e di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-2-2021, n. 2623
Verifica dell’apporto causale recato da ciascun danneggiante – L’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell’illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Ne consegue che il giudice, ove il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, è tenuto a verificare, dandone conto in motivazione, se, alla luce del criterio predetto, ricorra un unico fatto dannoso, ovvero non si tratti, anche in parte, di fatti autonomi e scindibili che abbiano, a loro volta, prodotto danni distinti, dei quali può essere chiamato a rispondere solo chi, con la sua azione od omissione, vi abbia concorso, in forza del principio secondo cui ognuno risponde del …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 28.01.2021, n. 1842
Contratto di appalto – In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-9-2020, n. 18289
Sinistro stradale concausato da più veicoli – Nel caso di sinistro stradale concausato da più veicoli, tutti privi di copertura assicurativa, l’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada è tenuta, ai sensi dell’art. 283, comma 1, lettera b, cod. ass., ad indennizzare la vittima entro il limite totale costituito dal prodotto del massimale minimo di legge (nella misura individuata “ratione temporis”) per il numero dei responsabili coobbligati, a condizione che il danneggiato abbia convenuto in giudizio l’impresa designata espressamente invocando la sua qualità di garante “ex lege” di tutti i coobbligati e che tale domanda venga accolta con conseguente condanna dei responsabili, in solido tra loro ex art. 2055 c.c., al risarcimento dell’intero danno patito; qualora, infatti, sia convenuto uno solo dei corresponsabili oppure sia richiesta la condanna dell’impresa designata quale garante di uno soltanto di essi, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce al giudice di condannare al pagamento di somme eccedenti un singolo massimale. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 27-8-2020, n. 17893
Vizio del progetto fornito dal committente – Se la realizzazione di un’opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell’appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l’abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l’esecuzione di un progetto malamente concepito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilità dell’ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l’anomalo deflusso delle acque). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-6-2020, n. 12882
Inscindibilità delle cause in fase di impugnazione – L’ipotesi di solidarietà attiva e passiva tra più soggetti agenti o convenuti nel giudizio di risarcimento del danno non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all’applicazione dell’art. 331 c.p.c., in quanto ogni danneggiato, come può agire separatamente dagli altri danneggiati e nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l’integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio senza gli ulteriori danneggiati o contro uno solo dei danneggianti, omettendo di proporre impugnazione con riguardo agli altri, con l’effetto di scindere il rapporto processuale. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-6-2020, n. 10596
Sospensione necessaria del processo – La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 75, comma 3, c.p.p. presuppone che il danneggiato abbia prima esercitato l’azione civile in sede penale mediante la costituzione di parte civile e, successivamente, proposto la medesima azione in sede civile, non trovando applicazione detta norma quando il danneggiato agisca in sede civile non solo contro l’imputato, ma anche contro altri coobbligati al risarcimento. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-5-2020, n. 9066
Condominio negli edifici – Danni cagionati da cosa comune ad una porzione di proprietà esclusiva – Concorso del terzo nel danno – Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde “ex” art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria. Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, “ex” art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l’intero il risarcimento da …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-2 civile, Ordinanza 12 marzo 2020, n. 7044
Interesse all’impugnazione – Giudizio instaurato contro più debitori solidali – La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 gennaio 2020, n. 542
Presunzione di uguaglianza delle colpe – In tema di responsabilità da fatto illecito, qualora il danno sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all’ultimo comma dell’art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 28 novembre 2019, n. 31066
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno – In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell’art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull’interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall’art.1310, primo comma, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’unicità del “fatto dannoso” previsto dall’art. 2055 c.c.. (In applicazione del principio, con riferimento ad un giudizio per risarcimento del danno da perdita di somme di denaro affidate da risparmiatori ad una società di intermediazione finanziaria, la S.C. ha ritenuto operante nei confronti della CONSOB, responsabile per omessa vigilanza sull’operatore di mercato, l’effetto estensivo dell’interruzione della prescrizione …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 5 settembre 2019, n. 22164
Danni patiti dalla persona trasportata in conseguenza di sinistro ascrivibile a colpa concorsuale del vettore e di un terzo – Il trasportato su un veicolo a motore che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, affinché possa pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.) o da entrambi, in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito di cui all’art. 2055 c.c., deve indicare la propria qualità di trasportato nella “causa petendi” della domanda risarcitoria, allegando che, proprio in quanto trasportato, ha …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16143
Domanda cumulativa di risarcimento dei danni – Cause scindibili – Accertamento della responsabilità di uno dei convenuti – Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell’illecito, soffre una parziale eccezione nell’ipotesi in cui l’accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all’esito della lite, l’impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile “di riflesso”, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la pronuncia di appello che, nel confermare la sentenza con la quale la società concessionaria di un tratto autostradale era stata ritenuta esclusiva responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni sofferti da un automobilista in conseguenza di un sinistro provocato da una lastra di ghiaccio, non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri conducenti coinvolti nell’incidente ed evocati nel giudizio primo grado, avendo la …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14379
Proponibilità dell’azione di risarcimento – L’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, ai sensi del quale l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all’impresa di assicurazione, non trova applicazione nell’ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l’integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall’attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell’obbligazione solidale, atteso che tale domanda non ha ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 31 maggio 2019, n. 14873
In tema di danni cagionati a terzi dall’esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di “nudus minister”, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l’autonomia dell’appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell’ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell’altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell’appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all’art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 24 aprile 2019, n. 11194
Bonifica spontanea del proprietario non responsabile di sito inquinato – Diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’inquinamento – In tema di bonifica spontanea di sito inquinato, il proprietario ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell’inquinamento per le spese sostenute, a condizione che sia stata rispettata la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dalla identificazione del responsabile dell’inquinamento da parte della competente autorità amministrativa, atteso che, una volta instaurata la causa, tale accertamento ricade nel giudizio di fatto del giudice. Non trova, peraltro, applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., poiché trattasi di obbligazione “ex lege” di contenuto indennitario, e non risarcitorio derivante dal fatto obbiettivo dell’inquinamento. (In applicazione del principio di cui innanzi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, escludendo l’applicabilità dell’art. 2055 c.c., aveva …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1573
Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità – Ininfluenza – La responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non …continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1070
Gravità delle rispettive colpe – In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l’azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-12-2018, n. 32930
Mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – L’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell’impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all’eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 8 ottobre 2018, n. 24728
Il condebitore solidale, sia “ex contractu” sia “ex delicto”, che paga al creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta, ha diritto di regresso anche se non ha corrisposto l’intero, giacché anche in tal caso, come in quello del pagamento dell’intero debito, egli ha subito un depauperamento del proprio patrimonio oltre il dovuto, con corrispondente indebito arricchimento dei condebitori. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 agosto 2018, n. 21197
Nel giudizio sulla responsabilità civile, l’impugnazione proposta da uno dei condannati al risarcimento del danno, volta a sostenere la responsabilità anche di altro convenuto o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, è ammissibile solo ove l’impugnante abbia proposto una tempestiva e rituale domanda di rivalsa, posto che, in difetto, il condannato non ha un interesse ad impugnare, in quanto la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero nei confronti del danneggiato, in ragione del disposto di cui all’art. 2055 c.c., né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega all’altro debitore. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 agosto 2018, n. 20849
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2066
In ipotesi di violazione del diritto d’autore, accertata l’esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell’appropriazione degli elementi essenziali dell’altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all’illecito, ai sensi dell’art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all’autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell’ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell’arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie. (Nella specie, la commercializzazione delle opere plagiarie era avvenuta mediante cd. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 26 gennaio 2018, n. 2039
Il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r. c. a. ), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 cod. civ. . Tale principio non subisce deroghe nell’ipotesi in cui il vettore corresponsabile del sinistro sia anche il genitore e legale rappresentante del trasportato minorenne, ed abbia proposto la domanda di risarcimento in nome e per conto di quest’ultimo: in tale ipotesi, pertanto, l’eventuale concorso di colpa del genitore conducente del veicolo è inopponibile al minore trasportato su esso (fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 141 del codice delle assicurazioni). — Cass. III, sent. 8292 del 31-3-2008
Danni alla proprietà privata del condomino – Corresponsabilità del condominio e di un terzo – Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputazione di interessi che non si identifica con i singoli condòmini. Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l’art. 1227, primo comma, cod. civ., ma l’art. 2055, primo comma, cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-3-2009, n. 6665
Impianti fognari – Obbligo di custodia del comune – Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-3-2009, n. 6665
L’accertamento della responsabilità dell’ente beneficiario dell’acquisizione dell’area nei confronti del privato proprietario, anche in caso di delega ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, è autonomo rispetto all’accertamento, nei rapporti interni tra ente espropriante e istituto delegato a norma della citata disposizione, per i danni arrecati ai terzi; sicché, laddove sia stata accertata la concorrente responsabilità dell’uno e dell’altro per i danni arrecati al privato proprietario, la distribuzione del relativo onere risarcitorio, nei rapporti interni tra i due responsabili in solido, non è assorbita dall’affermazione che nei confronti del privato ciascuno dei due è tenuto a rispondere, ma postula il concreto accertamento e la precisa quantificazione delle rispettive responsabilità. Tale accertamento non può essere condotto sulla base dei soli criteri indicati dall’art. 2055, commi 1 e 2 cod. civ., ma, a causa dell’esistenza d un rapporto contrattuale tra le parti, postula di regola l’esame del contenuto della convenzione stipulata a norma del primo comma dell’art. 57 della legge n. 865 del 1971, la cui esecuzione sia stata causa o occasione della commissione del fatto illecito. — Cass. I, sent. 4817 del 27-2-2009
Dei danni causati dall’esercizio di attività pericolosa svolta da un ente collettivo, pubblico o privato, risponde sia l’ente in quanto tale, sia la persona preposta in concreto all’esercizio dell’attività pericolosa. Pertanto dei danni causati ad un infermiere dall’esposizione alle radiazioni emanate da un apparecchio radiografico rispondono in solido sia la ASL, sia il suo direttore sanitario. — Cass. III, sent. 1966 del 27-1-2009
Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all’anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all’autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale. — Cass. III, sent. 975 del 16-1-2009
La domanda principale dell’attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l’azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall’attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall’impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia). — Cass. III, sent. 25559 del 21-10-2008
Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all’art. 2055 cod. civ., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell’ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell’ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo). — Cass. III, sent. 25157 del 14-10-2008
La pubblicazione di un ritratto fotografico non può essere estranea al comportamento del fotografo, giacché l’art. 88 della legge n. 633 del 1941 attribuisce al medesimo il diritto esclusivo alla riproduzione ed alla diffusione delle sua opera. Pertanto, ove si tratti di una pubblicazione illecita (come nella specie, per l’assenza di valido consenso della persona fotografata) ed essa sia materialmente ascrivibile alla condotta di un soggetto diverso dal fotografo, perché il giudice possa escludere la responsabilità dello stesso fotografo al risarcimento del danno in solido con tutti i soggetti ai quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055 cod. civ.), è necessaria una specifica dimostrazione delle ragioni del giudizio di estraneità del fotografo alla causazione del danno. — Cass. I, sent. 21995 del 1-9-2008
Qualora un Comune abbia delegato un’Azienda per l’edilizia residenziale già IACP per la realizzazione di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare, e l’opera sia stata realizzata in forza di un provvedimento di occupazione illegittimo, l’occupazione appropriativa delle aree integra un fatto illecito di cui sono corresponsabili l’ente delegante e quello delegato, in quanto entrambi interessati all’acquisizione delle aree, e la responsabilità dell’Azienda non è esclusa dalla mancata estensione della delega al compimento di tutte le operazioni ablatorie, qualora, comunque, comprenda la realizzazione dell’opera pubblica, essendo onere del delegato verificare la validità del titolo che costituisce la fonte della sua legittimazione ed attivarsi affinché la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità. — Cass. I, sent. 18612 del 7-7-2008
In tema di comunione, qualora la maggioranza dei comunisti – appresa l’intenzione della minoranza o di uno di essi di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune, ovvero l’avvenuta stipulazione del contratto – si opponga, rispettivamente, alla conclusione del contratto o all’esecuzione del rapporto locativo, al terzo, cui venga comunicato tale dissenso, resta preclusa la possibilità di pretendere quella conclusione o esecuzione, con la conseguenza che il contratto, stipulato nonostante tale consapevolezza, é invalido per carenza di potere, o di valida volontà, della parte concedente di disporre per l’intero. Inoltre, la comunicazione del detto dissenso non solo alla minoranza, ma anche al terzo conduttore (o affittuario), determina la consapevolezza, in quest’ultimo, della mancanza di legittimazione alla stipula dell’atto da parte della minoranza e, quindi, il concorso, in malafede, nell’abuso del diritto nell’amministrazione del bene comune e ciò costituisce fatto illecito generatore del danno di cui é, pertanto, corresponsabile in solido il conduttore (o affittuario) che ha concorso e cooperato nella conclusione del contratto. — Cass. III, sent. 14759 del 4-6-2008
In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale. (Nella specie, dovendosi ritenere implicitamente accertato che la strada fosse aperta al traffico, stante la dimostrata presenza di un dipendente dell’ente committente con il compito di controllare la segnaletica dei lavori in corso, la S. C. ha affermato che la persistenza del traffico comporta la continuità dell’obbligo di custodia da parte della P.A., il quale si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all’adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha, pertanto, confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente responsabilità dell’ente proprietario della strada, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente, in relazione ai danni causati dall’insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell’appaltatore). — Cass. III, sent. 12425 del 16-5-2008
In tema di responsabilità civile, qualora l’evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41, cod. pen. — norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità — in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull’esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l’azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l’efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. — Cass. III, sent. 11903 del 13-5-2008
In tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P. A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente. (Nella specie la S. C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con cui era stata esclusa la corresponsabilità dell’ente comunale committente con la ditta appaltatrice in ordine ai danni subiti dalla ricorrente in seguito ad un furto consumato nella sua abitazione agevolato dall’installazione di alcuni ponteggi posti a servizio delle opere da svolgersi su un attiguo edificio comunale con restrizione della via pubblica ed appoggiati a ridosso del palazzo di cui faceva parte l’appartamento in cui si erano introdotti i ladri). — Cass. III, sent. 4591 del 22-2-2008
In tema di occupazione appropriativa riferibile al comune delegante le operazioni di espropriazione ed alla cooperativa edilizia delegata per la realizzazione dell’opera pubblica (nella specie immobile ad uso alloggi dei soci), qualora la causa instaurata dai proprietari per ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa sia decisa con sentenza non definitiva, che affermi la responsabilità solidale dei convenuti per avere causato l’illecito — rispettivamente il comune per «culpa in vigilando» e la cooperativa per negligenza procedimentale — e con successiva sentenza definitiva di condanna di entrambi al risarcimento del danno, il comune rimasto contumace che, a seguito dell’appello proposto dai proprietari, intende dolersi a sua volta delle decisioni assunte, deve proporre appello incidentale tanto nei confronti della sentenza definitiva, quanto di quella non definitiva, posto che se la seconda reca la pronuncia condannatoria, la prima contiene l’accertamento dell’esistenza e della natura solidale dell’obbligazione (causa debendi). — Cass. I, sent. 4426 del 21-2-2008
L’obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso imputabile a più persone è solidale, non comulativa, e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo, per cui i vari rapporti processuali che si instaurano conservano la loro autonomia. Pertanto, in tale ipotesi, qualora l’eccezione di incompetenza territoriale venga sollevata soltanto da alcuno dei coobbligati, essa non spiega effetti a favore degli altri, nei confronti dei quali il giudizio può proseguire legittimamente dinnanzi al giudice adito (fattispecie in cui, in un giudizio risarcitorio intentato da un magistrato nei confronti di un componente della Guardia di finanza e del Ministero dell’Economia dal quale questi dipendeva, l’eccezione di incompetenza territoriale era stata sollevata tempestivamente soltanto dal primo, senza che, perciò, se ne fosse potuto avvalere anche il predetto Ministero). — Cass. III, sent. 3533 del 14-2-2008
Ove un’opera cinematografica abbia arrecato ad un terzo un danno illecito, tutti i soggetti che, ai sensi dell’art. 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, vanno considerati coautori di detta opera, sono solidalmente tenuti al risarcimento del danno, in considerazione del precetto specifico emergente, in tema di responsabilità extracontrattuale, dall’art. 2055 cod. civ., valutato in correlazione con il principio fondamentale dell’imputazione soggettiva del fatto illecito stabilito dalla norma generale di cui all’art. 2043 cod. civ. . — Cass. III, sent. 3267 del 12-2-2008
La responsabilità nei confronti dell’emittente di assegno bancario non munito di clausola di non trasferibilità, per il mancato controllo della regolare continuità delle girate, ai sensi dell’art. 38 del r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736, si riferisce alla sola banca trattaria, cui la predetta norma impone uno specifico obbligo operante sul piano contrattuale con il traente, e non si estende alla diversa banca che non paghi il titolo ma si limiti, in qualità di girataria per l’incasso, a curarne la riscossione; la sostituzione della banca presentatrice a quella trattaria riguarda, infatti, esclusivamente il pagamento dell’assegno e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell’assegno nella stanza di compensazione ove il titolo potrebbe e dovrebbe essere esaminato dalla banca trattaria, salva la responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, tutte le volte in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato. Ciò non esclude che la banca girataria per l’incasso possa essere responsabile, per il pagamento del titolo effettuato nonostante il difetto della regolare continuità delle girate, anche a titolo contrattuale, nei confronti sia della banca trattaria sia del traente, quando, su base negoziale, sia stato adottato un sistema di pagamento in virtù del quale la banca girataria per l’incasso rinuncia a presentare fisicamente il titolo, così da precludere alla banca trattaria quei controlli che di regola le competono. — Cass. I, sent. 3187 del 11-2-2008
Agli effetti del risarcimento del danno da illecito permanente (quale deve ritenersi l’abusiva captazione di acque pubbliche), la permanenza va accertata non già in riferimento al danno, bensì al rapporto eziologico tra il comportamento «contra ius» dell’agente, qualificato dal dolo o dalla colpa, e il danno. Pertanto, la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l’inizio di un’altra, determina la cessazione della permanenza e l’inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei suoi confronti, in quanto ha fine la condotta volontaria del soggetto che sia in grado di far cessare lo stato continuativo dannoso da lui posto in essere. Ne deriva che la responsabilità della cassa per il mezzogiorno, ente finanziatore e costruttore di impianto di acquedotto che capta acque pubbliche in assenza di concessione di derivazione, nonché iniziale fruitore della derivazione, cessa al momento del trasferimento operato per legge a favore della Regione dall’art. 148 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno), per cui è da tale momento che decorre la prescrizione del diritto risarcitorio. — Cass. Sez. Un., sent. 27183 del 28-12-2007
In tema di abusiva captazione di acque pubbliche, posta in essere dalla cassa per il mezzogiorno per aver attivato, senza concessione di derivazione, un impianto di acquedotto, sussiste la responsabilità della Regione cui l’impianto stesso è stato trasferito «ex lege» (art. 148 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218) e che abbia fruito dell’abusiva derivazione di acqua sia pure attraverso la gestione dell’acquedotto, del quale ha conservato la disponibilità, tramite un gestore privato, atteso che in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni attribuiscono a queste, oltre che la competenza in materia di derivazione di acque pubbliche (e delle relative concessioni ed approvazioni progettuali), in esito al trasferimento ex art. 4, comma 1, legge 15 marzo 1997 n. 59 ed art. 89 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, anche la gestione, in generale, del demanio idrico (art. 86 d.lgs. n. 112 cit.), per cui compete alla Regione il controllo di legalità sulle attività aventi ad oggetto il demanio idrico. — Cass. Sez. Un., sent. 27183 del 28-12-2007
In tema di responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, l’accertamento di un rapporto di necessaria occasionalità tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli comporta l’insorgenza di una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità non è preclusa dall’art.5, comma 4, della legge n. 1 del 1991 (ed ora art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998), il quale si limita a prevedere un’estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo tuttavia anche l’accertamento della potenziale responsabilità per fatto proprio, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ.. (Nell’applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice d’appello per l’accertamento del fatto controverso costituito dalla compartecipazione del promotore finanziario e della S.I.M. all’azione fraudolenta ai danni di numerosi clienti della seconda). — Cass. I, sent. 26172 del 13-12-2007
Nel caso di realizzazione di opere pubbliche cui collaborino pubbliche amministrazioni e soggetti delegati, l’obbligazione al risarcimento del danno da occupazione appropriativa ha natura solidale — fatta salva l’ipotesi in cui la solidarietà sia esclusa per espressa, eccezionale, previsione normativa, come avviene nel caso di realizzazione dei programmi di ricostruzione post — terremoto di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219 — ed il proprietario può rivolgersi indifferentemente contro ciascuno od alcuni soltanto dei soggetti che hanno preso parte alla vicenda appropriativa, senza che sia configurabile alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coobbligati non evocati in giudizio. Quanto al riparto di responsabilità tra delegante e delegato, anche se il contributo causale determinante alla produzione del danno è ascrivibile all’autore materiale, ovvero al soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori, mediante le opere che hanno cagionato l’irreversibile trasformazione del fondo, questo non comporta che, attraverso la delega alla realizzazione dell’opera, l’amministrazione debba ritenersi in ogni caso esente dalle conseguenze lesive derivanti dall’esecuzione, in quanto sussiste a suo carico un obbligo di vigilanza, di diretta derivazione dai principi costituzionali di legalità, buon andamento, e imparzialità dell’amministrazione, oltre che dalla tutela del diritto di proprietà, del quale, ferma restandone la funzione sociale, deve garantire l’effettività, specie ove, attraverso strumenti di partecipazione dei privati all’esecuzione di opere di pubblico interesse, problemi di solvibilità di questi pongano in pericolo l’effettiva corresponsione dell’indennizzo in caso di espropriazione. — Cass. I, sent. 21096 del 9-10-2007
Nel caso di realizzazione di opere stradali, ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega da parte dell’A.N.A.S. del compimento delle operazioni espropriative, non esime il delegante dai poteri di controllo e di stimolo dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l’ente stesso corresponsabile dell’illecito, onde spetta al delegante l’onere di allegare e dimostrare di aver esercitato i propri poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi. Ne consegue che il fatto stesso della mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell’occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri, ben potendo estendersi il disposto dell’art. 2 legge 7 febbraio 1961, n. 59 e dell’art. 8 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, che impone all’A.N.A.S. il controllo sull’esecuzione dei lavori, anche alle procedure inerenti l’acquisizione dei suoli necessari alla realizzazione di opere di viabilità. — Cass. I, sent. 21096 del 9-10-2007
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali, nella specie, i responsabili di un sinistro stradale nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventuale diseguale efficienza causale può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione passiva di risarcimento tra i corresponsabili. Conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe e sull’efficienza causale delle rispettive condotte solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento ai fini della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell’illecito da lui non convenuto nel giudizio — rinuncia, peraltro, non ravvisabile nella sola circostanza di non avere agito anche contro quest’ultimo — o, infine, abbia rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto. — Cass. III, sent. 19492 del 21-9-2007
Il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l’efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. (Nella fattispecie, in materia di responsabilità da fatto illecito imputabile a più persone, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di regresso proposta dal responsabile dell’illecito — già condannato in separato giudizio al risarcimento dei danni in favore del terzo — verso il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio risarcitorio conclusosi con la condanna del terzo e, nell’affermare il principio precedentemente esaminato, ha anche considerato che, rispetto al giudicato intervenuto tra uno dei condebitori in solido e il creditore, non era intervenuta l’accettazione da parte dell’altro condebitore, con la conseguenza che trovava applicazione il principio dell’inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso). — Cass. III, sent. 19492 del 21-9-2007
Mentre l’art. 2043 cod. civ. fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il «fatto dannoso» e, pertanto, la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, e la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dal cit. art. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, non rilevando che, (come, nella specie, in ordine alle condotte di cui conducenti di veicoli in occasione di un sinistro stradale) non sia possibile distinguere l’efficienza causale del comportamento di ciascuno nella produzione dell’evento dannoso unitario. — Cass. III, sent. 17475 del 9-8-2007
A differenza di quanto previsto all’art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso»; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà. L’unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l’autore dell’incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato ed i medici, che avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando in concreto il criterio di diligenza di cui all’art.1176 cod. civ., applicabile anche all’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà). — Cass. III, sent. 17397 del 8-8-2007
In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, costituiscono illecito sia la violazione dei doveri specifici di intrasmissibilità delle proprie funzioni, ai sensi degli artt. 32 e 34 legge fall., ove manchi un’apposita autorizzazione giudiziale, sia la inosservanza del dovere di diligenza, ex art. 38 legge fall., ove il professionista si sia avvalso di collaboratori non autorizzati né poi dal medesimo controllati, non abbia riferito mensilmente al giudice delegato sull’amministrazione ed abbia omesso di custodire personalmente il libretto bancario del fallimento, a lui intestato. Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto la sussistenza dell’autonomo illecito extracontrattuale in un caso di concorso di colpa e di responsabilità solidale ex artt. 1292 e 2055 cod. civ. del curatore con la banca cui erano imputabili le operazioni di sottrazione della provvista destinata al fallimento, non ricorrendo in tale circostanza un avvenimento estraneo alla sfera di prevedibilità e prevenibilità del soggetto su cui gravava l’obbligo di custodia. — Cass. I, sent. 15668 del 13-7-2007
Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative delle aree per la costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare, svolgendosi la procedura non solo in nome e per conto, ma anche d’intesa con il delegante, non priva quest’ultimo, pur sempre tenuto a promuovere correttamente la procedura ablatoria, dei propri poteri di controllo e di stimolo dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere il delegante corresponsabile dell’illecito, sicché spetta a quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare di aver esercitato detti poteri, laddove il fatto stesso della tempestiva mancata emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell’occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri. (Nella specie si è ritenuto irrilevante a tal fine il deposito delle relazioni esplicative e la relativa pubblicazione sul foglio annunzi legali, attività del tutto estranee all’esercizio dei poteri di controllo e di stimolo). — Cass. I, sent. 14959 del 2-7-2007
L’occupazione appropriativa integra un fatto illecito imputabile all’Iacp delegato alla conduzione della procedura anche nel caso in cui l’opera risulti ultimata entro il periodo di occupazione legittima, giacché ricade sull’istituto l’onere di attivarsi affinché il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità, sollecitando il Comune espropriante all’emissione del decreto. — Cass. I, sent. 14959 del 2-7-2007
Ove l’opera pubblica sia stata realizzata da soggetto diverso dal titolare del potere espropriativo, egli può essere ritenuto autore dell’illecito, e quindi responsabile del danno, in quanto gli siano state trasferite le potestà relative al procedimento ablatorio, e non anche ove la delega resti circoscritta alla progettazione, costruzione e gestione dell’opera, oltre che all’assunzione degli oneri necessari all’acquisizione delle aree. — Cass. I, sent. 14783 del 26-6-2007
Il corresponsabile di un fatto illecito, se nel giudizio di risarcimento proposto dal danneggiato non abbia formulato domanda di regresso nei confronti degli altri coobbligati solidali, è privo di interesse (ex art. 100 cod. proc. c.iv) ad impugnare la sentenza che lo abbia condannato al risarcimento del danno senza accertare la misura della colpa ascrivibile a ciascuno dei corresponsabili. — Cass. III, sent. 14753 del 26-6-2007
Il principio generale emergente dall’art. 1228 cod. civ., secondo il quale, nell’adempimento dell’obbligazione importante la possibile insorgenza di una responsabilità di tipo contrattuale, il debitore risponde anche dell’opera dei terzi della cui collaborazione si avvale, è applicabile anche al rapporto tra medico operatore e personale di supporto messogli a disposizione da una struttura sanitaria dalla quale il medico non dipende, dovendosi esigere dal chirurgo operatore un dovere di controllo specifico sull’attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto prevedibili eventi che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell’intervento e in preparazione di esso. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità di un medico chirurgo che aveva effettuato, presso una casa di cura privata dalla quale non dipendeva, un intervento — ritenuto di «routine» — di liposuzione agli arti inferiori ad una paziente rimasta danneggiata in virtù di un’infezione batterica che ne era conseguita, così respingendo il motivo del ricorrente ad avviso del quale non avrebbe potuto essergli addebitata alcuna responsabilità in relazione all’attività disimpegnata dal personale della clinica per il fatto che in ordine alla stessa egli non avrebbe avuto la possibilità, giuridica e di fatto, di esercitare qualsivoglia potere di direzione, vigilanza e controllo, ivi compreso quello sulla perfetta sterilizzazione della sonda suttrice e concretamente utilizzata, dalla quale si era propagata l’infezione conseguita in danno della paziente). — Cass. III, sent. 13953 del 14-6-2007
Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall’assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo «lato sensu» alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche «di fiducia» dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata affermata la responsabilità solidale con il chirurgo della società titolare della casa di cura, nella cui struttura era stato praticato ad una paziente l’intervento operatorio di liposuzione agli arti inferiori, al quale aveva fatto seguito un’infezione dannosa per la degente, così respingendo — siccome attinente a circostanze irrilevanti in diritto al fine di escluderne l’asserita responsabilità contrattuale — il motivo di impugnazione della stessa casa di cura con il quale era stato evidenziato che il chirurgo non svolgeva attività professionale alle sue dipendenze, che la clinica aveva fornito soltanto le attrezzature ed i servizi occorrenti per l’intervento chirurgico, ma non la sonda utilizzata dalla quale si era propagata l’infezione, e che i suoi dipendenti avevano agito sotto l’esclusiva sorveglianza del medico operatore, attuandone le disposizioni loro impartite). — Cass. III, sent. 13953 del 14-6-2007
L’art. 1227, primo comma, cod. civ., che prevede la diminuzione del risarcimento nei confronti del danneggiato nel caso di concorso della colpa del danneggiato alla causazione del danno, si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato, ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, in quanto soltanto sul versante esterno l’obbligazione solidale comporta l’obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda l’obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., in proporzione alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze dannose. — Cass. I, sent. 13180 del 5-6-2007
In caso di irreversibile trasformazione del fondo in assenza di decreto di esproprio, il soggetto delegato al compimento dell’opera pubblica, pur se abbia ultimato i lavori entro il termine di scadenza dell’occupazione legittima, risponde del danno da occupazione appropriativa ove la delega fosse estesa al compimento delle procedure amministrative preordinate all’esproprio, poiché, anche se di fatto, nel rapporto con i soggetti proprietari dei terreni assoggettati a procedura ablatoria, non si sia manifestato come incaricato della conduzione del procedimento (come nel caso in cui risulti aver sempre agito in nome e per conto del delegante), l’onere di promuovere e sollecitare la tempestiva emissione del decreto di esproprio da parte del titolare del potere espropriativo rientra tra i compiti del delegato, che è dunque da ritenere compartecipe, attraverso la propria condotta omissiva, dell’illecito in cui si concreta la trasformazione del fondo in assenza di titolo, in applicazione del principio per cui chiunque abbia dato un contributo causale al danno ingiusto ne deve rispondere. — Cass. I, sent. 11849 del 22-5-2007
In tema di prescrizione, con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, poiché responsabile in solido con la società di assicurazione (ed eventualmente col conducente del veicolo assicurato) è il proprietario del veicolo stesso, ai fini dell’interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore esplicano efficacia anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e del conducente dello stesso. Infatti, l’efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, da qualunque atto derivi, ha effetto riguardo agli altri debitori, ai sensi dell’articolo 1310 cod. civ., tutte le volte in cui sia configurabile una solidarietà dal lato passivo dell’obbligazione e la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà, come nel caso, quale quello di specie, dell’imputabilità del fatto dannoso a più persone ai sensi dell’articolo 2055 cod. civ.. — Cass. III, sent. 10825 del 11-5-2007
L’obbligazione risarcitoria — derivante da un fatto unico dannoso imputabile a più soggetti — è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il «simultaneus processus», incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro, nonché nell’ipotesi in cui sia la legge stessa che — presupponendo, e derogando a detto principio — imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. (Nella specie, rigettando il relativo motivo di ricorso, la S.C. ha rilevato come, nel caso dedotto di un’azione di responsabilità extracontrattuale riconducibile ad un’azione di riscatto promossa ai sensi dell’art. 39 della legge n. 392 del 1978, esercitata congiuntamente nei riguardi degli alienanti e degli acquirenti, in rapporto al preteso comportamento degli alienanti, non sussistesse stretta subordinazione o rapporto di dipendenza tra le condotte di tutti gli alienanti, ben potendo alcuni di essi essere rimasti estranei al denunciato fatto dannoso della preordinata dolosa condotta diretta a vanificare il diritto di riscatto del conduttore). — Cass. III, sent. 7501 del 27-3-2007
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n.990 — «ratione temporis» applicabile — deve essere chiamato soltanto il proprietario responsabile del danno, quale risulta dal P.R.A., senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario, che non può affatto desumersi dal pubblico registro. (Nella specie era stata dichiarata nulla la sentenza del giudice di pace, che aveva condannato al risarcimento proprietario e società assicuratrice, dell’autovettura cui si addebitava il sinistro, per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della moglie, in quanto comproprietaria perchè in regime di comunione legale con quello, al quale soltanto la vettura era intestata al P.R.A.: la S.C. ha accolto il ricorso del danneggiato e cassato con rinvio la sentenza del tribunale). — Cass. III, sent. 7487 del 27-3-2007
Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una società di fatto, commesso nell’ambito dell’attività della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilità del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell’altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci. — Cass. III, sent. 6945 del 22-3-2007
Affermatasi la corresponsabilità, nel danno da occupazione appropriativa, dell’impresa appaltatrice, per la mancata emanazione del decreto di esproprio, atteso il conferimento di poteri espropriativi a favore di essa, e dell’ente committente, per il mancato esercizio dei poteri di vigilanza, quest’ultimo deve tenere esente la prima, ove il capitolato contenga la clausola che sia pur genericamente obblighi il committente al rimborso delle somme inerenti alle espropriazioni, danni e indennità accessorie. — Cass. I, sent. 6518 del 19-3-2007
In tema di assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non ha giuridico fondamento l’ipotesi secondo cui la pretesa dell’assicurato di essere tenuto indenne dall’assicuratore per le somme che sia costretto a pagare al danneggiato per i danni a questi cagionati con la propria vettura a seguito di incidente stradale, debba ricomprendersi non nell’ambito dell’articolo 2055 cod. civ., bensì, trattandosi di obbligazione solidale «ex delicto», nella disciplina di cui all’articolo 1299 cod. civ., (con la conseguenza che, non essendovi la prova del pregresso pagamento a favore del danneggiato da parte dell’assicurato, quest’ultimo non può esperire l’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore). Tale assunto, infatti, se può avere una qualche giustificazione a fronte di una domanda di condanna del solo assicuratore, certamente non può averla con riguardo alla domanda di mero accertamento del diritto di regresso dell’assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. — Cass. III, sent. 5331 del 8-3-2007
In caso di scontro tra veicoli addebitabile a responsabilità di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il proprietario di un mezzo può avanzare richiesta di risarcimento danni nei confronti del proprietario e/o del conducente dell’altro veicolo con cui è venuto in collisione soltanto nei limiti della quota di responsabilità concorsuale accertata a carico di quest’ultimo, ostando alla possibilità di un integrale risarcimento la corresponsabilità (in virtù dell’art. 2054, comma terzo, cod. civ.) dello stesso danneggiato in quanto proprietario del veicolo. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo, ha rilevato la correttezza del principio affermato nella sentenza impugnata secondo il quale gli eredi di una delle parti, quali successori della proprietaria di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente, non potevano pretendere dal proprietario dell’altro veicolo e dal suo assicuratore l’intera prestazione risarcitoria ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. — atteso che tale diritto può essere riconosciuto solo al danneggiato che sia «terzo» rispetto ai responsabili dell’evento e non certamente a colui che, oltre che danneggiato, sia anche corresponsabile del danno — dovendo restare a loro carico, quali successori del corresponsabile, la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuita alla loro dante causa; peraltro, la S.C., con il rigetto di ulteriore motivo, ha rilevato l’inapplicabilità del suddetto principio agli eredi nello specifico giudizio, essendo risultato incontestatamente che essi avevano agito «iure proprio» nei riguardi delle controparti). — Cass. III, sent. 4795 del 1-3-2007
Nel caso di azione proposta contro due obbligati solidali in cui si ritenga che la responsabilità dell’uno dipende da quella dell’altro, l’impugnazione principale del convenuto, che sia stato condannato per un titolo autonomo, fa risorgere l’interesse nell’attore originario a rimettere in questione nei confronti dell’appellante gli altri prospettati titoli in virtù dei quali avrebbe potuto essere dichiarata la responsabilità del condannato se la stessa fosse stata preventivamente riconosciuta a carico dell’altro convenuto non condannato, con la conseguenza che il medesimo attore può estendere, in via incidentale, l’impugnazione nei confronti del suddetto convenuto, qualora intenda sostenere che dall’accertamento della sua responsabilità dipendeva quella del convenuto impugnante. — Cass. III, sent. 26852 del 14-12-2006
È configurabile una ipotesi di concorso causale nell’evento da parte del custode, per il titolo di cui all’art. 2051 cod. civ., e di altro soggetto, per il normale titolo di responsabilità generica ai sensi dell’art. 2043, atteso che all’addebito concorsuale dei distinti titoli di responsabilità non osta il non avere dato il custode la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, poiché tanto comporta soltanto che egli non possa sottrarsi alla responsabilità per il titolo di sua pertinenza, ma non che l’evento dannoso non possa essere stato concausato anche dal fatto di un terzo. L’incompatibilità fra l’affermazione di una responsabilità del custode per mancata prova liberatoria e l’affermazione del concorso di una responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. è, infatti, concepibile solo allorquando il fatto del terzo responsabile ai sensi di questa norma assuma efficienza causale esclusiva nella produzione dell’evento, sì da rendere irrilevante il contributo causale derivante dalla cosa oggetto della custodia e da assumere, rispetto ad esso, le caratteristiche del fortuito. — Cass. III, sent. 24211 del 14-11-2006
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo. (Fattispecie relativa a danno alla salute subito da una paziente per trattamenti medici inidonei, ascrivibili in parte alla casa di cura presso cui era stata ricoverata e in parte al medico curante dopo la dimissione). — Cass. III, sent. 23918 del 9-11-2006
Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno da occupazione appropriativa, la delega al compimento delle operazioni espropriative (nella specie, da parte dell’Anas, per la realizzazione di opere stradali) non esime il delegante dai poteri di controllo e di stimolo dell’attività del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio vale a rendere l’ente stesso corresponsabile dell’illecito, onde spetta al delegante l’onere di allegare e dimostrare di aver esercitato i propri poteri di controllo e di stimolo, esplicitandone i tempi e i modi, conseguendone che il fatto stesso della mancata tempestiva emissione del decreto di esproprio nel termine di durata dell’occupazione legittima è sufficiente a far presumere, in assenza di contrarie risultanze processuali, il mancato esercizio di tali poteri. — Cass. I, sent. 23279 del 27-10-2006
Infezione da emotrasfusione – Risarcimento del danno – Corresponsabilità dell’ente fornitore del sangue – In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione da «virus» dell’epatite di tipo C contratta all’esito di trasfusione di sangue (nella specie effettuata durante un intervento di «by-pass» aorto-coronarico), non è astrattamente configurabile una corresponsabilità dell’ente fornitore del sangue, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., per il danno legato all’impiego, senza il preventivo consenso del paziente, della tecnica chirurgica della eterotrasfusione, che è scelta del tutto estranea al controllo del predetto ente. (Nella specie, essendo stata esclusa dal giudice di merito ogni responsabilità dell’ente fornitore per il difetto del sangue, in considerazione della mancanza, all’epoca della trasfusione, di protocolli di analisi idonei alla individuazione del «virus», la censura proposta dal soggetto danneggiato riguardava esclusivamente il concorso di responsabilità dello …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-9-2006, n. 20832
Con riguardo ad una domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. proposta nei confronti di due convenuti in forza di un dedotto vincolo di solidarietà e accolta dal giudice di primo grado solo riguardo ad uno di esse, l’appello principale del soccombente, ancorché diretto a far escludere la propria responsabilità in ragione della dedotta responsabilità dell’altro convenuto, non si riflette sul diverso e scindibile rapporto tra tale convenuto e l’attore, rapporto che si chiude per effetto del giudicato parziale ove l’attore non impugni, a sua volta, «in parte qua», la decisione di primo grado. — Cass. III, sent. 19301 del 8-9-2006
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. — Cass. III, sent. 18497 del 25-8-2006
In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità. Tale conclusione si impone anche se l’azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la cui motivazione, in violazione delle norme che governano la solidarietà passiva nei rapporti obbligatori, era stato erroneamente ravvisato che la convinzione dell’esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo, la quale aveva indotto il danneggiato ad orientare la sua azione solo contro la società assicuratrice dello stesso veicolo, oltre che del suo proprietario, aveva comportato l’abbandono della possibilità di azione contro il proprietario dell’automezzo nel quale egli aveva preso posto, così desumendone la rinuncia a quest’ultima azione). — Cass. III, sent. 16125 del 14-7-2006
In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell’ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell’area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente, salva l’eventuale azione di regresso di quest’ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell’art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto. — Cass. III, sent. 15383 del 6-7-2006
Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorché il convenuto intende esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all’attore, sussiste solo e fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e quindi viene meno quando l’impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia senza investire la domanda principale; conseguentemente, non sussiste la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario che abbia agito per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ove sia impugnato esclusivamente il capo della sentenza che ha ridotto l’importo della somma posta a carico del Comune in via di regresso, ferma restando la condanna del Consorzio delegato all’esecuzione dell’opera nei confronti del proprietario, essendo passato in giudicato il relativo capo di pronuncia per difetto di impugnazione. — Cass. I, sent. 13684 del 13-6-2006
L’obbligazione di risarcimento, quale conseguenza del fatto illecito appropriativo (ed anche usurpativo), che si configura a carico dei soggetti che a diverso titolo hanno partecipato alla trasformazione del fondo in costanza di occupazione illegittima, è definibile come solidale, il che comporta che essa, avendo ad oggetto una medesima prestazione, si configura come una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti; pertanto, l’accoglimento della doglianza mossa da uno solo dei condebitori solidali, pur relativa al fatto costitutivo dell’obbligazione (configurabilità di occupazione appropriativa anziché usurpativa), non si estende ad altro obbligato che analogo motivo di impugnazione non abbia sviluppato. — Cass. I, sent. 13585 del 12-6-2006
Qualora l’occupazione d’urgenza, nel corso della quale sia avvenuta l’irreversibile trasformazione del fondo, sia stata annullata dal giudice amministrativo, non è possibile scriminare il comportamento dei soggetti che hanno operato la trasformazione, sotto il profilo dell’assenza della colpa che deve connotare il fatto illecito, giacché, da un lato, la consapevolezza circa la pendenza di ricorsi davanti al giudice amministrativo deve indurre a cautela in ordine alle conseguenze di un annullamento dell’occupazione, e, dall’altro, in materia di edilizia economica e popolare, l’illecito aquilano risultante dal concorso della radicale trasformazione del bene e della illegittimità della occupazione in ragione del perdurare di questa senza titolo è da imputarsi solidalmente al delegato autore materiale della trasformazione e all’ente delegante, il quale avrebbe dovuto promuovere correttamente la procedura espropriativa, atteso che questa si svolge non solo in nome e per conto di esso, ma altresì d’intesa. — Cass. I, sent. 13585 del 12-6-2006
L’art. 2043 cod. civ. fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il «fatto dannoso”; atteso che la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ. per la responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, sicché ricorre tale forma di responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell’art. 41, comma secondo, cod. pen., l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell’art. 187, capoverso, cod.pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. — Cass. I, sent. 13272 del 7-6-2006
L’obbligazione risarcitoria — derivante da un fatto unico dannoso, imputabile a più persone — è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il «simultaneus processus», incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, sia in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro, nonché nell’ipotesi in cui sia la legge stessa (come, ad esempio, secondo la previsione contenuta nell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che — presupponendo, appunto, e derogando a detto principio — imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sul punto corretta la sentenza impugnata che, nell’ambito di una controversia relativa ad un infortunio sul lavoro, aveva escluso la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario tra gli assunti responsabili proprio in virtù della mancata configurazione del richiamato rapporto di dipendenza ovvero di obiettiva interrelazione tra le posizioni dei diversi autori dell’illecito). — Cass. Sez. L, sent. 11039 del 12-5-2006
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta che nell’ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e — come detto — litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. — Cass. Sez. Un., sent. 10311 del 5-5-2006
L’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario. avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell’ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva del sinistro (e, perciò, del danno). — Cass. III, sent. 10042 del 29-4-2006
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell’evento dannoso lamentato dall’attore — neghi la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell’evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall’ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle «domande», nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l’accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all’evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità. — Cass. III, sent. 10042 del 29-4-2006
Nel caso in cui l’illecito in cui consiste l’occupazione appropriativa, ovvero la realizzazione dell’opera pubblica senza che venga emesso rituale decreto di esproprio, rappresenti il risultato della collaborazione di più soggetti, in particolare di pubbliche amministrazioni e di soggetti delegati, l’obbligazione ha natura solidale, ed il proprietario può rivolgersi indifferentemente contro ciascuno od alcuni soltanto dei soggetti che hanno preso parte alla vicenda appropriativa, senza che sia configurabile alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coobbligati non evocati in giudizio. — Cass. I, sent. 9401 del 21-4-2006
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità per il danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, riconducibile a lesioni gravissime riportate da nascituro in occasione del parto), il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito — convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell’evento dannoso lamentato dall’attore — nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell’evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere — ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto — delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché tali argomentazioni esulino dall’ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e segg. cod. proc. civ., delle «domande», nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l’accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all’evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità. — Cass. III, sent. 8105 del 6-4-2006
L’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario. avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell’ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell’incidente (e, perciò, del danno). — Cass. III, sent. 8105 del 6-4-2006
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, nel caso di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi ed i rispettivi assicuratori nasce direttamente dalla regola generale di cui al primo comma dell’art. 2055 cod. civ., secondo cui «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Di conseguenza, l’interruzione della prescrizione operata nei confronti di uno dei responsabili solidali ha efficacia anche nei confronti degli altri. (Nella fattispecie, relativa ad uno scontro di due autoveicoli, i ricorrenti, l’uno erede del conducente di uno dei mezzi, l’altro proprietario dello stesso, avevano lamentato che, non essendosi agito nei loro confronti con l’azione di responsabilità per danni ai sensi dell’art. 2054 cod.civ., l’interruzione della prescrizione, operata dal conducente dell’altro autoveicolo nei confronti della loro società di assicurazioni con la domanda giudiziale,non poteva essere considerata produttiva di effetti anche per essi istanti; e la S.C. ha enunciato il succitato principio di diritto dopo avere peraltro ritenuto che era rimasta confermata nel giudizio di merito la relativa veste di responsabili solidali, di modo che, conclusivamente, del suddetto effetto interruttivo il conducente dell’altro autoveicolo poteva giovarsi anche nei confronti di essi). — Cass. III, sent. 2268 del 2-2-2006
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. — Cass. III, sent. 27713 del 16-12-2005
Se non è stato pattuito il «beneficium excussionis», l’obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all’inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest’ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Ne consegue l’applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all’art. 1310 cod. civ., per la quale l’atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti dei condebitori. — Cass. III, sent. 26042 del 29-11-2005
In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all’art. 2055 cod. civ.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe «inutiliter data», giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio. — Cass. II, sent. 22833 del 11-11-2005
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti. — Cass. III, sent. 21664 del 8-11-2005
La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo ( dolo o colpa ) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l’assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell’art. 41, secondo comma, cod. pen., l’imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l’evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni. — Cass. II, sent. 20646 del 25-10-2005
In tema di responsabilità per illecito extracontrattuale, il principio secondo cui, nei rapporti interni tra più soggetti tenuti a rispondere solidalmente dell’evento dannoso, il regresso è ammesso, a favore di colui che ha risarcito il danno e contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa, presupponendo che ciascuno dei corresponsabili abbia una parte di colpa nel verificarsi dell’evento dannoso, esclude implicitamente la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge, e quindi in base ad un criterio di imputazione legale, risultano per definizione estranei alla produzione del danno. Pertanto, nell’ipotesi in cui per un incidente stradale siano tenuti a rispondere nei confronti di un terzo, oltre al conducente, il suo datore di lavoro ed il proprietario dell’autoveicolo, questi ultimi due sono privi di regresso l’uno nei confronti dell’altro, venendone a mancare la stessa funzione giuridico — economica, che consiste nell’accollare il costo del danno all’effettivo responsabile, mentre possono esperire, nello stesso o in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente — dipendente, autore del fatto dannoso, per l’intera somma pagata al terzo danneggiato. — Cass. III, sent. 17763 del 5-9-2005
La responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, cod. civ.), sussiste anche se l’evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può pretendere l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati. Pertanto il debitore condannato, ove non abbia proposto domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza nella parte in cui si esclude la responsabilità di uno o più condebitori, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. — Cass. III, sent. 15431 del 22-7-2005
L’ipotesi di solidarietà passiva tra più soggetti convenuti nel giudizio di risarcimento del danno ad essi attribuito non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all’applicazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in quanto il danneggiato, come può agire separatamente nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l’integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio contro uno solo di essi, omettendo di proporre impugnazione nei confronti degli altri, con l’effetto di scindere il rapporto processuale. — Cass. III, sent. 15040 del 15-7-2005
In contrapposizione all’art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso», sicché, mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell’art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra curatore fallimentare e istituto bancario in relazione ad ammanchi di somme depositate in banca). — Cass. III, sent. 15030 del 15-7-2005
Appartiene al giudice ordinario la domanda di risarcimento proposta contro un privato su sollecitazione del quale il Comune abbia illegittimamente annullato una concessione edilizia a suo tempo rilasciata all’attore, pur se questi abbia chiesto la condanna solidale del Comune, giacché la giurisdizione del giudice amministrativo in materia edilizia e per i danni consequenziali, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, e l’esigenza di razionalizzazione del sistema, che induce a concentrare davanti a quel giudice anche la domanda eventualmente proposta contro soggetti, organi dell’amministrazione, autori materiali o morali dell’atto che si afferma illegittimo, non coinvolgono, nel sistema disegnato dal legislatore della riforma, il privato preteso corresponsabile, che è estraneo alla P.A.. — Cass. Sez. Un., ord. 12794 del 15-6-2005
La particolare soggettività riconoscibile alle aziende municipalizzate anche prima della trasformazione in enti strumentali dotati di personalità giuridica per effetto della legge n. 142 del 1990 non esclude, in associazione ai principi sulla responsabilità e imputabilità del fatto illecito, che ove l’azienda abbia dato un contributo causale alla determinazione del danno ingiusto, secondo lo schema dell’art. 2043 cod. civ., di esso sia chiamata a rispondere a titolo solidale, particolarmente in materia d’occupazione appropriativa, tenendo però conto che, ove l’irreversibile trasformazione del fondo sia avvenuta in pendenza del termine d’occupazione temporanea legittima, il danno si verifica solo con lo spirare di tale termine, a causa della mancata tempestiva emanazione del decreto d’esproprio, che è imputabile al solo ente espropriante, ove l’azienda municipalizzata, incaricata della realizzazione dell’opera (nella specie, azienda di trasporti delegata alla costruzione di rimessa per i propri veicoli), non sia stata altresì delegata alla conduzione della procedura espropriativa. — Cass. I, sent. 11322 del 27-5-2005
Il principio generale di solidarietà tra coobbligati di cui all’art. 2055, primo comma, cod. civ., benché sia stabilito espressamente in materia di responsabilità extracontrattuale, è applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, nel caso di azione di responsabilità proposta dal curatore del fallimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali ex art. 146, legge fall., che cumula l’azione sociale (art. 2393, cod. civ.) e l’azione spettante ai creditori della società (art. 2394 cod. civ.), sussiste nei rapporti esterni la responsabilità solidale degli amministratori, indipendentemente dalla natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) nei confronti dei creditori sociali (fattispecie nella quale, «ratione temporis», sono stati applicati gli artt. 2393 e 2394 cod. civ. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 6 del 2003). — Cass. I, sent. 11018 del 25-5-2005
L’art. 2055 cod. civ. non richiede, ai fini della responsabilità solidale dei coautori del fatto illecito, la partecipazione di tutti i coautori all’esecuzione materiale del fatto contrario alla legge; pertanto si ha solidarietà passiva tra l’autore immediato del danno e colui che risponde per il fatto di detto autore (cosiddetto responsabile indiretto per fatto altrui). — Cass. III, sent. 5971 del 18-3-2005
Qualora, in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica, siano stati dedotti due diversi rapporti, il giudicato formatosi in ordine al primo non può avere efficacia in relazione al secondo, attesa la loro diversità. Ne consegue che il giudicato esterno non è opponibile a titolo di giudicato sostanziale al terzo che non abbia partecipato al processo (sia esso assicuratore o terzo danneggiato), se non per gli elementi che vengono all’esame del secondo giudice ai fini di una completa valutazione fattuale, ma nel contraddittorio di tutte le parti e dunque con un riesame completo ed analitico delle prove. — Cass. III, sent. 5763 del 17-3-2005
La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell’art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un’eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza. — Cass. III, sent. 3747 del 23-2-2005
Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l’unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come «causa petendi» ed in particolare, ove l’azione dell’attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l’attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell’affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l’attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del dedotto diverso rapporto di responsabilita dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall’attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l’autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo (sulla base di tali principi la Suprema Corte, in un’ipotesi nella quale l’attore, nella qualità di danneggiato, aveva invocato nei confronti di un Condominio la responsabilità ex artt. 2043, 2051 e 2053 cod. civ. per il danno cagionato dalla caduta di una canna fumaria condominiale, ed il convenuto aveva chiamato in causa ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. il costruttore, il direttore ed il progettista dei lavori per la sua realizzazione, e due di costoro avevano a loro volta chiamato in causa altri tre soggetti indicandoli come direttori dei lavori e collaudatore, ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito avesse considerato automaticamente estesa la domanda dell’attore nei confronti dei chiamati ed ha cassato senza rinvio la sentenza sul punto). — Cass. III, sent. 1748 del 28-1-2005
La chiamata in causa del costruttore da parte del proprietario dell’immobile, che sia stato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato con invocazione della responsabilità ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2053 cod. civ. (o con invocazione di uno di tali titoli di responsabilità), configura un’ipotesi di garanzia impropria, trattandosi di titoli distinti, collegati solo indirettamente, con la conseguenza che in ragione di tale diversità dei titoli delle responsabilità ha luogo un fenomeno di scindibilità delle relative cause, sia pure legate fra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità — dipendenza. — Cass. III, sent. 1748 del 28-1-2005
L’art. 1669 cod. civ., nonostante la sua collocazione nell’ambito della disciplina del contratto d’appalto, dà luogo ad un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall’interesse pubblico — trascendente quello individuale del committente — alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell’incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all’art. 2043 cod. civ., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l’acquirente dell’immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa. — Cass. III, sent. 1748 del 28-1-2005
In tema di liquidazione equitativa del danno biologico (come del danno morale) ed in ipotesi di ricorso ai criteri standardizzati e predefiniti delle cosiddette tabelle, il giudice del merito deve procedere necessariamente ad un’opera di adeguamento delle stesse al caso concreto. — Cass. III, sent. 22593 del 1-12-2004
In tema di danno biologico, laddove il giudice di primo grado abbia provveduto alla liquidazione equitativa utilizzando una delle tabelle elaborate presso i vari uffici giudiziari — che non assurgono al livello del fatto notorio — , ma abbia fatto riferimento erroneamente ad una tabella previgente, riconoscendo per tale ragione una somma inferiore, l’appellante ha l’onere nel rispetto del principio della specificità dei motivi di impugnazione posto dall’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. — di rappresentarlo puntualmente al giudice dell’appello, producendo, se del caso, la documentazione necessaria a dimostrare l’erroneità della liquidazione, non potendo altrimenti fondatamente dolersi col ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dell’errore in cui sia incorso anche il giudice di appello, giacché il vizio in questione attiene alla motivazione sul fatto e non può che essere apprezzato in relazione ai fatti specificamente dedotti. — Cass. III, sent. 21369 del 10-11-2004
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione. — Cass. III, sent. 21056 del 3-11-2004
In tema di circolazione stradale, qualora coesistano l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti e la presunzione di colpa concorrente nell’altro entrambi possono essere solidalmente responsabili del danno cagionato a un terzo dalla loro condotta nella corrispondente proporzione (e cioè nella misura della colpa concreta e nella restante parte per quella presunta), sì che, se soltanto uno di loro risarcisce il danneggiato, egli ha diritto di agire per la corrispondente quota di regresso ai sensi del secondo comma dell’art. 2055 cod. civ. nei confronti dell’altro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di regresso, ritenendola assorbita nella decisione di rigetto della domanda di accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei coautori dell’illecito). — Cass. III, sent. 21056 del 3-11-2004
In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (ovvero del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. — Cass. II, sent. 20294 del 14-10-2004
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell’altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili. — Cass. III, sent. 19934 del 5-10-2004
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell’illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest’ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto. — Cass. III, sent. 19934 del 5-10-2004
Il danneggiato per il fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe o l’eventuale, diseguale efficienza causale di esse rileva soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili. — Cass. III, sent. 19564 del 29-9-2004
Non può essere oggetto di contestazione per la prima volta in sede di legittimità la natura singolare e pro quota delle obbligazioni gravanti su due società ricorrenti qualora nel corso del giudizio di merito esse abbiano dato atto di esser state convenute in giudizio per una condanna in solido senza nulla eccepire, poiché una siffatta censura introduce una nuova questione di fatto. — Cass. Sez. L, sent. 17778 del 2-9-2004
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell’azione di regresso. Altrettanto vale, con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della legge n. 990 del 1969, per le compagnie assicuratrici che, nei limiti del massimale, rispondono dell’intera obbligazione risarcitoria. — Cass. III, sent. 15428 del 10-8-2004
In tema di responsabilità per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione di un veicolo, il proprietario e il conducente rispondono a titolo di responsabilità oggettiva, e con tale responsabilità concorre quella del costruttore, a norma dell’art. 2043 cod. civ., determinandosi, per l’effetto, una responsabilità solidale, secondo quanto previsto dall’art. 2055 cod. civ., anche se i condebitori rispondono a titolo diverso, il costruttore per colpa, il proprietario e il conducente per l’uso della cosa. In tale situazione, è ininfluente il rapporto di dipendenza reciproca tra le domande risarcitorie, poiché, in ogni caso, il proprietario e il conducente sarebbero responsabili a norma dell’ultimo comma dell’art. 2054 cod. civ., mentre la solidarietà esclude ogni ipotesi di litisconsorzio tra i soggetti responsabili. — Cass. III, sent. 15179 del 6-8-2004
L’accesso ad un comprensorio sciistico, costituito da numerose piste da sci di proprietà di soggetti diversi, a mezzo di un contratto atipico di «skipass», che consente allo sciatore, dietro corrispettivo, di utilizzare liberamente e illimitatamente, per il tempo previsto dal contratto, tutti gli impianti di risalita facenti parte del comprensorio, non implica una responsabilità contrattuale solidale di tutti i proprietari delle singole piste per gli incidenti verificatisi su una delle piste a causa dei difetti di manutenzione della stessa (nel caso di specie, mancanza di neve non adeguatamente segnalata), in quanto gli obblighi di manutenzione e custodia ricadono esclusivamente sul proprietario di ciascun impianto facente parte del comprensorio. — Cass. III, sent. 13334 del 19-7-2004
La responsabilità del soggetto che abbia a qualunque titolo la detenzione di un immobile altrui e che sia tenuto perciò a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia che incombe su ogni debitore può concorrere con quella di altri responsabili dei danni arrecati all’immobile (nella specie i genitori degli alunni di una scuola occupata da un Comune). In tal caso l’obbligazione risarcitoria del detentore, pure se solidale con quella di altri responsabili del danno, ha per contenuto l’intero danno subito dal proprietario dell’immobile, per il disposto dell’art. 2055 cod. civ., applicabile anche nel caso in cui gli autori del danno rispondano per titoli diversi, contrattuale ed aquiliano. — Cass. III, sent. 13082 del 14-7-2004
In tema di fatto illecito, qualora la persona del sindaco agisca nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni derivanti da una aggressione subita ad opera di un terzo a causa della carica ricoperta, la responsabilità dell’ente può fondarsi, ove ne ricorrano le condizioni, sulla violazione dei principi generali del neminem laedere consacrati negli artt. 2043 e 2055 c.c., non trovando invece applicazione la norma dettata in materia di mandato dall’art. 1720 secondo comma c.c., giacché — in considerazione della sua posizione istituzionale — il Sindaco non è il mandatario della collettività territoriale ma è organo di vertice dell’ente territoriale e, per talune competenze, anche dello Stato. — Cass. III, sent. 12911 del 13-7-2004
In tema di imposta di registro, ove si proceda alla registrazione di una sentenza, resa per regolare la responsabilità civile da circolazione stradale, con la condanna di più parti in solido al pagamento del debito risarcitorio, in favore del danneggiato del sinistro o dell’assicuratore che abbia agito in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 1916, quarto comma, cod. civ., e contestualmente per regolare i diritti di regresso fra le parti ai sensi dell’art. 2055, secondo comma, cod. civ. o dell’art. 1299, primo comma, cod. civ., il computo della base imponibile va eseguito secondo il criterio stabilito dal secondo comma dell’art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 e, quindi, considerando «la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa». Tale previsione si fonda non già sul rilievo dell’unicità dell’obbligazione di risarcimento del danno, ma sulla conformazione strutturale plurisoggettiva del debito risarcitorio, caratterizzato da un vincolo di solidarietà passiva e dal conseguente diritto di regresso fra i condebitori. — Cass. V, sent. 12571 del 8-7-2004
Qualora un medesimo evento dannoso in pregiudizio di un soggetto sia stato provocato da distinte ed autonome condotte — nel caso di specie, danni da infiltrazioni provocati sia dalla condotta omissiva del condominio che dalla successiva condotta colposa dell’appaltatore al quale erano stati affidati i lavori di ripristino del lastrico solare — di per sé stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, verificatisi nel periodo in cui l’immobile era nella custodia esclusiva dell’uno o dell’altro, non insorge una situazione di contitolarità passiva nel debito e non si fa luogo a solidarietà. — Cass. III, sent. 12329 del 6-7-2004
La responsabilità solidale, a norma dell’art. 2055, primo comma, cod. civ., è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei responsabili, senza doverli perseguire pro quota, ma non incide sull’entità complessiva del risarcimento conseguibile, risarcimento limitato, anche in ipotesi di più responsabili, al danno effettivamente subito, non essendo ammessa alcuna riduzione o duplicazione del risarcimento del medesimo danno al di fuori dell’ipotesi in cui fra i soggetti responsabili sia compreso lo stesso danneggiato (art. 1227, primo comma, cod. civ.,) e dell’ipotesi dell’esistenza di una norma speciale che in deroga ai principi generali ponga a carico di un determinato responsabile il risarcimento di danni non risarcibili in base alle regole generali. — Cass. Sez. L, sent. 12174 del 2-7-2004
In materia di risarcimento del danno arrecato alla cosa locata, in caso di cessione del contratto di locazione, ferma la responsabilità solidale del conduttore cedente e del cessionario nei confronti del locatore, nell’ambito dei rapporti interni tra i vari conduttori, il debito va ripartito secondo il criterio dell’imputabilità, salvo che per i deterioramenti per i quali non sia possibile accertare a quale dei debitori solidali siano imputabili; in tal caso le parti del debito solidale si presumono uguali tra i conduttori. — Cass. III, sent. 10485 del 1-6-2004
La confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti Necessari è liberamente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti perché l’art. 2733, terzo comma, cod. civ. non distingue tra i litisconsorti che la hanno resa e gli altri. Invece, in caso di litisconsorzio facoltativo, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale ha valore di prova legale nei confronti del confitente, ma non nei confronti delle persone diverse da lui, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, nei confronti dei quali al giudice è consentito di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria. — Cass. III, sent. 8458 del 4-5-2004
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non rileva in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l’eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l’eventuale azione di rivalsa del danneggiante. (Nella specie, relativa alla folgorazione di un idraulico presso un’abitazione, seguita all’errata realizzazione da parte di un elettricista di un collegamento «volante» tra centralina elettrica e comando dell’elettropompa, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità dei proprietari dell’abitazione, benché fosse stato accertato che già tre anni prima, in fase di costruzione, l’impianto era stato realizzato senza i prescritti congegni di protezione.). — Cass. III, sent. 5236 del 15-3-2004
In caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell’art. 2055 cod.civ., l’integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell’altro veicolo, avvalendosi nell’un caso come nell’altro della presunzione stabilita dall’art. 2054 cod.civ. e facendo valere, perciò, la responsabilità extracontrattuale, senza che spieghi rilevanza, ai fini della responsabilità solidale del proprietario ai sensi dell’art. 2054, terzo comma, cod.civ., il fatto che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto, in quanto il proprietario è comunque tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno. — Cass. III, sent. 4353 del 3-3-2004
Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati dedotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante e l’altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non sussiste un rapporto di inscindibilità), nell’ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell’incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, da un lato accogliendo la domanda del danneggiato nei confronti del soggetto che appariva essere il danneggiante sulla base della constatazione amichevole sottoscritta da entrambi subito dopo l’incidente, e al contempo rigettando la domanda di manleva proposta dal danneggiante — assicurato nei confronti del proprio assicuratore, in quanto dalle testimonianze raccolte e da presunzioni gravi, precise e concordanti, emergeva che i fatti si erano svolti diversamente rispetto a quanto indicato nella constatazione amichevole, e che nessuna responsabilità in ordine al sinistro fosse ascrivibile in capo all’assicurato, benché questi se ne fosse dichiarato responsabile ed avesse anche provveduto a corrispondere al danneggiato quanto previsto dalla sentenza di primo grado). — Cass. III, sent. 4192 del 2-3-2004
In materia di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica, il terzo danneggiato in un incidente determinato dalla collisione tra il veicolo su cui era trasportato ed altro veicolo può scegliere di agire, per ottenere il risarcimento dell’intero danno subito, nei confronti di uno solo dei soggetti responsabili a norma dell’art. 2054, secondo comma, cod.civ.; in questo caso, il giudice potrà emettere pronuncia di condanna limitatamente alla quota di responsabilità del conducente convenuto in giudizio soltanto ove il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del conducente del veicolo sul quale era trasportato, ovvero se ha rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti dell’altro conducente. — Cass. III, sent. 3868 del 26-2-2004
Ai fini dell’applicazione dell’art. 2055 c.c., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è sufficiente la consumazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte lesive, essendo del tutto indifferente che queste si manifestino, tra loro, come autonome o meno, ovvero che siano o meno identici i titoli delle singole responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ad una deflagrazione in seguito a fuga di gas, aveva ravvisato la pari efficacia causale della condotta colposa della Telecom, che nell’esecuzione di lavori risalenti nel tempo aveva determinato le condizioni per la rottura della condotta o quanto meno le condizioni perché la conseguente fuga di gas determinasse lo scoppio, e della condotta colposa della società proprietaria delle condutture del gas, consistente nel mancato controllo della rete per un lungo arco di tempo, in violazione degli obblighi di custodia del proprietario). — Cass. III, sent. 3812 del 25-2-2004
Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso verso gli altri, o se comunque abbia chiesto l’accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, qualora il presunto autore dell’illecito si limiti a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, seppure in via graduata, l’accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non propone alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti, e tale domanda, ove proposta per la prima volta in appello, deve ritenersi domanda nuova, come tale inammissibile. — Cass. III, sent. 3803 del 25-2-2004
Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all’interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l’assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il responsabile del danno(per tale intendendosi il proprietario del veicolo danneggiante), la confessione resa dall’assicurato al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non può essere posta a fondamento di una sentenza di condanna dell’assicuratore, nei confronti del quale la confessione è liberamente apprezzabile dal giudice; tale valore esplica anche la confessione resa in giudizio dal conducente del veicolo, responsabile materiale del danno, ove evocato in giudizio dalla parte. — Cass. III, sent. 3544 del 23-2-2004
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la domanda proposta nei confronti del responsabile del sinistro dall’impresa designata che abbia risarcito il danno — si tratti di azione di rivalsa ex art. 2055 c. 2 cod. civ., si tratti invece di surrogazione legale di cui all’art. 1203 n. 5 stesso codice — non può comunque essere per la prima volta proposta in grado di appello, ove originariamente sia stato dedotto in giudizio solo il rapporto tra danneggiato e responsabile, trattandosi di domanda che attiene ad un rapporto (interno) diverso e autonomo rispetto a quello dedotto. — Cass. III, sent. 19766 del 23-12-2003
In presenza di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli, il giudizio espresso dal giudice di merito in ordine alla dinamica e alla eziologia dell’incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell’accertamento e della graduazione delle rispettive colpe e delle conseguenti responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e sia immune da vizi logici e da errori di diritto. — Cass. III, sent. 19188 del 15-12-2003
In tema di responsabilità civile ed in ipotesi di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi e i rispettivi assicuratori, nasce direttamente dalla regola generale dell’art. 2055, primo comma, cod. civ., secondo cui «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Ne consegue che, poiché la domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di un compartecipe del fatto illecito ha effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione anche nei confronti degli altri, di tale effetto interruttivo può giovarsi il compartecipe perseguito dal danneggiato — ai sensi dell’art. 1310, primo comma, cod. civ. — ai fini del computo del termine di prescrizione per la sua azione di regresso, con la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità. — Cass. III, sent. 17372 del 17-11-2003
L’attore che come fatti costitutivi di un medesimo evento dannoso ed in funzione di un unico petitum — quale ad esempio il risarcimento del danno deduce, in via alternativa o solidale, comportamenti illeciti di diversi soggetti, propone domande distinte ed autonome nei confronti di ciascuno di loro per cui la controversia sull’accertamento delle cause che hanno cagionato il danno sussiste non solo tra attore e convenuti, ma anche — o soltanto, se non è contestato il petitum — tra costoro e perciò su di essa si instaura il contraddittorio tra tutte le parti, a prescindere da una specifica domanda di un convenuto nei confronti di un altro, con la conseguenza che colui che è dichiarato esclusivo responsabile dell’ evento non introduce una nuova questione in appello se impugna la sentenza e chiede di accertare la responsabilità esclusiva o concorrente degli altri convenuti in primo grado. — Cass. III, sent. 15789 del 22-10-2003
La speciale azione con cui, ai sensi degli artt. artt. 10 e 11 d.P.R. 1124/65, l’INAIL, avendo erogato in favore dell’infortunato le prestazioni assicurative eserciti il regresso nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, la cui condotta integri un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, oggetto di accertamento anche da parte del giudice civile, ha presupposti diversi dall’azione di surrogazione nei diritti del lavoratore proposta ex art. 1916 cod. civ. dall’INAIL nei confronti del terzo responsabile, esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Peraltro, l’eventuale azione ordinaria di regresso eventualmente promossa ex art. 2055 cod. civ., dal terzo responsabile convenuto in giudizio dall’INAIL, nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti, quali corresponsabili dell’evento dannoso subito dall’infortunato, prescinde dai presupposti previsti per la speciale azione di regresso esercitata dall’INAIL ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965. — Cass. III, sent. 11315 del 21-7-2003
Il diritto dell’assicurato per la responsabilità civile, nel quale l’assicuratore si è surrogato ai sensi dell’art. 1916 cod. civ., essendo diretto ad ottenere dai terzi corresponsabili dell’evento dannoso l’ammontare del danno corrispondente alla loro parte di responsabilità, e ricollegandosi quindi al regresso previsto dall’art. 2055 cod. civ., è diverso dal diritto del danneggiato ad essere risarcito, onde la prescrizione di esso non inizia a decorrere dal fatto illecito, secondo la regola posta dall’art. 2947, primo comma cod. civ., ma dalla proposizione della domanda del danneggiato nei suoi confronti, che è il presupposto perché ogni pretesa dell’assicurato verso il corresponsabile possa, sia pure astrattamente, configurarsi. Ne consegue che, prima di tale momento, non può decorrere neanche la prescrizione del diritto dell’assicuratore che si avvalga della surrogazione ex art. 1916 cod. civ. in tale diritto dell’assicurato. — Cass. III, sent. 10135 del 25-6-2003
Nel caso in cui l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbia affidato in concessione l’esecuzione di opere, da essa programmate e finanziate, a consorzi di enti locali, con il compito, per questi ultimi, di curare, per conto della concedente Agenzia ma in nome proprio, il piano particellare di esproprio e l’adozione di tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, si versa nell’ambito dell’istituto della delegazione amministrativa intesoggettiva, essendo funzioni e potestà proprie dell’ente espropriante trasferite al concessionario, che agisce così quale organo indiretto dell’Amministrazione, divenendo unico titolare delle obbligazioni che discendono dal rapporto espropriativo. Da ciò consegue che, essendo al delegato direttamente imputabili gli atti posti in essere in attuazione della delega, solo esso (e non già anche od unicamente il delegante) deve ritenersi passivamente legittimato nel giudizio promosso dai proprietari degli immobili espropriati, sia per il pagamento delle relative indennità che per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa. — Cass. I, sent. 7511 del 15-5-2003
L’istituto della concessione di opera pubblica è caratterizzato dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione dell’opera, non avendo il concedente, di regola, alcun potere di ingerenza su di essa e conservando esclusivamente un potere di controllo, nell’interesse pubblico, le cui ripercussioni si esauriscono nel rapporto con il concessionario. Ne deriva che, subentrando il concessionario al concedente nella titolarità e nella conduzione della procedura ablativa (che compie in nome proprio, sia pure come organo indiretto dell’Amministrazione), è il primo, e non il secondo, il soggetto tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, sia che gli stessi derivino da attività legittima, sia (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) che derivino da illecito aquiliano (anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell’imposizione delle direttive, ciò potendo rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un’eventuale rivalsa), salvo che l’illecito non sia attribuibile anche a fatti propri dell’Amministrazione concedente, i quali, però, non possono consistere nella illegittimità (e conseguente annullamento) del decreto di occupazione di urgenza in base al quale il concessionario abbia proceduto alla distruzione o radicale trasformazione del bene occupato, perché l’autorità munita del potere di emettere i provvedimenti ablatori non è parte del procedimento di espropriazione, nell’ambito del quale rientra la pretesa risarcitoria azionata dal proprietario. — Cass. I, sent. 5123 del 3-4-2003
In tema di assegno bancario non trasferibile, affermatasi, nei confronti del traente, la responsabilità concorrente di entrambe le banche, negoziatrice e trattaria, per l’irregolare pagamento del titolo, deve peraltro tenersi conto, nel pronunciare sulla domanda di rivalsa che, nello stesso giudizio, la banca trattaria abbia proposto nei confronti della negoziatrice, della (eventualmente diversa) incidenza causale delle colpevoli omissioni di ciascuna, giusta disposto dell’art. 2055 cod. civ., allorché la banca negoziatrice, al fine di paralizzare la domanda di rivalsa, abbia contestato «in toto» la propria responsabilità. — Cass. I, sent. 4143 del 21-3-2003
In tema di espropriazione di aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica, la responsabilità del delegato alla realizzazione dell’opera pubblica per la lesione patrimoniale subita dal proprietario a seguito della irreversibile trasformazione del fondo è esclusa solo nel caso in cui questi abbia realizzato l’opera entro il periodo di occupazione legittima; qualora invece l’occupazione sia fin dall’origine illegittima (nella specie, per l’annullamento da parte del giudice amministrativo del decreto che l’autorizzava), il delegato è responsabile per il danno arrecato al privato, in solido con l’ente pubblico delegante. — Cass. I, sent. 4070 del 20-3-2003
La legge 4 marzo 1981, n. 67, introduttiva di un Fondo di solidarietà finanziato dai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, concerne gli addebiti posti a carico del personale ferroviario conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa per danni arrecati per colpa grave, limitandosi a prevederne la possibile assunzione da parte del predetto Fondo, senza in alcun modo riguardare i profili della responsabilità civile del personale ferroviario nei confronti dei terzi, la quale può essere accertata nelle competenti sedi civili o penali facendo applicazione degli istituti ordinari e, tra questi, dell’azione di regresso «ex» art. 2055 cod. civ. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno così rigettato il motivo di ricorso con cui si tendeva ad individuare nella legge n. 67 del 1981 la fonte preclusiva dell’esperibilità, davanti al giudice ordinario, della domanda di regresso nei confronti del dipendente coautore dell’illecito). — Cass. Sez. Un., sent. 3078 del 3-3-2003
Nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l’individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell’illecito dal quale l’attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause «inscindibili», ma si estende anche a quelle «tra loro dipendenti». — Cass. Sez. Un., sent. 3074 del 3-3-2003
La confessione resa in giudizio dall’assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l’ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest’ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo la confessione resa da quest’ultimo è liberamente apprezzata, ai sensi dell’art. 2733, secondo comma, cod. civ., dal giudice, che può altresì liberamente apprezzare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice. — Cass. III, sent. 2222 del 14-2-2003
In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa altro corresponsabile al fine di esercitare il regresso contro di questi, per il caso di esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato. In tale ipotesi, peraltro, il coobbligato solidale condannato a pagare l’intero al danneggiato può recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l’altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell’intero debito, operando in tale caso l’estinzione dell’obbligazione come condizione non dell’azione cognitiva di regresso bensì dell’azione esecutiva contro l’altro obbligato. — Cass. III, sent. 490 del 15-1-2003
Integra una situazione che è fonte di responsabilità solidale da illecito, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., idonea a sorreggere una statuizione di condanna solidale dei due soggetti corresponsabili, quella nella quale il mandante (nella specie una società immobiliare) concorre (anche attraverso comportamenti omissivi) a creare una situazione di apparenza in virtù della quale il terzo si affida, senza colpa, e versa nelle mani del procuratore infedele alcune somme di denaro per una promessa di vendita di un immobile, poi mai adempiuta dalla società mandante. — Cass. III, sent. 16740 del 27-11-2002
Per la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055 cod. civ., non è necessario che più soggetti concorrano nell’unica azione od omissione, ma basta, nel caso di pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, che ciascuno di essi abbia concorso in maniera casualmente efficiente a produrre l’evento (Principio affermato dalla S.C. in un caso di indebita negoziazione di assegni da parte di un funzionario pubblico e conseguente distrazione delle somme portate dagli stessi dal perseguimento dei fini istituzionali, con riferimento ai danni risentiti dal privato, che tali assegni aveva rilasciato a titolo di cauzione, in conseguenza sia della condotta della banca, in quanto svoltasi in violazione delle norme di contabilità pubblica, sia dell’operato del funzionario, integrante nella specie gli estremi della truffa penale, del quale è stata chiamata a rispondere l’Amministrazione «ex» artt. 28 Cost. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). — Cass. III, sent. 15930 del 13-11-2002
Il condebitore solidale «ex delicto» può esercitare il regresso anche in via preventiva, ossia in previsione dell’esito positivo dell’azione intrapresa dal danneggiato e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l’intero. — Cass. III, sent. 15930 del 13-11-2002
Anche nell’appalto di opere pubbliche trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell’appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, potendosi a questa aggiungere quella dell’amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall’amministrazione, mentre una responsabilità esclusiva di quest’ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione. — Cass. III, sent. 14905 del 22-10-2002
I coautori di un illecito aquiliano rispondono in solido nei confronti del danneggiato, quand’anche le rispettive condotte siano state tra loro indipendenti, a condizione che esse abbiano concorso in modo efficiente alla produzione dell’evento (principio affermato dalla S.C. in tema di appalto, con riferimento ai danni risentiti dal committente un conseguenza dei concorrenti inadempimenti, ancorché relativi a contratti differenti, dell’appaltatore e del progettista – direttore dei lavori). — Cass. II, sent. 12367 del 22-8-2002
La norma di cui all’art. 917 cod. civ. che sancisce il principio di ripartizione oggettiva delle spese per la manutenzione e la rimozione degli ingombri tra i proprietari dei fondi interessati dallo scolo delle acque non è applicabile nel caso di richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla mancata manutenzione, vigendo in tale ipotesi a favore del soggetto danneggiato il principio della solidarietà sancito dall’art. 2055 cod. cit. — Cass. III, sent. 11371 del 31-7-2002
Nell’appalto di opere pubbliche, l’appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori di opere private (obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, continua ingerenza dell’amministrazione appaltante), ecc.), margini di autonomia, perciò, di regola, è da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall’amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest’ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione. — Cass. III, sent. 11356 del 31-7-2002
La solidarietà passiva, stabilita dall’art. 2055 cod. civ. a favore del danneggiato nell’ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l’unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. (Nella specie, avendo una società di revisione, con un’infedele certificazione, arrecato danni ai promissari acquirenti di quote di una società, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la solidarietà passiva tra la società di revisione e i venditori delle quote societarie, attesa la differenza sussistente tra il danno derivante dall’erronea certificazione dello stato patrimoniale della società – in seguito al quale i promissari acquirenti non avevano valutato l’antieconomicità della futura gestione e quindi non avevano esercitato il diritto di recesso previsto nel preliminare – e il danno derivante dalla violazione del sinallagma contrattuale per aver pagato una somma non congrua per le quote sociali acquistate). — Cass. III, sent. 10403 del 18-7-2002
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell’azione di regresso. — Cass. III, sent. 9167 del 24-6-2002
In caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su di un’autovettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello senza prestare la dovuta attenzione, sussiste la responsabilità del predetto, «ex» art. 2043 cod. civ., nonché quella del proprietario e del conducente dell’autovettura, per la presunzione stabilita dall’art. 2054 cod. civ., atteso che nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su strada o area pubblica di pertinenza della stessa; tale responsabilità si configura come solidale, stante l’imputabilità dell’unico evento dannoso alla condotta causalmente efficiente dei predetti soggetti, a nulla rilevando la diversità di titolo delle singole responsabilità. — Cass. III, sent. 8216 del 6-6-2002
Tra il proprietario, il conducente del veicolo, il loro assicuratore della responsabilità civile ed il trasportato corresponsabile del danno nei confronti di altro soggetto, si realizza, nei confronti del danneggiato, un’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio, disciplinata nei rapporti interni non regolati dal rapporto assicurativo dai principi propri delle obbligazioni soggettivamente complesse; ne consegue che l’azione di regresso proposta dall’assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili del sinistro stradale nei confronti del corresponsabile trasportato, è disciplinata dall’art. 1299, primo comma, cod. civ., non dall’art. 2055 cod. civ., che opera soltanto indirettamente al fine di determinare la parte di debito risarcitorio facente carico a ciascuno dei soggetti a cui è imputabile l’illecito, su cui poi va commisurato il «quantum» del debito da indennizzo dell’assicuratore, e neppure dall’art. 1916 cod. civ., dettato per la diversa ipotesi della surroga dell’assicuratore al danneggiato — assicurato nei suoi diritti contro il danneggiante. — Cass. III, sent. 8216 del 6-6-2002
In tema di responsabilità extracontrattuale, ricorre la responsabilità solidale dei danneggianti allorquando il fatto dannoso sia imputabile a più persone, che abbiano concorso alla causazione dell’evento, ancorché le condotte lesive siano autonome e diversi i titoli di responsabilità; a ciò non osta l’art. 187 cod. pen., che, prevedendo l’obbligazione solidale di risarcimento del danno a carico di più soggetti condannati per uno stesso reato, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no. — Cass. III, sent. 6365 del 3-5-2002
Quando il fatto lesivo è imputabile a più persone, la solidarietà ex art. 2055 cod. civ. non è impedita dalla diversità delle condotte lesive né dalla diversità dei titoli, allorquando tra di essi sussista uno stretto vincolo di interdipendenza. — Cass. Sez. L, sent. 5024 del 8-4-2002
La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell’immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all’art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell’opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell’appaltatore, ma anche all’acquirente nei confronti del costruttore venditore. — Cass. II, sent. 4622 del 29-3-2002
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui esso condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. — Cass. I, sent. 15687 del 12-12-2001
In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora una cooperativa edilizia, cui il Comune espropriante abbia delegato il compimento della procedura espropriativa, oltre a conferire l’incarico della realizzazione del programma di alloggi sociali cui la stessa è finalizzata, non abbia ottenuto la pronuncia del decreto di esproprio prima della scadenza del termine dell’occupazione legittima, ma, consapevole della illegittimità del persistere di questa, abbia provveduto alla esecuzione dell’opera e reso irreversibile la destinazione pubblica dell’area permanendo nel possesso dell’immobile espropriato dopo la scadenza di detto termine, è alla cooperativa stesa che, in veste di autrice materiale della cosiddetto «occupazione acquisitiva», deve imputarsi l’illecito aquiliano risultante dal concorso della radicale trasformazione del bene e della illegittimità della occupazione in ragione del perdurare di questa senza titolo, ricadendo sul delegato l’onere di attivarsi affinché il decreto di esproprio intervenga tempestivamente; sussiste, tuttavia, in tale ipotesi, una corresponsabilità solidale dell’Ente delegante, il quale avrebbe dovuto promuovere la procedura espropriativa, atteso che questa si svolge non solo in nome e per conto del Comune, ma altresì d’intesa con esso, sicché è da ritenere che detto Ente conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 cod. civ., ferma la necessità, una volta accertata la configurabilità dell’illecito aquiliano a carico del delegato, di quantificare, nel medesimo giudizio, ove richiesto dal delegato medesimo, la misura della colpa e del contributo causale nella determinazione dell’illecito ai fini di una possibile azione di rivalsa nei confronti del delegante. — Cass. I, sent. 9424 del 12-7-2001
In contrapposizione all’art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l’obbligo del risarcimento dalla commissione di un «fatto» doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il «fatto dannoso», sicché, mentre la prima norma si riferisce all’azione del soggetto che cagiona l’evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l’unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell’illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell’art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l’obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l’autore dell’incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato, ed il medico, che aveva provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie). — Cass. III, sent. 7507 del 4-6-2001
Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell’azione giudiziaria, per il conseguimento dell’intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell’altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall’art. 1311 cod. civ. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di lui», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l’adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell’altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa. — Cass. 4-10-2000, n. 13169
L’articolo 2055 cod. civ. è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti e anche se uno o alcuni rispondano a titolo contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana; dà luogo ad un’ipotesi di solidarietà passiva, con gli effetti di cui alla citata norma, la concorrenza della responsabilità della banca negoziatrice e della banca trattaria verso l’emittente di un titolo indebitamente pagato. — Cass. 28-7-2000, n. 9902
L’azione di rivalsa presuppone che l’obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al creditore; la medesima non è pertanto ipotizzabile nel caso di più debitori tenuti in solido a risarcire il danno derivante da un fatto ad essi imputabile, in quanto ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per l’intero, salva l’azione di regresso di colui che abbia corrisposto l’intero credito nella misura determinata dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti. — Cass. 20-6-2000, n. 8371
L’accertamento della misura del regresso tra coobbligati solidali (nella specie, ex art. 2055 cod. civ.), una volta passato in giudicato, ha efficacia vincolante in tutti i successivi giudizi, da chiunque promossi, nei quali, in conseguenza del medesimo fatto illecito, sorga questione in merito alla misura del regresso tra i responsabili solidali, ed il suddetto giudicato esterno può essere rilevato anche d’ufficio. — Cass. 9-5-2000, n. 5882
L’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore, non genera mai liticonsorzio necessario, avendo il creditore titolo per valersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati; non è pertanto configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell’ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell’incidente (e perciò del danno), salvo che la disputa tra i convenuti in ordine all’individuazione del responsabile non dia origine ad un’altra causa, che può prospettarsi come dipendente da quella introdotta dall’attore soltanto quando sia stata introdotta, da uno dei convenuti nei confronti degli altri, una domanda intesa ad accertare la responsabilità esclusiva di costoro, ovvero, presupponendo la corresponsabilità affermata dall’attore, intesa all’azione in via di regresso. — Cass. 11-4-2000, n. 4602
Perché possa configurarsi illecito permanente è necessario che la condotta venga posta in essere dalla medesima persona, e perciò che l’elemento soggettivo del fatto causale sia ontologicamente riferibile ad un unico soggetto, con la conseguenza che la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l’inizio di un’altra, determina la cessazione della permanenza e l’inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, ove il successore, ponga in essere una nuova e autonoma condotta illecita, l’insorgenza di un nuovo illecito permanente alla cui cessazione inizierà a decorrere un nuovo termine prescrizionale; peraltro, ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorché apparentemente unitaria con riferimento alla posizione del danneggiato, derivi materialmente da condotte autonome e distinte, di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di condebito e non si fa luogo a solidarietà. (Nella specie, l’illecito permanente, costituito dalla captazione di acque pubbliche senza titolo, era stato inizialmente effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno in danno dell’A.C.E.A. e, in un secondo momento, dalla Regione Abruzzo cui la Cassa aveva trasferito le opere dell’acquedotto per il fabbisogno idrico della popolazione). — Cass. Sez. Un. 22-7-99, n. 493
Perché possa configurarsi illecito permanente è necessario che la condotta venga posta in essere dalla medesima persona, e perciò che l’elemento soggettivo del fatto causale sia ontologicamente riferibile ad un unico soggetto, con la conseguenza che la successione di un soggetto ad un altro in un rapporto, comportando il termine di una condotta e l’inizio di un’altra, determina la cessazione della permanenza e l’inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, nonché, ove il successore, ponga in essere una nuova e autonoma condotta illecita, l’insorgenza di un nuovo illecito permanente alla cui cessazione inizierà a decorrere un nuovo termine prescrizionale; peraltro, ove la situazione di danno o di pericolo in pregiudizio dello stesso soggetto, ancorché apparentemente unitaria con riferimento alla posizione del danneggiato, derivi materialmente da condotte autonome e distinte, di per se stesse idonee e sufficienti a cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di condebito e non si fa luogo a solidarietà. (Nella specie, l’illecito permanente, costituito dalla captazione di acque pubbliche senza titolo, era stato inizialmente effettuato dalla Cassa per il Mezzogiorno in danno dell’A.C.E.A. e, in un secondo momento, dalla Regione Abruzzo cui la Cassa aveva trasferito le opere dell’acquedotto per il fabbisogno idrico della popolazione). — Cass. Sez. Un. 22-7-99, n. 493
Qualora l’unico evento dannoso sia imputabile a più responsabili, compete alla scelta del danneggiato agire contro uno o più dei soggetti responsabili. — Cass. 26-11-98, n. 11985
La disposizione dettata dall’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 trova applicazione quando è il danneggiato a proporre la domanda di risarcimento nei confronti del danneggiante ovvero dell’assicuratore e del danneggiante, mentre non dev’essere osservata quando il danneggiato sia stato soddisfatto e il danneggiante, ovvero l’assicuratore che abbia pagato in luogo d’uno dei responsabili, agisca in regresso contro altri responsabili od i loro assicuratori. — Cass. 29-10-98, n. 10804
Se manca il consenso della persona ritrattata fotograficamente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941, n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, anche extracontrattualmente, nei confronti di questi – e in solido con lui, se richiesto del danno derivato al ritrattato dall’abusiva pubblicazione, e perciò l’acquirente di esse può agire in regresso (art. 2055 cod. civ.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso. — Cass. 10-6-97, n. 5175
Per realizzare il presupposto della responsabilità solidale, ai sensi dell’ art. 2055 cod. civ., è sufficiente che i fatti avvenuti per ultimi, produttivi dell’evento dannoso, indipendentemente dalla loro idoneità a configurare anche altri illeciti previsti dall’ordinamento, siano indotti, secondo una prevedibile evoluzione, da una causa iniziale, che perciò non può scadere al rango di occasione. (Nella specie, imprese concorrenti avevano propagandato il proprio prodotto paragonandolo con quello di altra impresa che, secondo una notizia pubblicata su un giornale quotidiano, non era di pura qualità). — Cass. 24-4-97, n. 3596
La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (quali sono, in ipotesi di sinistro stradale, i responsabili dello scontro, nei confronti del terzo trasportato in uno dei veicoli coinvolti) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunziato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell’illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest’ultimo) o abbia comunque rinunziato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto. — Cass. 3-3-97, n. 1869
Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055, comma primo, cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate. — Cass. 19-1-96, n. 418
In tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell’obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto, nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell’appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro per il risarcimento dell’intero danno e che il debitore escusso ha verso l’altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta. — Cass. 4-12-91, n. 13039
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché, ai sensi dell’art. 2935, cod. civ., il diritto al regresso non può essere fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione. — Cass. 19-9-91, n. 9784
La solidarietà dell’obbligazione di risarcimento del danno prevista dall’art. 2055 cod. civ., presuppone il concorso di più cause dello stesso evento e non ricorre, quindi, nel caso di azioni distinte anche per gli effetti. — Cass. 10-7-91, n. 7680
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di uno solo di quei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e l’eventualmente diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente, il giudice del merito, adito dal danneggiato, può e deve pronunciarsi circa la graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivate. — Cass. 14-3-91, n. 2692
L’obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada (o per esso dell’impresa designata), secondo la previsione degli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sussiste anche quando la responsabilità del conducente dei veicolo non identificato non sia esclusiva e concorra con quella di soggetti identificati, di modo che, pure in tale ipotesi, il fondo può essere chiamato dal danneggiato al pagamento dell’intero debito risarcitorio, ovvero può essere sottoposto al regresso del coobbligato che abbia soddisfatto il danneggiato medesimo, secondo le regole dell’art. 2055 cod. civ. (fermi restando i limiti dei massimali di legge). — Cass. 23-1-91, n. 643
Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l’obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell’art. 19 — rispettivamente proprietario e conducente del veicolo non identificato, nonché proprietario e conducente del veicolo non assicurato — di guisa che, non trattandosi di obbligazione solidale con quella dei predetti responsabili, il regresso del fondo nei loro confronti (sempreché il proprietario e il conducente del veicolo non identificato sia successivamente identificato) ai sensi dell’art. 29, è totale, per il recupero dell’intero risarcimento corrisposto al danneggiato. Nell’ipotesi di corresponsabilità nella produzione dell’evento dannoso fra il soggetto sostituito del fondo ed altri, il fondo che abbia corrisposto l’integrale risarcimento ha azione di regresso verso i corresponsabili solo nei limiti del grado di colpa a ciascuno di essi attribuibile secondo il disposto dell’art. 2055, secondo e terzo comma, cod. civ. — Cass. 19-12-90, n. 12036
In tema di responsabilità per danni da fatto illecito, qualora il fatto dannoso sia imputabile a più persone, il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all’ultimo comma dell’art. 2055 cod. civ. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità. — Cass. 25-6-90, n. 6400
La presunzione di colpa concorrente di tutti coloro che abbiano partecipato al fatto illecito opera sul presupposto che questo sia la risultante di una cooperazione di attività nella produzione di un medesimo evento lesivo. Se, invece, le azioni potenzialmente dannose sono plurime ma distinte, ancorché contemporanee, non può essere affermata una responsabilità congiunta e solidale, poiché la responsabilità, trattandosi di fatto illecito, deve di regola presumersi individuale. In tal caso, non sussiste la solidarietà prevista dall’art. 2055 cod. civ. e se non si identifica la precisa imputabilità dell’evento fra due o più persone che, in ipotesi, possono avere prodotto il danno con azioni contestuali ma autonome, la pretesa risarcitoria deve essere respinta non potendosi addossare una responsabilità, per così dire, collettiva, sol perché non si è acquisita la prova dell’imputabilità individuale. — Cass. 13-5-89, n. 2204
L’azione di regresso, proposta da un coobbligato per ottenere dagli altri coobbligati il parziale rimborso delle somme pagate per danni prodotti dalla circolazione di veicoli, si prescrive con il decorso di dieci anni se già risulti giudizialmente accertata la responsabilità del coobbligato nella determinazione dell’evento dannoso, mentre nel caso inverso, quando cioè a tale accertamento non si è provveduto, l’azione è soggetta alla prescrizione breve di due anni stabilita dall’art. 2947 cod. civ. — Cass. 24-10-88, n. 5748
Poiché la legge sull’assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore ha la finalità di consentire la piena tutela dell’interesse del danneggiato, è consentito a costui agire cumulativamente nei confronti tanto dell’assicurato che dell’assicuratore, i quali a norma dell’art. 2055 cod. civ. sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante l’eadem causa obligandi ricorrente nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege (assunta dall’assicuratore). — Cass. 16-8-88, n. 4950
Il passaggio in giudicato della sentenza, che, riconoscendo la pari responsabilità dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente stradale, abbia accolto la domanda di risarcimento proposta dal terzo danneggiato nei confronti di uno solo di detti conducenti, condannando questo, in forza della previsione di solidarietà di cui al primo comma dell’art. 2055 cod. civ., a risarcire per l’intero il danno subito dal terzo, comporta che l’azione della società assicuratrice del danneggiante condannato all’integrale risarcimento, volta a conseguire in via di regresso la metà di quanto erogato al danneggiato ai sensi della sentenza stessa, soggiace non alla prescrizione biennale prevista dal secondo comma dell’art. 2947 cod. civ. ma alla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 dello stesso codice. — Cass. 9-4-88, n. 2799
Alla parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno da fatto illecito, deve riconoscersi la facoltà di chiamare in causa l’eventuale corresponsabile del fatto, anche ai fini dell’esercizio del regresso contemplato dall’art. 2055 cod. civ., per il caso di accoglimento della domanda del danneggiato. — Cass. 9-3-88, n. 2364
In tema di regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali per obbligazioni nascenti da fatto illecito, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., è improponibile la domanda di rivalsa proposta da un coobbligato esclusivamente nei confronti dell’assicuratore dell’altro, ossia verso un soggetto nei riguardi del quale l’azione diretta è attribuita dalla legge sulla assicurazione obbligatoria solo al danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietà atipica che lega l’obbligazione dell’assicurato con quella dell’assicuratore, trattandosi di solidarietà che opera anch’essa solo nei confronti del danneggiato. — Cass. 8-8-87, n. 6797
La responsabilità civile solidale a carico di più soggetti comporta, in base ai principi che regolano la solidarietà, la responsabilità, di fronte al creditore, di ciascuno degli obbligati per l’intero e, pertanto, non dà mai luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe inutiliter data la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido. Tra questi ultimi, quindi, non è configurabile un litisconsorzio necessario e gli effetti — nei riguardi dei condebitori solidali non partecipanti al giudizio — della sentenza emessa nei confronti del debitore o dei debitori convenuti sono direttamente regolati dalla legge (art. 1306 cod. civ.). Per la stessa ragione, non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio d’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., ove la sentenza emessa contro più obbligati solidali sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi. — Cass. 9-5-87, n. 4296
L’art. 22 della legge n. 990 del 1969 per il quale l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all’assicuratore del danneggiante, trova applicazione soltanto per l’azione risarcitoria del danneggiato e non anche per la diversa ipotesi in cui uno dei danneggianti, convenuto in giudizio per l’integrale risarcimento, proceda alla chiamata (in garanzia impropria) dell’altro danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall’attore, ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione solidale, stabilita dall’art. 2055 cod. civ. — Cass. 13-10-86, n. 5996
Allorquando nel processo penale a carico dei conducenti di due veicoli coinvolti in un sinistro, il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti di uno soltanto degli imputati chiedendo, in via principale, la sua condanna al risarcimento del danno quale responsabile esclusivo e, in via subordinata, in qualità di coobbligato solidale ex art. 2055 cod. civ., anche per la parte del danno corrispondente al grado di colpa eventualmente riconosciuto a carico dell’altro conducente, anch’esso imputato nel medesimo processo, la condanna del detto imputato al pagamento della sola somma relativa alla misura accertata della sua responsabilità deve interpretarsi come implicito rigetto di quella domanda subordinata, con la conseguenza che, ove l’impugnazione proposta sul punto dalla parte civile sia dichiarata inammissibile, il passaggio in giudicato di detta pronuncia negativa comporta a norma dell’art. 26 cod. proc. pen. la preclusione nel giudizio civile della proposizione della domanda del danneggiato nei confronti dell’imputato condannato per il risarcimento, a termini dell’art. 2055 cod. civ., dell’ulteriore danno ascrivibile al suo coimputato. — Cass. 10-3-86, n. 1613
Nel sistema della legge n. 990 del 1969 (sull’assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore), il criterio generale della solidarietà ex art. 2055 cod. civ. non subisce deroghe e, pertanto, l’impresa designata dal «fondo di garanzia per le vittime della strada» — che assume la stessa posizione giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore, con le sole limitazioni di cui all’art. 21 della citata legge — se il fatto dannoso è imputabile a più persone, è tenuta solidalmente, nei limiti del massimale, al risarcimento dell’intero danno al danneggiato, salvo rivalsa, peraltro, non solo nei confronti del proprietario del veicolo non assicurato (danneggiante), ma anche, ai sensi dell’art. 29 di detta legge, degli altri responsabili del danno, per la quota loro afferente. — Cass. 12-9-84, n. 4790
L’inazione in sede giudiziaria del danneggiato nei confronti di uno degli autori del fatto illecito, solidalmente responsabili, integra esercizio della facoltà di compulsare per l’intero risarcimento ciascuno degli obbligati, e, quindi, non può costituire ragione per la riduzione del risarcimento, in relazione alla domanda proposta nei confronti di altro di detti autori. — Cass. 2-12-83, n. 7207
Qualora l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile a più fatti antecedenti e non sia ravvisabile una condotta prossima sufficiente da sola a produrre l’evento stesso, tutte le varie condotte concorrenti debbono essere considerate sue cause e — ove sia impossibile determinare la loro diversa incidenza — le singole colpe dei più responsabili del fatto si presumono eguali, ai sensi dell’art. 2055, ultimo comma, cod. civ. — Cass. 25-11-82, n. 6408
Qualora un soggetto ritenuto, per presunzione di legge, responsabile del danno prodotto a terzi, deduce che l’evento dannoso sia addebitabile a colpa esclusiva di altro soggetto, per il comportamento imperito ed imprudente da questo tenuto nell’esecuzione di un contratto con lui stipulato, la relativa domanda di cosiddetta garanzia va qualificata come azione di regresso ex art. 2055, secondo comma, cod. civ., trattandosi di responsabilità aquiliana, in quanto non derivante direttamente dal contratto ma dal fatto materiale della sua esecuzione, ancorché il contenuto e le pattuizioni del contratto stesso possano influire in ordine all’accertamento dei responsabili e delle rispettive colpe. — Cass. 22-5-82, n. 3134
Qualora un fatto illecito sia stato posto in essere da un commesso, nell’esercizio delle sue incombenze, in concorso con altre persone, il committente, che abbia risarcito per intero il danno, hanno diritto di ripetere dal commesso e dagli altri concorrenti nel fatto illecito soltanto la parte di risarcimento di ciascuno di essi, commisurata alla gravità delle rispettive colpe — che nel dubbio si presumono eguali — e così può soltanto ottenere la condanna di ciascuno di loro pro quota e non già in solido: infatti egli, avendo provveduto al risarcimento, non si surroga al danneggiato, ma, assumendo per effetto della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., l’identica posizione del commesso, può esercitare il diritto di regresso nei confronti dei corresponsabili nell’osservanza della disciplina generale degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., che prevede, nel caso di regresso, la ripartizione del debito tra i condebitori solidali, e nei limiti dell’art. 2055 cod. civ. — Cass. 15-1-79, n. 300
La solidarietà nell’obbligo di risarcire il danno, prevista dall’art. 2055 cod. civ., per il caso di unico fatto illecito imputabile a più persone, non postula l’identità delle azioni dei responsabili, né delle norme giuridiche da essi violate, ma sussiste anche fra coloro che debbano rispondere di quel fatto a titolo diverso ed in base a norme diverse. Pertanto, in caso di danni derivanti ad un terzo da scontro di veicoli, imputabile ad entrambi i conducenti, detta responsabilità solidale ricorre a carico tanto dei conducenti medesimi, quanto dei proprietari dei rispettivi mezzi, con la conseguenza che il singolo proprietario che abbia risarcito il danneggiato, o, in suo luogo, l’assicuratore che eserciti il diritto di surrogazione, possono agire in regresso contro il conducente dell’altra vettura, nella misura del corrispondente grado di colpa. — Cass. 4-6-77, n. 2294
Nel giudizio di regresso intentato da uno dei condebitori solidali contro l’altro per la ripartizione pro quota delle somme pagate al danneggiato, in esecuzione di una precedente condanna passata in giudicato, può discutersi — sempre che ciò non abbia formato oggetto di esame nel precedente giudizio in cui tale sentenza è stata emanata — dell’esistenza e della gravità delle rispettive colpe, nonché dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate. — Cass. 7-2-75, n. 491
La disciplina del regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali muta a seconda che si tratti di obbligazioni contrattuali o di obbligazioni per fatto illecito. Infatti, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto, si applica il principio di cui agli artt. 1298 e 1299 cod. civ., secondo cui la ripartizione del debito fra i coobbligati avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, nelle obbligazioni ex delicto, invece, l’onere sopportato da ciascun corresponsabile nei confronti degli altri obbligati è commisurato, ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., all’esistenza ed alla gravità delle rispettive colpe, nonché all’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Da tanto consegue che, nelle obbligazioni da fatto illecito, il corresponsabile, ancorché abbia risarcito il danneggiato soltanto nella misura corrispondente alla propria quota, ha diritto all’azione di regresso nei confronti dell’altro debitore solidale, ove dimostri che il fatto dannoso sia, in concreto, imputabile esclusivamente alla colpa di quest’ultimo. In tema di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, l’azione di regresso è regolata dalla norma di cui all’art. 2055 cod. civ. e non già dagli artt. 1298 e 1299 cod. civ. — Cass. 7-2-75, n. 491