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Art. 215 cc – Separazione dei beni

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Articolo 215 codice civile

Separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Articolo così sostituito dall’art 83 L. 19.05.1975, n. 151.


 

Regime di comunione legale dei coniugi – Acquisto di un bene in regime di separazione – Stipulazione di convenzione matrimoniale – I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 c.c., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 14-8-2020, n. 17175

 

Regime di comunione legale dei coniugi – Acquisto di un bene in regime di separazione – Stipulazione di convenzione matrimoniale – I coniugi in regime patrimoniale di comunione legale, al fine di effettuare l’acquisto anche di un solo bene in regime di separazione (tale essendo l’eventuale acquisizione in comunione ordinaria, che esige un regime di separazione) sono tenuti a previamente stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell’art. 162 cod. civ., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo al riguardo viceversa sufficiente una più o meno esplicita indicazione contenuta nell’atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, le quali solo conferiscono certezza in ordine al … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 24-2-2004, n. 3647

 

Acquisto di un bene immobile, effettuato da uno dei coniugi, a suo nome, prima della riforma del diritto di famiglia – Con riguardo all’acquisto di un bene immobile, effettuato da uno dei coniugi, a suo nome, prima della riforma del diritto di famiglia introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n.. 151, il diritto di comproprietà dell’altro coniuge, per quota uguale, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215-230 cod. civ., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad un’intesa tacita dei coniugi medesimi, implica “ipso iure” la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante, con la sola esclusione di quelli espressamente contemplati dall’art.. 217 (vecchio testo) cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 4-7-1985, n. 4031

 

Patrimonio familiare – Frutti non consumati – Reimpiego come patrimonio familiare – I frutti del patrimonio familiare possono essere esuberanti rispetto ai normali bisogni della famiglia, a vantaggio della quale sono destinati per legge, e nessuna norma prescrive che i frutti non consumati debbano essere reimpiegati come ulteriore patrimonio familiare. Essi possono essere devoluti alla comunione coniugale e divenire beni della stessa, come tali affidati all’amministrazione del marito, non sussistendo inconciliabilita fra i due istituti, intesi entrambi ad un rafforzamento del nucleo familiare. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 16-9-1969, n. 3111