Codice di procedura civile
Articolo 215 codice procedura civile
Riconoscimento tacito della scrittura privata
La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:
1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.
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Giurisprudenza:
Disconoscimento delle fotografie – In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-4-2022, n. 13519
Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata – Proposizione dell’istanza di verificazione – Successiva produzione dell’originale – Omessa reiterazione del disconoscimento – In caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell’istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l’acquisizione in giudizio dell’originale del documento, il mancato rispetto dell’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l’opponente aveva disconosciuto la copia del documento, aveva ritenuto fondata, indipendentemente dalla precedente istanza di verificazione, l’eccezione di decadenza sollevata dall’opposto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, cioè, dopo la produzione, con la comparsa di costituzione, dell’originale della scrittura privata già disconosciuta in copia e la mancata reiterazione del disconoscimento entro la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-3-2022, n. 7340
Processo Tributario – Disconoscimento scrittura privata – Nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto di cui all’art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, una volta avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, ove non sia raggiunta la prova della sua provenienza dalla parte che l’ha disconosciuta, il documento è inutilizzabile ai fini della decisione anche quale fonte di indizi, potendo, peraltro, la parte interessata dare prova del suo contenuto con i mezzi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 27-1-2022, n. 2397
Disconoscimento della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica – In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 18-1-2022, n. 1324
Azione promossa in via principale per ottenere l’accertamento della non autenticità della scrittura – La parte che sostenga la non autenticità della sottoscrizione del documento, recante l’apparente sua firma, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base di tale documento, per poter effettuare il disconoscimento, ma può assumere l’iniziativa del processo per sentir accertare la non autenticità della sottoscrizione (e accogliere le domande che postulano tale accertamento), con la conseguenza che, in tal caso, si applicano le ordinarie regole probatorie e non la disciplina prevista dagli artt. 214 e ss. c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 21-7-2021, n. 20882
Disconoscimento da parte dell’appellante rimasto contumace in primo grado – La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l’appellante può compiere il disconoscimento con l’atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-5-2021, n. 13145
Disconoscimento – Modalità – Requisiti di contenuto e forma – In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 13-5-2021, n. 12794
Disconoscimento della sottoscrizione anteriore alla produzione in giudizio del documento – Il disconoscimento preventivo della firma apposta su una scrittura privata, non ancora depositata in giudizio, è idoneo ad impedire il riconoscimento tacito, ai fini degli artt. 214 e 215 c.p.c., quando vi sia certezza del riferimento ad una scrittura determinata e conosciuta dalle parti e la stessa rappresenti un elemento probatorio rilevante nell’economia della controversia. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-3-2021, n. 6890
Riconoscimento tacito di scrittura privata – Effetti – Efficacia di piena prova fino a querela di falso – Il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l’art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, sicché quest’ultimo può essere contestato con ogni mezzo di prova, entro i rispettivi limiti di ammissibilità; ne consegue che la querela di falso sarà esperibile nel caso di falsità materiale, al fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non in quello di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può invece farsi ricorso alle normali azioni volte a rilevare il contrasto tra volontà e dichiarazione. (Principio enunciato in una fattispecie, relativa al processo tributario, nella quale la S.C. ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate, pur non avendo disconosciuto tempestivamente la copia di un atto di scioglimento societario ed essendosi quindi verificato il riconoscimento tacito, non avesse alcun onere di proporre, nel corso del giudizio di merito, la querela di falso della scrittura riconosciuta, potendo contrastarne il contenuto probatorio in ogni modo). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 6-11-2020, n. 24841
Esame peritale svolto su copia fotografica – Ordine di esibizione dell’originale – Mancata produzione – Eccezione di nullità della ctu in appello – Inammissibilità – La parte che, in sede di procedimento di verificazione della sottoscrizione in calce ad un documento, non abbia prodotto l’originale (di cui non abbia mai contestato di essere in possesso) nonostante l’ordine giudiziale di esibizione, non può eccepire in appello la nullità dell’elaborato peritale per essere stata sottoposta all’indagine la copia fotografica del documento, trattandosi di nullità relativa la cui denunzia è preclusa dall’avervi dato causa mediante il comportamento defensionale tenuto innanzi al giudice del grado precedente. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-9-2020, n. 20884
Disconoscimento e riconoscimento tacito della scrittura privata – Presupposto – Provenienza del documento dalla parte contro la quale è prodotto – L’onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l’eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell’ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell’altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-9-2020, n. 18919
Riconoscimento tacito della scrittura privata – Decadenza dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa – Eccezione ad istanza di parte – Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d’ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale (Nella specie, il disconoscimento riguardava la conformità della copia fotostatica all’originale). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 23-7-2020, n. 15676
Tempestività del disconoscimento – L’art. 2719 c.c., che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che la copia fotostatica (nella specie, riproduttiva di una email) non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non venga disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza, o nella … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-2-2019, n. 3540
Disconoscimento della sottoscrizione di copia di scrittura privata – Successiva produzione dell’originale – Onere di insistere nel disconoscimento – Riconoscimento tacito – La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 6-8-2015, n. 16551