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Art. 2204 cc – Poteri dell’institore

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Codice Civile

Articolo 2204 codice civile

Poteri dell’institore

L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato.

L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto.


 

Giurisprudenza:

Filiali banca – Legittimazione ad agire o resistere in giudizio della filiale – Condizioni

La filiale di una banca, la quale, ai sensi della direttiva 1977/780/CEE non ha personalità giuridica – non assume mai autonomia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale, sicché l’attività da essa svolta deve essere imputata all’istituto di credito di cui la filiale costituisce articolazione periferica. Ne consegue la carenza di autonoma legittimazione processuale della filiale, salvo che non venga citato in giudizio l’institore, in qualità di rappresentante della stessa o la filiale sia formalmente investita della legittimazione a resistere autonomamente in giudizio. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 30-11-2018, n. 30977

 

Società in accomandita semplice – Socio accomandante – Procura institoria – Assunzione della responsabilità ex art. 2320 c.c.

Il socio accomandante cui sia stata conferita una procura institoria e che abbia compiuto atti di gestione nell’esercizio della stessa assume responsabilità illimitata, ai sensi dell’art. 2320 c.c., per tutte le obbligazioni sociali, e, pertanto, in caso di fallimento della società, fallisce anch’egli in estensione ai sensi dell’art. 147 l.fall. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 28-2-2017, n. 5069

 

Qualità di institore – Inquadramento professionale del preposto – Irrilevanza

La qualità di institore è da porre in correlazione con la preposizione, operata dall’imprenditore, all’esercizio dell’impresa commerciale, indipendentemente dall’inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera, dal conferimento di procura o comunque dall’utilizzo di forme solenni, sicché il preposto ad una sede secondaria dell’impresa (nella specie, la succursale di una banca) è per ciò stesso institore, salva prova contraria, acquisendone automaticamente i relativi poteri rappresentativi e divenendo, pertanto, destinatario della notificazione di atti processuali indirizzati al preponente. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 5-8-2016, n. 16532

 

Rappresentanza institoria – Gestione delle controversie giudiziarie – Condizioni e limiti

La decisione circa la gestione delle controversie dinanzi agli organi di giurisdizione rientrano nella rappresentanza institoria – la quale è configurabile con riguardo a dirigente preposto ad un complesso di rapporti caratterizzati dall’elemento comune di costituire oggetto di controversia – con la sola eccezione delle decisioni relative alla composizione delle liti, per cui è richiesta una specifica autorizzazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-4-2008, n. 9264

 

Filiali e succursali – Autonoma personalità giuridica – Configurabilità – Esclusione – Dirigenti preposti alle filiali o succursali – Legittimazione processuale

L’attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca – le quali sono prive di personalità giuridica – va sempre imputata all’istituto di credito di cui sono emanazione, potendo soltanto riconoscersi ai loro dirigenti, se ed in quanto rivestano la qualità di institore, una legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell’istituto preponente, per i rapporti sorti dagli atti da essi compiuti nell’esercizio dell’impresa. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 8-6-2006, n. 13350