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Art. 214 cpc – Disconoscimento della scrittura privata

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Codice di procedura civile

Articolo 214 codice procedura civile

Disconoscimento della scrittura privata

Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.


 

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Giurisprudenza:

Opposizione a precetto fondato su assegno bancario – Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione – Disconoscimento firma – In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l’autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull’onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell’ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l’apparenza dell’esecutività del titolo, fondata sulla … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 19-9-2022, n. 27381

 

Disconoscimento scrittura privata prodotta dalla parte che ne disconosce la sottoscrizione – Qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte che deduce la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli 214 e 215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell’art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleghi la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall’altra parte, e non dall’apparente sottoscrittore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 19-9-2022, n. 27362

 

Disconoscimento delle fotografie – In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-4-2022, n. 13519

 

Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata – Proposizione dell’istanza di verificazione – Successiva produzione dell’originale – Omessa reiterazione del disconoscimento – In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell’istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l’acquisizione in giudizio dell’originale del documento, il mancato rispetto dell’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l’opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verificazione, l’eccezione di decadenza sollevata dall’opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell’originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-3-2022, n. 7340

 

Mancata istanza di verificazione o rinuncia alla stessa – Conseguenze – Utilizzabilità ai fini della decisione – Esclusione – La mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte d’appello aveva ritenuto utilizzabili le risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio grafologica, malgrado l’intervenuta rinuncia della parte all’istanza di verificazione sui documenti contabili che erano stati oggetto di disconoscimento). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 1-2-2022, n. 3086

 

Processo Tributario – Disconoscimento scrittura privata – Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l’ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 27-1-2022, n. 2397

 

Giudizio di verificazione – Produzione in giudizio dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. – Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell’originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-11-2021, n. 35167

 

Verificazione – Consulenza tecnica di ufficio grafologica – Necessità – Esclusione – Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l’autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, pur avendo ritenuto tacitamente proposta l’istanza di verificazione da parte dell’attore, aveva omesso di dar luogo al procedimento istruttorio autonomo disponendo l’ammissione delle prove già articolate e una consulenza grafologica d’ufficio). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-9-2021, n. 25508

 

Azione promossa in via principale per ottenere l’accertamento della non autenticità della scrittura – La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l’apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l’iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 21-7-2021, n. 20882

 

Disconoscimento – Forma – Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti; inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 17-6-2021, n. 17313

 

Disconoscimento da parte dell’appellante rimasto contumace in primo grado – La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l’appellante può compiere il disconoscimento con l’atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-5-2021, n. 13145

 

Disconoscimento – Modalità – Requisiti di contenuto e forma – In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 13-5-2021, n. 12794

 

Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in giudizio del documento – Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell’economia della controversia. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-3-2021, n. 6890

 

Rapporti tra giudizio di verificazione e giudizio di falso – In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l’autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l’atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell’art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l’improponibilità della querela si traduce nell’inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull’esito di essa in ordine all’accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all’accertamento dell’autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-1-2021, n. 2152

 

Scritture private provenienti da terzi estranei alla lite – Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 7-10-2020, n. 21554

 

Esame peritale svolto su copia fotografica – Ordine di esibizione dell’originale – Mancata produzione – Eccezione di nullità della ctu in appello – Inammissibilità – La parte che, in sede di procedimento di verificazione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l’originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l’ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell’elaborato peritale per essere stata sottoposta all’indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denunzia è preclusa dall’avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-9-2020, n. 20884

 

Disconoscimento e riconoscimento tacito della scrittura privata – Presupposto – Provenienza del documento dalla parte contro la quale è prodotto – L’onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l’eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell’ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell’altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-9-2020, n. 18919

 

Proposizione di querela di falso ex art 221 cpc in alternativa al disconoscimento – Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti “erga omnes”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l’esito sfavorevole dell’eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 23-7-2020, n. 15823

 

Riconoscimento tacito della scrittura privata – Decadenza dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa – Eccezione ad istanza di parte – Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d’ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale (Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformità della copia fotostatica all’originale). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-7-2020, n. 15676

 

Tempestività del disconoscimento – L’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-2-2019, n. 3540

 

Scrittura privata prodotta in copia fotostatica – Disconoscimento – Produzione della scrittura originale – Necessità – A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l’originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 6-8-2015, n. 16551

 

Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata – Successiva produzione dell’originale – Onere di insistere nel disconoscimento – Riconoscimento tacito – La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 6-8-2015, n. 16551