Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 210 cpc – Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Richiedi un preventivo

Articolo 210 codice di procedura civile

Ordine di esibizione alla parte o al terzo

Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.

Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione.

Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposto l’istanza di esibizione.

Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma. (1)

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. (1)

—-

(1) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 15, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2023 ed applicazione ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.


 

Giurisprudenza:

Contratti bancari – Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria – Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione – Condizioni

Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta – non necessariamente stragiudiziale – e siano decorsi … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 1-8-2022, n. 23861

 

Diritto dell’agente alle provvigioni – Diritto di ottenere la documentazione dal preponente

In tema di contratto d’agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l’agente, al quale l’art. 1748 c.c., nel testo modificato dall’art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate, ha l’onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest’ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-5-2022, n. 17575

 

Accertamento tributario – Contestazione del contribuente – Esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. – Potere officioso del giudice tributario – Limiti e condizioni

La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l’esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all’inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all’art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell’acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d’ufficio l’esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l’interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell’ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall’Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l’esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 2-12-2021, n. 38062

 

Natura dell’ordine di esibizione – Rimedio istruttorio residuale

L’ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-11-2021, n. 31251

 

Esercizio di potere discrezionale da parte del giudice di merito – Incensurabilità in sede di legittimità

In tema di poteri istruttori del giudice, l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-10-2021, n. 27412

 

Contratti bancari – Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria – Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione – Condizioni

Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-9-2021, n. 24641

 

Documento contenente dati personali dell’altra parte – Ordine di esibizione

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l’esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell’altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un’ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un’unica sede, secondo le regole proprie di quest’ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall’altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l’esibizione del documento contenente la relativa liquidazione). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 24-2-2021, n. 5068

 

Contratti bancari – Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria – Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione da parte del fideiussore

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante. Lo stesso diritto spetta, inoltre, al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 30-10-2020, n. 24181

 

Cessione d’azienda – Responsabilità del cessionario di azienda per i debiti – Richiesta di ordine di esibizione – Discrezionalità del giudice – Esclusione

In ipotesi di cessione d’azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell’ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c. nell’ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell’emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice (nella specie la S.C. ha espresso il principio nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo, proposto dalla parte che si affermava creditrice dell’azienda successivamente ceduta a società poi fallita, in cui il giudice di merito non si era pronunciato sulla domanda di esibizione dei libri contabili dell’impresa cedente). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 6-7-2020, n. 13903