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Art. 2598. Atti di concorrenza sleale

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Art. 2598. Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente; (1)

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda. (2)

(1) Cfr. artt. 29-30, d.lgs 10-02-2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).

(2) Per le “vendite sottocosto” vedi art. 6, c. 2, DPR 6-42001, n. 218; per la “pubblicità” e le altre “comunicazioni commerciali”, vedi artt. 18-27 quater, d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo) nonché art. 4, d.lgs.2-8-2007, n. 145

 

Giurisprudenza:

 

Stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività – Integra attività di concorrenza sleale la stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività economica esercitata da una società cui il conduttore sia legato da un patto di non concorrenza. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2551

 

Accertamento sulla confondibilità – In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31938

 

Qualità d’imprenditore – Illecito ex art.2043 – Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l’imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un “pactum sceleris”, ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 luglio 2019, n. 18772

 

Concorrenza sleale – Configurabilità – Può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, ma è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l’apporto di conoscenze, c.d. “know how” aziendale, assicurato al …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 luglio 2019, n. 18772

 

Prosecuzione del giudizio nei confronti del terzo interposto – In materia di concorrenza sleale, qualora risulti prospettata la ricorrenza di un illecito concorrenziale tra imprenditori posto in essere valendosi delle informazioni fornite da un lavoratore, prima dipendente dell’uno e poi dell’altro, è ammissibile la prosecuzione dei giudizio nei confronti del lavoratore dipendente, uno dei corresponsabili solidali originariamente individuati, sebbene la controversia tra gli …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 luglio 2019, n. 18772

 

Tutela del marchio debole – In tema di tutela del marchio debole registrato sono sufficienti a scongiurare la confusione tra i segni distintivi anche lievi modificazioni o aggiunte. ne consegue che deve escludersi la confondibilità dei segni distintivi quando il marchio simile risulti specificamente caratterizzato, ed inoltre l’attività dell’impresa titolare del marchio sia rivolta esclusivamente ad operatori del settore, ad altre imprese altamente specializzate ed a soggetti istituzionali. (Nell’affermare tale principio, la S.C. ha escluso la confondibilità fra i marchi “Green Power” ed Enel “Green Power”, in quanto l’inclusione della parola Enel e di un albero stilizzato nel simbolo …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 aprile 2019, n. 10205

 

Confondibilià dei segni – Accertamento – La confondibilità, che la legge richiede ai fini della tutela del marchio, si manifesta anche come potenzialità illecita, deducibile dalla naturale espansività dell’impresa titolare del segno; l’apprezzamento circa la ricorrenza della possibilità di confusione, pertanto, non può aver luogo con giudizio “ex post”, dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l’attività dell’attore, anche per la sua possibile espansione – intesa quale normale potenzialità – possa risultare pregiudicata dalla somiglianza …CONTINUA A LEGGERE ►   Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 aprile 2019, n. 10205

 

Contraffazione marchio complesso – Mera aggiunta di un elemento nominativo o emblematico – L’inclusione in un marchio complesso dell’unico elemento, nominativo o emblematico, che caratterizza un marchio semplice precedentemente registrato si traduce in una contraffazione, anche se il nuovo marchio sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 aprile 2019, n. 10205

 

Giudice competente per territorio – Luogo di commissione dell’illecito  – In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede, bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 cod. civ., sia i …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 aprile 2019, n. 10100

 

Imitazione servile del prodotto dell’impresa concorrente – L’imitazione servile del prodotto dell’impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l’obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti dal brevetto, la …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30501

 

Concorrenza sleale parassitaria – La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25607

 

Concorrenza sleale parassitaria – Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l’imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per “breve” deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando l’iniziativa può considerarsi originale, sicchè quando l’originalità si sia …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25607

 

Concorrenza  tra due o più imprenditori – In tema di concorrenza sleale, il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, comporta che la comunanza di clientela non è data dall’identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12364

  

Competenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, ricomprende anche quelle relative al marchio di fatto non registrato, atteso che tale segno risulta rafforzato dall’introduzione del predetto codice e gode ormai di una tutela giurisdizionale non diversa da quella del marchio registrato, come è dato evincere dagli artt. 1 (contenente un richiamo generico ai marchi, tale da ricomprendere anche …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3399

 

Competenza della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale – Sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, allorché, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti denunciati interferiscano con un diritto di esclusiva (concorrenza sleale c.d. interferente) avendo riguardo a tali fini alla prospettazione dei fatti da …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2680

 

Storno di dipendenti di un’impresa concorrente – Affinché lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l'”animus nocendi”, cioè l’intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31203

 

Prescrizione risarcimento del danno – Costituzione di parte civile nel processo penale – In tema di risarcimento del danno da atti di concorrenza sleale, la relativa azione è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; tuttavia, la costituzione di parte civile nel processo penale produce, come ogni altra domanda giudiziale, un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato per tutta la durata del processo, nei confronti tanto di coloro contro i quali viene rivolta espressamente la costituzione, quanto dei coobbligati solidali, ancorché rimasti estranei al processo penale, e il …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28456

 

Competenza civile – Competenza per materia – Storno di dirigenti e acquisizione di “know how” aziendale  – Appartiene al tribunale ordinario, e non alle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, la competenza a decidere sulla domanda di accertamento di un’ipotesi di concorrenza sleale in cui la prospettata lesione degli interessi della società danneggiata riguardi l’appropriazione, mediante storno di dirigenti, di informazioni aziendali, di processi produttivi e di esperienze tecnico-industriali e commerciali (cd. “know how” aziendale, in senso ampio), ma non sia ipotizzata la sussistenza di privative o altri …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 9 maggio 2017, n. 11309

 

Collaborazione dell’imprenditore con i dipendenti di un suo concorrente – In tema di concorrenza sleale, l’imprenditore che si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l’obbligo di fedeltà nei confronti del loro datore di lavoro non pone in essere, per ciò solo, atti contrari alla legittima concorrenza, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi, o presti intenzionalmente un contributo causale, alla violazione dell’obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto, ma che non vincola il terzo e non ne limita la libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di esclusiva non vincola …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 30 maggio 2017, n. 13550

 

Risarcimento del danno – Risarcimento del danno – Ricorso alla liquidazione equitativa – In tema di concorrenza sleale, una volta dimostrata l’esistenza del danno da essa derivato è consentito al giudice l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la Corte territoriale, accertata l’esistenza del danno derivato dall’utilizzazione parassitaria della banca dati della danneggiata ed il conseguente forte incremento del fatturato da parte della società responsabile del fatto, legittimamente …CONTINUA A LEGGERE ►  Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30214

 

Competenza della sezione specializzata in materia d’impresa – I procedimenti in materia di concorrenza sleale cd. pura (nei quali, cioè, l’accertamento della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione del diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito) appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo quando presentino elementi di connessione con le azioni in materia di proprietà industriale e sono, in tal …CONTINUA A LEGGERECorte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 ottobre 2016, n. 21776

 

Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è “in re ipsa” ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell’esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione. — Cass. I, sent. 7306 del 26-3-2009

 

In tema di concorrenza sleale per confusione dei prodotti, l’imitazione rilevante ai sensi dell’art. 2598, n. 1, cod. civ. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva,a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, semprechè la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto; ne consegue che, in caso di utilizzo di confezioni identiche a quelle della impresa concorrente, sussiste l’illecito predetto se tale comportamento è idoneo ad indurre il consumatore in inganno sulla provenienza del prodotto. (Principio affermato dalla S.C., in sede di rigetto del ricorso, con riguardo ad un contenitore di colore “violetto 6433”, pur non oggetto di marchio di forma o di colore, ma caratterizzante il prodotto – detergente per impianti di mungitura – così commercializzato, essendone stata ritenuta in concreto, dalla sentenza impugnata, la funzione di rappresentare morfologicamente e cromaticamente il prodotto stesso). — Cass. I, sent. 3478 del 12-2-2009

 

In tema di repressione degli atti di confusione posti in essere mediante fatti specifici di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 1, cod. civ., ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad una attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale. — Cass. I, sent. 3478 del 12-2-2009

 

In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l’esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l’importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anzichè da dati che richiedano un’attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente; tale interesse, in riferimento alla commercializzazione di un gioco di società del quale non sia in discussione la libera produzione, può ritenersi, pertanto, soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, senza che abbiano, invece, rilievo gli elementi del gioco posti all’interno delle confezioni, di natura funzionale e non immediatamente percepibili dai consumatori. — Cass. I, sent. 29775 del 19-12-2008

 

In tema di concorrenza sleale, l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva integrano entrambi fatti costitutivi della dedotta contraffazione per imitazione servile, essendo i medesimi requisiti necessari non in via alternativa, ma in via cumulativa: pertanto, l’onere della prova con riguardo ad entrambi i fatti costitutivi incombe su chi agisce in contraffazione, mentre incombe sul convenuto in contraffazione l’onere di provare la mancanza di novità del prodotto o la perdita sopravvenuta della sua capacità distintiva, quali fatti estintivi dell’altrui diritto. — Cass. I, sent. 29522 del 17-12-2008

 

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall’art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. — Cass. I, sent. 29522 del 17-12-2008

 

In tema di concorrenza sleale, costituisce imitazione rilevante, ai fini della concorrenza sleale per confondibilità, la riproduzione di una forma del prodotto altrui, che cada sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e, dunque, idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, imprimendosi nella mente dei consumatori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito che aveva accertato il compimento di atti di concorrenza sleale mediante produzione e commercializzazione di piastrelle della serie denominata “Etrusca”, per imitazione servile dell’elemento decorativo ornamentale, tipico dell’arte etrusca, riprodotto nel tozzetto apposto sulle piastrelle in ceramica della serie “Etruria”). — Cass. I, sent. 28215 del 26-11-2008

 

In tema di concorrenza sleale per imitazione, ad integrare la volgarizzazione – altrimenti detta generalizzazione o standardizzazione – nell’ambiente sociale della forma (o di un ornamento o di un particolare pregio estetico) di un prodotto, idonea ad escludere la concorrenza sleale, non è sufficiente la semplice diffusione o notorietà della stessa sul mercato, in quanto (così come si afferma in tema di marchio) è necessario che, invece, quel determinato prodotto abbia assunto sul mercato, in termini generali e quasi necessitati, la medesima forma oggetto del prodotto, per il quale si invochi la tutela, così che la forma standardizzata escluda per quel prodotto la possibilità di essere riconosciuto come proveniente da una determinata impresa; l’onere di provare la volgarizzazione grava sulla parte che la invochi. — Cass. I, sent. 28215 del 26-11-2008

 

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando, non soltanto l’identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l’identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta “confondibilità tra imprese”. — Cass. I, sent. 24909 del 10-10-2008

 

Sebbene la domanda volta ad ottenere l’inibitoria dell’abuso del marchio sia diversa rispetto a quella volta ad ottenere l’inibitoria di atti di concorrenza sleale, essa può essere formulata per la prima volta con le memorie di cui all’art. 183 cod. proc. civ., se la relativa esigenza sia sorta dalle difese del convenuto. (In applicazione di tale giudizio, la S.C. ha ritenuto ammissibile la domanda di inibizione dell’uso della ditta, proposta dall’attore a seguito dell’eccezione sollevata dal convenuto, il quale si era difeso dall’azione di contraffazione sostenendo di aver fatto uso del marchio solo come ditta). — Cass. I, sent. 16647 del 19-6-2008

 

Esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, la domanda, proposta da una società operante nel settore della fiscalità “on line”, di risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione, ad opera di un ex dipendente, di alcuni “files” contenenti un elenco di clienti e “partners” corredato dei rispettivi indirizzi postali e telefonici, ma privo di qualsiasi riferimento al reddito o alle condizioni patrimoniali dei soggetti indicati, e di ogni altra notizia utile all’attività economica esercitata dall’attrice: l’assenza di tali elementi impedisce infatti di qualificare tale elenco come informazione aziendale, tutelata dall’art. 98 del d.lgs. n. 30 cit., rendendo la fattispecie riconducibile alla concorrenza sleale c.d. pura, la quale resta affidata alla competenza del giudice ordinario, ove, come nella specie, non possa ravvisarsi un’interferenza neppure indiretta con l’esercizio di diritti di proprietà industriale o del diritto d’autore, trattandosi di un documento privo dei caratteri di creatività e novità propri delle opere dell’ingegno e non emergendo né dall’atto di citazione né dalle difese del convenuto alcun riferimento, neppure in chiave di mera delibazione e neppure incidentale, a diritti titolati dal codice della proprietà industriale. — Cass. I, ord. 16744 del 19-6-2008

 

L’attività illecita, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall’imprenditore concorrente, può essere da quest’ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un’azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un’azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti. — Cass. I, sent. 16647 del 19-6-2008

 

L’art. 2598, n. 3, cod. civ. fissa una nozione di concorrenza sleale più ampia di quella propria dei due precedenti numeri riferendosi all’uso diretto o indiretto di ogni altro mezzo contrario ai principi della correttezza professionale; l’idoneità di tale uso a danneggiare l’altrui azienda, per il suo potenziale effetto di sviamento della clientela, rende irrilevante la confondibilità obiettiva e materiale dei prodotti e delle attività concorrenti. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento alla condotta di un imprenditore che, gestendo un bar nelle immediate vicinanze di un esercizio concorrente, famoso per l’offerta di ristorazione accompagnata da un servizio di orchestra all’esterno, aveva esposto un cartello con la scritta “nessun supplemento per la musica”, così da indurre il pubblico a ritenere che egli ponesse gratuitamente a disposizione della clientela un servizio, fornito in realtà da altri). — Cass. I, sent. 14793 del 4-6-2008

 

Affinché lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l'”animus nocendi”, cioè l’intenzione di conseguire tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente.(Fattispecie in materia di costituzione, da parte del socio di una società in nome collettivo, di una società a responsabilità limitata avente oggetto identico a quello della prima società, con l’assunzione nella nuova società di cinque dipendenti su undici già in forze alla vecchia impresa, essendo provato per taluno di essi l’invito a dimettersi e, per gli altri, il rafforzamento della volontà di interrompere il rapporto di lavoro, quali comportamenti dell’autore dello storno). — Cass. I, sent. 13424 del 23-5-2008

 

Affinché lo storno di dipendenti altrui possa configurare atto di concorrenza sleale, si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell’impresa concorrente, in relazione all’impiego delle rispettive conoscenze tecniche usate presso l’altra impresa e non possedute dal concorrente stesso, così permettendo a quest’ultimo l’ingresso nel mercato prima di quanto sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche. — Cass. I, sent. 13424 del 23-5-2008

 

In tema di concorrenza sleale, la funzione dell’azione inibitoria di cui all’art. 2599 cod. civ. mette capo ad una pronuncia che, sebbene non suscettibile di attuazione diretta nelle forme dell’esecuzione forzata, può costituire oggetto di giudicato, consentendo di “acquisire” ad un eventuale secondo giudizio di cognizione l’accertamento, compiuto nel primo giudizio, dell’illiceità dell’atto ex art. 2598 cod. civ.; i principi sui limiti oggettivi di tale giudicato sono rispettati se fra i due comportamenti (quello considerato nella pronuncia inibitoria e quello successivamente realizzato) sussista un’identità di genere e specie, all’interno della quale le eventuali variazioni meramente estrinseche e non caratterizzanti non possono fare escludere l’operatività della pronuncia medesima; ne consegue che se oggetto della seconda azione non è l’accertamento dell’adempimento del giudicato formatosi sulla prima pronuncia inibitoria, bensì la verifica di nuovi comportamenti pubblicitari in funzione anticoncorrenziale, la predetta identità non sussiste, nè dunque può essere invocato alcun giudicato. (Fattispecie decisa con riguardo ad una prima pronuncia che inibiva ad una società l’uso di una certa denominazione nella pubblicità se non previa adozione di particolari accorgimenti, oggetto di azione ritenuta dalla S.C. diversa rispetto alla successiva azione con cui veniva domandata sia l’inibizione totale all’utilizzo della medesima denominazione altresì nella ragione sociale del concorrente convenuto sia l’accertamento dell’usurpazione del marchio). — Cass. I, sent. 13067 del 21-5-2008

 

L’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi mentre prescinde dall’accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all’azione di concorrenza sleale. — Cass. I, sent. 6193 del 7-3-2008

 

In tema di tutela del marchio, l’accertamento sulla confondibilità dei segni, in caso di affinità dei prodotti, non deve essere compiuto in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, ma, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante e senza omettere l’esame relativo alla natura «forte» o «debole» del marchio esaminato. (Nella fattispecie, l’impresa titolare di un marchio registrato relativo ad una pubblicazione per bambine, che ne caratterizzava in via esclusiva la rappresentazione grafica e il contenuto, in quanto corrispondente ad una bambola tra le più diffuse nel mercato, aveva denunciato l’utilizzazione in un periodico concorrente di una denominazione e di segni distintivi fortemente confusivi. La S.C., in riforma della sentenza di secondo grado, ha censurato l’omessa indagine sulla natura del marchio come «forte» o «debole» e la carente valutazione sintetica e globale di tutti gli elementi individuanti i prodotti). — Cass. I, sent. 6193 del 7-3-2008

 

In tema di concorrenza sleale, ognuna delle ipotesi previste dall’art. 2598 cod. civ. individua un’autonoma «causa petendi» fondata su accertamenti di fatto specifici ed alternativi. Pertanto, quando il giudice di secondo grado abbia escluso la violazione dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., non ravvisando l’esistenza di comportamenti idonei a trarre in inganno sulla provenienza e sull’identità dei prodotti, ma abbia fondato l’accoglimento della domanda sull’accertamento della violazione della correttezza professionale secondo il parametro stabilito nell’art. 2598 cod. civ. n. 3, deve essere proposto ricorso incidentale per contestare l’accertamento negativo relativo alla fattispecie di cui all’art. 2598 n. 1 cod. civ., ed impedire la formazione del giudicato sul rigetto di tale specifica domanda. — Cass. I, sent. 5437 del 29-2-2008

 

In tema di concorrenza sleale, quando sia scaduto il diritto di privativa e venga esclusa l’imitazione servile, la produzione di elementi modulari, idonei alla connessione con quelli prodotti da impresa concorrente, non integra la violazione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., non potendosi qualificare come lesivo della lealtà commerciale un comportamento che avvantaggia il consumatore dal lato della pluralità dell’offerta, anche se finalizzato alla contesa e conseguente sottrazione della clientela, quando non risulti violata alcuna regola di correttezza professionale o commerciale. — Cass. I, sent. 5437 del 29-2-2008

 

In tema di concorrenza sleale, la produzione di elementi modulari compatibili con quelli già in distribuzione da parte di impresa concorrente non integra un comportamento idoneo a creare confusione sulla loro provenienza, poiché l’interconnettività tra sistemi modulari compatibili rappresenta un’utilità che giustifica pienamente la concorrenziale e millimetrica riproduzione degli elementi di connessione, rientrando nella categoria delle forme «necessarie» e funzionali all’uso del prodotto. (Nella fattispecie, relativa a «mattoncini» per costruzioni destinati a giochi per l’infanzia, la Corte ha riformato la pronuncia di secondo grado, escludendo che l’elemento della compatibilità del prodotto nuovo con quello già nel mercato fosse qualificabile come atto di concorrenza sleale). — Cass. I, sent. 5437 del 29-2-2008

 

L’imprenditore che operi sul mercato in concorrenza con altro imprenditore il quale abbia ottenuto una concessione di vendita in esclusiva di prodotti contrassegnati da un determinato marchio e, compiendo un’invasione nella zona di pertinenza di quest’ultimo, non ne rispetti l’esclusiva, non incorre per ciò solo in responsabilità extracontrattuale a titolo di concorrenza sleale, salvo che si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda, come nel caso in cui si procuri la merce da rivendere nella zona di esclusiva con mezzi illeciti (per esempio, in violazione della normativa a tutela dei marchi), così da influenzare ed alterare la normale situazione concorrenziale, in pregiudizio degli altri imprenditori concorrenti. — Cass. I, sent. 27081 del 21-12-2007

 

La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto «rapporto di concorrenzialità»; tuttavia, non è esclusa la configurabilità dell’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato), agisca per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, nel qual caso il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta. (Nella specie, la S.C., non ravvisando le suddette condizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’art. 2598 cod. civ., ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di danni proposta da un soggetto non imprenditore che, in base ad un contratto di mandato, gestiva un’agenzia di assicurazione, nei confronti della Compagnia di assicurazioni mandante, al quale addebitava impropriamente, e comunque genericamente, di avere compiuto atti di concorrenza sleale in danno dello stesso suo gerente). — Cass. III, sent. 17459 del 9-8-2007

 

Con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda. — Cass. I, sent. 12681 del 30-5-2007

 

In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. — Cass. I, sent. 12681 del 30-5-2007

 

La concorrenza sleale di cui all’art. 2598 n. 2 cod. civ., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull’attività altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un’effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e non è pertanto configurabile nell’ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell’ambito di separati e limitati colloqui. — Cass. I, sent. 12681 del 30-5-2007

 

Per il settore della regolazione del servizio di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas, nella situazione di mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 2, comma 24, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da emanarsi ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, le controversie fra l’utente ed il soggetto esercente il servizio non sono soggette alla condizione di procedibilità dell’esperimento di un tentativo di conciliazione obbligatorio avanti alle commissioni di conciliazione istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in quanto tale tentativo è stato previsto dal suddetto art. 2, comma 24, ma con attribuzione all’indicato regolamento della sua disciplina e, quindi, con procrastinazione della effettività della previsione al momento di emanazione ed entrata in vigore dello stesso, anteriormente al quale il tentativo di conciliazione avanti a dette commissioni è, quindi, quello del tutto facoltativo, esperibile secondo le previsioni della citata legge del 1993. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto improcedibile la domanda). — Cass. III, sent. 11452 del 17-5-2007

 

La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, numero 3), cod. civ., presuppone che l’imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l’altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell’imprenditore denunciante. (Fattispecie in tema di uso, da parte di un imprenditore, al fine di reclamizzare infissi anodizzati, del catalogo di un concorrente, produttore di infissi nella fase anteriore all’anodizzazione). — Cass. I, sent. 8215 del 2-4-2007

 

L’art. 101 della legge sul diritto d’autore prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella pubblicazione o riproduzione sistematica, a scopo di lucro, di informazioni o notizie il cui sfruttamento spetti ad altri. Rientra in tale forma di sfruttamento la rassegna stampa distribuita a scopo di lucro, che riproduca gli articoli di una rivista il cui editore se ne sia riservato lo sfruttamento e la utilizzazione. Essa, infatti, realizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall’editore dell’opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche parassitarie. — Cass. I, sent. 20410 del 20-9-2006

 

Nel rapporto concorrenziale fra privati (nella specie, emittenti radiotelevisive), l’efficacia del «preuso» non può essere messa in discussione dal rilascio di autorizzazioni amministrative, le quali, tra l’altro, sono date sempre con la clausola della salvezza dei diritti dei terzi. — Cass. Sez. Un., sent. 16996 del 26-7-2006

 

In tema di apertura o di trasferimento di esercizi di farmacia, l’art. 1 legge 2 aprile 1968, n. 475 (come modificato dall’art. 1 legge 8 novembre 1991, n. 362) e l’art. 13 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 1275 del 1971, impongono una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, precisando che tale distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. Per via pedonale più breve deve intendersi il tragitto che viene ordinariamente percorso a piedi, senza peraltro considerare un percorso che risulti eccessivamente pericoloso, implicando iniziative rischiose, quali l’attraversamento in diagonale di una strada aperta al traffico. — Cass. I, sent. 8238 del 7-4-2006

 

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni nel caso di affinità dei prodotti — apprezzamento che costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici — deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, bensì in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro. Inoltre, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, le variazioni che lasciano intatta l’identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità. — Cass. I, sent. 4405 del 28-2-2006

 

La vendita sottocosto (o comunque a prezzi non immediatamente remunerativi) in tanto è contraria ai doveri di correttezza di cui all’art. 2598, numero 3, cod. civ., in quanto a porla in essere sia un’impresa che muove da una posizione di dominio e che, in tal modo, frapponga barriere all’ingresso di altri concorrenti sul mercato o comunque indebitamente abusi di quella sua posizione non avendo alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti per poi rialzare i prezzi approfittando della situazione di monopolio così venutasi a determinare. — Cass. I, sent. 1636 del 26-1-2006

 

In quanto inserito nel contesto dell’art. 2598 n. 1, cod. civ., che tratta della concorrenza confusoria, il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione. Tale interesse, quando non sia in discussione la libera produzione di oggetti (sia perché frutto di idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza del brevetto, sia perché non è invocata la tutela della privativa), può ritenersi soddisfatto dalla presentazione del prodotto con contenitori differenti, recanti il marchio del produttore o comunque una denominazione diversa, ovvero dalla presentazione del prodotto con la precisa indicazione che lo stesso è fabbricato da un diverso imprenditore. Ai fini della confondibilità, non può quindi attribuirsi alcun rilievo alle forme non visibili esteriormente, quali quella del contenuto di una scatola, che non costituiscono forma individualizzante. — Cass. I, sent. 1062 del 19-1-2006

 

In tema di concorrenza sleale, l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. In ogni caso, non si può attribuire carattere individualizzante alla forma funzionale, cioè a quella resa necessaria dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto. Pertanto, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca più, per essi, della scaduta tutela brevettuale, o comunque non la invochi), costituisce atto di concorrenza sleale soltanto se la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto, ma investa caratteristiche del tutto inessenziali alla relativa funzione; se, infatti, non ricorre una privativa a tutela di una determinata funzione e di una determinata forma, alla libera riproducibilità della funzione corrisponde la altrettanto libera riproducibilità della forma che, necessariamente, la realizza. — Cass. I, sent. 1062 del 19-1-2006

 

La confondibilità richiesta dalla legge ai fini della tutela del marchio si manifesta anche come potenzialità illecita, da valutarsi in relazione alla naturale espansività dell’impresa titolare del segno, il cui apprezzamento non può aver luogo con giudizio «ex post», dovendosi piuttosto verificare, con riguardo al momento in cui è stata introdotta la domanda giudiziale, se l’attività dell’attore, anche per la sua possibile espansione, da apprezzarsi in quanto potenzialità normale, possa risultare pregiudicata dalla somiglianza o identità dei segni, che appaia tale da determinare, per l’appunto nell’evoluzione naturale della sua posizione nel mercato, un pericolo di confusione. — Cass. I, sent. 3548 del 17-2-2006

 

La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza e non è configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto soggettivo (il cosiddetto «rapporto di concorrenzialità»); la stessa è però configurabile allorquando l’atto lesivo del diritto del concorrente sia posto in essere dal soggetto terzo (cosiddetto interposto) che tuttavia si trovi in una relazione di interessi comuni con l’imprenditore avvantaggiato. (Nella specie l’azione di danni era stata intrapresa anche nei confronti della azienda telefonica che aveva concesso alla convenuta ditta concorrente, sita nelle vicinanze e costituita da un ex dipendente della ditta attrice, lo stesso numero di utenza telefonica che prima era stato in uso all’attrice medesima; la S.C. ha dunque confermato la sentenza della corte di merito che aveva mandato assolta la azienda telefonica da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e che aveva altresì escluso, con motivazione ritenuta dalla S.C. completa e ragionevole, tale da essere incensurabile in sede di legittimità, il concorso per atti di concorrenza sleale, stante la mancanza della qualità di imprenditore commerciale concorrenziale e di una relazione di interessi comuni con l’imprenditore concorrente avvantaggiato). — Cass. III, sent. 6117 del 20-3-2006

 

La mancanza di un rapporto di concorrenzialità tra l’autore di un determinato fatto e l’imprenditore che si assume da esso danneggiato, o anche la mancanza in capo al primo di una qualsiasi relazione con l’imprenditore concorrente tale da far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, se valgono ad escludere rispetto all’autore del fatto l’ipotesi della concorrenza sleale, non impediscono però di configurare nei suoi confronti la responsabilità per fatto illecito di cui all’art. 2043 cod. civ. (Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del danno proposta da alcune società, quali titolari di un diritto sulla denominazione d’origine «Salame Felino» in quanto operanti nella zona tipica di tale denominazione, nei confronti di un ente senza scopo di lucro, avente come fine istituzionale l’attività di c.d. normalizzazione tecnica, in relazione alla divulgazione di una «norma tecnica» concernente l’individuazione delle componenti di qualità del «Salame Felino» e delle sue tecniche di produzione, la quale, secondo le attrici, non riproduceva le reali componenti tipiche del prodotto). — Cass. I, sent. 21392 del 4-11-2005

 

In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento sulla confondibilità fra segni distintivi similari dev’essere compiuto dal giudice di merito — le cui valutazioni si sottraggono al controllo di legittimità se congruamente e correttamente motivate — non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici, visivi e fonetici, intendendosi con quest’ultimo termine tutti gli effetti acustici (cioè auditivi, tonici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, che sulla base del predetto criterio aveva escluso la confondibilità del marchio «Centoventuno», utilizzato da un’azienda operante nel settore dell’oreficeria, con quello «121» adoperato da una banca per l’offerta di servizi monetari e finanziari in via telematica, osservando che, nonostante l’assonanza fonetica degli elementi numerici dei due marchi, ove letti in lingua inglese, l’aggiunta del termine «banca» a quello impiegato dall’azienda di credito risultava sufficiente ad impedire ogni confusione tra i due segni distintivi). — Cass. I, sent. 21086 del 28-10-2005

 

La concorrenza sleale parassitaria, connessa all’appropriazione ed all’uso illegittimo di prodotti della RAI Radiotelevisione s.p.a. (nella specie, notiziari televisivi), non lede diritti di rilevanza costituzionale della stessa RAI, né incide sulla sua immagine, sicché in relazione ad essa va esclusa, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., la risarcibilità del danno morale cagionato dal comportamento sleale. — Cass. I, sent. 17699 del 2-9-2005

 

Il comma quarto dell’art. 183 cod. proc. civ. consente all’attore, nella prima udienza di trattazione, di proporre le sole domande e le eccezioni, anche nuove, che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, ma non attribuisce alle parti la facoltà di proporre domande nuove che potessero essere proposte già con la citazione o la comparsa di risposta; mentre il successivo comma quinto consente a sua volta alle parti, con le memorie depositate nel termine, non già di proporre domande nuove, sia pure con il limite sopra ricordato che esse siano conseguenza delle difese avversarie, ma soltanto di precisare e modificare le domande, eccezioni o conclusioni già proposte. Ne discende che l’attore non può proporre, nella memoria di cui all’art. 183, comma quinto, cod. proc. civ., domanda di condanna del convenuto al pagamento di penalità per le future violazioni dei divieti imposti con il provvedimento di inibitoria — originariamente richiesto — allo svolgimento di un’attività integrante concorrenza sleale parassitaria, dato che tale domanda, avendo propria «causa petendi» e proprio «petitum», si pone come autonoma e nuova rispetto a quella in precedenza proposta. — Cass. I, sent. 17699 del 2-9-2005

 

Per la configurabilità dell’ipotesi di concorrenza sleale prevista dall’art. 2598 n. 3 cod. civ. non è richiesto che la concorrenza, svolta direttamente o indirettamente con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, abbia provocato confusione con i prodotti e l’attività dell’imprenditore danneggiato, essendo tale requisito pertinente solo alla fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598. (Nella specie, in base all’enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva escluso la configurabilità di una ipotesi di una concorrenza sleale parassitaria nella registrazione e nella successiva riproduzione su videocassette, effettuata a scopo di lucro da un’agenzia giornalistica, dei notiziari televisivi della RAI Radiotelevisione s.p.a., sul rilievo che l’agenzia non si era appropriata delle notizie diffuse dalla RAI, non avendo nascosto la provenienza dei servizi giornalistici utilizzati). — Cass. I, sent. 17699 del 2-9-2005

 

Nel rapporto contrattuale tra un istituto di assistenza dei lavoratori ed un legale, che assiste in giudizio i lavoratori inviatigli dall’istituto di patronato percependo il solo importo delle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice in caso di vittoria , l’obbligo del professionista e la natura dell’Istituto (al perseguimento delle cui finalità il lavoro del professionista è funzionalmente diretto) conferiscono al rapporto contrattuale una oggettiva funzione (di consentire la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali), che, essendo diretta a realizzare una finalità di valore sociale e umano nonché (indirettamente) costituzionale (art. 38 Cost.), costituisce una valida causa contrattuale, che può essere esclusa solo provando che il rapporto contrattuale ha avuto un diverso particolare scopo, e comunque nei limiti previsti dall’art. 1345 cod. civ. per cui il soggettivo scopo illecito del professionista — quale il non consentito «accaparramento di affari» —, purché non sia comune all’altra parte, rimane irrilevante. — Cass. Sez. L, sent. 9111 del 3-5-2005

 

In tema di illecito concorrenziale da imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, numero 1), cod. civ., il carattare confusorio deve essere accertato con riguardo al mercato di riferimento (ovvero «rilevante»), ossia a quello nel quale operano o (secondo la naturale espansività delle attività economiche) possono operare gli imprenditori in concorrenza, occorrendo di volta in volta stabilire, nelle singole vicende, anche ai fini del preuso, se gli imprenditori in conflitto offrano prodotti destinati a soddisfare la stessa esigenza di mercato alla medesima clientela. In questa prospettiva, l’illecito confusorio del concorrente non può essere escluso dando rilievo assorbente alla antecedente commercializzazione in un mercato estero da parte di un qualunque altro operatore del prodotto in questione, e traendo da tale circostanza, in modo automatico, l’anteriorità in capo al concorrente nazionale che da quel produttore estero abbia acquistato per operare, poi, nel mercato nazionale; infatti, in tanto l’offerta nel mercato estero è suscettibile di dar luogo ad una anteriorità rilevante, in quanto ne siano state verificate la ricaduta su quello nazionale e la sussistenza di un rapporto di concorrenza con colui che opera solo sul mercato nazionale. — Cass. I, sent. 3040 del 15-2-2005

 

Ai fini della affermazione della responsabilità per concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., è sufficiente l’idoneità dell’atto denunciato a produrre effetti di mercato dannosi per il concorrente, ma non è richiesta la dimostrazione dell’effettiva produzione del danno. — Cass. I, sent. 3039 del 15-2-2005

 

La legge «antitrust» 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un’intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall’altro, che il cosiddetto contratto «a valle» costituisce lo sbocco dell’intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto «ex» art. 2043 cod. civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l’effetto di una collusione «a monte», ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l’azione di accertamento della nullità dell’intesa e di risarcimento del danno di cui all’art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest’ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d’appello. (Nella specie, dopo l’irrogazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a numerose compagnie di assicurazione di una sanzione per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza, il consumatore finale aveva convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace, la propria compagnia di assicurazioni, chiedendo il rimborso di una parte — il 20% — del premio corrisposto per una polizza di Rc-auto, assumendo che l’ammontare del premio era stato abusivamente influenzato dalla partecipazione dell’impresa assicuratrice all’intesa vietata). — Cass. Sez. Un., sent. 2207 del 4-2-2005

 

Presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori(e la conseguente idoneità della condotta di uno dei due concorrenti ad arrecare pregiudizio all’altro, pur in assenza di danno attuale), così che la normativa dettata, in materia, dall’art. 2598 cod. civ. non può ritenersi applicabile ai rapporti tra professionisti (nella specie, avvocati). La nozione di azienda di cui al n. 3 dell’art. 2598 sopra citato, difatti, coincide con quella di cui al precedente art. 2555, stesso codice, sicchè (pur essendo innegabile che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quant’altro, assimilabili ad una azienda) l’intento del legislatore, inteso a differenziare nettamente la libera professione dall’attività d’impresa (intento confermato, tra l’altro, proprio con riguardo alla professione di avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui all’art. 3 primo comma del r.d.l. 1578/1933, comprendente, tra l’altro, il divieto dell’esercizio del commercio in nome proprio o altrui, divieto privo di significato se lo studio professionale fosse assimilabile ad un’azienda commerciale) va interpretato ed attuato nel senso della inapplicabilità «tout court» del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti, e ciò in via di interpretazione tanto diretta, quanto analogica, senza che possa, in contrario, invocarsi il disposto di cui all’art. 2105 cod. civ., funzionale alla disciplina della responsabilità contrattuale del prestatore nei confronti del proprio datore di lavoro ed alla repressione di una fattispecie di concorrenza illecita, laddove l’art. 2598 attiene alla responsabilità extracontrattuale tra imprenditori onde reprimerne comportamenti di concorrenza sleale. — Cass. III, sent. 560 del 13-1-2005

 

vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall’attività promozionale svolta dall’agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l’estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall’agente stesso dopo l’estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall’ex agente (come dall’ex dipendente) di un’azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità’tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale (ai sensi dell’art. 1598, n. 3 cod. civ.) oppure, ove manchi qualsiasi collegamento tra l’autore del comportamento lesivo del principio di correttezza professionale ed un imprenditore concorrente di quello danneggiato, illecito extracontrattuale (ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.), con tutte le differenti conseguenze anche in tema di prova dell’elemento soggettivo dell’illecito; lo stesso sviamento di clientela è fonte di responsabilità contrattuale ove sia posto in essere dall’agente durante il rapporto oppure in violazione del patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia. L’accertamento di fatto (in ordine alla sussistenza dei comportamenti addebitati all’agente e alla loro conformità alla correttezza professionale) è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. — Cass. Sez. L, sent. 16156 del 18-8-2004

 

Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell’impresa concorrente occorre che l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente. A tal fine, la configurabilità dello storno non è preclusa dal fatto che contatti per passare alle dipendenze dell’impresa concorrente o per iniziare con questa un rapporto collaborativo siano avviati per iniziativa degli stessi dipendenti o agenti successivamente «stornati», sempre che su tale iniziativa venga poi ad inserirsi l’attività dell’impresa concorrente sì da incidere casualmente (tramite, ad esempio, l’offerta di un migliore trattamento economico o di altri vantaggi) sulla decisione dei primi di interrompere il rapporto di lavoro con l’impresa in cui si trovano inseriti. — Cass. I, sent. 13658 del 22-7-2004

 

Nella cosiddetta concorrenza parassitaria, l’imitazione può considerarsi illecita soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), là dove per «breve» deve intendersi quell’arco di tempo per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari (di incassi, di pubblicità, di avviamento) dal lancio della novità, ovvero fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto la creatività è tutelata nel nostro ordinamento solo per un tempo determinato, fino a quando, cioè, può considerarsi originale, nel senso che, quando l’originalità si sia esaurita, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operano nel settore, essendosi così ammortizzato (almeno secondo l’«id quod plerumque accidit») da parte del primitivo imprenditore il capitale impiegato nello sforzo creativo, imitare quell’attività che, originale al suo nascere e nel suo formarsi, si è poi generalizzata e spersonalizzata, non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda. — Cass. I, sent. 13423 del 20-7-2004

 

In tema di concorrenza sleale, quante volte il giudice d’appello lasci immutati i fatti materiali in base ai quali sia stata chiesta dall’attore la condanna del convenuto per concorrenza sleale non altrimenti inquadrata in una delle figure (tipiche ovvero atipiche) normativamente previste, ben può tale giudice, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta (sulla quale si sia validamente instaurato il contraddittorio) e senza, in particolare, sostituire alla «causa petendi» della domanda medesima una «causa petendi» diversa, procedere all’esatta qualificazione giuridica dei fatti anzidetti, dedotti a fondamento costitutivo della domanda stessa, inquadrando l’azione proposta nella tipizzazione legislativa che le è propria e ponendo i medesimi fatti a base dell’accertamento della concorrenza sleale sotto uno, piuttosto che sotto un altro, dei profili normativi di cui all’art. 2598 cod. civ.. — Cass. I, sent. 13423 del 20-7-2004

 

I tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.) non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell’«evento dannoso», ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 cod. civ. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale vietata. (Nella fattispecie, relativa ad attività di concorrenza sleale tra società di intermediazione mobiliare, la S.C. ha ritenuto rilevante, in particolare, il luogo in cui si erano verificati gli atti di sviamento degli agenti e della clientela, nonché il disinvestimento da parte della clientela della società danneggiata). — Cass. I, ord. 12974 del 13-7-2004

 

In tema di concorrenza sleale, i comportamenti lesivi di norme di diritto pubblico non è necessario che integrino, di per sé stessi, atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, cod. civ., atteso che l’obbiettivo anticoncorrenziale può essere raggiunto anche attraverso comportamenti che, benché non siano previsti dalla legge, siano connotati dallo stesso disvalore di quelli espressamente regolati. In particolare, la violazione delle norme pubblicistiche è sufficiente ad integrare la fattispecie illecita quando essa è stata causa diretta della diminuzione dell’altrui avviamento ovvero quando essa, di per sé stessa, anche senza un comportamento di mercato, abbia prodotto il vantaggio concorrenziale che non si sarebbe avuto se la norma fosse stata osservata (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dell’illecito concorrenziale nel fatto di un gestore di una sala cinematografica che aveva ampliato la capienza del locale, portandolo da 308 a 1000 posti, senza alcuna autorizzazione amministrativa). — Cass. I, sent. 8012 del 27-4-2004

 

In materia di concorrenza sleale tra imprese di radiodiffusione, per l’irradiazione da parte di una di esse di programmi su frequenze che interferiscono con quelle utilizzate dall’impresa concorrente, nel vigore del regime transitorio dettato dall’art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la valutazione della correttezza professionale del comportamento delle imprese concorrenti non può prescindere dall’accertamento dell’osservanza delle prescrizioni che condizionano l’autorizzazione alla continuazione nell’esercizio degli impianti, e che vietano la modifica della funzionalità tecnico — operativa degli impianti medesimi. — Cass. I, sent. 5736 del 23-3-2004

 

In tema di concorrenza sleale, l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Né assume rilievo, in contrario, la circostanza che l’imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché — ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva. — Cass. I, sent. 3967 del 27-2-2004

 

In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non è «in re ipsa», ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell’illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all’equità. — Cass. I, sent. 19430 del 18-12-2003

 

La concorrenza sleale per confusione, ovvero per imitazione servile del prodotto altrui, in relazione alla riproduzione di parti dello stesso che non integri violazione di diritti di privativa, è configurabile soltanto quando tale riproduzione abbia ad oggetto elementi che non siano inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali, e che, inoltre, siano dotati di carattere individualizzante, cioè di idoneità ad identificare la merce come proveniente da una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità. — Cass. I, sent. 15761 del 22-10-2003

 

In tema di concorrenza sleale, l’imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente, senza che l’illiceità dell’imitazione non confusoria possa farsi derivare dall’inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell’art. 2598 cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari rispetto a quelle contemplate nei nn.1 e 2, ma casi alternativi e diversi, ciascuno dotato di connotazione sua propria. Una relazione di continenza non é, in particolare, ravvisabile nel rapporto fra concorrenza sleale per imitazione servile e concorrenza sleale per imitazione contraria alla correttezza professionale (rispettivamente, nn. 1 e 3 dell’art.2598 c.c.), atteso che, nel difetto dei requisiti dell’una, quale la capacità individualizzante del prodotto imitato, il riscontro dell’altra richiede, comunque, la presenza di elementi ulteriori (in particolare, la non conformità del fatto a correttezza professionale e la sua idoneità ad arrecare nocumento). — Cass. I, sent. 15761 del 22-10-2003

 

Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto «rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l’attività sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all’imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un «pactum sceleris», essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra autore dell’atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043, cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale (Nella specie, un rappresentante di commercio di tre diverse imprese aveva compiuto atti diretti a sviare la clientela di un imprenditore in favore di una impresa da lui non rappresentata; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la responsabilità del rappresentante di commercio ex art. 2598, cod. civ., anche in mancanza di prova della esistenza di una relazione di interessi tra il predetto e l’imprenditore concorrente avvantaggiato dall’atto di concorrenza sleale). — Cass. I, sent. 13071 del 8-9-2003

 

Nei giudizi in cui l’intervento del pubblico ministero è facoltativo a norma dell’art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ., questi non acquista la qualità di parte necessaria, sicché non sussiste, in grado di appello, la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti (nella causa di specie, relativa ad atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ., il p.m., ravvisandovi un pubblico interesse, era intervenuto in primo grado). — Cass. I, sent. 12228 del 20-8-2003

 

La possibilità di confusione tra un marchio di prodotto ed un marchio di servizio deve essere, in linea di massima, esclusa, poiché tra l’impresa che produce beni e l’impresa che produce servizi non è ravvisabile un rapporto concorrenziale, il quale sussiste soltanto quando due imprenditori, per la natura della merce o delle prestazioni offerte, e, correlativamente, per le esigenze degli acquirenti o cessionari che mirano a soddisfare, si inseriscano in un settore economico in tutto o in parte coincidente, od in settori economici interdipendenti, in quanto attingano alla medesima clientela, obiettivamente intesa come insieme delle domande che il mercato esprime od è astrattamente in grado di esprimere in dipendenza di un certo bisogno o di bisogni fra loro analoghi. La possibilità di confusione può sussistere soltanto qualora l’utilizzazione del marchio di prodotto avvenga con modalità tali da far pensare che detta utilizzazione sia espressione di una concorrente attività promozionale o espressione dell’attività promozionale attribuibile al titolare del marchio di servizio, ovvero qualora il marchio di servizio venga utilizzato con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che lo stesso contraddistingua anche il prodotto. — Cass. I, sent. 11179 del 17-7-2003

 

Mentre l’illecito brevettuale concernente un’innovazione ornamentale si realizza ancorché la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere distinguibili le origini dei prodotti, l’illecito da concorrenza sleale per imitazione servile richiede che la ripetizione del particolare formale del prodotto altrui (e costituente il pregio ornamentale del medesimo, quandanche non brevettato come modello), abbia, per effetto o per obiettivo, quello di confondere il mercato. — Cass. I, sent. 8984 del 5-6-2003

 

In tema di concorrenza sleale, l’ipotesi prevista dal n. 3 dell’art. 2598 cod. civ. — consistente nell’avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo «non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda» — si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 e costituisce un’ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, per i quali è necessaria la prova in concreto dell’idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Ne consegue che, se a fondamento della domanda sono allegati atti di imitazione servile, come tali integranti concorrenza sleale per la loro intrinseca idoneità a creare confusione con i prodotti e l’attività del concorrente, non può il giudice sostituire alla «causa petendi» della domanda una «causa petendi» diversa sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dei fatti materiali, né porre i medesimi fatti, invocati dall’attore come atti di imitazione servile, a fondamento dell’accertamento della concorrenza sleale sotto il diverso profilo dell’art. 2598 n. 3, senza con ciò andare oltre i limiti della domanda proposta, sulla quale soltanto si era validamente instaurato il contraddittorio. — Cass. I, sent. 6310 del 18-4-2003

 

In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l’originalità del prodotto imitato (nella fattispecie, l’efficacia distintiva degli elementi formali del prodotto imitato, costituito da un salotto) integra uno degli elementi costitutivi dell’azione, nel senso che l’attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato «fedelmente» da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi (nella specie, formali) che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello. — Cass. I, sent. 3721 del 13-3-2003

 

In tema di concorrenza sleale, la pubblicazione della sentenza che abbia accertato l’esistenza di atti concorrenziali «contra legem» costituisce misura discrezionale del giudice (oltre che indipendente dall’esistenza di un danno in capo al soggetto agente) tanto nell’«an» quanto nel «quomodo». Ai fini tuttavia dell’adempimento dell’ordine del giudice, non si rende di per sé incompatibile il fatto che il condannato accompagni la «pubblicazione» del dispositivo con altre informazioni meramente esplicative e pertinenti alla verità dei fatti, che egli abbia interesse a portare contemporaneamente, a conoscenza del pubblico. — Cass. I, sent. 1982 del 11-2-2003

 

In materia di concorrenza, nel momento in cui l’ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita alle dipendenze di altro imprenditore si rendono applicabili le regole della correttezza professionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel divieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti, e in particolare quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l’assunzione di quel dipendente. — Cass. I, sent. 14479 del 11-10-2002

 

In tema di marchi, la disposizione di cui all’art.10, vecchi testo, della legge n. 929 del 1942 (novellata dalla legge 480/92), disponendo, nel proprio ambito brevettuale, il divieto per chiunque di far uso di un marchio dopo che il relativo brevetto fosse stato dichiarato nullo, non comporta, «ipso facto», la impossibilità di cumulare, nelle ipotesi di nullità del marchio pronunciate ai sensi del vecchio testo dell’art. 17 (ovvero anche nei casi di nullità derivanti da mancanza di novità), le tutele, rispettivamente, brevettate e codicistica (art. 2598 e 2599 cod. civ.), atteso che, anche sotto l’imperio della vecchia normativa, la distinzione di ambiti tra i due corrispondenti illeciti sussisteva a seconda della sussistenza, o meno, dell’elemento confusorio, senza che tale distinzione impedisse la coesistenza delle tutele in questioni sulla base dei propri autonomi presupposti. — Cass. I, sent. 13168 del 10-9-2002

 

In tema di concorrenza sleale, il cosiddetto «illecito confusorio», di cui all’art. 2598, n. 1, del codice civile, non postula la antecedente o parallela violazione delle regole poste a tutela dei segni distintivi e delle invenzioni, ragion per cui, in tema — ad esempio — di attività imprenditoriale di pubblicità, qualora la mancanza di novità di una determinata iniziativa renda inconfigurabile una tutela brevettuale, non resta nondimeno escluso che possa configurarsi l’illecito in questione, dovendosi in realtà accertare, caso per caso, se, con qualunque mezzo, siano stati posti in essere atti idonei a creare confusione con i prodotti e le attività del concorrente. Ad un tal riguardo, la pratica della cosiddetta «pubblicità indiretta» (che si realizza attraverso la organizzazione di manifestazioni volte all’attribuzione di un premio sganciata da qualsivoglia effettiva competizione sul premio stesso, il quale viene pagato — in realtà — dallo stesso acquirente del prodotto pubblicitario, il quale viene reso assegnatario del «premio» medesimo) costituisce in effetti una specifica forma di promozione commerciale, come tale soggetta, perciò, alle regole della concorrenza, e può, pertanto — qualora, in essa, la tecnica di approccio del cliente venga realizzata con modalità tali da dar luogo alla predetta idoneità a «confondere» — configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi di cui al citato art. 2598, n. 1, cod. civ. — Cass. I, sent. 13079 del 9-9-2002

 

La procura rilasciata per la fase cautelare e che contenga l’elezione di domicilio presso il difensore, l’indicazione della sua validità oltre la fase cautelare, nonché la menzione delle fasi di opposizione e di esecuzione successive al provvedimento urgente, soddisfa l’esigenza che è alla base dell’art. 141 cod. proc. civ., il quale individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio che vada oltre la fase processuale nella quale viene compiuta. — Cass. I, sent. 3794 del 15-3-2002

 

Integra un’attività di concorrenza sleale, «ex» art. 2598, n. 2), cod. civ., l’illegittima, in quanto discreditante e lesiva del principio della libertà di iniziativa economica privata, diffusione, presso altri clienti dell’offerente, della notizia dei prezzi scontati praticati da un’impresa concorrente, a titolo di promozionale, al fine di penetrare in una nuova zona di mercato. — Cass. I, sent. 7737 del 7-6-2001

 

L’attività di istruzione e insegnamento rientra nella nozione della possibile iniziativa economica privata e l’offerta del relativo servizio al mercato deve rispettare i limiti che garantiscono al consumatore la scelta libera e consapevole del prodotto e del produttore; pertanto, ad essa si applica la normativa della concorrenza sleale ogni qual volta sussista tra due soggetti che operano in tal modo nel mercato il cosiddetto rapporto concorrenziale, di modo che l’attività dell’uno incida, anche potenzialmente, sulla clientela dell’altro (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato atti di concorrenza sleale per confusione, mediante uso del logo «British of Trieste», della scuola British Institute nei confronti della British School of Trieste). — Cass. I, sent. 5377 del 11-4-2001

 

Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, pertanto, ove manchi tale presupposto soggettivo (il cosiddetto «rapporto di concorrenzialità»), non esclude la legittima predicabilità dell’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (cosiddetto terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo, cioè, concorrente del danneggiato), agisca tuttavia per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido, con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre, mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., e non anche del successivo art. 2598, con tutte le conseguenti differenze in tema di prova dell’elemento psicologico dell’illecito de quo (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, confermato, nella specie, la sentenza del giudice di merito, che aveva ritenuto la sussistenza dell’ipotesi concorrenziale tipica ex art. 2598, n. 3, cod. civ. nel comportamento della camera di commercio di Gorizia — che aveva arbitrariamente ampliato i confini della cosiddetta «zona franca» consentendo, in tal modo, ai produttori di birra residenti di estendere la loro attività fiscalmente agevolata al più ampio territorio provinciale in danno dei concorrenti di diversa residenza, chiamati ad affrontare un maggior costo d’impresa — poiché in nessuna delle due fasi di merito era stata sollevata la questione della mancanza di collegamento tra la predetta camera di commercio e gli imprenditori avvantaggiati, e le relative doglianze, rappresentate per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, erano da considerarsi inammissibili in rito, pur se fondate in fatto). — Cass. 11-4-2001, n. 5375

 

Ai fini della configurabilità della concorrenza sleale, la cosiddetta vendita sottocosto (da intendersi, ai sensi degli artt. 10, legge n. 80 del 1980 e 15, d.lgs. n. 114 del 1998, come vendita ad un prezzo inferiore a quello d’acquisto maggiorato dell’IVA) va accertata in concreto, con riferimento non al prezzo al quale lo stesso prodotto è stato acquistato dal concorrente, bensì al prezzo al quale il prodotto è stato acquistato dal soggetto autore della presunta vendita sottocosto. — Cass. 16-11-2000, n. 14844

 

La ragione dell’assunzione della «concorrenza» a valore da proteggere consiste nell’esigenza di consentire una competizione che premi l’efficienza assicurando la sostituibilità, da parte del consumatore, dei prodotti che soddisfano la medesima esigenza. Sotto un tal riguardo, la scelta di abbassare i costi di produzione di uno specifico bene aggredisce legittimamente la clientela del concorrente, se è conseguita attraverso mezzi leciti. Non è legittima, invece, se adopera mezzi che escludono la consapevolezza del consumatore nella scelta, e se fa premio sull’handicap costituito, per i concorrenti, dall’osservanza delle norme che regolano l’offerta di quello specifico prodotto. — Cass. 11-8-2000, n. 10684

 

Al fabbricante di pezzi di ricambio è consentito l’uso del marchio al fine di indicare la destinazione del bene che offre, ma le modalità concrete di esercizio di tale diritto devono essere tali da non ingenerare confusioni o ambiguità in ordine alla provenienza del ricambio stesso, con la conseguente necessità di una chiara indicazione del produttore dei pezzi di ricambio, soprattutto nelle ipotesi in cui la forma di questi ultimi sia imposta dalla funzione e non consenta perciò di differenziarli adeguatamente da quelli prodotti dal fabbricante della macchina cui i ricambi stessi sono destinati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato alcune società produttrici di sacchetti per aspirapolvere al risarcimento del danno per concorrenza sleale nei confronti della s.a.s. Vorwerk Folletto, atteso che la scritta riproducente il marchio altrui «sacchetti filtro per Vorwerk Folletto» adoperata dai ricambisti, se pure idonea ad indicare la destinazione del prodotto, era invece equivoca in ordine alla provenienza di esso, soprattutto atteso il contesto grafico e l’assoluta similitudine dei pezzi di ricambio offerti con quelli prodotti dalla stessa società Vorwerk). — Cass. 21-6-2000, n. 8442

 

La possibilità di distinguere tra diritto al brevetto (ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all’inventore o a colui che a titolo derivativo acquista la completa descrizione dell’invenzione) e diritto sul brevetto (ossia la facoltà esclusiva di attuare e di godere dell’invenzione, concessa dall’art. 2584 cod. civ. a colui che ha brevettato) e, dunque, di ammettere una circolazione distinta di entrambi, non contraddice la logica dell’istituto brevettuale, la quale si concreta nel principio che soltanto chi brevetta bene ha il potere di esclusiva; sicché, tale potere non è riconosciuto a chi non brevetta o brevetta male perché non ha titolo per farlo (nella specie, un soggetto chiedeva la retrocessione di un brevetto appartenente ad una società fallita, sostenendo di essere l’autore dell’invenzione e di avere concesso alla società, quale suo amministratore, di chiedere la brevettazione a nome della società stessa; esibiva a tal proposito una scrittura privata nella quale era previsto il suo diritto a riottenere la disponibilità del brevetto nel caso di fallimento della società. La S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che ha escluso il diritto alla retrocessione del brevetto, per l’impossibilità di scindere il diritto sul brevetto dal diritto di sfruttamento del brevetto). — Cass. I, sent. 6392 del 17-5-2000

 

Ai sensi degli articoli 90 e 92 del Trattato CE, gli aiuti di stato e le sovvenzioni sotto qualsiasi forma, vietati in via generale in quanto tecnica che distorce per sua natura la concorrenza, sono eccezionalmente ammessi allorquando è necessario correggere la libera concorrenza al fine di soddisfare particolari esigenze collettive, tra cui favorire lo sviluppo economico di regioni con tenore di vita particolarmente basso o con grave forma di sottoccupazione; conseguentemente l’imprenditore, il quale agisca in una situazione caratterizzata da un’esigenza generale, praticando una tariffa imposta e ricevendo aiuti destinati a consentirgli di assorbire i costi non coperti dalle entrate, non realizza, con ciò soltanto, una condotta di concorrenza sleale. (Nella specie, una società di navigazione lamentava l’applicazione, resa possibile da aiuti statali, di tariffe sottocosto da parte della Tirrena nel servizio di collegamento marittimo con la Sicilia e la Sardegna mediante traghetti; la S.C., in applicazione dell’esposto principio ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto le sovvenzioni di cui alle leggi n. 684 del 1974 e n. 501 del 1979 aiuti di Stato legittimi ai sensi del Trattato CE, riguardando il soddisfacimento di esigenze generali connesse allo sviluppo del Mezzogiorno e non impedendo alla libera imprenditoria di esercitare attività di collegamento diverse e concorrenti con quella in questione). — Cass. 19-4-2000, n. 5087

 

La confondibilità di un marchio (ed il conseguente illecito concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 1, cod. civ.) non è esclusa per il solo fatto che il marchio stesso, apposto su contenitori di un prodotto destinato al commercio, risulti perforato con una macchina punzonatrice da parte di una ditta concorrente, se esso, nonostante tale procedimento, risulti ancora perfettamente riconoscibile nella sua originaria identità. (Nella specie, una ditta produttrice di birra aveva lamentato che una ditta concorrente, nel commercializzare il proprio prodotto, avesse usato botti — contenitori ancora contraddistinte con il proprio marchio e, benché su di esse comparisse una etichettatura in plastica specificante la reale provenienza della birra, la perforazione operata con macchina punzonatrice sul primo marchio non ne impediva la perfetta riconoscibilità: la S.C., nel ritenere integrati gli estremi dell’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 1, cod. civ., ha enunciato il principio di diritto di cui in massima). — Cass. 23-2-2000, n. 2072

 

Non integra gli estremi dell’atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e violazione dei doveri di correttezza professionale l’attività di pubblicizzazione della propria attività compiuta da un’impresa con riferimento alla realizzazione di un’opera pubblica di particolare difficoltà tecnica, anche se l’opera stessa sia stata, in concreto, ultimata con l’ausilio di altra impresa subappaltatrice dei lavori. — Cass. 19-2-2000, n. 1911

 

In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile della fattispecie di illecito prevista dall’art. 2598 cod. civ. è la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra soggetti economici, il cui obiettivo consiste nella conquista di una maggiore clientela a danno del concorrente. Ne consegue che la comunanza di clientela — data non già dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti delle due imprese, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato, e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che quel bisogno sono idonei a soddisfare — è elemento costitutivo di detta fattispecie, la cui assenza impedisce ogni concorrenza, non potendo ritenersi decisiva di per sé, a tali effetti, la circostanza, da utilizzare solo come criterio integrativo, della identità del procedimento di commercializzazione adottato. Peraltro, la sussistenza della predetta comunanza di clientela va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi, al riguardo, esaminare se l’attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e, quindi, su quello merceologico, l’offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini o succedanei rispetto a quelli attualmente offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che, in difformità da quella del giudice di primo grado, aveva escluso la configurabilità della concorrenza sleale nell’attività di una società che offriva prodotti per il corpo direttamente a domicilio dei consumatori, attraverso un particolare sistema di concessionarie, già adottato da altra società, produttrice di contenitori di uso casalingo.) — Cass. 14-2-2000, n. 1617

 

In tema di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta «imitazione servile», integra gli estremi dell’illecito sanzionato dall’art. 2598, n. 1 cod. civ. il comportamento dell’imprenditore che imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo tale da renderlo originale (ed indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di brevetto) in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal «concorrente» (principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda di imitazione di strumenti musicali prodotti in scala ridotta in legno ed argento). — Cass. 13-12-99, n. 13918

 

L’imitazione servile del prodotto dell’impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l’obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Qualora la concorrenza sleale venga, peraltro, denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità di quest’ultimo esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale. — Cass. 26-1-99, n. 697

 

In tema di concorrenza sleale, il luogo di commissione dell’illecito (rilevante ai fini della corretta individuazione del giudice competente per territorio alla stregua dei criteri alternativi indicati dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ.) non è quello in cui l’attore che si affermi danneggiato ha la sua sede (tale dovendosi, a suo dire, ritenere il luogo dell’«evento dannoso», ancorché non coincidente con quello nel quale il comportamento antigiuridico sia stato, in concreto, posto in essere), bensì quello nel quale si siano materialmente verificati sia gli atti che si assumono lesivi della norma di cui all’art. 2598 cod. civ. (nella specie, storno e sviamento di clientela), sia i conseguenti effetti, sul mercato, dell’attività concorrenziale vietata. (Nella specie, il ricorrente, con sede in Milano, lamentando che il resistente, con sede in Bari, avesse ivi compiuto atti di concorrenza sleale – sotto forma di storno e sviamento di clientela -, introduceva domanda risarcitoria dinanzi al tribunale di Milano, luogo di verificazione, a suo dire, dell’evento dannoso. La S. C., nel confermare la pronuncia dei giudici milanesi che, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, avevano, invece, correttamente collocato in Bari il luogo di verificazione degli atti causativi del danno (del tutto privi di qualsivoglia, negativo riverbero per l’attività commerciale del ricorrente fuori di tale ambito territoriale), ha aggiunto, ancora, che il principio di diritto così affermato, valido in tema di concorrenza sleale, non è estensibile alla materia della lesione dei diritti personali o all’immagine, rispetto alla quale la competenza per territorio va, invece, individuata nel luogo ove il soggetto leso ha la sua sede). — Cass. I, sent. 2932 del 20-3-1998

 

Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, e la conseguente idoneità della condotta di uno dei concorrenti ad arrecare pregiudizio all’altro, pur in assenza di un danno attuale. Ad integrare astrattamente tale situazione è sufficiente il contemporaneo esercizio, da parte di più imprenditori, di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune. (Nella fattispecie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha censurato la valutazione della Corte di merito in ordine alla inesistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra il quotidiano «Il Corriere della sera» ed il quotidiano «Il giornale di Sicilia» — e della conseguente inidoneità a recare pregiudizio al primo della iniziativa di quest’ultimo, realizzata ad imitazione della campagna promozionale lanciata dal «Corriere della sera», che aveva indetto un concorso a premi denominato «Replay, il gioco che ti rimette in gioco», consistente nel consentire ai possessori di biglietti non vincenti di lotterie nazionali di partecipare a successive estrazioni dei biglietti stessi effettuate dallo stesso quotidiano — osservando che né la differente qualità, rilevabile, secondo la Corte territoriale, dalla consistenza societaria e finanziaria e dal livello del corpo redazionale, oltre che dei collaboratori, né la maggiore diffusione del «Corriere della sera» rispetto al «Giornale di Sicilia», né la parziale diversità di contenuti, riferibile al maggior rilievo dato dal secondo alla cronaca locale, sono all’evidenza elementi tali da escludere una situazione di concorrenza). — Cass. 15-2-99, n. 1259

 

In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l’esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell’ottica del consumatore e tenendo conto che quanto minore risulti l’importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni di carattere superficialmente sensoriale anziché da dati obbiettivi che conducano ad una più riflessiva, attenta e meditata valutazione, mentre il breve e sommario esame analitico della vicenda sottoposta all’esame del giudicante deve risolversi in un complessivo giudizio di confondibilità dei prodotti.— Cass. 21-11-98, n. 11795

 

Il titolare di una denominazione di origine, registrata ai sensi dell’«Arrangement» di Lisbona del 31 ottobre 1958, ratificato con legge 4 luglio 1967, n. 676 (protetta, a norma dell’art. 2 di tale «Arrangement», sul presupposto che essa designi un prodotto le cui caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente al luogo di provenienza) può vantare una presunzione di legittimità dell’uso della denominazione registrata. Pertanto chiunque invochi, rispetto a tale uso, il sindacato giudiziario allegando la mancanza del presupposto per la tutela, ha l’onere della relativa prova, non superabile con il mero ricorso al fatto notorio della intervenuta volgarizzazione della denominazione, atteso che a norma dell’art. 6 del menzionato «Arrangement», quando, per mancata opposizione, la registrazione sia diventata definitiva, la sua protezione permane anche in caso di successiva genericizzazione, con l’ulteriore conseguenza che il suo uso da parte di terzi può anche in tale ipotesi configurare un atto di concorrenza sleale. — Cass. 28-11-96, n. 10587

 

La concorrenza sleale deve, comunque, consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino nella confusione dei segni prodotti, nella diffusione di notizie e di apprezzamenti sui prodotti e sull’attività del concorrente o in atti non conformi alla correttezza professionale; con la conseguenza che l’illecito non può derivare dal danno commerciale in sé, né nel fatto che una condotta individuale di mercato produca diminuzione di affari nel concorrente, in quanto il gioco della concorrenza rende legittime condotte egoistiche, dirette al perseguimento di maggiori affari, attuate senza rottura delle indicate regole legali della concorrenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che non ha ritenuto configurabile un illecito concorrenziale nell’attività di un’impresa di vendite per corrispondenza, la quale, acquistati legittimamente all’estero diversi capi d’abbigliamento di una casa italiana d’alta moda, li ha messi in vendita mediante catalogo postale, non determinando tale attività una scorretta ingerenza nella diffusione selettiva e nell’organizzazione d’impresa della casa di moda). — Cass. 30-7-96, n. 6887

 

La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori — cosiddetto storno di dipendenti — da un’impresa ad un’altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); essa deve essere, piuttosto, desunta dall’obiettivo che l’imprenditore concorrente si proponga, attraverso il menzionato passaggio, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l’effetto confusorio, o discreditante, o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell’investimento (ossia, l’avviamento) di chi lo subisce. — Cass. 9-6-98, n. 5671

 

La nozione di concorrenza sleale contenuta nella norma di cui all’art. 2598 cod. civ., deve essere desunta dalla ratio della norma stessa che impone alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali. Ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operano quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinata a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni. Infatti, quale che sia l’anello della catena che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, onde ognuno di essi è interessato che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 cod. civ. — Cass. 20-5-97, n. 4458

 

In caso di imprese con il medesimo oggetto, operanti originariamente in ambiti territoriali diversi, e di successiva espansione dell’attività di una di dette imprese nella zona ove già era attiva l’altra, la confondibilità tra le rispettive ditte fa sorgere l’obbligo di modificare o integrare la propria denominazione a carico dell’imprenditore (individuale o agente in veste societaria) che, nel regime precedente all’attuazione del registro delle imprese, abbia di fatto utilizzato per secondo quella denominazione in relazione all’indicato oggetto dell’impresa, anche se in precedenza detta denominazione era stata adoperata dall’altro imprenditore solo in un ambito territoriale diverso. Di conseguenza, al fine di stabilire se ed a quale dei due predetti imprenditori sia imputabile il compimento di atti di concorrenza sleale per l’uso di segni distintivi idonei a generare confusione, ai sensi dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., l’uso del segno distintivo in questione deve essere considerato legittimo da parte dell’imprenditore che per primo lo abbia, anche se altrove, adoperato per l’esercizio della medesima attività. — Cass. 16-8-96, n. 7584

 

La domanda proposta da un soggetto per denunciare atti di concorrenza commessi da dipendenti, oppure da collaboratori a lui legati da un rapporto di agenzia o analogo, deve essere proposta davanti al giudice del lavoro qualora gli atti stessi siano stati posti in essere in costanza di tali rapporti contrattuali, mentre la controversia resta soggetta agli ordinari criteri di competenza per valore qualora vengano dedotti atti di concorrenza sleale commessi in epoca successiva allo conclusione dei rapporti, integranti un illecito extracontrattuale. (Nella specie, la S.C., nel regolare la competenza, attenendosi agli indicati criteri, ha escluso la configurabilità di un rapporto di connessione ex art. 40, nuovo testo, cod. proc. civ., tale da giustificare uno spostamento di competenze, tra la controversia per concorrenza abusiva in costanza di rapporto contrattuale e quella, proposta contro la stessa parte ed altri soggetti per comportamenti di concorrenza sleale successivi alla cessazione del rapporto, così come ha escluso una simile influenza ai sensi dell’art. 36, per la non identità dei titoli, del nesso tra domanda principale del prestatore di lavoro di pagamento dei compensi dovutigli e la domanda risarcitoria della controparte relativa ad una responsabilità extracontrattuale per fatti successivi alla conclusione del rapporto contrattuale). — Cass. 8-8-96, n. 7272

 

Affinché lo storno dei dipendenti di un’impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la semplice consapevolezza nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto a danneggiare l’altrui impresa, ma è necessaria l’intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale deve ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’atto un animus nocendi. — Cass. 3-7-96, n. 6079

 

In tema di concorrenza sleale, rientrano nell’art. 2598 n. 3 cod. civ. — che è una previsione di carattere aperto — la cosiddetta concorrenza parassitaria, nonché tutte le condotte, ancorché non tipizzate dall’esperienza, comportanti violazione della regola della correttezza commerciale. Costituisce concorrenza sleale ai sensi della disposizione citata l’imitazione pedissequa delle tecniche e delle strumentazioni adoperate da un’impresa, perseguita anche mediante l’utilizzazione di un dipendente infedele di quest’ultima, atteso che tale comportamento, integrato pure da aspetti tipicamente parassitari, viola la correttezza commerciale in quanto diretto ad appropriarsi illecitamente del risultato di mercato dell’organizzazione dell’impresa concorrente. — Cass. 20-4-96, n. 3787

 

Ai fini della configurabilità della cosiddetta concorrenza parassitaria, è necessaria una pluralità di atti succedentisi nel tempo, diretti tutti ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente ovvero lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui attraverso una pluralità di atti o un comportamento globale posti in essere contemporaneamente. — Cass. 10-11-94, n. 9387

 

In tema di concorrenza sleale, l’imitazione servile di prodotti altrui è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 1 cod. civ., solo in dipendenza della sua idoneità a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente. Né l’illiceità dell’imitazione non confusoria può farsi derivare dall’inclusione di essa nello schema atipico di concorrenza sleale previsto dal n. 3 dell’art. 2598 cit., atteso che tale norma di chiusura non racchiude ipotesi complementari di quelle contemplate nei nn. 1 e 2, ma casi alternativi e diversi. — Cass. 10-11-94, n. 9387

 

La concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui (art. 2598 n. 2 cod. civ.) non consiste nell’adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, qualità indicazioni, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all’impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. — Cass. 10-11-94, n. 9387

 

L’ipotesi di concorrenza sleale — prevista in via generale dal n. 3 dell’art. 2598 cod. civ., per comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni «altro» mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale — si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 e, pertanto, è configurabile indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti (richiesta invece dal citato n. 1), potendo consistere in qualunque condotta contraria ai principi di correttezza ed idonea in concreto a produrre danni al concorrente. (Nella specie, in base agli enunciati principi la Suprema Corte ha annullato la decisione del merito che, oltre a non aver correttamente distinto, in punto di diritto, le suddette ipotesi di concorrenza, aveva affermato la confondibilità tra i prodotti, pur escludendo la sussistenza di un’imitazione servile, ed aveva ritenuto una delle ipotesi di cui all’art. 2598, n. 3, cod. civ., senza adeguatamente motivare sull’elemento del danno). — Cass. 11-2-94, n. 1392

 

Appartiene al giudice italiano, a norma dell’art. 5, numeri 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 — ratificata con legge n. 804 del 1971 —, la giurisdizione sulla domanda di pagamento del corrispettivo, da effettuarsi in Italia, di beni mobili venduti ad una società con sede in Gran Bretagna e sulla connessa domanda di danni per responsabilità extracontrattuale (formulata, nella specie, a norma dell’art. 2043 e dell’art. 2598 cod. civ., per concorrenza sleale da diffusione di notizie idonee a screditare la società italiana venditrice), in quanto il criterio di collegamento del «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» (art. 5, n. 3, conv. cit.) va inteso sia nel senso del luogo in cui è insorto il danno, sia in quello del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso (nell’ipotesi, in Italia, luogo dell’impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso); trattandosi, peraltro, di domanda tanto legata alla prima da rendere opportuna una trattazione comune, per evitare soluzioni fra loro incompatibili ove le cause fossero decise separatamente (art. 22, comma terzo, conv. cit.), e per la quale lo straniero può essere convenuto in Italia a norma dell’art. 4, n. 3, cod. proc. civ. — Cass. Sez. Un. 28-10-93, n. 10704

 

La tutela prevista dall’art. 2598 n. 1, cod. civ. spetta anche all’ente pubblico che svolge attività d’impresa per il solo fatto che tale attività è imprenditoriale e potenzialmente concorrenziale, senza che rilevino elementi come il pubblico interesse a cui tale attività tende, o la maggiore economicità dei costi, ed il diverso approccio al mercato per la vendita del prodotto. Tali condizioni di vantaggio, infatti, non possono impunemente essere fatte proprie da imprenditori privati che, profittando del prestigio di cui eventualmente godano enti pubblici privi di fini di lucro, perché operanti per fini di interesse generale, agiscano parassitariamente o in altro modo sleale, ovvero si avvalgano, con atti di confusione, della ragione sociale in base alla quale detti enti pubblici operano. — Cass. 23-9-93, n. 9665

 

Tra la norma di cui all’art. 2598 cod. civ. (atti di concorrenza sleale) e quella di cui all’art. 101 della legge sul diritto d’autore (divieto di taluni atti di concorrenza sleale) intercorre un rapporto di specialità: infatti, mentre l’art. 2598 cod. civ. delinea tutte le possibili specie di concorrenza sleale e in particolare, al n. 3, quelle realizzate «con mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale», l’art. 101 della legge sul diritto d’autore prevede una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta «con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica», espressione questa che costituisce una specificazione di quei «mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale» ai quali si richiama più genericamente l’art. 2598 cod. civ. In siffatta ipotesi, l’avere invocato l’attore l’art. 2598 cod. civ. e l’avere il giudice accolto la domanda richiamando in motivazione anche l’art. 101 della legge sul diritto d’autore, non costituisce extrapetizione. — Cass. 10-5-93, n. 5346

 

Secondo la disciplina della legge 14 aprile 1975 n. 103, nei limiti derivanti dalla declaratoria d’illegittimità costituzionale dei suoi artt. 1, 2 e 45, di cui alla sentenza della corte costituzionale 28-7-76 n. 202, se due imprenditori privati impegnino, per la diffusione televisiva via etere in ambito locale, il medesimo canale, con conseguenti reciproche interferenze, il criterio generale della priorità dell’uso di fatto del canale-criterio che, al fine della soluzione della controversia introdotta con azione di concorrenza sleale, è posto, alla stregua della citata declaratoria, a tutela della libertà di iniziativa privata — non opera a favore di chi eserciti impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione di programmi televisivi della concessione del servizio pubblico nazionale, senza avere conseguito l’autorizzazione di cui all’art. 43 della legge 14 aprile 1975 n. 103 e senza che gli sia stato consentito l’esercizio provvisorio ai sensi del successivo art. 44. — Cass. 16-11-92, n. 12266

 

L’imitazione servile del prodotto dell’impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale e determinare l’obbligazione del risarcimento del danno, pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. Tuttavia, quando la concorrenza sleale viene denunciata come consistente soltanto nella violazione dei diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità di questo esclude l’illecito. — Cass. 9-10-92, n. 11017

 

Le norme sulla concorrenza sleale (articolo 2598 e seguenti cod. civ.) rappresentano un’applicazione specifica del dovere generico di non cagionare danni ingiusti ad altri (art. 2043 cod. civ.), riferita al campo della tutela dei prodotti dell’azienda e la violazione delle stesse comporta responsabilità extracontrattuale a carico del colpevole; quando, invece, il patto di non concorrenza è inserito in un contratto, la sua inosservanza dà luogo ad una responsabilità esclusivamente contrattuale. Ne consegue che la controversia insorta a seguito della violazione del patto di non concorrenza, inserito in un contratto di agenzia caratterizzato da un rapporto di parasubordinazione, configura una ipotesi di responsabilità contrattuale, che rientra nella competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro. — Cass. 28-2-92, n. 2501

 

Nel caso di identità di nomi o di segni distintivi di operatori economici che agiscono in un medesimo settore merceologico si ha concorrenza sleale in danno dell’operatore che ha preventivamente usato quel nome o quel segno distintivo, a nulla rilevando che l’uno eserciti la sua attività con la vendita della merce al dettaglio al «consumatore-utente» e l’altro negozi unicamente con «rivenditori» nel cosiddetto commercio all’ingrosso. — Cass. 6-12-91, n. 13127

 

L’obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica, riconducendosi alla nozione di tale fatto, oltre al comportamento illecito, anche l’evento dannoso che ne deriva, con la conseguenza che, in difetto di coincidenza territoriale dell’uno e dell’altro, il forum commissi delicti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 cod. proc. civ. deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato. (Nella specie, ritenuto coincidente con la sede dell’impresa che lamentava una contrazione delle proprie vendite come conseguenza di denigrazione del suo prodotto avvenuta nel corso di una trasmissione televisiva effettuata in una diversa località). — Cass. 5-6-91, n. 6381

 

Qualora il Comune direttamente svolga un’attività di tipo imprenditoriale, quale quella inerente al servizio delle onoranze funebri, senza però praticare prezzi non remunerativi o comunque non sostenibili dagli operatori privati, il verificarsi di concorrenza sleale in danno di questi ultimi non è ravvisabile nella circostanza che detta attività non rientri fra quelle per le quali è consentita l’assunzione da parte degli enti territoriali, atteso che gli eventuali limiti posti dalla legge in proposito rispondono ad esigenze pubblicistiche e non costituiscono posizioni di diritto soggettivo in capo agli imprenditori privati. — Cass. Sez. Un. 22-5-91, n. 5787

 

Con riguardo all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi mercantili la clausola della relativa concessione che autorizzi il concessionario alla vendita diretta agli armatori degli apparecchi necessari, ha rilevanza esclusivamente interna al rapporto fra il concessionario stesso ed il concedente, ma non impedisce che la medesima attività configuri concorrenza sleale rispetto ai terzi, ove esercitata dal concessionario con abuso di tale sua qualità. Pertanto, la domanda di quei terzi, intesa a far accertare la sussistenza di siffatto comportamento e ad ottenerne l’inibitoria, non si configura come impugnativa della concessione o di una sua clausola, ma come esercizio di un’azione proposta, a tutela di un diritto soggettivo, da privati nei confronti di altri privati, e quindi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, potendo trovare accoglimento solo quando venga effettivamente accertata la sussistenza dell’abuso suddetto quale, ad esempio, l’esercizio di pressioni sui probabili acquirenti, prospettando agli stessi la soggezione a controlli più o meno severi a seconda che si rivolgano o non alla concorrenza per i loro acquisti —, restando, invece, insufficiente a questo fine la mera titolarità della concessione, in sé considerata. — Cass. Sez. Un. 16-5-91, n. 5506

 

Anche con riguardo a società che, sebbene sciolta, non sia ancora estinta, l’attualità dell’esercizio dell’attività sociale di impresa implica che ben possono qualificarsi come di concorrenza sleale gli atti ex art. 2598 cod. civ. idonei a pregiudicare gli interessi dell’azienda sociale. — Cass. 17-4-91, n. 4096

 

Con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda. — Cass. 20-3-91, n. 3011

 

La tutela della denominazione d’origine di un determinato prodotto, attuata con specifico provvedimento legislativo (nella specie, le leggi n. 506 del 1970 e n. 26 del 1990 concernenti il «prosciutto di parma» nella sua specifica caratteristica di lavorazione a crudo), in quanto diretta ad impedire l’uso della denominazione stessa per prodotti identici, ma di qualità e provenienza non corrispondenti a quelle per le quali quest’ultima è stata normativamente riconosciuta, non preclude l’uso del medesimo nome geografico a chi realizzi e commerci, nella zona cui tale nome è riferibile, prodotti dichiaratamente diversi, ancorché affini, obiettivamente non confondibili (nella specie, per essere il prodotto indicato come «prosciutto cotto»), senza servirsi di segni distintivi altrui. — Cass. 19-3-91, n. 2942

 

La controversia promossa da società concessionaria di autolinea, per denunciare abusive interferenze sulla propria sfera di attività da parte d’impresa concorrente, titolare di analoga concessione, non incide sull’uno o l’altro rapporto concessorio, né sui provvedimenti ad essi relativi, ma riguarda posizioni di diritto soggettivo, nell’ambito di un rapporto privatistico, e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario. — Cass. Sez. Un. 29-8-90, n. 8977

 

Il comportamento del commerciante al minuto, il quale consegni al cliente un prodotto proveniente da un’impresa diversa da quella espressamente indicata dal cliente medesimo (nella specie, «acqua tonica Schweppes» anziché «acqua brillante Recoaro»), può integrare concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., sotto il profilo dell’indebita e scorretta interferenza nella competizione fra dette imprese, solo quando si traduca in fatti reiterati, idonei a determinare la prevalenza sul mercato di un prodotto in pregiudizio dell’altro, non anche, pertanto, ove si esaurisca in un atto isolato. — Cass. 30-1-90, n. 637

 

Il titolare di un impianto di trasmissioni televisive via etere, il quale, senza autorizzazione dell’amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, ancorché effettuando soltanto prove tecniche di trasmissione, è portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che, anche esso privo di autorizzazione, interferisca con altra emittente su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in sede possessoria, ma anche in sede petitoria, con l’azione negatoria a norma dell’art. 949, secondo comma, cod. civ., potendo inoltre, ove eserciti attività imprenditoriale, mediante la diffusione di programmi televisivi, proporre l’azione diretta alla tutela del diritto di impresa, attraverso il conseguimento ex art. 2599 cod. civ. di provvedimenti idonei ad eliminare gli effetti dell’atto di concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 cod. civ.), salvo il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2600 cod. civ. — Cass. 25-10-89, n. 4355

 

La vendita del prodotto con marchio altrui registrato, senza il consenso del titolare, ancorché non preceduta dalla contraffazione del marchio stesso per essere stata commessa la fabbricazione di una certa quantità di prodotto (recante il marchio) dal titolare di questo per campionatura, costituisce un’utilizzazione lesiva del diritto di esclusiva, dalla legge riconosciuto, al titolare del segno distintivo e, nello stesso tempo, integra l’ipotesi di concorrenza sleale prevista dall’art. 2598, n. 1, cod. civ. — Cass. 28-7-89, n. 3530

 

Costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., l’assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione, non per la capacità di lavoro dei medesimi, ma per l’utilizzazione delle conoscenze tecniche (know how) usate presso l’altra azienda, e non in possesso del concorrente, configurandosi tale comportamento scorretto di quest’ultimo idoneo a danneggiare l’altrui azienda con il consentirgli l’ingresso sul mercato e la contesa della clientela prima di quanto gli sarebbe stato possibile in base a propri studi e ricerche. — Cass. 13-3-89, n. 1263

 

La concorrenza sleale, per imitazione servile della forma del prodotto dell’impresa concorrente, postula che tale forma abbia un valore individualizzante e distintivo (ancorché non sia oggetto o non sia più oggetto di brevetto) e che inoltre si verifichi confondibilità rispetto ai potenziali acquirenti, in quanto il prodotto di imitazione manchi di varianti intrinseche o segni estrinseci atti ad evidenziare una provenienza diversa da quella del prodotto imitato. — Cass. 18-11-88, n. 6237

 

Qualora la denominazione od il marchio dell’impresa altrui vengano usati per contraddistinguere prodotti di un settore merceologico radicalmente diverso da quello in cui operi tale impresa, e nemmeno riconducibile nell’ambito di prevedibili espansioni future della sua attività (nella specie, trattavasi di bottigliette di bagno-schiuma, con etichette analoghe a quelle di vini «champagne» francesi), resta esclusa la configurabilità non soltanto di atti di concorrenza sleale, ovvero di atti di lesione dei diritti inerenti all’uso della ditta, difettando il presupposto di un rapporto concorrenziale fra due imprenditori, ma anche di atti di contraffazione di marchio, dato che la tutela di questo è accordata contro comportamenti che interferiscano sulla sua funzione distintiva, e, quindi, pur in ipotesi di marchio celebre o di grande notorietà, non può riguardare fatti totalmente estranei, nel senso indicato, all’attività imprenditoriale del suo titolare. — Cass. 21-10-88, n. 5716

 

In assenza di diritti di privativa (su invenzioni o su modelli brevettati), non è configurabile un atto di concorrenza sleale a norma dell’art. 2598 n. 1 cod. civ. nel comportamento di chi fabbrica prodotti anche identici, nella sostanza e nella forma, a quelli fabbricati in precedenza da un concorrente, quando gli elementi comuni non presentano caratteristiche formali individualizzati, quando cioè il prodotto imitato non ha un carattere di originalità e dunque non evidenzia la sua provenienza da un determinato imprenditore, non configurandosi in questo caso confondibilità dei prodotti. — Cass. 14-10-88, n. 5601

 

L’Istituto Poligrafico dello Stato, cui spetta, nel nuovo ordinamento introdotto dalla legge 13-7-66, n. 559, la qualità di ente pubblico non economico, è soggetto alla disciplina dell’imprenditore commerciale, con esclusione però dell’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta dei libri contabili, limitatamente a quelle attività, non prevalenti rispetto ai suoi complessivi compiti, che presentino i caratteri dell’esercizio d’impresa (artt. 2093 e 2201 cod. civ.). Fra tali attività non possono includersi la stampa, gestione e vendita della Gazzetta Ufficiale (art. 2 della citata legge ed art. 2 del regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 24-7-67 n. 806), le quali configurano funzioni svolte nell’interesse generale, con strumenti sottratti alla disciplina privatistica e nell’ambito del procedimento pubblicistico attinente alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi dello Stato, nonché al rafforzamento della loro conoscibilità da parte dei destinatari. Ne consegue che l’attività di fotocopiatura da parte di terzi dei testi normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale deve ritenersi libera, avendo ad oggetto un bene accessibile a tutti, restando altresì escluso che la pubblicazione di tali copie in libri o riviste possa integrare atto di concorrenza sleale. — Cass. 21-6-88, n. 4222

 

Con riguardo a prodotti intrinsecamente idonei a costituire oggetto di scambio nei rapporti economici (nella specie, clips per la chiusura di involucri di generi alimentari), con il conseguenziale assoggettamento degli imprenditori che si inseriscano nel relativo mercato alle regole di cui all’art. 2598 cod. civ., l’imitazione in tutto od in parte della merce da altri realizzata, ancorché non integri concorrenza sleale per imitazione servile, la quale presuppone che si tratti di riproduzione di elementi non inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali ed inoltre dotati di idoneità ad identificare la merce stessa come proveniente da una determinata impresa, può configurare concorrenza sleale parassitaria, qualora evidenzi la sistematica adozione di ogni studio, ricerca od iniziativa dell’altrui impresa, in considerazione dell’attitudine di tale comportamento a danneggiare l’azienda concorrente (a causa dei minori costi di produzione dell’imitatore, che gli consentono di praticare prezzi inferiori) e della sua contrarietà alle regole della correttezza commerciale. — Cass. 16-2-88, n. 1667

 

Non costituisce attività di concorrenza sleale la pubblicità comparativa, mediante la quale l’imprenditore mira a rendere noto alla clientela che il proprio prodotto ha delle caratteristiche diverse da quello della concorrenza, a meno che la suddetta comparazione non si traduca per il contenuto e per la forma nella denigrazione dell’altrui prodotto. — Cass. 3-8-87, n. 6682

 

L’art. 2598, n. 1, cod. civ. il quale reprime la concorrenza sleale attuata mediante imitazione servile, mira a tutelare l’interesse dell’impresa concorrente a che i due prodotti distinti non siano confondibili sul mercato così da rendere impossibile al consumatore di equivocare sulla fonte di produzione. Tale tutela, tuttavia, trova un limite nella regola fondamentale della libera produzione di oggetti il cui brevetto sia ormai scaduto, essendo prevalente il principio della libera disponibilità delle idee non brevettate, non brevettabili o cadute in pubblico dominio per scadenza del brevetto, sull’esigenza della non confondibilità tra due prodotti provenienti da distinte fonti produttive, la quale trova soddisfazione in altri strumenti, quali l’uso del marchio, la presentazione del prodotto, ove possibile con contenitori o imballaggi distinti ovvero con la precisa indicazione che il prodotto è fabbricato da un diverso imprenditore. — Cass. 3-8-87, n. 6682

 

Anche agli effetti del divieto — fatto all’agente dall’art. 1743 cod. civ. — di trattare «per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro», la nozione di concorrenza non va necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo all’uopo sufficiente che queste si rivolgano ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una possa ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgano o prevedibilmente si rivolgeranno. — Cass. 2-7-87, n. 5776

 

La configurabilità di contraffazione di brevetto per modello ornamentale e di concorrenza sleale per imitazione servile, in relazione a prodotto che riproduca le stesse forme di quello oggetto dell’altrui privativa, non trova ostacolo nella circostanza che la riproduzione raggiunga un risultato imperfetto e scadente, si traduca cioè in una «brutta copia» della cosa contraffatta ed imitata, qualora tale differenza qualitativa non valga ad escludere, secondo un raffronto complessivo, un giudizio di identità di linea dell’uno e dell’altro prodotto e, correlativamente, di provenienza dalla medesima fonte. — Cass. 2-4-87, n. 3180

 

In relazione alla denuncia di un comportamento diretto a sviare clientela e stornare affari, è ravvisabile una causa di lavoro, come tale devoluta alla competenza per materia del pretore, solo quando si tratti di un’attività posta in essere dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro, in quanto, in tale ipotesi, la dedotta illiceità del comportamento stesso si ricollega all’inosservanza del dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 cod. civ. Nel diverso caso di fatti commessi dal dipendente dopo le sue dimissioni od il suo licenziamento, il pregresso rapporto di lavoro, se può spiegare rilevanza al fine dell’indagine sull’elemento soggettivo dell’autore e dell’idoneità della sua attività concorrenziale ad arrecare pregiudizio all’ex datore di lavoro, non costituisce titolo, nemmeno mediato od indiretto, della domanda (salva restando l’ipotesi in cui si tratti della violazione di uno specifico patto di non concorrenza per il tempo successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 2125 cod. civ.), e la domanda medesima, essendo qualificabile come denuncia di concorrenza sleale, cioè di un illecito extracontrattuale, è soggetta alle ordinarie regole di competenza per valore. — Cass. 25-7-86, n. 4757

 

Con riguardo al pregiudizio che la reputazione del prodotto d’impresa subisca a causa del comportamento altrui, come nel caso di merce che riceva uno svilimento dal fatto del rivenditore che la consegni in confezioni rovinate o manomesse (nella specie, trattandosi di profumi ed altri articoli di bellezza), la non configurabilità di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., per difetto dei relativi requisiti, quale, nella suddetta ipotesi, la mancanza di un avvantaggiamento dell’imprenditore concorrente per effetto di quel comportamento del rivenditore, non implica di per sé che il comportamento medesimo debba essere considerato espressione del principio di libera concorrenza, potendo esso integrare gli estremi dell’illecito aquiliano, ove l’indicato pregiudizio della reputazione della merce venga a riflettersi negativamente sulla reputazione dell’impresa produttrice, e quindi sulla sua sfera patrimoniale. — Cass. 25-7-86, n. 4755

 

Con riguardo ai modelli di utilità — in cui la forma per la particolare combinazione degli elementi (nella specie: l’intreccio e la geometria di linee di profilati estrusi), oltre ad attuare lo scopo della funzionalità (intesa come peculiare efficacia o comodità di applicazione a macchine, oggetti d’uso ecc.), assuma anche un carattere di precisa e determinata esteriorizzazione, quale segno distintivo — rispetto a quelli aventi la stessa funzionalità — di un prodotto realizzato da una determinata impresa industriale — può configurarsi concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2958 n. 1 cod. civ. ancorché il modello non sia protetto da brevetto, nel caso in cui si verifichi l’imitazione servile del modello, in tutte le sue componenti (salvo che l’elemento distintivo sia legato in modo inscindibile al dato funzionale), da parte di impresa concorrente, atteso che ingenerando confusione fra i prodotti è idonea a sviare la clientela in danno del realizzatore del modello imitato. — Cass. 24-7-86, n. 4733

 

Gli atti del dipendente infedele, consistenti nel fornire ad altra impresa concorrente notizie riservate sull’organizzazione e sull’attività del proprio datore di lavoro, idonee ad arrecargli danno con vantaggio di detta impresa concorrente, sono a quest’ultima imputabili a titolo di concorrenza sleale (art. 2598 n. 3 cod. civ.) in forza di una presunzione di partecipazione di essa al fatto, valida fino a prova contraria. — Cass. 20-11-85, n. 5708

 

Fuori dell’ipotesi di formale stipulazione di patto di non concorrenza a norma dell’art. 2125 cod. civ., gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 cod. civ.) compiuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro dall’ex dipendente in danno dell’ex datore di lavoro configurano un illecito extracontrattuale non ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno (art. 2600 cod. civ.) proposta dal secondo — in relazione alla quale rileva solo il momento della concreta verificazione del danno stesso, indipendentemente da eventuali condotte preparatorie risalenti al tempo di svolgimento del rapporto di lavoro — dà luogo ad una controversia non di lavoro, soggetta alle ordinarie regole di competenza per valore e per territorio. — Cass. 23-4-85, n. 2677

 

Un accordo fra associazioni di produttori e di rivenditori (nella specie, editori e giornalai), che consenta la distribuzione del prodotto soltanto ai rivenditori prescelti dalle predette associazioni in base a regole predeterminate inerenti alla procedura ed ai criteri di scelta, non può qualificarsi come boicottaggio in danno degli imprenditori non scelti (e quindi professionalmente scorretto ex art. 2598 cod. civ.), quando l’esclusione delle relazioni economiche di altri soggetti non sia assoluta e riguardante tutti gli estranei all’accordo, ma si dia la possibilità di accedere all’accordo stesso in base al riscontro dell’esistenza di requisiti qualitativi obiettivi correlati all’esigenza della razionalizzazione e del miglioramento della distribuzione del prodotto, e quando inoltre si apportino limiti all’autonomia dei produttori, nello interesse della categoria generale dei rivenditori. L’accordo medesimo non può considerarsi contrario alla correttezza professionale, ex art. 2598, n. 3 cod. civ., se risulta che la scelta dei rivenditori venga effettuata secondo criteri qualitativi oggettivi, riguardanti le capacità del rivenditore e l’idoneità della sua azienda, in relazione alle esigenze della migliore distribuzione del prodotto, e che tali criteri siano fissati uniformemente in base ad una procedura nella quale vengano valutate comparativamente le situazioni e le posizioni precostituite sul mercato di più aspiranti al medesimo punto di vendita. — Cass. Sez. Un. 15-3-1985, n. 2018

 

La concorrenza sleale, secondo la previsione dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., postula un comportamento contrario alle regole della correttezza professionale, e, pertanto, non è ravvisabile nella mera circostanza che l’imprenditore tragga vantaggio da una situazione a lui obiettivamente favorevole. (Nella specie un comune, oltre ai propri compiti istituzionali in materia di trasporto dei defunti, esercitava anche un’impresa di pompe funebri, la quale otteneva la preferenza dei clienti anche perché beneficiava dell’ubicazione negli stessi locali in cui venivano assolti i suddetti compiti. La S.C., alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la concorrenza sleale, non risultando che il Comune, oltre a godere di dette circostanze obiettive, ponesse in essere specifici atti di indebito sviamento di clientela). — Cass. 27-2-85, n. 1712

 

Nella cosiddetta concorrenza parassitaria — che si estrinsechi in una pluralità di atti succedentesi nel tempo, diretti tutti ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente ovvero nello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui attraverso una pluralità di atti o un comportamento globale posti in essere contemporaneamente — l’imitazione può considerarsi illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., soltanto se effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente o dall’ultima e più significativa di esse, dovendosi intendere per «breve» quell’arco di tempo — variabile a seconda dei prodotti e delle condizioni del mercato in cui vengono immessi — per tutta la durata del quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità e cioè fino a quando essa è considerata tale dal pubblico dei clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. (In applicazione del principio di cui alla massima la s.c. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito per il quale l’immissione sul mercato di prodotti per campeggio da parte della «liquigas italiana» del tutto simili a quelli delle concorrenti società francesi application des gaz e camping gas international Italia non costituiva concorrenza parassitaria illecita, in quanto tale gamma di prodotti aveva già raggiunto, al momento della immissione sul mercato, omogeneità di forme e risultati standard e quindi privi di quell’elemento individualizzante idoneo a collegarli in modo sicuro ed immediato all’attività di una o altra impresa). — Cass. 17-11-84, n. 5852

 

Perché possa ritenersi in concreto sussistente un atto di concorrenza sleale per imitazione servile, occorre, sempre che non vi sia violazione di diritti di privativa, che esista una reale possibilità di confusione fra i prodotti delle imprese concorrenti, la quale va apprezzata dal punto di vista dei consumatori dei prodotti stessi che siano di media diligenza e intelligenza, ma anche con riferimento al tipo di clientela cui il prodotto è destinato. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto responsabile di concorrenza sleale un fabbricante di generatori di calore, che in un suo modello aveva riprodotto fin nei particolari estetici e di contorno un generatore prodotto di un’impresa concorrente; la Suprema Corte, alla stregua del principio di cui in massima, ha cassato la pronuncia impugnata, per avere omesso di valutare se la presenza ben visibile sull’involucro esterno di scritte a lettere cubitali ed in rilievo attestanti la provenienza del prodotto fosse idonea ad escludere la concreta confondibilità dei prodotti, destinati ad una clientela qualificata). — Cass. 9-11-83, n. 6625

 

Le azioni concesse a tutela dei brevetti e quelle in materia di concorrenza sleale hanno natura e presupposti diversi ed autonomi, le prime avendo carattere reale erga omnes ed essendo dirette alla protezione di diritti reali assoluti su beni immateriali ed alla rimozione degli effetti pregiudizievoli, mentre le seconde hanno carattere personale e sono dirette all’accertamento dell’illecito concorrenziale nelle sue varie manifestazioni ed alla pronunzia sanzionatrice delle conseguenze dannose. Ne consegue che, pur potendo le due azioni essere cumulate nello stesso giudizio, non necessariamente l’una è condizionata o dipendente dall’altra, nel senso che, come può esservi fatto illecito costituente violazione di brevetto senza comportare concorrenza sleale, così può esservi fatto di concorrenza sleale pur senza costituire violazione di brevetto. — Cass. 28-10-83, n. 6382

 

Le vendite di fine stagione (o saldi), compiute a prezzi ribassati, non integrano gli estremi dell’attività concorrenziale sleale, in quanto hanno ad oggetto prodotti (nella specie: capi di abbigliamento femminile) che sono suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti prima della fine di quella stagione per cui sono stati preparati e con la quale si esaurisce il richiamo della «moda» che ne ha dettato le caratteristiche. — Cass. 28-4-83, n. 2910

 

Ai fini della concorrenza sleale, il dumping (espressamente considerato in sede internazionale: art. VI dell’accordo g.a.t.t. 30-10-47, ratificato e reso esecutivo con legge 5 aprile 1950, n. 295 e successivi protocolli di emendamenti approvati e ratificati con legge 7-11-57 n. 1307, nonché art. 91 del trattato di Roma istitutivo della cee, approvato e reso esecutivo con legge 14-10-57, n. 1203) viene inteso, avendo riguardo anche al mercato interno, come vendita sottocosto in un determinato ambito territoriale, allo scopo di conquistare il mercato con l’eliminazione dei concorrenti per dominarlo, poi, monopolisticamente e rivalersi con il rialzo dei prezzi, cui i consumatori non possono sottrarsi. — Cass. 28-4-83, n. 2910

 

Le associazioni di categoria degli imprenditori, sebbene non abbiano esse stesse la qualità di imprenditori, rispondono di concorrenza sleale, secondo la previsione dell’art. 2598 cod. civ., per gli atti compiuti nell’interesse degli aderenti ed in pregiudizio dei concorrenti di questi ultimi estranei alle associazioni, come nel caso in cui stipulino con altri imprenditori, o con analoghe associazioni, intese che comportino illecite restrizioni della concorrenza, o comunque incidano con mezzi non corretti sui rapporti di concorrenza. Pertanto, in tema di distribuzione, l’accordo settoriale fra associazioni od altre (coalizioni) di produttori e di rivenditori (nella specie, accordo del 5 marzo 1969 fra la federazione editori di giornali e riviste e le organizzazioni nazionali dei rivenditori dei medesimi), il quale consenta l’accesso ai prodotti solo ai rivenditori scelti in base a regole predeterminate, deve ritenersi fonte della suddetta responsabilità per concorrenza sleale, qualora si traduca, alla stregua del complessivo contenuto dell’intesa, coinvolgente le associazioni di ogni livello del settore, nell’esclusione della possibilità di far ricorso ad idonei canali di approvvigionamento e di distribuzione, diversi da quelli disciplinati, e nella selezione degli aspiranti rivenditori affidata in tutto od in parte alle associazioni della stessa categoria, secondo criteri caratterizzati da discrezionalità, tanto in ordine alle qualità soggettive di detti aspiranti, quanto in ordine al numero ed alla localizzazione delle nuove imprese. — Cass. 16-4-83, n. 2634

 

La responsabilità per concorrenza sleale per uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale richiede, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 cod. civ., che l’atto o il comportamento, comunque contrastante con i principi della lealtà e della correttezza commerciale, abbia avuto una concreta idoneità ad arrecare pregiudizio all’impresa concorrente, anche se il danno non si sia attualmente verificato. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente i giudici del merito avevano escluso la responsabilità per concorrenza sleale a carico di chi aveva soltanto scattato delle fotografie di automodellini di un’impresa concorrente, esposti in una fiera campionaria e non ancora posti in commercio, senza che poi fosse stato sviluppato e stampato il negativo in quanto, per l’intervento dei dirigenti della fiera, la pellicola impressionata era stata esposta alla luce). — Cass. 24-2-83, n. 1413

 

Il rifiuto di contrarre, per costituire atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 cod. civ., deve ricollegarsi ad una posizione dominante di mercato, che non discende necessariamente dal diritto di esclusiva nella distribuzione di uno o più prodotti di marca, essendo sufficiente ad integrarla una situazione di predominio commerciale in base a cui si è in grado di determinare la propria politica di mercato senza tener conto di fonti di approvvigionamento concorrenziali, talché, valendosi del potere di supremazia rispetto agli altri soggetti operanti nel medesimo settore, merceologico e territoriale, si ha la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente nei confronti dei concorrenti, dei clienti e dei consumatori. Nella ricostruzione giudiziale, una posizione di tal genere può emergere unicamente da una complessa valutazione comparativa dei soggetti dell’area di mercato, delle merci e delle loro caratteristiche, la quale non è resa dalla semplice rilevazione dei profili delle vendite di uno solo di quei protagonisti del commercio. — Cass. 23-2-83, n. 1403

 

La concorrenza sleale, in relazione ad atti di pubblicità indirizzati indeterminatamente ai potenziali acquirenti di una certa merce, può derivare non soltanto da affermazioni false, su qualità o pregi del proprio o dell’altrui prodotto, ma anche dalla divulgazione di circostanze o notizie vere, che venga effettuata in maniera subdola o tendenziosa, o comunque con modalità contrarie alla correttezza professionale, sì da implicare discredito e pregiudizio per l’azienda dell’imprenditore concorrente (art. 2598 nn. 2 e 3 cod. civ.). — Cass. 2-4-82, n. 2020

 

Il terzo, anche non imprenditore, che senza essere ausiliario o dipendente coopera con l’imprenditore, diretto autore dell’atto di concorrenza sleale, fornendogli i mezzi idonei — anche mediante il compimento di atti semplicemente preparatori e agevolativi risponde a titolo di concorrenza, in applicazione della regola della responsabilità solidale nell’illecito, sempreché, gli effetti di questo possano farsi a lui risalire attraverso il collegamento anche psicologico della sua attività con l’atto concorrenziale. Tale collegamento psicologico non richiede necessariamente il dolo diretto alla consumazione dell’illecito, ma può risiedere anche soltanto nella colpa, intesa quale possibilità di prevedere, con la prestazione della doverosa attenzione e con l’adozione delle necessarie precauzioni, l’utilizzazione che l’imprenditore concorrente potrà fare dell’attività del terzo o delle cose da lui fornite. — Cass. 4-2-81, n. 742

 

Devono considerarsi concorrenziali anche gli atti riferibili ad una attività imprenditrice in via di organizzazione ovvero compiuti in danno di chi stia organizzando la propria attività imprenditrice: ne consegue che la società posteriormente sorta è tenuta a rispondere degli atti di concorrenza sleale oggettivamente lesivi di un imprenditore concorrente, anche se realizzati durante la fase organizzativa, qualora gli atti stessi siano collegati con l’oggetto e l’interesse sociale, essendo necessario e sufficiente una potenziale comunanza di mercato o di clientela. — Cass. 6-5-80, n. 2996

 

Atti di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 cod. civ., e nel concorso di una delle situazioni previste dalla norma medesima, possono essere commessi, in danno del fabbricante di un prodotto, anche dal rivenditore commerciale quando questi, nel mettere in vendita il prodotto stesso, influisca sugli orientamenti e sulle scelte della clientela, con una condotta obiettivamente rivolta a realizzare l’interesse di un’impresa produttrice concorrente, ancorché manchi un concerto con il produttore favorito, o comunque un suo specifico intento di avvantaggiare quest’ultimo in danno del produttore concorrente. — Cass. 25-10-78, n. 4834

 

L’art. 2598, n. 3, cod. civ., ove prevede la configurabilità di atti di concorrenza sleale a carico dell’imprenditore che si avvalga «indirettamente» di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, ed idonei a danneggiare l’altrui azienda, implica che la responsabilità di detto imprenditore, per l’atto concorrenziale illecito posto in essere da un terzo in attuazione di un suo interesse, va affermata in forza di una presunzione di sua partecipazione volontaria all’atto stesso, fino a prova contraria, e, quindi, ancorché quel terzo non abbia agito in qualità di dipendente od ausiliario e nell’esercizio delle incombenze affidategli. (Nella specie, un giornalista, con articolo pubblicato su un periodico, aveva reclamizzato i libri di una casa editrice, con valutazioni denigratorie nei confronti dei prodotti di società concorrente. La Suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha ritenuto correttamente affermata dai giudici del merito la responsabilità di quella casa editrice per concorrenza sleale, in relazione agli obiettivi interessi perseguiti da quella pubblicazione, nonché esclusa l’applicabilità in materia delle disposizioni dettate dall’art. 2049 cod. civ.). — Cass. 10-7-78, n. 3446

 

In tema di concorrenza sleale, la tutela contro colui che si appropri delle caratteristiche distintive di un prodotto, imitandole in modo servile, non presuppone che il prodotto imitato abbia i connotati della novità od originalità necessari per la brevettabilità dello stesso, e neppure è esclusa, di per sé, dalla circostanza che il prodotto rechi un marchio idoneo ad attribuirne l’origine ad un determinato produttore, allorquando secondo l’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile se sorretto da adeguata motivazione, tale marchio per le modalità della sua utilizzazione non adempia la sua funzione qualificante e distintiva. — Cass. 19-2-97, n. 1541, rv. 502556. (contra: La concorrenza sleale per imitazione servile, la cui repressione è diretta ad evitare il danno derivante dalla confondibilità di prodotti di imprese concorrenti, è configurabile solo con riguardo a prodotti che, per elementi distintivi originali e caratterizzanti, siano identificabili dai destinatari come provenienti da una determinata impresa, e non anche, pertanto, con riguardo a prodotti «standardizzati», cioè privi di elementi originali tali da differenziarli rispetto ad altri con analoga destinazione commerciale. — Cass. 17-3-78, n. 1348

 

Nei congressi a carattere scientifico, riservati ad esperti della materia discussa, non può essere considerata un mezzo di concorrenza sleale la critica obiettiva, su basi tecniche, di un prodotto, quand’anche accompagnata da un confronto, con risultati negativi, con i prodotti di un concorrente, se la critica consegue finalità non commerciali, bensì di aggiornamento della conoscenza degli esperti sui progressi della tecnologia e di sistemi produttivi, presentati, con motivazione proporzionata, come soluzioni evolutive. — Cass. 27-6-75, n. 2518

 

Ad integrare il presupposto della concorrenza sleale è sufficiente il contemporaneo esercizio da parte di più imprenditori di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, pur se essi non abbiano i medesimi clienti. (Nella specie, è stata ritenuta l’esistenza del rapporto concorrenziale tra due imprenditori di cui uno praticava il sistema della vendita diretta di olio d’oliva alla propria clientela e l’altro vendeva lo stesso prodotto per mezzo di piazzisti e rivenditori). — Cass. 8-7-74, n. 1990

 

Le azioni derivanti dalla concorrenza sleale sono soggette alla prescrizione quinquennale stabilita dall’art. 2947 cod. civ. — Cass. 15-6-74, n. 1754

 

Ai sensi degli artt. 4, 18, 35 e 41 della Costituzione deve riconoscersi la libertà degli operatori commerciali di un determinato settore economico di associarsi e di agire per il conseguimento di una più efficiente tutela e salvaguardia dei loro interessi; né può negarsi la libertà dell’ente associativo di operare, mediante la stipula di contratti (normativi) con gli industriali, dirigenti e depositari delle fonti di produzione, per l’ottenimento di particolari benefici che la minore forza economica (di mercato) dei singoli associati, rispetto a quella più incisiva del gruppo, non consentirebbe di conseguire. La suddetta facoltà di associazione e di azione diventa però illecita qualora sia preordinata e programmata all’unico ed esclusivo fine di sopprimere l’altrui libertà d’iniziativa economica, mediante l’eliminazione di altri operatori dal mercato. (Nella specie, l’associazione nazionale aziende distributrici specialità medicinali — anadisme —, costituitasi su iniziativa di un gruppo di commercianti di prodotti farmaceutici, con lo scopo di creare un «codice deontologico», aveva stipulato con le ditte produttrici di medicinali aderenti all’assofarma un accordo in virtù del quale le ditte medesime si erano impegnate a non vendere i loro prodotti ai grossisti non iscritti all’anadisme, con la previsione di sanzioni in caso di trasgressione. La Corte Suprema ha osservato che la detta associazione non si proponeva soltanto di ottenere, attraverso la forza del gruppo, particolari vantaggi dagli industriali produttori di medicinali, o di far fruire tutti gli associati, in modo paritetico, dei benefici ottenuti, ma si proponeva anche di imporsi agli industriali, vietando loro di vendere i prodotti ai grossisti non aderenti all’associazione o da questa espulsi, sicché la tutela degli interessi degli associati veniva a realizzarsi con incidenza sugli interessi dei non associati, con conseguente soppressione, per questi ultimi, della possibilità pratica di operare sul mercato. Sulla base di tale premessa la Corte Suprema ha ritenuto illecita, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., l’attività dell’anadisme, in quanto contrastante con il diritto assoluto della iniziativa economica privata, che trova espressione nell’art. 41 della Costituzione e tutela nelle norme dell’ordinamento giuridico). — Cass. 26-6-73, n. 1829

 

La comparazione tra prodotti concorrenti, per giudicare della possibilità di confusione ai fini dell’accertamento della concorrenza sleale, deve essere compiuta non già in via assoluta, attraverso un particolareggiato esame ed una separata valutazione di ogni singolo elemento di essi, ma in maniera unitaria e sintetica, tenendo conto cioè di tutti gli elementi salienti compresi quelli che singolarmente considerati mancherebbero di carattere individuante, ma che, nondimeno, formano, insieme con gli altri, un tutto caratteristico la cui imitazione può far sorgere confusione. Siffatto apprezzamento va effettuato dal punto di vista del pubblico dei consumatori, vale a dire di soggetti che, mancando la possibilità di un raffronto immediato, evocano il ricordo visivo dell’oggetto non presente in base alla impressione generale risultante dall’aspetto di insieme, ma che fa trascurare quei particolari rilevabili solo con il passaggio ad una vera e propria riflessione. — Cass. 19-9-72, n. 2768

 

Ai fini della tutela di legge contro la concorrenza sleale per imitazione servile la priorità del prodotto imitato è elemento costitutivo dell’azione proposta a norma dell’art. 2598 n. 1 cod. civ. La prova della priorità spetta a chi propone l’azione; ma vanno provati soltanto i fatti esplicitamente o implicitamente contestati dal convenuto. — Cass. 19-9-72, n. 2768

 

Oggetto di protezione delle norme di legge volte a reprimere la concorrenza sleale non sono i prodotti del soggetto passivo della concorrenza, non esistendo un diritto assoluto del soggetto medesimo alla tutela ed avendo l’azione di concorrenza sleale carattere personale. — Cass. 17-11-71, n. 3292

 

A norma dell’art. 2697 cod. civ., incombe su colui al quale è addebitata l’attività di concorrenza sleale per imitazione servile di fornire la prova del fatto impeditivo, da lui eccepito, della mancanza di novità del prodotto imitato. — Cass. 6-7-71, n. 2106

 

Il requisito del dolo o della colpa non è elemento costitutivo della fattispecie legale di cui all’art. 2598 cod. civ., ma elemento eventuale che, aggravandola, giustifica la condanna al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della sentenza. — Cass. 6-7-71, n. 2106

 

L’imprenditore può essere tenuto a rispondere dell’atto concorrenziale del terzo solo quando tale atto, pur se realizzato senza la sua personale e diretta partecipazione, sia tuttavia riconducibile geneticamente alla sua volontà, nel senso che sia stato compiuto su sua ispirazione e nel suo interesse e non nell’interesse autonomo del terzo che lo ha materialmente eseguito. — Cass. 22-10-70, n. 2098

 

I principi di correttezza professionale non includono l’osservanza di tutte le norme imperative che un imprenditore deve osservare nella sua attività. Pertanto la violazione di norme imperative fiscali, amministrative o penali non costituisce, di per sé atto di concorrenza sleale, in quanto tali norme non tutelano la lealtà della concorrenza, né la loro trasgressione può qualificarsi come atto professionalmente scorretto, ai fini della concorrenza, se non sia stata usata quale mezzo a fine ed incida direttamente sulla situazione concorrenziale, sì che l’atto illecito sia causa diretta e immediata di una situazione concorrenziale scorretta. (Nella specie la ricorrente, impresa produttrice, aveva dedotto che un’impresa commerciale si era procurata con mezzi illeciti e violazione di norme imperative — in particolare di norme doganali — prodotti da rivendere — sia pure a prezzi non inferiori a quelli di listino — in zona riservata a un concessionario dell’impresa produttrice medesima. La S.c., nel rigettare il ricorso avverso la pronunzia di merito che aveva escluso ricorresse un’ipotesi di concorrenza sleale, ha enunziato i principi di cui in massima). — Cass. 4-4-70, n. 914

 

Il contratto di esclusiva con cui, a sensi dell’art. 1743 cod. civ., un’impresa industriale riserva ad un suo concessionario o agente la facoltà di vendita dei prodotti in una data zona, impegnandosi nei suoi confronti a non valersi di altri per la vendita dei medesimi prodotti nella zona stessa, ha efficacia solo fra le parti contraenti e non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, a termini dell’art. 1372 cod. civ. pertanto, il terzo che non rispetti l’esclusiva concessa a un’impresa commerciale con un contratto al quale è estraneo non incorre in responsabilità, salvo ch’egli si avvalga di mezzi non conformi alla correttezza professionale, nel qual caso può ricorrere l’ipotesi di concorrenza sleale. — Cass. 4-4-70, n. 914

 

In relazione ai casi di concorrenza sleale previsti dal n. 2 dell’articolo 2598 cod. civ., non per il sol fatto che il commerciante abbia esposto in vetrina cartelli riproduttivi del marchio della merce ed abbia fatto richiamo ad esso nel catalogo di vendita, può dirsi che vi sia appropriazione di pregi dei prodotti, o dell’impresa di un concorrente, mediante appropriazione della qualità di concessionario di vendita. (Nella specie, la S.C. ha osservato come, con incensurabile apprezzamento di fatto, i giudici di merito avessero escluso che i consumatori potessero essere indotti a ritenere che il commerciante fosse concessionario dell’impresa produttrice). — Cass. 4-4-70, n. 914

 

L’ipotesi di concorrenza sleale può, in genere, escludersi, per difetto di attività concorrenziale, fra l’impresa industriale produttrice e l’impresa commerciale che vende al consumatore i prodotti della prima. — Cass. 4-4-70, n. 914

 

Costituisce atto di concorrenza sleale, siccome contrario alla correttezza professionale, il fatto del fabbricante di medicinali che, nel foglietto illustrativo di una propria specialità, inserisca notizie bibliografiche concernenti una specialità prodotta da altri (ancorché di eguale composizione chimica), omettendo il titolo delle opere in cui era fatta espressa menzione della seconda (in modo da fare apparire le opere predette come riguardanti il proprio prodotto) e sottacendo artatamente che determinati lavori ed esperimenti chimici si riferivano al prodotto concorrente. — Cass. 20-6-69, n. 2178

 

La magnificazione delle qualità dei propri prodotti, quando non ricorrano le ipotesi di propaganda menzognera fondata su false affermazioni idonee a trarre in inganno i consumatori o di propaganda in sé illecita per speciali peculiarità, non dà luogo, anche se esagerata, a concorrenza sleale, purché non si ledano le imprese concorrenti nel loro buon nome e non se ne pregiudichino gli interessi attraverso una maliziosa e scorretta opera di svilimento e denigrazione dell’attività e dei prodotti. — Cass. 24-10-68, n. 3448

 

Ai fini della concorrenza sleale, l’atto illecito deve essere compiuto da chi svolge un’attività imprenditrice in concorrenza con quella del soggetto passivo dell’atto stesso. Deve considerarsi impresa in concorrenza quella che, interponendosi tra produttore e consumatore, compie atti diretti a distrarre la clientela che si sarebbe rivolta verso il prodotto originario. Tale relazione può identificarsi, oltre che in rapporto a soggetti esercenti attività economiche sullo stesso piano operativo, anche nei riguardi di imprenditori che operino a diverso livello quando il risultato ultimo di entrambe le attività incida sulla stessa categoria di consumatori. Pertanto, commette concorrenza sleale per confusione di prodotti nei confronti di un determinato fabbricante, non soltanto colui che tali prodotti imiti servilmente, ma anche il semplice rivenditore. — Cass. 17-5-66, n. 1255

 

Il confronto di segni distintivi, al fine di accertare la possibilità di confusione dei marchi, va condotto in via sintetica, mediante uno sguardo d’insieme, e ciò in relazione alla normale possibilità di percezione del pubblico. — Cass. 25-5-65, n. 1033

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