Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 2058 cc – Risarcimento in forma specifica

Richiedi un preventivo

Codice Civile

Articolo 2058 codice civile

Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.


 

© Riproduzione riservata www.studiolegalecirulli.com

Giurisprudenza:

Assicurazione contro i danni – In genere clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica – Predisposta unilateralmente dal debitore – Vessatorietà – Esclusione – In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall’assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la vessatorietà della clausola contenuta in un contratto di assicurazione contro i danni provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici, la quale, a fronte di una riduzione del premio, obbligava l’assicurato a far … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 27-7-2022, n. 23415

 

Pubblico impiego privatizzato – Contratti a termine – Domanda di conversione – Tutela in forma specifica – Impossibilità giuridica – Tutela per equivalente – In tema di impiego pubblico privatizzato, qualora sia stata chiesta la conversione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti a termine nulli per violazione delle regole che ne condizionano la legittimità, il giudice, a fronte della giuridica impossibilità di una tutela in forma specifica avverso l’illecito perpetrato, deve pronunciare sulla tutela per equivalente, secondo il regime del c.d. danno eurounitario; ne consegue che la parte può far valere la mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento come motivo di illegittimità in sede di impugnazione e che, la stessa, in quanto “minus” o “surrogato legale” della tutela in forma specifica, non costituisce domanda nuova se proposta per la prima volta in appello. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 11-5-2022, n. 15027

 

Risarcimento in forma specifica danni riportati da veicolo di valore commerciale notevolmente inferiore al costo delle riparazioni – Pronunzia di condanna per equivalente anziché in forma specifica – La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-3-2022, n. 10196

 

Risarcimento in forma specifica – Danno ulteriore – Mancanza di prova – Condanna generica al risarcimento del danno – Poiché il risarcimento del danno in forma specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo – ed, in particolare, quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino -, il fatto che il giudice abbia condannato i corresponsabili, a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle somme – indicate dall’ausiliario – al fine della riduzione in pristino, non osta, anche in difetto di prova di un concreto danno ulteriore, in aggiunta a quello risarcibile in forma specifica, alla pronuncia di una condanna generica al risarcimento del danno ex art. 278 c.p.c. (che, nel caso di specie, era stata proposta) essendo sufficiente, a tal fine, l’accertamento della potenziale ulteriore dannosità del fatto lesivo. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28030

 

Domanda di rimozione di una conduttura abusiva e contestuale richiesta di risarcimento del danno – Natura – La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l’attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come ” actio negatoria servitutis” (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-7-2021, n. 19249

 

Domanda di reintegrazione in forma specifica – Attribuzione d’ufficio del risarcimento per equivalente – Ultrapetizione – Esclusione – L’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un “minus” rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l’art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-4-2021, n. 11438

 

Vizi relativi ad unità di proprietà esclusiva in ambito condominiale – Azione risarcitoria nei confronti del costruttore venditore – Legittimazione attiva – Qualora i vizi di costruzione di un edificio in condominio riguardino soltanto alcuni appartamenti e non anche le parti comuni, l’azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore-costruttore, ex artt. 1669 e 2058 c.c., ha natura personale e può essere esercitata da qualsiasi titolare del bene oggetto della garanzia, senza necessità che al giudizio partecipino gli altri comproprietari. Tale azione va proposta, peraltro, esclusivamente dai proprietari delle unità danneggiate, non sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condòmini, ancorché possa insorgere, in sede di esecuzione ed in modo riflesso, un’interferenza tra il diritto al risarcimento del danno in forma specifica riconosciuto in sentenza ed i diritti degli altri condòmini, dovendo i danneggiati procurarsi il consenso di questi ultimi per procedere, nella proprietà comune, ai lavori necessari ad eliminare i difetti, giacché tale condizionamento dell’eseguibilità della pronuncia costituisce soltanto un limite intrinseco della stessa, che non cessa comunque di costituire un risultato giuridicamente apprezzabile. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-3-2021, n. 6192

 

Risarcimento in forma specifica ed eccessiva onerosità – Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente – Azioni tese a far valere un diritto reale – L’art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo – come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 23-09-2020, n. 19942

 

In tema di reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, mediante concorso per soli titoli e secondo il sistema delle c.d. graduatorie ad esaurimento, il candidato non vincitore che successivamente abbia ottenuto, per altra via, l’immissione in ruolo e che sostenga di essere stato assunto a tempo indeterminato in ritardo a causa dell’inosservanza, da parte della P.A., di regole non discrezionali di formazione della graduatoria, può proporre domanda di risarcimento del danno in forma specifica, nel solo contraddittorio dell’Amministrazione, al fine di ottenere la condanna della predetta al riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro sin dal momento del compimento delle originarie operazioni di selezione, a condizione che sia dimostrato, secondo criteri processuali di certezza, che lo svolgimento della procedura in osservanza delle regole violate avrebbe determinato l’esito positivo in suo favore. – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 24-giugno 2020, n. 12489

 

Omessa verifica dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto – Condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata – Nel caso in cui il notaio rogante non adempia all’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e che l’incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell’attività occorrente allo scopo sia all’entità della somma da pagare in rapporto all’ammontare del danno. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 21-01-2020, n. 1270

 

Azione inibitoria contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino – Carattere reale o personale dell’azione – L’azione inibitoria di cui all’art 844 c.c., contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, ha natura reale, rientra nello schema della “negatoria servitutis” e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l’accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni. La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’art 2058 c.c., nel caso in cui l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-10-2019, n. 26882

 

In tema di risarcimento del danno, la tutela riservata ai diritti reali non consente l’applicabilità dell’art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il loro carattere assoluto , salvo che la demolizione della cosa sia di pregiudizio all’economia nazionale, dovendo il giudice, in tale evenienza, provvedere soltanto per equivalente ex art. 2933, comma 2, c.c. La verifica della sussistenza o meno di quest’ultima ipotesi non richiede, però, che la parte obbligata assuma l’iniziativa ovvero manifesti la sua volontà in tal senso, trattandosi, piuttosto, dell’oggetto di un’eccezione in senso lato e, come tale, rilevabile d’ufficio da parte del giudice. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-06-2019, n. 16611

 

Emanazione di un decreto di asservimento di un’area in proprietà privata sulla quale sia in corso una occupazione illegittima da parte della P.A. – Improcedibilità della domanda di risarcimento in forma specifica – L’emanazione di un decreto di asservimento di un’area in proprietà privata, sulla quale sia in corso una occupazione illegittima da parte della P.A., determina l’improcedibilità della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal privato al fine di ottenere la rimozione delle opere eseguite, salva l’avvenuta formazione del giudicato sul diritto alla restituzione del bene, ma non anche della domanda risarcitoria dal medesimo avanzata in relazione all’occupazione del fondo dall’origine sino all’emanazione del detto decreto, atteso l’effetto conformativo prodotto “ex nunc” sulla … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 10-05-2019, n. 12589

 

Licenziamento illegittimo – Tutela reintegratoria – Condizioni – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini dell’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice è tenuto ad accertare che vi sia una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, a procedere all’ulteriore valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerosità del rimedio, essendo altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, omettendo completamente le suddette verifiche, aveva riconosciuto la tutela reale in favore di una giornalista adibita a un ufficio di corrispondenza all’estero come collaboratrice fissa, sulla base della semplice constatazione che il datore di lavoro non aveva provato il venir meno dell’esigenza di tale figura professionale). – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 31-01-2019, n. 2930

 

Incarichi dirigenziali – Decadenza – Spoil Sytem – In tema di incarichi dirigenziali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della l. n. 145 del 2002, applicativo del cd. “spoil system”, fonda il diritto del dirigente dichiarato decaduto al risarcimento del danno derivato dall’anticipata risoluzione del rapporto, il quale decorre non dalla data di cessazione – non potendosi configurare retroattivamente la colpa del soggetto che abbia conformato il proprio comportamento alle norme anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità – ma dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, purché a tale data non fosse già decorso anche il termine finale originariamente previsto dell’incarico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini della liquidazione del danno, dovesse aversi riguardo al momento della pronuncia di illegittimità della Corte cost. nonché al termine finale dell’incarico, oltre che al momento della risoluzione del rapporto avvenuto per volontaria iniziativa del dirigente dichiarato decaduto). – Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 13-11-2018, n. 29169

 

Occupazione appropriativa e occupazione usurpativa – L’occupazione appropriativa e l’occupazione usurpativa possono distinguersi si configurano, rispettivamente, nel caso di irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e nell’ipotesi di trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità. Tuttavia, nel caso di proposizione dell’azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa è ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all’art. 2043 c.c. – Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 23-05-2018, n. 12846

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2058 c.c., in virtù del quale, anche se il danneggiato abbia chiesto, quando possibile, la reintegrazione in forma specifica, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente ove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore, la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato. – Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-11-2017, n. 27546

 

Responsabilità dell’appaltatore – In tema di responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., il risarcimento del danno riconosciuto al committente per l’eliminazione dei difetti di costruzione dell’immobile può giungere a consentire la completa ristrutturazione di quest’ultimo, comportando tale responsabilità un’obbligazione risarcitoria per equivalente finalizzata al totale ripristino dell’edificio, e non una reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l’appaltatore a sostenere tutti i costi necessari per la definitiva eliminazione dei difetti, ancorché … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 26-06-2017, n. 15846

 

La richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (“emendatio”), e non mutamento (“mutatio”), della domanda di reintegrazione in forma specifica. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto ammissibile la richiesta, proposta nel corso del giudizio, con la quale la parte attrice, abbandonando l’originaria domanda di riparazione in forma specifica dei gravi difetti di costruzione di un immobile ai sensi dell’art. 1669 c.c., aveva chiesto il pagamento delle somme necessarie alla loro eliminazione). – Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-05-2017, n. 12168

 

In tema di risarcimento danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-02-2017, n. 5013

 

Atteso il carattere assoluto dei diritti reali, la tutela degli stessi mediante reintegrazione in forma specifica non è soggetta al limite ex art. 2058, comma 2, c.c., salvo che lo stesso titolare danneggiato chieda il risarcimento per equivalente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di specifica domanda in tal senso, aveva accordato all’originario attore un risarcimento per equivalente dopo avere accertato, con giudizio non più sindacabile in sede di legittimità, che il bene di sua proprietà ed occupato abusivamente dai convenuti era stato irreversibilmente inglobato nel loro terreno, rendendone impossibile la restituzione). – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-01-2017, n. 1607

 

Non incorre nella violazione dell’art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di restituzione di beni oggetto di compravendita dissimulante una donazione, pronunci d’ufficio una condanna del convenuto al pagamento del loro valore, per il caso in cui essi siano già stati alienati, atteso che la reintegrazione per equivalente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che nella domanda diretta al trasferimento del bene può ritenersi implicita la richiesta volta all’acquisizione del suo equivalente pecuniario. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 10-01-2017, n. 1361

 

Domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze – L’articolo 2058 c.c., comma 2, il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anzichè la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 4 gennaio 2017, n. 82

 

Obbligazioni contrattuali – Il risarcimento del danno in forma specifica, secondo il principio generale fissato dall’art. 2058 cod. civ., é applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, in quanto rimedio alternativo al risarcimento per equivalente pecuniario, sicché il danneggiato può chiedere ed ottenere la reintegrazione in forma specifica anche quando il suo diritto di condomino sia … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-06-2015, n. 12582

 

Riguardo alla “confessoria servitutis”, la legittimazione dal lato passivo è in primo luogo di colui che, oltre a contestare l’esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore “suo nomine”), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l’ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 cod. civ.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell’azione ex art. 1079 cod. civ., soltanto se la loro condotta si sia posta a titolo di concorso con quella di uno dei predetti soggetti o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro confronti, possono essere esperite, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., l’azione di riduzione in pristino con l’eliminazione delle turbative e molestie. – Cassazione Civile, Sezione 6, Sentenza 22-01-2014, n. 1332

 

Si ha eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ., quando il sacrificio economico necessario superi in misura eccessiva il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 25-06-2013, n. 15875

 

Premesso che la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché – con specifico riferimento all’assicurazione della responsabilità civile – il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto – in via giudiziale o stragiudiziale – la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-03-2013, n. 6296

 

L’ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell’indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-03-2013, n. 6226

 

Nel caso in cui il notaio rogante non adempia l’obbligazione di verificare l’esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all’immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca e sottoposto a procedura esecutiva, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione, tuttavia, che vi sia la possibilità di ottenere, a tal fine, il consenso del creditore procedente e che il relativo incombente non sia eccessivamente gravoso, sia per la natura dell’attività occorrente, che per la congruità, rispetto al danno, della somma da pagare. È onere del giudice di merito, il quale intenda condannare il notaio al risarcimento in forma specifica, motivare il proprio provvedimento, dando conto della sussistenza di tali presupposti. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-01-2013, n. 903

 

La domanda con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un’azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all’attore prima del verificarsi dell’abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un’azione di spoglio ormai impraticabile. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14-01-2013, n. 705

 

In tema di danni, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito (il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità) attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica come domandato dall’attore (sulla base di valutazione che si risolve in giudizio di fatto, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, cod. civ., del pari insindacabile in cassazione), costituendo il risarcimento per equivalente un “minus” rispetto al risarcimento in forma specifica e intendendosi, perciò, la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, con la conseguenza che non incorre nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. il giudice che pronunci d’ufficio una condanna al risarcimento per equivalente. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 08-01-2013, n. 259

 

Il giudice investito da una domanda di risarcimento del danno ambientale può condannare il responsabile al ripristino dello stato dei luoghi o al risarcimento in forma specifica anche d’ufficio, dovendosi considerare la richiesta di tutela reale, alla stregua delle modifiche della relativa disciplina introdotte dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, sempre insita nella domanda risarcitoria. – Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-12-2012, n. 22382

 

In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. cod. civ., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della “actio quanti minoris” o della “actio redhibitoria”. Ne consegue che il compratore non dispone – neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica – di un’azione “di esatto adempimento” per ottenere dal venditore l’eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. – Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 13-11-2012, n. 19702

 

In tema di occupazione usurpativa, nell’ipotesi di ricorso, da parte del proprietario del bene illecitamente occupato, alla tutela reale, mediante azione di restituzione, ancorchè accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino, non sono predicabili i limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l’eccessiva onerosità prevista dall’art. 2058, secondo comma, cod. civ.; nè può farsi ricorso alla previsione del secondo comma dell’art. 2933 cod. civ., ove non risulti che la distruzione della “res” indebitamente edificata sia di pregiudizio all’intera economia del Paese, ma abbia al contrario, riflessi di natura individuale o locale. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 23-08-2012, n. 14609

 

L’art. 2058, secondo comma, cod. civ., il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso. – Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-02-2012, n. 2359

 

Nel caso di occupazione ed irreversibile trasformazione di un fondo senza titolo da parte della P.A., il privato che, rinunciando alla tutela restitutoria, chieda ed ottenga l’integrale risarcimento del danno corrispondente al valore di mercato del bene, non può invocare la violazione della giurisprudenza della CEDU che ha dichiarato la contrarietà alla Convenzione dell’istituto dell’occupazione acquisitiva o accessione invertita, ai fini di una superiore quantificazione del danno risarcibile. – Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-10-2011, n. 21639