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Art. 2226 cc – Difformità e vizi dell’opera

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Codice Civile

Articolo 2226 codice civile

Difformità e vizi dell’opera

L’ accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.

I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’ articolo 1668.


 

Giurisprudenza:

Denuncia tempestiva verso terzi non legati da relazione diretta con il prestatore d’opera ed estraneo ai vizi

In tema di contratto d’opera e in ipotesi di difformità e vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 2226 c.c., la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell’effettivo prestatore d’opera, sicché non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta relazione con il prestatore d’opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-10-2021, n.  27370

 

Individuazione del termine di decadenza per la denunzia dei vizi

In tema di contratto d’opera e in ipotesi di difformità e vizi dell’opera, ai sensi dell’art. 2226 c.c. e al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché, nella prima ipotesi, l’accettazione dell’opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi mentre, nella seconda, il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere, quindi, dall’accettazione dell’opera. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-6-2018, n. 15502

 

Prestazioni d’opera intellettuale di natura odontoiatrica – Applicabilità – Esclusione

La disciplina sulla decadenza e prescrizione di cui all’art. 2226 cod. civ., in caso di difformità e vizi dell’opera, non si applica al contratto di prestazione d’opera intellettuale per prestazione odontoiatrica, il quale, anche quando si estrinsechi nell’installazione di una protesi dentaria, ha per oggetto un bene immateriale, assumendo rilievo assorbente l’attività, riservata al medico dentista, di diagnosi della situazione del paziente, di scelta della terapia e di successiva applicazione della protesi, sicché non sono percepibili, così come per i beni materiali, le difformità o i vizi in essa eventualmente presenti. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-6-2015, n. 12871

 

Prova della tempestività della denunzia – onere a carico del committente

In tema di contratto d’opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all’art. 2226 cod. civ. per i vizi dell’opera eseguita, incombe su quest’ultimo l’onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell’azione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-3-2015, n. 4908

 

Riconoscimento dei vizi da parte del prestatore d’opera – Applicabilità della disciplina in materia di appalto sulla garanzia per i vizi

In tema di contratto di prestazione d’opera, sebbene l’art. 2226 cod. civ. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall’art. 1667 cod. civ. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l’impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell’opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un’autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell’impegno stesso. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 11-3-2015, n. 4908

 

Applicabilità alla prestazione d’opera intellettuale – Prestazione del progettista e del direttore dei lavori

Le disposizioni dell’art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l’art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall’art. 2230 dello stesso codice; pertanto, si deve escludere che il criterio risolutivo ai fini dell’applicabilità delle predette disposizioni alle prestazioni in questione possa essere costituito dalla distinzione – priva di incidenza sul regime di responsabilità del professionista – fra le cosiddette obbligazioni di mezzi e le cosiddette obbligazioni di risultato, e ciò tenuto conto anche della frequente commistione, rispetto alle prestazioni professionali in questione, delle diverse obbligazioni in capo al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso scopo finale, a fronte della quale una diversità di disciplina normativa risulterebbe ingiustificata. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 20-12-2013, n. 28575

 

Redazione di un progetto edilizio – Conformità del progetto alla normativa urbanistica – Errori nella scelta del titolo autorizzativo occorrente – Responsabilità del progettista

In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo il progetto, sino a quando non sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, il progettista deve assicurare, la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che sussiste la responsabilità del progettista per l’attività professionale espletata nella fase antecedente all’esecuzione delle opere, in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato (avendo, nella specie, il professionista richiesto l’autorizzazione per la manutenzione straordinaria di un edificio, anziché quella gratuita per la ristrutturazione), non costituendo tale scelta di per sé indice di un accordo illecito tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, in quanto, piuttosto, spettante al medesimo professionista, giacché qualificata da una specifica competenza tecnica, e senza che possa rilevare, ai fini dell’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 2226, primo comma, cod. civ., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-5-2012, n. 8014