Responsabilità nelle società per azioni per le obbligazioni sociali
Articolo 2325 codice civile
Responsabilità
Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.
(1) Il presente articolo ha sostituito l’originario art. 2325, ai sensi dell’art. 1 D.Lgs 17.01.2003, n. 6, con decorrenza dal 01.01.2004.
Giurisprudenza:
Abuso di personalità giuridica – Nozione
In tema di società di capitali, la nozione di abuso della personalità giuridica assume rilievo al fine di contrastare lo schermo dietro cui si cela il “socio tiranno”, in modo tale da accollargli la responsabilità illimitata per le obbligazioni contratte dalla società di capitali, da lui diretta e controllata, consentendo l’aggressione del suo patrimonio personale da parte dei creditori della società. Non è, invece, configurabile al fine di eludere l’esistenza di un soggetto dotato di personalità giuridica e di patrimonio separato, in modo tale da consentire l’aggressione di tale patrimonio (e non della sola quota di pertinenza) da parte dei creditori personali del socio, poiché si finirebbe con il legittimare un’azione di nullità dell’atto costitutivo della società di capitali, in violazione dell’art. 2332 c.c., o con il consentire un’accertamento della simulazione assoluta dello stesso, in contrasto con la “ratio” sottesa a tale disposizione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 22-6-2022, n. 20181
Controversia avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali
In tema di legittimazione “ad causam”, le società di capitali, in quanto dotate di personalità giuridica, sono soggetti distinti dai soci che ne fanno parte ed hanno la responsabilità patrimoniale esclusiva, salvo tassative ipotesi previste dalla legge (nella specie non dedotte), per le obbligazioni assunte nei confronti di terzi. Ne consegue che, legittimata passiva in ordine alla domanda di pagamento di prestazioni professionali, è la società di capitali e non il singolo socio, a nulla rilevando che, dopo il trasferimento delle quote sociali intervenuto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, il socio stesso sia diventato socio di maggioranza, con assunzione del controllo pressoché totalitario della società stessa. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 7-4-2006, n. 8174
Fallimento ed altre procedure concorsuali – Liquidazione coatta amministrativa – Concordato – In genere – Concordato liquidatorio – Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l’art. 214 della legge fallimentare (R.D. 24 marzo 1942, n. 267) non riproduce la disposizione dell’art. 135, secondo comma, della medesima legge, per cui, a differenza di quanto accade nel concordato fallimentare ed anche nel concordato preventivo (art. 184, primo comma, ultima parte legge fall.), la responsabilità dell’unico azionista per le obbligazioni sociali, sancita dall’art. 2362 cod. civ. (nel testo anteriore alla riforma del 2003), non sopravvive alla liberazione della società debitrice conseguente all’esecuzione del concordato liquidatorio. Peraltro, la disciplina del predetto art. 2362 presuppone la mancanza di una pluralità di soci in senso giuridico e non economico, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica in ipotesi diverse da quella espressamente prevista, come nel caso di appartenenza economica della società ad un unico soggetto. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 14-5-2005, n. 10129
Holding di tipo personale
E’ configurabile una “holding” di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell’imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 13-3-2003, n. 3724