Codice di procedura civile
Articolo 221 codice procedura civile
Modo di proposizione e contenuto della querela
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.
E’ obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.
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Giurisprudenza:
Pronunzia di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 – Bis e 348 – Ter c.p.c. – Esclusione – In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l’intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell’art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un’ipotesi di riempimento del foglio non “absque”, ma “contra pacta”, non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l’obbligo di intervento del P.M. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 19-4-2022, n. 12453
Fascicolo di parte – Sottoscrizione del cancelliere ex art. 74 disp. att. c.p.c. – La sottoscrizione apposta dal cancelliere, a norma dell’art. 74 disp. att. c.p.c., ha valore di certificazione della effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell’indice e può essere contestata solo con la proposizione della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 23-2-2022, n. 5893
Testamento olografo – Alterazione della data – Quando l’erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l’alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 16-2-2022, n. 5091
Verbale di udienza – Indicazione dell’avvenuta lettura del dispositivo di udienza – Prova contraria – Querela di falso – Necessità – Nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l’indicazione dell’avvenuta lettura del dispositivo in udienza; ne consegue che, ove sia mancata la proposizione della querela di falso, è irrilevante la mera deduzione in ricorso che la lettura del dispositivo in udienza in realtà non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 25-11-2021, n. 36727
Querela di falso – In genere proposizione dinanzi al giudice di pace – Provvedimento di sospensione – Regolamento di competenza su istanza del proponente la querela – Inammissibilità – È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell’art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere l’inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l’esame delle questioni procedurali o sostanziali attinenti alla stessa. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-11-2021, n. 32818
Quietanza – In genere denuncia di falsità materiale della quietanza mediante apposizione della dicitura a saldo – Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura “a saldo di ogni avere”, è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell’avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione. Ne consegue che, a fronte della produzione della quietanza da parte del debitore, il creditore, che non disconosca la sottoscrizione ivi apposta, ma si limiti ad affermare che il documento era stato manomesso nel contenuto con l’aggiunta della parola “saldo” previa cancellazione della parola “acconto” senza che fosse stata convenuta dalle parti una simile correzione, ha l’onere di proporre querela di falso per fornire la prova dell’avvenuta contraffazione del documento. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 5-11-2021, n. 32061
Presupposto della sottoscrizione quale elemento essenziale della querela – La querela di falso relativa a una scrittura privata postula che quest’ultima sia stata riconosciuta volontariamente dal suo autore o si consideri legalmente tale ai sensi dell’art. 2702 c.c. e che il querelante intenda eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dalla suddetta disposizione o contestarne la genuinità, dimostrando l’avvenuta contraffazione e interrompendo così il collegamento esistente, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, sicché la relativa proposizione presuppone che la scrittura rechi la sottoscrizione, quale suo elemento essenziale, oltre alla originalità del documento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-11-2021, n. 31243
Scrittura privata – Riconoscimento della sottoscrizione – Effetti – La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento della sottoscrizione, è assistita da una presunzione di veridicità per quanto attiene alla riferibilità dell’intero contenuto al suo sottoscrittore; qualora, tuttavia, questi neghi di essere autore, totalmente o parzialmente, delle dichiarazioni risultanti dal documento, al fine di superare la presunzione, deve proporre querela di falso. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che in una controversia di lavoro ha ritenuto di superare la presunzione di riconoscimento di una scrittura effettuata da una lavoratrice, a seguito di una transazione, sul presupposto che essa si presentava palesemente adulterata, benché la dipendente non avesse proposto querela di falso, limitandosi ad una generica contestazione di abusiva correzione della cifra inizialmente indicata come percepita). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25-10-2021, n. 29912
Verbale di contravvenzione elevato nell’abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai trasporti – Natura – Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell’ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l’ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l’alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-10-2021, n. 29580
Procura speciale alla lite – Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione – Proposizione di querela di falso – Necessità – L’art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato – senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione – sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28004
Presentazione della querela prima della rimessione della causa in decisione – Necessità – Formulazione in comparsa conclusionale – Esclusione – La previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l’udienza di precisazione delle conclusioni; ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale – nella specie – la comparsa conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-9-2021, n. 25487
Proposizione di querela di falso in alternativa al disconoscimento – Alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, così facendo carico alla controparte della verificazione, ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento, poiché in difetto di limitazioni di legge non può negarsi la facoltà di optare per uno strumento più gravoso ma rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell’atto con effetti “erga omnes”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che aveva reputato non proponibile la querela di falso, se non dopo l’esito sfavorevole dell’eventuale verificazione, in relazione alla sottoscrizione di alcune distinte bancarie di versamento e prelevamento). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 23-7-2020, n. 15823
Accertamento preliminare da parte del giudice del merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti giustificativi – In tema di querela di falso, la formulazione dell’art. 221 c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell’istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, finendosi diversamente per dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 14-3-2018, n. 6220