Danni permanenti – Rendita vitalizia
Articolo 2057 codice civile
Danni permanenti
Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Quantificazione della rendita
Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l’intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all’età della vittima alla data dell’infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, aveva fatto applicazione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-10-2022, n. 31574
Revisione della rendita
In tema di liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., è ammissibile la revisione della rendita determinata dal giudice in caso di aggravamenti che non fossero accertabili, né prevedibili, al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-10-2022, n. 31574
Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 cc – Facoltà del giudice anche in appello
In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un’istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d’ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall’espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell’art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-10-2022, n. 31574
Lesioni di lieve o media entità – Inopportunità della liquidazione in forma di rendita
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento, poiché consente di considerare adeguatamente l’evoluzione diacronica di tutte le componenti del danno nei casi di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quelli di lesioni subite da un minore (per i quali una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile), in quelli di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate ovvero, ancora, nei casi in cui sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare dispersi in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso; viceversa, la liquidazione in forma di rendita non è … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-10-2022, n. 31574
Previsione ‘ex ante’ di meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta
In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle “cautele” prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere “ex ante” i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate “opportune cautele” la rivalutazione annuale della rendita secondo l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell’Unione europea (IPCA) oppure in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istat (FOI) o, in alternativa, l’imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l’acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell’avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a fare applicazione del coefficiente di cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-10-2022, n. 31574
Invalidità permanente a causa di servizio
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione, con attribuzione del relativo equo indennizzo, non è ostativo, come consentito dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, articolo 11, alla contestuale attribuzione di una rendita vitalizia, ove residui una invalidità permanente, totale o parziale, differenziandosi i due istituti per l’ambito e l’intensità del rapporto causale tra l’attività lavorativa e l’evento protetto, nonchè per il fatto che il riconoscimento della causa di servizio non consente di per sè alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sull’attitudine lavorativa dell’assicurato, di altri … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 gennaio 2018, n. 38
Danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica – Criteri di valutazione ex art. 2057 cc
Ai fini della valutazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, sono applicabili i criteri indicati dall’art. 2057 cod. civ., in base ai quali, quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice sotto forma di rendita vitalizia, valutando d’ufficio le particolari condizioni della parte danneggiata e la natura del danno. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-11-2005, n. 24451